Formazione alla sicurezza dei marittimi: istituito il corso

Decreto 4 giugno 2024

(Formazione alla sicurezza dei marittimi)

Con il decreto 4 giugno 2024, il ministero delle Infrastrutture ha istituito il corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (personal safety and social responsability), diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori per l'addestramento di base per tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave.

https://www.ambientesicurezzaweb.it/abbonamento/Al termine del corso - della durata di 18 ore - il discente dovrà sostenere un esame. Il programma del corso è contenuto nell'allegato A (lo trovi in coda al testo del provvedimento, insieme a tutti gli altri allegati).

Il decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.

Scopri quali saranno i soggetti formatori all'articolo 3 del decreto.

 

Decreto 4 giugno 2024 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (Personal
Safety and Social Responsabilities PSSR). (24A02978)

(Gazzetta Ufficiale  n. 136 del 12 giugno 2024)

IL COMANDANTE GENERALE
del corpo delle capitanerie di porto

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a
Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and
Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla convenzione STCW '78 come emendato con la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della
guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con
la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra
il 7 luglio del 1995, come emendato;
Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza
delle parti alla convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010;
Vista la regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra
richiamata e la corrispondente Sezione A-VI/2.1.4 del codice STCW,
relative all'addestramento di base in sicurezza personale e
responsabilita' sociali;
Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente Sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai
requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei
valutatori;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente Sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il modello di corso IMO 1.21 Personal Safety and Social
Responsibilities;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»,
con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto la competenza in materia di
regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli
enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura
d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il
personale marittimo»;
Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2001 relativo alla
istituzione del corso di sicurezza personale e responsabilita'
sociali (Personal Safety and Social Responsabilities PSSR);
Visto il «Code of Safety for Special Purpose Ships» di cui alla
risoluzione MSC.266(84) del 13 maggio 2008 oltre al codice di cui
alla risoluzioni A.534(13) del 17 novembre 1983;
Visto decreto 24 settembre 2018 «Approvazione delle linee guida per
la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale di piloti dei
porti» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 235 in data 9 ottobre 2018;
Visto la risoluzione MSC.418 (97) recante «Interim personnel on
board vessels engaged on international vaoyages»;
Visto il Capito XV SOLAS recante le «Safety measures for ships
carrying industrial personnel»;
Visto l'«International code of safety for ships carrying industrial
personnel (IP code)» di cui alla Risoluzione MSC.527(106) del 10
novembre 2022 ed, in particolare, la regola 1 della parte III;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
9 giugno 2017;
Visto il manuale del Sistema di gestione per la qualita' rilasciato
a questo Comando generale apposito Certificato di conformita' ISO
9001-2015;
Considerata la necessita' di dare piena attuazione alla sopra
citata regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione soprarichiamata e
la corrispondente sezione A-VI/2.1.4 del relativo codice STCW;
Visti gli esiti del gruppo di lavoro riunitosi, da ultimo, in data
9 maggio 2024;

Decreta:

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto istituisce il corso di sicurezza personale e
responsabilita' sociali (Personal Safety and Social
Responsabilities), diretto a soddisfare i requisiti minimi
obbligatori per l'addestramento di base per tutte le persone
impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, in
conformita' alla regola VI/1 dell'annesso alla Convenzione STCW '78
nella sua versione aggiornata, in conformita' alla sezione A-VI/1,
paragrafo 2.1.4 del codice STCW.

 

Art. 2

Ambito di Applicazione

1. Il presente decreto si applica:
a) Ai lavoratori marittimi italiani:
1. Iscritti nelle matricole della gente di mare;
2. Destinati ad imbarcare a seguito di dichiarazione rilasciata
da societa' appaltatrici di servizi di bordo ai sensi dell'art. 17
della legge n. 856/1986;
b) Ai piloti dei porti;
c) Al personale speciale;
d) Al personale industriale in alternativa ai requisiti di
formazione di cui al paragrafo 5.5 delle raccomandazioni per la
formazione e la certificazione del personale sulle unita' mobili
offshore (risoluzione A.1079(28)) o Parte III regola 1 del Codice
internazionale per il trasporto di personale industriale (risoluzione
MSC.527(106)) o standard di formazione industriale, come quelli della
Global Wind Organization (GWO), Offshore Petroleum Industry Training
Organization (OPITO) o Basic Offshore Safety Induction and Emergency
Training (accreditata da OPITO);
e) Ai lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea ed
a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno
Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo con il quale le
Autorita' competenti di cui all'art. 3 hanno stipulato un accordo di
reciproco riconoscimento come definito dal decreto legislativo n.
71/2015.
2. E' facoltativa la frequenza del corso per i fini di cui all'art.
12, comma 7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.

Art. 3

Organizzazione del corso

1. Il corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali e'
svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto - secondo un programma conforme a quello
contenuto nell'allegato A al presente decreto.
2. Il corso della durata non inferiore a diciotto ore ed articolate
in tre giorni, incluso esame, fornisce le competenze, conoscenze ed
abilita' pratiche di cui alle colonne 1 e 2 della tabella A-VI/1-4
dello stesso codice.
3. Il corso e' organizzato per un numero non superiore a venti
discenti e, comunque, nei limiti della capacita' massima ammissibile
in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 1, gli
istituti, enti o societa', devono essere dotati di strutture,
equipaggiamenti, attrezzature e materiale didattico conformi a quelli
di cui all'allegato B al presente decreto.
5. La composizione del corpo istruttori/direttore del corso ed i
requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili
professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri
indicati nell'allegato C al presente decreto.
6. Il programma del corso e' svolto in modo organico come da
allegato A con possibilita' di rimodulare gli argomenti trattati ma
fermo restando la stretta competenza di ogni singolo istruttore sulle
materie di specifica competenza e le necessarie, previste
comunicazioni da fornire, peliminarmente all'inizio del corso, alla
Capitaneria di porto competente per territorio.

Art. 4

Accertamento delle competenze

1. Al completamento del corso, ogni discente sostiene un esame,
consistente in una prova teorica, che verra' svolta al termine del
corso stesso, dinanzi ad una commissione composta da un ufficiale
ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli o ruolo sergenti
appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, con funzioni di
presidente, e dal direttore/vicedirettore del corso e da un
istruttore accreditato per il corso PSSR in qualita' di membro e
segretario.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati
nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test) di trenta
domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta,
della durata non superiore a sessanta minuti. Per la prova scritta,
ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende
superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30).
3. Per la somministrazione dei test il centro di addestramento
utilizza la banca dati predisposta dal Comando generale e composta da
almeno duecento domande a scelta multipla, divisa per argomento,
costituente il bacino di domande da utilizzare per la prova teorica.

Art. 5

Rilascio dell'attestato di superamento del corso di corso di
sicurezza personale e responsabilita' sociali e mantenimento delle
competenze
1. Ai discenti che superano l'esame di cui all'art. 3, e'
rilasciato un attestato secondo il modello riportato nell'allegato D
del presente decreto.
2. Gli attestati di fine corso sono firmati direttore/vicedirettore
del corso e dal discente e vistati dal Presidente della commissione
d'esame quale rappresentante dell'Autorita' marittima.
3. Per quanto attiene:
a) piloti dei porti: al termine del corso viene rilasciato un
attestato di frequenza come da allegato E;
b) personale speciale:
1) inserito nel ruolo d'appello si applicano i commi 1 e 2 del
presente articolo;
2) non inserito nel ruolo d'appello, su cui ricade l'obbligo di
frequenza dei corsi di addestramento di base, non hanno l'obbligo di
sostenere l'esame finale ed al termine del corso viene rilasciato un
attestato di frequenza, come da allegato F;
c) personale industriale su cui ricade l'obbligo di frequenza dei
corsi di addestramento di base, non hanno l'obbligo di sostenere
l'esame finale ed al termine del corso viene rilasciato un attestato
di frequenza, come da allegato G;
d) Il personale di cui all'art. 2 comma 2 non ha l'obbligo di
sostenere l'esame finale ed al termine del corso viene rilasciato un
attestato di frequenza, come da allegato H. Nel caso in cui tale
personale sia un lavoratore marittimo (art. 2, comma 1, lettera a))
si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Gli attestati rilasciati ai sensi del presente decreto - per
effetti di norma internazionale - non hanno scadenza e non sono,
pertanto, soggetti a rinnovo periodico.

Art. 6

Norme di qualita'

1. I soggetti di cui all'art. 3 devono stabilire, documentare,
attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita',
conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001 nella sua
versione aggiornata, che identifichi, tra l'altro, gli obiettivi
dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di
capacita' professionale da conseguire.
2. Altresi' devono essere costantemente aggiornati alle norme
vigenti al momento dell'erogazione del corso i punti 2, 5 e 6 di cui
all'allegato B del presente decreto (ed ogni altra variazione ad
esso).

Art. 7

Norme transitorie

1. Per coloro che sono in possesso dell'attestato di addestramento
del corso PSSR rilasciato ai sensi del d.d. 19 giugno 2001, all'atto
del corso di aggiornamento dell'addestramento di sopravvivenza e
salvataggio o del corso antincendio base o avanzato - gli istituti,
enti o societa' presso cui si svolgono tali corsi provvederanno ad
apporre il seguente talloncino/timbro sull'esistente dell'attestato
di addestramento del corso PSSR:

(Parte di provvedimento in formato grafico)

2. Qualora l'attestato di addestramento del corso PSSR, rilasciato
ai sensi del d.d. 19 giugno 2001, scada prima della frequenza del
corso di aggiornamento dell'addestramento di sopravvivenza e
salvataggio/antincendio, ad eventuali richieste da parte di PSCO
ovvero personale dell'amministrazione deve essere esibita la
dichiarazione in allegato I.

Art. 8

Entrata in vigore
ed abrogazioni

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2. Dall'entrata in vigore del presente decreto i centri di
addestramento devono essere adeguati a quanto stabilito dal presente
decreto dandone dichiarazione/comunicazione al Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto ed alla Capitaneria di porto
competente per territorio.
3. La Capitaneria di porto competente per territorio verifica
l'adeguamento come da dichiarazione/comunicazione del centro di
addestramento alla prima ispezione trimestrale successiva alla
comunicazione di adeguamento a cura del centro.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati il d.d. 19 giugno 2001 ed il d.d. 28 maggio 2002.
Roma, 4 giugno 2024

Il Comandante generale: Carlone

Allegato A

(Parte di provvedimento in formato grafico)

Allegato B

STRUTTURE, EQUIPAGGIAMENTO, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO
RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO
1. Un'aula per lezioni teoriche - dotata di sussidi didattici
quali: sistema multimediale, lavagne a fogli mobili, lavagne
interattive, LIM, proiettore o altro sistema per la videoproiezione
2. Equipaggiamento dimostrativo secondo le norme in vigore UNI/EN
o EN:
casco;
occhiali di protezione;
guanti (guanti di pelle, guanti da lavoro, guanti per lavori
elettrici, guanti di protezione da agenti chimici);
scarpe di sicurezza;
maschere antipolvere e respiratori;
abbigliamento protettivo;
autorespiratore completo;
anticaduta;
imbracatura di sicurezza;
protezione dell'udito.
3. Materiale di sostegno dell'insegnamento:
programma dettagliato di studio (IMO model course 1.21 - parte
C);
manuale istruttore (IMO model course 1.21 - parte D);
video, fotografie o immagini di vari tipi di navi, come navi
portarinfuse, petroliere, navi da passeggeri, navi RO-RO e navi
portacontainer, incluso varie parti di esse quali:
a) passerella e rete di sicurezza;
b) ponte principale;
c) stive e boccaporti;
d) castello di prora e ponte del cassero di poppa;
e) ancore e verricelli;
f) gru o picchi di carico;
g) manifold e sistema di condutture di coperta (navi
cisterna);
h) alloggi;
i) ponte di comando;
j) sala macchine;
k) mezzi di salvataggio ed equipaggiamenti antincendio;
4. Prodotti di sostegno alle docenze anche attraverso
audiovisivi, che comprendono i seguenti temi:
a) salvaguardia della persona a bordo;
b) igiene personale;
c) gestione dei rifiuti;
d) prevenzione dell'inquinamento marino;
e) procedura di ormeggio/disormeggio sicuro;
f) prevenzione e reazione a fuoriuscite di oli minerali in
mare;
g) salute e benessere del marittimo;
h) dispositivi personali di protezione;
i) droghe e alcool prevenzione e disintossicazione;
j) accesso a locali chiusi;
k) elementi di sicurezza nella saldatura;
5. Testi di riferimento IMO aggiornati:
a) The International Convention on Standards of Training,
Certification and Watchkeepping for Seafarers, 1995 (STWC 1995) come
emendata;
b) International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974
(SOLAS 1974), come emendata;
c) International Convention for the Prevention of Pollution
from Ships, 1973/1978 (MARPOL) come emendata;
d) IMO Life-saving Applicances Code (LSA Code);
e) Standard Marine Communication Phrases;
f) Gestione delle risorse umane per il personale navigante;
g) International Safety Management Code (ISM Code);
h) Linee guida per lo sviluppo di piani di emergenza per
l'inquinamento da idrocarburi a bordo delle navi
i) Guida alla mitigazione e gestione della fatica.
6. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso trattati da
fornire ai partecipanti.
7. banca dati di duecento domande, divise per argomenti, da
utilizzare per i test.
8. Per quanto attiene le strutture, equipaggiamenti, attrezzature
e materiale didattico richiamati nei punti precedenti devono essere
presenti per ogni aula autorizzata.
I dispositivi, gli equipaggiamenti, i testi e le dispense di cui
ai punti 2, 5 e 6 dovranno essere costantemente aggiornati alle norme
vigenti al momento dell'erogazione di ogni singolo corso e dovra'
essere aggiornato contestualmente il proprio manuale di qualita'.

Allegato C

COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI
E DIRETTORE DEL CORSO

1) Il corpo istruttori e' composto da personale in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Comandante/1° ufficiale di coperta:
certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore
a 3000GT in corso di validita';
almeno un anno di navigazione su navi di stazza pari o
superiore a 3000GT, negli ultimi cinque, a livello manageriale;
b) Direttore/1° ufficiale di macchina:
certificato di competenza per navi con apparato motore
principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validita';
almeno un anno di navigazione su navi con apparato motore
principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello
manageriale;
c) Medico: laureato in medicina e chirurgia iscritto da almeno
dodici mesi all'albo; oppure
infermiere: con laurea triennale iscritto da almeno dodici
mesi all'albo
d) Esperto in comunicazione e formazione per adulti: laureato
in una delle seguenti lauree e che abbiano maturato almeno un anno di
docenza nel settore della gestione delle risorse umane, leadership e
lavoro di gruppo:
L40 laurea in sociologia;
L24 laurea in scienze e tecniche psicologiche;
L20 laurea in scienze della comunicazione;
LM51 laurea magistrale in psicologia;
L18 laurea triennale in scienze dell'economia e gestione
aziendale;
LM59 laurea in comunicazione pubblica e d'impresa;
LM85 laurea in scienze pedagogiche;
LM57 laurea in scienze dell'educazione per adulti e
formazione continua;
LM77 Laurea magistrale in scienze economico aziendali;
2) Gli istruttori di cui al punto precedente in possesso dei
requisiti specifici di cui sopra ottengono l'accreditamento per un
periodo non superiore a cinque anni. Trascorso tale arco temporale,
ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori cinque anni,
dimostrando di aver maturato nei 5 anni precedenti i sottoelencati
requisiti:
a) Per l'istruttore di cui al comma a) del punto 1) essere in
possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
del certificato di competenza di cui al comma 1 lettera a) in
corso di validita'; oppure
di una regolare forma contrattuale, prevista dagli
ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come
istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando
generale, per un periodo di almeno dodici mesi successivi alla
precitata istanza e aver partecipato, in qualita' di istruttore, ad
almeno venti edizioni di corsi PSSR di cui quattro potranno essere,
quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
b) Per l'istruttore di cui al comma b) del punto 1) essere in
possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
del certificato di competenza di cui al comma 1 lettera b) in
corso di validita'; oppure
di una regolare forma contrattuale, prevista dagli
ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come
istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando
generale, per un periodo di almeno dodici mesi successivi alla
precitata istanza e aver partecipato, in qualita' di istruttore, ad
almeno venti edizioni di corsi PSSR di cui quattro potranno essere,
quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
c) Per l'istruttore di cui al comma c). del punto 1) essere in
possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
dell'iscrizione presso l'albo dei medici chirurghi; oppure
di una regolare forma contrattuale, prevista dagli
ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come
istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando
generale, per un periodo di almeno dodici mesi successivi alla
precitata istanza e aver partecipato, in qualita' di istruttore, ad
almeno dieci edizioni di corsi PSSR.
d) Per l'istruttore di cui al comma d) del punto 1) essere in
possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
dell'iscrizione presso l'albo professionale di propria
competenza; oppure
di una regolare forma contrattuale, prevista dagli
ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come
istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando
generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata
istanza e aver partecipato, in qualita' di istruttore, ad almeno
dieci edizioni di corsi PSSR.
3) Le disposizioni di cui al precedente punto 2) si applicano,
altresi', agli istruttori gia' riconosciuti idonei e accreditati per
lo svolgimento del corso di sicurezza personale e responsabilita'
Sociali, di cui al decreto dirigenziale 19 giugno 2001.
4) Ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW, per far parte
del corpo istruttori questi ultimi devono aver frequentato il corso
di cui al decreto 17 dicembre 2015 «Istituzione del corso di
formazione per formatore» o essere in possesso di abilitazione
all'insegnamento ad eccezione dei professori universitari.
5) Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della
corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli
obiettivi prefissati, in possesso almeno del diploma di secondo grado
con comprovata esperienza di almeno due anni nell'ambito della
formazione, deve attenersi alle disposizioni del decreto 17 dicembre
2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore» oppure di
abilitazione all'insegnamento ad eccezione dei professori
universitari. Sussiste la possibilita' della nomina anche di uno o
piu' sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in
caso di indisponibilita' o impedimento o alternanza
(istruttore-direttore) purche' in possesso dei medesimi requisiti.
La nomina del direttore e dei suoi sostituti dovra' essere
formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale
rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore e'
accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso puo'
svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o
istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
6) Gli istruttori di cui al punto 1) dovranno erogare i seguenti
punti del programma:
a. Comandante/1° ufficiale di coperta: punti 1, 2, 4.3 e 4.4;
b. Direttore di macchina/1° ufficiale di macchina: punti 3, 4.1
e 4.2;
c. Medico o infermiere: punti 6.3 e 7;
d. Esperto in comunicazione e formazione: punti 5, 6.1 e 6.2.

Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato E

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato F

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato G

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato H

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

(Formazione alla sicurezza dei marittimi)

Allegati

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PER L’ALLEGATO D CLICCA QUI

PER L’ALLEGATO E CLICCA QUI

PER L’ALLEGATO F CLICCA QUI

PER L’ALLEGATO G CLICCA QUI

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