Fondo Ipcei: ammontano a 250 milioni di euro i contributi previsti dal ministero dello Sviluppo economico grazie al decreto 27 giugno 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022 per finalità di tipo ambientale.
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Il Fondo Ipcei - lo ricordiamo - è lo strumento agevolativo che supporta le attività svolte dai soggetti italiani coinvolti nella realizzazione di "importanti progetti di comune interesse europeo"
Fondo Ipcei: obiettivo ambiente
I 250 milioni di euro del Fondo Ipcei sono destinati a:
- «Rivoluzione verde e transizione ecologica»;
- «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile;
- «Idrogeno».
Le risorse - si precisa nel provvedimento - potranno essere ulteriormente aumentate, attraverso uno o più decreti così che gli interventi previsti possano essere completati.
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Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.
Ministero dello sviluppo economico
Decreto 27 giugno 2022
Attivazione, con risorse finanziarie del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno degli
importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) «H2
Technology», «H2 Industry», «Infrastrutture digitali e servizi cloud»
e «Microelettronica 2». (22A04375)
(Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in applicazione del quale la
Commissione puo' considerare compatibili con il mercato interno gli
aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un
importante progetto di comune interesse europeo (nel seguito, anche
IPCEI);
Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle
imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto
di interesse comune europeo sulla microelettronica, autorizzato con
decisione della Commissione europea C(2018) 8864 final del 18
dicembre 2018;
Visto l'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
che stabilisce che, per favorire le iniziative di collaborazione su
larga scala d'impatto significativo sulla competitivita'
dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'art. 1,
comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assume la
denominazione di «Fondo IPCEI» e puo' intervenire per il sostegno
finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di
importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107,
paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e in
tutte le catene del valore individuati dalla Commissione europea;
Considerato che il medesimo comma 232 prevede che, ferme restando
le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico
prestato nell'ambito del citato importante progetto di interesse
comune europeo nel settore della microelettronica, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per
l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonche' per la
concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli
importanti progetti di interesse comune europeo, e che sulla base dei
predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione
della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i
singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello
sviluppo economico;
Visto il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021, che
definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del
Fondo IPCEI di cui al citato art. 1, comma 232, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, nonche' per la concessione delle agevolazioni
alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse
comune europeo;
Visto in particolare l'art. 6, comma 1, del predetto decreto 21
aprile 2021 che prevede che, preliminarmente all'attivazione
dell'intervento del Fondo IPCEI, ai fini dell'individuazione dei
soggetti partecipanti alle iniziative da sostenere e della
costituzione del raggruppamento progettuale, il Ministero dello
sviluppo economico pubblica sul proprio sito internet apposito invito
a manifestare interesse, con riguardo al settore di intervento
individuato dallo stesso invito e relativamente alle attivita' da
realizzare sul territorio italiano;
Visto altresi' il comma 3 dello stesso art. 6 che, nel rispetto del
richiamato art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
stabilisce che l'intervento del Fondo IPCEI e' disposto con decreto
di attivazione del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei
criteri generali stabiliti dallo stesso decreto 21 aprile 2021 e nel
rispetto della decisione di autorizzazione della Commissione europea
adottata per il progetto interessato in esito alle procedure di
notifica preventiva e notifica di cui al comma 2 del medesimo art. 6;
Visto l'invito pubblicato in data 7 febbraio 2019 sul sito del
Ministero dello sviluppo economico a manifestare interesse alla
presentazione di proposte relative ad importanti progetti di comune
interesse europeo;
Visto, in particolare, l'avviso dedicato alle proposte nazionali
per la costituzione di uno o piu' IPCEI nella catena del valore
dell'idrogeno, pubblicato in data 5 febbraio 2021 sul sito del
Ministero;
Viste le notifiche preventive degli aiuti n. SA.64644 e n. SA.64645
del 31 agosto 2021 relative a due proposte di IPCEI nella catena
strategica del valore dell'idrogeno denominate «H2 Technology» e «H2
Industry», che riportano un fabbisogno provvisorio di risorse
finanziarie stimate per un importo rispettivamente pari a 1,4 e 1,2
miliardi di euro per l'agevolazione dei soggetti partecipanti ammessi
nell'ambito del Fondo IPCEI, in considerazione delle risultanze della
valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 2, del citato
decreto 21 aprile 2021 effettuata dal Ministero dello sviluppo
economico sulle istanze presentate a valere sul predetto invito a
manifestare interesse del 5 febbraio 2021;
Vista la notifica degli aiuti n. SA.64644 del 17 giugno 2022
relativa alla predetta proposta di IPCEI nella catena strategica del
valore dell'idrogeno denominata «H2 Technology», che riporta un
fabbisogno provvisorio di risorse finanziarie stimate per un importo
pari a 1,23 miliardi di euro in esito alla valutazione preliminare
della Commissione europea;
Visto altresi' l'avviso dedicato alle manifestazioni d'interesse
per la presentazione di proposte dedicate alla costituzione di un
secondo IPCEI nella catena del valore della microelettronica,
pubblicato in data 24 agosto 2020 sul sito ministeriale e riaperto il
22 febbraio 2021;
Vista la notifica preventiva degli aiuti n. SA.101186 del 21
dicembre 2021 relativa alla proposta di un secondo IPCEI nella catena
strategica del valore della microelettronica (nel seguito,
«Microelettronica 2»), che riporta un fabbisogno provvisorio di
risorse finanziarie stimate per un importo pari a 1,4 miliardi di
euro per l'agevolazione dei soggetti partecipanti ammessi nell'ambito
del Fondo IPCEI, in esito alla valutazione preliminare effettuata dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
citato decreto 21 aprile 2021 sulle istanze presentate a valere sul
predetto invito a manifestare interesse del 24 agosto 2020;
Visto inoltre l'avviso dedicato alle manifestazioni d'interesse per
la presentazione di proposte relative alla realizzazione di un IPCEI
su infrastrutture digitali e servizi cloud, pubblicato in data 30
marzo 2021 sul sito del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la notifica preventiva degli aiuti n. SA.102519 del 5 aprile
2022 relativa alla proposta di un IPCEI su infrastrutture digitali e
servizi cloud, che riporta un fabbisogno provvisorio di risorse
finanziarie stimate per un importo pari a 823,5 milioni di euro per
l'agevolazione dei soggetti partecipanti ammessi nell'ambito del
Fondo IPCEI, sulla base dei risultati della valutazione preliminare
di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto 21 aprile 2021
effettuata dal Ministero dello sviluppo economico sulle istanze
presentate a valere sul predetto invito a manifestare interesse del
30 marzo 2021;
Visto l'art. 8, comma 2, del piu' volte richiamato decreto 21
aprile 2021, che prevede che il sostegno fornito attraverso il Fondo
IPCEI puo' essere combinato a risorse messe a disposizione da
istituzioni e programmi europei, nel rispetto delle disposizioni
concernenti l'utilizzazione delle stesse;
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato
con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata
all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021;
Vista, in particolare, la misura M4C2-I2.1 del PNRR inerente
all'investimento 2.1 del PNRR, dal titolo «Importanti progetti di
comune interesse europeo (IPCEI, Important Project of Common European
Interest)», previsto nell'ambito della missione 4 «Istruzione,
formazione, ricerca», componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», che
prevede l'integrazione del Fondo IPCEI, di cui all'art. 1, comma 232,
della legge di bilancio 2020, con risorse aggiuntive destinate ai
nuovi progetti autorizzati secondo le indicazioni contenute
nell'allegato riveduto della citata decisione di approvazione del
Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante:
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto-legge
n. 77 del 2021;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 novembre 2021
concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi
dell'art. 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6
agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di
ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e
corrispondenti milestone e target;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al
comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto;
Visto il regolamento UE 2020/852 (regolamento Tassonomia) relativo
all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti
sostenibili, tra cui, in particolare, l'art. 17 recante il principio
di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant
harm») agli obiettivi ambientali di cui al medesimo regolamento, e la
comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti
tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno
significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa
e la resilienza»;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione
del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio
tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa
considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo
sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 che all'art. 5 stabilisce che
tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi
al principio del DNSH e ai sei obiettivi ambientali di cui all'art. 9
regolamento Tassonomia, come integrato dal regolamento delegato (UE)
2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri
di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si
possa considerare che un'attivita' economica contribuisca in modo
sostanziale a non arrecare un danno significativo a nessun obiettivo
ambientale;
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054
final, recante gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del
principio «non arrecare un danno significativo» a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma
InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (regolamento
InvestEU);
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani. In particolare, per la misura M4C2-I2.1
e' previsto un contributo del 40 per cento al climate tag (campo di
intervento 022 - Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento
di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a
basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai
cambiamenti climatici), un contributo del 60 per cento al digital tag
(campo di intervento 021quarter - Investimenti in tecnologie avanzate
quali: capacita' di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo
quantistico/capacita' di comunicazione quantistica compresa la
crittografia quantistica; progettazione, produzione e integrazione
dei sistemi di microelettronica; la prossima generazione di dati,
cloud e capacita' europee all'avanguardia in infrastrutture,
piattaforme e servizi; realta' virtuale e aumentata, Deeptech e altre
tecnologie digitali avanzate. Investimenti volti a garantire la
sicurezza della catena di approvvigionamento digitale);
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di obiettivi,
traguardi ed obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in
particolare, per la misura M4C2-I2.1 la pubblicazione, entro giugno
2022, di atti ministeriali attraverso cui si assegnano i
finanziamenti necessari a sostenere i progetti partecipanti
(milestone M4C2-11), e la successiva pubblicazione, entro giugno
2023, dell'elenco dei soggetti partecipanti a tutti gli avvisi
(milestone M4C2-12), con il fine ultimo di assicurare il
coinvolgimento di almeno venti imprese sostenute attraverso il
modello IPCEI (target M4C2-22);
Visto l'art. 8, comma 1, del piu' volte citato decreto 21 aprile
2021, che prevede che le regioni, le province autonome e le altre
amministrazioni pubbliche possono contribuire finanziariamente alla
quota italiana di supporto alla realizzazione di ciascun IPCEI, nei
limiti dei massimali di aiuto concedibili dalle autorita' italiane
stabiliti nelle decisioni di autorizzazione e mettendo a disposizione
del Fondo proprie risorse aggiuntive, recepite nel rispettivo decreto
di attivazione come previsto all'art. 6, comma 3, del decreto 21
aprile 2021;
Vista la misura M2C2-I5.2 relativa all'investimento 5.2 dal titolo
«Idrogeno», previsto nell'ambito della missione 2 «Rivoluzione verde
e transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile,
idrogeno, rete e mobilita' sostenibile» del medesimo PNRR,
finalizzata a consolidare e creare competenze proprietarie,
attraverso ricerca e sviluppo e creare una catena europea nella
produzione e nell'utilizzo dell'idrogeno, attraverso il sostegno a
progetti tesi a creare una catena del valore dell'idrogeno in Italia
che sia adatta anche per partecipare a potenziali importanti progetti
di comune interesse europeo sull'idrogeno secondo le indicazioni
contenute nell'allegato riveduto della citata decisione di
approvazione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29
novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unita' di missione per
il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi
dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art.
17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 27 aprile
2022, che ha stabilito la dotazione finanziaria delle singole linee
di intervento per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), missione 2 «Rivoluzione verde e transizione
ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e
mobilita' sostenibile», investimento 5.2 «Idrogeno» e ha individuato
i criteri generali per la declinazione delle modalita' di attuazione
degli interventi, ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a),
che ha destinato 250 milioni di euro a iniziative nell'ambito degli
IPCEI per la realizzazione di impianti per la produzione di
elettrolizzatori;
Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto 27
aprile 2022, che stabilisce che, nel rispetto dei contenuti, delle
condizionalita', dei traguardi e obiettivi e della tempistica
stabiliti dal PNRR, nonche' della normativa nazionale che disciplina
l'attuazione del Piano medesimo, con successivi provvedimenti del
direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero
della transizione ecologica sono selezionati i progetti ammessi a
ricevere sostegno ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del
medesimo decreto, nonche' sono disciplinate le modalita' di
assegnazione delle relative risorse;
Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente
(DNSH)»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante
disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre
2021, n. 156, ed in particolare l'art. 10, comma 4, che stabilisce
che, laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della
contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni
ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le
«opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti
del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021;
Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla
circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni
tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio
finanziamento»;
Vista la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25, del Ministero
dell'economia e delle finanze recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre
procedure di attivazione degli investimenti»;
Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del
PNRR»;
Vista la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021
- Indicazioni attuative»;
Vista la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le
amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del
PNRR»;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del
codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto
(CUP);
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, n. 115, del 31 maggio
2017, recante «regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione» di cui alla comunicazione della Commissione
europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 final
del 25 novembre 2021 recante l'aggiornamento dei criteri per
l'analisi della compatibilita' con il mercato interno degli aiuti di
Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti
di comune interesse europeo, che si applica dal 1° gennaio 2022 a
tutte le misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione e'
chiamata a decidere a partire dalla medesima data, anche qualora i
progetti siano stati notificati prima della stessa in forza della
comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno
2014;
Tenuto conto che l'effettiva implementazione degli aiuti di Stato a
sostegno della realizzazione di IPCEI ai sensi dell'art. 107,
paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea e' soggetta alla preventiva approvazione della Commissione
europea, che le agevolazioni del Fondo IPCEI sono concesse nelle
forme e nei limiti autorizzati dalla Commissione europea e che,
pertanto, l'esecuzione degli aiuti di cui alle richiamate notifiche
preliminari relative alle proposte di IPCEI afferenti alla catena
strategica del valore dell'idrogeno, della microelettronica e delle
infrastrutture digitali e servizi cloud e' sottoposta all'emanazione
delle relative decisioni di autorizzazione da parte della stessa
Commissione, in esito al completamento dell'iter di notifica e
valutazione della compatibilita' degli aiuti con il mercato interno;
Tenuto conto dell'esito positivo delle valutazioni preliminari del
Ministero dello sviluppo economico effettuate ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del richiamato decreto interministeriale 21 aprile 2021
rispetto alle richiamate proposte di IPCEI afferenti alla catena
strategica del valore dell'idrogeno, della microelettronica e delle
infrastrutture digitali e servizi cloud nell'ambito delle predette
procedure di selezione e notifica preventiva dei progetti, e dello
stato di avanzamento del procedimento di notifica, valutazione e
autorizzazione europeo, ancora da completarsi;
Tenuto conto che, in esito alle notifiche preliminari effettuate
dal Ministero dello sviluppo economico, la Commissione europea - DG
Concorrenza deve esprimersi ai fini del completamento della
valutazione di compatibilita' con il mercato interno secondo i
richiamati criteri stabiliti dalla Commissione europea con
Comunicazione C(2021) 8481 final, tuttora in corso;
Tenuto conto del cronoprogramma di attivazione delle risorse del
PNRR per la richiamata misura M4C2-I2.1, relativa all'integrazione
delle risorse del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere alla
destinazione delle risorse di cui alla misura M4C2-I2.1 del PNRR a
sostegno della realizzazione dei richiamati progetti notificati
preliminarmente a data odierna, attraverso l'attivazione
dell'intervento del Fondo IPCEI nelle more dell'adozione delle
relative decisioni di autorizzazione della Commissione europea,
assicurando l'attribuzione delle risorse ai predetti interventi in
coerenza con il cronoprogramma degli obiettivi, traguardi ed
obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR per la misura citata e
recependo contestualmente, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto
interministeriale 21 aprile 2021, le risorse della misura M2C2-I5.2
destinate dal decreto 27 aprile 2022 del Ministro della transizione
ecologica al co-finanziamento delle proposte compatibili con tale
linea di intervento presenti nell'ambito degli IPCEI proposti
nell'ambito della catena del valore dell'idrogeno;
Ritenuto opportuno, pertanto, attivare l'intervento del Fondo IPCEI
di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a
sostegno della realizzazione dei progetti di cui agli aiuti n.
SA.64644, relativo alla proposta di IPCEI Idrogeno «H2 Technology»,
n. SA.64645, relativo alla proposta di IPCEI Idrogeno «H2 Industry»,
n. SA.101186, relativo alla proposta di IPCEI «Microelettronica 2», e
n. SA.102519, relativo alla proposta di IPCEI «Infrastrutture
digitali e servizi cloud», sottoposti dall'Italia alla Commissione
europea con notifica preventiva nelle date sopra richiamate,
subordinatamente all'emanazione e ai contenuti delle relative
decisioni di autorizzazione della stessa, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal decreto 21 aprile 2021 avuto riguardo agli
orientamenti applicabili per effetto della comunicazione della
Commissione europea C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021,
prevedendo che il riparto delle risorse finanziarie tra le
iniziative, le procedure di dettaglio per la concessione delle
agevolazioni, le modalita' di erogazione delle stesse e gli ulteriori
elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi
agevolativi previsti dal decreto 21 aprile 2021 siano di conseguenza
definiti nei successivi provvedimenti di attuazione, da emanarsi in
esito al completamento delle procedure di autorizzazione europea piu'
volte richiamate, nel rispetto dei vincoli derivanti dal PNRR;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette
riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area di
intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo scopo
di affrontare sfide specifiche, che si articola in una o piu' misure;
b) Comunicazione IPCEI: la comunicazione della Commissione
europea comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 final
del 25 novembre 2021, recante i «Criteri per l'analisi della
compatibilita' con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati
a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune
interesse europeo», che si applica dal 1° gennaio 2022 a tutte le
misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione e' chiamata a
decidere a partire dalla medesima data, anche qualora i progetti
siano stati notificati prima della stessa;
c) Decisioni di autorizzazione: le diverse decisioni della
Commissione europea di autorizzazione delle proposte di aiuti
presentate per il sostegno alla realizzazione degli IPCEI «H2
Technology» e «H2 Industry» nella catena strategica del valore
dell'idrogeno, relative rispettivamente agli aiuti SA.64644 e
SA.64645, dell'IPCEI Microelettronica 2 in relazione all'aiuto
SA.101186, e dell'IPCEI Infrastrutture digitali e servizi cloud
inerente all'aiuto SA.102519, ed eventuali successive decisioni della
Commissione che autorizzino ulteriori interventi nell'ambito degli
IPCEI medesimi;
d) Decreto interministeriale: il decreto 21 aprile 2021 del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
165 del 12 luglio 2021, che definisce i criteri generali per
l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI, di cui all'art. 1,
comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' per la
concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli
IPCEI;
e) DGIAI: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese
del Ministero;
f) Fondo IPCEI: il fondo, di cui all'art. 1, comma 232, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato all'erogazione dei
contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli
IPCEI;
g) Gazzetta ufficiale: la Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana;
h) IPCEI: importante progetto di comune interesse europeo di cui
all'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
i) IPCEI Infrastrutture digitali e servizi cloud: l'IPCEI di cui
alla proposta SA.102519 nella catena strategica del valore relativa
alle infrastrutture digitali e ai servizi cloud;
j) IPCEI Microelettronica 2: l'IPCEI di cui alla proposta
SA.101186 nella catena strategica del valore della microelettronica;
k) IPCEI H2 Technology: l'IPCEI di cui alla proposta SA.64644
nella catena strategica del valore dell'idrogeno;
l) IPCEI H2 Industry: l'IPCEI di cui alla proposta SA.64645 nella
catena strategica del valore dell'idrogeno;
m) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
n) Missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti.
Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche» strutturali
di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e
cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture
per una mobilita' sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e
coesione; Salute);
o) Misure: specifici investimenti e/o riforme previste dal PNRR
realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi
finanziati;
p) Principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi
ambientali (anche solo DNSH): Principio definito all'art. 17 del
regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono
essere conformi a tale principio ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(UE) 2021/24,1e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del
regolamento (UE) 2021/241;
q) Project portfolio: il progetto individuale dell'impresa e/o
dell'organismo di ricerca partecipante ad un IPCEI, riportante la
chiara definizione degli obiettivi realizzativi e delle modalita' di
esecuzione da parte del soggetto. In caso di progetto integrato, i
project portfolio rispondono ai requisiti previsti dalla
Comunicazione IPCEI;
r) PNRR: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla
Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento
(UE) 2021/241, approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13
luglio 2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.
Art. 2
Ambito di applicazione e risorse disponibili
1. Il presente decreto dispone, ai sensi dell'art. 1, comma 232,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'attivazione dell'intervento
del Fondo IPCEI a sostegno degli IPCEI H2 Technology, H2 Industry,
Infrastrutture digitali e servizi cloud e microelettronica 2, nel
rispetto delle procedure e per le finalita' stabilite dal decreto
interministeriale, dei contenuti della comunicazione IPCEI e delle
successive decisioni di autorizzazione, nonche' delle norme,
disposizioni e procedure applicabili previste per il finanziamento
nell'ambito del PNRR.
2. Per l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno
degli IPCEI di cui al comma 1, sono rese disponibili:
a) risorse pari a euro 1.500.000.000,00
(unmiliardocinquecentomilioni,00) dell'intervento del PNRR M4C2-I2.1
- missione 4 «Istruzione, formazione, ricerca», componente 2 «Dalla
ricerca all'impresa», investimento 2.1 «Importanti progetti di comune
interesse europeo (IPCEI)», a valere sulle disponibilita' destinate a
tale intervento dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 6 agosto 2021 recante l'assegnazione delle risorse in favore
di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR;
b) risorse pari a euro 250.000.000 (duecentocinquantamilioni,00)
dell'intervento del PNRR M2C2-I5.2 - missione 2 «Rivoluzione verde e
transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno,
rete e mobilita' sostenibile», investimento 5.2 «Idrogeno», a valere
sulle disponibilita' destinate a tale intervento dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 recante
l'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione
titolare degli interventi PNRR, da destinarsi alle iniziative
ammissibili previste nell'ambito degli IPCEI H2 Technology e H2
Industry secondo quanto disposto dal decreto del Ministro della
transizione ecologica 27 aprile 2022 richiamato in premessa.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 possono essere
aumentate, con uno o piu' decreti di attivazione ad integrazione del
presente provvedimento, per il completamento degli interventi
agevolativi, anche a valere sulle risorse delle regioni, province
autonome e altre amministrazioni pubbliche che si rendano disponibili
per contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla
realizzazione del progetto di cui al comma 1, fermo restando
l'importo massimo degli aiuti di Stato concedibili previsto dalle
decisioni di autorizzazione.
4. Qualora per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente
decreto vengano rese disponibili risorse nell'ambito di programmi di
finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, tali
disponibilita' potranno essere attivate, nel rispetto delle
condizioni stabilite dai relativi regolamenti e delle disposizioni
concernenti l'utilizzazione delle stesse.
5. Per le finalita' di cui al presente intervento ed ai sensi di
quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto, le risorse
destinate all'intervento e le eventuali successive integrazioni delle
stesse sono attribuite alla contabilita' speciale n. 1726, fermo
restando il rispetto delle disposizioni finanziarie previste per
l'utilizzazione delle risorse a valere sul PNRR.
Art. 3
Condizioni di attuazione degli interventi agevolativi
1. Gli interventi agevolativi sono attuati dalla DGIAI per ciascun
IPCEI tra quelli individuati dall'art. 2, comma 1, in esito al
completamento del relativo iter di autorizzazione degli aiuti di
Stato da parte della Commissione europea, nel rispetto di quanto
previsto dal presente provvedimento, dal decreto interministeriale e
dalle norme e disposizioni applicabili stabilite per il finanziamento
nell'ambito del PNRR.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto interministeriale per
la realizzazione di progetti di cui all'art. 4 del medesimo
provvedimento, ammessi al sostegno delle autorita' italiane ed
individuati dalla decisione di autorizzazione relativa allo specifico
IPCEI oggetto di attuazione, e gli organismi di ricerca partecipanti
ai medesimi progetti selezionati dal Ministero nella fase di
valutazione preliminare e agevolabili ai sensi dell'art. 5, comma 3,
del decreto interministeriale.
3. Le agevolazioni sono concesse secondo quanto previsto dall'art.
5 del decreto interministeriale, nel rispetto di tutte le condizioni
e limiti che saranno stabiliti nelle decisioni di autorizzazione e
subordinatamente all'emanazione delle stesse, nonche' in ottemperanza
alle norme, disposizioni e condizionalita' applicabili previste
nell'ambito del PNRR. Le agevolazioni costituenti aiuti di Stato sono
accordate nelle forme e nel rispetto di tutte le condizioni e limiti
stabiliti nella relativa decisione di autorizzazione. Le agevolazioni
destinate agli organismi di ricerca di cui al comma 2 sono
concedibili al di fuori del campo di applicazione della normativa
europea sugli aiuti di Stato, laddove ricorrano le condizioni
previste dalla vigente disciplina degli aiuti di Stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione. E' fatto in ogni caso divieto di
cumulo con agevolazioni costituenti aiuti di Stato, ai sensi
dell'art. 5, comma 5, del decreto interministeriale. Nei casi in cui
il cumulo e' consentito con agevolazioni non costituenti aiuti di
Stato, il medesimo costo progettuale non puo' essere rimborsato due
volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa
natura.
4. E' garantito il rispetto del contributo per il clima e per il
digitale previsto per l'ammissibilita' al finanziamento del PNRR
nell'ambito delle misure di riferimento, e l'ottemperanza al
principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi
ambientali (DNSH), ivi comprese le esclusioni di carattere settoriale
individuate all'allegato V, punto B, del regolamento istitutivo del
programma InvestEU (regolamento UE 2021/523 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 24 marzo 2021, che modifica il regolamento UE
2015/1017).
5. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e
in ottemperanza a quanto indicato nella comunicazione IPCEI, i
progetti sono finanziabili con risorse del PNRR se conformi agli
orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un
danno significativo» agli obiettivi ambientali (DNSH), agli
orientamenti attuativi applicabili diramati in ambito nazionale e
alla normativa ambientale nazionale ed europea vigente, e non
dovranno riguardare le seguenti attivita':
a) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a
valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia
elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le
relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che
utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui
all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del
principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01);
b) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di
emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. Se
l'attivita' che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a
effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai
pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I
parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le
attivita' che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di
scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di
esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione;
c) attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli
inceneritori (l'esclusione non si applica per gli impianti
esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non
riciclabili, ne' agli impianti esistenti quando tali azioni sono
intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di
scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da
residui di combustione, purche' tali azioni non determinino un
aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o
un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello
di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico
(l'esclusione non si applica per gli impianti di trattamento
meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad
aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di
riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel
compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici,
purche' tali azioni non determinino un aumento della capacita' di
trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua
durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto);
d) attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei
rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
6. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), sono
attribuite ai soggetti beneficiari individuati da una decisione di
autorizzazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della transizione
ecologica 27 aprile 2022 richiamato in premessa.
7. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie destinate
a ciascun intervento, come individuate nei provvedimenti di
attuazione emanati ai sensi dell'art. 4, comma 8.
Art. 4
Procedura di accesso alle agevolazioni
1. I termini per la presentazione delle istanze su ciascun
intervento di sostegno agli IPCEI di cui all'art. 2, comma 1, sono
aperti dalla DGIAI entro novanta giorni dalla data di notifica allo
Stato membro della relativa decisione di autorizzazione, fermi
restando i termini necessari per l'attivazione delle risorse di cui
ai commi 3 e 4 dell'art. 2 ove applicabili. La data di apertura dei
termini per ciascun intervento e' indicata nel relativo provvedimento
di attuazione di cui al comma 8.
2. Le istanze di accesso alle agevolazioni devono essere presentate
alla DGIAI con le modalita' e con gli schemi indicati nei
provvedimenti di cui al comma 8, firmate digitalmente dal legale
rappresentante o procuratore speciale del beneficiario e corredate
della seguente documentazione:
a) project portfolio approvato;
b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica degli
importi di progetto;
c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta
delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica
di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modifiche ed integrazioni;
d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di
firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del
decreto di concessione;
e) quanto ulteriore previsto dai provvedimenti di cui al comma 8
in relazione allo specifico intervento.
3. In caso di variazione della documentazione di cui alle lettere
c) e d) del comma 2, i soggetti richiedenti sono tenuti a darne
pronta comunicazione alla DGIAI per gli adempimenti di propria
competenza.
4. La DGIAI, anche per il tramite dei soggetti dalla stessa
incaricati, procede alla valutazione di ammissibilita' formale di cui
all'art. 6, comma 6, lettera a), del decreto interministeriale, da
completare nel termine di novanta giorni dalla presentazione
dell'istanza di accesso al Fondo IPCEI, fatto salvo quanto previsto
al comma 5. Nel corso dell'istruttoria, la DGIAI:
a) verifica il rispetto delle modalita' e dei termini di
presentazione delle istanze;
b) riscontra la completezza della documentazione presentata;
c) procede a verificare il rispetto dei requisiti di
ammissibilita' alle agevolazioni previsti dal decreto
interministeriale e delle condizioni per la concessione delle stesse
sulla base del project portfolio e della decisione di autorizzazione;
d) procede alle verifiche previste per l'ammissibilita' al PNRR,
nei casi applicabili;
e) determina l'ammontare delle agevolazioni concedibili secondo
quanto previsto dal decreto interministeriale, sulla base delle
risorse disponibili.
5. Qualora nel corso di svolgimento dell'attivita' istruttoria
risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti
rispetto a quelli presentati, ovvero precisazioni e chiarimenti in
merito alla documentazione gia' prodotta, la DGIAI puo' richiederli
al soggetto richiedente mediante una comunicazione scritta assegnando
un termine per la loro presentazione non superiore a trenta giorni.
6. In caso di esito positivo della valutazione di ammissibilita'
formale, effettuata la verifica antimafia di cui all'art. 6, comma 6,
lettera b), del decreto interministeriale, la DGIAI procede entro
venti giorni alla registrazione degli aiuti sul registro nazionale
degli aiuti di Stato e all'adozione del decreto di concessione,
contenente l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili,
l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni e gli oneri a
carico dei soggetti beneficiari, nonche' gli ulteriori elementi
necessari per la corretta esecuzione dei progetti e l'implementazione
dell'iter agevolativo. Nel decreto di concessione e' altresi'
indicato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il
codice unico di progetto (CUP). Il decreto di concessione e'
trasmesso al soggetto beneficiario che provvede, pena la decadenza
dalle agevolazioni, a restituirlo entro dieci giorni debitamente
sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o procuratore
speciale in possesso di idonei poteri.
7. In caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria di cui al
comma 1, il Ministero da' comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza al soggetto richiedente ai sensi
dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni.
8. La modulistica, le procedure di dettaglio per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni, le disposizioni per il trattamento dei
dati personali e gli ulteriori elementi idonei a consentire la
corretta attuazione degli interventi agevolativi oggetto del presente
provvedimento di attivazione sono definiti con uno o piu'
provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese
del Ministero. Con i medesimi provvedimenti sono individuate le date
di apertura delle procedure agevolative per ciascun intervento ed e'
effettuato il riparto delle risorse di cui all'art. 2, comma 2, tra
le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, nei limiti dei rispettivi
fabbisogni emergenti dalle decisioni di autorizzazione, tenuto conto
delle risultanze relative all'avanzamento degli interventi e dei
vincoli previsti nell'ambito del PNRR per il soddisfacimento del
principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale.
Art. 5
Esecuzione dei progetti
1. Ciascun progetto deve essere attuato conformemente al relativo
project portfolio e alle previsioni della decisione di
autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione
IPCEI e delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto
interministeriale.
2. Per ciascun intervento, sono ammissibili le spese e i costi
autorizzati, nell'ambito delle categorie previste dalla comunicazione
IPCEI, sostenuti nel corso della realizzazione del progetto nel
rispetto del periodo di eleggibilita' previsto dalla decisione di
autorizzazione, determinate secondo le disposizioni individuate dal
relativo provvedimento di cui all'art. 4, comma 8. Le spese e i costi
possono essere determinati ricorrendo alle opzioni semplificate di
costo, ove consentito dalle predette disposizioni in ragione della
fonte di finanziamento e nel rispetto dei piani finanziari di
progetto autorizzati.
3. Ciascun soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di
contabilita' separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a
tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato.
Al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche sulla corretta
esecuzione dei progetti, ciascun soggetto beneficiario deve mantenere
presso la propria sede, in originale, la documentazione
giustificativa delle spese rendicontate e degli importi ammessi alle
agevolazioni.
4. Ulteriori limiti e condizioni sono individuati nei provvedimenti
di attuazione e concessione, per garantire il rispetto delle
disposizioni per il finanziamento nell'ambito del PNRR, ovvero
qualora siano utilizzate risorse nell'ambito di programmi di
finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, nel rispetto
delle disposizioni europee e nazionali applicabili.
5. Il Ministero, anche attraverso i soggetti dallo stesso
incaricati, effettua le attivita' inerenti alle verifiche
amministrative propedeutiche all'erogazione delle agevolazioni, a
fronte degli stati avanzamento lavori in itinere e a saldo presentati
da ciascun soggetto beneficiario, e debitamente corredati della
documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese
sostenute.
6. Il Ministero, anche avvalendosi di uno o piu' dei competenti
esperti nominati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto
interministeriale, effettua altresi' verifiche di natura tecnica
sullo stato di attuazione di ciascun progetto sia durante lo
svolgimento dei programmi, sia ad ultimazione degli stessi. Tali
verifiche, anche in loco, sono indirizzate a valutare lo stato di
svolgimento dei progetti nel rispetto del project portfolio
approvato, le eventuali criticita' tecniche riscontrate e le
modifiche apportate rispetto alle attivita' previste, o che sarebbe
utile apportare ai fini della positiva conclusione dei progetti.
7. Al fine di consentire lo svolgimento da parte del Ministero
delle verifiche di cui ai precedenti commi, ciascun soggetto
beneficiario trasmette, preliminarmente, una relazione sullo stato di
attuazione del relativo progetto. Tale relazione deve contenere i
dati e le informazioni, riportati negli schemi resi disponibili con i
provvedimenti di cui all'art. 4, comma 8.
8. Il Ministero condivide le risultanze delle verifiche
sull'avanzamento dei progetti con gli organi di governo di ciascun
IPCEI, al fine di acquisire le ulteriori eventuali determinazioni da
parte degli stessi, ai fini dell'attuazione degli interventi
agevolativi.
9. Laddove gli organi di governo dello specifico IPCEI riscontrino
la necessita' di concedere una proroga, a seguito di richiesta
motivata da parte di un soggetto beneficiario, e decidano di
autorizzare la stessa, il Ministero prendera' atto del nuovo termine
di ultimazione del progetto.
10. Rimangono ferme le condizioni di finanziabilita' e le
limitazioni temporali per l'ammissione di attivita' progettuali a
finanziamento nell'ambito del PNRR, nonche' le ulteriori emergenti in
ragione delle diverse fonti di finanziamento attivate.
11. La DGIAI ridetermina, con proprio decreto, in via definitiva,
l'ammontare delle agevolazioni spettanti, previa acquisizione delle
determinazioni sullo svolgimento del progetto da parte degli organi
di Governo dell'IPCEI di riferimento e degli organismi comunitari
competenti, e sulla base delle verifiche in merito alla realizzazione
del progetto effettuati. Le agevolazioni concesse non possono
eccedere il limite del deficit di finanziamento riconosciuto, a
seconda della tipologia di soggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 e
comma 3, del decreto interministeriale. Gli aiuti di Stato sono
sottoposti alle clausole di recupero nei casi e con le modalita'
stabiliti dalla relativa decisione di autorizzazione.
Art. 6
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste
adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e
contabile relativa alle spese sostenute, o dei costi esposti maturati
nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi ove
previste. I provvedimenti di cui all'art. 4, comma 8, recano i
criteri di dettaglio per l'ammissione, determinazione e
rendicontazione delle spese e dei costi.
2. Le richieste di erogazione, predisposte da ciascun soggetto
beneficiario, sono sottoscritte dal legale rappresentante o
procuratore speciale del medesimo, secondo i modelli resi disponibili
per ciascun intervento dal relativo provvedimento di cui all'art. 4,
comma 8, e trasmesse alla DGIAI con nei termini e con le modalita'
indicate nello stesso.
3. Ciascuna richiesta di erogazione dovra' essere accompagnata
dalla seguente documentazione, redatta secondo i modelli e con le
modalita' indicate per ciascun intervento dal relativo provvedimento
di cui all'art. 4, comma 8:
a) scheda di rendicontazione dei costi, firmata dal legale
rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario;
b) relazione tecnica di consuntivo, da cui risultino lo stato di
avanzamento del progetto, gli eventuali scostamenti rispetto alle
previsioni, la valutazione di congruita' e pertinenza dei costi
sostenuti, il dettaglio delle attivita' svolte e dei relativi costi
con riferimento ai diversi ambiti tecnologici del progetto;
c) dichiarazione del legale rappresentante o procuratore speciale
della societa' che i costi esposti sono pertinenti al progetto, sono
congrui e sono stati regolarmente sostenuti, e che le relative
fatture e titoli di spesa sono stati regolarmente e integralmente
pagati, fermo restando quanto previsto in caso di ricorso alle
opzioni semplificate di costo ove consentite;
d) schede di rendicontazione dei costi del personale;
e) ulteriore documentazione prevista dal provvedimento attuativo.
4. Il Ministero si riserva di chiedere ulteriore documentazione,
qualora ritenuta necessaria ai fini della valutazione di
ammissibilita' dei costi presentati. Qualora nel corso di svolgimento
dell'attivita' istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori
informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal
soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito
alla documentazione gia' prodotta, il Ministero puo' richiederli al
soggetto beneficiario mediante una comunicazione scritta, assegnando
un termine per la loro presentazione non superiore a trenta giorni.
5. Entro i centoventi giorni successivi alla data di presentazione
della richiesta di erogazione, ovvero del completamento della
documentazione presentata ai sensi del comma 4, ai fini
dell'erogazione delle somme spettanti, il Ministero provvede a:
a) verificare l'avanzamento del progetto e la pertinenza delle
spese rendicontate sulla base della relazione tecnica presentata dal
soggetto beneficiario;
b) verificare la pertinenza, la congruita' e l'ammissibilita'
delle spese e dei costi rendicontati;
c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente
sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto
previsto dal presente articolo, fermo restando quanto previsto in
caso di ricorso alle opzioni semplificate di costo ove consentite;
d) verificare la regolarita' contributiva del soggetto
beneficiario;
e) verifica dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente
normativa antimafia;
f) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il
rimborso di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di
agevolazioni concesse dal Ministero;
g) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le
imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali
o incompatibili dalla Commissione europea;
h) procedere alle ulteriori verifiche previste per la
determinazione, verifica ed erogazione degli aiuti di Stato;
i) determinare le agevolazioni spettanti.
6. Ai fini dello svolgimento delle verifiche di natura tecnica di
cui al comma 5, e delle ulteriori valutazioni che si rendano
necessarie in relazione allo specifico stato avanzamento, la DGIAI
provvede ad acquisire, entro novanta giorni dalla presentazione della
richiesta di erogazione ovvero dalla data di completamento della
documentazione prevista dal comma 3, una valutazione tecnica redatta
da uno o piu' dei competenti esperti nominati ai sensi dell'art. 6,
comma 9, del decreto interministeriale.
7. Effettuate le verifiche di cui al comma 5, in assenza di rilievi
da parte degli organismi di Governo del progetto circa l'andamento
delle attivita' autorizzate dello specifico intervento, il Ministero:
a) comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento
dell'agevolazione e l'importo effettivamente erogabile;
b) liquida ai beneficiari, entro il termine di cui al comma 5,
gli importi di agevolazione spettanti, nel limite delle
disponibilita' di cassa derivanti dalle risorse stanziate per ciascun
anno, provvedendo all'erogazione del saldo via via che le risorse
annualmente stanziate nel Fondo IPCEI si renderanno disponibili.
8. Risorse residue del Fondo IPCEI, stanziate e non erogate,
saranno rese disponibili negli anni successivi, sulla base
dell'avanzamento della spesa e delle determine degli organi di
Governo delle iniziative.
9. Laddove indicato nei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 8,
la prima erogazione puo' essere disposta nei casi applicabili a
titolo di anticipazione nel limite massimo del 20 per cento del
totale delle agevolazioni concesse e comunque nel rispetto del piano
finanziario di progetto approvato in sede di autorizzazione degli
aiuti di Stato, esclusivamente previa richiesta del soggetto
beneficiario e presentazione, nel caso delle imprese beneficiarie, di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del
Ministero, di importo pari alla somma da erogare.
10. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate, in
anticipazione e ad avanzamento, non puo' superare il 90 per cento del
relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove
inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni, da sottrarre
dall'ultima richiesta di erogazioni o, se non sufficiente, anche da
quella immediatamente precedente, e' erogato a saldo, una volta
effettuata la verifica finale sul completamento del progetto ed
emanato il decreto di cui all'art. 5, comma 11.
11. Qualora, successivamente all'erogazione delle agevolazioni,
venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a
fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non
ammissibili al finanziamento, il Ministero opera il conguaglio sulle
quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di
insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni,
il soggetto beneficiario deve restituire in un'unica soluzione, entro
giorni quindici dalla richiesta trasmessa dal Ministero, l'accertata
eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di
riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione e decorrente
dalla data di accreditamento, sul conto corrente bancario dallo
stesso indicato.
Art. 7
Variazioni
1. Ciascun progetto deve essere realizzato in conformita' al
relativo documento project portfolio approvato in sede di
autorizzazione.
2. Eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate
dal singolo soggetto beneficiario al Ministero con un'argomentata
relazione illustrativa, corredata di idonea documentazione.
3. Non sono ammissibili le variazioni che alterino i contenuti, gli
obiettivi e le modalita' attuative oggetto dell'autorizzazione della
Commissione europea di cui alla decisione di autorizzazione.
4. Le variazioni che non alterino i contenuti, gli obiettivi e le
modalita' attuative oggetto dell'autorizzazione della Commissione
europea di cui alla decisione di autorizzazione, concernenti le
singole voci dei costi ammessi in concessione o scostamenti di costi
tra le diverse attivita' sono valutate in sede di erogazione a saldo.
5. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie
dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione,
conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione
dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di
titolarita' del progetto, il soggetto beneficiario deve darne
tempestiva comunicazione al Ministero, con un'argomentata relazione
corredata di idonea documentazione, fermo restando il rispetto delle
condizioni previste per la realizzazione del progetto e il
conseguimento dei risultati dello stesso.
6. Fino a quando le proposte di variazione non siano state
assentite dal Ministero, previo eventuale assenso degli organi di
Governo dell'IPCEI, della Commissione europea e dei competenti organi
dedicati alla supervisione del progetto, e' sospesa l'erogazione
delle agevolazioni.
Art. 8
Controlli, ispezioni e monitoraggio
1. Ciascun soggetto beneficiario e' tenuto ad acconsentire e
favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero,
nonche' da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e
da altri organi di Governo del progetto e dell'Unione europea
competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, ivi
compreso per quanto concerne il finanziamento a valere sul PNRR o su
altre fonti di finanziamento nazionali o europee.
2. Nel caso in cui i suddetti controlli e l'esame della
documentazione presentata ai fini dell'erogazione non abbiano dato
esito positivo, il Ministero, in caso di rilievi sanabili, sospende
l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i
motivi al soggetto beneficiario, il quale deve regolarizzare la
propria posizione entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Il soggetto beneficiario e' tenuto a corrispondere a tutte le
richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte
dal Ministero e dai competenti organi della Commissione europea e di
Governo dello specifico IPCEI, nonche' per il finanziamento a valere
sul PNRR o su altre fonti di finanziamento nazionali o europee.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.