E' quanto prevede il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2015
Istituito uno strumento di garanzia a «copertura del rischio legato alla mancar restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, previsto dai decreti 20 giugno 2013 e 15 ottobre 2014». È l'oggetto del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2015, n. 225.
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Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2015 Istituzione dello strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, previsto dai decreti 20 giugno 2013 e 15 ottobre 2014. in Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2015, n. 225 IL DIRETTORE GENERALE per gli incentivi alle imprese Visto l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il predetto Fondo speciale rotativo, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con il quale e' approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.a., in qualita' di mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014, per l'affidamento del «servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico, per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre 2013, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020», come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2014; Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 che stabilisce che, limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione del finanziamento agevolato puo' essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25 per cento del totale del finanziamento concesso; che, al fine di garantire le somme erogate in anticipazione, il Ministero puo' procedere all'istituzione di un apposito strumento di garanzia, mediante la trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto, e, infine, che le imprese che intendono avvalersi del predetto strumento sono tenute a contribuire con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta, nella misura definita con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese; Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 25 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 4 agosto 2014, che, all'art. 2, comma 1, fissa, per l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020», nella misura del 2 per cento la trattenuta della quota delle risorse finanziarie da destinare allo strumento di garanzia e, all'art. 4, comma 1, lettera c), fissa nella misura del 2 per cento dell' anticipazione richiesta la quota del contributo a carico delle imprese che intendono avvalersi dello strumento di garanzia stesso; Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2015, che eleva la quota del predetto contributo a carico delle imprese che intendono avvalersi dello strumento di garanzia dal 2 al 2,7 per cento, sulla base della metodologia definita dal soggetto gestore, Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.a.; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2014, che disciplina l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l' «industria sostenibile»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014, che disciplina l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2015, che introduce modifiche e integrazioni ad entrambi i suddetti decreti in data 15 ottobre 2014; Visti, in particolare, gli articoli 13 dei predetti decreti ministeriali 15 ottobre 2014, che, al comma 2, prevedono che un importo non superiore al 60 per cento del finanziamento agevolato puo' essere erogato, su richiesta del soggetto beneficiario, in due quote anticipate, ciascuna pari al 30 per cento del finanziamento stesso, e che, al fine di garantire le somme erogate in anticipazione il Ministero dello sviluppo economico puo' istituire un apposito strumento di garanzia, mediante la costituzione di un fondo alimentato inizialmente dalla trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e che le imprese che intendono avvalersi del predetto strumento di garanzia sono tenute a contribuire al predetto fondo con una quota proporzionale al finanziamento da anticipare, nella misura definita con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese; Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 30 aprile 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2015, con il quale, all'art. 10, comma 5, viene fissata, nella misura del 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, la quota con la quale alimentare il predetto strumento di garanzia per gli interventi agevolativi di cui ai citati decreti ministeriali 15 ottobre 2014; Ritenuto di dover istituire un unico strumento di garanzia per gli interventi agevolativi di cui ai predetti decreti ministeriali 20 giugno 2013 e 15 ottobre 2014 tramite la costituzione di un unico fondo indisponibile; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «soggetto gestore»: il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli; c) «Fondo crescita sostenibile»: il fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; d) «strumento di garanzia» (o «strumento»): lo strumento di garanzia di cui all'art. 12, comma 3, del decreto ministeriale 20 giugno 2013 e di cui agli articoli 13, comma 2, dei decreti ministeriali 15 ottobre 2014; e) «imprese beneficiarie»: le imprese beneficiarie di una anticipazione a valere sul Fondo crescita sostenibile. Art. 2 Istituzione dello strumento di garanzia 1. E' istituito lo strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo crescita sostenibile e il presente decreto ne disciplina le modalita' di accesso e di funzionamento. Art. 3 Ambiti di applicazione dello strumento 1. Lo strumento opera tramite un unico fondo per tutti i bandi che utilizzano, per la concessione delle anticipazioni, le risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile e che ne prevedono l'utilizzo, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, per effetto del provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, lettera b). 2. Lo strumento non si applica agli interventi oggetto degli accordi di programma di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 13 maggio 2015, tranne che il singolo accordo lo preveda espressamente in ragione della numerosita' dei soggetti potenzialmente interessati. 3. Con successivi provvedimenti si provvede all'eventuale applicazione e disciplina dello strumento anche agli interventi che utilizzano risorse finanziarie comunitarie o cofinanziate dall'Unione europea nell'ambito dei fondi strutturali, nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regolamenti comunitari. Art. 4 Finanziamento dello strumento 1. Il fondo di cui all'art. 3, comma 1, e' costituito da un accantonamento, di natura indisponibile ai fini della concessione di agevolazioni, sulla contabilita' speciale n. 1201, ovvero, nei casi di cui all'art. 3, comma 2, sulla contabilita' speciale n. 1726, alimentato da: a) una quota delle risorse finanziarie stanziate per ciascun bando emanato dal Ministero a valere sul Fondo crescita sostenibile, nella misura del 2 per cento dell'ammontare delle risorse stesse; b) una quota dell'importo dell'anticipazione riconosciuta a ciascuna impresa beneficiaria, nella misura stabilita, per ciascun intervento agevolativo attivato a valere sul Fondo crescita sostenibile, da appositi decreti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico tenuto conto del livello di rischiosita' connesso all'insieme dei potenziali finanziamenti da garantire. 2. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono detratte dal Ministero all'atto dell'erogazione dell'anticipazione. 3. Il soggetto gestore annota le movimentazioni connesse alla gestione delle garanzie rilasciate dallo strumento, dandone periodica informazione al Ministero. Art. 5 Caratteristiche della garanzia 1. La garanzia dello strumento e' concessa in favore delle imprese beneficiarie che ne fanno richiesta, al fine di rendere loro piu' agevole l'accesso alla quota di agevolazione erogata in anticipazione. 2. La garanzia di cui al comma 1 copre il 100 per cento dell'importo dell'agevolazione erogata a titolo di anticipazione all'impresa beneficiaria. 3. La garanzia ha effetto dalla data di erogazione dell'anticipazione e cessa la sua efficacia alla data di certificazione, con esito positivo, da parte del soggetto gestore, della compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo dell'anticipazione erogata e all'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca. 4. La garanzia interviene in via sussidiaria, qualora le procedure di recupero delle somme erogate in anticipazione effettuate dal soggetto gestore non abbiano avuto esito positivo, ovvero venga accertata l'irrecuperabilita' del credito. Art. 6 Somme non recuperate 1. Il Ministero, sulla base della comunicazione del soggetto gestore con la quale, in esito alle attivita' di cui all'art. 5, comma 4, sono quantificate le somme non recuperate, provvede a far rientrare tali somme nella disponibilita' delle risorse utilizzate per la concessione delle agevolazioni. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.