Etichettatura energetica: novità dalla Commissione

Il regolamento delegato (Ue) 2023/2048 del 4 luglio 2023 è intervenuto su condizionatori d’aria, sorgenti luminose e apparecchi di refrigerazione

Etichettatura energetica: novità dalla Commissione con la pubblicazione del regolamento delegato (Ue) 2023/2048 del 4 luglio 2023 che rettifica i regolamenti delegati (Ue) n. 626/2011, (Ue) 2019/2015, (Ue) 2019/2016 e (Ue) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti per:

  • i condizionatori d’aria;
  • le sorgenti luminose;
  • gli apparecchi di refrigerazione;
  • gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

Clicca qui per la nuova direttiva sull'efficienza energetica

Di seguito il testo del regolamento delegato (Ue) 4 luglio 2023, n. 2023/2048. Gli allegati sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

 

Regolamento delegato (Ue) 2023/2048 della Commissione del 4 luglio 2023 che rettifica i regolamenti delegati (UE) n. 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i condizionatori d’aria, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

(G.U.C.E. L del 26 settembre 2023, n. 236)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE[1]GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1., in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti delegati (UE) n. 626/2011[2]Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria (GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1)., (UE) 2019/2015[3]Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68)., (UE) 2019/2016[4]Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102). e (UE) 2019/2018[5]Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 315del 5.12.2019, pag. 155). della Commissione hanno stabilito disposizioni sull’etichettatura energetica, rispettivamente, dei condizionatori d’aria, delle sorgenti luminose, degli apparecchi di refrigerazione e degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

(2) La definizione di cui all’allegato I, punto 47), del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 contiene un errore relativo all’unità di misura del consumo energetico dei condizionatori d’aria a doppio condotto.

(3) Il regolamento delegato (UE) n. 626/2011 indica erroneamente in diversi punti dell’allegato III che le informazioni sul consumo orario di energia in kWh per 60 minuti da riportare nell’etichetta energetica dei condizionatori d’aria a singolo e doppio condotto devono essere arrotondate per eccesso alla prima cifra intera.

(4) Il regolamento delegato (UE) n. 626/2011 contiene errori in diversi punti dell’allegato III per quanto riguarda la regola di arrotondamento delle capacità di riscaldamento e raffreddamento e dei parametri di efficienza energetica SEER, SCOP, EER e COP.

(5) È opportuno rettificare l’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2015 per aggiungervi il termine «a tensione di rete».

(6) È opportuno rettificare l’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2019/2015 in quanto l’intervallo [0-100] dovrebbe riferirsi al solo IRC.

(7) L’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2016 contiene un errore relativo al parametro termodinamico (rc) per il tipo di scomparto «sezione a due stelle».

(8) L’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018 contiene un errore in quanto è stato omesso il riferimento alla tabella 4, necessario per esplicitare il fatto che non è ammessa alcuna tolleranza per la temperatura.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) n. 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 e (UE) 2019/2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rettifiche del regolamento delegato (UE) n. 626/2011

Gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 sono rettificati conformemente all’allegato 1 del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2015

Gli allegati VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2015 sono rettificati conformemente all’allegato 2 del presente regolamento.

Articolo 3

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2016

L’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2016 è rettificato conformemente all’allegato 3 del presente regolamento.

Articolo 4

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2018

L’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018 è rettificato conformemente all’allegato 4 del presente regolamento.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

↓ CLICCA QUI SOTTO PER GLI ALLEGATI ↓

Allegati

CLICCA QUI PER GLI ALLEGATI

Note   [ + ]

1. GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.
2. Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria (GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1).
3. Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68).
4. Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102).
5. Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 315del 5.12.2019, pag. 155).

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome