Formazione sull'antincendio: i chiarimenti dei Vvf sono riportati nella nota 22 marzo 2023, n. 4351.
Il documento, in risposta a un interpello della federazione degli ordini degli ingegneri del Veneto, interviene sull'art. 6, comma 2, D.M. 2 settembre 2021 «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
Di seguito il testo della nota dei Vigili del fuoco.
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Nota del ministero dell'Interno - dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica -ufficio di coordinamento 22 marzo 2023, n. 4351
Oggetto: richiesta interpretazione co. 2 art. 6 DM 2/09/2021
Con riferimento al quesito pervenuto a questo Ufficio con nota DCPRIN prot. 4260 del 20/03/2023 in merito all'interpretazione del co. 2, art. 6 del DM 2/09/2021 relativo ai requisiti dei docenti dei corsi di formazione antincendio, si formula il seguente chiarimento.
Come è stato già chiarito in altre occasioni, per «documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio sia in ambito teorico che in ambito pratico» il legislatore intende che le 90 ore di docenza sono ottenibili, indifferentemente, come somma delle ore di docenza sia in ambito teorico che in ambito pratico.