Fertilizzanti: aggiornata la disciplina di cui all'allegato 6 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. È quanto ha stabilito il decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2022, n. 28).
In particolare all'elenco degli inibitori della nitrificazione, è aggiunto il composto Nitrapyrin del quale sono indicati i livelli minimo e massimo calcolati come percentuale del contenuto di azoto minerale nitrificabile.
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021.
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Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021
Aggiornamento dell'allegato 6 al decreto legislativo n. 75 del 29
aprile 2010, recante: «Riordino e revisione della disciplina in
materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7
luglio 2009, n. 88». (22A00670)
(in Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2022, n.28)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in
particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali che, tra l'altro, prevede un parere della commissione
tecnico-consultiva per i fertilizzanti;
Visto l'art. 12, comma 20 del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 2012, n. 135,
con il quale le attivita' svolte dagli organismi collegiali operanti
presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi
dell'art. 68, comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la domanda del 9 ottobre 2018, n. 28573, con la quale la
ditta Dow AgroSciences Italia S.r.l. ha chiesto l'inserimento di un
nuovo prodotto nell'allegato 6, «Prodotti ad azione specifica», del
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento
delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e
che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento di riorganizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.
132» e successive modificazioni;
Vista la nota del 28 gennaio 2021, n. 26097, dell'Unita' centrale
di notifica del Ministero dello sviluppo economico concernente la
procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 settembre 2015, che informa che la relativa
procedura si e' conclusa senza osservazioni in merito alla proposta
di modifica dell'allegati 6 del decreto legislativo 29 aprile 2010,
n. 75, di cui al presente decreto;
Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e
sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte dei conti in
data 29 marzo 2021 al n. 166;
Considerato che le modifiche di cui al presente provvedimento si
riferiscono all'allegato 6 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75 e che le medesime sono coerenti con quanto previsto dal citato
decreto;
Acquisito il parere del Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto
alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 18 maggio 2020;
Ritenuto necessario apportare le modifiche citate all'allegato 6
del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Decreta:
Art. 1
1. All'allegato 6 «Prodotti ad azione specifica» del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione
della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13
della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni
previste all'allegato 1 al presente decreto.
Art. 2
1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro
dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA
firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate,
sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di
questa misura e' sottoposta al regolamento (UE) 2019/515 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al
reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in
un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008,
che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate
regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in
un altro Stato membro.
2. Ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'autorita' competente ai fini
dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione
previste e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Art. 3
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso
un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei
fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita'
alla normativa vigente prima di tale data.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Allegato 6 - Prodotti ad azione specifica.
Al punto 2.1.1. Inibitori della nitrificazione, e' aggiunto,
infine, il seguente prodotto:
===================================================================== | | Minimo - massimo | | | | di inibitore addizionabile | | | |calcolato in percentuale del contenuto| | | | di azoto minerale nitrificabile | Note | +============+======================================+===============+ | | Minimo | Massimo | | +------------+------------------+-------------------+---------------+ | | | |Non superare il| | | | | quantitativo | | | | |massimo di 500 | | | | | g s.a./ha per | | Nitrapyrin | 0,3% | 0,6% | anno | +------------+------------------+-------------------+---------------+