Finanziamenti per l’autotrasporto sostenibile: a disposizione 25 milioni di euro

Obiettivo: ridurre consumi e inquinamento

(Finanziamenti per l'autotrasporto sostenibile).

Venticinque milioni di euro: è questo l'importo individuato dal decreto 12 aprile 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2023) per sostenere le imprese di trasporto conto terzi al fine di eliminare dal mercato i veicoli più obsoleti e, quindi, più inquinanti. Il riferimento è all'annualità 2022.

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Il dettaglio delle finalità è riportato nell'articolo 2 del provvedimento, mentre gli importi dei contributi, i costi ammissibili e l'intensità di aiuto sono dettagliati nell'articolo 5.

Il testo integrale del decreto è riportato qui di seguito. In coda, l'allegato.

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 12 aprile 2023

Disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite
complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinati agli
interventi effettuati dalle imprese che esercitano attivita' di
autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con
il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente
eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli
piu' obsoleti. (23A02956)

(Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2023)

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2015)», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014 -
Supplemento ordinario n. 99), ed in particolare l'art. 1, comma 150;
Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 310 del 31
dicembre 2021 - Supplemento ordinario n. 49);
Vista, altresi', la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
303 del 29 dicembre 2022 - Supplemento ordinario - n. 43);
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30
dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023/2025» (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 304 del 30
dicembre 2020, n. 304 - Supplemento ordinario - n. 44);
Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - piano di gestione n.
2 - risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 25
milioni di euro (annualita' 2022) destinate al rinnovo del parco
veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro
elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli
autotrasportatori;
Considerato che gli incentivi di cui al presente decreto sono
inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura in cui detti
contributi si traducono nell'incentivazione all'acquisizione di
veicoli commerciali di ultima generazione e ad alta sostenibilita'
dal punto di vista ambientale;
Visti, in particolare l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17
del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 che consentono aiuti agli
investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli
articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare
il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a
future norme dell'Unione europea;
Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del
summenzionato regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in
via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia
piu' evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale rispetto
alla tecnologia meno evoluta e all'intensita' d'aiuto come definita
dal regolamento in parola;
Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,
ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti
e le soglie finanziarie che definiscono tali categorie di imprese;
Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto, altresi', l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n.
651/2014 in materia di cumulo dei contributi costituenti aiuti di
Stato;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Visto l'Accordo quadro di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020
sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e la societa' Rete Autostrade Mediterranee per la
logistica, le infrastrutture ed i trasporti (registrato dalla Corte
dei conti in data 13 luglio 2020) con il quale vengono definite le
linee di attivita' da affidare alla societa' R.A.M. sulla base della
direttiva annuale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita' del contributo

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di
spesa pari a 25 milioni di euro destinate agli investimenti nel
settore dell'autotrasporto, con riferimento all'annualita' 2022.
2. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad
incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio
italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale
(R.E.N.), e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, la cui attivita' prevalente sia quella di autotrasporto di
cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del
parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando
l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti.
3. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono
erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni
settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato, nonche', ove del caso, nel rispetto
delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento
(CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno
2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

Art. 2

Ripartizione delle risorse

1. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli
importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'art.
1 comma 1, al netto di quanto dovuto alla societa' Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti -
societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita'
istruttoria giusta quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del presente
decreto:
a) 2,5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica,
adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico
pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano
CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e
elettrica (full electric), nonche' per l'acquisizione di dispositivi
idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto
merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai
sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014;
b) 15 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di
automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o
superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche
mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di
fabbrica, conformi alla normativa euro VI step E, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonche'
euro 6 E ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della
medesima tipologia;
c) 7,5 milioni di euro di euro per l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica
adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa
UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti
alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e
i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi
di cui all'allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire
maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono
incentivate, altresi', le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o
equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate
allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati
di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto
previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014;
2. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1
del presente decreto da destinare alla societa' Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti -
societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita'
istruttoria per l'intera attivita' ad essa attribuita, anche
relativamente alle attivita' connesse all'implementazione e gestione
della piattaforma di cui all'art. 6, comma 2, viene determinata con
atto attuativo dell'accordo di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020
sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e la societa' Rete Autostrade Mediterranee per la
logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a.
3. Al fine di evitare il superamento delle soglie d'intensita'
massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, e' esclusa la cumulabilita', per le
medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi
ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre
agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis»
ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013.
4. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per
gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1 per singola impresa, non
puo' superare euro 550.000. Qualora l'importo superi tale limite lo
stesso viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa.
Tale soglia non e' derogabile anche in caso di accertata
disponibilita' delle risorse finanziarie rispetto alle richieste
pervenute e dichiarate ammissibili.
5. L'importo massimo ammissibile e' omnicomprensivo per la
totalita' dei veicoli acquisiti dall'impresa che richiede il
beneficio.
6. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in
locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita'
del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2026,
pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione
del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilita'
dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la
data di presentazione della domanda e la data di pagamento del
beneficio.
7. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del
presente decreto devono, a pena di inammissibilita', essere stati
detenuti in proprieta' o ad altro titolo da almeno un anno
antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

Modalita' di funzionamento

1. I contributi relativi al presente decreto sono erogati fino a
concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di
tipologie di investimenti, salvo quanto previsto al comma 2. A tal
fine le istanze sono esaminate solo in caso di accertata
disponibilita' di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto
limite e' verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilita'
residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle
domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito
internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I
contributi erogati a chiusura della rendicontazione non potranno in
alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza volta
ad ottenere la prenotazione del beneficio ex art. 4 del presente
decreto. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse
esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili
ulteriori risorse.
2. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette
aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto del direttore
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per
effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a
favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.
3. Conformemente al principio della necessaria presenza
dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento
generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, gli investimenti di cui al presente decreto sono
finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata
in vigore del presente decreto ed ultimati entro il termine indicato
dal decreto direttoriale di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 4

Prenotazione

1. Ai soli fini della proponibilita' delle istanze volte ad
ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di
cui all'art. 2, e' sufficiente produrre copia del relativo contratto
di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione
della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale
caso gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti
dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito
contatore, puntualmente aggiornato, per ogni area di investimenti e
accantonati. L'ammissibilita' del contributo, accantonato con la
prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in
sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento
dell'investimento secondo le modalita' fissate con il decreto
direttoriale di cui all'art. 7 del presente decreto.
2. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del
perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per
la rendicontazione con decreto del direttore generale per la
sicurezza stradale e l'autotrasporto decade dal benefico e le risorse
corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono
riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con lo scorrimento
della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.

Art. 5

Importi dei contributi, costi ammissibili e intensita' di aiuto

1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1 del
presente decreto:
a) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di
fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida
(diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a
pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate
e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il
contributo e' determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a
motorizzazione ibrida e in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e
fino a 7 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico
superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di
costo con i veicoli ad alimentazione diesel.
b) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di
fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano
CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico
superiore a 7 tonnellate, il contributo e' determinato in euro 9.000
per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a
metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7
tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo a
trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a
motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16
tonnellate;
c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la
riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5
tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, il
contributo e' determinato in misura pari al 40 per cento dei costi
ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un
tetto massimo pari ad euro 2.000.
2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo
ad alimentazione alternativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera
a) e b), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di
veicoli di classe inferiore ad euro VI step E o euro 6 E, viene
riconosciuto una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per
ogni veicolo rottamato. Tale veicolo, a pena d'ammissibilita' deve
essere stato detenuto in proprieta' o ad altro titolo da almeno un
anno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.
3. In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con
contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di
veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi
alla normativa anti inquinamento euro VI step E, il contributo e'
determinato, avuto riguardo al sovra costo necessario per la
acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro VI
step E in sostituzione del veicolo radiato, in euro 7.000 per ogni
veicolo euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore
a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 15.000 per ogni
veicolo euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore
a 16 tonnellate.
4. In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri
euro 6 E ed euro VI step E il contributo e' determinato in euro 3.000
per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino
a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima
tipologia.
5. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:
a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti,
rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato
ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normativa IMO per
il trasporto combinato marittimo, ovvero rimorchi e semirimorchi
conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e IMO. I
rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo
innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto ai fini
dell'ammissione al beneficio;
b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate
da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore
del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con
alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le
unita' precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas
refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, ove non
rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente,
con unita' frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla
fase V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unita'
criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante
oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al
motore del veicolo trainante. Tali unita' dovranno essere funzionanti
esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.
6. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette
acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione
di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende
ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le
grandi imprese.
7. Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) del presente
articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:
1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese: nel
limite del dieci per cento del costo di acquisizione in caso di medie
imprese e del venti per cento di tale costo per le piccole imprese,
con un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo
specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime
ATP, ovvero per ogni unita' refrigerante/calorifera a superiore
standard ambientale, secondo quando indicato all'art. 5, comma 5,
lettera c), installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono
ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di
investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno
stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno
stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare
radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento
esistente;
2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano
tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto conto
che e' possibile incentivare il quaranta per cento della differenza
di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo
innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei
veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a
criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale,
ovvero dei maggiori costi delle unita' refrigeranti/calorifere a
superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5,
lettera c), installate su tali veicoli.
8. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette
acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione
di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende
ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le
grandi imprese.
9. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e
medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta,
nei seguenti casi:
a) per le acquisizioni di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente
articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della
presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il
numero delle unita' di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del
fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;
b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate
da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art.
3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
c) Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo.

Art. 6

Soggetto gestore e commissione di validazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, per le
attivita' istruttorie si avvale della societa' Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti -
societa' per azioni, in qualita' di soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso
attribuite, provvede alla realizzazione ed alla manutenzione
dell'applicazione informatica, della gestione del flusso documentale
via posta elettronica certificata, nonche' all'attivita' istruttoria,
all'aggiornamento dei «contatori» per determinare, in fase di
prenotazione, le risorse disponibili per ciascuna delle aree di
investimento di cui all'art. 2, comma 1, tramite la predisposizione
dell'elenco delle domande ammissibili, ordinate sulla base della data
di presentazione, e alla verifica della rendicontazione, ferma
rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale
per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. La Commissione di cui al
comma 4, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente
decreto, conclude il procedimento con proposta di accoglimento della
domanda ai fini dell'adozione del relativo provvedimento di
accoglimento da parte dell'amministrazione, ovvero con proposta di
rigetto ove non sussistano i requisiti di cui al presente decreto.
3. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1,
del presente decreto da destinare alla societa' Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti -
societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita'
istruttoria per l'intera attivita' ad essa attribuita, anche
relativamente alle attivita' connesse all'implementazione e gestione
della piattaforma di cui al comma 2 viene determinata con atto
attuativo dell'accordo di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020
sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e la societa' Rete Autostrade Mediterranee per la
logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a.
4. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto e' nominata una Commissione, senza oneri per la
finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal
soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente,
individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il
Dipartimento per la mobilita' sostenibile, e da due componenti,
individuati tra il personale di area III, in servizio presso il
medesimo Dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di
segreteria. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese.

Art. 7

Modalita' di dimostrazione dei requisiti

1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 1, gli
aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, nella fase di
rendicontazione, ed a pena di inammissibilita', la prova documentale
che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste
dal presente decreto. Le somme erogate non potranno in ogni caso
superare quelle accantonate nella fase di prenotazione.
2. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
modalita' di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita' di presentazione delle
domande.

Art. 8

Cumulabilita' degli aiuti

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5, del regolamento generale
di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,
in caso di identita' di costi ammissibili e dei beni oggetto degli
incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento
non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi
del regolamento (UE) 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 («de
minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo
porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai
sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, l'Amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti
di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle imprese e del made in
Italy.

Art. 9

Verifiche e controlli

1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di procedere con tutti gli
accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei
contributi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento
del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 6, comma
2, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione al bilancio dello
Stato del contributo concesso, anche quando in esito alle verifiche
effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione alle
dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2023

Allegato 1

 

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