F-gas: tutto in regola in vista delle scadenze?

F-gas
Sullo sfondo il recentissimo D.Lgs. n. 163/2019 che ha ridefinito l'intero sistema sanzionatorio

F-gas: cosa sono e perché vanno limitati

I “gas a effetto serra” o “f-gas” rappresentano un gruppo di sostanze chimiche artificiali [idrofluorocarburi (Hfc), i perfluorocarburi (Pcf) e l’esafloruro di zolfo (SF6)] , utilizzate come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori degli aerosol e come isolanti nelle apparecchiature elettriche.

Il loro contenimento ormai in atto da tempo risponde a finalità di tutela ambientale e di lotta ai cambiamenti climatici in quanto questi gas sono caratterizzati dall’avere un alto potenziale di riscaldamento globale (Gwp).

F-gas: la legislazione

Attualmente, in Italia sono vigenti:

  • il D.P.R. n. 146/2018, che ha abrogato, sostituendolo, il D.P.R. n. 43/2012, con cui sono state definite le competenze istituzionali e le procedure da seguire;
  • il D.Lgs. n. 163/2019, che ha sostituito il D.Lgs. n. 26/2013, aggiornando la disciplina sanzionatoria in materia.

Clicca qui per un approfondimento e il confronto tra i due regimi sanzionatori

F-gas: le sanzioni

Le nuove sanzioni, come recentemente ridefinite dal D.Lgs. n. 163/2019, prevedono:

  • sanzioni amministrative che oscillano, a seconda della violazione, da 500 a 150.000 euro;
  • l'arresto da 3 a 9 mesi.

Vuoi avere sempre sott'occhio tutte le scadenze? Clicca qui

F-gas: le scadenze

Numerose sono le scadenze previste dalla disciplina di settore.

In particolare, entro il 31 marzo 2020 devono essere inviate:

  • la comunicazione periodica dei dati concernenti la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso come materia prima e la distruzione degli f-gas;
  • alla Commissione europea una relazione annuale sui risultati del processo di verifica, riferita ai dati dell’anno civile precedente.
  • la relazione sulle attività svolte dagli organismi di certificazione e da quelli di valutazione della conformità degli organismi stessi organismi;

Sempre il 31 marzo è il termine ultimo per le comunicazioni da parte dei:

  • gestori di impianti;
  • operatori aerei;
  • imprese che producono, importano ed esportano “sostanze controllate” lesive per l’ozono stratosferico;
  • importatori di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

 

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome