Definiti gli interventi prioritari e i criteri di utilizzo del fondo di garanzia delle opere idriche con la pubblicazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2019, n. 168.
Il fondo è finalizzato alla copertura degli interventi:
- previsti nel piano nazionale idrico;
- non ancora finanziati e avviati ma che si qualificano come necessari all'adeguamento delle infrastrutture idriche;
- di carattere strategico;
- funzionali al servizio idrico integrato.
All'Arera è affidato il compito di definire:
- i requisiti soggettivi dei richiedenti;
- le modalità di richiesta della garanzia;
- le modalità e i termini di rilascio della garanzia del valore di subentro riconosciuto;
- le modalità e i termini delle garanzie di rimborso dei finanziament;
- i finanziamenti e le altre operazioni finanziarie ammessi al rilascio della garanzia;
- le modalità di accantonamento;
- le procedure di escussione e di surroga nei diritti del creditore.
Di recente è stato adottato il piano straordinario per la realizzazione di interventi nel settore delle acque, come reso noto dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con riferimento al decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 6 dicembre 2018, n. 526.
Di seguito il testo del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2019.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui per scegliere la formula più adatta alle tue esigenze professionali!
Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2019
Individuazione degli interventi prioritari e dei criteri di utilizzo
del Fondo di garanzia delle opere idriche. (19A04698)
in Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2019, n. 168
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 117, comma 2, lett. e) e s), della Costituzione;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante la
definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
ottobre 2000, n. 60, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
Visto il decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento
dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e in particolare l'art. 21, comma 19, che
trasferisce all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le
funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi
idrici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20
luglio 2012 recante l'individuazione delle funzioni dell'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al
controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21, comma 19, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;
Visto, in particolare, l'art. 58, della legge n. 221 del 2015, che
stabilisce, al comma 1, che a decorrere dall'anno 2016, e' istituito
presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli
interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche,
ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il
territorio nazionale, e finalizzati, altresi', a garantire
un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le
prescrizioni dell'Unione europea e contenimento degli oneri gravanti
sulle tariffe;
Visto il comma 1, del citato art. 58, della legge n. 221 del 2015,
con il quale e' previsto che il Fondo sia alimentato tramite una
specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da
indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei
costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto della
normativa vigente e che gli interventi del Fondo di garanzia siano
assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' stabiliti con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto, altresi', il comma 2 dell'art. 58 della legge n. 221 del
2015 che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la
Conferenza unificata, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i
criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1,
con priorita' di utilizzo delle relative risorse per interventi gia'
pianificati e immediatamente cantierabili, nonche' gli idonei
strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei
criteri contenuti nel decreto;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020, e, in particolare, l'art. 1:
a) comma 516, il quale prevede che per la programmazione e
realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni
connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento
e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo, con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato il Piano
nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due
sezioni: sezione «acquedotti» e sezione «invasi»;
b) comma 521, il quale prevede che gli interventi compresi nel
Piano nazionale di cui al citato comma 516 della medesima legge
possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo;
c) comma 522, il quale al comma 1 dell'art. 58 della legge 28
dicembre 2015, n. 221, ha aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli
interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello
Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni
e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze»;
d) comma 524, il quale prevede che il monitoraggio degli
interventi di cui ai commi 516 a 525 e' effettuato attraverso il
sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle
amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229;
e) comma 528, il quale dispone che la denominazione «Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» e' sostituita,
ovunque ricorre, dalla denominazione «Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente» (ARERA);
Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della citata direttiva
2000/60/CE e degli articoli 119 e 154 del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, e' necessario garantire la tutela della risorsa
idrica attraverso politiche dei prezzi che incentivino l'uso
efficiente della stessa tenendo conto del principio della copertura
dei costi efficienti di gestione e d'investimento, compresi i costi
ambientali e della risorsa secondo il principio «chi inquina paga»;
Considerato che il servizio idrico integrato e' un servizio a rete
di rilevanza economica i cui costi efficienti di gestione e
d'investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa, devono
essere coperti dalla relativa tariffa e garantire l'equilibrio
economico finanziario della gestione e la sostenibilita' per tutti
gli utenti;
Considerato che il settore del servizio idrico integrato necessita
di ingenti investimenti infrastrutturali e di notevoli impegni
finanziari per colmare il gap infrastrutturale esistente e poter
garantire un servizio di qualita', anche nel settore depurativo e
fognario, che presenta numerosi agglomerati oggetto di infrazioni
comunitarie per non conformita' alla direttiva 91/271/CEE in materia
di acque reflue, nonche' nel settore degli impianti di ritenuta
(dighe), comprese le adduzioni e derivazioni dagli stessi impianti di
ritenuta (invasi), che presentano criticita' dovute a interrimento,
perdita di tenuta o non adeguatezza o incompletezza degli stessi e
difficolta' di completamento degli invasi sperimentali ovvero
mancanza delle infrastrutture di utilizzo;
Considerata la preminente necessita' di tutelare l'ambiente e di
promuovere la coesione sociale e territoriale, nonche' di incentivare
le regioni, gli enti locali e gli enti di governo dell'ambito ad
effettuare una programmazione efficiente e razionale delle opere
idriche necessarie;
Considerato che, per raggiungere le predette finalita' e per
assicurare la realizzazione degli investimenti programmati nonche' il
recupero del deficit infrastrutturale del settore idrico, deve essere
sostenuta la finanziabilita' dei programmi di investimento;
Considerato che, al fine di agevolare l'accesso al credito e
l'accelerazione degli investimenti nel settore idrico, nel rispetto
del principio di copertura integrale dei costi efficienti di
esercizio e di investimento e della sostenibilita' della tariffa
applicata all'utenza, e' stato istituito, dal citato art. 58, della
legge n. 221 del 2015, un Fondo di garanzia finalizzato a tale scopo;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 24 gennaio 2019;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico con
nota prot. n. 3348 del 13 febbraio 2019;
Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con nota prot. n. 5892 del 6 marzo 2019;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze
con nota prot. n 6619 del 5 aprile 2019;
Sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, l'espressione:
a) «Banche» indica le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) «Comitato di valutazione dei rischi» indica l'organo di
amministrazione del Fondo individuato ai sensi dell'art. 9 del
presente decreto;
c) «Convenzione» indica la convenzione sottoscritta dall'EGA con
il gestore, predisposta o adeguata sulla base della convenzione-tipo
di cui all'art. 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
adottata dall'ARERA con delibera 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015;
d) «EGA» indica l'Ente di governo dell'ambito definito ai sensi
dell'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) «Fondo» indica il Fondo di garanzia delle opere idriche
istituito ai sensi dell'art. 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;
f) «Garanzia del valore di subentro» indica la garanzia, prestata
dal Fondo direttamente a beneficio del gestore titolato, di pagamento
del «Valore di subentro riconosciuto» in relazione alle operazioni di
finanziamento degli interventi di cui all'art. 5 del presente
decreto;
g) «Garanzia di rimborso del credito» indica la garanzia,
prestata dal Fondo direttamente a beneficio dei soggetti finanziatori
o degli investitori, di rimborso del credito da questi ultimi vantato
nei confronti del gestore titolato per le operazioni di finanziamento
degli interventi di cui all'art. 5 del presente decreto;
h) «Gestore» indica:
1) il gestore affidatario del servizio idrico integrato
operante nel relativo ambito territoriale ottimale, selezionato ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che abbia
sottoscritto la convenzione di affidamento con l'Ente di Governo
d'Ambito, e la convenzione in essere sia stata adeguata sulla base
della convenzione-tipo di cui all'art. 151 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, adottata dall'ARERA con delibera 656/2015/R/IDR
del 23 dicembre 2015; i soggetti salvaguardati ai sensi dell'art.
172, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; i
soggetti salvaguardati ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2) il gestore di dighe, aventi le caratteristiche di cui
all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e delle opere di
derivazione e adduzione nel caso in cui, pur non essendo inserite tra
le infrastrutture del sistema idrico integrato, siano funzionali alla
sua alimentazione con la cessione delle risorsa idrica;
i) «Gestore subentrante» indica il soggetto il quale, ad esito
delle procedure di selezione o individuazione previste dalla legge o
dalla convenzione, risulti titolato a subentrare ad un gestore
uscente nell'affidamento del servizio idrico integrato;
l) «Gestore titolato» indica il gestore in possesso dei requisiti
di idoneita' per l'accesso al Fondo;
m) «Grandi dighe» indica gli sbarramenti di cui all'art. 1, comma
1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994, che superano i quindici
metri di altezza o che determinano un invaso superiore a 1 milione di
metri cubi;
n) «Piccole dighe» indica gli sbarramenti diversi da quelli di
cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994,
che non superano i quindici metri di altezza e che determinano un
invaso non superiore a 1 milione di metri cubi;
o) «Intermediari finanziari» indica gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
p) «Investitori» indica i titolari di strumenti finanziari ai
sensi dell'art. 151, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, o dell'art. 185, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, o di altri titoli di debito comunque emessi ai fini del supporto
del piano degli interventi del gestore titolato, con scadenza
superiore ai diciotto mesi e un giorno;
q) «Opere di adduzione e derivazione» indica le infrastrutture
che alimentano gli invasi sottesi dalle grandi dighe o derivano dagli
stessi invasi la risorsa idrica per le diverse utilizzazioni
(idroelettrica, potabile, irrigua, industriale) di cui all'art. 6,
comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e in ogni caso
funzionali al servizio idrico integrato;
r) «Piano nazionale idrico» indica il Piano nazionale adottato ai
sensi dell'art. 1, commi 516 e seguenti, della legge 27 dicembre
2017, n. 205;
s) «Servizio idrico integrato (SII)» indica l'insieme dei servizi
pubblici di captazione, accumulo adduzione e distribuzione di acqua
ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue,
compreso gli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del
servizio idrico integrato;
t) «Soggetti finanziatori» indica le banche, gli intermediari
finanziari, la Cassa depositi e prestiti o la Banca europea degli
investimenti che abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento a
medio/lungo termine, a copertura, totale o parziale, dei costi per
gli investimenti nel SII del programma degli interventi del gestore
titolato;
u) «Valore di subentro» indica l'importo calcolato ai sensi della
convenzione e del metodo tariffario pro tempore vigente, dovuto al
gestore uscente nei casi disciplinati dall'ARERA;
v) «Valore di subentro riconosciuto» indica il Valore di Subentro
coperto dalla garanzia del Fondo in relazione ad operazioni di
finanziamento degli interventi di cui all'art. 5.
Art. 2
Finalita'
1. Il Fondo e' finalizzato al potenziamento delle infrastrutture
idriche e al superamento di deficit infrastrutturali attraverso la
realizzazione degli interventi di cui all' art. 5.
2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, il Fondo
sostiene la finanziabilita' degli investimenti attraverso la
concessione di garanzie a favore del gestore titolato del servizio
idrico integrato o del gestore o concessionario per le grandi dighe e
le connesse opere di adduzione e derivazione nonche' per le piccole
dighe. Il Fondo opera anche attraverso la concessione di garanzie
dirette nei confronti di soggetti finanziatori o degli investitori
secondo le modalita' previste nel presente decreto, nel decreto di
cui al successivo art. 6 e nei provvedimenti attuativi adottati dalla
Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) a norma
dell'art. 58, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
3. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento
e Bolzano che provvedono alle finalita' del presente decreto in
conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di
attuazione.
Art. 3
Oggetto della garanzia
1. Per le finalita' di cui all'art. 2, il Fondo interviene a
supporto delle nuove operazioni di finanziamento degli interventi di
cui all'art. 5 utilizzando, in via alternativa, i seguenti strumenti:
a) garanzia, prestata dal Fondo direttamente a beneficio del
gestore titolato, di pagamento del «Valore di subentro riconosciuto»;
b) garanzia di rimborso del credito vantato dai soggetti
finanziatori o investitori nei confronti del gestore titolato.
Art. 4
Principi generali
1. L'ARERA definisce le modalita' di gestione del Fondo per
l'accesso alle garanzie finanziarie nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 5 e dei principi di tutela della concorrenza e parita' di
trattamento, tenendo conto anche delle condizioni di mercato
applicate per la prestazione di attivita' similari.
2. L'ARERA definisce le modalita' di alimentazione della dotazione
del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Le garanzie concesse dal Fondo sono dirette, incondizionate, a
prima richiesta e conformi alla disciplina dell'Unione europea in
materia.
Art. 5
Criteri di valutazione per la concessione della garanzia
1. L'ARERA prevede che la garanzia del Fondo sia subordinata alla
sottoscrizione di una convenzione di affidamento del servizio
conforme alla Convenzione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), o
all'acquisizione dell'assenso formale alla gestione in forma autonoma
del servizio idrico integrato rilasciato dall'EGA per le gestioni di
cui all'art. 1, comma 1, lettera h, numero 1, se previsto dal decreto
legislativo n. 152 del 2006, o di equivalenti garanzie per i soggetti
di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), numero 2.
2. La garanzia del valore di subentro e la garanzia di rimborso del
credito e' concessa, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del
Fondo, secondo le modalita' definite dall'ARERA con il provvedimento
di cui all'art. 58, comma 3, della legge n. 221 del 2015, e con
priorita' per l'uso potabile, per la realizzazione di:
a) interventi previsti nel Piano nazionale idrico;
b) interventi non ancora finanziati e avviati che si qualifichino
come necessari all'adeguamento delle infrastrutture idriche ai
parametri di qualita' tecnica fissati dall'Autorita' con la
deliberazione 917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017, con priorita' per
gli interventi gia' pianificati e immediatamente cantierabili, che
presentino una o piu' delle seguenti caratteristiche:
1. interventi da realizzare in via d'urgenza e funzionali
all'adeguamento delle infrastrutture fognarie e depurative alle norme
comunitarie e nazionali, in conseguenza della pendenza di procedure
d'infrazione europea, previsti nei Piani di ambito adottati dagli EGA
o da questi successivamente approvati e deliberati in via d'urgenza
di concerto con il gestore del SII;
2. interventi di carattere emergenziale, tra cui quelli resi
necessari dal rilevamento di sostanze inquinanti nelle acque e
funzionali al perseguimento degli obiettivi di qualita' di cui alle
direttive comunitarie previsti nei Piani di ambito adottati dagli EGA
o da questi successivamente approvati e deliberati in via d'urgenza
di concerto con il gestore del SII;
3. interventi di carattere strategico, funzionali al
conseguimento o miglioramento degli obiettivi di qualita' del
servizio idrico integrato, interventi volti al risanamento,
ammodernamento o ampliamento delle reti idriche acquedottistiche
anche ai fini del contenimento delle perdite, previsti nei Piani di
ambito adottati dagli EGA o da questi successivamente approvati e
deliberati in via d'urgenza di concerto con il gestore del SII;
4. interventi funzionali al SII, necessari e urgenti,
finalizzati al recupero della capacita' di invaso delle grandi dighe,
al recupero della tenuta idraulica delle grandi dighe, alla messa in
sicurezza sismica e idraulica delle grandi dighe, al completamento o
adeguamento sia delle grandi dighe sia delle infrastrutture di
adduzione e derivazione, afferenti agli stessi impianti di ritenuta,
previsti nei Piani di ambito elaborati dagli EGA o indicati
direttamente dal Ministero delle infrastrutture e di trasporti, tra
cui gli interventi disposti dall'Autorita' competente ai sensi
dell'art. 43, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. L'estensione del Fondo ad ulteriori interventi di cui
all'elenco precedente, rilevanti per le finalita' di cui all'art. 2,
comma 1, non inclusi nella programmazione dei Piani d'ambito, ne'
inseriti nel Piano nazionale idrico, aventi carattere sovraregionale
e nazionale, e' attuata previo Accordo in conferenza unificata, ai
sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, purche' i medesimi interventi siano dotati di
fonti, anche parziali di copertura del relativo costo e ritenuti
indifferibili e urgenti.
c) interventi riguardanti piccole dighe, non inseriti nel Piano
nazionale di cui alla lettera a) e che ricadono in una delle
tipologie di cui alla lettera b) e gia' dotati di proprio
finanziamento.
Art. 6
Garanzia dello Stato
1. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia di ultima
istanza dello Stato, secondo i criteri, le condizioni e le modalita'
stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi ai sensi dell'art. 58, comma 1, della legge 28 dicembre
2015, n. 221.
Art. 7
Modalita' di gestione del Fondo
1. L'ARERA con il provvedimento di cui all'art. 58, comma 3, della
legge n. 221 del 2015, ai fini dell'individuazione delle modalita' di
gestione del Fondo di garanzia, tenendo conto di quanto previsto nel
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 6,
definisce:
a) i requisiti soggettivi dei richiedenti;
b) le modalita' di richiesta della garanzia;
c) le modalita' e i termini di rilascio della garanzia del valore
di subentro riconosciuto, tenendo conto che tale valore di subentro
non puo' essere superiore al valore residuo non ammortizzato degli
interventi di cui all'art. 5, determinato secondo le modalita'
stabilite a fini tariffari da ARERA, e che la garanzia puo' essere
prestata unicamente in relazione ad operazioni di finanziamento dei
predetti interventi;
d) le modalita' e i termini delle garanzie di rimborso dei
finanziamenti, tenendo conto che i finanziamenti garantiti sono
quelli a copertura del fabbisogno finanziario aggiuntivo richiesto
dagli interventi di cui all'art. 5;
e) i finanziamenti e le altre operazioni finanziarie ammessi al
rilascio della garanzia di cui alle lettere c) e d);
f) le modalita' di accantonamento, fissando una percentuale di
accantonamento non inferiore all'otto per cento dell'importo
garantito;
g) le procedure di escussione e di surroga nei diritti del
creditore anche attraverso il ricorso alla procedura esattoriale;
2. I casi di cessazione dell'affidamento per i quali deve essere
previsto il pagamento del valore di subentro riconosciuto e le
relative modalita' di liquidazione.
3. Ai fini del monitoraggio e della verifica del rispetto dei
principi e dei criteri contenuti nel presente decreto, l'ARERA,
avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici ed ambientali
(CSEA) per il controllo sullo sviluppo degli interventi di cui
all'art. 5:
a) acquisisce, anche tramite la Banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP), il relativo cronoprogramma recante le fasi e i
tempi di esecuzione dei medesimi;
b) acquisisce, anche tramite BDAP, periodicamente dati volti ad
accertare lo stato di avanzamento, nonche' il dettaglio delle
motivazioni alla base di eventuali ritardi nell'esecuzione dei
lavori;
c) effettua controlli, anche nell'ambito delle istruttorie volte
all'approvazione delle proposte tariffarie trasmesse dai soggetti
competenti, tesi ad assicurare, tra l'altro, che non vi sia
duplicazione degli oneri a carico del SII;
d) a norma dell'art. 58, comma 4, della legge 28 dicembre 2015,
n. 221, pubblica nel proprio sito istituzionale lo stato di
avanzamento degli interventi realizzati.
Art. 8
Fonti di finanziamento ed equilibrio del Fondo
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 58, comma 1, della
legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'ARERA definisce con propria
delibera la componente tariffaria, da indicarsi separatamente in
bolletta, destinata alla alimentazione del Fondo e alla copertura dei
costi di gestione del Fondo medesimo tenendo conto anche delle
condizioni di mercato applicate per la prestazione di attivita'
similari. I costi di gestione del Fondo sono a carico della
componente tariffaria, sulla base territoriale rappresentata dai
soggetti beneficiari, nel limite massimo del 2 per cento delle
risorse assegnate al Fondo stesso.
2. La componente tariffaria e' definita tenendo conto della
finalita' di assicurare al Fondo una dotazione sufficiente a
soddisfare i fabbisogni per i quali il Fondo e' preposto, mantenendo
altresi' in ogni momento l'equilibrio finanziario del Fondo stesso.
3. Nel disciplinare la componente tariffaria, l'ARERA assicura che
il Fondo rispetti un rapporto di necessaria coerenza tra gli
impieghi, le riserve tecniche e gli ulteriori parametri eventualmente
stabiliti dalla stessa ARERA.
Art. 9
Natura ed organi di amministrazione del Fondo
1. Il Fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici ed
ambientali (CSEA) costituisce un patrimonio separato privo di
personalita' giuridica. CSEA gestisce il Fondo e concede le garanzie
nel rispetto dei criteri del presente decreto, nonche' del decreto di
cui al precedente art. 6. CSEA, inoltre, definisce le modalita'
operative in coerenza con quelle individuate dall'ARERA ai sensi
dell'art. 7 e provvede, altresi', al monitoraggio degli interventi
del Fondo e del rispetto delle condizioni e dei termini della
garanzia assegnata.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di verifica e monitoraggio
del rispetto delle disposizioni dell'art. 58 della legge n. 221 del
2015 che, come modificate dall'art. 1, comma 522, della legge n. 205
del 2017, ha previsto la garanzia dello Stato sugli interventi
effettuati dal Fondo, nonche' dei principi e dei criteri previsti nel
presente decreto e nel decreto di cui al precedente art. 6, ARERA
istituisce un Comitato di valutazione del rischio presso CSEA. Il
Comitato e' presieduto da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' composto da esperti in
valutazione dei rischi finanziari in rappresentanza rispettivamente
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero
dello sviluppo economico, nonche' da un esperto indipendente. La
partecipazione al Comitato di valutazione del rischio dei
rappresentanti dei Ministeri e' a titolo gratuito e ai componenti non
sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spesa o altri emolumenti
comunque denominati.
3. Il Comitato di valutazione del rischio esprime il parere in
ordine alle modalita' operative del Fondo ed alle proposte di
interventi da ammettere a garanzia di rimborso del credito, tenendo
conto dei criteri di priorita' definiti all'art. 5 e verificando la
conformita' delle richieste alle previsioni contenute nel presente
decreto e nel provvedimento di cui all'art. 6.
Art. 10
Obbligo di comunicazione
1. La Cassa per i servizi energetici ed ambientali comunica
periodicamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al
Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dello sviluppo
economico e all'ARERA le garanzie concesse e lo sviluppo degli
investimenti.
2. La comunicazione indica l'elenco dei soggetti ammessi, il tipo
di garanzia fornita e il relativo valore, le condizioni applicate,
l'elenco degli interventi ammessi a garanzia.
3. La CSEA fornisce semestralmente al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'ARERA una relazione di monitoraggio in ordine
alla rischiosita' del portafoglio garantito ed alla adeguatezza degli
accantonamenti e delle risorse disponibili sul Fondo.
4. A far data dal 31 dicembre 2019, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e ARERA, sulla base dei dati di cui al
comma 1, relazionano annualmente alla Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle
garanzie concesse e lo sviluppo degli investimenti.
Il presente decreto sara' sottoposto ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.