Fondo per la crescita sostenibile: la garanzia per la mancata restituzione

E' quanto prevede il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2015

Istituito uno strumento di garanzia a «copertura del rischio legato alla mancar restituzione delle  somme  erogate  a  titolo  di anticipazione nell'ambito del  Fondo  per  la  crescita  sostenibile, previsto dai decreti 20 giugno 2013 e 15 ottobre 2014». È l'oggetto del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2015, n. 225.

Di seguito il testo integrale del decreto, scaricabile in pdf in fondo alla pagina.

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2015 

 

Istituzione dello strumento di garanzia per la copertura del  rischio

legato alla mancata restituzione delle  somme  erogate  a  titolo  di

anticipazione nell'ambito del  Fondo  per  la  crescita  sostenibile,

previsto dai decreti 20 giugno 2013 e 15 ottobre 2014.

 
in Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2015, n. 225


 

                        IL DIRETTORE GENERALE 

                   per gli incentivi alle imprese 

 

  Visto l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce

presso il Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato

il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 

  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure

urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che

stabilisce che il predetto Fondo speciale rotativo, di  cui  all'art.

14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, assume  la  denominazione  di

«Fondo per la crescita sostenibile»; 

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113

del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma

3, del predetto decreto-legge n. 83 del 22 giugno  2012,  sono  state

individuate le priorita', le forme e le intensita' massime  di  aiuto

concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 

  Visto il decreto del Direttore  generale  per  gli  incentivi  alle

imprese del Ministero  dello  sviluppo  economico  3  novembre  2014,

registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con

il quale e' approvata la convenzione stipulata  in  data  29  ottobre

2014  tra  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   Banca   del

Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.a., in qualita'  di  mandatario

del raggruppamento temporaneo di  operatori  economici,  costituitosi

con atto del 23 ottobre 2014,  per  l'affidamento  del  «servizio  di

assistenza e supporto al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  per

l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e  istruttori

connessi  alla  concessione,  all'erogazione,  ai  controlli   e   al

monitoraggio delle agevolazioni concesse in  favore  di  progetti  di

ricerca, sviluppo e innovazione»; 

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  20  giugno

2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 228 del 28 settembre 2013, recante l'intervento del Fondo  per  la

crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli

ambiti tecnologici  identificati  dal  Programma  quadro  comunitario

«Orizzonte  2020»,  come  modificato  e  integrato  dal  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  25  del  31  gennaio

2014; 

  Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, del predetto decreto del

Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 che stabilisce  che,

limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese,  la

prima erogazione del finanziamento agevolato puo' essere  disposta  a

titolo di anticipazione nel limite  massimo  del  25  per  cento  del

totale del finanziamento concesso; che, al fine di garantire le somme

erogate in anticipazione, il Ministero puo' procedere all'istituzione

di un apposito strumento di garanzia, mediante la trattenuta  di  una

quota non superiore al  2  per  cento  dell'ammontare  delle  risorse

finanziarie di cui all'art. 2, comma  3,  del  medesimo  decreto,  e,

infine, che le imprese che intendono avvalersi del predetto strumento

sono   tenute   a   contribuire   con   una    quota    proporzionale

all'anticipazione richiesta, nella misura definita  con  decreto  del

Direttore generale per gli incentivi alle imprese; 

  Visto il decreto del Direttore  generale  per  gli  incentivi  alle

imprese del  Ministero  dello  sviluppo  economico  25  luglio  2014,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  179

del 4 agosto 2014, che, all'art. 2, comma 1, fissa, per  l'intervento

del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca

e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro

comunitario «Orizzonte  2020»,  nella  misura  del  2  per  cento  la

trattenuta della quota delle risorse finanziarie  da  destinare  allo

strumento di garanzia e, all'art. 4, comma 1, lettera c), fissa nella

misura del 2 per cento dell' anticipazione  richiesta  la  quota  del

contributo a carico  delle  imprese  che  intendono  avvalersi  dello

strumento di garanzia stesso; 

  Visto il decreto del Direttore  generale  per  gli  incentivi  alle

imprese  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  6  marzo   2015,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  64

del 18 marzo 2015, che eleva  la  quota  del  predetto  contributo  a

carico delle imprese  che  intendono  avvalersi  dello  strumento  di

garanzia dal 2  al  2,7  per  cento,  sulla  base  della  metodologia

definita dal soggetto  gestore,  Banca  del  Mezzogiorno-MedioCredito

Centrale S.p.a.; 

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  15  ottobre

2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 283 del 5 dicembre 2014, che disciplina l'intervento del Fondo per

la crescita sostenibile in favore di grandi  progetti  di  ricerca  e

sviluppo  nell'ambito  di  specifiche  tematiche  rilevanti  per   l'

«industria sostenibile»; 

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  15  ottobre

2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 282 del 4 dicembre 2014, che disciplina l'intervento del Fondo per

la crescita sostenibile in favore di grandi  progetti  di  ricerca  e

sviluppo nel  settore  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della

comunicazione elettroniche e per  l'attuazione  dell'Agenda  digitale

italiana; 

  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  19  marzo

2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 99 del 30 aprile 2015, che introduce modifiche e  integrazioni  ad

entrambi i suddetti decreti in data 15 ottobre 2014; 

  Visti,  in  particolare,  gli  articoli  13  dei  predetti  decreti

ministeriali 15 ottobre 2014, che,  al  comma  2,  prevedono  che  un

importo non superiore al 60 per  cento  del  finanziamento  agevolato

puo' essere erogato, su richiesta del soggetto beneficiario,  in  due

quote anticipate, ciascuna pari al 30  per  cento  del  finanziamento

stesso, e che, al fine di garantire le somme erogate in anticipazione

il Ministero dello sviluppo  economico  puo'  istituire  un  apposito

strumento  di  garanzia,  mediante  la  costituzione  di   un   fondo

alimentato inizialmente dalla trattenuta di una quota  non  superiore

al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e

che le imprese che intendono  avvalersi  del  predetto  strumento  di

garanzia sono tenute a contribuire al predetto fondo  con  una  quota

proporzionale al finanziamento da anticipare, nella  misura  definita

con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese; 

  Visto il decreto del Direttore  generale  per  gli  incentivi  alle

imprese del Ministero dello sviluppo economico 30 aprile 2015, di cui

al comunicato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana n. 110 del 14 maggio 2015, con il quale, all'art. 10,  comma

5, viene fissata, nella misura del 2 per cento  dell'ammontare  delle

risorse finanziarie disponibili, la quota con la quale alimentare  il

predetto strumento di garanzia per gli interventi agevolativi di  cui

ai citati decreti ministeriali 15 ottobre 2014; 

  Ritenuto di dover istituire un unico strumento di garanzia per  gli

interventi agevolativi di cui ai  predetti  decreti  ministeriali  20

giugno 2013 e 15 ottobre 2014 tramite la  costituzione  di  un  unico

fondo indisponibile; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

 

                             Definizioni 

 

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti

definizioni: 

    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 

    b) «soggetto gestore»:  il  soggetto  a  cui  sono  affidati  gli

adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria  delle

proposte progettuali, l'erogazione delle  agevolazioni,  l'esecuzione

di monitoraggi, ispezioni e controlli; 

    c) «Fondo crescita sostenibile»: il fondo di cui all'art. 23  del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 

    d) «strumento di  garanzia»  (o  «strumento»):  lo  strumento  di

garanzia di cui all'art. 12, comma 3,  del  decreto  ministeriale  20

giugno 2013  e  di  cui  agli  articoli  13,  comma  2,  dei  decreti

ministeriali 15 ottobre 2014; 

    e)  «imprese  beneficiarie»:  le  imprese  beneficiarie  di   una

anticipazione a valere sul Fondo crescita sostenibile. 

                               Art. 2 

 

 

               Istituzione dello strumento di garanzia 

 

  1. E' istituito lo strumento  di  garanzia  per  la  copertura  del

rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo

di anticipazione nell'ambito del  Fondo  crescita  sostenibile  e  il

presente  decreto  ne  disciplina  le  modalita'  di  accesso  e   di

funzionamento. 

                               Art. 3 

 

 

               Ambiti di applicazione dello strumento 

 

  1. Lo strumento opera tramite un unico fondo per tutti i bandi  che

utilizzano,  per  la  concessione  delle  anticipazioni,  le  risorse

finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile e che ne  prevedono

l'utilizzo, tenuto conto delle risorse finanziarie  disponibili,  per

effetto del provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, lettera b). 

  2. Lo strumento  non  si  applica  agli  interventi  oggetto  degli

accordi di programma di cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo

economico 1° aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana n. 109 del 13 maggio 2015, tranne che il  singolo

accordo lo preveda espressamente in  ragione  della  numerosita'  dei

soggetti potenzialmente interessati. 

  3.  Con  successivi   provvedimenti   si   provvede   all'eventuale

applicazione e disciplina dello strumento anche agli  interventi  che

utilizzano risorse finanziarie comunitarie o cofinanziate dall'Unione

europea  nell'ambito  dei  fondi  strutturali,  nel  rispetto   delle

condizioni stabilite dai relativi regolamenti comunitari. 

                               Art. 4 

 

 

                    Finanziamento dello strumento 

 

  1. Il fondo di cui  all'art.  3,  comma  1,  e'  costituito  da  un

accantonamento, di natura indisponibile ai fini della concessione  di

agevolazioni, sulla contabilita' speciale n. 1201, ovvero,  nei  casi

di cui all'art. 3, comma 2,  sulla  contabilita'  speciale  n.  1726,

alimentato da: 

    a) una quota delle  risorse  finanziarie  stanziate  per  ciascun

bando emanato dal Ministero a valere sul Fondo crescita  sostenibile,

nella misura del 2 per cento dell'ammontare delle risorse stesse; 

    b)  una  quota  dell'importo  dell'anticipazione  riconosciuta  a

ciascuna impresa beneficiaria, nella misura  stabilita,  per  ciascun

intervento  agevolativo  attivato  a  valere   sul   Fondo   crescita

sostenibile, da appositi  decreti  del  Direttore  generale  per  gli

incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico  tenuto

conto del livello di rischiosita' connesso all'insieme dei potenziali

finanziamenti da garantire. 

  2. Le risorse di cui al comma 1,  lettera  b),  sono  detratte  dal

Ministero all'atto dell'erogazione dell'anticipazione. 

  3. Il soggetto  gestore  annota  le  movimentazioni  connesse  alla

gestione delle garanzie rilasciate dallo strumento, dandone periodica

informazione al Ministero. 

                               Art. 5 

 

 

                   Caratteristiche della garanzia 

 

  1. La garanzia dello strumento e' concessa in favore delle  imprese

beneficiarie che ne fanno richiesta, al fine  di  rendere  loro  piu'

agevole   l'accesso   alla   quota   di   agevolazione   erogata   in

anticipazione. 

  2.  La  garanzia  di  cui  al  comma  1  copre  il  100  per  cento

dell'importo dell'agevolazione  erogata  a  titolo  di  anticipazione

all'impresa beneficiaria. 

  3.   La   garanzia   ha   effetto   dalla   data   di    erogazione

dell'anticipazione  e  cessa  la   sua   efficacia   alla   data   di

certificazione, con esito positivo, da parte  del  soggetto  gestore,

della   compiuta   realizzazione   dello   stato    di    avanzamento

corrispondente all'importo dell'anticipazione erogata  e  all'assenza

di  cause  e/o  atti  idonei  a  determinare   l'assunzione   di   un

provvedimento di revoca. 

  4. La garanzia interviene in via sussidiaria, qualora le  procedure

di recupero delle  somme  erogate  in  anticipazione  effettuate  dal

soggetto gestore non  abbiano  avuto  esito  positivo,  ovvero  venga

accertata l'irrecuperabilita' del credito. 

                               Art. 6 

 

 

                        Somme non recuperate 

 

  1. Il  Ministero,  sulla  base  della  comunicazione  del  soggetto

gestore con la quale, in esito alle  attivita'  di  cui  all'art.  5,

comma 4, sono quantificate le somme non recuperate,  provvede  a  far

rientrare tali somme nella disponibilita'  delle  risorse  utilizzate

per la concessione delle agevolazioni. 

  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

Allegati

D.M. 6 agosto 2015

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