Fanghi di depurazione in agricoltura: novità sulla disciplina

La decisione di esecuzione (Ue) 2021/2252 modifica l'allegato I alla decisione 94/741/Ce

Fanghi di depurazione in agricoltura: novità sulla disciplina con la pubblicazione della decisione di esecuzione (Ue) 2021/2252 della Commissione del 16 dicembre 2021 sulla G.U.C.E. L del 17 dicembre 2021, n. 454.

Il provvedimento modifica la decisione 94/741/CE della Commissione relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull’applicazione di alcune direttive concernenti i rifiuti. In particolare, risulta modificato l'allegato con riferimento al:

  • titolo del questionario;
  • l'aggiunta di una tabella relativa alla posizione geografica o geometria dei luoghi di utilizzazione dei fanghi.

Di seguito il testo della decisione di esecuzione (Ue) 2021/2252 della Commissione del 16 dicembre 2021.

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Decisione di esecuzione (UE) 2021/2252 della Commissione del 16 dicembre 2021 che modifica la decisione 94/741/CE della Commissione relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull’applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura[1]GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6., in particolare l’articolo 17,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 94/741/CE la Commissione[2]Decisione 94/741/CE della Commissione, del 24 ottobre 1994, relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull’applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio) (GU L 296 del 17.11.1994, pag. 42).definisce i questionari per le relazioni degli Stati membri sul recepimento e l’applicazione della direttiva 86/278/CEE.

(2) È opportuno rivedere il formato di tali relazioni degli Stati membri in considerazione dei nuovi obblighi di comunicazione relativi ai dati territoriali annotati nei registri di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 86/278/CEE, modificata dal regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115)..

(3) È opportuno limitare la comunicazione dei dati territoriali a quelli necessari per agevolare l’applicazione della direttiva 86/278/CEE, che dovrebbero pertanto riguardare solo la geometria o la posizione del luogo in cui i fanghi devono essere utilizzati.

(4) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi connessi alla raccolta e alla comunicazione dei dati, quelli raccolti per altri scopi, quali i dati catastali o i dati raccolti nel contesto del sistema integrato di gestione e di controllo per la gestione della politica agricola comune e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE)  n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549)., possono essere riutilizzati per comunicare i dati territoriali che identificano il luogo in cui i fanghi di depurazione devono essere utilizzati sui terreni agricoli.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 94/741/CE.

(6) La data di applicazione della presente decisione dovrebbe coincidere con la data di applicazione della modifica dell’articolo 10, paragrafo 1 e 2, della direttiva 86/278/CEE, a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1010.

(7) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5]Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 94/741/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2022.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO

(1) il titolo del questionario per la relazione degli Stati membri sul recepimento e sull’applicazione della direttiva 86/278/CEE è sostituito dal seguente:
«QUESTIONARIO

per la relazione degli Stati membri sul recepimento e sull’applicazione della direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (*), modificata dalla direttiva 91/692/CEE (**) del Consiglio e dal regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio (***)

(*) (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.)

(**) Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

(***) Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115).»;

(2) nella parte II, al punto 7 è aggiunta la tabella seguente:

«Posizione geografica o geometria dei luoghi di utilizzazione dei fanghi

Tipologia di dati

(Utilizzare solo una tipologia di dati per una determinata posizione geografica o geometria.)

Coordinate geografiche della posizione o geometria (La posizione è rappresentata da un punto. La geometria può essere rappresentata da un poligono, anche in forma toroidale.)

Geometria della parcella agricola (*)

Geometria catastale delle parcelle

Altra geometria che identifica la superficie agricola in cui devono essere utilizzati i fanghi di depurazione

Coordinate geografiche di un punto su una superficie agricola in cui devono essere utilizzati i fanghi di depurazione.

 

(*) Definita all’articolo 67, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).»;

(3) nella parte II è aggiunto il punto seguente:
«9. Siti web nazionali per la diffusione delle registrazioni consolidate a norma dell’articolo 10, paragrafo 2

Fornisce link ai siti web nazionali in cui le registrazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, sono messe a disposizione in formato consolidato e facilmente accessibili al pubblico.»

Note   [ + ]

1. GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.
2. Decisione 94/741/CE della Commissione, del 24 ottobre 1994, relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull’applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio) (GU L 296 del 17.11.1994, pag. 42).
3. Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115).
4. Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE)  n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
5. Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

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