Fitosanitari: novità per gli indici di rischio per l’ambiente e la salute

Pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2019

Novità per il calcolo degli indici di rischio per l'ambiente e la salute connessi con l'uso di fitosanitari.

É quanto ha disposto il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2019 (in Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2019, n. 303) che, in attuazione della direttiva (UE) del 15 maggio 2019, ha modificato la direttiva 2009/128/Ce  del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la definizione  di  indicatori di  rischio  armonizzati.

Per effetto è stato aggiunto un quarto allegato ai tre già presenti del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, di attuazione della direttiva 2009/128/CE sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi, che ha introdotto:

l'indicatore  di  rischio armonizzato 1, basato sul pericolo,  che  dipende dalle  quantità di
sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari;

l'ndicatore di rischio  armonizzato 2, basato sul numero di autorizzazioni  rilasciate a  norma dell'art. 53 del regolamento (Ce) n. 1107/2009.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2019.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2019

Attuazione della direttiva (UE) del 15 maggio 2019, che  modifica  la
direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio,
concernente la definizione  di  indicatori  di  rischio  armonizzati.
(19A08054) 

in Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2019, n. 303

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva (UE)  n.  2019/782  della  Commissione,  del  15

maggio 2019, recante modifica  della  direttiva  n.  2009/128/CE  del

Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda la definizione

di indicatori di rischio armonizzati;

Vista la direttiva n. 2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione

comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio  del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele

che modifica e abroga le direttive nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE e  che

reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del

consiglio del 21 ottobre 2009, relativo  all'immissione  sul  mercato

dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del consiglio nn.

79/117/CEE e 91/414/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del

consiglio  del  25  novembre  2009,  relativo  alle  statistiche  sui

pesticidi;

Visto  il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.150,  recante

attuazione della direttiva n. 2009/128/CE del  Parlamento  europeo  e

del consiglio, del 21 ottobre 2009,  che  istituisce  un  quadro  per

l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto 22  gennaio  2014,  recante  il  Piano  di  azione

nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti  fitosanitari,  adottato

ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 150/2012;

Visto il decreto 15 luglio 2015, recante le modalita'  di  raccolta

ed elaborazione dei dati per l'applicazione degli indicatori previsti

dal Piano d'azione  nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei  prodotti

fitosanitari;

Visto l'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Considerato  che  la  direttiva  (UE)  2019/782  stabilisce  in  un

apposito allegato gli indicatori di  rischio  armonizzati  a  livello

europeo e che tale allegato sostituisce integralmente  l'allegato  IV

alla direttiva n. 2009/128/CE;

Considerato che i  predetti  indicatori  saranno  utilizzati  dalla

Commissione europea per valutare le tendenze dei rischi dei pesticidi

e il raggiungimento degli obiettivi di  riduzione  del  loro  impatto

sulla salute umana e sull'ambiente;

Ritenuta la necessita' di aggiungere un nuovo allegato IV al citato

decreto legislativo n. 150/2012;

Decreta:

                                Art. 1 

                   Indicatori di rischio armonizzati 

1. Agli allegati del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150  e'

aggiunto l'allegato 4 di cui al presente decreto, in attuazione della

direttiva (UE) n. 2019/782.

Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la

registrazione.

Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

                                                             Allegato 

                                Allegato IV 

                                Sezione 1. 
                   Indicatori di rischio armonizzati 

Gli indicatori di rischio armonizzati sono elencati nelle sezioni

2 e 3 del presente allegato.

 

                              Sezione 2. 
    Indicatore  di  rischio  armonizzato  1:  indicatore  di  rischio
armonizzato basato sul  pericolo,  che  dipende  dalle  quantita'  di
sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma
del regolamento (CE) n. 1107/2009. 

1. Tale indicatore  si  basa  sulle  statistiche  relative  alle

quantita'  di  sostanze  attive  immesse  sul  mercato  nei  prodotti

fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite  alla

Commissione (Eurostat) a norma  dell'allegato  I  (Statistiche  sulla

immissione  sul  mercato  dei  pesticidi)  del  regolamento  (CE)  n.

1185/2009. Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi, a  loro  volta

suddivisi in sette categorie.

2. Per il calcolo dell'indicatore di  rischio  armonizzato  1  si

applicano le seguenti regole generali:

a) l'indicatore di rischio armonizzato 1 e' calcolato  in  base

alla ripartizione delle sostanze attive nei quattro  gruppi  e  nelle

sette categorie indicati nella tabella 1;

b) le sostanze attive del gruppo  1  (categorie  A  e  B)  sono

quelle elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione

(UE) n. 540/2011 della Commissione[1]Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25  maggio  2011,  recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento  europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1). ;

c) le sostanze attive del gruppo  2  (categorie  C  e  D)  sono

quelle elencate nell'allegato,  parti  A  e  B,  del  regolamento  di

esecuzione (UE) n. 540/2011;

d) le sostanze attive del gruppo  3  (categorie  E  e  F)  sono

quelle elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione

(UE) n. 540/2011;

e) le sostanze attive del gruppo 4 (categoria  G)  sono  quelle

non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e percio' non

elencate  nell'allegato  del  regolamento  di  esecuzione   (UE)   n.

540/2011;

f) si applicano le ponderazioni indicate alla  riga  vi)  della

tabella 1.

3.  L'indicatore  di   rischio   armonizzato   1   e'   calcolato

moltiplicando le quantita' annuali di  sostanze  attive  immesse  sul

mercato per ciascun gruppo della tabella 1 per  la  ponderazione  del

pericolo  pertinente  indicata  alla  riga  vi)  ed  effettuando  poi

l'aggregazione dei risultati di tali calcoli.

4. Le quantita' delle sostanze attive  immesse  sul  mercato  per

ciascun gruppo e ciascuna categoria della tabella  1  possono  essere

calcolate.

                              Tabella 1 

Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del  pericolo

    ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1. 

 

 

Riga

Gruppi

1

2

3

4

i)

Sostanze attive a basso rischio che sono approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n.

540/2011

Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che sono candidate alla sostituzione e sono elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Sostanze attive che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

ii)

Categorie

iii)

A

B

C

D

E

F

G

iv)

Microrga-nismi

Sostanze attive chimiche

Microrganismi

Sostanze attive chimiche

Non classificate come: cancerogene di categoria 1 A o 1B

e/o

tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B e/o

interferenti endocrini

Classificate come: cancerogene di categoria 1 A o 1B e/o

tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B e/o

interferenti endocrini, se l'esposizione degli esseri umani è

trascurabile

v)

 

Ponderazioni del pericolo applicabili alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti autorizzati a norma del regolamento (CE) n.1107/2009

vi)

1

8

16

64

 

5.  Il  valore  di  riferimento  per  l'indicatore   di   rischio

armonizzato 1 e' fissato a 100 ed e' uguale al  risultato  medio  del

calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013.

6. Il risultato  dell'indicatore  di  rischio  armonizzato  1  e'

espresso in rapporto al valore di riferimento.

7. Gli Stati membri  e  la  Commissione  calcolano  e  pubblicano

l'indicatore di rischio armonizzato 1 in conformita' all'articolo 15,

paragrafi 2 e 4, della direttiva N. 2009/128/CE per ogni anno  civile

ed entro venti mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di

rischio armonizzato 1 e' calcolato.

 

                             Sezione 3. 
    Indicatore  di  rischio  armonizzato  2:  indicatore  di  rischio
armonizzato basato sul numero di autorizzazioni  rilasciate  a  norma
dell'art. 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 

 

1.  Tale  indicatore  si  basa  sul  numero   di   autorizzazioni

rilasciate per i prodotti  fitosanitari  a  norma  dell'art.  53  del

regolamento (CE)  n.  1107/2009,  come  comunicato  alla  Commissione

conformemente all'art. 53, paragrafo 1,  di  tale  regolamento.  Tali

dati sono ripartiti in quattro gruppi,  a  loro  volta  suddivisi  in

sette categorie.

2. Per il calcolo dell'indicatore di  rischio  armonizzato  2  si

applicano le seguenti regole generali:

a) l'indicatore di rischio armonizzato 2 si basa sul numero  di

autorizzazioni rilasciate a norma dell'art. 53 del  regolamento  (CE)

n. 1107/2009. Esso e'  calcolato  in  base  alla  ripartizione  delle

sostanze attive nei quattro gruppi e nelle sette  categorie  indicati

nella tabella 2 della presente sezione;

b) le sostanze attive del gruppo  1  (categorie  A  e  B)  sono

elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di  esecuzione  (UE)

n. 540/2011;

c) le sostanze attive del gruppo  2  (categorie  C  e  D)  sono

quelle elencate nell'allegato,  parti  A  e  B,  del  regolamento  di

esecuzione (UE) n. 540/2011;

d) le sostanze attive del gruppo  3  (categorie  E  e  F)  sono

quelle elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione

(UE) n. 540/2011;

e) le sostanze attive del gruppo 4 (categoria  G)  sono  quelle

non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e percio' non

elencate  nell'allegato  del  regolamento  di  esecuzione   (UE)   n.

540/2011;

f) Si applicano le ponderazioni indicate alla  riga  vi)  nella

tabella 2 della presente sezione.

3.  L'indicatore  di   rischio   armonizzato   2   e'   calcolato

moltiplicando il numero di autorizzazioni rilasciate per  i  prodotti

fitosanitari a norma dell'art. 53 del regolamento (CE)  n.  1107/2009

per ciascun gruppo della tabella 2 per la ponderazione  del  pericolo

pertinente indicata alla riga vi) ed effettuando  poi  l'aggregazione

dei risultati di tali calcoli.

 

Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del  pericolo

    ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2 

Riga

Gruppi

 

1

 

2

 

3

 

4

i)

Sostanze attive a basso rischio che sono approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che sono candidate alla sostituzione e sono elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Sostanze attive che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

ii)

Categorie

iii)

A

B

C

D

E

F

G

iv)

Microrga- nismi

Sostanze attive chimiche

Microrganismi

Sostanze attive chimiche

Non classificate come: cancerogene di categoria 1 A o 1B

e/o

tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B e/o

interferenti endocrini

Classificate come: cancerogene di categoria 1 A o 1B e/o

tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B e/o

interferenti endocrini, se l'esposizione degli esseri umani è

trascurabile

v)

 

Ponderazioni del pericolo applicabili al numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009

vi)

1

8

16

64

 

4.  Il  valore  di  riferimento  per  l'indicatore   di   rischio

armonizzato 2 e' fissato a 100 ed e' uguale al  risultato  medio  del

calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013.

5. Il risultato  dell'indicatore  di  rischio  armonizzato  2  e'

espresso in rapporto al valore di riferimento.

6. Gli Stati membri  e  la  Commissione  calcolano  e  pubblicano

l'indicatore di rischio armonizzato 2  in  conformita'  all'art.  15,

paragrafi 2 e 4, della direttiva n. 2009/128/CE per ogni anno  civile

ed entro venti mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di

rischio armonizzato 2 e' calcolato»

Note   [ + ]

1. Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25  maggio  2011,  recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento  europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1). 

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