Fondo per la crescita sostenibile: assegnati 50 milioni di euro. E' quanto stabilito dal D.M. 31 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2019). Le risorse finanziarie assegnate al Fondo per la crescita sostenibile saranno utilizzate per sostenere le imprese e altri operatori economici, anche in collaborazione con organismi e/o centri di ricerca, nello svolgimento delle attività inerenti allo sviluppo, alla prototipazione e alla sperimentazione.
Sei interessato ai temi dell’ambiente,
della sicurezza,
e dell’efficienza energetica?
Clicca sulla copertina
per scoprire l’offerta
di abbonamento
ad Ambiente&Sicurezza
più adatta alle tue
esigenze professionali
Fondo per la crescita sostenibile: gli obiettivi
Obiettivo: sostenere nuove soluzioni utili a soddisfare i cosiddetti «fabbisogni smart» del Paese individuati con le modalità di cui al comma 2 del decreto. Queste soluzioni dovranno essere in grado, attraverso un significativo avanzamento tecnologico, di: migliorare la qualità della vita dei cittadini, migliorare il contesto imprenditoriale delle imprese nel territorio nazionale e di generare un rilevante impatto sull'efficienza del funzionamento della pubblica amministrazione.
Trovi altri contenuti sullo sviluppo sostenibile cliccando qui.
Tutti i dettagli, nel testo del provvedimento (riportato qui di seguito).
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 31 gennaio 2019
Assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile per l'attuazione di bandi di domanda pubblica intelligente. (19A01799)
in Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2019, n. 67
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita'
periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di
programmi e interventi con un impatto significativo in ambito
nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con
particolare riguardo alle finalita' indicate nella stessa norma, tra
cui quella di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, relativa alla
promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di
rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema
produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle
strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n.
83 del 2012, che prevede che il Fondo per la crescita sostenibile
puo' operare anche attraverso le due distinte contabilita' speciali
gia' intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione di
finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi,
anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o
dalle regioni, e che per ciascuna delle finalita' del Fondo sia
istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
rubricato «Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti
precommerciali» con il quale si definisce, in particolare,
l'attuazione delle attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di
un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una
domanda espressa da pubbliche amministrazioni, nonche' di servizi di
ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte
a rispondere a una domanda pubblica;
Visto l'art. 19 del decreto-legge n. 83 del 2012 con il quale e'
istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;
Visto l'art. 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
che individua l'Agenzia per l'Italia digitale quale soggetto preposto
«alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana, in
coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea» e
che ne definisce le funzioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113
del 16 maggio 2013, con il quale sono individuate, ai sensi del comma
3 del richiamato art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in particolare,
l'art. 3, comma 2, lettera a), del predetto decreto ministeriale, ove
e' previsto che il Fondo per la crescita sostenibile sostiene
interventi diretti alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo
delle imprese»;
Vista la «Strategia italiana per la banda ultra larga e per la
crescita digitale 2014-2020», approvata dal Consiglio dei ministri in
data 3 marzo 2015 in applicazione della normativa comunitaria
riguardante la programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali e di
investimento europei, che indirizza gli interventi previsti dai
Programmi operativi per l'attuazione dell'obiettivo tematico 2
«Agenda digitale (migliorare l'accesso alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, nonche' l'impiego e la
qualita' delle medesime)»;
Vista la «Strategia nazionale di specializzazione intelligente»,
emanata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che, in
applicazione della normativa comunitaria riguardante la
programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali e di investimento
europei, indirizza gli interventi previsti dai Programmi operativi
relativamente all'obiettivo tematico 1 «Ricerca, sviluppo tecnologico
e innovazione (rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l'innovazione)» e che coinvolge, per alcuni specifici aspetti, anche
l'obiettivo tematico 2 «Agenda digitale (migliorare l'accesso alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' l'impiego
e la qualita' delle medesime)»;
Considerato che l'Accordo di partenariato per l'uso dei Fondi
strutturali e di investimento 2014-2020, adottato dalla Commissione
europea il 29 ottobre 2014, definisce, tra i risultati attesi, la
«Promozione di nuovi mercati per l'innovazione» e individua, quale
strumento attuativo, il rafforzamento e la qualificazione della
domanda di innovazione della PA attraverso lo sviluppo di competenze
mirate all'impiego del «Pre-commercial public procurement»;
Considerato che la citata «Strategia italiana per la banda ultra
larga e per la crescita digitale 2014-2020», identifica nella
promozione delle smart city una delle azioni attraverso cui
accelerare la crescita del Paese e individua, tra gli obiettivi
strategici, «l'utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e
degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni
e servizi innovativi basati su tecnologie digitali»;
Considerato che la citata «Strategia nazionale di specializzazione
intelligente» definisce le specifiche aree tematiche prioritarie di
intervento che riflettono un elevato potenziale imprenditoriale in
termini di posizionamento competitivo e individua, tra gli strumenti
di sostegno alle imprese, la domanda pubblica innovativa e, in
particolare, l'appalto pre-commerciale e l'appalto di innovazione;
Considerata l'esigenza di promuovere un modello di intervento che
miri a un coordinamento piu' efficace delle strategie promosse dalle
Amministrazioni responsabili dei programmi, in grado di incidere
sugli obiettivi individuati dalla Strategia italiana per la banda
ultra larga e per la crescita digitale 2014-2020 e dalla Strategia
nazionale di specializzazione intelligente, garantendo altresi' un
piu' ampio coinvolgimento del partenariato pubblico-privato, delle
municipalita', degli stakeholder privati, delle parti sociali e della
societa' civile;
Ritenuto che lo sviluppo di nuove soluzioni in grado di soddisfare
i «fabbisogni smart», individuati dalla Strategia italiana per la
banda ultra larga e per la crescita digitale 2014-2020 e dalla
Strategia nazionale di specializzazione intelligente, potra' generare
un impatto positivo sul sistema Paese e portare alla messa a punto di
soluzioni tecnologiche replicabili in altri contesti pubblici e
privati, con ulteriori ricadute economiche in grado contribuire ad
accelerare la crescita imprenditoriale;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante le
diposizioni del Codice dei contratti pubblici e, in particolare,
l'art. 158 relativo ai servizi di ricerca e sviluppo;
Decreta:
Art. 1
Risorse finanziarie disponibili
- Una quota delle risorse disponibili nella contabilita' speciale
- 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, pari a euro
50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), e' attribuita alla sezione del
medesimo Fondo relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed e' destinata
all'attuazione dei bandi di domanda pubblica intelligente di cui
all'art. 2 del presente decreto.
- L'attuazione dei bandi di cui all'art. 2 o di singole fasi degli
stessi di cui al comma 4 del medesimo art. 2 puo' essere, altresi',
finanziata con risorse provenienti da Programmi operativi
cofinanziati con Fondi strutturali e di investimento europei,
nell'ambito di azioni, previste nei predetti Programmi operativi,
coerenti con le finalita' e gli ambiti di intervento del presente
decreto, ovvero con ordinarie risorse di bilancio di altre
amministrazioni interessate, centrali e locali. In tale caso le
risorse di cui al comma 1 sono trasferite dalla contabilita' speciale
- 1201 del Fondo per la crescita sostenibile alla contabilita'
speciale n. 1726 del medesimo Fondo.
Art. 2
Bandi di domanda pubblica intelligente
- Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 sono utilizzate per
sostenere le imprese e altri operatori economici, anche in
collaborazione con organismi e/o centri di ricerca, nello svolgimento
delle attivita' inerenti allo sviluppo, alla prototipazione e alla
sperimentazione di nuove soluzioni utili a soddisfare i «fabbisogni
smart» del Paese individuati con le modalita' di cui al comma 2, in
grado, attraverso un significativo avanzamento tecnologico, di
migliorare la qualita' della vita dei cittadini e/o il contesto
imprenditoriale delle imprese nel territorio nazionale e/o di
generare un rilevante impatto sull'efficienza del funzionamento della
pubblica amministrazione.
- Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rilevare e a
selezionare i «fabbisogni smart» di cui al comma 1 espressi dal
Paese, anche avvalendosi di forme di cooperazione con altre
amministrazioni pubbliche.
- All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto il
Ministero dello sviluppo economico provvede attraverso uno o piu'
bandi di gara, emanati in conformita' al modello e alla relativa
disciplina degli appalti di innovazione e/o pre-commerciali.
- Ciascun bando di gara di cui al comma 3 e' articolato, con
riferimento ai fabbisogni individuati ai sensi del comma 2, nelle
seguenti fasi:
- a) elaborazione di soluzioni e presentazione di uno studio di
fattibilita' tecnica della soluzione proposta con la descrizione
della stessa;
- b) messa a punto di uno o piu' prototipi e quantificazione
dell'offerta tecnico-economica della sperimentazione;
- c) realizzazione della soluzione proposta e «rilascio
sperimentale» in specifici ambiti territoriali.
- Ciascun bando di gara definisce, tra l'altro, le modalita' per
l'acquisizione e/o l'utilizzo dei risultati ai fini di una piu'
diffusa adozione degli stessi da parte della pubblica
amministrazione.
- Per l'attuazione e la gestione dell'intervento di cui al
presente decreto, in conformita' con quanto previsto dall'art. 14-bis
del decreto legislativo n. 82 del 2005, dall'art. 19 del
decreto-legge n. 83 del 2012 e dall'art. 19 del decreto-legge n. 179
del 2012, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla
base di apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale. Gli
oneri relativi alla predetta convenzione sono posti a carico delle
risorse finanziarie disponibili per l'intervento, entro il limite del
2 percento delle medesime risorse.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.