Etichettatura ambientale: esenzione per i dispositivi medici? Questa la domanda posta da Confindustria al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica tramite l'interpello del 17 gennaio 2023, n. 6406. In sintesi, viale dell'Astronomia ha chiesto al ministero dell'Ambiente se i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro siano esenti dall'applicazione dell'obbligo di etichettatura come delineato dalle linee guida sull'etichettatura ambientale degli imballaggi.
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Di seguito il testo dell'interpello di Confindustria e la risposta del ministero dell'Ambiente.
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Interpello di Confindustria 17 gennaio 2023, n. 6406
Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del Dlgs 152/2006
La scrivente Confindustria, principale associazione di categoria delle imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'ad. 3-septies del D.Igs. 152/2006.
Come è noto, dal 1° gennaio 2023 è in vigore l'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, ai sensi dell'art. 219, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006.
In particolare, il quesito oggetto del presente interpello, ha lo scopo di individuare le corrette modalità applicative di etichettatura, con riferimento alle etichette energetiche previste dal Regolamento UE 2017/1369.
Il contenuto di questa tipologia di etichetta è rispondente alle prescrizioni normative europee e le modalità applicative prevedono che l'etichettatura venga solitamente apposta direttamente sul prodotto (pneumatico, apparecchiature elettriche ed elettroniche).
L'Etichetta Europea energetica apposta sui pneumatici e sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche è soggetta a normativa stringente, in quanto è definita e resa obbligatoria dal Regolamento UE 2017/1369, che prevede l'istituzione di dette etichette applicate esclusivamente a prodotti connessi all'energia, al fine di fornire informazioni uniformi relative all'efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l'uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.
La norma, dunque, prevede degli obblighi in capo a determinati soggetti solo per alcuni prodotti e volti a raggiungere specifiche finalità attraverso modalità prestabilite e vincolanti. Il Regolamento europeo, infatti, richiama diversi atti delegati al fine di prevedere i requisiti specifici dell'etichettatura energetica.
In ragione di ciò, è prevista l'esclusione dell'obbligo di etichettatura ambientale di cui all'art. 219, comma 5 del d.lgs. 152/2006, in attesa di armonizzare l'anzidetta disposizione con quella prevista dal Regolamento e dai conseguenti atti delegati della Commissione UE.
Sulla base di queste considerazioni, di quanto già previsto nelle Linee guida sull'etichettatura ambientale per gli imballaggi, adottate con Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022, in merito alle etichette apposte direttamente sul prodotto e a quanto stabilito dallo stesso Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con riferimento all'etichettatura dei dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro, al fine di garantire la necessaria chiarezza interpretativa agli operatori del settore e agli enti incaricati dei controlli, si chiede cortesemente al Ministero destinatario del presente interpello, di confermare la correttezza della lettura normativa presentata, ossia l'esenzione di questa tipologia di articolo dall'applicazione dell'obbligo di etichettatura come delineato dalle Linee guida sull'etichettatura ambientale degli imballaggi (art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
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Riscontro del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 26 gennaio 2023, n. 10855
Oggetto: istanza di interpello in materia ambientale - interpretazione dell'articolo 219 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 in riferimento alle disposizioni di cui al regolamento (Ue) 2017/1369
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. n. 152 del 2006, è stato richiesto di chiarire, stante l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2023 dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, ai sensi dell’art. 219, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006, le corrette modalità applicative di etichettatura, con riferimento alle etichette energetiche previste dal Regolamento (Ue) 2017/1369.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:
1) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare:
- l’articolo 219 del predetto decreto definisce i criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio.
- Il comma 5 del sopra menzionato articolo prevede che “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché' per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.
- Il comma 5.1 del medesimo articolo dispone che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5”.
2) il D.M. 28 settembre 2022, n. 360, con il quale sono state adottate le Linee guida sull’etichettatura degli imballaggi, ai sensi del suddetto articolo 219, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 (il predetto D.M. ha abrogato e sostituito il D.M. n. 114 del 16 marzo 2022).
3) il Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, dispone, all’art. 11, comma 1, che "Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte".
4) Regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro che si applica ai prodotti connessi all'energia immessi sul mercato o messi in servizio. Esso prevede l'etichettatura di tali prodotti e la fornitura di informazioni uniformi relative all'efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l'uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
In riferimento all’istanza in questione, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 219, comma 5, del D.lgs. n. 152 del 2006, dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.” Tale disciplina – da applicarsi a far data dal 1° gennaio 2023, alla luce delle disposizioni sopra richiamate – ha ad oggetto l’etichettatura per la gestione dei rifiuti di imballaggio, ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 94/62/CE.
Le previste Linee guida tecniche sull’etichettatura degli imballaggi sono state adottate con il D.M. 16 marzo 2022, n. 114, successivamente abrogato e sostituito dal D.M. 28 settembre 2022, n. 360, volto a facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli stessi.
In ordine a talune particolari tipologie di prodotti – quali, pneumatici e apparecchiature elettriche ed elettroniche – vi è già un obbligo di etichettatura, sull’efficienza energetica, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2017/1369, recante una normativa stringente finalizzata a fornire informazioni uniformi relativamente a detta efficienza energetica, al consumo di energia e di altre risorse da parte dei suddetti prodotti durante l'uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.
Il Regolamento di cui sopra, che prevede specifici obblighi in capo a determinati soggetti in riferimento ad alcuni prodotti, rinvia poi a successivi atti delegati l’adozione di una disciplina di dettaglio, volta a delineare i requisiti specifici dell’etichettatura energetica, che potrà prevedere anche che detta etichetta sia stampigliata sull'imballaggio del prodotto.
Pertanto, nelle more dell’adozione dei previsti atti delegati da parte delle Commissione europea, in considerazione della necessità di armonizzare le disposizioni recanti i diversi obblighi di etichettatura, le previsioni di cui all’art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 non si applicano alle segnalate tipologie di articolo, soggette alla disciplina di cui al Regolamento (Ue) 2017/1369.