Fondo per la crescita sostenibile: le risorse per le aree industriali

I dettagli nel decreto del ministero dello Sviluppo economico 9 dicembre 2021

Fondo per la crescita sostenibile: le risorse per le aree industriali da riconvertire e riqualificare a seguito di situazioni di crisi sono dettagliate nel decreto del ministero dello Sviluppo economico 9 dicembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2022, n. 27).

In particolare, si tratta di 3 milioni di euro che vanno a incrementare l'accantonamento di cui ai decreti ministeriali 31 gennaio 2017 e 21 novembre 2018.

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Di seguito il testo del decreto del ministero dello Sviluppo economico 9 dicembre 2021.

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Decreto del ministero dello Sviluppo economico 9 dicembre 2021 

Assegnazione di risorse del Fondo per la  crescita  sostenibile  agli
interventi di riconversione e  riqualificazione  produttiva  di  aree
interessate da situazioni di crisi industriali. (22A00617)

(in Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2022, n.27)

 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

Visto il decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive

modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione  per

le aree di crisi siderurgica, in attuazione del  piano  nazionale  di

risanamento della siderurgia;

Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73  della  legge  27

dicembre 2002,  n.  289  (legge  finanziaria  2003),  hanno  previsto

l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n.  181

del 1989 a ulteriori aree di  crisi  industriale  diverse  da  quella

siderurgica;

Visto  l'art.  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che

reca il riordino della  disciplina  in  materia  di  riconversione  e

riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e,

in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti,  rispettivamente,  gli

interventi nelle aree di crisi  industriale  complessa,  attuati  con

progetti di riconversione e riqualificazione industriale (nel seguito

«PRRI») adottati mediante accordi di programma, e gli interventi  nei

casi di situazioni di crisi industriali diverse da  quelle  complesse

che presentano, comunque, impatto significativo  sullo  sviluppo  dei

territori  interessati  e  sull'occupazione,  e  i  commi  9   e   10

concernenti l'individuazione delle risorse  finanziarie  a  copertura

degli interventi;

Visto, altresi', il comma 6 del medesimo art. 27, che  dispone  che

per la definizione  e  l'attuazione  degli  interventi  del  PRRI  il

Ministero dello sviluppo economico  si  avvale,  stipulando  apposita

convenzione,   dell'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione    degli

investimenti  e   lo   sviluppo   d'impresa   S.p.a.   (nel   seguito

«Invitalia»), e che gli oneri che ne derivano  sono  posti  a  carico

delle  risorse  assegnate  all'apposita  sezione  del  Fondo  per  la

crescita sostenibile utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui

allo stesso art. 27, nel limite  massimo  del  tre  per  cento  delle

risorse stesse;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio

2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono  state  disciplinate  le

modalita' di individuazione delle  situazioni  di  crisi  industriale

complessa, determinati i criteri per la  definizione  e  l'attuazione

dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale, nonche'

fornite le relative direttive a Invitalia;

Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno

2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure  per

la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge  n.

181/1989 in favore di  programmi  di  investimento  finalizzati  alla

riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati

commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  30  agosto

2019 che stabilisce i termini, le modalita' e  le  procedure  per  la

presentazione  delle  domande  di  accesso,  nonche'  i  criteri   di

selezione e  valutazione  per  la  concessione  ed  erogazione  delle

agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati  alla

riqualificazione delle aree di  crisi  industriali,  in  sostituzione

della disciplina attuativa recata dal decreto  ministeriale 9  giugno

2015 e ai sensi dell'art. 29, commi  3  e  4,  del  decreto-legge  30

aprile 2019, n. 34;

Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del  2012,

che stabilisce che il Fondo speciale  rotativo  di  cui  all'art.  14

della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito  presso  il  Ministero

dello sviluppo economico, assume la denominazione di  «Fondo  per  la

crescita sostenibile» ed e' destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e

priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei   vincoli

derivanti   dall'appartenenza   all'ordinamento    comunitario,    al

finanziamento di programmi e interventi con un impatto  significativo

in ambito nazionale sulla  competitivita'  dell'apparato  produttivo,

con particolare riguardo alle finalita' indicate nella stessa  norma,

tra cui quella di cui alla lettera b) del medesimo comma 2,  relativa

al  rafforzamento  della  struttura  produttiva,  al  riutilizzo   di

impianti produttivi e al rilancio di aree che versano  in  situazioni

di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione

di accordi di programma;

Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n.

83 del 2012, che prevede che il Fondo  per  la  crescita  sostenibile

puo' operare anche attraverso le due distinte  contabilita'  speciali

gia' intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione  di

finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per  gli  interventi,

anche di natura non  rotativa,  cofinanziati  dall'Unione  europea  o

dalle regioni, e che per  ciascuna  delle  finalita'  del  Fondo  sia

istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113

del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma

3, del decreto-legge n.  83  del  2012,  sono  state  individuate  le

priorita', le forme e le  intensita'  massime  di  aiuto  concedibili

nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale,

che prevede che le risorse del Fondo, fatto  salvo  il  rispetto  dei

requisiti, delle priorita' e delle modalita' attuative  previste  dal

decreto stesso, possono essere utilizzate per il finanziamento  degli

interventi  non  abrogati  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  7,   del

decreto-legge n. 83 del 2012, tra i quali gli interventi di cui  alla

legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche;

Visti i decreti del Ministro  dello  sviluppo  economico  19  marzo

2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 111 del 15  maggio  2015,  26  settembre  2016,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del  16  novembre

2016, 7  giugno  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre 2017 e 1° febbraio  2018,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  76

del 31 marzo 2018, con i quali sono state attribuite alla sezione del

Fondo per la crescita  sostenibile  di  cui  all'art.  23,  comma  2,

lettera  b),  del  decreto-legge  n.  83  del  2012  e  destinate  al

finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite  da

crisi   industriale   di   cui   alla   legge   n.   181/1989   somme

complessivamente  pari   a   euro   288.768.097,18,   di   cui   euro

103.604.419,00 affluiti  al  Fondo  ai  sensi  del  citato  comma  10

dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 ed euro  185.163.678,51

a valere sulle  risorse  del  Fondo  disponibili  nella  contabilita'

speciale n. 1201 intestata al Fondo stesso;

Considerato che, a valere  sulle  risorse  del  sul  Fondo  per  la

crescita sostenibile assegnate alla misura agevolativa  di  cui  alla

legge n. 181/1989, risulta destinato agli interventi per il  rilancio

delle aree di crisi  industriale  complessa  attuati,  ai  sensi  del

citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012,  con  PRRI  adottati

mediante  accordi  di  programma,  l'importo  complessivo   di   euro

369.000.000,00;  in  particolare,  con  decreti  del  Ministro  dello

sviluppo economico del 31 gennaio 2017, del  7  giugno  2017,  del  1

febbraio 2018, del 5 settembre 2018, del 21 gennaio  2019  e  del  30

ottobre  2019  sono   stati   assegnati   ai   suddetti   interventi,

rispettivamente, 20 milioni di euro, 12 milioni di euro,  60  milioni

di euro, 10 milioni di euro, 30 milioni di  euro  e  120  milioni  di

euro; con successivo decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico

del 23 aprile  2021  sono  stati  assegnati  ai  suddetti  interventi

ulteriori 210 milioni di euro, comprensivi della quota delle  risorse

gia'  stanziate  dal  decreto  del  30  ottobre  2019   e   risultate

inutilizzate alla data del successivo decreto, pari a 93  milioni  di

euro;

Vista la convenzione stipulata  in  data  18  maggio  2015  per  la

regolamentazione  dei  rapporti  tra  il  Ministero  dello   sviluppo

economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei

PRRI di cui al citato art. 27  del  decreto-legge  n.  83  del  2012,

approvata con decreto direttoriale 19 giugno  2015,  registrato  alla

Corte dei conti in data 31 luglio 2015 al numero 2873;

Visto l'atto  aggiuntivo  alla  convenzione  del  18  maggio  2015,

sottoscritto in  data  23  ottobre  2018  ed  approvato  con  decreto

direttoriale n. 3633 del 16  novembre  (registrato  dalla  Corte  dei

conti il 21 gennaio 2019 al n. 1-54) con il quale e' stato  prorogato

il termine di validita' della predetta convenzione alla data  del  30

giugno 2021;

Visto il successivo atto aggiuntivo alla convenzione del 18  maggio

2015, sottoscritto in data 8 giugno 2021  ed  approvato  con  decreto

direttoriale n. 1754 del 14 giugno 2021 (registrato dalla  Corte  dei

conti l'8 agosto 2021 al n. 761) con il quale e' stato  prorogato  il

termine di validita' della predetta  convenzione  alla  data  del  31

dicembre 2021;

Considerato che, con l'art. 1, comma  1,  lettera  a),  del  citato

decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e' stato  accantonato,  ai  fini

della copertura degli oneri  derivanti  dalla  predetta  convenzione,

l'importo di euro 4.768.097,18, pari al tre per cento  delle  risorse

attribuite, alla medesima data  del  31  gennaio  2017,  all'apposita

sezione del Fondo  per  la  crescita  sostenibile  e  destinate  agli

interventi di riconversione e  riqualificazione  produttiva  di  aree

interessate da crisi industriali;

Considerato che sul predetto accantonamento e' effettuato in favore

di Invitalia il rimborso dei  costi  sostenuti  e  documentati  dalla

societa'  per  lo  svolgimento   delle   attivita'   previste   dalla

convenzione, sulla base  della  relazione  sulle  attivita'  compiute

nell'anno di riferimento e della relativa rendicontazione  presentate

dalla societa' con cadenza annuale, nella misura massima del tre  per

cento delle risorse assegnate agli accordi di programma ai sensi  del

piu' volte citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Considerato  che  con  il  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo

economico 21 novembre 2018 e' stata accantonata una quota pari a euro

1.441.902,82 delle risorse disponibili nella contabilita' speciale n.

1201  del  Fondo   per   la   crescita   destinata   all'integrazione

dell'accantonamento per la  copertura  degli  oneri  derivanti  dalla

convenzione   stipulata,   in   data   18   maggio   2015,   per   la

regolamentazione  dei  rapporti  tra  il  Ministero  dello   sviluppo

economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei

PRRI per le aree di crisi industriale complessa;

Considerato  che  risulta  necessario  integrare   l'accantonamento

recato dai citati decreti ministeriali 31 gennaio 2017 e 21  novembre

2018 alla luce delle risorse  finanziarie  effettivamente  destinate,

con  i  decreti  ministeriali  sopra  menzionati,  agli  accordi   di

programma di adozione  dei  PRRI  delle  aree  di  crisi  industriale

complessa, pari, come indicato, a euro 369.000.000,00;

Ritenuto opportuno, stante il limite  massimo  del  tre  per  cento

previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto-legge  n.  83  del  2012,

accantonare per la  copertura  degli  oneri  derivanti  dalla  citata

convenzione stipulata, in data 18 maggio 2015, una  percentuale  pari

al 2,5 per cento delle risorse assegnate agli accordi di programma ai

sensi del piu' volte citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Tenuto conto che l'importo accantonabile cosi' calcolato e' pari  a

euro 9.225.000,00 e che, considerato l'importo di  euro  6.210.000,00

gia' accantonato, l'ulteriore somma da  accantonare  risulta  pari  a

euro 3.015.000,00;

Accertato che nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per  la

crescita sostenibile risultano disponibili, al  netto  degli  impegni

gia' assunti, risorse sufficienti per procedere all'assegnazione agli

interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di

cui  alla  legge  n.  181/1989  della  somma  di  euro  3.015.000,00,

destinata all'integrazione dell'accantonamento per la copertura degli

oneri derivanti dalla convenzione stipulata, in data 18 maggio  2015,

per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello  sviluppo

economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei

PRRI per le aree di crisi industriale complessa;

 

Decreta:

                               Art. 1

1. Una quota pari a euro  3.015.000,00  delle  risorse  disponibili

nella contabilita'  speciale  n.  1201  del  Fondo  per  la  crescita

sostenibile e'  attribuita  alla  sezione  del  Fondo  relativa  alla

finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del  decreto-legge

n. 83 del 2012 ed e' destinata agli  interventi  di  riconversione  e

riqualificazione produttiva di  aree  interessate  da  situazioni  di

crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181.

2. Le risorse di cui al comma 1 incrementano  l'accantonamento,  di

cui ai decreti ministeriali 31 gennaio 2017 e 21 novembre 2018 citati

nelle premesse, destinato alla copertura degli oneri derivanti  dalla

convenzione stipulata tra il Ministero  dello  sviluppo  economico  e

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo

d'impresa S.p.a. - Invitalia ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del

decreto  ministeriale  31  gennaio  2013,  anch'esso   citato   nelle

premesse.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

 

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