Assegnati i fondi ministeriali per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640.
Lo ha reso noto il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto 3 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2019, n. 80). Dei 177.476.225,00 € richiesti, sono stati assegnati 172.708.620,16 €; destinatari gli enti locali inseriti negli elenchi allegati al decreto, disponibili sul sito del ministero e in fondo a questa pagina.
Di seguito il testo del D.M. 3 gennaio 2019.
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Decreto del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2019
Finanziamento di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici a valere sulle economie dei mutui BEI 2015. (Decreto n. 2). (19A02180)
in Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2019, n. 80
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013);
Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del
2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta'
pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la
programmazione triennale, le regioni interessate possano essere
autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a
stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a
totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa'
Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto inoltre il medesimo art. 10, cosi' come modificato dall'art.
1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per
la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali per
euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la
durata residua dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016
e fino al 2044;
Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art.
10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per definire le modalita' di
attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la
definizione di una programmazione triennale, in conformita' ai
contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con,
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive e, in particolare, l'art. 9, comma
2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art.
10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli
immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle
procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e
costruzioni industriali e, in particolare, l'art. 19, il quale
dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui,
concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate
dallo Stato o dai Enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati
di avanzamento vistati dal capo dell'Ufficio tecnico o, se questi
manchi, dal direttore dei lavori;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme,
rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e
finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe dell'edilizia
scolastica;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come
modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno
iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche
disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);
Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citata
legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia
di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il
relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione
vigente;
Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di
contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 48, comma
1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni
finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione
pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede a carico degli
istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica,
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della
data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle
erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota
capitale e quota interessi, ove disponibile;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare
l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di
priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi
finanziamenti;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma
160, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale
predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del
2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di
edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e sostituisce i piani
di cui all'art. 11, comma 4-bis, del il decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita',
e in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23
gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita'
di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013
(di seguito, decreto interministeriale 23 gennaio 2015);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2015, n. 160 (di seguito, decreto ministeriale
- 160 del 2015), con cui sono state ripartite, su base regionale, le
risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento
derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati
dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, riportando per
ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnato che
costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 27
aprile 2015, n. 8875 (di seguito, decreto interministeriale n. 8875
del 2015), con cui e' stato prorogato al 30 aprile 2015 il termine di
scadenza per la predisposizione, da parte delle regioni, dei
rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio 2015
il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sulla base dei piani triennali
regionali, predispone un'unica programmazione nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 maggio 2015, n. 322 (di seguito, decreto
ministeriale n. 322 del 2015), con il quale si e' proceduto a
predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di
edilizia scolastica redatta sulla base dei piani regionali pervenuti
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1°
settembre 2015, n. 640 con il quale, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni, per il
finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali
di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale
2015-2017, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23
gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00
annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del
decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura e per
gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti
sopra richiamati;
Visto in particolare l'art. 1 del sopracitato decreto
interministeriale n. 640 del 2015, con il quale tra l'altro si
stabilisce che l'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma
1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento
anche gli oneri di finanziamento, avviene per i singoli beneficiari
sulla base di quanto riportato nell'Allegato A, che e' parte
integrante e sostanziale del predetto decreto, in relazione alla
decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a
seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di
ammortamento per capitale e interessi posti a carico del bilancio
dello Stato, che le regioni, soggetti beneficiari dei contributi,
sono autorizzate a perfezionare con la Banca europea per gli
investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la
societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' al piano delle
erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo
degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni del
suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei
soggetti beneficiari dei contributi devono essere preventivamente
comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca che provvede a richiedere autorizzazione in tal senso al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto altresi', che nel medesimo decreto interministeriale n. 640
del 2015 si stabilisce che il contratto di mutuo da stipulare da
parte di ogni singola regione deve essere sottoposto al preventivo
nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del Tesoro - Direzione VI;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale sono stati
autorizzati per alcune regioni ulteriori interventi a valere sul
mutuo di cui al predetto decreto interministeriale n. 640 del 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale e' stato approvato
l'aggiornamento relativo all'annualita' 2017 della programmazione
2015-2017;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 marzo 2018, n. 243, con il quale sono stati
autorizzati, a valere sul mutuo sul 2016, alcuni interventi
rientranti nell'annualita' 2017 approvata con il predetto decreto n.
216 del 2018;
Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 5
aprile del 2004, n. 13, concernente l'autorizzazione di spesa
pluriennale: limiti di impegno;
Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 28
giugno 2005, esplicativa della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 6
giugno 2006, recante definizione dei criteri di carattere generale
per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi
all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica per l'anno 2006;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 28 febbraio
2007, n. 15, recante procedure da seguire per l'utilizzo di
contributi pluriennali;
Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 24
maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui all'art. 48 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza
pubblica);
Vista la nota del 12 novembre 2015, prot. DT86895, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione
VI con la quale e' stato reso il preventivo nulla osta sullo schema
del contratto di mutuo e comunicato il limite massimo del tasso si
interesse applicabile al presente finanziamento ai sensi dell'art.
45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Considerato che i suddetti contributi pluriennali, per i quali e'
stato autorizzato l'utilizzo con il citato decreto interministeriale
- 640 del 2015, sono iscritti, per le finalita' previste dalla
normativa di cui in premessa, sul capitolo 7106 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 160 del 2015 sono state
ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in
termini di volume di investimento, derivanti dall'utilizzo dei
contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n.
104 del 2013 ed e' stata individuata per ciascuna regione la quota di
contributo annuo assegnato, che costituisce il limite di spesa a
carico del bilancio dello Stato;
Dato atto che le regioni in virtu' dell'autorizzazione di cui al
richiamato decreto interministeriale n. 640 del 2015 hanno proceduto
alla sottoscrizione dei contratti di mutuo;
Dato atto che l'iniziale piano di erogazione dei mutui prevedeva
che l'ultima erogazione avvenisse entro il 31 dicembre 2017;
Considerato che il termine per l'ultima erogazione fissato al 31
dicembre 2017 e' stato prorogato al 31 dicembre 2018, in virtu' di
espresso nulla osta del Ministero dell'economia e della finanze con
nota 6 marzo 2017, prot. n. 36880;
Dato atto che l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 stabilisce che
in caso di mancata aggiudicazione provvisoria dei lavori le eventuali
economie di spesa e di gara vengano accertate in sede di monitoraggio
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
riassegnate dallo stesso prioritariamente agli interventi presenti
nei piani delle regioni;
Considerato che la riassegnazione di tali economie deve avvenire
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerato che l'art. 4, comma 3-quinquies, del richiamato
decreto-legge n. 86 del 2018 ha modificato l'art. 10 del
decreto-legge n. 104 del 2013, eliminando di fatto il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dall'attuazione della presente
procedura e che, quindi, il decreto di cui all'art. 2, comma 5, del
decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 va ora
adottato di intesa con il solo Ministero dell'economia e delle
finanze;
Dato atto che sono attualmente ancora in corso alcuni interventi
autorizzati con il sopracitato decreto interministeriale n. 640 del
2015 e con il successivo decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 968 del 2015;
Considerato che a seguito dell'espletamento delle gare di appalto e
dell'avvenuta conclusione dei lavori sono state maturate
significative economie che possono essere reinvestite per autorizzare
ulteriori interventi presenti nella programmazione triennale
nazionale 2015-2017;
Dato atto che in virtu' di tale esigenza, con nota del 22 giugno
2018, prot. n. 20484, e' stato chiesto al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro e Ragioneria generale dello
Stato - l'autorizzazione alla variazione dei piani delle erogazioni
con allungamento degli stessi all'anno 2020;
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze con nota
del 19 luglio 2018, prot. n. 181331, ha comunicato di non aver nulla
da osservare in merito alla richiesta formulata;
Considerato che tutte le regioni hanno proceduto ad una
ricognizione dello stato di attuazione dei propri interventi, e hanno
comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca la quantificazione delle economie maturate derivanti da
revoche, da rinunce, da mancate aggiudicazioni, da economie finali e
di stanziamento;
Dato atto che con decreto del direttore della Direzione generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 31
ottobre 2018 n. 663 sono state accertate le economie complessive a
disposizione di ogni regione, maturate sugli importi mutuati, a
valere sui contributi pluriennali di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640 come di
seguito determinate:
===================================================== | Regione | Economie | +=====================+=============================+ |Abruzzo | € 5.798.947,38| +---------------------+-----------------------------+ |Basilicata | € 3.915.405,85| +---------------------+-----------------------------+ |Calabria | € 8.301.234,25| +---------------------+-----------------------------+ |Campania | € 16.283.814,22| +---------------------+-----------------------------+ |Emilia Romagna | € 11.041.721,03| +---------------------+-----------------------------+ |Friuli Venezia Giulia| € 3.103.357,08| +---------------------+-----------------------------+ |Lazio | € 11.367.449,11| +---------------------+-----------------------------+ |Liguria | € 8.085.048,20| +---------------------+-----------------------------+ |Lombardia | € 29.159.498,83| +---------------------+-----------------------------+ |Marche | € 5.585.240,79| +---------------------+-----------------------------+ |Molise | € 726.569,47| +---------------------+-----------------------------+ |Piemonte | € 11.167.041,38| +---------------------+-----------------------------+ |Puglia | € 9.143.991,01| +---------------------+-----------------------------+ |Sardegna | € 5.827.056,77| +---------------------+-----------------------------+ |Sicilia | € 14.150.595,26| +---------------------+-----------------------------+ |Toscana | € 9.381.457,78| +---------------------+-----------------------------+ |Umbria | € 4.834.283,83| +---------------------+-----------------------------+ |Veneto | € 12.943.039,76| +---------------------+-----------------------------+ |Valle d'Aosta | € 6.651.473,00| +---------------------+-----------------------------+ |Totale | € 177.476.225,00| +---------------------+-----------------------------+
Considerato che a seguito del predetto accertamento tutte le
regioni hanno fatto pervenire gli elenchi di interventi da ammettere
a finanziamento rientranti nel piano 2017;
Dato atto che alcune regioni hanno proceduto alla modifica della
programmazione con riferimento ai piani per l'annualita' 2017
integrando gli stessi con ulteriori interventi da ammettere a
finanziamento;
Considerato che le predette economie sono maturate sugli importi
mutuati a valere sui contributi pluriennali di cui al decreto
interministeriale n. 640 del 2015, i cui oneri di ammortamento
gravano sul cap. 7106 del bilancio del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Ritenuto quindi, possibile alla luce del monitoraggio effettuato
dalle regioni autorizzare l'avvio e il completamento di ulteriori
interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici rientranti
nell'ambito della programmazione nazionale in materia di edilizia
scolastica;
Vista la nota del 28 dicembre 2018, prot. 24903, con cui l'Ufficio
di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso
le note del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello
Stato, nelle quali e' specificato che non ci sono osservazioni sul
presente decreto, una volta recepite le modifiche e le integrazioni
proposte;
Decreta:
Art. 1
Autorizzazione interventi a valere
sulle economie accertate
- Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la
somma complessiva di € 177.476.225,00
(centosettantasettemilioniquattrocentosettantaseimiladuecentoventicin
que/00), corrispondente al volume delle economie complessive
accertate con riferimento all'autorizzazione alla stipula dei mutui
di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1°
settembre 2015, n. 640, e' assegnata in misura pari ad €
172.708.620,16 agli enti locali inseriti negli allegati elenchi da A
ad U, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
decreto, per gli interventi ivi indicati di messa in sicurezza di
edifici scolastici.
- Gli elenchi allegati al presente decreto modificano eintegrano
quelli approvati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216.
- Gli enti locali di cui agli allegati elenchida A ad U sono
autorizzati ad avviare e/o a completare gli interventi di messa in
sicurezza degli edifici scolastici ivi contenuti, provvedendo alla
proposta di aggiudicazione degli stessi interventi entro e non oltre
il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la
decadenza dal finanziamento.
- Gli enti autorizzati conil presente decreto sono tenuti a
completare e rendicontare i lavori entro e non oltre il 15 ottobre
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avvertenza:
Il testo del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, e' consultabile sul sito web del MIUR al seguente link:
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-mutui-bei.shtml