Fitosanitari: come si usano in sicurezza? Questo l'oggetto del decreto ministero della Salute 20 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2022, n. 20.
Il provvedimento, rivolto a utilizzatori non professionali, disciplina l'impiego del glifosate e dei composti del rame; sostituto, infine, l'allegato al D.M. 22 gennaio 2018, n. 33.
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Di seguito il testo del decreto ministero della Salute 20 novembre 2021; l'allegato è disponibile in fondo alla pagina in formato pdf.
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Decreto ministero della Salute del 20 novembre 2021
Modifica e sostituzione dell'allegato del decreto 22 gennaio 2018, n
33, recante: «Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti
fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non
professionali». (22A00469)
(in Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2022, n.20)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA
e con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 115, comma 1, lettera
b), sulla competenza per l'adozione di norme, linee guida e
prescrizioni tecniche di natura igienico sanitaria relative a
sostanze e prodotti, e l'art. 119, comma 1, lettera b), sulla
competenza in tema di autorizzazione alla produzione, importazione e
immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi
presidi sanitari;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 sui livelli massimi di residui di
antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine
vegetale e animale;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e successivi regolamenti di modifica, in
particolare il regolamento (CE) n. 2017/1432 della Commissione del 7
agosto 2017 che modifica l'allegato II del suddetto regolamento (CE)
n. 1107/2009 per quanto riguarda i criteri per l'approvazione delle
sostanze attive a basso rischio;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi», in particolare l'art. 10, comma 4, che affida al
Ministero della salute, d'intesa col Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali e col Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il compito di adottare
«specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti
fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali»;
Visto l'art. 4 (Disciplina dell'uso dei fitofarmaci) della legge 24
dicembre 2004 «Disciplina dell'apicoltura»;
Visti i regolamenti di esecuzione (UE) n. 2017/2324 e n. 2018/1981
concernenti, rispettivamente, il rinnovo dell'approvazione della
sostanza attiva «glifosate» e delle sostanze attive composti di rame
in conformita' al suddetto regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visto l'art. 2 della legge 22 aprile 2021, n. 55 «Legge di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n.
22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», concernente la nuova denominazione del
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in
«Ministero della transizione ecologica» e le funzioni ed i compiti
attribuiti a tale Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute,
nonche' il decreto del Ministro della salute 7 agosto 2019 recante la
costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita'
animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;
Visto il decreto 22 gennaio 2018, n. 33 del Ministro della salute
d'intesa col Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali e col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, recante «Regolamento sulle misure e sui requisiti dei
prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori
non professionali»;
Visti, in particolare, l'art. 3 del succitato decreto
interministeriale, secondo cui un prodotto fitosanitario puo' essere
destinato all'utilizzatore non professionale se soddisfa le misure ed
i requisiti indicati nell'allegato che costituisce parte integrante
dello stesso decreto, e l'art. 9 che prevede che lo stesso allegato
possa essere modificato o sostituito con decreto di natura non
regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero
delle transizione ecologica, e con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
Visti, inoltre, gli articoli 7 e 8 concernenti «misure transitorie»
del medesimo decreto interministeriale, volte a consentire alle
imprese titolari l'adeguamento dei sistemi di produzione, imballaggio
ed etichettatura, al fine di rendere disponibili agli utilizzatori
non professionale prodotti fitosanitari conformi ai requisiti
previsti dal suddetto allegato e predisporre la documentazione
tecnica richiesta a supporto delle istanze di nuova autorizzazione o
di riesame dei prodotti consentiti in conformita' alle suddette
«misure transitorie»;
Visto l'art 55-ter della legge 19 dicembre 2019, n. 157 di
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale
e per esigenze indifferibili» che ha modificato i sopra citati
articoli 7 e 8 relativamente alla durata delle «misure transitorie»;
Visto il decreto 9 agosto 2016 del direttore generale per l'igiene
e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della
salute, con il quale sono state introdotte limitazioni di utilizzo
dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «glifosate» e
revocate le autorizzazioni all'impiego nelle aree frequentate dalla
popolazione o dai gruppi vulnerabili tra cui parchi, giardini, aree
ricreative ed in generale aree frequentate dai bambini ed altri
soggetti vulnerabili, al fine di ridurre l'uso extra-agricolo di tale
sostanza attiva ed assicurare un elevato livello di protezione della
salute in conformita' al regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1313
della Commissione del 1° agosto 2016 concernente la modifica delle
condizioni di approvazione del «glifosate»;
Tenuto conto di quanto segnalato dalle imprese del settore e dalle
organizzazioni di categoria in merito ad alcune criticita' presenti
nell'attuale allegato al decreto 22 gennaio 2018, n. 33, tali da
compromettere la capacita' delle stesse imprese di dare piena
attuazione ai requisiti previsti con rischio di significativo
depauperamento del mercato dei prodotti fitosanitari per uso non
professionale di utilizzo, con gravi ripercussioni sull'intero
settore produttivo e distributivo e mancata disponibilita' per
l'utilizzatore non professionale di prodotti fitosanitari idonei in
quanto appositamente valutati e autorizzati per l'utilizzo a livello
non professionale;
Tenuto conto, altresi', delle proposte pervenute dalle suddette
imprese ed organizzazioni ai fini della revisione dell'allegato in
questione, superando l'approccio prevalentemente basato sulla
pericolosita' intrinseca dei prodotti e dei loro componenti e tenendo
conto anche della valutazione dell'esposizione e del rischio condotti
con il modello presentato dalle stesse organizzazioni, valutato il
livello non professionale di utilizzo dei prodotti fitosanitari;
Considerato che scopo del suddetto decreto n. 33 del 2018 e'
garantire un'idonea protezione dell'utilizzatore non professionale e
dell'ambiente, nonche' di tutti coloro che possono venire in contatto
direttamente o indirettamente con il prodotto fitosanitario
utilizzato in un contesto non professionale, e al tempo stesso
assicurare la disponibilita' sul mercato di prodotti adeguati a
soddisfare le esigenze di trattamento fitosanitario che possono
interessare le piante coltivate a livello non professionale;
Considerato che all'utilizzatore non professionale non e' richiesta
alcuna formazione certificata per l'acquisto e l'uso dei prodotti
fitosanitari e che lo stesso non e' tenuto, pertanto, a possedere
un'adeguata conoscenza di tali prodotti in relazione agli potenziali
effetti dannosi per la salute e per l'ambiente che possono derivare
dal loro utilizzo, condizione ritenuta necessaria anche ai fini del
corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e
dell'applicazione delle misure di protezione ambientale;
Tenuto conto anche delle strategie adottate dalla Commissione
europea nel 2020 nell'ambito dell'iniziativa Green Deal, in
particolare la strategia «Farm to fork» che individua tra le azioni
fondamentali la riduzione dell'uso complessivo dei pesticidi chimici
con particolare riguardo a quelli piu' pericolosi.
Considerato che sono state condotte numerose consultazioni delle
organizzazioni di categoria al fine di acquisire informazioni e dati
utili alla comprensione delle problematiche segnalate e delle
soluzioni proposte;
Tenuto conto delle valutazioni condotte dagli esperti della sopra
citata Sezione consultiva per i fitosanitari;
Tenuto conto che i composti rameici rappresentano da lungo tempo,
anche nell'agricoltura non professionale, lo strumento di elezione
per la lotta contro le malattie fungine di numerose colture, tra cui
la vite e l'ulivo, e al fine di agevolare la graduale transizione
verso modalita' e strumenti di lotta alternativi e scongiurare
pratiche illegali di approvvigionamento con maggiore rischio per la
salute e per l'ambiente;
Considerate le classificazioni di pericolo per la salute e per
l'ambiente dei diversi composti del rame e tenuto conto delle
limitazioni d'uso previste dal regolamento di esecuzione CE n.
2018/1981 sopra citato;
Ritenuto di consentire l'utilizzo non professionale di due composti
del rame esenti da classificazioni pericoli preoccupanti per la
salute, ossido di rame e solfato di rame tribasico, esclusivamente
per il trattamento della peronospora ed altre malattie fungine della
vite e dell'ulivo, fatta salva la valutazione dei rischi eseguita
secondo i requisiti previsti nell'allegato di cui trattasi, e non
oltre il 31 dicembre 2025, data di scadenza dell'approvazione dei
composti del rame;
Ritenuto di non consentire l'uso del «glifosate» nel giardino
familiare in linea con l'approccio adottato con il sopracitato
decreto dirigenziale del 9 agosto 2016 e tenuto conto della
raccomandazione ribadita dal regolamento (UE) n. 2017/2324 affinche'
gli Stati membri riducano al minimo l'impiego di detta sostanza nelle
aree frequentate dalla popolazione e/o dai gruppi vulnerabili;
Eseguita la consultazione per via telematica della Sezione
consultiva per i fitosanitari sopraccitata;
Ritenuto, pertanto, di modificare alcuni dei requisiti previsti
dall'allegato del decreto n. 33 del 2018 sopra citato;
Considerata opportuna la sostituzione del suddetto allegato ai fini
della chiarezza e intelligibilita' del testo, data la complessita'
delle modifiche necessarie;
Decreta:
Art. 1
Sostituzione dell'Allegato
al decreto 22 gennaio 2018, n. 33
1. L'allegato al decreto 22 gennaio 2018, n. 33 e' sostituito
dall'allegato al presente decreto.
Art. 2
Uso del glifosate nel giardino familiare
1. Non e' consentito l'uso a livello non professionale o
professionale di prodotti fitosanitari contenenti «glifosate» per il
trattamento del giardino familiare.
Art. 3
Uso non professionale dei composti del rame
1. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo A.2 (ultimo capoverso)
e A.3 (lettera d) dell'allegato al presente decreto, relativamente ai
prodotti e alle sostanze attive classificate in categoria «1» per la
tossicita' nei confronti degli organismi acquatici, su istanza delle
imprese interessate ai sensi dell'art. 8, comma 8, del citato decreto
22 gennaio 2018, n. 33, puo' essere consentito l'utilizzo non
professionale di prodotti fitosanitari contenenti ossido di rame o
solfato di rame tribasico esclusivamente per il trattamento della
peronospora ed altre malattie fungine della vite e dell'ulivo e non
oltre il 31 dicembre 2025. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti
previsti dal suddetto allegato e dai regolamenti comunitari che
disciplinano l'uso delle sostanze attive «composti del rame».
2. Ai fini dell'informazione dell'utilizzatore non professionale e
per accrescerne il livello di conoscenza e di consapevolezza, nelle
etichette dei prodotti fitosanitari consentiti ai sensi del
precedente comma 1 o nel relativo foglio illustrativo, saranno
inserite opportune avvertenze circa le problematiche ambientali e
rischio di effetti tossici nei confronti degli organismi acquatici
connessi all'uso del prodotto, inoltre l'etichetta rechera'
l'indicazione del suddetto termine di utilizzo del prodotto stesso
(31 dicembre 2025).
3. La commercializzazione da parte del titolare delle
autorizzazioni dei prodotti destinati all'uso non professionale ai
sensi del precedente comma e la vendita da parte dei rivenditori e/o
distributori autorizzati sono consentite fino al 31 maggio 2025.
Art. 4
Riesame dei prodotti consentiti per l'uso
non professionale secondo le misure transitorie
1. Il Ministero della salute riesamina, su istanza delle imprese
interessate, i prodotti consentiti per l'uso non professionale
secondo le misure transitorie di cui agli articoli 7 e 8 del decreto
22 gennaio 2018, n 33, entro il 31 dicembre 2022.
2. Con propria nota circolare il Ministero della salute definira'
la procedura del riesame, prevedendo un periodo di tempo non
inferiore a tre mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, per consentire alle imprese l'allestimento
della documentazione tecnica richiesta a supporto dell'istanza.
3. Al fine di mantenere un'adeguata disponibilita' di prodotti
fitosanitari ad uso non professionale successivamente al termine di
scadenza delle misure transitorie e nel corso dello svolgimento della
procedura di riesame, la commercializzazione, la vendita e l'utilizzo
dei prodotti consentiti secondo le succitate misure sono permessi
fino alla data di conclusione della procedura di riesame e comunque
non oltre il 31 dicembre 2022.