Fognatura e depurazione: dal Pnrr 600 milioni di euro. Ad annunciarlo il ministero della Transizione ecologica con il decreto 17 maggio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2022, n. 145.
In particolare, con il provvedimento sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse destinate dall'investimento 4.4, missione 2, componente 4 del Pnrr, nonché i criteri di ammissibilità delle proposte.
Le risorse sono assegnate mediante procedura concertativo-negoziale formalizzata con la sottoscrizione di accordi di programma tra le parti interessate, cioè il ministero della transizione ecologica (Mite), le regioni o le province autonome e gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (Egato).
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Definiti anche:
- i profili dei soggetti attuatori;
- le condizioni per la riallocazione e la revoca delle risorse.
Nell'allegato sono indicati, tra gli altri:
- l'ammontare della quota spettante a ciascuna Regione/Provincia autonoma (tabella 1);
- il modello della scheda progettuale.
Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 17 maggio 2022; la tabella 1 il modello della scheda progettuale sono disponibili in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 17 maggio 2022
Approvazione dei criteri di riparto delle risorse destinate
dall'Investimento 4.4 - Investimenti fognatura e depurazione,
Missione 2, Componente 4 del PNRR, nonche' i criteri di
ammissibilita' delle proposte. (22A03638)
in Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2022, n. 145
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Approvazione criteri di riparto delle risorse e ammissibilita' degli
interventi
1. Con il presente decreto si intendono approvati i criteri di
riparto delle risorse, come indicato al successivo art. 2, destinate
all'Investimento 4.4 «Investimenti fognatura e depurazione», Missione
2, Componente 4 del PNRR, nonche' i criteri di ammissibilita' delle
proposte come indicato nell'allegato 1 al presente decreto, che
costituisce parte sostanziale e integrante allo stesso.
Art. 2
Finalizzazione delle risorse
1. Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli
interventi relativi all'Investimento 4.4 «Investimenti fognatura e
depurazione», Missione 2, Componente 4 del PNRR, finalizzate a sanare
e prevenire carenze nel settore fognario depurativo, anche in
considerazione delle procedure di infrazione in essere, sono pari a
600.000.000,00 euro.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono assegnate mediante
procedura concertativo-negoziale formalizzata con la sottoscrizione
di Accordi di programma tra le parti interessate: Ministero della
transizione ecologica (MITE), regioni o province autonome, enti di
governo degli ambiti territoriali ottimali (EGATO). Ai fini del
presente provvedimento gli enti territorialmente competenti nel
territorio di pertinenza delle Province autonome di Trento e di
Bolzano sono equiparati agli EGATO.
Art. 3
Riparto delle risorse
1. Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 2, comma 6-bis, del
decreto-legge n. 77/2021 convertito con modificazioni in legge 29
luglio 2021, n. 108, il 40 per cento delle risorse allocabili
territorialmente, di cui all'art. 1 del presente decreto, pari a
240.000.000,00 milioni di euro, e' destinato a interventi da
realizzarsi nelle Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il restante
60 per cento delle risorse, di cui all'art. 1 del presente decreto,
pari a 360.000.000,00 milioni di euro, e' destinato a interventi da
realizzarsi nelle regioni e province autonome del Centro Nord: Valle
d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria,
Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Provincia autonoma di
Trento e Provincia autonoma di Bolzano.
2. Il riparto delle risorse fra regioni e provincie autonome, al
netto di eventuali revoche e riattribuzioni, e' fissato dall'allegato
1 al presente decreto, adottando la chiave di riparto territoriale
delle risorse della politica regionale FSC 2014/2010, fatta salva la
verifica del rispetto delle condizionalita' indicate nell'Allegato
riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa
all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la
resilienza dell'Italia.
Art. 4
Avvio della procedura regionale di selezione
1. Le regioni e le province autonome acquisiscono dai rispettivi
EGATO - identificati come soggetto proponente - le proposte da
ammettere a finanziamento, corredate dalle relative schede
progettuali, di cui all'allegato 1, debitamente compilate.
2. Il finanziamento richiesto per ciascun intervento non potra'
essere inferiore al valore di euro 1.000.000,00.
3. Qualora siano ammessi a finanziamento interventi che hanno piena
copertura nei piani economico-finanziari delle gestioni (trasmessi
nell'ambito degli schemi regolatori di ARERA vigenti per il periodo
2020-2023, e, per le Province autonome di Trento e Bolzano,
nell'ambito della disciplina applicabile ai soggetti interessati)
alla data di pubblicazione del presente decreto, l'EGATO e' tenuta a
riprogrammare, nell'ambito dell'aggiornamento biennale a valere nelle
annualita' 2022-2023, le quote tariffarie coperte da contributo
pubblico ai sensi del presente decreto destinandole ad ulteriori
interventi di miglioramento del Servizio idrico integrato.
4. Le regioni e le province autonome, all'esito della valutazione
effettuata, sulla base dei criteri di ammissibilita' del presente
decreto e nei limiti delle risorse a ciascuna assegnate, trasmettono
al MITE, entro e non oltre sessanta giorni naturali e consecutivi
decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto, la loro
proposta definitiva corredata dalle schede progettuali degli
interventi selezionati, presentate e firmate digitalmente dal legale
rappresentante del soggetto proponente o dal suo delegato e compilate
in ogni loro parte con l'indicazione dei CUP degli interventi, del
finanziamento richiesto in euro e della riduzione del numero di
abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva
91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e
del trattamento delle acque reflue urbane atteso dal progetto, e in
agglomerati conformi per i quali il mancato intervento
pregiudicherebbe lo status di conformita'. La proposta, con i
relativi allegati, deve essere caricata sul portale del Ministero
della transizione ecologica, tramite apposita piattaforma dedicata
che sara' accessibile entro trenta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto. All'atto della pubblicazione dello stesso verra'
reso noto l'indirizzo del portale. Le proposte pervenute oltre il
termine sopra indicato non saranno considerate; parimenti si
procedera' per quelle schede, facenti parte della proposta regionale,
che risulteranno incomplete. Le medesime regioni e province autonome,
con comunicazione separata caricata sul medesimo portale, potranno
proporre anche interventi ulteriori rispetto al limite delle risorse
a ciascuna assegnate, indicando l'ordine di priorita' degli stessi;
tali interventi verranno considerati nell'ambito di una lista di
riserva, da cui attingere in caso di revoca e/o riattribuzione di
parte dei fondi assegnati, oppure in caso di mancato raggiungimento
dei target riepilogati in Allegato 1 tra i «criteri di
ammissibilita'», in quest'ultimo caso, anche in sostituzione di
interventi precedentemente indicati.
Art. 5
Procedura negoziata
1. All'esito degli accertamenti istruttori, relativi alla presenza
degli elementi richiesti dal presente decreto, da parte del MITE e
dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)
sara' individuato, mediante apposito decreto ministeriale, l'elenco
degli interventi ammessi a finanziamento a cui seguira' la
sottoscrizione di appositi accordi di programma fra i soggetti di cui
al punto 2 dell'art. 2.
Art. 6
Soggetti attuatori
1. I soggetti attuatori degli interventi relativi all'Investimento
di cui al punto 1 dell'art. 2, sono:
i gestori affidatari del servizio idrico integrato operanti
nell'ambito territoriale ottimale di pertinenza, selezionati ai sensi
del decreto legislativo n. 152/2006 nel rispetto del principio di
unicita' della gestione;
i soggetti salvaguardati ai sensi dell'art. 172, comma 2, del
decreto legislativo n. 152/2006, che gestiscano il servizio idrico in
base ad un affidamento assentito in conformita' alla normativa pro
tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, che abbiano
sottoscritto la convenzione di affidamento con l'ente di governo
d'ambito, e che abbiano adeguato la medesima sulla base della
convenzione-tipo adottata dall'ARERA con deliberazione
656/2015/R/IDR;
i soggetti salvaguardati ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, del
decreto legislativo n. 152/2006, con una convenzione recante i
contenuti minimi della convenzione-tipo e in possesso dell'assenso
formale alla gestione in forma autonoma rilasciata dal competente
ente di governo;
i soggetti conformi alla disciplina vigente per le Province
autonome di Trento e Bolzano.
Art. 7
Requisiti dei soggetti attuatori
1. I soggetti di cui all'art. 6 devono possedere i seguenti
requisiti:
assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione, di
procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani
asseverati ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), della legge
fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o accordi
di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della
medesima legge, salvo che si tratti di accordi che consentano la
prosecuzione dell'attivita' per cui il soggetto realizzatore richiede
il finanziamento;
ottemperanza agli obblighi previsti per l'adozione e
l'approvazione, ai sensi della normativa pro tempore vigente, dello
specifico schema regolatorio, composto dal programma degli interventi
- incluso il Piano delle opere strategiche -, dal piano
economico-finanziario e dalla convenzione di gestione; per le
Province autonome di Trento e Bolzano attestazione dell'ottemperanza
agli obblighi previsti dalla disciplina vigente per i rispettivi
soggetti attuatori.
Art. 8
Riallocazione delle risorse
1. Nel caso in cui, all'esito degli accertamenti istruttori o a
seguito di revoca del finanziamento ai sensi del successivo art. 9,
risultino risorse residue non assegnate e/o revocate, si potra'
procedere, con apposito decreto del Ministro, alla riallocazione di
tali risorse, prescindendo dall'applicazione dei criteri di riparto,
sulla base di una valutazione effettuata dal Mite sugli interventi
inseriti negli elenchi proposti che risultassero parzialmente
finanziati o non finanziati, cosi' da assicurare il completo utilizzo
della dotazione finanziaria della misura di cui al punto 1 dell'art.
1.
Art. 9
Revoca delle risorse
1. Le erogazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura
totale o parziale nei seguenti casi:
perdita sopravvenuta di uno o piu' requisiti di ammissibilita',
ivi compreso l'accertamento di frodi, corruzione, conflitto di
interesse e doppio finanziamento, ovvero irregolarita' della
documentazione non sanabile o non sanata entro dieci giorni dalla
richiesta;
mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione
dell'intervento oggetto della proposta progettuale come verificato,
ogni sei mesi, in sede di monitoraggio delle misure del PNRR;
mancata aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici degli
interventi entro il 31 dicembre 2023 (target M2C4-36) e/o mancata
conclusione dei lavori (con certificato di ultimazione dei lavori)
entro il 30 giugno 2024 (target M2C4-37) e il 31 marzo 2026 (target
M2C4-38);
mancata realizzazione, anche parziale, del programma di
investimento (che comportera' la revoca totale nel caso in cui la
parte realizzata non risulti organica e funzionale);
mancato raggiungimento del target intermedio e/o finale
individuato nella proposta (numero di abitanti residenti conformi a
seguito della realizzazione dell'intervento);
mancato rispetto del principio sancito dall'art. 17 del
regolamento (UE) 2020/852 di «non arrecare un danno significativo»
(principio DNSH) contro l'ambiente;
mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e
rendicontazione.
violazione del principio del divieto di doppio finanziamento.
2. Il Ministero della transizione ecologica si riserva altresi' di
revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto
destinatario delle risorse, di cui al punto 1 dell'art. 2, incorra in
irregolarita' essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi,
regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.
3. Nei casi di revoca il soggetto destinatario sara' tenuto alla
restituzione degli importi percepiti, maggiorati degli interessi
legali, ove ne ricorrano i presupposti, e non avra' diritto alle
ulteriori quote residue ancora da erogare.
Art. 10
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative
norme di attuazione.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della
transizione ecologica e nella Gazzetta Ufficiale. Esso entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito
istituzionale del Ministero della transizione ecologica.
Allegato 1
Riparto delle risorse
Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi
relativi all'Investimento 4.4, Missione 2, Componente 4 del PNRR,
sono pari a 600 milioni di euro. Secondo quanto stabilito all'art. 2,
comma 6 bis, del decreto-legge n. 77/2021 convertito in legge 29
luglio 2021, n. 108, il 40% delle risorse, pari a 240.000.000,00
milioni di euro, e' destinato a interventi da realizzarsi nelle
regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il restante 60% delle risorse,
pari a 360.000.000,00 milioni di euro, e' destinato a interventi da
realizzarsi nelle regioni e province autonome del Centro Nord: Valle
d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria,
Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Provincia autonoma di
Trento e Provincia autonoma di Bolzano.
Tabella di riparto delle risorse
↓ VEDI IN FONDO ALLA PAGINA ↓
* Criteri di riparto territoriale delle risorse della politica
regionale FSC 2014/2020
Criteri di ammissibilita' della proposta
1. Saranno ammissibili unicamente le proposte progettuali che
dimostrano di soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) Interventi coerenti con milestone, target e tempistiche di
realizzazione come indicati, per la Misura M2C4, Investimento 4.4,
nell'Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio
relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa
e la resilienza dell'Italia, sulla base della proposta della
Commissione COM(2021) 344 del 22 giugno 2021, ovvero:
entro e non oltre il 28 febbraio 2023: invio al MITE delle
specifiche da inserire negli atti di gara per consentire un confronto
e verifica con la Commissione europea sulla coerenza delle specifiche
in essi contenuti rispetto ai requisiti associati al Target M2C4-36
entro e non oltre il 31 dicembre 2023: aggiudicazione di
tutti gli appalti pubblici degli interventi per le reti fognarie e la
depurazione (Target M2C4-36);
entro e non oltre il 30 giugno 2024: conclusione degli
interventi per le reti fognarie e la depurazione al fine di
consentire, a livello nazionale, la riduzione di almeno 570.000
abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva
91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e
del trattamento delle acque reflue urbane (Target M2C4-37);
entro e non oltre il 31 marzo 2026: conclusione degli
interventi per le reti fognarie e la depurazione al fine di
consentire, a livello nazionale, la riduzione di almeno 2.002.911
abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva
91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e
del trattamento delle acque reflue urbane (Target M2C4-38)
Pertanto, per essere ammessi a finanziamento, gli interventi per
le reti fognarie e/o la depurazione, secondo l'ordine di priorita' di
seguito indicato, dovranno avere, entro il 31 dicembre 2023,
l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici e, altresi', dovranno
concludersi entro il 30 giugno 2024 o, al piu' tardi, entro il 31
marzo 2026 al fine di consentire la riduzione, a livello nazionale,
rispettivamente, di almeno 570.000 abitanti residenti e di almeno
2.002.911 abitanti residenti in agglomerati non conformi alla
direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della
raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane.
Inoltre saranno ammessi a finanziamento, sempre nel rispetto
delle tempistiche su indicate, gli interventi funzionali a garantire,
nel tempo, il mantenimento della conformita' alla direttiva
91/271/CEE del Consiglio.
Ordine di priorita' che dovra' essere attribuito agli interventi
da porre a finanziamento:
1. Interventi la cui conclusione dei lavori avviene entro la
scadenza del 30 giugno 2024 (T2 2024) in agglomerati:
1.1) oggetto di contenzioso comunitario, in funzione dello
stato di gravita' dello stesso al momento della pubblicazione del
presente decreto;
1.2) NON oggetto di contenzioso comunitario.
2. Interventi la cui conclusione dei lavori avviene entro la
scadenza del 31 marzo 2026 (T1 2026) in agglomerati:
2.1) oggetto di contenzioso comunitario, in funzione dello
stato di gravita' dello stesso al momento della pubblicazione del
presente decreto;
2.2) NON oggetto di contenzioso comunitario.
3. Interventi tesi a garantire il mantenimento della
conformita' degli agglomerati ai requisiti della direttiva 91/271/CEE
con loro conclusione entro le scadenze del:
3.1) 30 giugno 2024 (T2 2024)
3.2) 31 marzo 2026 (T1 2026)
b) Interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020. Sono
ammissibili anche gli interventi non ancora avviati che costituiscono
lotti funzionali di un macro-progetto avviato in precedenza purche'
gli stessi siano avviati a partire sempre dal 1° febbraio 2020.
c) Stato di progettazione: in ragione delle tempistiche di
realizzazione degli interventi imposte dal PNRR sono ammessi a
finanziamento solo le proposte progettuali dotate almeno di progetto
definitivo.
d) Il soggetto attuatore degli interventi deve rispettare tutte
le disposizioni normative in materia di SII e le disposizioni ARERA
come indicato agli articoli 6 e 7 del presente decreto;
e) Il cronoprogramma degli interventi allegato alla Scheda
progetto deve prevedere sia il cronoprogramma di spesa, sia quello
procedurale.
Sempre ai fini dell'ammissibilita' gli interventi proposti non
devono:
f) aver ottenuto un finanziamento a valere su fondi comunitari
per i medesimi interventi. In caso di macro progetti possono essere
ammessi a finanziamento gli ulteriori lotti non ancora destinatari di
risorse in ottemperanza al rispetto del principio di addizionalita'
del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del regolamento
(UE) 2021/241.
g) avere una duplicazione del finanziamento degli stessi costi
del progetto sia da fondi PNRR di cui al presente decreto che da
tariffa del Servizio idrico integrato.
h) ledere il principio sancito dall'art. 17 del regolamento
(UE) 2020/852 di «non arrecare un danno significativo» (principio
DNSH) contro l'ambiente pena la possibilita' di revoca del
finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tale
principio generale;
Sempre ai fini dell'ammissibilita' gli interventi proposti
devono:
i) essere conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato
VI, nota 11, del regolamento (UE) 2021/241 (c.d. tagging climatico
ambientale) pena la possibilita' di revoca del finanziamento nel caso
di accertamento della violazione di tale principio generale;
j) rendere piu' efficace la depurazione delle acque reflue
scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso il ricorso
all'innovazione tecnologica e, ove possibile, trasformare gli
impianti di depurazione in «fabbriche verdi» per consentire il
riutilizzo delle acque reflue depurate a fini irrigui e industriali;
k) essere coerenti con gli strumenti di pianificazione di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
l) essere conformi alla normativa comunitaria sugli aiuti di
Stato;
m) essere stati proposti avendo considerato e valutato tutte le
condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del
finanziamento a valere sulle risorse assegnate alla Misura 2
Componente 4, Investimento 4.4 del PNRR;
n) contenere una stima del numero di abitanti (interventi con
priorita' 1 e 2 sopra citate) residenti in agglomerati non conformi
alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza
della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane, che
possono beneficiare degli effetti positivi dell'intervento, ai fini
del conseguimento dei target M2C4-37 e M2C4-38;
o) contenere una stima del numero di abitanti (interventi con
priorita' 3 sopra citata) residenti in agglomerati conformi e per i
quali il mancato intervento pregiudicherebbe lo status di
conformita', ai fini del conseguimento dei target M2C4-37 e M2C4-38;
p) essere coerenti con la normativa comunitaria, il PNRR ed i
relativi documenti attuativi nonche' conformi con la normativa in
materia ambientale;
2. Inoltre, sempre ai fini dell'ammissibilita' degli interventi,
le Regioni, le Province autonome e gli EGATO, ognuno per quanto di
competenza, anche per il tramite dei soggetti attuatori, devono
impegnarsi:
a) a svolgere le attivita' propedeutiche e necessarie alla
sottoscrizione degli accordi attuativi;
b) a garantire la piena attuazione ai progetti cosi' come
illustrati nella scheda progetto, assicurando l'avvio tempestivo
delle attivita' per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i
progetti nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del
relativo cronoprogramma, sottoponendo all'Amministrazione titolare le
eventuali modifiche ai progetti;
c) a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle
procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di
riferimento;
d) a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni
all'amministrazione, la conformita' alla pertinente disciplina
comunitaria e nazionale, nonche' alle eventuali specifiche
circolari/disciplinari che potranno essere adottati
dall'amministrazione titolare di Intervento;
e) a rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo
semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia
dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa
approvazione da parte dell'amministrazione titolare di Intervento;
f) all'adozione di un'apposita codificazione contabile e
informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per
assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
g) all'adozione di misure adeguate volte a rispettare il
principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato
nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22
del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di
prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione
e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati, nonche' a garantire l'assenza del c.d. doppio
finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
h) a rispettare il principio di non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del
regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR
valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13
luglio 2021;
i) a rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR
dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo
alla protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei
divari territoriali;
j) a garantire il rispetto del principio di parita' di genere
in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e
157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea;
k) all'effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli
amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale
applicabile per garantire la regolarita' delle procedure e delle
spese sostenute prima di rendicontarle all'amministrazione centrale
titolare di Intervento, nonche' la riferibilita' delle spese agli
interventi ammessi al finanziamento sul PNRR;
l) a consentire l'esecuzione delle verifiche, anche a campione,
ad opera del Ministero della transizione ecologica, in qualita' di
amministrazione centrale titolare di Intervento PNRR, in ordine alla
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione
della istanza, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per
gli effetti della normativa vigente;
m) alla presentazione della rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di
ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nonche' degli
indicatori di realizzazione associati agli interventi, in riferimento
al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano;
n) al rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e
informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241
indicando nella documentazione progettuale che gli interventi sono
finanziati nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al
finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next
Generation EU (utilizzando la frase «finanziato dall'Unione europea -
Next Generation EU»), riportando nella documentazione progettuale il
logo dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e
promozione del progetto, anche on-line, sia web che social, in linea
con quanto previsto dalla Strategia di comunicazione del PNRR;
o) ad adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di
cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(ReGiS) ovvero il sistema informatico utilizzato dall'amministrazione
centrale titolare dell'intervento, purche' sia garantita la piena
interoperabilita' o conferimento dati dello stesso con il sistema
ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato
elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la
sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e
l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del
regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che
verranno fornite dall'Amministrazione centrale titolare di
Intervento;
p) alla rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei
dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e
finanziario dei progetti secondo quanto previsto dall'art. 22.2,
lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonche' sul conseguimento
di eventuali milestone e target associati ad essi e della
documentazione probatoria pertinente, ove di propria competenza;
q) alla conservazione della documentazione progettuale in
fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa
tracciabilita' delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto
all'art. 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con
modificazioni dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi
di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo
del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su
richiesta dell'Amministrazione responsabile dell'Investimento, del
Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della
Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA),
della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorita' giudiziarie
nazionali, ove di propria competenza, autorizzando la Commissione,
l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui
all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM)
1046/2018;
r) al rispetto dell'obbligo di richiesta CUP di progetto e
conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti
amministrativo/contabili direttamente o attraverso il soggetto
attuatore;
s) a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni
periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che
l'amministrazione titolare riceva tutte le informazioni necessarie,
relative alle linee di attivita' per l'elaborazione delle relazioni
annuali di cui all'art. 31 del regolamento (UE) n. 2021/241, nonche'
qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
t) al rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del
decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla
legge n. 108 del 2021, al fine di salvaguardare il raggiungimento di
milestone e target intermedi e finali associati alla Misura 4
Componente 2 Investimento 4.4, e fornire, su richiesta
dall'Amministrazione titolare, le informazioni necessarie per la
predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e
milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
u) a valutare se l'intervento proposto presenta sinergie con
progetti esistenti;
v) a valutare l'innovativita' ambientale della proposta, ovvero
la presenza di aspetti innovativi ambientali e di green economy,
legati alla trasformazione dei depuratori in «fabbriche verdi»,
valutando positivamente le attivita' di: recupero di materiali dai
fanghi di depurazione, riuso delle acque depurate, produzione di
energia dall'attivita' di depurazione, riduzione delle emissioni di
gas climalteranti;
w) a valutare, in particolare, la congruita' e attendibilita'
del cronoprogramma dell'intervento rispetto alla capacita' operativa
ed amministrativa di realizzazione dello stesso e la coerenza con le
scadenze (intermedie e finali) fissate dal PNRR, anche di eventuali
espropriazioni;
x) a valutare la congruita' e attendibilita' del quadro
economico dell'intervento che dimostri, in particolare, idonea
capacita' economico-finanziaria in relazione all'intervento da
realizzare, considerando favorevolmente eventuali leve di
co-finanziamento rispetto ai piani economici finanziari delle
gestioni (trasmessi nell'ambito degli schemi regolatori di ARERA
vigenti per il periodo 2020-2023, e, per le Province autonome di
Trento e Bolzano, nell'ambito della disciplina applicabile ai
soggetti interessati, in sede di trasmissione delle proposte),
prevedendo un cronoprogramma di spesa che evidenzi voci di costo
coerenti e attendibili rispetto alla dimensione dell'intervento e al
tipo di attivita' previste;
y) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi
preposti, tenendo informata l'amministrazione titolare sull'avvio e
l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario,
civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le
operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarita', le
frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati,
nonche' i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di
competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle
procedure adottate dalla stessa amministrazione titolare in linea con
quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241.
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