Novità per il calcolo degli indici di rischio per l'ambiente e la salute connessi con l'uso di fitosanitari.
É quanto ha disposto il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2019 (in Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2019, n. 303) che, in attuazione della direttiva (UE) del 15 maggio 2019, ha modificato la direttiva 2009/128/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la definizione di indicatori di rischio armonizzati.
Per effetto è stato aggiunto un quarto allegato ai tre già presenti del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, di attuazione della direttiva 2009/128/CE sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi, che ha introdotto:
l'indicatore di rischio armonizzato 1, basato sul pericolo, che dipende dalle quantità di
sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari;
l'ndicatore di rischio armonizzato 2, basato sul numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'art. 53 del regolamento (Ce) n. 1107/2009.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2019.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2019
Attuazione della direttiva (UE) del 15 maggio 2019, che modifica la
direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
concernente la definizione di indicatori di rischio armonizzati.
(19A08054)
in Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2019, n. 303
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva (UE) n. 2019/782 della Commissione, del 15
maggio 2019, recante modifica della direttiva n. 2009/128/CE del
Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda la definizione
di indicatori di rischio armonizzati;
Vista la direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del
consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
che modifica e abroga le direttive nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE e che
reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del consiglio nn.
79/117/CEE e 91/414/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del
consiglio del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui
pesticidi;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150, recante
attuazione della direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e
del consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto 22 gennaio 2014, recante il Piano di azione
nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato
ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 150/2012;
Visto il decreto 15 luglio 2015, recante le modalita' di raccolta
ed elaborazione dei dati per l'applicazione degli indicatori previsti
dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari;
Visto l'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Considerato che la direttiva (UE) 2019/782 stabilisce in un
apposito allegato gli indicatori di rischio armonizzati a livello
europeo e che tale allegato sostituisce integralmente l'allegato IV
alla direttiva n. 2009/128/CE;
Considerato che i predetti indicatori saranno utilizzati dalla
Commissione europea per valutare le tendenze dei rischi dei pesticidi
e il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del loro impatto
sulla salute umana e sull'ambiente;
Ritenuta la necessita' di aggiungere un nuovo allegato IV al citato
decreto legislativo n. 150/2012;
Decreta:
Art. 1
Indicatori di rischio armonizzati
1. Agli allegati del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e'
aggiunto l'allegato 4 di cui al presente decreto, in attuazione della
direttiva (UE) n. 2019/782.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato
Allegato IV
Sezione 1.
Indicatori di rischio armonizzati
Gli indicatori di rischio armonizzati sono elencati nelle sezioni
2 e 3 del presente allegato.
Sezione 2.
Indicatore di rischio armonizzato 1: indicatore di rischio
armonizzato basato sul pericolo, che dipende dalle quantita' di
sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma
del regolamento (CE) n. 1107/2009.
1. Tale indicatore si basa sulle statistiche relative alle
quantita' di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti
fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite alla
Commissione (Eurostat) a norma dell'allegato I (Statistiche sulla
immissione sul mercato dei pesticidi) del regolamento (CE) n.
1185/2009. Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi, a loro volta
suddivisi in sette categorie.
2. Per il calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1 si
applicano le seguenti regole generali:
a) l'indicatore di rischio armonizzato 1 e' calcolato in base
alla ripartizione delle sostanze attive nei quattro gruppi e nelle
sette categorie indicati nella tabella 1;
b) le sostanze attive del gruppo 1 (categorie A e B) sono
quelle elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione
(UE) n. 540/2011 della Commissione[1]Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1). ;
c) le sostanze attive del gruppo 2 (categorie C e D) sono
quelle elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di
esecuzione (UE) n. 540/2011;
d) le sostanze attive del gruppo 3 (categorie E e F) sono
quelle elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione
(UE) n. 540/2011;
e) le sostanze attive del gruppo 4 (categoria G) sono quelle
non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e percio' non
elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n.
540/2011;
f) si applicano le ponderazioni indicate alla riga vi) della
tabella 1.
3. L'indicatore di rischio armonizzato 1 e' calcolato
moltiplicando le quantita' annuali di sostanze attive immesse sul
mercato per ciascun gruppo della tabella 1 per la ponderazione del
pericolo pertinente indicata alla riga vi) ed effettuando poi
l'aggregazione dei risultati di tali calcoli.
4. Le quantita' delle sostanze attive immesse sul mercato per
ciascun gruppo e ciascuna categoria della tabella 1 possono essere
calcolate.
Tabella 1
Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo
ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1.
Riga |
Gruppi |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
i) |
Sostanze attive a basso rischio che sono approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 |
Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 |
Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che sono candidate alla sostituzione e sono elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 |
Sostanze attive che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 |
|||
ii) |
Categorie |
||||||
iii) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
iv) |
Microrga-nismi |
Sostanze attive chimiche |
Microrganismi |
Sostanze attive chimiche |
Non classificate come: cancerogene di categoria 1 A o 1B e/o tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B e/o interferenti endocrini |
Classificate come: cancerogene di categoria 1 A o 1B e/o tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B e/o interferenti endocrini, se l'esposizione degli esseri umani è trascurabile |
|
v) |
Ponderazioni del pericolo applicabili alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti autorizzati a norma del regolamento (CE) n.1107/2009 |
||||||
vi) |
1 |
8 |
16 |
64 |
5. Il valore di riferimento per l'indicatore di rischio
armonizzato 1 e' fissato a 100 ed e' uguale al risultato medio del
calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013.
6. Il risultato dell'indicatore di rischio armonizzato 1 e'
espresso in rapporto al valore di riferimento.
7. Gli Stati membri e la Commissione calcolano e pubblicano
l'indicatore di rischio armonizzato 1 in conformita' all'articolo 15,
paragrafi 2 e 4, della direttiva N. 2009/128/CE per ogni anno civile
ed entro venti mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di
rischio armonizzato 1 e' calcolato.
Sezione 3.
Indicatore di rischio armonizzato 2: indicatore di rischio
armonizzato basato sul numero di autorizzazioni rilasciate a norma
dell'art. 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
1. Tale indicatore si basa sul numero di autorizzazioni
rilasciate per i prodotti fitosanitari a norma dell'art. 53 del
regolamento (CE) n. 1107/2009, come comunicato alla Commissione
conformemente all'art. 53, paragrafo 1, di tale regolamento. Tali
dati sono ripartiti in quattro gruppi, a loro volta suddivisi in
sette categorie.
2. Per il calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2 si
applicano le seguenti regole generali:
a) l'indicatore di rischio armonizzato 2 si basa sul numero di
autorizzazioni rilasciate a norma dell'art. 53 del regolamento (CE)
n. 1107/2009. Esso e' calcolato in base alla ripartizione delle
sostanze attive nei quattro gruppi e nelle sette categorie indicati
nella tabella 2 della presente sezione;
b) le sostanze attive del gruppo 1 (categorie A e B) sono
elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE)
n. 540/2011;
c) le sostanze attive del gruppo 2 (categorie C e D) sono
quelle elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di
esecuzione (UE) n. 540/2011;
d) le sostanze attive del gruppo 3 (categorie E e F) sono
quelle elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione
(UE) n. 540/2011;
e) le sostanze attive del gruppo 4 (categoria G) sono quelle
non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e percio' non
elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n.
540/2011;
f) Si applicano le ponderazioni indicate alla riga vi) nella
tabella 2 della presente sezione.
3. L'indicatore di rischio armonizzato 2 e' calcolato
moltiplicando il numero di autorizzazioni rilasciate per i prodotti
fitosanitari a norma dell'art. 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009
per ciascun gruppo della tabella 2 per la ponderazione del pericolo
pertinente indicata alla riga vi) ed effettuando poi l'aggregazione
dei risultati di tali calcoli.
Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo
ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2
Riga |
Gruppi |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
i) |
Sostanze attive a basso rischio che sono approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 |
Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 |
Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che sono candidate alla sostituzione e sono elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 |
Sostanze attive che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 |
|||
ii) |
Categorie |
||||||
iii) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
iv) |
Microrga- nismi |
Sostanze attive chimiche |
Microrganismi |
Sostanze attive chimiche |
Non classificate come: cancerogene di categoria 1 A o 1B e/o tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B e/o interferenti endocrini |
Classificate come: cancerogene di categoria 1 A o 1B e/o tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B e/o interferenti endocrini, se l'esposizione degli esseri umani è trascurabile |
|
v) |
Ponderazioni del pericolo applicabili al numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 |
||||||
vi) |
1 |
8 |
16 |
64 |
4. Il valore di riferimento per l'indicatore di rischio
armonizzato 2 e' fissato a 100 ed e' uguale al risultato medio del
calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013.
5. Il risultato dell'indicatore di rischio armonizzato 2 e'
espresso in rapporto al valore di riferimento.
6. Gli Stati membri e la Commissione calcolano e pubblicano
l'indicatore di rischio armonizzato 2 in conformita' all'art. 15,
paragrafi 2 e 4, della direttiva n. 2009/128/CE per ogni anno civile
ed entro venti mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di
rischio armonizzato 2 e' calcolato»
Note
1. | ↑ | Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1). |