Finanziamenti per la transizione industriale: energia e ambiente ai primi posti

Decreto 21 ottobre 2022

Finanziamenti per la transizione industriale. Obiettivo: lotta ai cambiamenti climatici. Uno degli strumenti? Il "Fondo per il sostegno alla transizione industriale".

Le modalità e le condizioni per l'accesso al Fondo sono contenute nel decreto 21 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2022.

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Finanziamenti per la transizione industriale: le aree di intervento

In materia di ambiente ed energia, sono ammissibili all'intervento del Fondo per i finanziamenti per la transizione industriale programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono una o più delle seguenti finalità: conseguimento nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa; uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate,
nell'unita' produttiva oggetto dell'intervento; cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell'unita' produttiva oggetto dell'investimento, attraverso
l'implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.

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Finanziamenti per la transizione industriale: come operare

Come raggiungere un maggior efficientamento energetico? Il provvedimento indica le modalità compatibili con il sostegno finanziario del fondo: introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici; installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi; utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi: installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo.

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

Ministero dello Sviluppo economico
Decreto 21 ottobre 2022

Criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per il
sostegno alla transizione industriale. (22A07152)

(Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2022)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto l'art. 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che ha
istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con
una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo
di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle
politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici;
Considerato che il medesimo comma prevede che, a valere sulle
risorse del Fondo, possono essere concesse agevolazioni alle imprese,
con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta
intensita' energetica, per la realizzazione di investimenti per
l'efficientamento energetico e per il riutilizzo per impieghi
produttivi di materie prime e di materie riciclate;
Considerato, altresi', che il successivo comma 479 demanda a un
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro della transizione ecologica, l'adozione delle disposizioni
attuative del comma 478;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria),
e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la comunicazione della Commissione 2014/C200/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 giugno 2014,
recante la «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020»;
Vista la comunicazione della Commissione 2022/C80/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2022,
recante la «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del
clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 131/01,
concernente il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della
Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C 131 del 24 marzo 2022 e successive
modificazioni e integrazioni (nel seguito Quadro temporaneo);
Vista, in particolare, la Comunicazione della Commissione europea C
(2022) 5342 final del 20 luglio 2022, concernente modifiche al
predetto Quadro temporaneo, e, in particolare, il punto 27 che ha
introdotto, nell'ambito del predetto Quadro temporaneo, la sezione
2.6 concernente gli «Aiuti per la decarbonizzazione dei processi
produttivi industriali mediante elettrificazione e/o utilizzo di
idrogeno rinnovabile e per interventi di efficientamento energetico»;
Considerato che la predetta sezione 2.6 e' volta a sostenere la
realizzazione, tra l'altro, di investimenti volti all'efficientamento
energetico nell'industria e che detta finalita' risulta in linea con
gli obiettivi di sviluppo propri del Fondo per il sostegno alla
transizione industriale;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante
«Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, l'art. 8, che detta disposizioni in
materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita
del Paese» e, in particolare, l'art. 39 inerente «Criteri di
revisione del sistema delle accise sull'elettricita' e sui prodotti
energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese
a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi
consumatori industriali di energia elettrica» e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2017», e successive modificazioni
e integrazioni, e, in particolare, il comma 2 dell'art. 19
«Disposizioni in materia di energia e di fonti rinnovabili»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre
2017 recante «Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a
copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Codice
unico di progetto degli investimenti pubblici», cosi' come modificato
dall'art. 41, comma 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 52, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5
marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale
degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017,
recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma
6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e successive integrazioni e modificazioni
e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti recanti
disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle
agevolazioni ricevute;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese», convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 9
agosto 2018, n. 96;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Carta degli aiuti a finalita' regionale» la Carta degli aiuti
di Stato a finalita' regionale approvata in applicazione dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, tempo per tempo
applicabile;
b) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art.
4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni e integrazioni;
c) «efficienza energetica»: la quantita' di energia risparmiata
determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima
e dopo l'attuazione dell'intervento, assicurando nel contempo la
normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo
energetico;
d) «Fondo»: il Fondo per il sostegno alla transizione
industriale, istituito dall'art. 1, comma 478 della legge 30 dicembre
2021, n. 234;
e) «formazione del personale»: azioni finalizzate a promuovere la
formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori;
f) «imprese energivore»: le imprese inserite, alla data di
presentazione della domanda di accesso al Fondo, nell'elenco tenuto
dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) relativo
alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'art. 19, comma
2 della legge 20 novembre 2017, n. 167;
g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
h) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come
definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE
del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12
ottobre 2005, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei
criteri di individuazione di piccole e medie imprese», nonche'
dall'allegato I del regolamento GBER;
i) «Quadro temporaneo»: il Quadro temporaneo di crisi per misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina, di cui alla comunicazione della
Commissione europea 2022/C 131/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 131 del 24 marzo 2022, e successive
modificazioni e integrazioni;
j) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e, ove compatibile, il successivo
regolamento generale di esenzione per categoria adottato dalla
Commissione;
k) «soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
l) «unita' produttiva»: la struttura produttiva, ubicata in
Italia, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e
funzionale, eventualmente articolata su piu' sedi o impianti, anche
fisicamente separati ma funzionalmente collegati.

Art. 2

Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Al fine di favorire l'adeguamento del sistema produttivo
nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti
climatici, il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 1, comma 479 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
definisce i criteri, le modalita' e le condizioni per l'accesso al
Fondo.

Art. 3

Attuazione dell'intervento

1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli
interventi di cui al presente decreto, il Ministero si avvale
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia ai sensi dell'art. 19, comma 5
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Gli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998,
sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 4,
entro il limite massimo del 2% (due per cento) delle medesime
risorse.
3. Con apposita convenzione sono regolati i rapporti connessi alle
attivita' previste dal presente decreto.

Art. 4

Risorse finanziarie disponibili

1. All'attuazione degli interventi del Fondo sono destinate le
risorse di cui all'art. 1, comma 478 della legge 30 dicembre 2021, n.
234, pari a euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni) a decorrere
dall'anno 2022, iscritte nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico.
2. Una quota pari al 50% (cinquanta per cento) delle risorse
annualmente destinate al Fondo e' riservata alle imprese energivore.
3. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate da
eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale
e comunitaria o dal cofinanziamento delle regioni interessate.

Art. 5

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi del Fondo, fatto salvo
quanto previsto al comma 2, le imprese, di qualsiasi dimensione e
operanti sull'intero territorio nazionale, che, alla data di
presentazione della domanda di accesso, si trovano nelle seguenti
condizioni:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle
imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono
dimostrare il possesso della personalita' giuridica riconosciuta
nello Stato di residenza, attestata dall'omologo registro delle
imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla
data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori
requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata,
pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima
erogazione dell'agevolazione, la disponibilita' di almeno una sede
sul territorio italiano;
b) operare in via prevalente nei settori estrattivo e
manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle
attivita' economiche ATECO 2007;
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie;
d) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019, come
previsto dall'art. 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento GBER;
e) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di
revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
g) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia
obblighi contributivi.
2. Sono, in ogni caso, escluse dall'intervento del Fondo le imprese
che:
a) risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi
dell'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati
condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore
economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o
concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di
presentazione della domanda;
c) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa
ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come
causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie
pubbliche o comunque a cio' ostative.

Art. 6

Programmi di investimento ambientali ammissibili

1. Sono ammissibili all'intervento del Fondo programmi di
investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione
del personale, che perseguono una o piu' delle seguenti finalita':
a) conseguimento nell'ambito dell'unita' produttiva oggetto di
intervento di una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione
dell'attivita' d'impresa;
b) uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione
dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il
recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate,
nell'unita' produttiva oggetto dell'intervento;
c) cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo
dell'unita' produttiva oggetto dell'investimento, attraverso
l'implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una
maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il
riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.
2. Ai fini dell'accesso al Fondo, i programmi di investimento di
cui al comma 1 devono essere supportati da uno studio o documento,
realizzato da soggetti qualificati, come individuati nell'ambito del
provvedimento di cui all'art. 10, comma 2, che definisca lo stato
dell'arte dell'unita' produttiva, gli interventi da porre in essere
al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati
attesi a seguito della realizzazione degli interventi. Il predetto
studio o documento dovra' quindi individuare, tenuto anche conto
delle specificazioni recate dal provvedimento di cui all'art. 10,
comma 2, obiettivi di efficienza del programma proposto misurabili e
monitorabili, nonche' i pertinenti indicatori.
3. Con riferimento al comma 1, lettera a), sono ammissibili
all'intervento del Fondo programmi di investimento realizzabili
nell'ambito di unita' produttive ubicate su tutto il territorio
nazionale che prevedano il raggiungimento di una maggiore efficienza
energetica, anche attraverso:
a) l'introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi
energetici;
b) l'installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza
ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi
energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei
servizi;
c) l'utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli
produttivi;
d) l'installazione di impianti di produzione di energia termica o
elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo.
4. I programmi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili
alle agevolazioni di cui al presente decreto nei limiti e alle
condizioni previste dalle categorie di aiuto applicabili, in funzione
degli obiettivi del programma, definiti dalla sezione 7 - Aiuti per
la tutela dell'ambiente del regolamento GBER. Con il provvedimento di
cui all'art. 10, comma 2, del presente decreto sono definiti, nel
rispetto di quanto previsto dalla precitata sezione 7, gli specifici
regimi di aiuto applicabili ai fini del raggiungimento degli
obiettivi previsti dal Fondo.
5. Con riferimento al comma 1, lettera c), sono ammissibili
all'intervento del Fondo i programmi di investimento realizzati da
imprese di grandi dimensioni nelle sole «zone a» individuate dalla
Carta degli aiuti a finalita' regionale e quelli realizzati da PMI,
anche nelle restanti aree del territorio nazionale, nei limiti e alle
condizioni di cui agli articoli 14 e 17 del regolamento GBER.
6. A completamento del programma di investimento di cui al comma 1,
sono altresi' ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali
al medesimo, per un ammontare non superiore al 10 per cento del
programma di investimento, progetti per la formazione del personale.
7. I programmi di investimento di cui al presente articolo devono:
a) prevedere spese complessive ammissibili di importo non
inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni) e non superiore a euro
20.000.000,00 (venti milioni);
b) essere avviati successivamente alla presentazione della
domanda di accesso al Fondo. Per avvio si intende la data di inizio
dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data
del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature
o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento,
a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di
terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la
realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come
avvio dei lavori;
c) essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di
concessione del contributo. Su richiesta motivata dell'impresa, il
soggetto gestore puo' concedere una proroga del termine di
ultimazione del programma non superiore a dodici mesi.
8. I programmi di investimento finanziabili di cui al presente
articolo devono essere identificati dal Codice unico di progetto
(CUP).
9. I programmi di investimento di cui al comma 1 possono, altresi',
essere realizzati nel rispetto delle finalita', dei limiti e delle
condizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo, tenuto
conto dei vincoli temporali di validita' del medesimo. Con il
provvedimento di cui all'art. 10, comma 2, sono fornite le
specificazioni necessarie a garantire il rispetto dei predetti limiti
e condizioni.

Art. 7

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, fatto salvo quanto riportato al comma 2, le
spese riferite all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni,
come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella
misura necessaria alle finalita' del progetto oggetto della richiesta
di agevolazioni. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli
strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei
limiti del 10% (dieci per cento) dell'investimento complessivamente
ammissibile;
b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle
strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel
limite del 40% (quaranta per cento) dell'investimento
complessivamente ammissibile;
c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari
per perseguire gli obiettivi ambientali;
d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e
conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di
prodotti e processi produttivi.
2. Con riferimento ai programmi di cui all'art. 6, comma 1, lettere
a) e b), potranno essere considerati costi agevolabili quelli
previsti dall'aiuto applicabile ai sensi dell'art. 6, comma 4, anche
con riferimento all'applicazione del meccanismo dei costi
supplementari ove previsto dall'aiuto individuato. Qualora i
programmi siano realizzati nel rispetto delle finalita', dei limiti e
delle condizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo, ai
fini dell'agevolabilita' delle spese di cui al comma 1 devono essere
considerati agevolabili i costi determinati come differenza tra i
costi del programma agevolabile e i risparmi sui costi o le entrate
aggiuntive, rispetto alla situazione in assenza dell'aiuto, per tutta
la durata dell'investimento, come previsto dal punto 53-quinquies,
lettera m), del predetto Quadro temporaneo.
3. Con riferimento ai progetti per la formazione del personale,
sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le
spese e i costi relativi a:
a) spese di personale relative ai formatori per le ore di
partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla
formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le
spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture
con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e
delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente
per il progetto di formazione;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di
formazione.
4. Non sono ammesse le spese relative a impianti e attrezzature
usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative
a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili
che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di
presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per
quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale
degli aiuti medesimi da parte delle autorita' competenti. Non sono
altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a euro 500,00
(cinquecento), al netto di IVA.
5. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.
6. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della
locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal
regolamento GBER. La spesa ammissibile e' calcolata sulla base dei
canoni previsti dal contratto di leasing, pagati e quietanzati entro
il termine di rendicontazione delle spese, al netto degli interessi.
7. Ai fini dell'ammissibilita' le spese devono:
a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali,
nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con
l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che
figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente
e mantengono la loro funzionalita' rispetto al programma di
investimento per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI,
dalla data di ultimazione degli investimenti;
c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unita'
produttiva oggetto del programma di investimento;
d) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli
non targati strettamente necessari alla realizzazione del programma
ambientale; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili
singolarmente e a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto
del programma di investimento.
8. Le spese di cui al presente articolo devono essere pagate
esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero
ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena
tracciabilita' delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario
puo' utilizzare uno specifico conto corrente ordinario, non
necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del
programma di investimento.

Art. 8

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a
fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensita'
massime di aiuto previste dal regolamento GBER e, in particolare:
a) per gli investimenti finalizzati al conseguimento di una
maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attivita'
d'impresa e per gli investimenti finalizzati ad un uso efficiente
delle risorse, nei limiti delle intensita' previste dagli aiuti di
cui alla sezione 7 - Aiuti per la tutela dell'ambiente del
regolamento GBER e individuati nel provvedimento di cui all'art. 10,
comma 2;
b) per gli investimenti finalizzati al cambiamento fondamentale
del processo produttivo complessivo, nei limiti delle intensita' di
aiuto previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale
o dall'art. 17 del regolamento GBER;
c) per gli investimenti coerenti con le finalita', i limiti e le
condizioni della sezione 2.6 del Quadro temporaneo, nei limiti delle
intensita' previste dal punto 53-quinquies, lettera n), del Quadro
temporaneo medesimo e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera
b) del medesimo punto;
d) per i progetti di formazione del personale nei limiti delle
intensita' previste dall'art. 31 del regolamento GBER.

Art. 9

Cumulo

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con
altri aiuti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del
regolamento GBER; qualora concesse nell'ambito della sezione 2.6 del
Quadro temporaneo, le agevolazioni non possono essere cumulate con
altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili.

Art. 10

Procedura di accesso

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla
base di una procedura valutativa con procedimento a sportello,
secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n.
123/1998. Resta ferma la possibilita' di adottare, in funzione
dell'eventuale raggiungimento di particolari obiettivi ambientali,
una procedura valutativa a graduatoria secondo quanto stabilito dal
medesimo art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998.
2. I termini per la presentazione delle domande di agevolazione
sono definiti dal Ministero con successivo provvedimento. Il medesimo
provvedimento fornisce, altresi', le necessarie specificazioni per la
corretta attuazione dell'intervento, ivi compresa l'individuazione
delle tipologie di aiuto applicabili in funzione degli obiettivi
ambientali perseguiti, di cui all'art. 6, comma 4, l'eventuale misura
dell'efficientamento da perseguire a seguito della realizzazione
degli investimenti, nonche' la natura e le caratteristiche dei
documenti necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al
comma 2 del medesimo art. 6. Ai fini di quanto previsto dall'art. 7
della legge 11 novembre 2011, n. 180, l'elenco degli oneri
informativi per le imprese derivanti dall'attuazione del presente
intervento sono allegati agli stessi provvedimenti.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n.
123/1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie.
L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la
chiusura dello sportello agevolativo e la sospensione dell'iter
istruttorio per le istanze presentate nelle more della predetta
chiusura e risultate prive di copertura finanziaria in funzione di
eventuali economie derivanti dall'esito delle istruttorie delle
domande di agevolazione gia' in corso di valutazione.
4. Ai fini dell'accesso al Fondo, l'impresa proponente trasmette al
Soggetto gestore una specifica domanda di agevolazione, sulla base
degli schemi e con le modalita' di presentazione che saranno resi
disponibili sul sito del Soggetto gestore con congruo anticipo
rispetto all'apertura dello sportello agevolativo. Nell'ambito della
domanda di agevolazione, l'impresa e' tenuta a:
a) dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal presente
decreto;
b) allegare il documento di cui all'art. 6, comma 2;
c) indicare le finalita', tra quelle indicate all'art. 6, comma
1, lettere a), b) e c), alle quali e' destinato il programma di
investimento;
d) fornire le ulteriori informazioni e allegare la documentazione
indicate con il provvedimento di cui al comma 2.
6. Il soggetto gestore, ricevuta la domanda di agevolazioni,
procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, allo
svolgimento delle seguenti attivita':
a) verifica della disponibilita' delle risorse finanziarie
necessarie per la copertura degli oneri connessi alla concessione
delle agevolazioni richieste. Qualora le risorse residue non
consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste
dall'ultima domanda finanziabile, le agevolazioni sono concesse in
misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese fino ad
esaurimento delle suddette risorse finanziarie, ferma restando la
verifica, da parte del Ministero, della sostenibilita' del correlato
nuovo piano finanziario;
b) verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita'
previsti dal presente decreto e dell'affidabilita' tecnica, economica
e finanziaria dell'impresa proponente;
c) verifica della coerenza del programma con le finalita'
ambientali previste dal presente decreto e dal provvedimento di cui
al comma 2, nonche' la sua validita' tecnica e la coerenza con le
azioni individuate nell'ambito del documento di cui all'art. 6, comma
2;
d) verifica della cantierabilita' del programma di investimenti,
sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a
rilevare la possibilita' che le imprese proponenti esibiscano, entro
il termine massimo di dodici mesi dalla di concessione delle
agevolazioni, la documentazione comprovante il rilascio delle
concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti
pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione del
programma. Qualora allo scadere dei dodici mesi dalla data di
concessione delle agevolazioni l'impresa non abbia prodotto la
documentazione concernente la materia edilizia, le agevolazioni
concesse sono revocate;
e) determinazione delle spese ammissibili, attraverso verifica
della pertinenza e della congruita' delle stesse, ricorrendo ad
elementi di tipo parametrico. In particolare, nella fase istruttoria,
l'esame di congruita' deve essere finalizzato esclusivamente alla
valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle
caratteristiche tecniche e alla validita' economica dello stesso,
essendo l'accertamento sul costo dei singoli beni demandato alla fase
di rendicontazione delle spese, fatto salvo l'accertamento in fase
istruttoria di elementi chiaramente incongrui.
7. Ai fini della valutazione dei programmi di investimento, il
soggetto gestore puo' avvalersi di soggetti terzi indipendenti ovvero
enti con i quali la Direzione generale per gli incentivi stipula
apposite convenzioni. Gli oneri connessi all'attivita' prestata dagli
esperi esterni o dagli enti di ricerca di cui al presente comma sono
posti a carico delle risorse di cui all'art. 3, comma 2 del presente
decreto.
8. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui al comma
6 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o
documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero
precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia'
prodotta, il Soggetto gestore puo' richiederli alle imprese mediante
una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per
la loro presentazione non superiore a venti giorni. Nel caso in cui
la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto
termine, la domanda di agevolazione decade.
9. Per i programmi per i quali l'attivita' istruttoria si e'
conclusa con esito negativo, ovvero per le domande dichiarate
decadute ai sensi del comma 8, il soggetto gestore provvede a
comunicare all'impresa i motivi che determinano il mancato
accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
10. Per i programmi per i quali l'attivita' istruttoria si e'
conclusa con esito positivo, il soggetto gestore, entro il termine
massimo di novanta giorni dal ricevimento della domanda di
agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 8, delibera la
concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione all'impresa.
11. Preordinatamente alla concessione del contributo, il Ministero
provvede agli adempimenti connessi al funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato e al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, in tema di documentazione antimafia ove applicabile.

Art. 11

Erogazione delle agevolazioni

1. Le erogazioni delle agevolazioni possono avvenire, su richiesta
del soggetto beneficiario da trasmettere al Soggetto gestore, in non
piu' di 4 soluzioni, piu' l'ultima a saldo, in relazione a stati di
avanzamento lavori del progetto di importo non inferiore al 20%
(venti per cento) dei costi ammessi. Le erogazioni effettuabili nel
corso della realizzazione dell'investimento non possono in ogni caso
eccedere l'80% (ottanta per cento) delle agevolazioni
complessivamente concesse. L'erogazione dell'ultimo SAL, non
inferiore al 20% (venti per cento), e' effettuata a seguito di un
accertamento presso l'unita' produttiva oggetto dell'investimento
finalizzato ad accertare la realizzazione dell'investimento nonche'
l'effettivo raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti con
modalita' che saranno definite con successivo provvedimento del
Ministero.
2. E' fatta salva la possibilita' per il soggetto beneficiario di
richiedere al soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione
o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima
quota di agevolazione, non superiore al 30% (trenta per cento)
dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di
anticipazione, con le modalita' e le condizioni indicate con
successivo provvedimento del Ministero. L'importo dell'agevolazione
erogata a titolo di anticipo viene recuperata proporzionalmente dai
successivi stati di avanzamento.
3. Ai fini dell'erogazioni per stati di avanzamento lavori, il
soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa
alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel periodo
rendicontato, consistente in fatture quietanzate o in documenti
contabili di valore probatorio equivalente. I pagamenti dei titoli di
spesa devono essere effettuati con modalita' che consentano la loro
piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' alla fattura o al
documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si
riferiscono.
4. Il soggetto gestore, accertata la completezza e la regolarita'
della documentazione presentata, nonche' tutte le condizioni previste
dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi
pubblici, procede, entro trenta giorni dalla ricezione di ciascuna
richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori
termini previsti al comma 5.
5. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui al comma
4 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o
documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero
precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia'
prodotta, il soggetto gestore puo', una sola volta per ciascuna
richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una
comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la
loro presentazione, non superiore a venti giorni.
6. Con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, che deve essere
trasmesso dall'impresa beneficiaria entro sessanta giorni
dall'ultimazione del progetto, il soggetto gestore verifica la
completezza e la pertinenza al progetto agevolato della
documentazione e delle dichiarazioni trasmesse ed effettua una
verifica presso l'unita' produttiva oggetto dell'investimento. Il
soggetto gestore, in esito alla predetta verifica, predispone una
relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto di investimento
che deve, tra l'altro, contenere un giudizio di pertinenza e
congruita' delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti
finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare
e riportare un giudizio sulla complessiva attuazione del programma
agevolato. Per i programmi di investimento agevolati nell'ambito
della sezione 2.6 del Quadro temporaneo il soggetto gestore procede
alla rideterminazione dei costi agevolabili anche al fine di valutare
l'eventuale conseguimento da parte dell'impresa beneficiaria di utili
inaspettati anche in relazione a periodi di prezzi estremamente
elevati dell'elettricita' o del gas, e delle conseguenti agevolazioni
concedibili. La predetta relazione e' trasmessa dal Soggetto gestore
al Ministero.
7. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 6, il
soggetto gestore procede, accertato anche il raggiungimento degli
obiettivi ambientali con le modalita' definite con il provvedimento
di cui al comma 1, all'erogazione delle agevolazioni spettanti. Il
soggetto gestore comunica al Ministero la conclusione delle procedure
di erogazione e i risultati ambientali conseguiti a seguito della
realizzazione del programma di investimento.

Art. 12

Variazioni

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari,
relative a operazioni societarie, nonche' quelle afferenti al
programma agevolato, devono essere preventivamente comunicate dal
soggetto beneficiario al soggetto gestore, con adeguata motivazione.
Il soggetto gestore, con apposita istruttoria tecnica, verifica la
permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' del
programma di sviluppo e dei singoli progetti che lo compongono e ne
da' comunicazione all'impresa. Nel caso in cui tale verifica si
concluda con esito negativo, il soggetto gestore dispone la revoca
delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche e integrazioni.
2. Le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che
riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, nonche'
l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono
essere preventivamente comunicate al soggetto gestore e sono valutate
in fase di erogazione del contributo.

Art. 13

Obblighi per i beneficiari

1. L'impresa beneficiaria e' tenuta a:
a) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi,
relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al
completamento del programma di investimento;
b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche
mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni
e monitoraggi disposti dal soggetto gestore, dal Ministero, dalla
Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione
europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di
avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle
agevolazioni;
c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e
rapporti tecnici periodici disposte dal soggetto gestore o dal
Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi
agevolati;
d) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti
sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e
integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma
di investimento;
e) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni
ricevute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e
seguenti della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e
integrazioni. Ai predetti fini, le imprese beneficiarie sono tenute a
rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies
della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del
bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota
integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale
digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dalla predetta disciplina;
f) mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno cinque
anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione
dell'investimento, nel territorio della regione in cui e' ubicata
l'unita' produttiva agevolata, fatta salva la possibile sostituzione
di beni che diventino obsoleti o inutilizzabili;
g) non delocalizzare l'attivita' economica interessata
dall'investimento in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad
eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro
cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata;
h) non delocalizzare l'attivita' economica interessata
dall'investimento, dal sito incentivato in favore di unita'
produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto
sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti
allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di
ultimazione dell'iniziativa agevolata.

Art. 14

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nei
seguenti casi:
a) assenza di uno o piu' dei requisiti di ammissibilita', ovvero
documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa
beneficiaria e non sanabili;
b) violazioni di specifiche norme settoriali anche appartenenti
all'ordinamento comunitario;
c) mancata realizzazione del programma di investimenti entro i
termini previsti dall'art. 6, comma 7, lettera c) del presente
decreto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o le eventuali
proroghe autorizzate dal soggetto gestore, complessivamente di durata
non superiore a dodici mesi;
d) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei
confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove
intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione
dell'investimento e fatta salva la possibilita' di valutare, nel caso
di apertura nei confronti dell'impresa beneficiaria di una procedura
concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilita' della procedura
medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato;
e) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla
normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive
modifiche e integrazioni;
f) mancato rispetto, nei confronti dei lavoratori, dei contratti
collettivi di lavoro, delle norme sul lavoro e sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro;
g) mancato rispetto, con riferimento all'unita' produttiva
oggetto del progetto di investimento, delle norme edilizie e
urbanistiche nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale;
h) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 13 e di ogni
altra condizione prevista in sede di concessione delle agevolazioni
ovvero nell'ambito del provvedimento del Ministero di cui all'art.
10, comma 2;
i) mancato raggiungimenti degli obiettivi ambientali individuati
nel progetto di investimento ammesso al finanziamento, con le
modalita' previste dal provvedimento del Ministero di cui all'art.
10, comma 2.
2. Con riferimento ai programmi di investimento le agevolazioni
sono altresi' revocate nei seguenti casi:
a) mancata trasmissione della documentazione concernente la
materia edilizia entro i termini di cui all'art. 10, comma 6, lettera
d);
b) realizzazione del programma in misura parziale e con
caratteristiche tali da non risultare, a giudizio del soggetto
gestore, organico e funzionale;
c) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione
in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini indicati all'art.
13, comma 1, lettera f).
3. In caso di revoca delle agevolazioni l'impresa beneficiaria non
ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il
beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne
ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.
4. In caso di revoca delle agevolazioni, le somme non ancora
erogate all'impresa rientrano nelle disponibilita' del Fondo; le
somme restituite o recuperate ai sensi del presente articolo sono
attribuite all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto possono essere
oggetto di revisione in funzione dei risultati conseguiti in sede di
prima applicazione ovvero in funzione di mutamenti del contesto
normativo, tecnologico e di sostenibilita' ambientale, nel rispetto
delle finalita' previste dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. L'applicabilita' delle disposizioni recate dalla sezione 2.6 del
Quadro temporaneo e' subordinata alla notifica di un regime di aiuti
alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della
Commissione medesima.
3. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e'
pubblicata sulla piattaforma telematica denominata
«incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58.

 

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