(Evasioni contributive: le sanzioni)
Con la circolare n. 31 del 10 ottobre 2024, l'Inail ha illustrato il regime sanzionatorio per evasioni contributive.
Al punto G della circolare è sintetizzato il regime sanzionatorio in vigore dal 1° settembre 2024. Qui di seguito il testo integrale con l'allegato 1.
Circolare Inail n. 31 del 10 ottobre 2024
Oggetto
Sanzioni civili per omissione e per evasioni contributive. Regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024. Modifiche all’articolo 116, commi 8, 10 e 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 apportate dall’articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Quadro normativo
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 50.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”. Articolo 116, commi 8, 10 e 15.
- Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Articolo 30, commi da 1 a 4.
- Circolare Inail 27 luglio 2001, n. 56: “Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle Esemplificative.”
Premessa
L’articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha modificato il regime delle sanzioni civili stabilito dall’articolo 116, commi 8 (omissioni ed evasioni contributive), 10 (oggettive incertezze) e 15 (riduzione delle sanzioni civili), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le modifiche, in sintesi, prevedono:
1. per le omissioni contributive (mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie), l’applicazione di una sanzione civile calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni dal termine scaduto, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richiesta da parte degli enti impositori;
2. per le spontanee regolarizzazioni di evasioni contributive (denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi), l’applicazione di una sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 7,5 punti se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. Questo regime si aggiunge a quello già previsto per i versamenti effettuati entro trenta giorni dalla denuncia, ai quali si applica la sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 5,5 punti. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale l’applicazione della sanzione civile nella misura più favorevole è subordinata al versamento della prima rata;
3. per le situazioni debitorie rilevate d’ufficio dagli enti impositori o a seguito di verifiche ispettive, a seconda che l’ammontare del mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie oppure sia connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, si applica rispettivamente la sanzione civile per omissione o quella per evasione, ridotte del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione;
4. nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti soltanto gli interessi legali se il versamento dei contributi o premi è effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;
5. per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, è stata aggiornata la disposizione che consente ai Consigli di amministrazione degli enti impositori di fissare i relativi criteri e modalità nelle ipotesi previste dalla norma, sempre sulla base di apposite direttive dei Ministeri vigilanti.
Il richiamo al “tasso ufficiale di riferimento” contenuto nel comma 8 dell’articolo 116 in argomento è da intendersi al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema (ORP), fissato dalla Banca centrale europea (1) . Per espressa previsione di legge, il nuovo regime sanzionatorio si applica dal 1° settembre 2024. Inoltre, sono fatte salve le disposizioni che prevedono l’applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente (2) (per esempio, regolarizzazioni previste da norme speciali, anche in materia di cartelle di pagamento). Acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (3) , si forniscono le indicazioni operative per l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio a far data dal 1° settembre 2024.
A. Sanzioni civili per omissioni contributive
L’omissione contributiva, prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è l’inadempienza consistente nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decretolegge in esame4 , per le omissioni contributive dal 1° settembre 2024 si applica il seguente regime:
1) se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, è dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento;
2) negli altri casi, continua a essere dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.
In entrambe le ipotesi la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge, tetto già stabilito per le omissioni dalla norma nella formulazione previgente.
Dopo il raggiungimento del tetto massimo, continuano, inoltre, a essere dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come stabilito dall’articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Nulla è variato per quanto riguarda il calcolo dei giorni di ritardo. Il periodo sanzionato oggetto dell’inadempienza decorre dal giorno successivo alla scadenza del pagamento del premio fino a quello dell’effettivo pagamento.
Nel caso in cui il debitore non provveda spontaneamente al pagamento del premio e si debbano attivare le procedure di riscossione coattiva, la sanzione civile è calcolata fino alla data di iscrizione a ruolo. Dopo la consegna dei ruoli all’agente della riscossione, la sanzione o gli interessi di mora sono conteggiati da quest’ultimo.
Per quanto riguarda le scadenze per il pagamento dei premi assicurativi, le stesse sono predeterminate dalla legge, come avviene per l’autoliquidazione annuale e per i premi relativi alla somministrazione di lavoro, oppure sono indicate nel certificato di assicurazione e di variazione o nella richiesta di pagamento relativa ai premi speciali unitari diversi da quelli artigiani.
Il termine di pagamento per l’autoliquidazione annuale dei premi, applicato alla polizza ordinaria dipendenti della gestione industria e della gestione navigazione e al premio speciale artigiani, è fissato al 16 febbraio per il pagamento in unica soluzione e per quello della prima rata in caso di pagamento in quattro rate (5) , mentre le rate successive alla prima hanno scadenza legale 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre.
In caso di cessazione del codice ditta, il termine di pagamento dell’eventuale conguaglio dovuto all’Inail è fissato al 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata; entro la stessa scadenza deve essere inviata la dichiarazione delle retribuzioni del periodo dal 1° gennaio dell’anno alla data di cessazione (6) relative ai dipendenti e ai soggetti assimilati.
I premi trimestrali per i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro devono essere versati entro il 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre, rispettivamente per i trimestri ottobre-dicembre, gennaio-marzo, aprile-giugno e luglio-settembre; entro le stesse scadenze devono essere comunicate le retribuzioni corrisposte ai lavoratori con contratto di somministrazione.
In tutti i casi sopra descritti, si verifica omissione se sono state regolarmente trasmesse entro il termine stabilito le dichiarazioni delle retribuzioni e i premi dovuti non sono versati alle scadenze prefissate.
Se la dichiarazione delle retribuzioni è inviata oltre il termine legale ma il premio è stato regolarmente versato nei termini prefissati, si applica la sanzione amministrativa (7) , ai sensi dell’articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Se il premio non è versato alla scadenza prefissata, il mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro il termine stabilito configura evasione contributiva, con conseguente applicazione della sanzione civile per evasione.
I premi speciali unitari della gestione RX e sostanze radioattive, i premi speciali per gli alunni/studenti delle scuole private e quelli per i pescatori autonomi della piccola pesca sono richiesti dall’Inail con apposita comunicazione in cui è indicato il termine di pagamento, analogamente ai premi richiesti con il certificato di assicurazione e con il certificato di variazione.
Con riguardo ai profili procedurali, le sanzioni civili per omissione continuano a essere calcolate tramite le attuali procedure batch che rilevano i giorni di ritardo intercorrenti tra la data di effettivo pagamento (risultante dall’attribuzione dell’incasso proveniente dai flussi telematici F24 e F24 EP) e la data di scadenza della richiesta presente nella situazione contabile di ogni codice ditta.
Dal 1° settembre 2024, se tra la data di pagamento e la data di scadenza prefissata intercorrono non più di centoventi giorni, la sanzione civile è calcolata, in ragione d’anno, applicando il solo tasso ufficiale di riferimento, entro il tetto del 40 per cento dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Nel caso in cui tra la data di pagamento e la data di scadenza prefissata intercorrano più di centoventi giorni, la sanzione civile è calcolata, in ragione d’anno, applicando il tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, sempre entro il tetto del 40 per cento dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
B. Sanzioni civili per evasioni contributive
L’evasione contributiva prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è l’inadempienza consistente nel mancato o ritardato pagamento del premio connesso a denunce obbligatorie non presentate o non conformi al vero.
L’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge in esame, nel sostituire interamente la lettera b) del comma 8 (8) dell’articolo 116 della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha riformulato il primo periodo definendo meglio l’evasione contributiva; infatti, sono state aggiunte alle registrazioni e denunce anche le dichiarazioni obbligatorie e sono meglio specificate le condotte possibili, accomunate dall’intenzione specifica di non versare i contributi o premi. In base alla nuova formulazione (9), l’evasione contributiva è connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo. Il regime sanzionatorio per l’evasione contributiva, anche a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, continua a comportare l’applicazione di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, con il tetto del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. La riforma, inoltre, conferma il regime più favorevole in caso di spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi o premi purché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia spontanea. In questa fattispecie continua ad applicarsi, in luogo della sanzione per evasione, la sanzione civile prevista per le omissioni contributive, pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Il predetto regime favorevole è stato ulteriormente esteso dal decreto-legge in esame che ha introdotto la nuova fattispecie della spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi e premi, a condizione che il versamento avvenga in unica soluzione entro novanta giorni dalla denuncia.
In questo caso si applica, in luogo della sanzione per evasione, una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.
In entrambe le ipotesi di pagamento, entro trenta o novanta giorni, la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.
Nei casi di spontanea regolarizzazione, in considerazione della specificità delle modalità di determinazione dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che richiedono la classificazione delle lavorazioni in una o più delle voci previste nelle tariffe, l’esatta quantificazione dei premi dovuti a seguito di denuncia di iscrizione o di variazione è sempre demandata alle Sedi Inail. Pertanto, il termine per il versamento ai fini del godimento del regime sanzionatorio più favorevole (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti) è in ogni caso indicato dall’Istituto nel certificato di assicurazione o di variazione, tenuto conto dei tempi strettamente necessari per la quantificazione dei premi dovuti, nel rispetto del termine dei trenta giorni dalla denuncia previsto dalla norma.
Al predetto termine di pagamento indicato dall’Istituto nel certificato di assicurazione o di variazione si fa riferimento anche ai fini dell’applicazione della sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti. Ai fini del godimento di quest’ultimo regime sanzionatorio, infatti, il versamento dei premi deve essere effettuato entro sessanta giorni decorrenti dallo stesso termine di scadenza indicato dall’Istituto nei predetti provvedimenti per l’applicazione della sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.
La sanzione civile continua a essere applicata con le modalità già in uso.
In entrambe le ipotesi è inoltre sempre ammessa la possibilità per il debitore di rateizzare il pagamento presentando istanza di rateazione ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (10); in questo caso l’applicazione della sanzione civile nella misura più favorevole (tasso ufficiale di riferimento + 5,5 oppure tasso ufficiale di riferimento + 7,5) è subordinata al pagamento della prima rata.
In caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la sanzione civile prevista per l’evasione contributiva (sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, con tetto del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge).
C. Sanzioni civili per situazioni debitorie rilevate d’ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive
La nuova lettera b-bis, dell’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (11), stabilisce uno specifico regime sanzionatorio in caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive.
In tale ipotesi, a decorrere dal 1° settembre 2024, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione, si applica a seconda dei casi la sanzione civile per l’omissione (sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge) o per l’evasione contributiva (sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento , con applicazione del tetto del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge) nella misura del 50 per cento.
Come nel caso delle spontanee regolarizzazioni entro dodici mesi, in caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della sanzione civile ridotta al 50 per cento è subordinata al versamento della prima rata e in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la sanzione civile prevista per l’evasione contributiva (sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, con tetto del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge).
In considerazione della specificità delle modalità di determinazione dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che richiede sempre l’intervento delle Sedi Inail per l’esatta quantificazione dei premi dovuti (anche nel caso di verifiche ispettive), il termine utile entro cui effettuare il pagamento per usufruire dell’applicazione della riduzione del 50 per cento della sanzione civile per omissione o evasione è indicato dall’Inail nel certificato di assicurazione o variazione nel rispetto dei trenta giorni stabilito dalla legge.
D. Quantificazione delle sanzioni e relativo pagamento
Premesso che le sanzioni civili sono determinate in ragione d’anno e decorrono dal giorno successivo all’inadempimento e fino alla data dell’effettivo versamento, la puntuale quantificazione delle stesse non può essere determinata preventivamente con esattezza con il certificato di assicurazione o variazione.
Pertanto, in relazione alla data effettiva del pagamento, l’Istituto effettua le dovute verifiche ai fini dell’individuazione del corretto regime sanzionatorio da applicare e provvede a ricalcolare le eventuali differenze nel caso in cui i termini di pagamento non siano stati rispettati.
Al certificato di assicurazione o variazione, con cui viene richiesto il pagamento dei premi e delle sanzioni calcolate fino a una data determinata (es.: data denuncia spontanea, data accertamento d’ufficio, data notifica del verbale), segue quindi un secondo provvedimento con il quale viene richiesta l’eventuale differenza della sanzione civile con l’integrazione dei giorni fino alla data di effettivo pagamento del premio. 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b).
E. Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze
L’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha sostituito anche il comma 10 dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
La nuova disposizione prevede che a decorrere dal 1° settembre 2024, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, in luogo della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
F. Decorrenza dell’applicazione del nuovo regime
L’articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ha stabilito che l’efficacia delle nuove disposizioni ha effetto dal 1° settembre 2024.
Pertanto, le nuove misure sono applicate con riguardo ai premi richiesti dall’Inail con provvedimenti aventi termine di scadenza a partire dalla predetta data. In particolare:
✓ in caso di sanzioni civili per omissioni contributive (comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le nuove misure sono applicate ai premi richiesti con provvedimenti aventi scadenza pari o superiore al 1° settembre 2024;
✓ in caso di sanzioni civili per evasione denunciata spontaneamente (comma 8, lettera b) le nuove misure sono applicate ai premi richiesti con provvedimenti aventi scadenza pari o superiore al 1° settembre 2024;
✓ in caso di sanzioni civili per evasione (comma 8, lettera b-bis) il nuovo regime è applicato ai premi richiesti con provvedimenti aventi scadenza pari o superiore al 1° settembre 2024.
(1) Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 settembre 2005 (G.u. n. 236 del 10 ottobre 2005) ha stabilito che le parole “tasso ufficiale di sconto” e “tasso ufficiale di riferimento” sono sostituite dalle parole “tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, fissato dalla Banca centrale europea” (ORP).
(2) Decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, articolo 30, comma 4: Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
(3) Nota protocollo 0009137 del 3 ottobre 2024.
(4) Decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, articolo 30, comma 1, lettera a): 1. Al fine di dare attuazione alla linea II della Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa alla introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare, a decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le parole «maggiorato di 5,5 punti;» sono aggiunte le seguenti: «se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione».
(5) Ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 (Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio), inserito dall’articolo 59, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell’articolo 5, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche alla regolazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).).
(6) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, articolo 28, comma 4, secondo periodo.
(7) L’articolo 116, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto che “sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell’articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale”. Restano ferme le sanzioni amministrative di cui all’articolo 35, comma 7 (cd. “formali”), della legge 24 novembre 1981, n. 689, relative a inadempienze amministrative da cui non derivino inadempienze contributive.
(8) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 116, comma 8, lettera b), in vigore fino al 31 agosto 2024: b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.
(9) Articolo 116, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, articolo 30, comma 1, lettera b): b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera.
(10) Circolare Inail 29 luglio 2019, n. 22: Rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo. Nuova disciplina approvata con determina presidenziale 23 luglio 2019, n. 227.
(11) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 116, comma 8, lettera b-bis: b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
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