(Finanziamenti alle Regioni per le foreste)
Con il decreto 2 luglio 2024 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2024 - il ministero dell'Agricoltura ha assegnato alle Regioni e alla Province autonome un serie di finanziamenti per la redazione o l'aggiornamento dei programmi forestali regionali, in linea con la "Strategia forestale nazionale".
Finanziamenti coprono il 2024, 2025 e 2026 e sono così temporalmente ripartiti:
- 4.395.036 euro a carico dei fondi stanziati nell'esercizio
finanziario 2024; - 4.300.000 euro a carico dei fondi stanziati nell'esercizio
finanziario 2025; - 4.300.000 euro a carico dei fondi stanziati nell'esercizio
finanziario 2026.
Qui di seguito il testo integrale del provvedimento. In coda, l'allegato in cui sono sintetizzate le ripartizioni dei finanziamenti Regione per Regione.
Decreto 2 luglio 2024 del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Utilizzo delle risorse del Fondo per le foreste italiane - annualità
2024-2026, per la concessione di contributo alle regioni finalizzato
a incentivare la redazione o l'aggiornamento dei programmi forestali
regionali, attraverso l'adozione dei «Piani forestali di indirizzo
territoriale». (24A04394)
(Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2024)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visti gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione della
Repubblica italiana;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modifiche ed integrazioni, relativo alla «Riforma dell'organizzazione
del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, relativo alle «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare,
l'art. 6 rubricato «Programmazione e pianificazione forestale»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con il Ministero della cultura e il
Ministero della transizione ecologica, n. 563765, del 28 ottobre 2021
recante i «Criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani
forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione
forestale, o strumenti equivalenti» attuativo dell'art. 6, comma 7,
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con il Ministero della cultura e il
Ministero della transizione ecologica n. 563734 del 28 ottobre 2021
recante «Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali
inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche
tecnico-costruttive della viabilita' forestale e silvo-pastorale,
delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione
idraulico-forestale» attuativo dell'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
Vista la Strategia forestale nazionale, predisposta ai sensi
dell'art. 6, comma 1, del sopra menzionato decreto legislativo 3
aprile 2018, n. 34, approvata con decreto n. 677064 del 24 dicembre
2021, adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministero della cultura, il Ministero
della transizione ecologica e il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, con cui questa
amministrazione ha assunto la denominazione di Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, il
quale stabilisce che, al fine di rafforzare l'organizzazione della
pubblica amministrazione, le amministrazioni interessate provvedono,
entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante
le procedure di cui all'art. 13 del decreto-legge 11 novembre 2022,
n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022,
n. 204;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle
foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1,
comma 663, il quale, al fine di assicurare la tutela, la
valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza
delle foreste italiane, anche in applicazione del Testo unico in
materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo
3 aprile 2018, n. 34, ha istituito nello stato di previsione
dell'allora Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo il «Fondo per le foreste italiane»;
Ravvisata la necessita' di procedere alla definizione dei criteri e
delle modalita' di utilizzo del predetto Fondo con decreto di natura
non regolamentare di questo Ministero, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 1, comma 664, della citata legge 30 dicembre 2018,
n. 145, con l'obiettivo di dare avvio o realizzare attivita' di
interesse comune tra Stato ed enti locali in materia di foreste e
filiere forestali;
Preso atto che il capitolo di spesa su cui sono allocate le risorse
complessive del Fondo per le foreste italiane e' articolato in due
piani gestionali, aventi diversa classificazione economica, uno dei
quali finalizzato alla concessione di contributi alle regioni e alle
province autonome per la realizzazione di attivita' e progetti volti
a favorire la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la
diffusione della conoscenza delle foreste italiane;
Considerato che il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,
all'art. 2, comma 1, lettera e), enuncia, tra le sue finalita'
principali, quella di «promuovere la programmazione e la
pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto
del ruolo delle regioni e delle autonomie locali»;
Tenuto conto, inoltre, che l'art. 6 del decreto legislativo 3
aprile 2018, n. 34, nel disciplinare l'articolazione e le finalita'
della programmazione forestale, introduce un livello di
pianificazione intermedio, rappresentato dai «piani forestali di
indirizzo territoriale», finalizzati ad integrarsi con il «Programma
forestale regionale» che ciascuna regione o provincia autonoma e'
tenuta ad adottare in coerenza con la Strategia forestale nazionale,
nonche' a favorire il coordinamento dei «Piani di gestione
forestale», riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale locale,
la cui adozione per le proprieta' pubbliche e private deve essere
promossa da parte delle regioni in attuazione del proprio programma
regionale;
Atteso che i «piani forestali di indirizzo territoriale»
rappresentano uno strumento di pianificazione innovativa, predisposta
per comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali,
paesaggistiche, economico-produttive e amministrative e sono
finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione
delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attivita'
necessarie alla loro tutela e gestione;
Considerato che la loro adozione da parte delle amministrazioni
locali, ancorche' in forma di attivita' pilota, e' gia' stata
promossa in passato destinando a tale finalita' il riparto delle
risorse del Fondo per le foreste italiane relative all'annualita'
2022;
Valutato, tuttavia, che la pianificazione forestale rivesta un
ruolo sempre piu' strategico per garantire la tutela, la
valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali, in
particolare per il contesto nazionale nel quale poco meno del 20%
della proprieta' forestale pubblica e privata possiede un piano di
gestione o altro strumento equivalente di pianificazione;
Considerato che ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, l'aggiornamento della
programmazione forestale di livello regionale in coerenza con le
strategie, criteri e indicatori della Strategia forestale nazionale
consente alle regioni di individuare obiettivi e le relative linee
d'azione in relazione alle specifiche esigenze socio-economiche,
ambientali e paesaggistiche nonche' alle necessita' di prevenzione
del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al
cambiamento climatico;
Considerato, altresi', che la pianificazione forestale di indirizzo
territoriale e' particolarmente qualificante per il sistema forestale
nazionale, in quanto, essendo elaborata su scala territoriale
intermedia, permette di rilevare e affrontare problematiche di
importanza strategica quali l'ottimizzazione della viabilita'
forestale, la pianificazione operativa antincendi boschivi, la
gestione della fauna selvatica e dei suoi effetti sulla vegetazione e
la protezione dai rischi idrogeologici;
Considerato che ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, la redazione dei piani di gestione
forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale
di livello locale, sono strumenti indispensabili a garantire la
tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse
forestali e che il loro livello di diffusione in Italia e' ancora
troppo basso se rapportato alla media europea e che insieme alla
diffusione dei piani forestale di indirizzo territoriale di area
vasta consentiranno in modo integrato un miglioramento complessivo e
significativo dello stato della pianificazione forestale italiana;
Tenuto conto, inoltre, che la pianificazione forestale di area
vasta, integrata e interterritoriale, rappresenta anche un importante
strumento operativo per l'elaborazione di linee di indirizzo valide
non solo ai fini forestali, ma anche per le altre pianificazioni
territoriali, urbanistiche e, nel rispetto della sovra-ordinazione
dei piani paesaggistici, ad ogni altro ambito di pianificazione
settoriale;
Preso atto che la Strategia forestale nazionale di cui al decreto
n. 677064 del 24 dicembre 2021 individua, quale azione operativa A1
da porre in essere per il perseguimento del primo obiettivo generale
A - «Gestione sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste»,
quella concernente la «Programmazione e pianificazione forestale e
politiche di gestione e conservazione del paesaggio e del territorio»
per il ruolo cruciale che questa riveste, ai vari livelli della
pianificazione regionale, interterritoriale di indirizzo forestale e
aziendale e sovraziendale locale, al fine di garantire la tutela, la
valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali
italiane;
Tenuto conto, in particolare, che la predetta azione operativa A1
viene declinata in tre sotto-azioni, volte rispettivamente a
promuovere i livelli di programmazione e pianificazione forestale
previsti all'art. 6, commi 2, 3 e 6, del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, ovvero la programmazione forestale regionale, redatta
con metodo partecipativo e periodicamente aggiornata, coordinandosi
con gli strumenti di pianificazione territoriale e di area vasta, di
settore e di sviluppo socioeconomico nazionali, regionali e locali,
la pianificazione forestale di indirizzo territoriale con il fine di
promuovere l'adozione e la diffusione dei piani forestali di
indirizzo territoriale volti a valorizzare le risorse forestali per
comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali,
paesaggistiche, economico-produttive o amministrative e, infine, a
promuovere la pianificazione forestale delle proprieta' pubbliche,
private e collettive in linea con i principi e i criteri della GFS;
Preso atto che la stessa Strategia forestale nazionale di cui al
decreto n. 677064 del 24 dicembre 2021 individua tra le azioni
operative dell'obiettivo generale B «Efficienza nell'impiego delle
risorse forestali per uno sviluppo sostenibile delle economie nelle
aree rurali, interne e urbane del Paese», l'azione operativa B.1
«Gestione forestale sostenibile» che mira, in primo luogo a
«Migliorare e incrementare la GFS nelle foreste esistenti», anche
tramite «l'adozione di scelte gestionali sostenibili e di lungo
periodo codificate in strumenti di pianificazione forestale» nonche'
il «miglioramento dell'accessibilita' al bosco, indispensabile per le
utilizzazioni forestali, le manutenzioni boschive, la tutela
ambientale, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la prevenzione
e l'estinzione di incendi, le attivita' ricreative e di svago, le
attivita' rurali legate all'alpeggio e alla selvicoltura, ecc.»;
Considerato, altresi', che, al fine di garantire l'attuazione della
Strategia forestale nazionale e il suo avanzamento temporale, e'
previsto un processo di monitoraggio e valutazione volto ad
analizzare il grado di efficacia ed efficienza delle Azioni della
strategia nel tempo e che, con riferimento all'azione operativa A1,
vengono, tra gli altri, individuati quali target da raggiungere nel
breve/medio periodo il conseguimento con riferimento all'azione
operativa A1 di almeno il 20% e del 30% della superficie forestale
nazionale soggetta rispettivamente a pianificazione di area vasta e a
pianificazione di livello aziendale entro il 2030 e, con riferimento
all'azione operativa B1, un incremento del 30% entro il 2025 rispetto
al 2005 della superficie forestale nazionale soggetta a Gestione
forestale sostenibile;
Atteso che piu' di un terzo della superficie forestale nazionale e'
costituita da foreste di proprieta' pubblica e che le proprieta'
forestali delle regioni e delle province autonome (c.d. Demani
forestali regionali) costituiscono un bene primario di interesse
pubblico rispetto al quale l'adozione di strumenti di pianificazione
e di principi di buona gestione forestale rappresenta un obiettivo di
fondamentale importanza, sia per contribuire allo sviluppo dei
territori sia per soddisfare le esigenze ambientali, economiche e
sociali riconducibili agli obiettivi definiti dai documenti nazionali
e internazionali in materia di sviluppo sostenibile del pianeta;
Tenuto conto, inoltre, che l'adozione e attuazione di uno strumento
di pianificazione forestale costituisce uno dei requisiti previsti
dai sistemi di certificazione della Gestione forestale sostenibile
attivi in Italia e preordinato al rilascio della relativa
certificazione, divenuta ormai fondamentale documento di attestazione
che le foreste vengono gestite in maniera sostenibile da un punto di
vista sociale e ambientale, adeguandosi a criteri di buona pratica
forestale internazionalmente riconosciuti, e, in tal senso, svolgere,
anche per le pubbliche amministrazioni proprietarie di boschi,
un'efficace funzione di promozione ed esempio a vantaggio della
diffusione della cultura della gestione forestale nei confronti di
tutti gli altri gestori di foreste, dei vari portatori di interesse e
della comunita' in generale;
Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di incentivare ulteriormente
l'adozione e l'aggiornamento da parte delle regioni e delle province
autonome dei programmi forestali regionali, dei piani forestali di
indirizzo territoriale previsti come facoltativi dall'art. 6 del
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonche' la diffusione dei
piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti indirizzando a
tali finalita' la disponibilita' delle risorse del Fondo per le
foreste italiane allocate sul pertinente capitolo di spesa/piano
gestionale per il triennio 2024-2026 anche allo scopo di favorire,
maggiormente, la pianificazione dei demani forestali delle regioni e
province autonome, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi a
medio termine definiti al riguardo dalla Strategia forestale
nazionale;
Ravvisata altresi' la necessita' di promuovere la diffusione della
gestione forestale sostenibile incentivando gli investimenti a favore
del viabilita' forestale e silvo-pastorale come indicato dall'art. 9
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, destinando anche a tale
finalita' le disponibilita' delle risorse del Fondo per le foreste
italiane allocate sul pertinente capitolo di spesa/piano gestionale
per il triennio 2024-2026, allo scopo di garantire la salvaguardia
ambientale, l'espletamento delle normali attivita'
agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio,
la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi
boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine
naturale e antropica, le attivita' di vigilanza e di soccorso, gli
altri compiti di interesse pubblico, la conservazione del paesaggio
tradizionale nonche' le attivita' professionali, didattiche e
scientifiche;
Ravvisato che gli investimenti a favore della viabilita'
silvo-pastorale devono essere previsti dagli strumenti di
pianificazione richiamati dal presente decreto, di cui rappresentano
un elemento di attuazione e contribuiscono al perseguimento degli
obiettivi definiti al riguardo dalla Strategia forestale nazionale;
Rilevato, inoltre, che la ripartizione del fondo per le finalita'
sopra descritte e' destinata a favorire, sull'intero territorio
nazionale, l'adozione di strumenti di pianificazione e gestione delle
proprieta' forestali, prioritariamente demaniali, in un'ottica di
sviluppo coordinato di un settore in cui concorrono, in maniera
trasversale, interessi territoriali con interessi centrali, con la
finalita' di contribuire, congiuntamente alle risorse che a livello
territoriale potranno essere messe in campo dalle regioni e province
autonome a valere sui rispettivi bilanci, al finanziamento di
attivita' riconducibili ad ambiti di competenze, concordate con il
livello centrale per il perseguimento di obiettivi comuni, in un
contesto di multifunzionalita' delle foreste che coinvolge realta'
diversificate nei campi agro-forestale, ambientale-paesaggistico,
turistico-ricreativo, formativo-educativo, economico-sociale;
Ritenuto, comunque, che ogni regione e provincia autonoma debba
valutare, in base alle specifiche esigenze del territorio di
competenza, le priorita' di intervento da attuare per le finalita'
indicate dal presente decreto;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, in particolare, l'art.
2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, gli
articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme
per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige
e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma
tributaria», con cio' disponendo che le Province autonome di Trento e
Bolzano non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;
Visto, altresi', l'accordo, sottoscritto in data 25 settembre 2023
dal Ministro dell'economia e delle finanze e dai presidenti della
Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, con il quale e'
stata confermata la rinuncia, da parte delle medesime province, ai
trasferimenti statali per le leggi di settore riguardanti tutte le
regioni;
Considerato, quindi, che, ai sensi del richiamato art. 2, comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'accordo del 25
settembre 2023 sopra menzionato, le risorse di cui al presente
decreto non vengono ripartite alle Province autonome di Trento e
Bolzano;
Tenuto conto del parere positivo rilasciato dal Tavolo di
concertazione permanente del settore forestale di cui al decreto
ministeriale n. 6792 del 26 giugno 2019 nella seduta del 13 maggio
2024;
Preso atto di quanto comunicato dal Ministero dell'economia e delle
finanze con nota prot. n. 26367 del 14 giugno 2024, con la quale e'
stato trasmesso uno stralcio del parere prot. n. 168526 del 13 giugno
2024, reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Vista la comunicazione dell'Ufficio di gabinetto del Ministero
dell'economia e delle finanze, che con nota prot. n. 176242 del 27
giugno 2024, ha trasmesso un estratto del parere reso dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente dei rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
sancita nella seduta del 27 giugno 2024;
Decreta:
Art. 1
Finalità
1. Per tutto quanto indicato nelle premesse, al fine di garantire
la piena attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2, 3
e 6, e dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018,
n. 34, le risorse del Fondo per le foreste italiane per gli anni
2024, 2025 e 2026 sono destinate alla concessione di contributo alle
regioni finalizzato, secondo le necessita' dettate dalle specifiche
situazioni, a incentivare la redazione o l'aggiornamento dei
programmi forestali regionali, in coerenza con la Strategia forestale
nazionale, a favorire l'adozione dei «piani forestali di indirizzo
territoriale», quali strumenti di pianificazione forestale
territoriale di secondo livello, nell'ambito del piu' generale
Programma forestale regionale di cui all'art. 6, comma 2, del
predetto decreto legislativo, finalizzati all'individuazione, al
mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al
coordinamento delle attivita' necessarie alla loro tutela e gestione
attiva, a estendere l'adozione dei piani di gestione forestale o
strumenti equivalenti nonche' a sostenere il miglioramento
dell'accessibilita' al bosco e la diffusione della gestione forestale
sostenibile.
2. I «piani forestali di indirizzo territoriale» e i «piani di
gestione forestale, o strumenti» equivalenti dovranno uniformarsi ai
criteri minimi definiti con decreto n. 563765 del 28 ottobre 2021 del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministero della cultura e il Ministero della
transizione ecologica, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 7, del
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
3. Gli interventi «viabilita' forestale e silvo-pastorale» dovranno
uniformarsi ai criteri minimi definiti con decreto n. 563734 del 28
ottobre 2021 del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
Art. 2
Criteri di riparto
1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le regioni,
secondo gli importi indicati nella tabella A) allegata al presente
decreto, determinati in base all'estensione della superficie
forestale in ettari stimata dall'ultimo Inventario nazionale delle
foreste e dei serbatoi forestali di carbonio - INFC pubblicato,
relativo all'anno 2015.
2. I coefficienti di ripartizione indicati nella tabella A sono
determinati tenendo conto dell'esclusione delle Province autonome di
Trento e di Bolzano a seguito di quanto disposto dall'art. 2, comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a realizzare
le attivita' oggetto del presente decreto con risorse a carico del
proprio bilancio.
Art. 3
Beneficiari e modalita' di utilizzo
1. Il finanziamento e' volto a contribuire alle spese che le
regioni dovranno sostenere per attuare quanto previsto all'art. 1
affinche' i «programmi forestali regionali», i «piani forestali di
indirizzo territoriale» e i «piani di gestione forestale o gli
strumenti di pianificazione equivalenti» forniscano un adeguato
quadro conoscitivo che tenga conto dei fattori ambientali,
paesaggistici, sociali ed economici, con l'obiettivo di tutelare e
valorizzare le varie funzioni protettive, economiche, ecologiche,
naturalistiche e socioculturali del patrimonio forestale e
silvo-pastorale.
A titolo esemplificativo, ancorche' non esaustivo, le attivita'
oggetto di contribuzione potranno espletarsi nella:
realizzazione di rilievi forestali, quantitativi e qualitativi, e
raccolta della base dati conoscitiva di interesse forestale;
reperimento o elaborazione della cartografia in formato digitale,
a corredo dei piani;
acquisizione di ortofoto e immagini satellitari dal territorio
utili alla stesura dei «piani forestali di indirizzo territoriale»;
analisi paesaggistica al fine di individuare i caratteri
dell'identita' paesaggistica locale di lungo periodo e le direzioni
evolutive presenti nelle recenti trasformazioni dei paesaggi
boschivi;
analisi socioeconomica al fine di promuovere una serie di
strategie che, oltre alla salvaguardia del territorio, siano in grado
di valorizzare le risorse umane, culturali e le attivita' economiche
e turistico-ricreative della zona;
consultazione e coinvolgimento degli enti e dei portatori di
interessi locali nella predisposizione degli strumenti di
programmazione e pianificazione forestale;
sviluppo di metodologie, attivita' di analisi economiche e
territoriali e attivita' redazionali finalizzate allo sviluppo o
aggiornamento della programmazione forestale di livello regionale in
coerenza con la SFN;
redazione del piano forestale di indirizzo territoriale - PFIT:
analisi del contesto, degli altri strumenti di pianificazione del
territorio presenti e del quadro legislativo vigente e definizione
degli scenari e degli indirizzi gestionali;
procedimento di valutazione ambientale strategica o di verifica
di assoggettabilita' alla valutazione ambientale strategica;
definizione di metodologie e procedure regionali per la redazione
dei piani forestali di indirizzo territoriale, dei piani di gestione
forestale e degli strumenti di pianificazione equivalenti;
predisposizione linee di indirizzo per altre pianificazioni
territoriali, urbanistiche, settoriali nel rispetto dei piani
paesaggistici;
attuazione interventi collegati alle indicazioni dei piani
forestali di indirizzo territoriale;
progettazione e realizzazione degli interventi concernenti la
viabilita' forestale e silvo-pastorale coerenti con la pianificazione
forestale.
I costi diversi da quelli sopra elencati non aventi natura di spese
per investimento connessi alle iniziative da attuare possono
rientrare tra le spese ammissibili con le risorse assegnate con il
presente decreto in misura massima del 20% del finanziamento
complessivo.
2. Le regioni in coerenza con le politiche di settore e in
considerazione delle priorita' individuate a livello locale e
contestualizzate in base alle rispettive peculiarita' territoriali,
utilizzano le risorse assegnate destinandole, sulla base di ciascun
contesto territoriale, ad una o piu' finalita' tra quelle indicate
all'art. 1, individuando le esigenze di redazione o aggiornamento dei
rispettivi programmi forestali, i comprensori territoriali da
sottoporre a pianificazione, con particolare riferimento alle foreste
di proprieta' pubblica, con l'obiettivo di conservare, valorizzare e
promuovere la gestione dei demani forestali regionali a vantaggio
dello sviluppo sostenibile, della prevenzione dai rischi naturali e
antropici e della qualita' del territorio, privilegiando la redazione
dei piani forestali di indirizzo territoriale con metodo
partecipativo e con periodico aggiornamento e perseguendo il
miglioramento della rete della viabilita' silvo-pastorale individuata
nei piani forestali, anche nell'ottica di promuovere una maggiore
consapevolezza dell'importanza della Gestione forestale sostenibile e
della sua attuazione a beneficio delle comunita' locali.
3. Fermo restando quanto riportato al comma precedente, le
decisioni assunte in merito alla programmazione temporale e alle
modalita' di utilizzo delle risorse assegnate con il presente
decreto, dovranno comunque dimostrare di garantire il perseguimento
dei target individuati nell'ambito degli indicatori della Strategia
forestale nazionale con riferimento all'azione operativa A.1 - sotto
azione A.1.2 «Promuovere la pianificazione forestale di area vasta,
integrata, multidisciplinare e interterritoriale» (20% della
superficie forestale pianificata entro il 2030) e all'azione
operativa B.1 - sotto azione B.1.1 «Migliorare e incrementare la GFS
nelle foreste esistenti» (incremento del 30% entro il 2025 rispetto
al 2005 della superficie forestale nazionale soggetta a GFS).
Art. 4
Monitoraggio
1. Le regioni trasmettono al Ministero, con cadenza annuale,
comunque entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di
erogazione dei fondi, una relazione dettagliata con la descrizione
delle attivita' e delle analisi svolte, con la segnalazione delle
eventuali criticita' riscontrate e delle modalita' di utilizzo delle
risorse finanziarie oggetto del presente decreto, eventualmente
integrate da altre fonti finanziarie afferenti alle risorse ordinarie
dei rispettivi bilanci, ovvero a risorse addizionali provenienti da
differenti strumenti finanziari di origine statale o comunitaria.
2. Le Province autonome di Trento e Bolzano, per la parte di loro
competenza, provvedono analogamente a informare il Ministero, con la
medesima periodicita' di cui al comma precedente, sulle attivita'
svolte per le finalita' del presente decreto.
3. I fondi assegnati in base al presente decreto che dalle
risultanze delle relazioni trasmesse ai sensi del comma 1 dovessero
risultare in eccedenza rispetto alle spese sostenute o ancora da
sostenere nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli
precedenti dovranno essere riversate allo Stato con le modalita' che
verranno all'occorrenza comunicate e resteranno acquisite all'entrata
del bilancio dello Stato ai sensi della vigente normativa di
contabilita' e finanza pubblica.
Art. 5
Risorse finanziarie
1. Le attivita' di cui al presente decreto sono finanziate a valere
sulle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 8010 - «Fondo per le
foreste italiane» - piano gestionale 1 «Somme da assegnare alle
regioni e alle province autonome per interventi nel settore forestale
finalizzati alla tutela, valorizzazione, monitoraggio e diffusione
della conoscenza delle foreste italiane nel quadro di applicazione
dell'art. 1, comma 663, della legge n. 145/2018» dello Stato di
previsione della spesa di questo Ministero nell'ambito della Missione
«Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» -
Programma «Tutela e valorizzazione dei territori rurali montani e
forestali»- Centro di responsabilita' CdR2 «Dipartimento della
politica agricola comune e dello sviluppo rurale», ripartite come
segue:
euro 4.395.036,00 a carico dei fondi stanziati nell'esercizio
finanziario 2024;
euro 4.300.000,00 a carico dei fondi stanziati nell'esercizio
finanziario 2025;
euro 4.300.000,00 a carico dei fondi stanziati nell'esercizio
finanziario 2026.
2. Con separati decreti ministeriali da adottare ai sensi dell'art.
1, comma 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, saranno definiti
i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse finanziarie
allocate sul «Fondo per le foreste italiane» e non destinate con il
presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione ed e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 2 luglio 2024
Allegato
TABELLA A
FONDO PER LE FORESTE ITALIANE
Riparto risorse stanziate dall'articolo 1, comma 663, della legge 31
dicembre 2018, n. 145 Programmazione e pianificazione forestale e
viabilita' silvo-pastorale (art. 2)
Parte di provvedimento in formato grafico
(vedere allegato in coda al testo)
(Finanziamenti alle Regioni per le foreste)