Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019, n. 186 il decreto del ministero dello Sviluppo economico 4 luglio 2019 di rilancio del settore della produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, si tratta di impianti:
- eolici on shore;
- solari fotovoltaici;
- idroelettrici;
- a gas residuati dei processi di depurazione.
Sono ammessi gli impianti:
- nuovi o integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW;
- soggetti a opere di potenziamento; in questo caso, la differenza tra le potenze prima e dopo l’intervento deve essere inferiore a 1 MW;
- oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW.
I contenuti del decreto
Il provvedimento, tra le altre cose, stabilisce:
- le modalità e i requisiti generali per l'accesso ai meccanismi di incentivazione;
- le modalità e i tempi di svolgimento delle procedure di asta e registro;
- la determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi;
- i contingenti di potenza messi a disposizione;
- i meccanismi di incentivazione per gli impianti oggetto di interventi di rifacimento totale o parziale;
- i valori a base d'asta e il valore minimo comunque riconosciuto;
- i contratti di lungo termine.
La previsione di crescita
La potenza complessiva derivante dalla realizzazione dei nuovi impianti è stimata nell'ordine di circa 8.000 MW, con un conseguente incremento della produzione di circa 12 miliardi di kWh.
Le priorità
Priorità sono previste per gli impianti:
- realizzati su discariche chiuse e sui siti di interesse nazionale nell'ambito delle operazioni di bonifica;
- fotovoltaici su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici previa completa rimozione dell’eternit o dell’amianto presente;
- alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato;
- idroelettrici conformi al D.M. 23 giugno 2016;
- connessi le colonnine di ricarica delle auto elettriche.
La non cumulabilità
Gli incentivi di cui al nuovo decreto non possono essere cumulati ai precedenti finanziamenti per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal D.M. 23 giugno 2016; pertanto, gli impianti che hanno già beneficiato del regime di aiuti del 2016 non possono accedere al nuovo fondo previsto dal D.M. 4 luglio 2019.
Di seguito il testo integrale del D.M. 4 luglio 2019.
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Decreto del ministero dello Sviluppo economico 4 luglio 2019
Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici
on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei
processi di depurazione. (19A05099)
in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019, n. 186
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione
della direttiva 2009/28/CE, e in particolare l'art. 24, come
modificato dall'art. 20 della legge 20 novembre 2017, n. 167, che
definisce modalita' e criteri per l'incentivazione dell'energia
elettrica da fonte rinnovabile;
Vista la comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea
recante «disciplina in materia di aiuti di Stato a favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020» (di seguito anche: la
comunicazione CE) che si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre
2020, recante le condizioni alle quali gli aiuti possono essere
considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'art. 107,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato sull'Unione europea;
Considerato che, in base alla comunicazione CE, gli aiuti sono
compatibili se agevolano il perseguimento degli obiettivi dell'Unione
senza alterare le condizioni degli scambi, anzi contribuendo al
funzionamento piu' efficiente del mercato, e che le condizioni
generali per la concessione di aiuti al funzionamento a favore
dell'energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere riassunte
nei seguenti punti:
a) gli aiuti dovranno essere concessi nell'ambito di una
procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti
e non discriminatori, e aperta a tutti i produttori di energia
elettrica da fonti rinnovabili, con deroga per gli impianti con una
potenza elettrica inferiore a 1 MW con eventuale eccezione per gli
impianti eolici con una capacita' installata di energia elettrica
fino a 6 MW o con 6 unita' di produzione;
b) in linea di principio, al fine di limitare gli effetti
distorsivi, i regimi di aiuto al funzionamento dovrebbero essere
aperti ad altri paesi del SEE e alle parti contraenti della Comunita'
dell'energia;
c) nel concedere aiuti per la produzione di energia
idroelettrica, gli Stati membri dovranno rispettare la direttiva
2000/60/CE e, in particolare, l'art. 4, paragrafo 7, che definisce i
criteri per l'ammissibilita' di nuove modifiche relative ai corpi
idrici, in considerazione dei possibili impatti negativi sui sistemi
idrici e sulla biodiversita';
Visto il pacchetto per l'energia pulita (Clean Energy Package)
presentato dalla Commissione europea nel novembre 2016 ai fini
dell'attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre
2014 che, sotto la presidenza italiana, ha stabilito gli obiettivi al
2030 in materia di emissioni di gas serra, fonti rinnovabili ed
efficienza energetica, richiamando al contempo la necessita' di
costruire un'Unione dell'energia che assicuri un'energia accessibile
dal punto di vista dei prezzi, sicura e sostenibile;
Visti i primi esiti del confronto in sede europea sul pacchetto
energia pulita, in base ai quali gli obiettivi al 2030 sulle fonti
rinnovabili e sull'efficienza energetica sono stati ulteriormente
rafforzati rispetto alle proposte del 2014;
Visto il decreto 10 novembre 2017 di approvazione della Strategia
energetica nazionale (di seguito anche: SEN) emanato dal Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
Considerato che la SEN e' stata predisposta a seguito di un ampio
processo di consultazione nel cui ambito sono stati svolti audizioni
parlamentari e confronti con altre Amministrazioni dello Stato e con
le regioni, e ascoltate le posizioni di associazioni, imprese,
organismi pubblici, cittadini, esponenti del mondo universitario;
Visto il decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante
incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
diverse dal fotovoltaico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
giugno 2016, n. 150 (nel seguito decreto 23 giugno 2016);
Considerato che l'attuazione del decreto 23 giugno 2016 ha
evidenziato quanto segue:
1) per l'asta eolico on shore, offerte al massimo ribasso da
parte di tutti gli aggiudicatari, con ulteriori margini di riduzione
dei costi, mentre per altre tecnologie non vi e' stata alcuna
aggiudicazione, quale il solare termodinamico, ovvero scarsa
partecipazione;
2) per i registri, ampia partecipazione per idroelettrico ed
eolico, che hanno saturato i contingenti con offerte di riduzione
della tariffa base, indicatore di una conseguente possibilita' di
ridurre le tariffe incentivanti e di una potenziale liquidita' di
aste svolte a partire da 1 MW; superamento del contingente e offerte
in riduzione anche per il geotermoelettrico innovativo che tuttavia,
analogamente al solare termodinamico, presenta peculiari complessita'
negli iter autorizzativi; saturazione del contingente per le fonti
biologiche con prevalente partecipazione di biomasse e biogas e
scarsa propensione ad accettare la tariffa pari al 90% di quella
base;
3) per l'accesso diretto, domande significativamente elevate,
soprattutto per l'eolico; cio' suggerisce la possibilita' di ridurre
gli incentivi e, ai fini di un piu' efficace controllo della spesa,
di superare questo meccanismo;
Valutata, alla luce degli esiti sopra richiamati, l'efficacia che
potra' avere l'estensione delle procedure competitive di accesso agli
incentivi per impianti di potenza a partire da 1 MW, nonche' la
possibilita' di ridurre gli incentivi e di estendere a tutti i tipi
di impianti strumenti di piu' efficace controllo della spesa, quali
aste e registri;
Ritenuto alla luce degli esiti del decreto 23 giugno 2016:
a) di distinguere regimi differenziati di sostegno, oggetto di
distinti decreti con riferimento, rispettivamente, a:
i. fonti e tecnologie mature e con costi prevalentemente fissi
bassi o comunque suscettibili di sensibile riduzione, quali eolico
onshore, solare fotovoltaico, idroelettrico, gas residuati dei
processi di depurazione;
ii. fonti e tecnologie che presentano significativi elementi di
innovativita' nel contesto nazionale con costi fissi ancora elevati o
tempi maggiori di sviluppo, ovvero che hanno costi elevati di
esercizio; rientrano in tale seconda categoria: eolico off shore,
energia oceanica, biomasse, biogas e solare termodinamico, geotermia,
ivi inclusa la geotermia convenzionale, alla luce del carattere
innovativo delle tecniche per l'abbattimento delle emissioni;
b) di ammettere ai meccanismi di incentivazione il solare
fotovoltaico, fatti salvi gli impianti di potenza fino a 20 kW che
possono accedere alle detrazioni fiscali, considerando il drastico
calo dei costi registrato negli ultimi anni e l'elevato potenziale
sfruttabile;
c) di promuovere procedure competitive per gruppi di tecnologie o
di tipi di impianti, caratterizzati da costi comparabili;
Considerato che, anche per gli impianti per i quali la
comunicazione CE non prevede il ricorso a procedure di gara, l'art.
24 del decreto legislativo n. 28/2011 indica come criterio per la
definizione degli incentivi lo stimolo alla riduzione dei costi;
Ritenuto pertanto:
a) di utilizzare il meccanismo delle aste per tutte le tipologie
di impianti e le offerte con potenza pari o superiore a 1 MW;
b) di prevedere i registri per tutte le tipologie di impianti di
potenza e le offerte inferiori a 1 MW, utilizzando come criteri di
priorita' dapprima il rispetto di taluni requisiti di tutela
ambientale e poi la maggiore riduzione percentuale offerta sulla
tariffa base, fermo restando i diversi livelli di tariffa per fonte e
scaglioni di potenza;
Considerato che lo svolgimento di aste tecnologicamente neutre
avrebbe un esito non ottimale cui non e' possibile ovviare in sede di
messa a punto della procedura, e cio' con riferimento, in
particolare, alla necessita' di diversificazione, in quanto le
diverse strutture di costo delle varie tecnologie potrebbero condurre
alla esclusione dalle graduatorie di alcune fonti e tecnologie;
Ritenuto non opportuno incentivare la produzione di energia
elettrica da gas di discarica, sia in quanto sussiste l'obbligo di
smaltimento con priorita' con uso energetico, sia per evitare un
indiretto incentivo alla collocazione di rifiuti in discarica;
Considerato pertanto di prevedere aste suddivise per i seguenti
gruppi di tecnologie:
a) eolico onshore e fotovoltaico, che hanno evidenziato una piu'
marcata capacita' di riduzione dei costi e che hanno strutture e
livelli di costi tali da poter competere o anche integrarsi nelle
offerte;
b) idroelettrico e gas residuati dei processi di depurazione, che
presentano strutture di costo simili a eolico onshore e fotovoltaico
ma una capacita' di compressione dei costi meno marcata e potenziali
di sviluppo piu' limitati;
Ritenuto di dover prevedere meccanismi di riallocazione e
ridistribuzione della potenza, al fine di massimizzare la
realizzazione degli impianti e assicurare livelli minimi di
differenziazione per fonti;
Considerato di dover introdurre contingenti di potenza tali da
consentire una produzione aggiuntiva di energia da fonte rinnovabile
stimabile in 12 TWh, in grado di raggiungere con un margine di
sicurezza gli obiettivi nazionali al 2020;
Ritenuto opportuno che, fatti salvi gli impianti che optano per la
tariffa onnicomprensiva ove prevista, le tariffe siano del tipo «a
due vie», per cui si riconosce al produttore la differenza tra la
tariffa spettante determinata con il presente decreto e il prezzo
dell'energia elettrica zonale orario laddove tale differenza sia
positiva, mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti
negativa, il produttore e' tenuto a restituire la differenza;
Visto l'art. 24, comma 5, lettera f) punto ii, del decreto
legislativo n. 28/2011, in base al quale le tariffe definite da un
nuovo decreto attuativo del medesimo comma 5, relative a impianti
diversi da quelli ad asta, si applicano agli impianti che entrano in
esercizio decorso un anno dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto attuativo; conseguentemente, agli impianti che
entrano in esercizio entro un anno dalla stessa data si applicano le
tariffe del precedente decreto attuativo, nell'ambito delle
condizioni stabilite dal nuovo decreto;
Ritenuto che la predetta disposizione dell'art. 24, comma 5, del
decreto legislativo n. 28/2011 sia da applicare limitatamente a
configurazioni e tecnologie e condizioni di accesso previste nel
precedente decreto di incentivazione del 2016, al netto quindi della
tecnologia fotovoltaica per la quale non e' rinvenibile una simile
disciplina, in linea con i costi aggiornati della suddetta
tecnologia;
Ritenuto opportuno promuovere la realizzazione di impianti
fotovoltaici i cui moduli sono installati su edifici con coperture in
eternit o comunque contenenti amianto (cd premio amianto), con la
completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, in quanto gli
ambiziosi obiettivi sulle rinnovabili richiedono e suggeriscono
l'utilizzo di superficie gia' impegnate per altri usi, a partire da
quelle su cui l'installazione del fotovoltaico puo' fornire anche un
vantaggio supplementare, in termini di benefici sanitari e
ambientali;
Considerato che, nell'ambito dei previgenti decreti di
incentivazione del fotovoltaico, la maggior parte degli interventi
aventi diritto al premio amianto e' stata realizzata nelle classi di
potenza inferiore a 1 MW;
Ritenuto opportuno mantenere il meccanismo di controllo della spesa
di cui al decreto 23 giugno 2016, basato sul contatore del costo
indicativo degli incentivi;
Ritenuto opportuno che il GSE esamini la completezza e adeguatezza
delle informazioni contenute nella documentazione per la
partecipazione alle procedure, preventivamente alla pubblicazione
delle graduatorie delle aste e dei registri, per contenere il rischio
di contenzioso e dare maggiori certezza e stabilita' alle medesime
graduatorie, considerando anche le criticita' evidenziate
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato con
segnalazione AS1396 del 12 giugno 2017 e fermo restando la facolta'
di successiva verifica della medesima documentazione;
Ritenuto opportuno promuovere, accanto ai tradizionali regimi di
sostegno, meccanismi per favorire la compravendita dell'energia verde
mediante contratti di lungo termine, riferita a nuove iniziative che
potranno essere finanziate facendo ricorso esclusivamente ai predetti
strumenti di mercato, anche tenendo conto dei segnali di prezzo che
potranno provenire dal sistema delle aste;
Considerato che il tema degli sbilanciamenti imputabili agli
impianti da fonti rinnovabili e' oggetto di regolazione
dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (di
seguito anche: ARERA);
Considerato che la durata dell'incentivo riconosciuto alla
produzione da fonti rinnovabili deve essere coerente con le
disposizioni per l'ammortamento contabile degli impianti, di cui
all'art. 2426, comma 2, del codice civile, fermo restando quanto
previsto dalla normativa fiscale;
Vista la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l'art. 4
che prevede l'obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della
qualita' delle acque affinche' raggiungano il «buono stato», di cui
ai criteri dell'allegato V della medesima direttiva, e che a tal fine
vengano attuate le misure necessarie per «impedire il deterioramento
dello stato di tutti i corpi idrici superficiali»;
Visto il caso EU Pilot 6011/14/ENVI, con il quale la Commissione
europea ha aperto una procedura di indagine riguardo alla corretta
applicazione della direttiva 2000/60/CE;
Ritenuto di dover ammettere agli incentivi solo gli impianti
idroelettrici in possesso di determinati requisiti, che consentano la
produzione elettrica senza prelievi aggiuntivi dai corpi idrici,
nonche' quelli la cui concessione di derivazione sia conforme alle
Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni
idriche, approvate con d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017, alle
Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del
deflusso minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13
febbraio 2017, e alle condizioni di cui all'art. 4, comma 7 della
direttiva 2000/60/CE, recepita dall'art. 77, comma 10-bis del decreto
legislativo n. 152/06;
Ritenuto opportuno, alla luce della esigenza di terzieta' del GSE
in tutte le fasi di valutazione dei progetti e gestione dei
meccanismi di incentivazione, non ammettere agli incentivi progetti e
impianti per i quali il GSE abbia fornito contributi, anche in
termini di analisi di impatti ambientali e socio-economici, fatti
salvi quelli per i quali le attivita' di supporto del GSE sono rese
disponibili in maniera trasparente e non discriminatoria a tutte le
categorie di soggetti potenzialmente interessati nonche', tenuto
conto di quanto disposto dall'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio
2009, n. 99, i progetti e gli impianti di pubbliche amministrazioni
limitatamente a quelli ammissibili alle procedure di registro;
Ritenuto opportuno che anche gli impianti a registro di potenza
significativa, per la cui realizzazione sia quindi necessario un
impegno economico considerevole, siano prestate adeguate cauzioni a
garanzia della concreta realizzazione dei progetti, in misura
tuttavia adeguatamente inferiore alle cauzioni previste per le aste;
Ritenuto, ai fini del presente decreto e del decreto 23 giugno
2016, che gli impianti idroelettrici siano da classificare ad acqua
fluente, a bacino o a serbatoio sulla base dell'effettiva capacita'
del produttore elettrico di decidere se l'apporto idrico possa, o
meno, essere conservato per l'utilizzo energetico differito;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita', e in particolare l'art. 2;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio
2014 recante «Attuazione dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28 sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in
materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore
dei servizi energetici GSE S.p.a.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 febbraio 2014, n. 35;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre
2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi
sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.a. per le attivita'
di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di
incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e
dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
dicembre 2014, n. 302 (nel seguito decreto 24 dicembre 2014) e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 novembre
2014 avente ad oggetto «Rimodulazione degli incentivi per la
produzione di elettricita' da fonti rinnovabili diverse dal
fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all'opzione di cui
all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9» e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2014, n. 268;
Visto il parere n. 591/2018/EFR dell'ARERA, reso il 20 novembre
2018;
Ritenute particolarmente meritevoli di considerazione le proposte
dell'ARERA in merito a:
a) esigenza, per poter raggiungere gli sfidanti obiettivi 2030,
di prima identificare le aree del territorio in cui e' possibile
realizzare impianti di produzione, coinvolgendo gli enti autorizzanti
e i gestori di rete, e poi definire i contingenti da mettere
all'asta, eventualmente differenziati per area geografica,
indirizzando gli operatori a sviluppare iniziative dove esse possono
ragionevolmente essere completate in tempi coerenti con gli obiettivi
da raggiungere e minimizzando gli impatti e i costi sul sistema: tale
suggerimento puo' trovare utile collocazione nell'ambito del piano
energia clima;
b) esigenza di valorizzare le integrali ricostruzioni degli
impianti, alla luce del fatto che, in alcuni casi, tali impianti sono
collocati in aree ad elevata potenziale: pure tale tema, delle
considerate le previsioni dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21
febbraio 2014, n. 9, puo' essere collocato nel piano energia e clima;
c) adeguare le previsioni sui contratti di lungo termine per
tener conto della prevedibile complessita' degli stessi contratti;
d) valorizzare taluni suggerimenti sugli aggregati di impianti;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20
dicembre 2018;
Considerato opportuno accogliere le proposte della Conferenza
unificata relative a:
a) maggiore attenzione a piccoli impianti in autoconsumo;
b) maggiore attenzione a rifacimenti;
c) maggior tempo per l'entrata in esercizio degli impianti
ammessi nelle graduatorie prima che scatti la riduzione della
tariffa;
d) chiarimenti sugli aggregati di impianti;
e) ammissione ai meccanismi di incentivazione degli impianti che
hanno iniziato i lavori se sono risultati idonei ma in posizione non
utili nelle graduatorie delle procedure del 2016, sempreche' entrino
in esercizio successivamente all'ammissione in posizione utile nelle
graduatorie redatte ai sensi del presente decreto, ferma restando
l'approvazione comunitaria;
f) contrasto al frazionamento delle particelle catastali
finalizzato alla realizzazione di distinti impianti;
g) chiarimenti sull'utilizzo di componenti rigenerati;
Ritenuto non opportuno accogliere le richieste della Conferenza
unificata in merito a:
a) ulteriore estensione del perimetro degli impianti
idroelettrici da ammettere agli incentivi, in ragione del persistere
delle esigenze di tutela dei corpi idrici, anche alla luce della
procedura di indagine comunitaria di cui al caso EU Pilot
6011/14/ENVI;
b) ammissione della geotermia tradizionale agli incentivi,
relativamente alla quale si continua a ritenere che debba essere
trattata nell'ambito di uno specifico provvedimento relativo a fonti
e tecnologie che presentano significativi elementi di innovativita',
e cio' anche alla luce del considerando 46 della direttiva 2018/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in base al
quale, tenuto conto del fatto che, a seconda delle caratteristiche
geologiche di una determinata zona, la produzione di energia
geotermica puo' generare gas a effetto serra e altre sostanze dai
liquidi sotterranei e da altre formazioni geologiche del sottosuolo,
che sono nocive per la salute e l'ambiente, e che, di conseguenza, la
stessa Commissione europea dovrebbe facilitare esclusivamente la
diffusione di energia geotermica a basso impatto ambientale e dalle
ridotte emissioni di gas a effetto serra rispetto alle fonti non
rinnovabili;
Considerato il confronto con la Commissione europea ai fini della
verifica di compatibilita' del presente decreto con le linee guida in
materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente di cui alla
comunicazione CE;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2019) 4498 final
del 14 giugno 2019, con la quale la medesima Commissione ha deciso di
non sollevare obiezioni nei confronti del presente provvedimento, in
quanto considerato compatibile con il mercato interno ai sensi
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Considerato, ai fini di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, del
decreto legislativo n. 28/2011, che nell'ambito del presente
provvedimento non sussistono profili di competenza del Ministro delle
politiche agricole;
Decreta:
Art. 1
Finalita' ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in coerenza con gli obiettivi europei 2020
e 2030, ha la finalita' di sostenere la produzione di energia
elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili indicati in
allegato 1, attraverso la definizione di incentivi e modalita' di
accesso che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilita',
sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura adeguata
al perseguimento degli obiettivi nazionali e con modalita' conformi
alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e
l'ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea
(2014/C 200/01).
2. L'accettazione di richieste di partecipazione alle procedure di
cui al presente decreto cessa al raggiungimento della prima fra le
seguenti date:
a) la data di chiusura dell'ultima procedura prevista dall'art.
4;
b) decorsi trenta giorni dalla data di raggiungimento di un costo
indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro
l'anno, calcolato secondo le modalita' di cui all'art. 27, comma 2,
del decreto 23 giugno 2016, considerando anche i costi dell'energia
da impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del presente decreto.
3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera b), e'
comunicato e reso pubblico con delibera dall'ARERA, sulla base degli
elementi forniti dal GSE.
4. Il decreto 23 giugno 2016 continua ad applicarsi agli impianti
iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle
procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto.
5. Con altri decreti sono stabiliti gli incentivi e le relative
modalita' di accesso per la tipologia di impianti alimentati da fonti
rinnovabili, diversi da quelli di cui al comma 1.
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'art. 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e le seguenti:
a) impianto fotovoltaico: e' un impianto di produzione di energia
elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare,
tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un
insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno o
piu' gruppi di conversione della corrente continua in corrente
alternata e altri componenti elettrici minori;
b) potenza di un impianto fotovoltaico: e' la potenza elettrica
dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali
di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto,
misurate alle condizioni nominali, come definite dalle pertinenti
norme CEI;
c) impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra: impianto i
cui moduli non sono fisicamente installati su edifici, serre,
barriere acustiche o fabbricati rurali, ne' su pergole, tettoie e
pensiline;
d) aggregato di impianti: insieme costituito da piu' impianti di
nuova costruzione, localizzati sull'intero territorio nazionale, che,
nel rispetto dei limiti di potenza unitaria di cui all'art. 3, commi
10 e 11, partecipa come un unico impianto alle procedure di registro
o di asta, sulla base della potenza complessiva dell'aggregato,
offrendo una unica riduzione percentuale della tariffa di
riferimento. Resta fermo che i requisiti di cui all'art. 3 devono
essere rispettati da ciascun impianto dell'aggregato. In fase di
ammissione agli incentivi, ciascun impianto, facente parte
dell'aggregato e risultato in posizione utile nella relativa
graduatoria, presenta autonoma istanza al GSE.
Art. 3
Modalita' e requisiti generali per l'accesso
ai meccanismi di incentivazione
1. Accedono ai meccanismi di incentivazione, previa partecipazione
a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere in
appositi registri nei limiti di specifici contingenti di potenza, gli
impianti a fonti rinnovabili indicati in allegato 1 rientranti nelle
seguenti categorie:
a) impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e
riattivati, di potenza inferiore a 1 MW;
b) impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la
differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello
della potenza prima dell'intervento sia inferiore a 1 MW;
c) impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW.
2. Gli impianti cui al comma 1, di potenza uguale o superiore ai
valori ivi indicati, accedono ai meccanismi di incentivazione di cui
al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure
competitive di aste al ribasso, nei limiti di contingenti di potenza.
3. Le procedure di registro e asta di cui ai commi 1 e 2 sono
disciplinate, rispettivamente, dal Titolo II e III del presente
decreto e si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi
fondamentali di trasparenza, pubblicita', tutela della concorrenza e
secondo modalita' non discriminatorie.
4. Gli impianti hanno accesso agli incentivi di cui al presente
decreto a condizione che i relativi lavori di realizzazione
risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa
all'amministrazione competente, avviati dopo l'inserimento in
posizione utile nelle graduatorie. Il primo periodo, fermo restando
il rispetto dei requisiti di accesso di cui al presente decreto, non
si applica:
a) agli impianti che avevano accesso diretto agli incentivi ai
sensi dell'art. 4 del decreto 23 giugno 2016;
b) agli impianti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del decreto
ministeriale 23 giugno 2016 che sono risultati idonei, ma che sono
stati iscritti in posizione non utile nei registri e nelle
graduatorie delle aste di cui al medesimo decreto ministeriale 23
giugno 2016, sempreche' entrino in esercizio successivamente
all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi
del presente decreto.
5. Oltre ai requisiti specifici per la partecipazione alle
procedure di asta stabiliti al Titolo III, sono necessari i seguenti
requisiti generali per la partecipazione alle procedure di asta e
registro:
a) tutti i tipi di impianto: sono richiesti i titoli abilitativi
alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, di cui all'art. 4 del
decreto legislativo n. 28 del 2011, ivi inclusi i titoli concessori
ove previsti, il preventivo di connessione alla rete elettrica
accettato in via definitiva e la registrazione dell'impianto sul
sistema Gaudi' validata dal gestore di rete;
b) impianti fotovoltaici: ricorrono entrambi i seguenti
requisiti:
1. sono solo di nuova costruzione e realizzati con componenti
di nuova costruzione;
2. rispettano le disposizioni di cui all'art. 65 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo
2012, n. 27, circa il divieto di accesso agli incentivi statali per
impianti con moduli collocati a terra in aree agricole;
c) impianti idroelettrici: fatti salvi i casi di rifacimento che
non comportano un aumento della potenza media di concessione, ricorre
una delle seguenti condizioni:
1. e' rispettata una delle caratteristiche costruttive di cui
all'art. 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del
decreto 23 giugno 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione
rilasciata dall'ente preposto al rilascio della concessione di
derivazione, ove non gia' esplicitata nel titolo concessorio o nel
relativo disciplinare;
2. la concessione di derivazione e' conforme alle Linee guida
per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche,
approvate con d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017, in particolare
alle tabelle 11 e 13 dell'allegato 1 del medesimo d.d. ed alle Linee
guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso
minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13 febbraio 2017
nonche', come prescritto dal suddetto d.d. n. 29/STA del 13 febbraio
2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico
conseguenti la concessione medesima, alle condizioni di cui all'art.
4, comma 7 della direttiva 2000/60/CE, come recepite dall'art. 77,
comma 10-bis del decreto legislativo n. 152/06. La conformita' e'
verificata e dichiarata dal Sistema nazionale per la protezione
dell'ambiente (SNPA) su richiesta del concessionario e ai soli fini
dell'accesso alle tariffe di cui al presente decreto, a supporto
dell'autorita' concedente, sulla base di una apposita istruttoria.
L'autorita' concedente e' tenuta a fornire a SNPA ogni dato utile per
l'espletamento della verifica sopra richiamata. Il concessionario e'
tenuto ad allegare la medesima verifica alla documentazione da
trasmettere al GSE ai fini della partecipazione alle procedure di
asta e registro. Sulla base delle richieste pervenute entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto, SNPA pubblica il
calendario dell'avvio delle istruttorie e aggiorna semestralmente
tale calendario sulla base delle domande eventualmente pervenute
successivamente. L'istruttoria su ciascuna richiesta si completa
entro novanta giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati dati
utili risultano regolarmente pervenuti. I costi dell'istruttoria
sostenuti da SNPA per la verifica della conformita' sono a carico del
richiedente, secondo le regole gia' previste per l'autorizzazione
allo scarico ai sensi dell'art. 124, comma 11, del medesimo decreto
legislativo n. 152/06, precisate da SNPA sul proprio sito internet
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 6 novembre 2014 in materia di
rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricita' da
fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.
7. Prima di inoltrare richiesta di accesso agli incentivi il
soggetto responsabile e' tenuto ad aggiornare, se del caso, i dati
dell'impianto su Gaudi'.
8. L'accesso agli incentivi di cui al presente decreto e'
alternativo al ritiro dedicato di cui all'art. 13, comma 3, del
decreto legislativo n. 387 del 2003 e al meccanismo dello scambio sul
posto.
9. I soggetti che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al
presente decreto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di
diritto; in tal caso, i predetti soggetti sono tenuti alla
restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento di
esercizio dell'opzione. Il diritto all'esercizio di tale opzione e'
condizionato alla verifica da parte del GSE dell'avvenuta
restituzione.
10. Possono partecipare alle procedure di registri anche aggregati
costituiti da piu' impianti appartenenti al medesimo gruppo di cui
all'art. 8, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purche' la potenza
complessiva dell'aggregato sia inferiore a 1 MW.
11. Possono partecipare alle procedure di asta anche gli aggregati
costituiti da piu' impianti appartenenti al medesimo gruppo, di cui
all'art. 11, di potenza unitaria superiore a 20 kW e non superiore a
500 kW, purche' la potenza complessiva dell'aggregato sia uguale o
superiore a 1 MW.
12. Non sono ammissibili ai meccanismi di incentivazione i progetti
e gli impianti per i quali il GSE abbia svolto o si sia impegnato a
svolgere attivita' di supporto, anche in termini di analisi di
impatti ambientali e socio-economici, fatti salvi quelli per i quali
le attivita' di supporto del GSE sono rese disponibili in maniera
trasparente e non discriminatoria a tutte le categorie di soggetti
potenzialmente interessati nonche' i progetti e gli impianti di
pubbliche amministrazioni, limitatamente a quelli ammissibili alle
procedure di registro.
13. Non sono ammissibili alle procedure di registro interventi di
potenziamento di un impianto, che seguano ad altri interventi di
potenziamento eseguiti sullo stesso impianto nell'ambito delle
procedure di registro svolte ai sensi del presente decreto, qualora
con l'ultimo intervento di potenziamento si pervenga a un incremento
complessivo della potenza dell'impianto pari o superiore a 1 MW. In
caso di piu' interventi di potenziamento sullo stesso impianto,
devono trascorrere almeno tre anni tra l'uno e l'altro intervento.
14. Resta in ogni caso fermo il rispetto della disciplina fiscale,
urbanistica e in materia di accatastamento di fabbricati.
Art. 4
Modalita' e tempi di svolgimento
delle procedure di asta e registro
1. Fermo restando il limite di applicazione di cui all'art. 1,
comma 2, il GSE pubblica i bandi relativi alle procedure di asta e
registro secondo le scadenze indicate in Tabella 1 e secondo le
seguenti modalita':
a) il periodo di presentazione delle domande di partecipazione e'
di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando
indicata in Tabella 1;
b) la graduatoria e' formata e pubblicata sul sito web del GSE
entro novanta giorni dalla data di chiusura dei bandi.
========================================= | | Data di apertura | | N. procedura | del bando | +===================+===================+ | 1 | 30 settembre 2019 | +-------------------+-------------------+ | 2 | 31 gennaio 2020 | +-------------------+-------------------+ | 3 | 31 maggio 2020 | +-------------------+-------------------+ | 4 | 30 settembre 2020 | +-------------------+-------------------+ | 5 | 31 gennaio 2021 | +-------------------+-------------------+ | 6 | 31 maggio 2021 | +-------------------+-------------------+ | 7 | 30 settembre 2021 | +-------------------+-------------------+ | Tabella 1 | +---------------------------------------+
2. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui al comma 1,
il produttore invia al GSE:
a) copia della documentazione necessaria a comprovare il rispetto
dei requisiti generali di cui all'art. 3;
b) documentazione necessaria a comprovare il possesso delle
caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di
priorita' di cui ai Titoli II e III, ivi compresa l'eventuale
richiesta di applicazione del criterio di cui all'art. 9, comma 2,
lettera f);
c) documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei
requisiti specifici per la partecipazione alle procedure d'asta.
3. La richiesta di cui al comma 2 e' presentata in forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
4. Entro la data di pubblicazione della graduatoria, il GSE,
attraverso l'esame della documentazione presentata ai sensi del comma
2, accerta il possesso dei requisiti generali e specifici ovvero
delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di
priorita'. Restano fermi gli eventuali successivi controlli di cui
all'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011.
Art. 5
Modalita' operative di accesso agli incentivi
1. Le richieste di partecipazione alle procedure di accesso agli
incentivi sono inviate al GSE, esclusivamente tramite il sito
www.gse.it, secondo modelli approntati e resi noti dallo stesso GSE,
comprendenti la documentazione da fornire, strettamente funzionali
alla verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure e
dei criteri di priorita' per l'accesso agli incentivi.
2. Nel predisporre i modelli di cui al comma 1, il GSE si attiene a
principi di semplificazione, economicita', efficienza e
proporzionalita' dell'attivita' amministrativa.
3. Il GSE predispone i modelli di cui al comma 1, in modo tale che
il soggetto responsabile sia portato a conoscenza con la massima
chiarezza degli adempimenti e delle modalita' di compilazione nonche'
delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false
dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Art. 6
Vita media utile convenzionale e periodo di diritto
ai meccanismi incentivanti
1. Ai fini del presente decreto, il periodo di diritto ai
meccanismi incentivanti per gli impianti nuovi, integralmente
ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o di
potenziamento e' pari alla vita media utile convenzionale, i cui
valori sono riportati in Allegato 1, fatto salvo quanto previsto ai
commi 3 e 4.
2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla
data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
3. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti
e' considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle
competenti autorita', secondo la normativa vigente, per problemi
connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore
di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti
autorita', per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE,
nonche', per gli impianti sottoposti a rinnovo dell'autorizzazione
integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di
rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Amministrazione
competente per cause non dipendenti da atti o comportamenti
imputabili allo stesso produttore. A tal fine, al produttore e'
concessa un'estensione del periodo nominale di diritto, pari al
periodo complessivo di fermate di cui al presente comma. Il periodo
per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti, incluso il
periodo ai sensi di precedenti provvedimenti di incentivazione, e'
inoltre considerato al netto di eventuali fermate per la
realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non
incentivati, riconosciuti come tali dal GSE. In tale ultimo caso,
l'estensione del periodo nominale di diritto, non puo' essere
comunque superiore a dodici mesi.
4. L'erogazione degli incentivi e' sospesa nelle ore in cui si
registrano prezzi zonali orari pari a zero, per un periodo superiore
a sei ore consecutive. Il periodo di diritto ai meccanismi
incentivanti e' conseguentemente calcolato al netto delle ore totali
in cui si e' registrata tale sospensione. La stessa disposizione si
riferisce al caso in cui si registrino prezzi negativi, quando
saranno introdotti nel regolamento del mercato elettrico italiano.
Art. 7
Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi
1. La tariffa di riferimento per gli impianti di nuova costruzione
che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e':
a) la tariffa di cui all'allegato 1 del decreto 23 giugno 2016,
comprensiva delle eventuali riduzioni ivi previste, per gli impianti
iscritti in posizione utile nelle procedure di registro svolte ai
sensi del presente decreto, che non si avvalgono o per i quali non si
applicano i criteri di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), d), e) ed
f), e che entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione della
decurtazione eventualmente offerta in applicazione dell'art. 10,
comma 3, lettera c), dello stesso decreto 23 giugno 2016;
b) le tariffe di cui all'allegato 1 al presente decreto per tutti
gli altri impianti, ivi inclusi gli impianti fotovoltaici che entrano
in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del presente
decreto.
2. La tariffa offerta e' stabilita applicando alla tariffa di
riferimento una riduzione percentuale pari all'offerta di ribasso
formulata dal produttore nell'ambito delle procedure di asta e
registro.
3. La tariffa spettante e' pari alla tariffa offerta ulteriormente
ridotta nei seguenti casi:
a) dell'1% all'anno fino alla data di entrata in esercizio,
applicata per la prima volta decorsi 15 mesi dalla data di
comunicazione di esito positivo delle procedure di asta e registro;
b) mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio di
cui all'art. 10, comma 2, e all'art. 17, comma 7;
c) nel caso di ottenimento di contributi in conto capitale,
secondo le modalita' di cui all'allegato 1;
d) impiego di componenti rigenerati di cui al comma 11, in misura
indicata allo stesso comma 11;
e) mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio di
cui all'art. 10, comma 3;
f) del 50% nei casi di trasferimenti a terzi di cui all'art. 9,
comma 5, e all'art. 14, comma 7.
4. La tariffa spettante stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 resta
ferma per l'intero periodo di diritto agli incentivi.
5. Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione,
riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi,
alla tariffa spettante, determinata con le modalita' di cui ai commi
1, 2 e 3, si applicano le condizioni e le modalita' indicate in
Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016.
6. Ferme restando le determinazioni dell'ARERA in materia di
dispacciamento, per gli impianti di potenza non superiore a 250 kW
che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, il GSE
provvede, ove richiesto da produttore, al ritiro dell'energia
elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la
tariffa spettante omnicomprensiva.
7. Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 6, il GSE
calcola la componente incentivo come differenza tra la tariffa
spettante e il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica
e, ove tale differenza sia positiva, eroga gli importi dovuti in
riferimento alla produzione netta immessa in rete, secondo le
modalita' individuate all'art. 25 del decreto 23 giugno 2016. Nel
caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE
conguaglia o provvede a richiedere al soggetto responsabile la
restituzione o corresponsione dei relativi importi. In tutti i casi,
l'energia prodotta da questi impianti resta nella disponibilita' del
produttore.
8. I produttori degli impianti di cui al comma 6, che hanno scelto
di mantenere l'energia nella propria disponibilita', possono comunque
richiedere al GSE di cambiare le modalita' di erogazione
dell'incentivo optando per la tariffa omnicomprensiva. Il passaggio
da un sistema all'altro e' consentito per non piu' di due volte
durante l'intero periodo di incentivazione.
9. Fermi restando i commi 10 e 11 dell'art. 3, ai fini del presente
decreto, per la determinazione della potenza degli impianti, si
applica l'art. 5, comma 2, del decreto 23 giugno 2016, tenuto conto
delle definizioni richiamate all'art. 2. Per gli impianti ibridi si
fa riferimento alla potenza complessiva dell'impianto.
10. Gli impianti fotovoltaici di cui al gruppo A-2 dell'art. 8,
hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull'energia elettrica, a
un premio pari a 12 €/MWh, erogato su tutta l'energia prodotta. Il
Gse rende nota la documentazione da fornire per attestare la corretta
rimozione e smaltimento dell'eternit e dell'amianto, per accedere al
premio.
11. Per gli impianti che accedono agli incentivi mediante procedure
di registro e per la cui realizzazione sono impiegati componenti
rigenerati, la tariffa offerta di cui al comma 2 e' ridotta del 20%.
A tal fine, i produttori di impianti ammessi agli incentivi
presentano al GSE apposita dichiarazione circa l'utilizzo o meno di
componenti rigenerati. Resta fermo che i componenti rigenerati devono
rispettare i requisiti precisati dalle procedure GSE applicative
dell'art. 30 del decreto ministeriale 23 giugno 2016.
12. Per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla
quota di produzione netta consumata in sito e' attribuito un premio
pari a 10 €/MWh, cumulabile con il premio di cui al comma 10. Il
premio e' riconosciuto a posteriori a condizione che, su base annua,
l'energia autoconsumata sia superiore al 40% della produzione netta
dell'impianto.
Titolo II
Procedure per l'iscrizione a registro
Art. 8
Contingenti di potenza messi a disposizione
1. I bandi sono organizzati in quattro gruppi:
gruppo A:
i. impianti eolici;
ii. impianti fotovoltaici;
gruppo A-2:
i. impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono
installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati
rurali su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o
dell'amianto. La superficie dei moduli non puo' essere superiore a
quella della copertura rimossa;
gruppo B:
i. impianti idroelettrici;
ii. impianti a gas residuati dei processi di depurazione;
gruppo C:
i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e
rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i) e gruppo B.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 20, la potenza messa a
disposizione in ogni bando e' pari a quella indicata in Tabella 2.
===================================================================== | | Gruppo A |Gruppo A-2| | | | N. procedura | [MW] | [MW] |Gruppo B [MW]|Gruppo C [MW]| +================+===========+==========+=============+=============+ | 1 | 45 | 100 | 10 | 10 | +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+ | 2 | 45 | 100 | 10 | 10 | +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+ | 3 | 100 | 100 | 10 | 10 | +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+ | 4 | 100 | 100 | 10 | 10 | +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+ | 5 | 120 | 100 | 10 | 20 | +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+ | 6 | 120 | 100 | 10 | 20 | +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+ | 7 | 240 | 200 | 20 | 40 | +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+ | Totale | 770 | 800 | 80 | 120 | +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+ | Tabella 2 | +-------------------------------------------------------------------+
3. Per gli impianti di cui ai gruppi A, A-2 e B si applicano gli
articoli 9 e 10, per gli impianti di cui al gruppo C si applica
l'art. 17.
Art. 9
Requisiti e modalita' per la richiesta
di partecipazione e criteri di selezione
1. Nella richiesta di partecipazione il soggetto responsabile
indica l'eventuale riduzione percentuale offerta sulla tariffa di
riferimento. Tale riduzione non puo' essere superiore al 30%. Non e'
consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti
presentati dopo la chiusura della procedura di registro.
2. Il GSE forma e pubblica la graduatoria sul suo sito, secondo i
seguenti criteri di priorita', da applicare in ordine gerarchico a
ciascuno dei gruppi, fino a saturazione del contingente di potenza:
a) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti di
discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento estrattivo per le quali l'autorita' competente al
rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento
delle attivita' di recupero e ripristino ambientale previste nel
titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti,
nonche' su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per
le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica
ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di
cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
b) per il gruppo A2: impianti realizzati, nell'ordine, su scuole,
ospedali, edifici pubblici;
c) per il gruppo B:
i. impianti idroelettrici: impianti che rispettano,
nell'ordine, le caratteristiche costruttive di cui all'art. 4, comma
3, lettera b), punti i., ii., iii, e iv. del decreto 23 giugno 2016;
ii. impianti alimentati da gas residuati dai processi di
depurazione: impianti che prevedono la copertura delle vasche del
digestato;
d) per tutti i gruppi: impianti connessi in parallelo con la rete
elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a
condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore
al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una
potenza non inferiore a 15 kW;
e) per tutti i gruppi: aggregati di impianti, di cui all'art. 3,
comma 10;
f) per tutti i gruppi: maggiore riduzione percentuale offerta
sulla tariffa di riferimento di cui all'allegato 1 del presente
decreto;
g) minor valore della tariffa offerta, calcolata tenendo conto
dalla riduzione percentuale offerta;
h) anteriorita' della data ultima di completamento della domanda
di partecipazione alla procedura.
3. Sono ammessi all'incentivazione gli impianti rientranti nelle
graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel
caso in cui la disponibilita' del contingente per l'ultimo impianto
ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, e' facolta'
del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza
rientrante nel contingente.
4. La graduatoria pubblicata non e' soggetta a scorrimento.
5. Il trasferimento a terzi di un impianto iscritto nei registri
prima della sua entrata in esercizio e della stipula della
convenzione con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del 50%
della tariffa offerta.
6. Gli impianti a registro di potenza superiore a 100 kW sono
tenuti al versamento di una cauzione provvisoria e definitiva,
secondo le modalita' di cui agli articoli 14 e 15. A tali fini, la
misura percentuale della cauzione definitiva e' pari al 2% del costo
di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto,
convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi di cui alla tabella I
dell'Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016 e dall'art. 12, comma 3,
per gli impianti fotovoltaici.
7. Nel caso di aggregati di impianti, ciascuno dei criteri di
priorita' di cui al comma 2 si applica qualora ricorra per tutti gli
impianti dell'aggregato, con le seguenti ulteriori precisazioni:
a) con riferimento alla lettera f), gli aggregati partecipano con
la stessa riduzione percentuale, riferita a tutti gli impianti che lo
compongono;
b) con riferimento alla lettera g), si utilizza il valore massimo
risultante dall'applicazione della riduzione percentuale a ciascun
impianto.
Art. 10
Adempimenti per l'accesso ai meccanismi
di incentivazione per gli impianti iscritti al registro
1. Gli impianti iscritti in posizione utile a registro entrano in
esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di
pubblicazione della graduatoria:
======================================= | | Mesi | +===========================+=========+ |Eolico onshore | 24 | +---------------------------+---------+ |Idroelettrico (*) | 31 | +---------------------------+---------+ |Solare fotovoltaico (**) | 19 | +---------------------------+---------+ |Tutte le altre fonti e | | |tipologie di impianto | 31 | +---------------------------+---------+ |(*) Per impianti idroelettrici con | |lavori geologici in galleria | |finalizzati a migliorare l'impatto | |ambientale il termine e' elevato a | |39 mesi. | |(**) Per il gruppo A-2 il termine | |e' elevato a 24 mesi. Per impianti | |nella titolarita' della PA i | |termini sono incrementati di 6 mesi | +---------------------------+---------+
2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta
l'applicazione di una decurtazione della tariffa offerta dello 0,5%
per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo.
Decorso il predetto termine massimo, l'impianto decade dal diritto
all'accesso ai benefici. Tali termini sono da considerare al netto
dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere
connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati
dall'autorita' competente, e da altre cause di forza maggiore
riscontrate dal GSE.
3. Per gli impianti che non entrano in esercizio nel termine
indicato al comma 2 e che decadono dal beneficio, e che vengano
successivamente riammessi con altra procedura ai meccanismi di
incentivazione la tariffa offerta e' ridotta del 5% rispetto alla
tariffa spettante applicabile alla data di entrata in esercizio
dell'impianto.
4. I soggetti inclusi nelle graduatorie di cui al comma 1 possono,
entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria,
comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Per
i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia, non
si applica il comma 3.
Titolo III
Procedure d'asta
Art. 11
Contingenti di potenza messi a disposizione
1. I bandi sono organizzati in tre gruppi:
gruppo A:
i. impianti eolici;
ii. impianti fotovoltaici;
gruppo B:
i. impianti idroelettrici;
ii. impianti a gas residuati dei processi di depurazione.
gruppo C:
i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e
rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i., e gruppo
B, lettere i. e ii.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 20, la potenza messa a
disposizione in ogni bando e' pari a quella indicata in Tabella 3:
===================================================================== | N. procedura |Gruppo A [MW]| Gruppo B [MW] | Gruppo C [MW] | +===================+=============+================+================+ | 1 | 500 | 5 | 60 | +-------------------+-------------+----------------+----------------+ | 2 | 500 | 5 | 60 | +-------------------+-------------+----------------+----------------+ | 3 | 700 | 10 | 60 | +-------------------+-------------+----------------+----------------+ | 4 | 700 | 15 | 60 | +-------------------+-------------+----------------+----------------+ | 5 | 700 | 15 | 80 | +-------------------+-------------+----------------+----------------+ | 6 | 800 | 20 | 100 | +-------------------+-------------+----------------+----------------+ | 7 | 1600 | 40 | 200 | +-------------------+-------------+----------------+----------------+ | Totale | 5500 | 110 | 620 | +-------------------+-------------+----------------+----------------+ | Tabella 3 | +-------------------------------------------------------------------+
3. Per gli impianti di cui ai gruppi A e B si applicano gli
articoli da 12 a 16 e per gli impianti di cui al gruppo C si
applicano gli articoli 13 e 17.
Art. 12
Requisiti specifici dei soggetti e dei progetti
1. Possono partecipare alle procedure d'asta i soggetti
responsabili dotati di solidita' finanziaria ed economica adeguata
alle iniziative per le quali chiedono l'accesso ai meccanismi di
incentivazione, dimostrata dal possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacita'
finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione
all'entita' dell'intervento, tenuto conto della redditivita' attesa
dall'intervento stesso e della capacita' finanziaria ed economica del
gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno
del medesimo istituto a finanziare l'intervento;
b) capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente
versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui
valore minimo e' stabilito in relazione all'investimento previsto per
la realizzazione dell'impianto, convenzionalmente fissato come da
tabella I dell'allegato 2 del decreto 23 giugno 2016, nella seguente
misura:
i. il 10% sulla parte dell'investimento fino a cento milioni di
euro;
ii. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente cento milioni
di euro e fino a duecento milioni di euro;
iii. il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i duecento
milioni di euro.
2. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia della reale qualita'
del progetto, sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria in
fase di iscrizione alle procedure d'asta e una cauzione definitiva in
seguito alla comunicazione di esito positivo della procedura d'asta,
con le modalita' indicate agli articoli 14 e 15.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il costo di investimento degli
impianti fotovoltaici e' convenzionalmente fissato in 1000 €/kW.
4. Sono esclusi dalle procedure d'asta i soggetti per i quali
ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per gli aggregati di impianti, di cui all'art. 3, comma 11, la
misura della capitalizzazione, di cui al comma 1, lettera b), e delle
cauzioni, di cui al comma 2, e' dimezzata.
Art. 13
Valori a base d'asta
e valore minimo comunque riconosciuto
1. L'asta al ribasso e' realizzata tramite offerte di riduzione
percentuale sulla tariffa di riferimento.
2. Sono escluse dalla valutazione le offerte di riduzione inferiori
al 2% della base d'asta e quelle superiori al 70%.
3. Nel caso in cui in una procedura pervengano una o piu' offerte
con riduzione al valore del 70%, nella successiva procedura saranno
escluse le offerte di riduzione superiori all'80%. Nel caso in cui
pervengano, nelle successive procedure, una o piu' offerte di
riduzione al valore dell'80%, nelle procedure seguenti saranno
escluse le offerte di riduzione superiori al 90%. 4. La tariffa
offerta minima comunque riconosciuta, nei limiti del contingente, e'
quella corrispondente alla riduzione percentuale massima della
tariffa posta a base d'asta, come individuata al comma 2 e al comma
3, a condizione che siano rispettati i requisiti per la
partecipazione alle procedure, stabiliti dal presente titolo.
Art. 14
Obblighi di allegazioni per la partecipazione
alle procedure d'asta e modalita' di selezione dei progetti
1. La richiesta di partecipazione alla procedura d'asta e'
formulata al GSE con l'indicazione della riduzione percentuale
offerta sulla tariffa di riferimento, di cui all'art. 13.
2. In fase di richiesta di accesso all'asta i soggetti richiedenti
trasmettono:
a) una cauzione provvisoria, con durata non inferiore al
centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito
della procedura d'asta, a garanzia della qualita' del progetto, nella
misura del 50% della cauzione definitiva;
b) l'impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della
realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione
entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della
graduatoria.
3. La graduatoria e' formata in base al criterio della maggiore
riduzione percentuale dell'offerta. Gli aggregati di impianti
partecipano con la stessa riduzione percentuale, riferita a tutti gli
impianti che lo compongono. Non e' consentita l'integrazione della
dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della
procedura d'asta.
4. A parita' di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui
all'art. 13, comma 4, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in
ordine di priorita':
a) possesso di un rating di legalita', di cui all'art. 5-ter del
decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012,
pari ad almeno due «stellette»;
b) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti di
discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento estrattivo per le quali l'autorita' competente al
rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento
delle attivita' di recupero e ripristino ambientale previste nel
titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti,
nonche' su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per
le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica
ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di
cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
c) per il gruppo B:
i. impianti idroelettrici: impianti che rispettano,
nell'ordine, almeno una delle caratteristiche costruttive di cui
all'art. 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del
decreto 23 giugno 2016;
ii. impianti alimentati da gas residuati dai processi di
depurazione: impianti che prevedono la copertura delle vasche del
digestato;
d) anteriorita' della data ultima di completamento della domanda
di partecipazione alla procedura.
5. Sono ammessi all'incentivazione gli impianti rientranti nelle
graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel
caso in cui la disponibilita' del contingente per l'ultimo impianto
ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto
puo' richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente alla quota
parte di potenza rientrante nel contingente.
6. Le graduatorie pubblicate non sono soggette a scorrimento.
7. Il trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario della
procedura d'asta prima della sua entrata in esercizio e della stipula
della convenzione con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del
50% della tariffa offerta.
Art. 15
Adempimenti per l'accesso ai meccanismi
di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste
1. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione di esito della
procedura d'asta, il GSE restituisce la cauzione provvisoria di cui
all'art. 12, comma 2, ai soggetti che, in esito della procedura, non
sono risultati aggiudicatari.
2. Entro novanta giorni dalla comunicazione di esito della
procedura d'asta, il soggetto aggiudicatario e' tenuto a costituire a
favore del GSE la cauzione definitiva. Entro quindici giorni dal
ricevimento della cauzione definitiva, il GSE restituisce la cauzione
provvisoria. Qualora la cauzione definitiva non sia costituita entro
detto termine, il GSE escute la cauzione provvisoria e l'iniziativa
decade dal diritto d'accesso all'incentivo.
3. La cauzione definitiva di cui al comma 2 deve essere prestata
sotto forma di fideiussione rilasciata da istituti bancari, in misura
pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione
dell'impianto per il quale si partecipa alla procedura d'asta,
convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi di cui alla tabella I
dell'Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016. La cauzione, che deve
essere di durata annuale automaticamente rinnovabile, e' costituita a
favore del GSE a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei
termini per l'entrata in esercizio dell'impianto. La cauzione cosi'
prestata deve essere incondizionata ed a prima richiesta e deve
espressamente contenere la rinuncia del beneficio alla preventiva
escussione del debitore principale e il pagamento entro trenta giorni
a semplice richiesta del GSE.
4. I soggetti aggiudicatari della procedura d'asta possono
comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Nel
caso tale rinuncia sia comunicata entro sei mesi dalla data di
pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 30% della cauzione
definitiva; nel caso sia comunicata fra sei e dodici mesi dalla data
di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 50% della
cauzione definitiva; successivamente il GSE provvede ad escutere
l'intera cauzione definitiva.
5. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in
esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di
comunicazione dell'esito della procedura d'asta:
===================================== | | Mesi | +=========================+=========+ |Eolico onshore | 31 | +-------------------------+---------+ |Solare fotovoltaico | 24 | +-------------------------+---------+ |Altre fonti e tipologie | | |di impianto | 51 | +-------------------------+---------+
6. I termini di cui al comma 5 sono da considerare al netto dei
tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere
connesse derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati
dall'autorita' competente, e da altre cause di forza maggiore
riconosciute dal GSE.
7. La cauzione definitiva e' svincolata alla data di stipula del
contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma
2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011. Decorso il
termine massimo di cui al comma 5, il soggetto responsabile decade
dal diritto di accesso agli incentivi e il GSE escute la cauzione.
8. Le somme derivanti dalle cauzioni escusse dal GSE sono versate
alla cassa per i Servizi energetici e ambientali a valere sul conto
per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.
Art. 16
Partecipazione alle procedure di asta
di impianti ubicati in altri Stati membri
1. Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell'Unione
europea o di Stati terzi confinanti con l'Italia e con i quali la UE
ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente
la loro produzione in Italia, possono partecipare alle procedure di
asta indette ai sensi del Titolo III del presente decreto, alle
condizioni e secondo le modalita' indicate nel presente articolo.
2. Sono ammessi alle procedure d'asta gli impianti di cui al comma
1 a condizione che:
a) esista un accordo con lo Stato membro o con lo Stato terzo
confinante in cui e' ubicato l'impianto, redatto ai sensi degli
articoli da 5 a 10 o dell'art. 11 della direttiva 2009/28/CE;
b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocita' e le modalita'
con le quali e' fornita prova dell'importazione fisica
dell'elettricita' rinnovabile;
c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e
oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul
territorio nazionale, comprovati secondo modalita' indicate dal GSE.
3. La potenza massima PUE resa disponibile nelle procedure d'asta
per gli impianti di cui al comma 1, e' calcolata sulla base della
4. Trenta giorni prima dell'indizione di ciascuna procedura d'asta,
il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2,
lettere a) e b), e in caso positivo:
a) rende nota la potenza resa disponibile ai sensi del comma 3,
facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da Eurostat;
b) inserisce le richieste di accesso agli incentivi provenienti
dagli impianti di cui al comma 1 nelle graduatorie formate ai sensi
dell'art. 14 sulla base dei criteri generali ivi indicati, nel limite
del valore PUE di cui al comma 3 e fino al raggiungimento della
potenza massima disponibile.
Titolo IV
Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti oggetto di interventi di rifacimento totale o parziale
Art. 17
Rifacimenti totali e parziali
1. Il GSE avvia specifiche procedure d'asta e registro, con le
medesime tempistiche previste per le altre tipologie di intervento.
Sono ammessi alla procedura gli impianti che rispettano i seguenti
requisiti:
a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della
vita utile convenzionale dell'impianto;
b) non beneficiano, alla data di pubblicazione della procedura,
di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme
statali;
c) rispettano i requisiti previsti dal decreto 6 novembre 2014.
2. Le graduatorie sono formate in base al criterio della maggiore
riduzione percentuale dell'offerta rispetto alla tariffa di
riferimento, fermo restando che l'incentivo viene calcolato, rispetto
alla tariffa aggiudicata, secondo le modalita' di cui all'art. 7. Non
e' consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti
presentati dopo la chiusura delle procedure di registro e di asta.
3. A parita' di riduzione offerta, si applicano i seguenti
ulteriori criteri, in ordine di priorita':
a) anzianita' della data di prima entrata in esercizio
dell'impianto;
b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di
incentivo;
c) per impianti eolici: minore entita' dell'energia elettrica non
prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a
seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da
Terna;
d) anteriorita' della data ultima di completamento della domanda
di partecipazione alla procedura.
4. Sono ammessi all'incentivazione gli impianti rientranti nelle
graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel
caso in cui la disponibilita' del contingente per l'ultimo impianto
ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto
puo' richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente alla quota
parte di potenza rientrante nel contingente.
5. Le graduatorie non sono soggette a scorrimento.
6. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in
esercizio entro i termini indicati nella sottostante tabella,
decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della
domanda di ammissione all'intervento di rifacimento.
======================================= | | Mesi | +===========================+=========+ |Eolico onshore | 16 | +---------------------------+---------+ |Idroelettrico (*) | 36 | +---------------------------+---------+ |Gas residuati dai processi | | |di depurazione | 24 | +---------------------------+---------+ |(*) Per impianti idroelettrici con | |con lavori geologici in galleria | |finalizzati a migliorare l'impatto | |ambientale e per impianti a bacino | |di potenza superiore a 10 MW | |il termine e' elevato a 48 mesi. | +---------------------------+---------+
7. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione di
una decurtazione della tariffa offerta, dello 0,5% per ogni mese di
ritardo, nel limite massimo di 8 mesi di ritardo. Tali termini sono
da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione
dell'intervento derivanti da eventi calamitosi che risultino
attestati dall'autorita' competente, da altre cause di forza maggiore
riscontrate dal GSE.
8. I soggetti inclusi nella graduatoria di cui al comma 4 possono,
entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria,
comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento.
9. Ai fini del calcolo del parametro R, il costo di investimento
previsto per la realizzazione dell'impianto e' individuato con le
medesime modalita' di cui all'art. 9, comma 6.
Titolo V
Contratti di lungo termine
Art. 18
Contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il GME, sulla base dei criteri di cui al presente
articolo, avvia una consultazione pubblica per la predisposizione di
una disciplina per la realizzazione di una piattaforma di mercato per
la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili. La
predetta disciplina e' approvata con le modalita' di cui all'art. 5,
comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e successive
modificazioni.
2. Possono accedere alla piattaforma di mercato di cui al comma 1
le offerte di produttori di energia da impianti a fonti rinnovabili
aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a) gli impianti devono essere di nuova costruzione, integralmente
ricostruiti o riattivati, oggetto di un intervento di potenziamento o
di rifacimento, cosi' come definiti dal decreto 23 giugno 2016;
b) gli impianti devono essere entrati in esercizio
successivamente al 1° gennaio 2017;
c) gli impianti non beneficiano di incentivi sull'energia
prodotta.
3. Nell'ambito della piattaforma di mercato di cui al comma 1,
possono formulare offerte i soggetti titolari di impianti di cui al
comma 2 non ancora in esercizio, ma dotati di tutti i titoli
abilitativi alla costruzione e all'esercizio, dei titoli concessori,
ove previsti, e del preventivo di connessione alla rete elettrica
accettato in via definitiva. In tal caso, le offerte sono riferite
alla produzione dell'impianto successiva alla data di entrata in
esercizio.
4. Il produttore che intende accedere alla piattaforma di cui al
comma 1 formula richiesta al GSE per la qualifica dell'impianto. Il
GSE verifica il rispetto delle condizioni di cui al comma 2 e
rilascia la relativa qualifica entro 60 giorni, dandone comunicazione
al GME. Gli esiti della qualifica sono successivamente trasmessi
all'acquirente dell'energia prodotta. Gli impianti qualificati non
possono partecipare alle procedure di asta e registro di cui al
presente decreto.
5. Fermo restando il comma 2, i soggetti titolari degli impianti e
gli acquirenti possono partecipare alla piattaforma in forma singola
o associata, ovvero mediante aggregatori.
6. L'ARERA adotta, se necessario, disposizioni atte a rimuovere le
eventuali barriere regolatorie per il finanziamento di nuove
iniziative a fonti rinnovabili tramite il meccanismo di mercato di
cui al presente articolo. L'Arera stabilisce altresi' le modalita'
con le quali sono coperte le spese per lo sviluppo della piattaforma
di cui al comma 1 e le modalita' con le quali le medesime spese e le
spese di gestione sono recuperate dai soggetti che accedono alla
piattaforma.
7. Il GSE sottopone al Ministero dello sviluppo economico,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una
proposta per l'aggiornamento della procedura per l'identificazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed emissione e
gestione delle garanzie di origine di cui all'art. 31, comma 1, del
decreto interministeriale 6 luglio 2012, al fine di consentire
l'annullamento delle garanzie d'origine anche direttamente da parte
degli utilizzatori finali.
8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definite specifiche misure e procedure per favorire
l'applicazione dei contratti di lungo termine per gli acquisti della
pubblica amministrazione, anche nell'ambito del Piano d'azione
nazionale sugli acquisti verdi della Pubblica amministrazione e delle
procedure di acquisto per forniture di energia tramite gara della
Consip per la pubblica amministrazione.
9. La partecipazione alla piattaforma di cui al presente articolo
e' volontaria e resta ferma la facolta' di stipulare contratti di
lungo termine anche al di fuori degli schemi di contratto di cui al
comma 6. L'ARERA stabilisce le modalita' per la registrazione di tali
contratti, ai fini della partecipazione alla piattaforma.
10. Fino alla data di piena operativita' della piattaforma di cui
al comma 1, il GSE, previo accordo dei soggetti che hanno ottenuto la
qualifica di cui al comma 4, rende disponibile sul proprio sito le
caratteristiche dei progetti e promuove l'incontro con le parti
potenzialmente interessate alla stipula di contratti di lungo
termine.
Art. 19
Monitoraggio e oneri istruttori
1. Il GME effettua un monitoraggio delle transazioni sulla
piattaforma di cui all'art. 18, redigendo un rapporto semestrale in
cui sono riportati gli esiti dell'andamento del mercato. Il rapporto
e' pubblicato sui siti web del GME e del GSE.
2. Gli oneri istruttori per l'attivita' di qualifica svolta dal GSE
in attuazione dell'art. 18 sono a carico del produttore e, in prima
applicazione, sono individuati pari a 0,1 €/kW.
Titolo VI
Altre disposizioni
Art. 20
Meccanismi di riallocazione della potenza
1. Al fine di massimizzare il tasso di realizzazione degli
impianti, perseguendo contemporaneamente una differenziazione delle
fonti di approvvigionamento, il GSE nell'ambito dello svolgimento
delle procedure di asta e registro applica, nell'ordine, i seguenti
meccanismi di riallocazione della potenza.
2. Per gli impianti a registro, qualora le richieste valide di uno
dei gruppi A e B siano inferiori al contingente e, contestualmente,
le richieste valide di iscrizione dell'altro gruppo siano superiori
al contingente, la potenza non utilizzata del primo gruppo e'
trasferita al contingente del secondo gruppo in modo da scorrerne la
graduatoria. La quantita' di potenza traferita e' determinata dal GSE
a parita' di costo indicativo medio annuo degli incentivi, calcolato
con le modalita' utilizzate per il contatore di cui all'art. 27,
comma 2, del decreto 23 giugno 2016.
3. Per gli impianti ad asta e registro, a decorrere dalla seconda
procedura, la potenza messa a disposizione in ogni gruppo e' quella
indicata nelle Tabelle 2 e 3, sommata a quella eventualmente non
aggiudicata nella precedente procedura, tenendo conto, per gli
impianti a registro, della previa applicazione del meccanismo di cui
al comma 2.
4. Per gli impianti ad asta dei gruppi A e B, a decorrere dalla
terza procedura, il GSE verifica l'eventuale sussistenza di tutte le
seguenti condizioni:
a) la potenza totale degli impianti risultata idonea per ciascun
gruppo e' superiore al 130% della potenza messa a disposizione;
b) la potenza totale degli impianti idonei e' costituita,
nell'ambito di ciascun gruppo, per piu' del 70% da impianti
alimentati dalla stessa fonte e si registra una potenza offerta in
esubero della fonte minoritaria pari almeno al 20% della potenza
messa a disposizione;
c) il valore medio delle riduzioni offerte dagli impianti
alimentati dalla fonte minoritaria e' almeno pari alla meta' del
valor medio delle offerte di riduzione formulate dagli impianti
alimentati dalla fonte di cui alla lettera b).
5. Nel caso in cui sussistano tutte le condizioni di cui al comma
4, il GSE forma due distinte graduatorie, garantendo un contingente
sufficiente ad accogliere la potenza esclusa della fonte minoritaria
fino ad un massimo del 30% del contingente e assegnando la potenza
residua all'altra fonte. Le graduatorie sono formate separatamente
per ogni fonte, applicando a ciascuna le modalita' e i criteri di
selezione di cui all'art. 14.
Art. 21
Ulteriori rinvii al decreto 23 giugno 2016
1. Ai fini del presente decreto continuano ad applicarsi le
seguenti disposizioni del decreto 23 giugno 2016:
a) art. 2 in materia di «determinazione della potenza
dell'impianto» e art. 5, comma 2, e art. 29 in materia di
«frazionamento della potenza degli impianti»; per le finalita' di cui
al medesimo art. 5, comma 2, lettera b), fa fede lo stato
identificativo della particella catastale alla data del 1° gennaio
2018; ai fini della costituzione di un aggregato, gli impianti che
ricadano nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, e all'art. 29
del decreto ministeriale 23 giugno 2016 sono considerati come un
unico impianto;
b) art. 18 in materia di «produzioni imputabili a fonti
rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei
rifiuti»;
c) art. 22 in materia di «consorzi di bonifica e irrigazione»;
d) art. 24 in materia di «accesso ai meccanismi di
incentivazione»;
e) art. 25 in materia di «erogazione degli incentivi e delle
tariffe incentivanti»;
f) art. 26 in materia di «Procedure applicative, controlli e
monitoraggio», escluso il comma 2;
g) art. 27 in materia di «Contatore del costo indicativo degli
incentivi»;
h) art. 28 in materia di «Cumulabilita' di incentivi»;
i) l'allegato 2, nel quale, ai soli fini del presente decreto:
1) nel primo paragrafo le parole: «impianti di potenza fino a
500 kW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva» sono
sostituite da «impianti di potenza fino a 250 kW che scelgono di
richiedere la tariffa onnicomprensiva»;
2) nel paragrafo 4.2.1, lettera a) dopo le parole: «Si e' in
presenza di rifacimento parziale quando 0,15<R≤0,25» aggiungere le
seguenti: «Per gli impianti idroelettrici di potenza superiore a 5 MW
si e' in presenza di rifacimento parziale quando 0,07<R≤0,25».
Art. 22
Disposizioni finali
1. Al fine di fornire agli operatori elementi utili, con
riferimento alla localizzazione degli impianti di produzione a fonti
rinnovabili, Terna periodicamente predispone, in maniera coordinata
con le imprese distributrici, e pubblica, in linea con i criteri e le
modalita' concordate con il Ministero dello sviluppo economico,
indicazioni sulle aree di rete che, in funzione dell'evoluzione della
concentrazione di impianti di generazione, del carico e della
configurazione di rete, possono presentare rischi di congestione,
nonche' informazioni sugli sviluppi di rete previsti.
2. Gli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso
agli incentivi di cui al decreto 23 giugno 2016 sono considerati
impianti ad acqua fluente. Ai fini del presente decreto e del decreto
23 giugno 2016, gli impianti idroelettrici si classificano a bacino/a
serbatoio o ad acqua fluente sulla base dell'effettiva capacita' del
produttore elettrico di conservare o meno l'apporto idrico per
l'utilizzo energetico differito.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina le
modalita' e i limiti nel cui rispetto gli stessi Ministeri e le
regioni e province autonome possono accedere al sistema Gaudi' di
Terna e ad altri sistemi informativi di GSE inerenti le fonti
rinnovabili elettriche al fine di agevolare lo svolgimento dei
rispettivi compiti.
4. L'Arera determina le modalita' con le quali gli oneri
eventualmente generati dal presente decreto sono posti a carico dalle
tariffe elettriche. L'Arera adotta altresi' le disposizioni
necessarie per rendere disponibili le misure per l'attuazione dei
commi 10 e 12 dell'art. 3.
Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante,
entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti
Fonte rinnovabile |
Tipologia |
Potenza |
VITA UTILE degli IMPIANTI |
TARIFFA |
kW |
anni |
€/MWh |
||
Eolica |
On-shore |
1<P100 |
20 |
150 |
100<P<1000 |
20 |
90 |
||
P1000 |
20 |
70 |
||
Idraulica |
ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto) |
1<P400 |
20 |
155 |
400<P<1000 |
25 |
110 |
||
P1000 |
30 |
80 |
||
a bacino o a serbatoio |
1<P<1000 |
25 |
90 |
|
P1000 |
30 |
80 |
||
Gas residuati dai processi di depurazione |
1<P100 |
20 |
110 |
|
100<P<1000 |
20 |
100 |
||
P1000 |
20 |
80 |
||
Solare fotovoltaico |
20<P100 |
20 |
105 |
|
100<P<1000 |
20 |
90 |
||
P1000 |
20 |
70 |
I valori della tabella 1.1 sono ridotti, a decorrere dal 1° Gennaio 2021, del 2% per le tipologie di impianti di cui al gruppo B e del 5% per le tipologie di impianti di cui al gruppo A. Il GSE pubblica sul proprio sito internet la tabella aggiornata. Per le finalità del presente decreto, il GSE effettua una ricognizione annuale dei costi di produzione delle tipologie di impianti ammissibili agli incentivi, in particolare di potenza inferiore a 1 MW.
1. Calcolo della riduzione della tariffa offerta per gli impianti ai quali è stato riconosciuto o assegnato un contributo in conto capitale (articolo 7, comma 3, lettera c))
Per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, fermo restando i limiti massimi del costo di investimento di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, la riduzione della tariffa offerta, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera c), è calcolata applicando il fattore percentuale (1 – F), dove F è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) e 26%, riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento.