Fondo italiano per il clima: il funzionamento e l'utilizzo delle risorse sono l'oggetto di due distinti decreti del ministero della Transizione ecologica 21 ottobre 2022, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2023, n. 37.
Il fondo è stato istituito dall'art. 1, comma 488, legge 30 dicembre 2021, n. 234 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024») presso il ministero della Transizione ecologica, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Le risorse sono destinate al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale.
Di seguito i testi dei due provvedimenti.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 21 ottobre 2022
Modalita' di funzionamento del comitato di indirizzo e modalita' di
composizione e funzionamento del comitato direttivo del «Fondo
italiano per il clima». (23A00875)
(Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2023, n. 37)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) CDP: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
b) comitato direttivo: il comitato di cui all'art. l, comma 496,
della legge istitutiva, disciplinato dal presente decreto;
c) comitato di indirizzo: il comitato di cui all'art. 1, comma
496, della legge istitutiva, disciplinato dal presente decreto;
d) convenzione: la convenzione tra il MiTE e CDP da sottoscrivere
ai sensi dell'art. 1, comma 493, della legge istitutiva, che
disciplina, tra l'altro, le modalita' di gestione del Fondo da parte
di CDP e l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il Piano
delle attivita' e con le disposizioni operative;
e) decreto garanzia del gestore: il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro
della transizione ecologica in cui sono stabiliti criteri, modalita'
e condizioni della garanzia del Fondo clima a copertura delle
esposizioni di CDP a valere sulle risorse della gestione separata, ai
sensi dell'art. 1, comma 494, della legge istitutiva;
f) decreto interventi: il decreto del Ministro della transizione
ecologica, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze che individua le condizioni, i criteri e le modalita'
per l'utilizzo delle risorse del Fondo ai sensi dell'art. 1, comma
488, della legge istitutiva;
g) disciplina rilevante: la legge istitutiva, il decreto
interventi, i decreti attutativi previsti ai sensi della legge
istitutiva, il Piano delle attivita', le disposizioni operative e le
delibere di volta in volta adottate dal comitato di indirizzo e dal
comitato direttivo;
h) disposizioni operative: le indicazioni operative e procedurali
per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle attivita' previste
dal decreto interventi, deliberate dal comitato direttivo;
i) Fondo clima o Fondo: il «Fondo italiano per il clima» di cui
all'art. 1, commi da 488 a 497, della legge istitutiva;
j) garanzia del gestore: la garanzia, rilasciata dal Fondo a
favore di CDP ai sensi dell'art. 1, comma 494, della legge istitutiva
e del decreto garanzia del gestore;
k) gestore del Fondo: CDP, individuata quale gestore del Fondo
clima dall'art. 1, comma 496, della legge istitutiva;
l) interventi: la sottoscrizione o l'acquisto di quote o
partecipazioni di strumenti di investimento, la concessione di
finanziamenti e il rilascio di garanzie ai sensi dell'art. 1, comma
489, della legge istitutiva e del decreto interventi;
m) interventi di CDP: gli interventi di finanziamento sotto
qualsiasi forma effettuati da CDP per affiancare l'operativita' del
Fondo clima, ai sensi dell'art. 1, comma 494, della legge istitutiva;
n) legge istitutiva: la legge 30 dicembre 2021, n. 234;
o) MAECI: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
p) MEF: il Ministero dell'economia e delle finanze;
q) MiTE: il Ministero della transizione ecologica;
r) Piano delle attivita': il piano di attivita' del Fondo
deliberato dal comitato di indirizzo, su proposta di CDP, ai sensi
dell'art. 1, comma 496, della legge istitutiva;
s) strumenti di investimento: gli strumenti di cui all'art. 4 del
decreto interventi.
Art. 2
Finalita' e istituzione del comitato di indirizzo
e del comitato direttivo
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 496, della
legge istitutiva, definisce le modalita' di funzionamento del
comitato di indirizzo e le modalita' di composizione e funzionamento
del comitato direttivo del Fondo clima.
2. Il comitato di indirizzo e il comitato direttivo sono istituiti
presso il MiTE, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 3
Composizione del comitato di indirizzo
1. Il comitato di indirizzo e' composto dal Ministro della
transizione ecologica, che lo presiede, da un rappresentante del
MiTE, da un rappresentante del MAECI e da un rappresentante del MEF
designati dalle rispettive amministrazioni.
2. Il comitato di indirizzo e' nominato con decreto del Ministro
della transizione ecologica. I componenti diversi dal Ministro della
transizione ecologica durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, con decreto
del Ministro della transizione ecologica si provvede alla
sostituzione del componente sulla base della designazione
dell'amministrazione competente.
3. Ciascun componente puo' di volta in volta designare un delegato
per la partecipazione, in sua vece, alle sedute del comitato di
indirizzo.
Art. 4
Funzioni del comitato di indirizzo
1. Il comitato di indirizzo esercita le seguenti funzioni:
a) definisce l'orientamento strategico e le priorita' di
investimento del Fondo;
b) delibera, su proposta del gestore del Fondo, in conformita'
alle finalita' e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014,
n. 125, e sulla base dell'orientamento strategico e delle priorita'
di investimento di cui alla lettera a) del presente articolo, il
Piano delle attivita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto
interventi, nonche' le successive modifiche ed integrazioni;
c) definisce le modalita' e i criteri di deliberazione degli
interventi, ivi inclusi i criteri di rendicontabilita' delle
operazioni al cui finanziamento gli stessi sono destinati relativi al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi
internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia
e' parte;
d) individua gli accordi internazionali sul clima e sulla tutela
ambientale dei quali l'Italia e' parte, rilevanti per l'operativita'
del Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto interventi;
e) determina, ove previsto dal decreto interventi, l'applicazione
di eventuali condizioni finanziarie concessionali alle distinte
tipologie di intervento del Fondo, nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile;
f) adotta la metodologia di determinazione della remunerazione
delle garanzie rilasciate dal Fondo in conformita' con quanto
previsto dal decreto interventi e del decreto garanzia del gestore e
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,
ove applicabile;
g) su proposta del gestore del Fondo, adotta criteri e
metodologie di valutazione per individuare la somma da accantonare
nel fondo di accantonamento di cui all'art. 9, comma 11, del decreto
interventi e di cui al decreto garanzia del gestore in relazione alle
garanzie rilasciate dal Fondo;
h) individua eventuali ulteriori destinazioni dei contributi a
fondo perduto di cui all'art. 10 del decreto interventi.
Art. 5
Funzionamento del comitato di indirizzo
1. Le riunioni del comitato di indirizzo possono tenersi anche con
modalita' telematiche. Per la validita' delle deliberazioni del
comitato di indirizzo e' necessaria la presenza della maggioranza dei
suoi membri titolari o delegati.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri e,
salvo diversa determinazione del comitato di indirizzo, sono
immediatamente efficaci.
3. Il comitato di indirizzo e' convocato dal presidente e di
ciascuna riunione viene redatto processo verbale, soggetto ad
approvazione dei membri del comitato stesso.
4. Il presidente rappresenta il comitato di indirizzo e assicura il
buon andamento dei suoi lavori. Il Presidente fissa l'ordine del
giorno, presiede le sedute, coordina i lavori e provvede affinche'
siano fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine
del giorno.
5. Il comitato di indirizzo si avvale per le funzioni di segreteria
della segreteria di cui all'art. 8, comma 6, del presente decreto.
6. Su invito del comitato di indirizzo, possono partecipare ed
essere uditi, a titolo di supporto tecnico, i rappresentanti delle
amministrazioni pubbliche o delle istituzioni interessate o esperti
sugli aspetti di rispettiva competenza.
7. Il comitato di indirizzo adotta un proprio regolamento interno
per l'organizzazione dei propri lavori, le relative procedure e la
pubblicita' degli atti.
Art. 6
Composizione del comitato direttivo
1. Il comitato direttivo e' composto da tre rappresentanti del
MiTE, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti
del MEF e da due rappresentanti del MAECI, designati dalle rispettive
amministrazioni. Ciascuna amministrazione designa, altresi', un
membro supplente per ogni rappresentante.
2. Il comitato direttivo ed i membri supplenti sono nominati con
decreto del Ministro della transizione ecologica.
3. Ogni rappresentante dura in carica tre anni e l'incarico e'
rinnovabile.
4. In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, di uno
dei componenti del comitato direttivo di cui al comma 1, lo stesso e'
sostituito dal rispettivo supplente, il quale resta in carica per la
durata residua del comitato direttivo.
Art. 7
Funzioni del comitato direttivo
1. Il comitato direttivo esercita le seguenti funzioni:
a) delibera le disposizioni operative di cui all'art. 11, comma
3, del decreto interventi, nonche' le successive modifiche ed
integrazioni;
b) delibera, sulla base dei criteri di cui all'art. 4, comma 1,
lettera c) del presente decreto e in conformita' alla disciplina
rilevante, i singoli interventi e le relative condizioni, sulla base
di una proposta del gestore del fondo contenente le condizioni
finanziarie e la dettagliata descrizione del relativo intervento;
c) delibera l'ammissione degli interventi di CDP alla garanzia
del gestore, nonche' l'eventuale remunerazione della stessa ai sensi
del decreto garanzia del gestore;
d) delibera, su richiesta del gestore del fondo in ordine alle
modifiche, sospensioni, revoche, rifiuti, rimborsi anticipati e
transazioni in relazione ai singoli interventi e alle garanzie del
gestore, ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, nel decreto
interventi e nel decreto garanzia del gestore, nonche' nelle
disposizioni operative;
e) individua organismi di investimento collettivo del risparmio o
schemi di investimento ulteriori rispetto a quelli indicati nell'art.
4, comma 1, del decreto interventi, tenuto conto dei criteri e delle
condizioni di investimento di cui agli articoli 2 e 5 del medesimo
decreto;
f) definisce la somma percentuale dell'importo garantito dal
Fondo da accantonare nel fondo di accantonamento di cui all'art. 9,
commi 11 e 12, del decreto interventi e di cui al decreto garanzia
del gestore;
g) delibera, sulla base di una proposta del gestore del Fondo, i
contributi a fondo perduto di cui all'art. 10 del decreto interventi,
determinandone di volta in volta la destinazione;
h) individua i soggetti terzi a cui il gestore del Fondo puo'
affidare le attivita' di assistenza tecnica di cui all'art. 10 del
decreto interventi ed i relativi fondi a queste destinate;
i) delibera la costituzione della sezione speciale del Fondo e
delle sottosezioni di cui all'art. 13 del decreto interventi e
definisce i criteri e le condizioni di utilizzo delle risorse
integrative di cui al predetto articolo;
j) delibera, su proposta del presidente, le attivita' ispettive e
di controllo in ordine alla realizzazione degli interventi;
k) esamina il rendiconto annuale presentato dal gestore entro il
15 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, e che
include altresi' la situazione delle disponibilita', degli impegni e
delle insolvenze a carico del Fondo alla data del 31 dicembre
precedente;
l) monitora gli impieghi del Fondo sulla base di aggiornamenti
periodici fomiti dal gestore, e adotta, anche su proposta del
gestore, eventuali misure correttive necessarie ad assicurare la
sostenibilita' finanziaria del Fondo stesso;
m) riceve un rendiconto annuale sulle spese per l'attivita' di
gestione del Fondo in conformita' con la convenzione;
n) viene informato dell'avvio di procedure di recupero crediti,
nonche' di azioni giudiziali o stragiudiziali in relazione ai singoli
interventi, nonche' sull'accettazione di eventuali accordi
transattivi.
Art. 8
Funzionamento del comitato direttivo
1. Le riunioni del comitato direttivo possono tenersi anche con
modalita' telematiche. Per la validita' delle deliberazioni del
comitato direttivo e' necessaria la presenza della maggioranza dei
suoi membri titolari o supplenti.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri e,
salvo diversa determinazione del comitato direttivo, sono
immediatamente efficaci.
3. Il comitato direttivo e' convocato dal presidente e di ciascuna
riunione viene redatto processo verbale, soggetto ad approvazione dei
membri del comitato stesso.
4. Il presidente rappresenta il comitato direttivo e assicura il
buon andamento dei suoi lavori. Il presidente fissa l'ordine del
giorno, presiede le sedute, coordina i lavori e provvede affinche'
siano fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine
del giorno.
5. In caso di assenza del presidente, le funzioni sono svolte dal
suo supplente.
6. La segreteria del comitato direttivo e' costituita, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il MiTE con
il supporto operativo della CDP che opera, quale gestore del Fondo,
in linea con la disciplina rilevante.
7. Su invito del comitato direttivo, possono partecipare ed essere
uditi, a titolo di supporto tecnico, i rappresentanti delle
amministrazioni pubbliche o delle Istituzioni interessate o esperti
sugli aspetti di rispettiva competenza.
8. Il comitato direttivo adotta un regolamento interno per
l'organizzazione dei propri lavori, le relative procedure e la
pubblicita' degli atti.
9. Il comitato direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese
e, comunque, entro sette giorni in caso di necessita', anche su
richiesta del gestore.
Art. 9
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo
per la registrazione.
2. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
***
Decreto del ministero della Transizione ecologica 21 ottobre 2022
Condizioni, criteri e modalita' per l'utilizzo delle risorse del
«Fondo italiano per il clima». (23A00878)
(Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2023, n. 37)
Capo I
Disposizioni generali
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) beneficiari: i soggetti pubblici o privati destinatari diretti
di uno degli interventi, con l'esclusione delle persone fisiche, ivi
inclusi i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 7, comma 2 e
all'art. 8;
b) CDP: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
c) comitato direttivo: il comitato di cui all'art. 1, comma 496,
della legge istitutiva, il cui funzionamento e' disciplinato con
apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, che
delibera, tra l'altro, in merito agli interventi concessi a valere
sulle risorse del Fondo, su proposta del gestore del Fondo e adotta
le disposizioni operative;
d) comitato di indirizzo: il comitato di cui all'art. 1, comma
496, della legge istitutiva, il cui funzionamento e' disciplinato con
apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, che, tra
l'altro, definisce l'orientamento strategico e le priorita' di
investimento del Fondo e approva, su proposta del gestore del Fondo,
il Piano delle attivita';
e) conto corrente di tesoreria centrale: il conto corrente di
tesoreria centrale di cui all'art. 1, comma 493, della legge
istitutiva;
f) convenzione: la convenzione tra il MiTE e CDP da sottoscrivere
ai sensi dell'art. 1, comma 493, della legge istitutiva, che
disciplina, tra l'altro, le modalita' di gestione del Fondo e
l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il Piano delle
attivita' e le disposizioni operative;
g) criteri ESG: criteri non finanziari che definiscono l'impatto
ambientale, il rispetto dei valori sociali e gli aspetti di buona
gestione;
h) destinatari finali: i soggetti pubblici o privati ai quali
sono destinati i fondi messi a disposizione o garantiti dagli
Interventi eseguiti in modalita' indiretta;
i) disciplina rilevante: la legge istitutiva, il presente
decreto, i decreti attutativi previsti ai sensi della legge
istitutiva, il Piano delle attivita', le disposizioni operative e le
delibere di volta in volta adottate dal comitato di indirizzo e dal
comitato direttivo;
j) disposizioni operative: le indicazioni operative e procedurali
per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle attivita' previste
dal presente decreto, deliberate dal comitato direttivo, ai sensi
dell'art. 11, comma 3, del presente decreto;
k) Fondo clima o Fondo: il «Fondo italiano per il clima» di cui
all'art. 1, commi da 488 a 497, della legge istitutiva, istituito
nello stato di previsione del MiTE;
l) gestore del Fondo: CDP, individuata quale gestore del Fondo
clima dall'art. 1, comma 496, della legge istitutiva;
m) interventi: la sottoscrizione o l'acquisto di quote o
partecipazioni di strumenti di investimento, la concessione di
finanziamenti e il rilascio di garanzie ai sensi dell'art. 1, comma
489, della legge istitutiva;
n) istituzioni finanziarie: le istituzioni finanziarie di
sviluppo bilaterali, regionali, multilaterali e sovranazionali, gli
istituti nazionali di sviluppo e di promozione e le istituzioni
finanziarie costituite tramite accordi internazionali, nonche' le
banche e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e
sottoposti a vigilanza prudenziale da parte dell'autorita' competente
nella giurisdizione di riferimento;
o) istituzione finanziarie europee: le istituzioni finanziarie
abilitate all'esercizio del credito nell'Unione europea;
p) legge istitutiva: la legge 30 dicembre 2021, n. 234;
q) micro, piccole e medie imprese: le micro, piccole e medie
imprese come definite nell'allegato 1 del regolamento (UE) n.
651/2014;
r) MiTE: il Ministero della transizione ecologica;
s) paesi partner: i paesi destinatari di aiuto pubblico allo
sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE-DAC) e gli ulteriori paesi individuati con decreto del Ministro
della transizione ecologica, adottato di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma
488, della legge istitutiva;
t) piano delle attivita': il piano di attivita' del Fondo
deliberato dal comitato di indirizzo, su proposta del gestore del
Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 496, della legge istitutiva;
u) strumenti di investimento: gli strumenti di investimento di
cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto;
v) tranche junior: nell'ambito di un portafoglio di operazioni
finanziarie la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le
prime perdite registrate a valere sul medesimo portafoglio;
w) tranche mezzanine: nell'ambito di un portafoglio di operazioni
finanziarie, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta
le perdite registrate a valere sul medesimo portafoglio dopo
l'esaurimento della tranche junior ove sia prevista una tranche
senior;
x) tranche senior: nell'ambito di un portafoglio di operazioni
finanziarie, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta
le perdite registrate a valere sul medesimo portafoglio dopo
l'esaurimento della tranche junior e della tranche mezzanine.
Art. 2
Oggetto, finalita' e risorse disponibili
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 488, della
legge istitutiva, definisce le condizioni, i criteri e le modalita'
per l'utilizzo delle risorse del Fondo clima versate sul conto
corrente di tesoreria centrale.
2. Il Fondo e' destinato al finanziamento degli interventi a favore
dei beneficiari o dei destinatari finali con riferimento ad
operazioni, volte a contribuire al raggiungimento, nei paesi partner,
degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali
sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e' parte, in
conformita' alle finalita' e ai principi ispiratori della legge 11
agosto 2014, n. 125, e agli indirizzi della politica estera
dell'Italia. A tale fine, sono considerate ammissibili agli
Interventi del Fondo le operazioni che sono rendicontabili ai fini
del raggiungimento dei predetti obiettivi, secondo le modalita' e i
criteri definiti dal comitato di indirizzo ai sensi dell'art. 16,
comma 2, del presente decreto.
3. Gli accordi rilevanti ai fini del comma 2 del presente articolo
sono individuati dal comitato di indirizzo. Il comitato direttivo
valuta in sede di delibera degli Interventi la coerenza dei medesimi
con le finalita' di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino
all'esaurimento delle stesse, tenuto conto dell'assorbimento di
risorse generato dal fondo di accantonamento di cui all'art. 9 del
presente decreto e delle risorse integrative di cui all'art. 13 del
presente decreto. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, tenuto
conto della dotazione del Fondo disposta dall'art. 1, comma 488 della
legge istitutiva, e nei limiti delle risorse libere, le garanzie
rilasciate ai sensi del capo IV del presente decreto non superano
l'importo complessivo annuale di 250 milioni di euro. L'importo delle
garanzie anno per anno non rilasciate e' disponibile negli anni
successivi, fermo restando che la somma degli impegni, tempo per
tempo in essere, assunti dal Fondo tramite il rilascio delle
garanzie, non supera l'importo complessivo massimo di 1.250 milioni
di euro.
5. I rimborsi, i proventi, i dividendi, gli interessi e i recuperi
delle somme erogate dal Fondo per gli interventi sono versati sul
conto corrente di tesoreria centrale ed utilizzati per ulteriori
interventi nel rispetto della disciplina rilevante, fermo quanto
previsto all'art. 9, comma 11, del presente decreto.
Art. 3
Tipologie di interventi
1. Il Fondo opera mediante le seguenti tipologie di interventi:
a) l'assunzione di capitale di rischio, di cui al capo II;
b) la concessione di finanziamenti, di cui al capo III;
c) il rilascio di garanzie, di cui al capo IV.
2. I singoli interventi a valere sulle risorse del Fondo sono
deliberati dal comitato direttivo, su proposta del gestore del Fondo,
in conformita' con la disciplina rilevante.
Capo II
Assunzione di capitale di rischio
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Il Fondo sottoscrive o acquista quote o partecipazioni nei
seguenti strumenti di investimento che operano secondo criteri ESG e
in linea con le pratiche di mercato:
a) fondi di investimento di debito o di investimento in
partecipazioni;
b) fondi di investimento multilaterali di sviluppo;
c) fondi di fondi di debito o di investimento in partecipazioni;
d) altri organismi di investimento collettivo del risparmio o
schemi di investimento individuati dal comitato direttivo.
2. Gli strumenti di investimento di cui al comma 1 investono o
concedono credito a favore dei destinatari finali, con riferimento ad
operazioni che rispettano i requisiti dell'art. 2, comma 2, del
presente decreto, anche ai fini della rendicontazione.
Art. 5
Condizioni e modalita'
1. Il Fondo interviene mediante sottoscrizione o acquisto:
a) di quote o partecipazioni sino alle percentuali dell'ammontare
totale degli importi sottoscritti dello strumento di investimento
individuate nel Piano delle attivita' in modo da mitigare i rischi di
concentrazione degli interventi del Fondo, e comunque non superiori
al 50 per cento; e
b) di un ammontare minimo, per singola operazione di
investimento, pari a 5 milioni di euro.
2. Nel caso in cui lo strumento di investimento consenta la
partecipazione a diverse classi di rischio, il Fondo puo' partecipare
anche in forma subordinata, per una percentuale dell'ammontare totale
degli importi sottoscritti dello strumento di investimento non
superiore al 30 per cento, a condizione che l'iniziativa sia promossa
o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e
multilaterali o da istituti e banche nazionali di promozione.
3. Il comitato di indirizzo puo' determinare l'applicazione di
condizioni finanziarie concessionali agli strumenti di investimento
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,
ove applicabile.
4. Il Fondo riconosce ai gestori degli strumenti di investimento
costi e commissioni in linea con le prassi di settore, nel rispetto,
ove applicabile, della normativa eurounitaria in materia di aiuti di
Stato.
5. La documentazione contrattuale dello strumento di investimento
prevede, a carico del gestore dello Strumento di investimento, un
obbligo di utilizzo delle risorse coerente con quanto previsto
dall'art. 4, comma 2, con gli obiettivi del Fondo e la relativa
rendicontazione.
Capo III
Concessione di finanziamenti
Art. 6
Soggetti beneficiari
Il Fondo interviene attraverso la concessione di finanziamenti, a
favore di beneficiari o destinatari finali, con riferimento ad
operazioni che rispettano i requisiti dell'art. 2, comma 2, del
presente decreto, anche ai fini della rendicontazione.
Art. 7
Condizioni e modalita'
1. I finanziamenti sono concessi in qualsiasi forma, anche tramite
sottoscrizione di titoli di debito, per un importo non inferiore a 5
milioni di euro.
2. I finanziamenti sono concessi in modalita' diretta o indiretta
tramite l'intermediazione di istituzioni finanziarie, nonche' di
fondi multilaterali di sviluppo.
3. I finanziamenti destinati a micro, piccole e medie imprese sono
concessi esclusivamente in modalita' indiretta.
4. I finanziamenti concessi in modalita' indiretta tramite
istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie
multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o
fondi multilaterali di sviluppo, possono essere concessi a tali
soggetti anche in forma subordinata.
5. Il comitato di indirizzo puo' determinare l'applicazione di
condizioni finanziarie concessionali quando il finanziamento e' a
favore di Stati, banche centrali, enti pubblici di Stati, istituzioni
finanziarie multilaterali, nonche' fondi multilaterali di sviluppo.
Le condizioni finanziarie agevolate possono essere applicate anche a
classi di beneficiari privati o a tipologie di finanziamenti concessi
ai privati, individuate dal comitato di indirizzo, nel rispetto della
normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.
6. Nel caso di finanziamenti concessi in modalita' indiretta, la
documentazione contrattuale prevede, a carico dei soggetti di cui al
comma 2, un obbligo di utilizzo delle risorse coerente con quanto
previsto dall'art. 6 e con gli obiettivi del Fondo e di relativa
rendicontazione.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del
presente decreto, il Fondo puo' intervenire in operazioni di
rifinanziamento e nel mercato secondario, anche nell'ambito dei
processi di sindacazione promossi da istituzioni finanziarie
bilaterali, multilaterali e sovranazionali ed istituti nazionali di
promozione.
Capo IV
Rilascio di garanzie
Art. 8
Soggetti beneficiari
1. Il Fondo rilascia garanzie a favore di: (i) istituzioni
finanziarie; (ii) fondi multilaterali di sviluppo e (iii) fondi
promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo
bilaterali e multilaterali, nonche' da istituti nazionali di
promozione, con riferimento ad operazioni che rispettano i requisiti
dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, anche ai fini della
rendicontazione.
Art. 9
Condizioni e modalita'
1. Il Fondo rilascia garanzie a copertura delle esposizioni assunte
dai soggetti di cui all'art. 8 del presente decreto derivanti da (i)
finanziamenti, (ii) portafogli di finanziamenti, (iii) sottoscrizione
di emissioni obbligazionarie e (iv) garanzie a copertura di
esposizioni derivanti da finanziamenti, portafogli di finanziamenti e
sottoscrizione di emissioni obbligazionarie.
2. Le garanzie a valere sul Fondo sono rilasciate nel rispetto dei
seguenti limiti:
a) per le garanzie a copertura di esposizioni derivanti da
singoli finanziamenti, da sottoscrizione di emissioni obbligazionarie
o da garanzie su singoli finanziamenti sono rilasciate dal Fondo per
un ammontare per singola garanzia:
1) non inferiore a 5 milioni di euro; e
2) non superiore a 100 milioni di euro, per le garanzie
concesse nel 2022, ed al limite anno per anno individuato dal Piano
delle attivita' per gli anni successivi, tenuto conto del relativo
sistema dei limiti di rischio previsto dall'art. 1, comma 496, della
legge istitutiva;
b) per le garanzie a copertura di esposizioni derivanti da
portafogli di finanziamenti sono rilasciate dal Fondo per un
ammontare per singolo portafoglio:
1) non inferiore a 5 milioni di euro; e
3. 2) non superiore a 150 milioni di euro, per le garanzie concesse
nel 2022, ed al limite anno per anno individuato dal Piano delle
attivita' per gli anni successivi, tenuto conto del relativo sistema
dei limiti di rischio previsto dall'art. 1, comma 496, della legge
istitutiva.
4. Il Fondo rilascia garanzie a copertura di operazioni di
finanziamento a favore di micro, piccole e medie imprese solo tramite
garanzie di portafoglio di finanziamenti.
5. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita,
incondizionata, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla
normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione
del rischio.
6. La garanzia del Fondo copre, nei limiti stabiliti dal comma 9
del presente articolo, la perdita complessivamente subita dai
soggetti di cui all'art. 8, comma 1, del presente decreto per
capitale, interessi contrattuali e di mora.
7. La garanzia del Fondo rilasciata su portafogli di finanziamenti
puo' coprire anche tranche junior e tranche mezzanine.
8. La percentuale massima di copertura della garanzia rilasciata
dal Fondo su singole esposizioni e' fino all'80 per cento delle
esposizioni stesse, fermo restando il rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.
9. La percentuale massima di copertura della garanzia rilasciata
dal Fondo su portafogli di finanziamenti e' pari a:
a) l'80 per cento di ciascuna perdita registrata sul portafoglio
di finanziamenti o, se previste, sulla tranche senior e sulla tranche
mezzanine;
b) il 50 per cento di ciascuna perdita registrata sulla tranche
junior del portafoglio di finanziamenti.
10. La remunerazione della garanzia rilasciata dal Fondo e'
determinata in conformita' alla metodologia adottata dal comitato di
indirizzo che puo' applicare anche condizioni concessionali a classi
di beneficiari o a categorie di garanzie nel rispetto della normativa
europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile, ivi compresa la
comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno
2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. Le commissioni
dovute al gestore del fondo sono limitate alla copertura dei costi
sostenuti da questo e imputabili alle attivita' svolte per
l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni
connessi alle garanzie, come risultanti da idonea rendicontazione
certificata dal soggetto incaricato della revisione dei conti.
11. Ai sensi dell'art. 1, comma 490, della legge istitutiva, a
copertura delle perdite attese, il gestore del Fondo istituisce un
apposito fondo di accantonamento costituito a valere sulle risorse
libere del Fondo, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2, comma 4, a
cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo
medesimo a fronte del rilascio delle garanzie, nonche' eventuali
recuperi delle somme escusse ed eventuali integrazioni finanziarie di
soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, ai sensi
dell'art. 1, comma 497, della legge istitutiva.
12. Per ciascuna garanzia rilasciata dal Fondo, sul fondo di
accantonamento di cui al comma 12 viene accantonata a cura del
Gestore del Fondo:
a) una somma compresa tra l'8 per cento e il 100 per cento
dell'importo garantito, secondo criteri e metodologie di valutazione,
in linea con le migliori pratiche di gestione del rischio, adottate
dal comitato di indirizzo su proposta del gestore del Fondo e
aggiornati periodicamente in sede di approvazione del Piano delle
attivita';
b) una somma pari al 100 per cento dell'importo garantito nel
caso di rilascio di garanzia a copertura di tranche junior del
portafoglio di finanziamenti.
13. Gli importi dovuti dal Fondo a titolo di escussione delle
garanzie rilasciate sono imputati alle risorse del fondo di
accantonamento di cui al comma 12 e, in caso di esaurimento delle
stesse, alle altre risorse del Fondo.
14. A seguito della ricezione di una richiesta di escussione
inviata dai beneficiari, il gestore del Fondo versa le somme dovute
ai sensi della garanzia entro la successiva tra le seguenti date:
a) trenta giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di
escussione completa delle informazioni previste ai sensi delle
disposizioni operative;
b) quaranta giorni lavorativi dal mancato pagamento delle somme
dovute ai sensi del contratto di finanziamento.
Salvo diversa delibera del comitato direttivo, da adottarsi caso
per caso, su singole posizioni, su proposta motivata del gestore del
Fondo, quando la garanzia e' a copertura di singole esposizioni
derivanti da finanziamenti, l'indennizzo e' corrisposto nel rispetto
del piano di ammortamento del finanziamento per come originariamente
pattuito dalle parti. Le procedure di escussione sono ulteriormente
disciplinate nelle disposizioni operative.
15. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 5, la
garanzia rimane pienamente efficace qualora i beneficiari
intendessero richiedere ai soggetti debitori dell'operazione
garantita, ai sensi della relativa documentazione contrattuale, il
recupero delle somme garantite, nonche' nel caso in cui le
esposizioni garantite siano oggetto di accordi transattivi, per
l'importo non recuperato ai sensi dei predetti accordi e a condizione
che gli stessi accordi transattivi siano stati previamente approvati
dal comitato direttivo.
16. A seguito dell'escussione della garanzia, il Fondo si surroga
nel diritto di rivalersi sui soggetti debitori dell'operazione
garantita, fermo restando, nel caso delle garanzie su portafogli di
finanziamenti, l'ordine di subordinazione determinato dall'eventuale
presenza di tranche junior, tranche mezzanine e tranche senior.
17. Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie di
cui al presente capo IV sono assistite dalla garanzia dello Stato,
quale garanzia di ultima istanza, disciplinata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il
Ministro della transizione ecologica ed il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'art. 1,
comma 490, della legge istitutiva.
Capo V
Contributi a fondo perduto
Art. 10
Contributi a fondo perduto
1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 15, comma 1, i
contributi a fondo perduto di cui all'art. 1, comma 491, della legge
istitutiva sono destinati ad interventi in forma di contributo in
conto capitale, di contributo in conto interessi, al rimborso dei
costi accessori o strumentali agli interventi ed a coprire le spese
di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, perfezionamento
e realizzazione degli interventi.
2. Le condizioni, i criteri e le modalita' di concessione del
contributo in conto capitale, del contributo in conto interessi e del
rimborso dei costi accessori o strumentali agli interventi di cui al
comma 1 del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni
operative.
3. Le attivita' di assistenza tecnica di cui al comma 1 includono,
a titolo esemplificativo, le spese per:
a) consulenze di natura tecnica, progettuale e legale volte a
valutare fattibilita' ed impatto delle iniziative potenzialmente
oggetto degli interventi;
b) programmi di formazione e sviluppo delle competenze;
c) altre attivita' o consulenze relative alle attivita' di
progettazione e strutturazione delle iniziative potenzialmente
destinatarie degli interventi;
d) consulenze ai paesi partner finalizzate al miglioramento del
contesto istituzionale, regolamentare e finanziario al fine di
permettere e supportare la conclusione di interventi nelle relative
giurisdizioni.
4. I costi delle attivita' di cui al comma 1 sono sostenuti dal
Fondo anche cumulativamente per una medesima iniziativa.
5. Il comitato di indirizzo puo' individuare destinazioni dei
contributi a fondo perduto ulteriori a quelle di cui al comma 1 del
presente articolo.
6. Le attivita' di assistenza tecnica di cui al comma 1 del
presente articolo possono essere effettuate dal gestore del Fondo o
da questo affidate a soggetti terzi individuati dal comitato
direttivo o a operatori privati selezionati dal gestore del Fondo nel
rispetto della normativa applicabile.
7. Il comitato direttivo concede, con apposita delibera, i
contributi a fondo perduto di cui al presente articolo,
determinandone di volta in volta la destinazione.
8. In caso di affidamento delle attivita' di cui al comma 1 a
soggetti terzi, il gestore del Fondo, nel conferire i relativi
contributi a fondo perduto, disciplina le modalita' di concessione,
erogazione, monitoraggio e rendicontazione finanziaria e di impatto
del medesimo.
Capo VI
Disposizioni comuni agli interventi
Art. 11
Piano delle attivita', criteri di priorita' e
disposizioni operative
1. Il Piano delle attivita' contiene le linee guida alle quali il
gestore del Fondo si attiene per individuare le iniziative da
presentare al comitato direttivo e definisce, in conformita' alle
finalita' e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125
e agli indirizzi di politica estera dell'Italia, l'ammontare di
risorse destinato alle distinte modalita' di intervento, ivi inclusi
eventuali limiti per aree geografiche e categorie di paesi e per
interventi effettuati in favore di soggetti privati o aventi come
intermediari soggetti privati, il relativo sistema dei limiti di
rischio, inclusi i limiti alle esposizioni del Fondo su singole
operazioni o controparti, ovvero in valute diverse dall'euro, nonche'
l'accesso a fondi addizionali con relativa disciplina di utilizzo.
2. Il Piano delle attivita' puo' essere integrato o modificato con
delibera del comitato di indirizzo.
3. Le disposizioni operative definiscono, con riferimento a
ciascuna tipologia di intervento, nel rispetto del presente decreto e
in conformita' alle finalita' e ai principi ispiratori della legge 11
agosto 2014, n. 125 e agli indirizzi di politica estera dell'Italia,
le procedure alle quali il gestore del Fondo si attiene nello
svolgimento della propria attivita' nonche' i criteri di priorita' in
ragione della maggiore aderenza degli Interventi agli accordi
internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia
e' parte, di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto. Tali
Disposizioni operative stabiliscono, tra l'altro, le modalita' di
istruttoria, i criteri di valutazione della remunerazione degli
interventi, i parametri per la valutazione in termini di impatto
atteso dagli interventi, le eventuali caratteristiche di dettaglio
degli interventi e gli elementi contrattuali principali da riflettere
nella documentazione contrattuale, le modalita' di sottoscrizione
della documentazione contrattuale, di gestione e monitoraggio, di
rendicontazione finanziaria e di impatto, di revoca e di recupero dei
crediti, nonche' i termini e le modalita' di escussione delle
garanzie concesse dal Fondo.
Art. 12
Co-finanziamento
1. Gli interventi possono essere effettuati anche in
co-finanziamento con istituzioni finanziarie, Istituzioni finanziarie
europee e Fondi multilaterali di sviluppo e fondi nazionali
costituiti da risorse pubbliche.
Art. 13
Risorse integrative
1. Le risorse del Fondo possono essere incrementate dall'apporto
finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o
internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali,
previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione al Fondo in un'apposita sezione speciale.
2. Il comitato direttivo delibera la costituzione della sezione
speciale di cui al comma 1 e di sottosezioni, ciascuna dotata di
propria contabilita' separata, nelle quali sono conferite le risorse
integrative, in funzione del soggetto che ha disposto l'apporto
finanziario.
3. La convenzione disciplina le modalita' di utilizzo delle risorse
integrative di cui al comma 1 e puo' essere integrata con appositi
addenda in funzione delle destinazioni e condizioni di utilizzo di
ciascuna risorsa integrativa.
4. I criteri e le condizioni di utilizzo delle risorse integrative
di cui al comma 1, nonche' le relative modalita' di conferimento al
Fondo ai sensi del comma 2, sono disciplinate da un apposito accordo
da stipularsi tra il gestore e ciascun soggetto che ha disposto
l'apporto finanziario integrativo, previa delibera del comitato
direttivo. Alle risorse assegnate alle sottosezioni di cui al comma 2
accedono gli interventi che hanno requisiti di ammissibilita'
coerenti con i criteri e le condizioni di utilizzo di cui al predetto
accordo.
Art. 14
Gestione del Fondo
1. La convenzione disciplina, tra l'altro, le attivita'
amministrative e istruttorie degli interventi e di gestione del Fondo
da parte di CDP e l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con
la disciplina rilevante, regola, tra l'altro, la remunerazione del
gestore del Fondo e le spese di gestione del Fondo, ivi incluse
quelle relative alla preventiva definizione della disciplina
rilevante necessaria all'avvio dell'operativita' del Fondo ed alla
successiva strutturazione finanziaria e legale dei singoli
Interventi, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 491,
della legge istitutiva, nonche' delimita il perimetro delle attivita'
di competenza del gestore del Fondo e le modalita' di rendicontazione
periodica delle risorse del Fondo impiegate.
2. La remunerazione di CDP e' disciplinata in modo tale da
escludere elementi di aiuti di Stato a favore della stessa. E' fatto
salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 10.
3. Il gestore del Fondo cura l'istruttoria finanziaria e la
gestione finanziaria, amministrativa e contabile degli interventi nel
rispetto di quanto previsto nella disciplina rilevante e nella
convenzione, con esclusione delle attivita' deliberative di
competenza del comitato direttivo, come previsto al comma 6 del
presente articolo. Nell'ambito dell'istruttoria finanziaria di
ciascun intervento, il gestore del Fondo fa pieno affidamento sulla
veridicita', completezza e correttezza di tutte le informazioni,
dichiarazioni e attestazioni ricevute da ciascun soggetto
richiedente. Il gestore del Fondo cura il recupero delle somme in
caso di revoca dell'intervento.
4. Il gestore del Fondo espleta il proprio mandato nel rispetto del
presente decreto, della disciplina rilevante e sulla base di quanto
indicato nella convenzione, nonche' delle istruzioni del MiTE, del
comitato di indirizzo e del comitato direttivo, ricevute anche su
apposita richiesta del medesimo gestore del Fondo. Il gestore del
Fondo adempie ai propri obblighi gestori con un grado di diligenza
professionale non inferiore a quella impiegata nell'espletamento
delle attivita' a valere sulle risorse proprie, fermo restando che il
rispetto delle previsioni della disciplina rilevante costituisce il
parametro prioritario ai fini della valutazione dell'obbligo di
diligenza professionale del gestore del Fondo.
5. Le disposizioni operative e la convenzione disciplinano le
modalita' di gestione delle potenziali situazioni di conflitto di
interessi del gestore.
6. Il comitato direttivo delibera, tra l'altro, su apposita
richiesta del gestore del Fondo, in merito alla concessione e alla
revoca degli interventi, nonche' su questioni specifiche emerse in
sede di gestione incluse le richieste di rimborso anticipato dei
fondi erogati in caso di revoca e l'avvio di procedure di recupero
dei crediti e l'accettazione di eventuali proposte transattive.
7. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, separato e distinto a
tutti gli effetti da quello del gestore del Fondo.
Art. 15
Motivi di esclusione degli interventi
1. Si applicano i motivi di esclusione in materia di contrasto alla
criminalita' organizzata, al terrorismo, anche internazionale, e ai
reati finanziari e di sanzioni ed embarghi, come specificati nelle
disposizioni operative tenuto conto delle caratteristiche di ciascuna
tipologia di intervento.
2. Fermi restando le modalita' e i criteri di deliberazione degli
interventi previsti dal DM Comitati, l'intervento non e' comunque
ammesso, e se gia' deliberato e' revocato, nei seguenti casi, come
specificati in relazione a ciascuna tipologia di Intervento nelle
disposizioni operative:
a) il beneficiario o il destinatario finale o il gestore dello
strumento di investimento e' oggetto di procedura di insolvenza in
base al diritto di volta in volta applicabile;
b) il beneficiario o il destinatario finale o il gestore dello
strumento di investimento soddisfa le condizioni previste dal diritto
di volta in volta applicabile per l'apertura nei suoi confronti di
una procedura per insolvenza;
c) l'intervento non soddisfa una o piu' tra le condizioni e i
criteri richiesti ai sensi del presente decreto, per fatti imputabili
al beneficiario, al destinatario finale o al gestore dello strumento
di investimento;
d) consegna di documentazione incompleta o irregolare da parte
del beneficiario o del gestore dello strumento di investimento;
e) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario o del
gestore dello strumento di investimento.
Art. 16
Rendicontazione e rimedi
1. Gli interventi sono rendicontati dal gestore del fondo ai fini
del raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi
internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia
e' parte, di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto.
2. Le modalita' di rendicontazione sono definite dal comitato di
indirizzo, in coerenza con le previsioni degli accordi internazionali
sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e' parte, di
cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto.
3. La documentazione contrattuale relativa agli interventi prevede
appositi obblighi di rendicontazione a carico di ciascun beneficiario
e relativi rimedi in caso di inadempimento.
Art. 17
Recupero dei crediti e accordi transattivi
1. L'avvio di procedure giudiziali di recupero crediti e
l'accettazione di eventuali accordi transattivi sono deliberati di
volta in volta dal comitato direttivo.
2. Nel caso di interventi sotto forma di concessione di garanzia, i
beneficiari di cui all'art. 8 attivano tempestivamente i rimedi
necessari a preservare e recuperare il credito. Dopo l'escussione
della garanzia, il Fondo e' surrogato nei diritti dei beneficiari
come previsto dall'art. 9, comma 16. In tal caso, i beneficiari e il
Fondo, quest'ultimo per il tramite del gestore del Fondo, gestiscono
le azioni necessarie od opportune, ciascuno a propria cura e spese ed
in relazione alle proprie ragioni di credito. Il Fondo, per il
tramite del gestore del Fondo, potra' in ogni caso conferire mandato
revocabile a terzi o ai beneficiari, che non possono senza
giustificato motivo negare la propria accettazione, per l'esercizio
dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga.
3. Il recupero dei crediti da effettuarsi sia in Italia che al di
fuori del territorio italiano e' svolto dal gestore del Fondo, nella
fase stragiudiziale e giudiziale, nei termini previsti dalla
convenzione.
4. I costi e le spese, anche relativi ai consulenti legali del
libero foro di cui al presente articolo, nonche' ogni importo,
comprese le spese legali, derivante da eventuali pronunce giudiziali
avverse a qualsiasi titolo, anche nell'ambito di eventuali
contenziosi passivi, inclusi quelli promossi direttamente nei
confronti di CDP, sono ad esclusivo carico del Fondo clima.
5. I crediti verso gli Stati sono trattati in seno al Club di
Parigi con il supporto e il coordinamento del gestore del Fondo nei
termini previsti dalla convenzione.
Art. 18
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo per la registrazione.
2. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.