Fertilizzanti: modificata la disciplina per effetto della pubblicazione del decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 dicembre 2023 sulla Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2024, n. 25.
In particolare, il provvedimento ha aggiornato gli allegati 6 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 dicembre 2023; gli allegati sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 dicembre 2023
Aggiornamento degli allegati 6 e 7 al decreto legislativo 29 aprile
2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in
materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7
luglio 2009, n. 88». (24A00434)
(Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2024, n.25)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme sanitarie relative
ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non
destinati al consumo umano, emesse dall'autorita' nazionale
competente per l'uso di sottoprodotti di origine animale;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in
particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, che, tra l'altro, prevede un parere della Commissione
tecnico-consultiva per i fertilizzanti;
Visto l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 14 agosto 2012, n. 135, con
il quale le attivita' svolte dagli organismi collegiali operanti
presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi
dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano, per effetto del
quale la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti e'
soppressa;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento
delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e
che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;
Vista la domanda, acquisita in protocollo il 3 marzo 2010, n.
0004556, con la quale la ditta CIFO S.r.l. ha chiesto l'inserimento
di un nuovo prodotto nel punto 4.1 biostimolanti, dell'allegato 6,
Prodotti ad azione specifica, del decreto legislativo 29 aprile 2010,
n. 75;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento di riorganizzazione del
"Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste"», cosi' come modificato da ultimo dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, n. 72;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» come
da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 477058 del 13
settembre 2023;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata
dalla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2023;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di
«Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni
«Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Vista la nota del 19 luglio 2023, n. 0235743, dell'unita' centrale
di notifica del Ministero delle imprese e del made in Italy
concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che informa
che la relativa procedura si e' conclusa senza osservazioni in merito
alle proposte di modifica dell'allegato 6 e 7 del decreto legislativo
29 aprile 2010, n. 75, di cui al presente decreto;
Considerato necessario, alla luce delle istanze presentate,
aggiornare l'allegato 6 «Prodotti ad azione specifica», del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Considerato necessario procedere, conseguentemente, alla modifica
dell'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010,
n. 75;
Tenuto conto che le modifiche suddette sono coerenti con quanto
previsto dal citato decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Acquisito il parere del Dipartimento dell'ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto
alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 10 dicembre 2021;
Ritenuto necessario apportare le modifiche citate agli allegati 6 e
7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.
Decreta:
Art. 1
1. All'allegato 6 «Prodotti ad azione specifica», Punto 4.1.
Biostimolanti, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e'
aggiunto il prodotto n. 12 «Idrolizzato fluido a base di epitelio
animale e di alghe brune» di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2. All'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile
2010, n. 75, sono apportate le modificazioni previste all'allegato 2
del presente decreto.
Art. 2
1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro
dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA
firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate,
sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di
questa misura e' sottoposta al regolamento (UE) 2019/515 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al
reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in
un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008,
che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate
regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in
un altro Stato membro.
2. Ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'autorita' competente ai fini
dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione
previste e' il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.