Formulario di trasporto di rifiuti da attività fognarie: i chiarimenti dell’Albo gestori

Formulario rifiuti attività fognarie
Cambia il modello di documento unico per il trasporto

Formulario di trasporto rifiuti da attività fognarie: i chiarimenti dell'Albo gestori nella deliberazione del 21 dicembre 2021, n. 14.

Nel dettaglio, in allegato al documento sono riportati:

  • il modello di documento unico di cui all’articolo 35, comma 1, lettera e-bis) della legge 29 luglio 2021, n. 108 (allegato A);
  • le indicazioni su come rendere elementi identificativi individuati nell’allegato A (allegato B).

Clicca qui per l'Osservatorio sull'Albo gestori ambientali

Di seguito il testo della deliberazione del 21 dicembre 2021, n. 14; gli allegati sono riportati in fondo alla pagina in formato pdf.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

Deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 21 dicembre 2021, n.14

Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell’articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006.

IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, e in particolare l’articolo 212, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in seguito denominato Albo;

Vista la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e, in particolare, l’articolo 35, comma 1, lettera e-bis), il quale dispone che per la raccolta e il trasporto rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, si utilizzi un unico documento di trasporto rifiuti per automezzo e percorso di raccolta;

Considerato che il richiamato articolo 35, comma 1, lettera e-bis) della legge 29 luglio 2021, n. 108, dispone che l’Albo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, adotti con propria deliberazione il modello unico ex art. 230 comma 5 del D.lgs. 152/2006;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Albo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in applicazione del richiamato articolo 35, comma 1, lettera e-bis) della legge 29 luglio 2021, n. 108, alla definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell’articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006;

DELIBERA

Art. 1

(Documento unico di raccolta e trasporto rifiuti ex art. 230, comma 5, del D.Lgs 152/06)

1. Il modello di documento unico di cui all’articolo 35, comma 1, lettera e-bis) della legge 29 luglio 2021, n. 108, è approvato secondo il modello contenuto nell’allegato “A”.

2. Gli elementi identificativi individuati nell’allegato “A” devono essere resi secondo le indicazioni riportate nella descrizione tecnica contenuta nell’allegato “B”.

Art. 2

(Modalità tecnico-operative di gestione)

1. Il formulario di trasporto rifiuti, documento unico ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, è utilizzato come modello sostitutivo al formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento o che ha effettuato la comunicazione di cui all’art. 110, comma 3 o l’iscrizione in procedura semplificata di cui agli art. 214 e 215 del decreto legislativo 152/2006.

2. Il modello di cui al comma 1 è emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività.

3. Il modello di cui al comma 1 è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali, in format esemplare conforme al modello individuato all’ articolo 1, identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia.

4. Una volta effettuato il trasporto il documento unico integra il registro di carico e scarico, ai sensi dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destinazione è possibile annotare un unico movimento (carico e scarico contestuale) riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, riportato sul documento unico ex art. 230, comma 5, del d.lgs. 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.

5. Nel caso di trasporto a raggruppamento temporaneo è possibile effettuare un’unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, in ragione del regime di “fictio iuris” stabilita dall’articolo 230, comma 5, riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, presente sul documento unico ex art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.

6. La successiva attività di trasporto dal raggruppamento temporaneo all’impianto di destino è accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs 152/2006.

Art. 3

(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il 30 aprile 2022.

↓ CLICCA QUI SOTTO PER GLI ALLEGATI ↓

Allegati

CLICCA QUI PER GLI ALLEGATI

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome