Formazione marittimi. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con decreto 16 novembre 2017, n. 875, ha istituito il corso di formazione e di addestramento di base e avanzato per il personale marittimo in servizio sulle navi soggette all’applicazione del codice Igf - International code of safety for ships using gases or other low flashpoint fuels, e su quelle navi non soggette all’Igf ma che utilizzano gas naturale liquefatto (gnl) o altri combustibili con basso punto di infiammabilità.
Formazione marittimi. Il corso definisce le conoscenze e l’addestramento necessari per acquisire le competenze sulla gestione, il funzionamento dei sistemi a gas o altri combustibili con basso punto di infiammabilità e sulla conoscenza degli aspetti di sicurezza, di emergenza e di protezione ambientale connessi alla movimentazione, allo stoccaggio e all’utilizzo degli stessi combustibili.
Formazione marittimi. Dopo aver definito il campo di applicazione, il nuovo provvedimento definisce i criteri per conseguire il certificato dell’addestramento di base, per Il personale marittimo responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo di gas quale combustibile di bordo ovvero per interventi nei casi di emergenza, e del certificato dell’addestramento avanzato, I comandanti, gli ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità per la cura e l'utilizzo dei gas come combustibile e dei relativi sistemi di buncheraggio a bordo delle navi soggette alla nuova norma, definendo per entrambi i corsi l’organizzazione. Al completamento dei corsi, la norma prevede che il candidato sostenga un esame teorico-pratico, con successivo rilascio di un attestato in caso del superamento della prova.
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto 16 novembre 2017, n. 875
Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF. (Decreto n. 875/2017).
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione; Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato; Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla conferenza delle parti alla Convenzione STCW'78 dal 21 al 25 giugno 2010; Vista la risoluzione MSC.396(95) che ha emendato il capitolo I regole I/1 e I/11 dell'annesso alla convenzione STCW, la Risoluzione MSC.397(95) che ha emendato il codice STCW capitolo V parte A, la regola V/3, paragrafi da 1 a 12, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/3, paragrafi da 1 a 3 e le tabelle A-V/3-1 e A-V/3-2 del codice STCW, relative ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento e qualificazione di comandanti, ufficiali, comuni ed altro personale che presta servizio su navi soggette al codice IGF; Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori; Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; Vista la risoluzione MSC 285(86) linee guida provvisorie sull'utilizzo in sicurezza di gas naturali quali combustibili; Visto il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili con basso punto di infiammabilita' di cui alla risoluzione MSC.391 (95) adottato l'11 giugno 2015 e successivi emendamenti Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare» con particolare riguardo ai contenuti dell'art.5; Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo a «Procedura d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»; Visto il decreto dirigenziale 1° aprile 2016 relativo a «Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti»; Visto il decreto dirigenziale 1° aprile 2016 relativo a «Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti»; Visto il decreto dirigenziale 2 maggio 2017 relativo a «Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere»; Considerata la necessita' di dare piena attuazione alla sopra citata regola V/3, paragrafi da 1 a 12, dell'annesso alla Convenzione, alla corrispondente sezione A-V/3, paragrafi da 1 a 3 e alle tabelle A-V/3-1 e A-V/3-2 del codice STCW; Visto il parere della direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - divisione 3° - con nota prot. n. 0030730 del 16 novembre 2017. Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto istituisce il corso di formazione e di addestramento di base ed avanzato per il personale marittimo in servizio su navi soggette all'applicazione del codice IGF e su navi non soggette all'applicazione del predetto codice ma che utilizzano GNL (Gas naturale liquefatto) o altri combustibili con basso punto di infiammabilita' come definiti nel codice IGF. 2. Il corso definisce le conoscenze e l'addestramento necessari per acquisire le competenze in materia di gestione, funzionamento dei sistemi a gas o altri combustibili con basso punto di infiammabilita', nonche' la conoscenza degli aspetti di sicurezza, di emergenza e di protezione ambientale correlati alla movimentazione, allo stoccaggio e all'utilizzo degli stessi come combustibili, in conformita' a quanto previsto dalla regola V/3 dell'annesso alla Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata e la corrispondente sezione A-V/3 del relativo codice.
Art. 2 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica: a) ai comandanti, agli ufficiali, ai comuni e ad ogni altro personale che presta servizio a bordo di navi soggette all'applicazione del codice IGF; b) ai comandanti, agli ufficiali, ai comuni e ad ogni altro personale che presta servizio a bordo di navi non soggette all'applicazione del predetto codice ma che utilizzano GNL o altri combustibili con basso punto di infiammabilita' come definiti nel codice IGF. 2. Prima di essere destinati a specifici compiti a bordo di una nave soggetta al presente decreto, tutti i marittimi devono ricevere una formazione adeguata in relazione alle loro capacita', compiti e responsabilita'. 3. Tutti i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave soggetta al presente decreto, devono ricevere una appropriata e specifica familiarizzazione alla nave e alle sue caratteristiche, attrezzature, installazioni, equipaggiamenti e alle procedure pertinenti e rilevanti in relazione ai loro compiti e responsabilita' in condizioni di normalita' e di emergenza come specificato alla regola I/14, paragrafo 1.5 dell'annesso alla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e all'art. 15 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.
Art. 3 Conseguimento dell'addestramento di base 1. Il personale marittimo responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo di gas quale combustibile di bordo ovvero per interventi nei casi di emergenza, deve essere in possesso di un certificato di addestramento di base per poter prestare servizio a bordo di una nave soggetta al presente decreto. 2. Ogni candidato per ottenere il certificato di addestramento di base di cui al comma 1, oltre ad aver completato favorevolmente i corsi relativi all'addestramento di base (Basic training) e antincendio avanzato, deve soddisfare i seguenti ulteriori requisiti: a) aver completato favorevolmente l'addestramento di base per il personale in servizio su navi soggette al presente decreto in accordo alle disposizioni di cui alla sezione A-V/3, paragrafo 1 del codice STCW e riportate al successivo art. 5; oppure b) essere in possesso di un certificato di addestramento di base o avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti di cui alla regola V/1-2, paragrafo 2 e 5, o di cui alla regola V/1-2, paragrafo 4 e 5.
Art. 4 Conseguimento dell'addestramento avanzato 1. I comandanti, gli ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilita' per la cura e l'utilizzo dei gas come combustibile e dei relativi sistemi di buncheraggio a bordo delle navi soggette al presente decreto, devono essere in possesso di un certificato di addestramento avanzato per poter prestare servizio a bordo di tali unita'. 2. Ogni candidato per ottenere il certificato di addestramento avanzato di cui al comma 1, deve soddisfare i seguenti requisiti: 2.1 essere in possesso di un certificato di addestramento di base di cui all'art. 3; 2.2 aver completato favorevolmente l'addestramento avanzato in accordo alle disposizioni di cui alla sezione A-V/3, paragrafo 2 del codice STCW come riportate al successivo art. 6; e 2.3 aver effettuato almeno un mese di navigazione su navi alimentate a GNL o altro combustibile a basso punto di infiammabilita' come definiti nel codice IGF ed aver partecipato ad almeno tre operazioni di buncheraggio. Due delle tre operazioni di buncheraggio possono essere sostituite con operazioni di buncheraggio effettuate attraverso l'utilizzo dell'apparecchiatura indicata nell'allegato B. 3. In alternativa a quanto indicato al punto 2., ogni candidato per ottenere il certificato di addestramento avanzato di cui al comma 1, deve essere in possesso del certificato di addestramento avanzato (CoP) per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti di cui alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2, e dimostrare inoltre: 3.1 aver effettuato almeno un mese di navigazione su navi alimentate a GNL o altro combustibile a basso punto di infiammabilita' come definiti nel codice IGF ed aver partecipato ad almeno tre operazioni di buncheraggio. Due delle tre operazioni di buncheraggio possono essere sostituite con operazioni di buncheraggio effettuate attraverso l'utilizzo dell'apparecchiatura indicata nell'allegato B. 3.2 In alternativa a quanto indicato al punto 3.1 occorre dimostrare di: 1. aver partecipato alla conduzione di tre operazioni di caricazione e discarica a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; e 2. aver effettuato un periodo di tre mesi di navigazione nei cinque anni precedenti su una o piu' delle seguenti tipologie di navi: navi soggette al codice IGF; navi cisterna abilitate al trasporto come carico di combustibile previsti dal codice IGF; navi che usano gas o altro combustibile a basso punto di infiammabilita' per la propulsione. 4. Per le navi di nuova costruzione, il requisito di cui ai commi 2.3 e 3.1 del presente articolo, si intende assolto mediante le prove di navigazione (con alimentazione della propulsione a GNL) e delle attivita' di buncheraggio effettuate (in cantiere) durante la fase di allestimento della nave. In questo caso sara' cura della Societa' di gestione/armatore fornire l'evidenza documentale relativa alla avvenuta familiarizzazione del personale con gli impianti e le operazioni connesse da parte del costruttore dell'impianto/cantiere.
Art. 5 Organizzazione dell'addestramento di base 1. Il corso di addestramento di base di cui all'art. 3, ha una durata non inferiore alle 24 ore, articolate in tre giorni, di cui 6 ore per lo svolgimento dell'attivita' pratica. 2. Al corso possono essere ammessi i marittimi di cui all'art. 3, comma 1, in numero non superiore a 20 e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e delle attrezzature disponibili. 3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell'allegato A del presente decreto. 4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 3, gli istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra autorizzazione, nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre Amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire. 5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.
Art. 6 Organizzazione dell'addestramento avanzato 1. Il corso di addestramento avanzato di cui all'art. 4, ha una durata non inferiore alle 40 ore, articolate in cinque giorni, di cui 12 ore per lo svolgimento dell'attivita' pratica. 2. Al corso possono essere ammessi i marittimi di cui all'art. 4, comma 1, in numero non superiore a 20 e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e delle attrezzature disponibili. 3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell'allegato A1 del presente decreto. 4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 3, gli istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra autorizzazione, nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire. 5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.
Art. 7 Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato per l'addestramento di base 1. Al completamento del corso di addestramento di base, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verra' svolto al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e da due membri costituiti dal direttore del corso e da un istruttore che svolge anche le funzioni di segretario. 2. L'esame di cui al comma 1., relativo agli argomenti indicati nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della durata non superiore a 60 minuti, ed una prova pratica nella quale il candidato dovra' dimostrare di aver acquisito l'abilita' pratica, nello svolgimento di compiti di sicurezza relativi all'utilizzo di gas quale combustibile di bordo e per interventi nei casi di emergenza. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e' superato se entrambe le prove avranno esito favorevole. 3. Al candidato che supera l'esame, e' rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato E del presente decreto.
Art. 8 Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato per l'addestramento avanzato 1. Al completamento del corso di addestramento avanzato, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verra' svolto al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e da due membri costituiti dal direttore del corso e da un istruttore che svolge anche le funzioni di segretario. 2. L'esame di cui al comma 1., relativo agli argomenti indicati nell'allegato A1, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della durata non superiore a 60 minuti, ed una prova pratica nella quale il candidato dovra' dimostrare di aver acquisito l'abilita' pratica, nello svolgimento delle operazioni d'imbarco, stoccaggio, utilizzo di gas come combustibile e dei relativi sistemi di buncheraggio. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e' superato se entrambe le prove avranno esito favorevole. 3. Al candidato che supera l'esame, e' rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato F del presente decreto.
Art. 9 Rilascio del certificato di addestramento di base e avanzato e mantenimento delle competenze 1. Il certificato di addestramento di base, come da modello in allegato G, e il certificato di addestramento avanzato, come da modello in allegato H, e' rilasciato dall'Ufficio di iscrizione del marittimo previa acquisizione dell'attestato di superamento del relativo corso nonche' della verifica dei requisiti richiesti. 2. I certificati di cui al comma 1, hanno validita' quinquennale. 3. Per ottenere il rinnovo, entro la data di scadenza del certificato occorre dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto, mediante: a) la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher training) secondo le modalita' di cui al successivo art. 10; oppure b) aver effettuato almeno tre mesi di navigazione negli ultimi cinque anni su una o piu' delle seguenti tipologie di navi: navi soggette al codice IGF; navi cisterna che trasportano come carico combustibili previsti dal codice IGF; navi che usano gas o altro combustibile a basso punto di infiammabilita' per la propulsione. 4. Il rinnovo del certificato e' effettuato dall'Ufficio di iscrizione del marittimo: a) nel caso di cui al punto 3 lettera a) mediante l'annotazione sul retro del certificato di addestramento di base o avanzato, dell'estensione di validita' di ulteriori cinque anni, previa acquisizione di copia dell'attestato di aggiornamento dell'addestramento (refresher training) come da modello allegato M per il base e P per l'avanzato; b) nel caso di cui al punto 3 lettera b) mediante l'evidenza documentale che attesti il periodo di navigazione.
Art. 10 Aggiornamento dell'addestramento di base e avanzato (refresher training) 1. L'aggiornamento dell'addestramento di base (refresher training), della durata di almeno 8 ore, e' effettuato presso gli istituti, enti o societa' riconosciuti idonei allo svolgimento del corso di addestramento di base, secondo il programma di cui all'allegato L. Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di 20 (venti) persone e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e delle attrezzature disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono svolgere il corso di aggiornamento devono darne comunicazione, volta per volta, al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' alla Capitaneria di porto competente per territorio secondo le disposizioni in vigore relative all'organizzazione dei corsi di addestramento. 3. Al termine del corso di aggiornamento, il direttore del corso, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un verbale dei partecipanti al corso e rilascia un attestato come da modello allegato M ai corsisti risultati idonei. 4. L'aggiornamento dell'addestramento avanzato (refresher training), della durata di almeno 12 ore, e' effettuato presso gli istituti, enti o societa' riconosciuti idonei allo svolgimento del corso di addestramento avanzato, secondo il programma di cui all'allegato N. Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di 20 (venti) persone. 5. I soggetti di cui al comma 4 che intendono svolgere il corso di aggiornamento devono darne comunicazione, volta per volta, al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' alla Capitaneria di porto competente per territorio secondo le disposizioni in vigore relative all'organizzazione dei corsi di addestramento. 6. Al termine del corso di aggiornamento, il direttore del corso, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un verbale dei partecipanti al corso e rilascia un attestato come da modello allegato P ai corsisti risultati idonei.
Art. 11 Disposizioni transitorie 1. I comandanti, gli ufficiali, i comuni ed ogni altro personale impiegato sulle navi non soggette all'applicazione del codice IGF, ma che utilizzano GNL o altro combustibile con basso punto di infiammabilita' come definiti nel codice IGF, gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguono le certificazioni di cui agli articoli 3 e 4 entro il 30 giugno 2019. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.