Fondo per il rimboschimento: tre milioni di euro messi a disposizione delle Regioni e delle province autonome per la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne. Le condizioni, i criteri e le modalità sono state stabilite con il D.M. 29 settembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 3 novembre 2021) del ministero delle Politiche agricole di concerto con il ministero della Transizione ecologica.
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La dotazione del fondo è pari a tre milioni di euro.
Qui di seguito il testo integrale del provvedimento sulle condizioni, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del fondo per il rimboschimento.
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Decreto 29 settembre 2021
Condizioni, criteri e modalità di ripartizione del Fondo per il
rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree
interne. (21A06459)
(Gazzetta Ufficiale n. 262 del 3 novembre 2021)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il Trattato sul finanziamento dell'Unione europea e, in
particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di
aiuti di Stato da parte degli Stati membri;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo;
Visto il regolamento UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno
2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti ai settori agricoli e
forestali e nelle aree rurali e che abroga il regolamento della
Commissione CE n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 1° luglio 2014, n. L 193;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 del 1°
luglio 2014, n. 2014/C204/01, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 1° luglio 2014, n. C 204;
Tenuto conto che gli orientamenti sopra citati definiscono i
criteri di compatibilita' per gli aiuti di Stato al settore
forestale, oltre che a quello agricolo, e per gli aiuti alle imprese
attive nelle zone rurali che altrimenti non rientrerebbero nel campo
di applicazione dell'art. 42 del Trattato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 12;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato
dall'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede
la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare,
che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione
di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti
CUP che costituiscono elemento essenziale all'atto stesso;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita';
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, lettera c) della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione
dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di
attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e
Fondo progetti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 recante «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali»;
Visto l'art. 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 141, istitutivo di un Fondo
per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle
aree interne i cui criteri e modalita' di ripartizione sono stabiliti
con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, adottato d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata;
Tenuto conto che il predetto fondo e' destinato all'incentivazione
di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e
rimboschimento attuati da imprese agricole e forestali;
Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione delle
risorse disponibili del fondo di cui all'art. 4-bis del decreto-legge
n. 111/2019, convertito con legge 12 dicembre 2019 n. 141, adottando
un criterio basato su dati oggettivi riferiti alla copertura
forestale del territorio nazionale;
Tenuto conto della legge 22 aprile 2021 n. 55 - Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
recante disposizioni urgenti di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri;
Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica con
nota prot. n. 9335 del 5 maggio 2021;
Considerata l'attivita' di concertazione realizzata nelle riunioni
del 3 marzo 2020 e del 7 maggio 2021 del tavolo di concertazione
permanente del settore forestale, istituito con decreto ministeriale
26 giugno 2019, n. 6792;
Preso atto del parere della Ragioneria generale dello Stato
trasmesso con nota prot. 13195 dell'8 luglio 2021 dal Ministero
dell'economia e delle finanze, le cui osservazioni sono state
integralmente accolte;
Sentita la Conferenza unificata, riunitasi in data 8 luglio 2021;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e finalita'
1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4-bis del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito con legge 12 dicembre 2019 n. 141,
recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria, il presente decreto
disciplina le condizioni, i criteri e le modalita' di ripartizione
del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e volto a incentivare
interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e
rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali nelle aree
interne e marginali del Paese.
Art. 2
Risorse disponibili e soggetti destinatari
1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1 ammontano a 1 milione di
euro quali residui di stanziamento di provenienza 2020 e 2 milioni di
euro per l'anno 2021 stanziate nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le risorse del fondo sono destinate alle regioni e alle Province
autonome di Trento e Bolzano esclusivamente per il finanziamento di
interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e
rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali secondo i
criteri specificati nei successivi articoli del presente decreto.
3. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Art. 3
Criteri e modalita' di ripartizione
1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1 sono ripartite tra le
regioni e le province autonome in base all'estensione della
superficie forestale in ettari stimata dall'ultimo Inventario
nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio - INFC
pubblicato, relativo all'anno 2005.
2. A tal fine, tenuto conto della consistenza complessiva del
fondo, pari a 3 milioni di euro, come indicato all'art. 2, 1 milione
di euro viene assegnato alle Regioni Sardegna, Toscana, Piemonte e
Puglia che, nell'insieme, occupano un terzo della superficie
forestale italiana, mentre 2 milioni di euro vengono ripartiti nelle
restanti regioni e province autonome.
3. Gli importi assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma,
ripartiti sulla base di quanto indicato al comma precedente (e
arrotondati in modo da assicurare l'assegnazione di somme congrue),
sono riportati nella tabella di cui all'allegato A che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Art. 4
Beneficiari
1. Possono beneficiare dei fondi di cui all'art. 2 le imprese
agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e le imprese
forestali di cui all'art. 3, comma 2, lettera q) del decreto
legislativo 3 aprile 2018 n. 34, in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la disponibilita' dei terreni su cui si intende
realizzare l'intervento alla data di presentazione dell'istanza;
b) ove pertinente, essere regolarmente iscritte all'albo delle
imprese forestali della regione in cui si intende realizzare
l'intervento; nelle more dell'istituzione dell'albo regionale o in
assenza d'iscrizione, le imprese devono possedere almeno i criteri
minimi nazionali stabiliti con decreto del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali n. 4472 del 29 aprile 2020, di cui
all'art. 10 comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 34/2018;
c) non aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici concessi
per le medesime aree ed i medesimi interventi nei tre anni precedenti
la concessione del contributo.
Art. 5
Interventi ammissibili
1. Per beneficiare del sostegno finanziario i soggetti di cui
all'art. 4 presentano domanda di contributo secondo le modalita'
definite dalle singole regioni e province autonome, riguardante
interventi volti alla difesa e messa in sicurezza del suolo, al
rinfoltimento, all'imboschimento e al rimboschimento, al fine di
favorire la tutela ambientale, la gestione del paesaggio e di
contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali
del Paese, e ricadenti in superfici di cui all'articoli 3, commi 3 e
4 e all'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerati ammissibili, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi;
a) realizzazione e manutenzione straordinaria di opere di
sistemazione idraulico-forestale finalizzati a ridurre il rischio
idrogeologico, inclusa la viabilita' forestale.
b) ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali
degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi e di
incendi boschivi, per il recupero funzionale degli ecosistemi
forestali.
Art. 6
Criteri di priorita' dei progetti
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
definiscono i criteri di priorita' ai fini della concessione del
sostegno anche tenendo conto dei seguenti principi con particolare
riferimento a quelli volti a contenere il rischio idrogeologico:
a) interventi eseguiti da imprese aventi sede operativa nei
comuni classificati totalmente montani dalle disposizioni regionali
vigenti; in assenza di definizione si rimanda a quanto disposto
dall'art. 1, della legge 25 luglio del 1952, n. 991, recante
provvedimenti in favore dei territori montani;
b) interventi ricadenti nelle aree definite come boschi di
protezione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera r), del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
c) interventi ricadenti nelle aree classificate ad alto rischio
incendi dalle vigenti pianificazioni antincendio boschivo;
d) interventi ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo
idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923 e successive
modificazioni ed integrazioni;
e) interventi finalizzati alla riduzione del rischio
idrogeologico ricadenti nei bacini idrografici sottesi a centri
abitati individuati a rischio nella pianificazione di bacino vigente
e per i quali acquisire il parere favorevole dell'Autorita' di bacino
distrettuale territorialmente competente;
f) interventi effettuati da imprenditori agricoli e imprenditori
forestali di eta' inferiore ai quaranta anni, compiuti alla data di
chiusura del bando;
g) effettuati in superfici accorpate e appartenenti a piu'
proprietari associati anche secondo le disposizioni di cui art. 10
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
Art. 7
Misura del finanziamento concedibile
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 i soggetti beneficiari di cui all'art. 4 hanno diritto
all'incentivo di cui al presente decreto nei limiti delle
disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2.
2. Per ogni singolo progetto di cui all'art. 5 comma 1 e' prevista
una copertura fino al 100% dei costi sostenuti per gli interventi
ammissibili di cui all'art. 5 comma 2. Il sostegno e' concesso
secondo la regola «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
3. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere cumulato con altri
aiuti nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui all'art. 5 del
precitato regolamento (UE) 1407 /2013.
Art. 8
Modalita' di presentazione della domanda
e procedure per la concessione ed erogazione
1. Le regioni e le province autonome sono responsabili delle
procedure di selezione delle domande finanziabili, della concessione
e dell'erogazione degli aiuti previsti dal presente provvedimento nei
propri territori.
2. I soggetti interessati di cui all'art. 4 presentano domanda di
sostegno alla regione o provincia autonoma di competenza, con le
modalita' da queste stabilite; le regioni definiscono il vincolo
temporale di destinazione.
3. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse deve
indicare, ove previsto per l'intervento, ai sensi dell'art. 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice unico di progetto (CUP)
identificativi degli interventi oggetto di finanziamento.
Art. 9
Comunicazioni
1. Alla conclusione delle attivita' finanziate, le regioni e le
province autonome redigono una relazione sui risultati ottenuti
secondo un format che verra' successivamente condiviso e la inoltrano
alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.
Art. 10
Esenzione da obbligo di notifica
1. Gli aiuti concessi in conformita' al presente decreto sono
esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana.
Contenuti sugli incendi boschivi qui.
(Fondo per il rimboschimento)