Fognatura e depurazione: dal Pnrr 600 milioni di euro

Fognatura e depurazione Pnrr
Nel decreto del ministero della Transizione ecologica 17 maggio 2022  i criteri di riparto delle risorse destinate dall'investimento 4.4, missione 2, componente 4, nonché i criteri di ammissibilità delle proposte

Fognatura e depurazione: dal Pnrr 600 milioni di euro. Ad annunciarlo il ministero della Transizione ecologica con il decreto 17 maggio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2022, n. 145.

In particolare, con il provvedimento sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse destinate dall'investimento 4.4, missione 2, componente 4 del Pnrr, nonché i criteri di ammissibilità delle proposte.

Le risorse sono assegnate mediante procedura concertativo-negoziale formalizzata con la  sottoscrizione di accordi di programma tra le parti interessate, cioè il ministero della transizione ecologica (Mite), le regioni o le province  autonome e gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (Egato).

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Definiti anche:

  • i profili dei soggetti attuatori;
  • le condizioni per la riallocazione e la revoca delle risorse.

 

Nell'allegato sono indicati, tra gli altri:

  • l'ammontare della quota spettante a ciascuna Regione/Provincia autonoma (tabella 1);
  • il modello della scheda progettuale.

Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 17 maggio 2022; la tabella 1 il modello della scheda progettuale sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

 

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 17 maggio 2022 

 

Approvazione  dei  criteri  di  riparto   delle   risorse   destinate
dall'Investimento  4.4  -  Investimenti  fognatura   e   depurazione,
Missione  2,  Componente  4  del   PNRR,   nonche'   i   criteri   di
ammissibilita' delle proposte. (22A03638) 

in Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2022, n. 145

 

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

(omissis)

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

Approvazione criteri di riparto delle risorse e ammissibilita'  degli

                             interventi 

1. Con il presente decreto si  intendono  approvati  i  criteri  di

riparto delle risorse, come indicato al successivo art. 2,  destinate

all'Investimento 4.4 «Investimenti fognatura e depurazione», Missione

2, Componente 4 del PNRR, nonche' i criteri di  ammissibilita'  delle

proposte come indicato  nell'allegato  1  al  presente  decreto,  che

costituisce parte sostanziale e integrante allo stesso.

                               Art. 2 

                    Finalizzazione delle risorse 

1.  Le  risorse  finanziarie  previste   per   l'attuazione   degli

interventi relativi all'Investimento 4.4  «Investimenti  fognatura  e

depurazione», Missione 2, Componente 4 del PNRR, finalizzate a sanare

e  prevenire  carenze  nel  settore  fognario  depurativo,  anche  in

considerazione delle procedure di infrazione in essere, sono  pari  a

600.000.000,00 euro.

2. Le risorse di cui al comma precedente  sono  assegnate  mediante

procedura concertativo-negoziale formalizzata con  la  sottoscrizione

di Accordi di programma tra le  parti  interessate:  Ministero  della

transizione ecologica (MITE), regioni o province  autonome,  enti  di

governo degli ambiti  territoriali  ottimali  (EGATO).  Ai  fini  del

presente  provvedimento  gli  enti  territorialmente  competenti  nel

territorio di pertinenza delle  Province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano sono equiparati agli EGATO.

 

                               Art. 3 

                        Riparto delle risorse 

1. Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 2,  comma  6-bis,  del

decreto-legge n. 77/2021 convertito con  modificazioni  in  legge  29

luglio 2021, n.  108,  il  40  per  cento  delle  risorse  allocabili

territorialmente, di cui all'art. 1  del  presente  decreto,  pari  a

240.000.000,00  milioni  di  euro,  e'  destinato  a  interventi   da

realizzarsi  nelle  Regioni  del  Mezzogiorno:  Abruzzo,  Basilicata,

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.  Il  restante

60 per cento delle risorse, di cui all'art. 1 del  presente  decreto,

pari a 360.000.000,00 milioni di euro, e' destinato a  interventi  da

realizzarsi nelle regioni e province autonome del Centro Nord:  Valle

d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria,

Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Provincia autonoma di

Trento e Provincia autonoma di Bolzano.

2. Il riparto delle risorse fra regioni e  provincie  autonome,  al

netto di eventuali revoche e riattribuzioni, e' fissato dall'allegato

1 al presente decreto, adottando la chiave  di  riparto  territoriale

delle risorse della politica regionale FSC 2014/2010, fatta salva  la

verifica del rispetto delle  condizionalita'  indicate  nell'Allegato

riveduto  della  decisione  di  esecuzione  del  Consiglio   relativa

all'approvazione della valutazione del Piano  per  la  ripresa  e  la

resilienza dell'Italia.

 

                               Art. 4 

            Avvio della procedura regionale di selezione 

1. Le regioni e le province autonome  acquisiscono  dai  rispettivi

EGATO -  identificati  come  soggetto  proponente -  le  proposte  da

ammettere  a   finanziamento,   corredate   dalle   relative   schede

progettuali, di cui all'allegato 1, debitamente compilate.

2. Il finanziamento richiesto per  ciascun  intervento  non  potra'

essere inferiore al valore di euro 1.000.000,00.

3. Qualora siano ammessi a finanziamento interventi che hanno piena

copertura nei piani economico-finanziari  delle  gestioni  (trasmessi

nell'ambito degli schemi regolatori di ARERA vigenti per  il  periodo

2020-2023,  e,  per  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano,

nell'ambito della disciplina  applicabile  ai  soggetti  interessati)

alla data di pubblicazione del presente decreto, l'EGATO e' tenuta  a

riprogrammare, nell'ambito dell'aggiornamento biennale a valere nelle

annualita' 2022-2023,  le  quote  tariffarie  coperte  da  contributo

pubblico ai sensi del  presente  decreto  destinandole  ad  ulteriori

interventi di miglioramento del Servizio idrico integrato.

4. Le regioni e le province autonome, all'esito  della  valutazione

effettuata, sulla base dei criteri  di  ammissibilita'  del  presente

decreto e nei limiti delle risorse a ciascuna assegnate,  trasmettono

al MITE, entro e non oltre sessanta  giorni  naturali  e  consecutivi

decorrenti dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  la  loro

proposta  definitiva  corredata  dalle   schede   progettuali   degli

interventi selezionati, presentate e firmate digitalmente dal  legale

rappresentante del soggetto proponente o dal suo delegato e compilate

in ogni loro parte con l'indicazione dei CUP  degli  interventi,  del

finanziamento richiesto in euro  e  della  riduzione  del  numero  di

abitanti  residenti  in  agglomerati  non  conformi  alla   direttiva

91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta  e

del trattamento delle acque reflue urbane atteso dal progetto,  e  in

agglomerati   conformi   per   i   quali   il   mancato    intervento

pregiudicherebbe  lo  status  di  conformita'.  La  proposta,  con  i

relativi allegati, deve essere caricata  sul  portale  del  Ministero

della transizione ecologica, tramite  apposita  piattaforma  dedicata

che sara' accessibile entro trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del

presente decreto. All'atto della pubblicazione  dello  stesso  verra'

reso noto l'indirizzo del portale. Le  proposte  pervenute  oltre  il

termine  sopra  indicato  non  saranno  considerate;   parimenti   si

procedera' per quelle schede, facenti parte della proposta regionale,

che risulteranno incomplete. Le medesime regioni e province autonome,

con comunicazione separata caricata sul  medesimo  portale,  potranno

proporre anche interventi ulteriori rispetto al limite delle  risorse

a ciascuna assegnate, indicando l'ordine di priorita'  degli  stessi;

tali interventi verranno considerati  nell'ambito  di  una  lista  di

riserva, da cui attingere in caso di  revoca  e/o  riattribuzione  di

parte dei fondi assegnati, oppure in caso di  mancato  raggiungimento

dei  target  riepilogati  in   Allegato   1   tra   i   «criteri   di

ammissibilita'», in  quest'ultimo  caso,  anche  in  sostituzione  di

interventi precedentemente indicati.

 

                               Art. 5 

                         Procedura negoziata 

1. All'esito degli accertamenti istruttori, relativi alla  presenza

degli elementi richiesti dal presente decreto, da parte  del  MITE  e

dell'Autorita' di regolazione per energia  reti  e  ambiente  (ARERA)

sara' individuato, mediante apposito decreto  ministeriale,  l'elenco

degli  interventi  ammessi  a  finanziamento  a   cui   seguira'   la

sottoscrizione di appositi accordi di programma fra i soggetti di cui

al punto 2 dell'art. 2.

 

                               Art. 6 

                         Soggetti attuatori 

1. I soggetti attuatori degli interventi relativi  all'Investimento

di cui al punto 1 dell'art. 2, sono:

i gestori  affidatari  del  servizio  idrico  integrato  operanti

nell'ambito territoriale ottimale di pertinenza, selezionati ai sensi

del decreto legislativo n. 152/2006 nel  rispetto  del  principio  di

unicita' della gestione;

i soggetti salvaguardati ai sensi dell'art.  172,  comma  2,  del

decreto legislativo n. 152/2006, che gestiscano il servizio idrico in

base ad un affidamento assentito in conformita'  alla  normativa  pro

tempore vigente  e  non  dichiarato  cessato  ex  lege,  che  abbiano

sottoscritto la convenzione di  affidamento  con  l'ente  di  governo

d'ambito, e  che  abbiano  adeguato  la  medesima  sulla  base  della

convenzione-tipo    adottata     dall'ARERA     con     deliberazione

656/2015/R/IDR;

i soggetti salvaguardati ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, del

decreto legislativo  n.  152/2006,  con  una  convenzione  recante  i

contenuti minimi della convenzione-tipo e  in  possesso  dell'assenso

formale alla gestione in forma  autonoma  rilasciata  dal  competente

ente di governo;

i soggetti conformi  alla  disciplina  vigente  per  le  Province

autonome di Trento e Bolzano.

 

                               Art. 7 

                  Requisiti dei soggetti attuatori 

1. I soggetti  di  cui  all'art.  6  devono  possedere  i  seguenti

requisiti:

assenza di situazioni  di  scioglimento  o  di  liquidazione,  di

procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani

asseverati ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera  d),  della  legge

fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o  accordi

di ristrutturazione dei  debiti  ai  sensi  dell'art.  182-bis  della

medesima legge, salvo che si tratti  di  accordi  che  consentano  la

prosecuzione dell'attivita' per cui il soggetto realizzatore richiede

il finanziamento;

ottemperanza   agli   obblighi   previsti   per   l'adozione    e

l'approvazione, ai sensi della normativa pro tempore  vigente,  dello

specifico schema regolatorio, composto dal programma degli interventi

-  incluso  il  Piano  delle   opere   strategiche   -,   dal   piano

economico-finanziario  e  dalla  convenzione  di  gestione;  per   le

Province autonome di Trento e Bolzano attestazione  dell'ottemperanza

agli obblighi previsti dalla  disciplina  vigente  per  i  rispettivi

soggetti attuatori.

 

                               Art. 8 

                     Riallocazione delle risorse 

1. Nel caso in cui, all'esito degli  accertamenti  istruttori  o  a

seguito di revoca del finanziamento ai sensi del successivo  art.  9,

risultino risorse residue  non  assegnate  e/o  revocate,  si  potra'

procedere, con apposito decreto del Ministro, alla  riallocazione  di

tali risorse, prescindendo dall'applicazione dei criteri di  riparto,

sulla base di una valutazione effettuata dal  Mite  sugli  interventi

inseriti  negli  elenchi  proposti  che   risultassero   parzialmente

finanziati o non finanziati, cosi' da assicurare il completo utilizzo

della dotazione finanziaria della misura di cui al punto 1  dell'art.

1.

 

                               Art. 9 

                        Revoca delle risorse 

1. Le erogazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura

totale o parziale nei seguenti casi:

perdita sopravvenuta di uno o piu' requisiti  di  ammissibilita',

ivi  compreso  l'accertamento  di  frodi,  corruzione,  conflitto  di

interesse  e  doppio  finanziamento,   ovvero   irregolarita'   della

documentazione non sanabile o non sanata  entro  dieci  giorni  dalla

richiesta;

mancato   rispetto   del    cronoprogramma    di    realizzazione

dell'intervento oggetto della proposta progettuale  come  verificato,

ogni sei mesi, in sede di monitoraggio delle misure del PNRR;

mancata  aggiudicazione  di  tutti  gli  appalti  pubblici  degli

interventi entro il 31 dicembre 2023  (target  M2C4-36)  e/o  mancata

conclusione dei lavori (con certificato di  ultimazione  dei  lavori)

entro il 30 giugno 2024 (target M2C4-37) e il 31 marzo  2026  (target

M2C4-38);

mancata  realizzazione,  anche   parziale,   del   programma   di

investimento (che comportera' la revoca totale nel  caso  in  cui  la

parte realizzata non risulti organica e funzionale);

mancato  raggiungimento  del   target   intermedio   e/o   finale

individuato nella proposta (numero di abitanti residenti  conformi  a

seguito della realizzazione dell'intervento);

mancato  rispetto  del  principio  sancito   dall'art.   17   del

regolamento (UE) 2020/852 di «non arrecare  un  danno  significativo»

(principio DNSH) contro l'ambiente;

mancato   rispetto   degli    obblighi    di    monitoraggio    e

rendicontazione.

violazione del principio del divieto di doppio finanziamento.

2. Il Ministero della transizione ecologica si riserva altresi'  di

revocare il finanziamento  concesso  nel  caso  in  cui  il  soggetto

destinatario delle risorse, di cui al punto 1 dell'art. 2, incorra in

irregolarita' essenziali non sanabili oppure in violazioni di  leggi,

regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

3. Nei casi di revoca il soggetto destinatario  sara'  tenuto  alla

restituzione degli  importi  percepiti,  maggiorati  degli  interessi

legali, ove ne ricorrano i presupposti,  e  non  avra'  diritto  alle

ulteriori quote residue ancora da erogare.

 

                               Art. 10 

                      Clausola di salvaguardia 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni

a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e  di  Bolzano

compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative

norme di attuazione.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato sul sito  istituzionale  del  Ministero  della

transizione ecologica e  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Esso  entra  in

vigore  il  giorno  stesso   della   sua   pubblicazione   sul   sito

istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

 

                                                           Allegato 1 

Riparto delle risorse 

Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi

relativi all'Investimento 4.4, Missione 2,  Componente  4  del  PNRR,

sono pari a 600 milioni di euro. Secondo quanto stabilito all'art. 2,

comma 6 bis, del decreto-legge n.  77/2021  convertito  in  legge  29

luglio 2021, n. 108, il 40%  delle  risorse,  pari  a  240.000.000,00

milioni di euro, e'  destinato  a  interventi  da  realizzarsi  nelle

regioni del Mezzogiorno:  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il restante  60%  delle  risorse,

pari a 360.000.000,00 milioni di euro, e' destinato a  interventi  da

realizzarsi nelle regioni e province autonome del Centro Nord:  Valle

d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria,

Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Provincia autonoma di

Trento e Provincia autonoma di Bolzano.

 

Tabella di riparto delle risorse

 

↓ VEDI IN FONDO ALLA PAGINA ↓

 

* Criteri di riparto territoriale delle  risorse  della  politica

regionale FSC 2014/2020

 

Criteri di ammissibilita' della proposta

1. Saranno ammissibili unicamente  le  proposte  progettuali  che

dimostrano di soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) Interventi coerenti con milestone, target e  tempistiche  di

realizzazione come indicati, per la Misura  M2C4,  Investimento  4.4,

nell'Allegato riveduto della decisione di  esecuzione  del  Consiglio

relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la  ripresa

e  la  resilienza  dell'Italia,  sulla  base  della  proposta   della

Commissione COM(2021) 344 del 22 giugno 2021, ovvero:

entro e non oltre il 28 febbraio 2023: invio  al  MITE  delle

specifiche da inserire negli atti di gara per consentire un confronto

e verifica con la Commissione europea sulla coerenza delle specifiche

in essi contenuti rispetto ai requisiti associati al Target M2C4-36

entro e non oltre il  31  dicembre  2023:  aggiudicazione  di

tutti gli appalti pubblici degli interventi per le reti fognarie e la

depurazione (Target M2C4-36);

entro e non  oltre  il  30  giugno  2024:  conclusione  degli

interventi  per  le  reti  fognarie  e  la  depurazione  al  fine  di

consentire, a livello  nazionale,  la  riduzione  di  almeno  570.000

abitanti  residenti  in  agglomerati  non  conformi  alla   direttiva

91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta  e

del trattamento delle acque reflue urbane (Target M2C4-37);

entro e  non  oltre  il  31  marzo  2026:  conclusione  degli

interventi  per  le  reti  fognarie  e  la  depurazione  al  fine  di

consentire, a livello nazionale, la  riduzione  di  almeno  2.002.911

abitanti  residenti  in  agglomerati  non  conformi  alla   direttiva

91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta  e

del trattamento delle acque reflue urbane (Target M2C4-38)

Pertanto, per essere ammessi a finanziamento, gli interventi  per

le reti fognarie e/o la depurazione, secondo l'ordine di priorita' di

seguito  indicato,  dovranno  avere,  entro  il  31  dicembre   2023,

l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici e, altresi',  dovranno

concludersi entro il 30 giugno 2024 o, al piu'  tardi,  entro  il  31

marzo 2026 al fine di consentire la riduzione, a  livello  nazionale,

rispettivamente, di almeno 570.000 abitanti  residenti  e  di  almeno

2.002.911  abitanti  residenti  in  agglomerati  non  conformi   alla

direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa  dell'inadeguatezza  della

raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane.

Inoltre saranno ammessi  a  finanziamento,  sempre  nel  rispetto

delle tempistiche su indicate, gli interventi funzionali a garantire,

nel  tempo,  il  mantenimento  della   conformita'   alla   direttiva

91/271/CEE del Consiglio.

Ordine di priorita' che dovra' essere attribuito agli  interventi

da porre a finanziamento:

1. Interventi la cui conclusione dei lavori  avviene  entro  la

scadenza del 30 giugno 2024 (T2 2024) in agglomerati:

1.1) oggetto di contenzioso comunitario,  in  funzione  dello

stato di gravita' dello stesso al  momento  della  pubblicazione  del

presente decreto;

1.2) NON oggetto di contenzioso comunitario.

2. Interventi la cui conclusione dei lavori  avviene  entro  la

scadenza del 31 marzo 2026 (T1 2026) in agglomerati:

2.1) oggetto di contenzioso comunitario,  in  funzione  dello

stato di gravita' dello stesso al  momento  della  pubblicazione  del

presente decreto;

2.2) NON oggetto di contenzioso comunitario.

3.  Interventi  tesi  a   garantire   il   mantenimento   della

conformita' degli agglomerati ai requisiti della direttiva 91/271/CEE

con loro conclusione entro le scadenze del:

3.1) 30 giugno 2024 (T2 2024)

3.2) 31 marzo 2026 (T1 2026)

b) Interventi avviati a partire  dal  1°  febbraio  2020.  Sono

ammissibili anche gli interventi non ancora avviati che costituiscono

lotti funzionali di un macro-progetto avviato in  precedenza  purche'

gli stessi siano avviati a partire sempre dal 1° febbraio 2020.

c) Stato di progettazione:  in  ragione  delle  tempistiche  di

realizzazione degli  interventi  imposte  dal  PNRR  sono  ammessi  a

finanziamento solo le proposte progettuali dotate almeno di  progetto

definitivo.

d) Il soggetto attuatore degli interventi deve rispettare tutte

le disposizioni normative in materia di SII e le  disposizioni  ARERA

come indicato agli articoli 6 e 7 del presente decreto;

e) Il cronoprogramma  degli  interventi  allegato  alla  Scheda

progetto deve prevedere sia il cronoprogramma di  spesa,  sia  quello

procedurale.

Sempre ai fini dell'ammissibilita' gli  interventi  proposti  non

devono:

f) aver ottenuto un finanziamento a valere su fondi  comunitari

per i medesimi interventi. In caso di macro progetti  possono  essere

ammessi a finanziamento gli ulteriori lotti non ancora destinatari di

risorse in ottemperanza al rispetto del principio  di  addizionalita'

del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del regolamento

(UE) 2021/241.

g) avere una duplicazione del finanziamento degli stessi  costi

del progetto sia da fondi PNRR di cui  al  presente  decreto  che  da

tariffa del Servizio idrico integrato.

h) ledere il principio sancito  dall'art.  17  del  regolamento

(UE) 2020/852 di «non arrecare  un  danno  significativo»  (principio

DNSH)  contro  l'ambiente  pena  la  possibilita'   di   revoca   del

finanziamento nel caso  di  accertamento  della  violazione  di  tale

principio generale;

Sempre  ai  fini  dell'ammissibilita'  gli  interventi   proposti

devono:

i) essere conformi ai requisiti pertinenti di cui  all'allegato

VI, nota 11, del regolamento (UE) 2021/241  (c.d.  tagging  climatico

ambientale) pena la possibilita' di revoca del finanziamento nel caso

di accertamento della violazione di tale principio generale;

j) rendere piu' efficace  la  depurazione  delle  acque  reflue

scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso  il  ricorso

all'innovazione  tecnologica  e,  ove  possibile,   trasformare   gli

impianti di  depurazione  in  «fabbriche  verdi»  per  consentire  il

riutilizzo delle acque reflue depurate a fini irrigui e industriali;

k) essere coerenti con gli strumenti di pianificazione  di  cui

al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

l) essere conformi alla normativa comunitaria  sugli  aiuti  di

Stato;

m) essere stati proposti avendo considerato e valutato tutte le

condizioni che  possono  incidere  sull'ottenimento  e  utilizzo  del

finanziamento  a  valere  sulle  risorse  assegnate  alla  Misura   2

Componente 4, Investimento 4.4 del PNRR;

n) contenere una stima del numero di abitanti  (interventi  con

priorita' 1 e 2 sopra citate) residenti in agglomerati  non  conformi

alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio  a  causa  dell'inadeguatezza

della raccolta e del  trattamento  delle  acque  reflue  urbane,  che

possono beneficiare degli effetti positivi dell'intervento,  ai  fini

del conseguimento dei target M2C4-37 e M2C4-38;

o) contenere una stima del numero di abitanti  (interventi  con

priorita' 3 sopra citata) residenti in agglomerati conformi e  per  i

quali  il  mancato   intervento   pregiudicherebbe   lo   status   di

conformita', ai fini del conseguimento dei target M2C4-37 e M2C4-38;

p) essere coerenti con la normativa comunitaria, il PNRR  ed  i

relativi documenti attuativi nonche' conformi  con  la  normativa  in

materia ambientale;

2. Inoltre, sempre ai fini dell'ammissibilita' degli  interventi,

le Regioni, le Province autonome e gli EGATO, ognuno  per  quanto  di

competenza, anche per  il  tramite  dei  soggetti  attuatori,  devono

impegnarsi:

a) a svolgere le  attivita'  propedeutiche  e  necessarie  alla

sottoscrizione degli accordi attuativi;

b) a garantire la  piena  attuazione  ai  progetti  cosi'  come

illustrati nella  scheda  progetto,  assicurando  l'avvio  tempestivo

delle attivita' per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i

progetti nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del

relativo cronoprogramma, sottoponendo all'Amministrazione titolare le

eventuali modifiche ai progetti;

c) a  garantire,  nel  caso  in  cui  si  faccia  ricorso  alle

procedure  di  appalto,  il  rispetto  della  normativa  vigente   di

riferimento;

d) a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti  esterni

all'amministrazione,  la  conformita'  alla   pertinente   disciplina

comunitaria  e   nazionale,   nonche'   alle   eventuali   specifiche

circolari/disciplinari     che     potranno      essere      adottati

dall'amministrazione titolare di Intervento;

e) a rispettare, nel caso di utilizzo delle  opzioni  di  costo

semplificato che comportino l'adozione preventiva di una  metodologia

dei  costi,  quanto  indicato  nella  relativa  metodologia,   previa

approvazione da parte dell'amministrazione titolare di Intervento;

f)  all'adozione  di  un'apposita  codificazione  contabile   e

informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi  per

assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

g) all'adozione  di  misure  adeguate  volte  a  rispettare  il

principio di sana gestione finanziaria  secondo  quanto  disciplinato

nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046  e  nell'art.  22

del  regolamento  (UE)  2021/241,  in  particolare  in   materia   di

prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione

e di recupero e restituzione dei fondi che sono  stati  indebitamente

assegnati,  nonche'   a   garantire   l'assenza   del   c.d.   doppio

finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

h)  a  rispettare  il  principio  di  non  arrecare  un   danno

significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi  dell'art.  17  del

regolamento (UE)  2020/852  e  garantire  la  coerenza  con  il  PNRR

valutato positivamente con decisione  del  Consiglio  ECOFIN  del  13

luglio 2021;

i) a rispettare i principi trasversali  previsti  per  il  PNRR

dalla normativa nazionale e  comunitaria,  con  particolare  riguardo

alla protezione e valorizzazione dei giovani e  del  superamento  dei

divari territoriali;

j) a garantire il rispetto del principio di parita'  di  genere

in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8,  10,  19  e

157 del TFUE,  e  21  e  23  della  Carta  dei  diritti  fondamentali

dell'Unione europea;

k) all'effettuazione dei controlli di gestione e dei  controlli

amministrativo-contabili  previsti   dalla   legislazione   nazionale

applicabile per garantire la  regolarita'  delle  procedure  e  delle

spese sostenute prima di rendicontarle  all'amministrazione  centrale

titolare di Intervento, nonche' la  riferibilita'  delle  spese  agli

interventi ammessi al finanziamento sul PNRR;

l) a consentire l'esecuzione delle verifiche, anche a campione,

ad opera del Ministero della transizione ecologica,  in  qualita'  di

amministrazione centrale titolare di Intervento PNRR, in ordine  alla

veridicita' delle dichiarazioni rilasciate in sede  di  presentazione

della istanza, comunque, nel corso della procedura, ai  sensi  e  per

gli effetti della normativa vigente;

m)  alla  presentazione  della  rendicontazione   delle   spese

effettivamente sostenute o dei costi esposti  maturati  nel  caso  di

ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nonche'  degli

indicatori di realizzazione associati agli interventi, in riferimento

al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano;

n) al rispetto degli obblighi in  materia  di  comunicazione  e

informazione previsti dall'art.  34  del  regolamento  (UE)  2021/241

indicando nella documentazione progettuale che  gli  interventi  sono

finanziati  nell'ambito  del  PNRR,  con  esplicito  riferimento   al

finanziamento da parte  dell'Unione  europea  e  all'iniziativa  Next

Generation EU (utilizzando la frase «finanziato dall'Unione europea -

Next Generation EU»), riportando nella documentazione progettuale  il

logo  dell'Unione  europea  e  fornire   un'adeguata   diffusione   e

promozione del progetto, anche on-line, sia web che social, in  linea

con quanto previsto dalla Strategia di comunicazione del PNRR;

o) ad adottare il sistema informatico unitario per il  PNRR  di

cui all'art. 1, comma 1043, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178

(ReGiS) ovvero il sistema informatico utilizzato dall'amministrazione

centrale titolare dell'intervento, purche'  sia  garantita  la  piena

interoperabilita' o conferimento dati dello  stesso  con  il  sistema

ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in  formato

elettronico  i  dati  per  ciascuna  operazione  necessari   per   la

sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica  e

l'audit, secondo  quanto  previsto  dall'art.  22.2  lettera  d)  del

regolamento (UE) 2021/241  e  tenendo  conto  delle  indicazioni  che

verranno   fornite   dall'Amministrazione   centrale   titolare    di

Intervento;

p) alla rilevazione e imputazione nel sistema  informativo  dei

dati  di  monitoraggio   sull'avanzamento   procedurale,   fisico   e

finanziario dei progetti  secondo  quanto  previsto  dall'art.  22.2,

lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonche' sul  conseguimento

di  eventuali  milestone  e  target  associati  ad   essi   e   della

documentazione probatoria pertinente, ove di propria competenza;

q)  alla  conservazione  della  documentazione  progettuale  in

fascicoli  cartacei  o  informatici  per   assicurare   la   completa

tracciabilita' delle operazioni - nel  rispetto  di  quanto  previsto

all'art. 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con

modificazioni dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle  diverse  fasi

di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e  controllo

del  PNRR,  dovranno  essere  messi  prontamente  a  disposizione  su

richiesta dell'Amministrazione  responsabile  dell'Investimento,  del

Servizio  centrale  per  il  PNRR,  dell'Organismo  di  Audit,  della

Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea  (ECA),

della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorita' giudiziarie

nazionali, ove di propria competenza,  autorizzando  la  Commissione,

l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare  i  diritti  di  cui

all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE;  EURATOM)

1046/2018;

r) al rispetto dell'obbligo di  richiesta  CUP  di  progetto  e

conseguente   indicazione   dello   stesso   su   tutti   gli    atti

amministrativo/contabili  direttamente  o  attraverso   il   soggetto

attuatore;

s) a garantire, anche attraverso la trasmissione  di  relazioni

periodiche   sullo   stato   di   avanzamento   del   progetto,   che

l'amministrazione titolare riceva tutte le  informazioni  necessarie,

relative alle linee di attivita' per l'elaborazione  delle  relazioni

annuali di cui all'art. 31 del regolamento (UE) n. 2021/241,  nonche'

qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;

t) al rispetto di quanto previsto dall'art.  8,  comma  5,  del

decreto-legge n. 77 del  2021,  convertito  con  modificazioni  dalla

legge n. 108 del 2021, al fine di salvaguardare il raggiungimento  di

milestone e  target  intermedi  e  finali  associati  alla  Misura  4

Componente   2   Investimento   4.4,   e   fornire,   su    richiesta

dall'Amministrazione titolare,  le  informazioni  necessarie  per  la

predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento  dei  target  e

milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;

u) a valutare se l'intervento proposto  presenta  sinergie  con

progetti esistenti;

v) a valutare l'innovativita' ambientale della proposta, ovvero

la presenza di aspetti innovativi  ambientali  e  di  green  economy,

legati alla  trasformazione  dei  depuratori  in  «fabbriche  verdi»,

valutando positivamente le attivita' di: recupero  di  materiali  dai

fanghi di depurazione, riuso  delle  acque  depurate,  produzione  di

energia dall'attivita' di depurazione, riduzione delle  emissioni  di

gas climalteranti;

w) a valutare, in particolare, la congruita'  e  attendibilita'

del cronoprogramma dell'intervento rispetto alla capacita'  operativa

ed amministrativa di realizzazione dello stesso e la coerenza con  le

scadenze (intermedie e finali) fissate dal PNRR, anche  di  eventuali

espropriazioni;

x)  a  valutare  la  congruita'  e  attendibilita'  del  quadro

economico  dell'intervento  che  dimostri,  in  particolare,   idonea

capacita'  economico-finanziaria  in  relazione   all'intervento   da

realizzare,   considerando   favorevolmente   eventuali    leve    di

co-finanziamento  rispetto  ai  piani  economici   finanziari   delle

gestioni (trasmessi nell'ambito  degli  schemi  regolatori  di  ARERA

vigenti per il periodo 2020-2023, e,  per  le  Province  autonome  di

Trento  e  Bolzano,  nell'ambito  della  disciplina  applicabile   ai

soggetti  interessati,  in  sede  di  trasmissione  delle  proposte),

prevedendo un cronoprogramma di spesa  che  evidenzi  voci  di  costo

coerenti e attendibili rispetto alla dimensione dell'intervento e  al

tipo di attivita' previste;

y) a garantire una tempestiva diretta informazione agli  organi

preposti, tenendo informata l'amministrazione titolare  sull'avvio  e

l'andamento  di  eventuali  procedimenti  di  carattere  giudiziario,

civile,  penale  o  amministrativo  che  dovessero   interessare   le

operazioni oggetto del progetto e  comunicare  le  irregolarita',  le

frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi  riscontrati,

nonche' i casi di doppio finanziamento a seguito delle  verifiche  di

competenza e  adottare  le  misure  necessarie,  nel  rispetto  delle

procedure adottate dalla stessa amministrazione titolare in linea con

quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241.

 

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