Fondo per la crescita sostenibile: assegnati 50 milioni di euro

Sono destinati all'attuazione di bandi di domanda pubblica intelligente

Fondo per la crescita sostenibile: assegnati 50 milioni di euro. E' quanto stabilito dal D.M. 31 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2019). Le risorse finanziarie assegnate al Fondo per la crescita sostenibile saranno utilizzate per sostenere le  imprese e altri operatori  economici, anche in collaborazione con organismi e/o centri di ricerca, nello svolgimento delle attività inerenti allo sviluppo, alla prototipazione e alla sperimentazione.

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Fondo per la crescita sostenibile: gli obiettivi

Obiettivo: sostenere nuove soluzioni utili a soddisfare i cosiddetti «fabbisogni smart» del Paese individuati con le modalità di cui al comma  2 del decreto. Queste soluzioni dovranno essere in grado, attraverso un  significativo avanzamento  tecnologico, di: migliorare la qualità della vita dei cittadini, migliorare il contesto imprenditoriale delle imprese nel territorio nazionale e  di generare un rilevante impatto sull'efficienza del funzionamento della pubblica amministrazione.

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Tutti i dettagli, nel testo del provvedimento (riportato qui di seguito).

 

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 31 gennaio 2019

Assegnazione di risorse del Fondo per  la  crescita  sostenibile  per l'attuazione di bandi di domanda pubblica intelligente. (19A01799)

in Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2019, n. 67

 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

Visto l'art. 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che

stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della

legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello

sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita

sostenibile» ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita'

periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti

dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di

programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito

nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con

particolare riguardo alle finalita' indicate nella stessa norma,  tra

cui quella di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, relativa alla

promozione  di  progetti  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione   di

rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema

produttivo, anche  tramite  il  consolidamento  dei  centri  e  delle

strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n.

83 del 2012, che prevede che il Fondo  per  la  crescita  sostenibile

puo' operare anche attraverso le due distinte  contabilita'  speciali

gia' intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione  di

finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per  gli  interventi,

anche di natura non  rotativa,  cofinanziati  dall'Unione  europea  o

dalle regioni, e che per  ciascuna  delle  finalita'  del  Fondo  sia

istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso;

Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,

rubricato  «Grandi  progetti  di  ricerca  e  innovazione  e  appalti

precommerciali»  con  il  quale   si   definisce,   in   particolare,

l'attuazione delle attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo  di

un servizio o di un prodotto innovativo in grado  di  soddisfare  una

domanda espressa da pubbliche amministrazioni, nonche' di servizi  di

ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato  volte

a rispondere a una domanda pubblica;

Visto l'art. 19 del decreto-legge n. 83 del 2012 con  il  quale  e'

istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;

Visto l'art. 14-bis del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,

che individua l'Agenzia per l'Italia digitale quale soggetto preposto

«alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana, in

coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del  Consiglio  dei

ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea»  e

che ne definisce le funzioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113

del 16 maggio 2013, con il quale sono individuate, ai sensi del comma

3 del richiamato art.  23  del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  le

priorita', le forme e le  intensita'  massime  di  aiuto  concedibili

nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in  particolare,

l'art. 3, comma 2, lettera a), del predetto decreto ministeriale, ove

e' previsto  che  il  Fondo  per  la  crescita  sostenibile  sostiene

interventi diretti alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e

innovazione  di  rilevanza   strategica   per   il   rilancio   della

competitivita'   del   sistema   produttivo,   anche    tramite    il

consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e  sviluppo

delle imprese»;

Vista la «Strategia italiana per la banda  ultra  larga  e  per  la

crescita digitale 2014-2020», approvata dal Consiglio dei ministri in

data  3  marzo  2015  in  applicazione  della  normativa  comunitaria

riguardante la programmazione 2014-2020 dei Fondi  strutturali  e  di

investimento europei,  che  indirizza  gli  interventi  previsti  dai

Programmi  operativi  per  l'attuazione  dell'obiettivo  tematico   2

«Agenda    digitale    (migliorare    l'accesso    alle    tecnologie

dell'informazione e  della  comunicazione,  nonche'  l'impiego  e  la

qualita' delle medesime)»;

Vista la «Strategia nazionale  di  specializzazione  intelligente»,

emanata dal Ministero dello sviluppo economico, di  concerto  con  il

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che,  in

applicazione   della    normativa    comunitaria    riguardante    la

programmazione 2014-2020 dei  Fondi  strutturali  e  di  investimento

europei, indirizza gli interventi previsti  dai  Programmi  operativi

relativamente all'obiettivo tematico 1 «Ricerca, sviluppo tecnologico

e innovazione (rafforzare  la  ricerca,  lo  sviluppo  tecnologico  e

l'innovazione)» e che coinvolge, per alcuni specifici aspetti,  anche

l'obiettivo tematico 2 «Agenda digitale  (migliorare  l'accesso  alle

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' l'impiego

e la qualita' delle medesime)»;

Considerato che l'Accordo  di  partenariato  per  l'uso  dei  Fondi

strutturali e di investimento 2014-2020, adottato  dalla  Commissione

europea il 29 ottobre 2014, definisce, tra  i  risultati  attesi,  la

«Promozione di nuovi mercati per l'innovazione»  e  individua,  quale

strumento attuativo,  il  rafforzamento  e  la  qualificazione  della

domanda di innovazione della PA attraverso lo sviluppo di  competenze

mirate all'impiego del «Pre-commercial public procurement»;

Considerato che la citata «Strategia italiana per  la  banda  ultra

larga  e  per  la  crescita  digitale  2014-2020»,  identifica  nella

promozione  delle  smart  city  una  delle  azioni   attraverso   cui

accelerare la crescita del  Paese  e  individua,  tra  gli  obiettivi

strategici, «l'utilizzazione degli  acquisti  pubblici  innovativi  e

degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni

e servizi innovativi basati su tecnologie digitali»;

Considerato che la citata «Strategia nazionale di  specializzazione

intelligente» definisce le specifiche aree tematiche  prioritarie  di

intervento che riflettono un elevato  potenziale  imprenditoriale  in

termini di posizionamento competitivo e individua, tra gli  strumenti

di sostegno alle  imprese,  la  domanda  pubblica  innovativa  e,  in

particolare, l'appalto pre-commerciale e l'appalto di innovazione;

Considerata l'esigenza di promuovere un modello di  intervento  che

miri a un coordinamento piu' efficace delle strategie promosse  dalle

Amministrazioni responsabili dei  programmi,  in  grado  di  incidere

sugli obiettivi individuati dalla Strategia  italiana  per  la  banda

ultra larga e per la crescita digitale 2014-2020  e  dalla  Strategia

nazionale di specializzazione intelligente,  garantendo  altresi'  un

piu' ampio coinvolgimento del  partenariato  pubblico-privato,  delle

municipalita', degli stakeholder privati, delle parti sociali e della

societa' civile;

Ritenuto che lo sviluppo di nuove soluzioni in grado di  soddisfare

i «fabbisogni smart», individuati dalla  Strategia  italiana  per  la

banda ultra larga e  per  la  crescita  digitale  2014-2020  e  dalla

Strategia nazionale di specializzazione intelligente, potra' generare

un impatto positivo sul sistema Paese e portare alla messa a punto di

soluzioni tecnologiche  replicabili  in  altri  contesti  pubblici  e

privati, con ulteriori ricadute economiche in  grado  contribuire  ad

accelerare la crescita imprenditoriale;

Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  le

diposizioni del Codice dei  contratti  pubblici  e,  in  particolare,

l'art. 158 relativo ai servizi di ricerca e sviluppo;

Decreta:

Art. 1

Risorse finanziarie disponibili

 

  1. Una quota delle risorse disponibili nella contabilita' speciale
  2. 1201 del  Fondo  per  la  crescita  sostenibile,  pari  a   euro

50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), e' attribuita alla  sezione  del

medesimo Fondo relativa alla finalita' di cui all'art. 23,  comma  2,

lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  ed  e'  destinata

all'attuazione dei bandi di  domanda  pubblica  intelligente  di  cui

all'art. 2 del presente decreto.

  1. L'attuazione dei bandi di cui all'art. 2 o di singole fasi degli

stessi di cui al comma 4 del medesimo art. 2 puo'  essere,  altresi',

finanziata   con   risorse   provenienti   da   Programmi   operativi

cofinanziati  con  Fondi  strutturali  e  di  investimento   europei,

nell'ambito di azioni, previste  nei  predetti  Programmi  operativi,

coerenti con le finalita' e gli ambiti  di  intervento  del  presente

decreto,  ovvero  con  ordinarie  risorse  di   bilancio   di   altre

amministrazioni interessate, centrali  e  locali.  In  tale  caso  le

risorse di cui al comma 1 sono trasferite dalla contabilita' speciale

  1. 1201 del Fondo per la  crescita  sostenibile  alla  contabilita'

speciale n. 1726 del medesimo Fondo.

Art. 2

Bandi di domanda pubblica intelligente

  1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1  sono  utilizzate  per

sostenere  le  imprese  e  altri  operatori   economici,   anche   in

collaborazione con organismi e/o centri di ricerca, nello svolgimento

delle attivita' inerenti allo sviluppo, alla  prototipazione  e  alla

sperimentazione di nuove soluzioni utili a soddisfare  i  «fabbisogni

smart» del Paese individuati con le modalita' di cui al comma  2,  in

grado,  attraverso  un  significativo  avanzamento  tecnologico,   di

migliorare la qualita' della  vita  dei  cittadini  e/o  il  contesto

imprenditoriale  delle  imprese  nel  territorio  nazionale  e/o   di

generare un rilevante impatto sull'efficienza del funzionamento della

pubblica amministrazione.

  1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rilevare  e  a

selezionare i «fabbisogni smart» di  cui  al  comma  1  espressi  dal

Paese,  anche  avvalendosi  di  forme  di  cooperazione   con   altre

amministrazioni pubbliche.

  1. All'attuazione degli interventi di cui al presente  decreto  il

Ministero dello sviluppo economico provvede  attraverso  uno  o  piu'

bandi di gara, emanati in conformita'  al  modello  e  alla  relativa

disciplina degli appalti di innovazione e/o pre-commerciali.

  1. Ciascun bando di gara di cui al  comma  3  e'  articolato,  con

riferimento ai fabbisogni individuati ai sensi  del  comma  2,  nelle

seguenti fasi:

  1. a) elaborazione di soluzioni e presentazione di  uno  studio  di

fattibilita' tecnica della  soluzione  proposta  con  la  descrizione

della stessa;

  1. b) messa a punto di  uno  o  piu'  prototipi  e  quantificazione

dell'offerta tecnico-economica della sperimentazione;

  1. c) realizzazione   della   soluzione   proposta   e   «rilascio

sperimentale» in specifici ambiti territoriali.

  1. Ciascun bando di gara definisce, tra l'altro, le modalita'  per

l'acquisizione e/o l'utilizzo dei  risultati  ai  fini  di  una  piu'

diffusa   adozione   degli   stessi   da   parte    della    pubblica

amministrazione.

  1. Per l'attuazione  e  la  gestione  dell'intervento  di  cui  al

presente decreto, in conformita' con quanto previsto dall'art. 14-bis

del  decreto  legislativo  n.  82  del   2005,   dall'art.   19   del

decreto-legge n. 83 del 2012 e dall'art. 19 del decreto-legge n.  179

del 2012, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla

base di apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale. Gli

oneri relativi alla predetta convenzione sono posti  a  carico  delle

risorse finanziarie disponibili per l'intervento, entro il limite del

2 percento delle medesime risorse.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana.

 

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