Fondo per la crescita sostenibile: le risorse per le aree industriali da riconvertire e riqualificare a seguito di situazioni di crisi sono dettagliate nel decreto del ministero dello Sviluppo economico 9 dicembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2022, n. 27).
In particolare, si tratta di 3 milioni di euro che vanno a incrementare l'accantonamento di cui ai decreti ministeriali 31 gennaio 2017 e 21 novembre 2018.
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Di seguito il testo del decreto del ministero dello Sviluppo economico 9 dicembre 2021.
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Decreto del ministero dello Sviluppo economico 9 dicembre 2021
Assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli
interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree
interessate da situazioni di crisi industriali. (22A00617)
(in Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2022, n.27)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive
modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per
le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di
risanamento della siderurgia;
Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto
l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181
del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella
siderurgica;
Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e,
in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti, rispettivamente, gli
interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con
progetti di riconversione e riqualificazione industriale (nel seguito
«PRRI») adottati mediante accordi di programma, e gli interventi nei
casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei
territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10
concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura
degli interventi;
Visto, altresi', il comma 6 del medesimo art. 27, che dispone che
per la definizione e l'attuazione degli interventi del PRRI il
Ministero dello sviluppo economico si avvale, stipulando apposita
convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (nel seguito
«Invitalia»), e che gli oneri che ne derivano sono posti a carico
delle risorse assegnate all'apposita sezione del Fondo per la
crescita sostenibile utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui
allo stesso art. 27, nel limite massimo del tre per cento delle
risorse stesse;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le
modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale
complessa, determinati i criteri per la definizione e l'attuazione
dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale, nonche'
fornite le relative direttive a Invitalia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n.
181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati
commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto
2019 che stabilisce i termini, le modalita' e le procedure per la
presentazione delle domande di accesso, nonche' i criteri di
selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali, in sostituzione
della disciplina attuativa recata dal decreto ministeriale 9 giugno
2015 e ai sensi dell'art. 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34;
Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012,
che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la
crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo
in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo,
con particolare riguardo alle finalita' indicate nella stessa norma,
tra cui quella di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, relativa
al rafforzamento della struttura produttiva, al riutilizzo di
impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione
di accordi di programma;
Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n.
83 del 2012, che prevede che il Fondo per la crescita sostenibile
puo' operare anche attraverso le due distinte contabilita' speciali
gia' intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione di
finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi,
anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o
dalle regioni, e che per ciascuna delle finalita' del Fondo sia
istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale,
che prevede che le risorse del Fondo, fatto salvo il rispetto dei
requisiti, delle priorita' e delle modalita' attuative previste dal
decreto stesso, possono essere utilizzate per il finanziamento degli
interventi non abrogati ai sensi dell'art. 23, comma 7, del
decreto-legge n. 83 del 2012, tra i quali gli interventi di cui alla
legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche;
Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 111 del 15 maggio 2015, 26 settembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre
2016, 7 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre 2017 e 1° febbraio 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76
del 31 marzo 2018, con i quali sono state attribuite alla sezione del
Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2,
lettera b), del decreto-legge n. 83 del 2012 e destinate al
finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite da
crisi industriale di cui alla legge n. 181/1989 somme
complessivamente pari a euro 288.768.097,18, di cui euro
103.604.419,00 affluiti al Fondo ai sensi del citato comma 10
dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 ed euro 185.163.678,51
a valere sulle risorse del Fondo disponibili nella contabilita'
speciale n. 1201 intestata al Fondo stesso;
Considerato che, a valere sulle risorse del sul Fondo per la
crescita sostenibile assegnate alla misura agevolativa di cui alla
legge n. 181/1989, risulta destinato agli interventi per il rilancio
delle aree di crisi industriale complessa attuati, ai sensi del
citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, con PRRI adottati
mediante accordi di programma, l'importo complessivo di euro
369.000.000,00; in particolare, con decreti del Ministro dello
sviluppo economico del 31 gennaio 2017, del 7 giugno 2017, del 1
febbraio 2018, del 5 settembre 2018, del 21 gennaio 2019 e del 30
ottobre 2019 sono stati assegnati ai suddetti interventi,
rispettivamente, 20 milioni di euro, 12 milioni di euro, 60 milioni
di euro, 10 milioni di euro, 30 milioni di euro e 120 milioni di
euro; con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 23 aprile 2021 sono stati assegnati ai suddetti interventi
ulteriori 210 milioni di euro, comprensivi della quota delle risorse
gia' stanziate dal decreto del 30 ottobre 2019 e risultate
inutilizzate alla data del successivo decreto, pari a 93 milioni di
euro;
Vista la convenzione stipulata in data 18 maggio 2015 per la
regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo
economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei
PRRI di cui al citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012,
approvata con decreto direttoriale 19 giugno 2015, registrato alla
Corte dei conti in data 31 luglio 2015 al numero 2873;
Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione del 18 maggio 2015,
sottoscritto in data 23 ottobre 2018 ed approvato con decreto
direttoriale n. 3633 del 16 novembre (registrato dalla Corte dei
conti il 21 gennaio 2019 al n. 1-54) con il quale e' stato prorogato
il termine di validita' della predetta convenzione alla data del 30
giugno 2021;
Visto il successivo atto aggiuntivo alla convenzione del 18 maggio
2015, sottoscritto in data 8 giugno 2021 ed approvato con decreto
direttoriale n. 1754 del 14 giugno 2021 (registrato dalla Corte dei
conti l'8 agosto 2021 al n. 761) con il quale e' stato prorogato il
termine di validita' della predetta convenzione alla data del 31
dicembre 2021;
Considerato che, con l'art. 1, comma 1, lettera a), del citato
decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e' stato accantonato, ai fini
della copertura degli oneri derivanti dalla predetta convenzione,
l'importo di euro 4.768.097,18, pari al tre per cento delle risorse
attribuite, alla medesima data del 31 gennaio 2017, all'apposita
sezione del Fondo per la crescita sostenibile e destinate agli
interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree
interessate da crisi industriali;
Considerato che sul predetto accantonamento e' effettuato in favore
di Invitalia il rimborso dei costi sostenuti e documentati dalla
societa' per lo svolgimento delle attivita' previste dalla
convenzione, sulla base della relazione sulle attivita' compiute
nell'anno di riferimento e della relativa rendicontazione presentate
dalla societa' con cadenza annuale, nella misura massima del tre per
cento delle risorse assegnate agli accordi di programma ai sensi del
piu' volte citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;
Considerato che con il decreto del Ministro dello sviluppo
economico 21 novembre 2018 e' stata accantonata una quota pari a euro
1.441.902,82 delle risorse disponibili nella contabilita' speciale n.
1201 del Fondo per la crescita destinata all'integrazione
dell'accantonamento per la copertura degli oneri derivanti dalla
convenzione stipulata, in data 18 maggio 2015, per la
regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo
economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei
PRRI per le aree di crisi industriale complessa;
Considerato che risulta necessario integrare l'accantonamento
recato dai citati decreti ministeriali 31 gennaio 2017 e 21 novembre
2018 alla luce delle risorse finanziarie effettivamente destinate,
con i decreti ministeriali sopra menzionati, agli accordi di
programma di adozione dei PRRI delle aree di crisi industriale
complessa, pari, come indicato, a euro 369.000.000,00;
Ritenuto opportuno, stante il limite massimo del tre per cento
previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012,
accantonare per la copertura degli oneri derivanti dalla citata
convenzione stipulata, in data 18 maggio 2015, una percentuale pari
al 2,5 per cento delle risorse assegnate agli accordi di programma ai
sensi del piu' volte citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;
Tenuto conto che l'importo accantonabile cosi' calcolato e' pari a
euro 9.225.000,00 e che, considerato l'importo di euro 6.210.000,00
gia' accantonato, l'ulteriore somma da accantonare risulta pari a
euro 3.015.000,00;
Accertato che nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la
crescita sostenibile risultano disponibili, al netto degli impegni
gia' assunti, risorse sufficienti per procedere all'assegnazione agli
interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di
cui alla legge n. 181/1989 della somma di euro 3.015.000,00,
destinata all'integrazione dell'accantonamento per la copertura degli
oneri derivanti dalla convenzione stipulata, in data 18 maggio 2015,
per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo
economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei
PRRI per le aree di crisi industriale complessa;
Decreta:
Art. 1
1. Una quota pari a euro 3.015.000,00 delle risorse disponibili
nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita
sostenibile e' attribuita alla sezione del Fondo relativa alla
finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge
n. 83 del 2012 ed e' destinata agli interventi di riconversione e
riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di
crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181.
2. Le risorse di cui al comma 1 incrementano l'accantonamento, di
cui ai decreti ministeriali 31 gennaio 2017 e 21 novembre 2018 citati
nelle premesse, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla
convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a. - Invitalia ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
decreto ministeriale 31 gennaio 2013, anch'esso citato nelle
premesse.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.