Fitosanitari: le contaminazioni accidentali e inevitabili in agricoltura biologica sono l'oggetto del decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 10 luglio 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2020, n. 224).
Il provvedimento, che modifica il D.M. 13 gennaio 2011, n. 309, riguarda i casi particolari di contaminazione da acido fosfonico e acido etilfosfonico, che, se superiori a determinate soglie, impediscono la commercializzazione come prodotto biologico.
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In caso, invece, di valori dei residui al di sotto della soglia, i laboratori degli organi ufficiali di controllo comunicano il risultato all'organismo di controllo competente per avviare tutte le iniziative utili ad accertare le cause di contaminazione presso l'operatore coinvolto.
Di seguito il testo integrale del D.M. 10 luglio 2020.
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Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 10 luglio 2020
Modifica del decreto 13 gennaio 2011, recante «Contaminazioni
accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in
agricoltura biologica». (20A04775)
(in Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2020, n. 224)
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno
2007, e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento
(CEE) n. 2092/1991;
Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5
settembre 2008, e successive modifiche, recante modalita' di
applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo
alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,
per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i
controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8
dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di
importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento
(CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche,
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti
biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991;
Visto il regolamento (UE) 2019/552 della Commissione, del 4 aprile
2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n.
396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
livelli massimi di residui di azossistrobina, bicyclopyrone,
clormequat, ciprodinil, difenoconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato,
fluopyram, fosetil, isoprotiolano, isopyrazam, oxamil,
protioconazolo, spinetoram, triflossistrobina e triflumezopyrim in o
su determinati prodotti;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante
«Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa
sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della
legge 12 agosto 2016, n. 170»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 gennaio 2011, n. 309, recante «Contaminazioni
accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in
agricoltura biologica»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 20 dicembre 2013, n. 15692, recante «Disposizioni per
l'adozione di un elenco di "non conformita'" riguardanti la
qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che
gli organismi di controllo devono applicare agli operatori ai sensi
del reg. (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 marzo 2014, n. 2592, concernente le «Disposizioni per la
designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei
campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai
sensi dell'art. 12 del reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e
successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo 18 luglio 2018, n. 6793, recante
«Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.
889/2008 e loro successive modifiche ed integrazioni, relativi alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.
Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre
2009»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Considerato che il regolamento tecnico RT-16 «Prescrizioni per
l'accreditamento degli organismi che rilasciano dichiarazioni di
conformita' di processi e prodotti agricoli e derrate alimentari
biologici ai sensi del regolamento CE n. 834/2007 e sue successive
integrazioni e modifiche», nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2018, interpretava la rilevazione del solo acido fosfonico
nei prodotti biologici come un falso positivo delle determinazioni
analitiche;
Considerato che recenti studi scientifici hanno permesso di
escludere il «falso positivo delle determinazioni analitiche» sui
prodotti non trasformati, in caso di rilevazione del solo acido
fosfonico >0,01 mg/kg, in assenza di contemporanea rilevazione di
acido etilfosfonico;
Considerato che i medesimi studi scientifici hanno dimostrato un
elevata persistenza dell'acido fosfonico nelle parti legnose della
pianta a seguito dei trattamenti effettuati in tempi precedenti alla
conversione al metodo biologico;
Considerato che il recente aggiornamento del metodo di analisi CVUA
EU-RL-SRM «Quick Method for the Analysis of Numerous Highly Polar
Pesticides in Foods of Plant Origin via LC-MS/MS Involving
Simultaneous Extraction with Methanol (QuPPe-Method) - I. Food of
Plant Origin (QuPPe-PO-Method)», Versione 10 (09.01.2019), Metodo 1.3
- permette di raggiungere per l'acido fosfonico il limite di
rilevabilita' quantitativo (LOQ) di 0,05 mg/kg;
Considerato che un numero consistente di laboratori designati ai
sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 marzo 2014, n. 2592, utilizza tuttora il precedente
metodo di analisi CVUA-EU-RL-SRl\il QuPPe - Method 1,3 - Version
9,3:2017 che prevede un limite di rilevabilita' quantitativo (LOQ) di
0,1 mg/kg;
Considerato che il quadro normativo vigente non permette di
garantire l'assenza di contaminazione accidentale e tecnicamente
inevitabile dei mezzi tecnici ammessi in agricoltura biologica da
acido etilfosfonico e prodotti a base di fosfito;
Considerato che il regolamento (UE) 2019/552 della Commissione ha
recentemente modificato il regolamento (CE) 396/2005 elevando per
taluni prodotti agricoli i limiti massimi residuali (LMR) relativi al
fosetil-Al (calcolato come somma di acido etilfosfonico ed acido
fosfonico e dei loro sali, espressa come fosetil) e, che l'EFSA ha
ritenuto accettabili tali limiti dal punto di vista della sicurezza
dei consumatori;
Ritenuto opportuno di chiarire che in caso rilevazione di acido
etilfosfonico e' necessario applicare il limite di cui all'allegato
del citato decreto 13 gennaio 2011, n. 309;
Considerato che, allo stato attuale delle conoscenze, per i
prodotti vitivinicoli, non e' possibile escludere che alcune
operazioni di trasformazione possano determinare la produzione di
acido etilfosfonico anche laddove tra le materie prime sia presente
il solo acido fosfonico;
Considerati i tempi necessari all'adeguamento metodologico per il
conseguimento del sopracitato limite di rivelabilita' quantitativo
(LOQ) di 0,05 mg/kg per l'acido fosfonico da parte dei laboratori di
analisi autorizzati ai sensi del summenzionato decreto 12 marzo 2014,
n. 2592;
Ritenuto opportuno di prevedere un passaggio graduale alle nuove
norme stabilendo un periodo durante il quale sono applicate soglie
transitorie, comunque sensibilmente inferiori ai limiti massimi
residuali ammessi nella produzione convenzionale, al fine di
consentire agli operatori biologici e agli organismi di controllo
l'adeguamento delle misure precauzionali e delle procedure
attualmente esistenti;
Tenuto conto dell'elevata persistenza dell'acido fosfonico nelle
parti legnose della pianta, si ritiene opportuno di stabilire una
soglia transitoria piu' elevata per le produzioni arboree;
Ritenuto opportuno nel caso di aziende con coltivazioni arboree in
fase di conversione o di aziende che notificano la propria attivita',
per le produzioni arboree, dopo l'entrata in vigore del presente
decreto, consentire l'applicazione della soglia transitoria per un
ulteriore periodo di massimo ventiquattro mesi dalla fine del periodo
di conversione, al fine di non ritardare la conversione
all'agricoltura biologica, purche' tali aziende si impegnino a
monitorare a livello analitico la presenza di acido fosfonico negli
impianti arborei, attuando strategie per una sua riduzione nel tempo;
Ritenuto necessario di integrare il citato decreto 13 gennaio 2011,
n. 309, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente
inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica» con
disposizioni relative alla contaminazione da acido fosfonico dei soli
prodotti biologici di origine vegetale;
Sentito il tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica,
di cui al decreto del Capo Dipartimento del Dipartimento delle
politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della pesca 9
aprile 2013, n. 631, nel corso delle riunioni del 12 giugno 2019, del
5 dicembre 2019 e del 30 aprile 2020;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 18 giugno 2020;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 gennaio 2011, n. 309, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) l'allegato al decreto e' rinominato «Allegato 1 Contaminazioni
accidentali e tecnicamente inevitabili in agricoltura biologica»;
b) all'allegato 1, quarto periodo, le parole «non e' concedibile
la certificazione di prodotto biologico» sono sostituite dalle
seguenti: «il prodotto non puo' essere in nessun caso
commercializzato con la certificazione di prodotto biologico»;
c) all'allegato 1, l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente:
«I laboratori degli organi ufficiali di controllo, qualora sia
riscontrata la presenza di residui di antiparassitari al di sotto
della citata soglia numerica, comunicano tale risultato all'organismo
di controllo competente per avviare tutte le iniziative utili ad
accertare le cause di contaminazione presso l'operatore coinvolto»;
d) dopo l'allegato 1 e' inserito il seguente:
«Allegato 2
Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili da acido
fosfonico e acido etilfosfonico in agricoltura biologica di prodotti
di origine vegetale
Fermo restando, in ogni caso, l'obbligo per l'organismo di
controllo di indagare sulla causa della contaminazione:
1. in caso di rilevazione di acido fosfonico, in assenza di
contemporanea rilevazione di acido etilfosfonico, ai prodotti
biologici trasformati, non trasformati e compositi si applica il
seguente limite inferiore inteso come "soglia numerica" al di sopra
della quale il lotto di prodotto risultato contaminato non puo'
essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di
produzione biologica:
acido fosfonico ≥ 0,05 mg/kg;
2. in deroga al punto 1 e fino al 31 dicembre 2022 si applica il
seguente limite inferiore:
a. acido fosfonico ≥ 0,5 mg/kg per le colture erbacee;
b. acido fosfonico ≥ 1,0 mg/kg per le colture arboree;
3. nel caso di operatori che notificano la propria attivita' con
metodo biologico per le coltivazioni arboree in data successiva
all'entrata in vigore del presente decreto e nel caso di operatori
che conducono aziende gia' notificate alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ma con coltivazioni arboree ancora in fase di
conversione, e' possibile applicare la soglia di cui al precedente
punto 2.b anche successivamente alla data del 31 dicembre 2022 per un
periodo massimo di ventiquattro mesi dalla fine del periodo di
conversione. Per usufruire di tale ulteriore deroga gli operatori
hanno l'obbligo di monitorare a livello analitico la presenza di
acido fosfonico negli impianti arborei, attuando strategie per una
sua riduzione nel tempo. Tale attivita' di monitoraggio deve essere
descritta nella relazione ex art. 63 del regolamento (CE) n.
889/2008. L'organismo di controllo accerta la corretta esecuzione di
tale monitoraggio;
4. nel caso dei prodotti biologici trasformati, con l'esclusione
dei casi conclamati di falso positivo delle determinazioni
analitiche, i limiti di cui ai punti 1 e 2 si applicano tenendo conto
delle variazioni del tenore di residui di acido fosfonico determinate
dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o
dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori
previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di
prodotto;
5. in caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il
limite di 0,01 mg/kg. Per i prodotti biologici trasformati, tale
limite si applica tenendo conto delle variazioni del tenore di
residui determinato dalle operazioni di trasformazione,
trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione,
fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente
per particolari categorie di prodotto;
6. in deroga al punto 5, per i prodotti biologici vitivinicoli
trasformati, fino al 31 dicembre 2022, in caso di rilevazione di
acido etilfosfonico si applica il limite di 0,05 mg/kg tenuto conto
della possibile trasformazione dell'acido fosfonico in etilfosfonico
a causa della presenza di etanolo nei trasformati enologici;
7. nel caso di prodotti composti non esclusivamente da prodotti
biologici, e' necessario tenere presente i limiti massimi residuali
relativi alla frazione di prodotti non biologici.
Il Ministero avvia un progetto sperimentale finalizzato allo studio
dei fenomeni di degradazione dell'acido fosfonico all'interno dei
tessuti vegetali e di altri eventuali aspetti collegati alla
problematica della contaminazione da fosfiti dei prodotti biologici.
Il Ministero, alla luce di tali approfondimenti
tecnico-scientifici, riesamina il presente allegato entro il 31
dicembre 2022, e procede, sentite le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, a rivedere se del caso le disposizioni in esso
contenute».
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.