Scopo del D.P.C.M. 7 marzo 2016 è realizzare un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani
Nel D.P.C.M. 7 marzo 2016 sono riportate le misure per gestire la domanda e l'offerta di impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani (RU). Particolare attenzione è rivolta a:
- la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani;
- la ricognizione dell'offerta esistente ;
- l' individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni.
Di seguito il testo del D.P.C.M. 7 marzo 2016, che sarà analizzato sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.
Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2016
Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di
gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione
dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di
impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani
raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni. (16A03003)
in Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, n. 91
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
sulla proposta
DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.
2008/98/CE del 19 novembre 2008, «relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive», recepita con il decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in
particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei
rifiuti;
Visto l'art. 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
e, in particolare, il comma 2, che prevede che, con decreto adottato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, venga
effettuata la ricognizione dell'offerta esistente e l'individuazione
del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione
organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata;
Rilevato altresi', che, ai sensi del medesimo art. 35, comma 2, del
decreto-legge n. 133 del 2014, l'individuazione del fabbisogno
residuo di impianti e' articolato per regioni ed e' determinato con
finalita' di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del
territorio nazionale, nel rispetto degli obiettivi di raccolta
differenziata e di riciclaggio, nonche' tenendo conto della
pianificazione regionale;
Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 1999/31/CE
del 26 aprile 1999, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, relativo
alla fissazione di obiettivi di riduzione del conferimento in
discarica dei rifiuti biodegradabili;
Visto l'art. 11, comma 2, lettera a), della direttiva n.
2008/98/CE, che fissa uno specifico obiettivo, per quanto riguarda la
preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti
dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, pari ad almeno
il 50%, da raggiungere entro il 2020;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1 e 3, della
decisione della Commissione n. 2011/753/UE del 18 novembre 2011, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha
optato, tra le metodologie indicate nell'allegato I della predetta
decisione, per la metodologia n. 2, che consente di conteggiare, ai
fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio, anche la
frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera
differenziata e conferita agli impianti di trattamento;
Tenuto conto che, ai sensi della predetta decisione n. 2011/753/UE,
anche il compostaggio domestico dei rifiuti puo' essere conteggiato
ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50%;
Visto l'art. 205, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.
152 del 2006, che stabilisce il raggiungimento di una raccolta
differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il 65% dei rifiuti
prodotti;
Rilevato che le regioni possono dotarsi di obiettivi piu' ambiziosi
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
Rilevato che la direttiva n. 2008/98/CE individua «la gerarchia
nella gestione dei rifiuti quale ordine di priorita' della normativa
e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti» e
stabilisce i principi di autosufficienza e prossimita' nella gestione
dei rifiuti;
Considerato che, ai fini del raggiungimento dei predetti obiettivi
di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica
e di riciclaggio dei rifiuti urbani, e in conformita' alla gerarchia
nella gestione dei rifiuti e ai principi di autosufficienza e
prossimita', e' necessario provvedere in via prioritaria alla
riduzione della produzione della frazione organica dei rifiuti urbani
e alla gestione della stessa sul luogo di produzione o nelle
immediate vicinanze, nonche' a un'adeguata raccolta differenziata e
alla corretta gestione di tale frazione raccolta in maniera
differenziata;
Tenuto conto che la corretta gestione della frazione organica dei
rifiuti urbani potenzialmente intercettabile tramite la raccolta
differenziata prevede che la stessa sia, conformemente alla gerarchia
dei rifiuti, sottoposta al riciclaggio per la produzione di
«ammendanti compostati», ai sensi del decreto legislativo 29 aprile
2010, n. 75;
Considerato che una gestione della frazione organica dei rifiuti
urbani, cosi' come sopra delineata, concorre alla diminuzione delle
emissioni di gas serra, all'incremento della fertilita' dei suoli e
al contrasto dell'erosione e della desertificazione oltre che alla
tutela dei corpi idrici;
Ritenuto necessario, pertanto, che le regioni si dotino delle
capacita' impiantistiche necessarie a trattare le quantita' di
rifiuto organico prodotto dalle stesse al netto delle quantita' di
rifiuto gestite tramite l'autocompostaggio o altre forme di
compostaggio sul luogo di produzione;
Rilevato che le regioni possono attuare politiche di prevenzione
che riducono la produzione di rifiuti organici e quindi il fabbisogno
di impianti di trattamento di tale frazione del rifiuto;
Tenuto conto che le regioni, in conformita' con il principio di
prossimita', possono attuare politiche incentivanti per il
compostaggio domestico e altre forme di compostaggio sul luogo di
produzione che riducono il fabbisogno di impianti di trattamento
della frazione organica;
Ritenuto di non dover considerare, ai fini dell'individuazione
dell'offerta esistente, la capacita' degli impianti di compostaggio e
di «digestione anaerobica» non in esercizio;
Ritenuto necessario, ai fini della corretta individuazione
dell'offerta esistente, sottrarre alla capacita' autorizzata degli
impianti le quantita' di rifiuti trattate dagli stessi di provenienza
non urbana (fanghi e «altro»);
Vista la richiesta delle regioni, avanzata nella riunione in sede
tecnica della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2015, di non
considerare, per definire l'offerta esistente, gli impianti che
trattano solo la frazione verde, nonche' di sottrarre alla capacita'
degli impianti esistenti una quota del 30% destinata al materiale
«strutturante», solitamente costituito da rifiuti verdi;
Considerato che l'art. 35, comma 2, del decreto-legge n. 133 del
2014 prevede l'individuazione del «fabbisogno residuo di impianti di
recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in
maniera differenziata», e che tale frazione organica dei rifiuti
urbani comprende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo n. 152 del 2006, sia il verde sia la frazione
umida dei rifiuti urbani;
Rilevato che gli impianti di trattamento della frazione organica
dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata non possono
nella maggior parte dei casi operare senza una quota consistente in
ingresso di materiale strutturante, e che, pertanto, i due flussi
vanno considerati unitamente;
Rilevato altresi' che, con l'incremento della raccolta
differenziata fino al valore di legge del 65%, stabilito dall'art.
205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche la frazione
verde raccolta aumentera' considerevolmente, con conseguente
necessita' di prevedere nuovi impianti di recupero della frazione
organica dei rifiuti urbani;
Ritenuto necessario, pertanto, considerare nella ricognizione
dell'offerta esistente anche gli impianti che trattano solo verde e
di non sottrarre alla capacita' degli impianti una quota del 30% pari
al materiale strutturante;
Ritenuto necessario, altresi', eliminare dalla ricognizione
dell'offerta esistente gli impianti con capacita' autorizzata minore
di 1000 tonnellate/anno, in quanto non sempre ufficialmente censiti e
non sempre realmente operativi;
Tenuto conto che, ai sensi della normativa vigente, i rifiuti
organici raccolti in maniera differenziata destinati a operazioni di
recupero non sono soggetti ai vincoli di trattamento all'interno
dell'ambito territoriale di provenienza;
Vista la richiesta delle regioni, avanzata nel corso della riunione
in sede tecnica della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2015,
relativa alla necessita' di operare un'accurata verifica congiunta
dei dati da utilizzare per la puntuale ricognizione dell'offerta;
Viste la richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare circa la verifica dei predetti dati e le note
di risposta pervenute da parte delle regioni;
Vista altresi' la richiesta delle regioni, avanzata nel corso della
riunione in sede tecnica della Conferenza Stato-Regioni del 9
settembre 2015, relativa all'aggiornamento dei dati e alla necessita'
di rivedere i valori di intercettazione della frazione organica alla
luce delle percentuali della stessa presenti nel rifiuto nonche'
delle tipologie di gestione regionali, e in particolare delle
percentuali di raccolta differenziata superiori al 65% o di
applicazione del compostaggio domestico o di altre forme di
compostaggio sul luogo di produzione;
Viste la richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di fornire al riguardo le informazioni
necessarie e le note di risposta pervenute da parte delle regioni;
Visto il parere favorevole, condizionato, della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, repertorio n. 2/CSR del 20 gennaio
2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare,
Decreta:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Per prevenire e ridurre il piu' possibile gli effetti negativi
sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalla gestione della
frazione organica dei rifiuti urbani, e per raggiungere gli obiettivi
stabiliti dall'Unione europea in tema di riciclaggio e di riduzione
del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili, il presente
decreto indica le necessita' impiantistiche per la corretta gestione
della frazione organica raccolta in maniera differenziata.
2. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, il presente decreto:
a) effettua la ricognizione dell'offerta esistente di impianti di
recupero della frazione organica dei rifiuti urbani, raccolta in
maniera differenziata, articolata per regioni;
b) individua il fabbisogno teorico di trattamento della frazione
organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata,
articolato per regioni;
c) individua il fabbisogno residuo di impianti di recupero della
frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera
differenziata, articolato per regioni.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «impianti di recupero»: impianti di trattamento aerobico di
compostaggio e di digestione anaerobica della frazione organica dei
rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata;
b) «frazione organica dei rifiuti urbani»: i rifiuti organici
cosi' come definiti all'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i rifiuti di manufatti e
imballaggi compostabili certificati secondo la norma UNI EN
13432:2002.
Art. 3
Ricognizione dell'offerta esistente di trattamento della frazione
organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata.
1. L'individuazione dell'offerta esistente di impianti di recupero
della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera
differenziata, articolata per regioni, e' riportata nell'allegato I,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 4
Individuazione del fabbisogno teorico di trattamento
1. L'individuazione della stima del fabbisogno teorico di
trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani, raccolta in
maniera differenziata, e' indicata nell'allegato II, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Art. 5
Individuazione del fabbisogno residuo
di impianti di trattamento
1. L'individuazione della stima del fabbisogno residuo di impianti
di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolti in
maniera differenziata, articolato per regioni, e' riportata
nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Le regioni, al momento della revisione dei piani di cui all'art.
199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individuano il
valore specifico del fabbisogno residuo di impianti all'interno
dell'intervallo riportato nell'allegato III e provvedono,
nell'implementazione dei predetti piani, al soddisfacimento dello
stesso scegliendo la tipologia, il numero e la localizzazione di
massima degli impianti piu' appropriati.
Art. 6
Disposizioni finali e transitorie
1. La ricognizione dell'offerta esistente e l'individuazione del
fabbisogno teorico e residuo di impianti di recupero della frazione
organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata,
articolate per regioni, possono essere aggiornate, con cadenza
triennale, sulla base di apposita richiesta da parte delle regioni e
delle province autonome.
2. La richiesta di cui al comma 1, adeguatamente motivata, e'
indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e reca in allegato la seguente documentazione: a) dati
riferiti alle capacita' degli impianti di recupero della frazione
organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata; b)
dati riferiti ai livelli di intercettazione della frazione organica
dei rifiuti urbani.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con cadenza triennale, esaminata la documentazione, propone le
necessarie modifiche del presente decreto, secondo il procedimento di
cui all'art. 35, comma 2, del decreto-legge del 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164.
4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ed entrera' in vigore il giorno successivo
alla data della sua pubblicazione.
Allegato I
Individuazione dell'offerta esistente di trattamento della frazione
organica dei rifiuti urbani
Per l'elaborazione del presente Allegato sono stati utilizzati i
dati forniti dall'ISPRA riguardanti:
a) gli impianti in esercizio al 2013;
b) gli impianti esistenti ma non in esercizio al 2013;
c) gli impianti autorizzati ma non ancora in esercizio al 2013;
d) la capacita' autorizzata di ciascun impianto;
e) le quantita' dei rifiuti trattati presso gli impianti in
esercizio.
Rispetto al complesso dei dati forniti, al fine di individuare
l'offerta esistente si e' proceduto come di seguito indicato:
1) sono stati considerati gli impianti che trattano solo
rifiuti «verdi» (provenienti da giardini e parchi) unitamente a
quelli che trattano rifiuti «verdi» e umidi (alimentari e di cucina);
2) sono state considerate esclusivamente le capacita' degli
impianti in esercizio, al fine di pervenire ad una rappresentazione
reale delle esigenze da soddisfare;
3) non sono stati considerati gli impianti che hanno una
capacita' di trattamento autorizzata inferiore a 1.000 tonn/anno, in
quanto gli stessi non sempre risultano ufficialmente censiti ed
operativi;
4) non sono state considerate le quantita' di rifiuti trattati
di origine non urbana, quali i fanghi di depurazione delle acque
reflue trattate nel corso del 2013 e gli «altri» rifiuti (es: rifiuti
agroindustriali, reflui zootecnici e agroindustriali). Cio' in quanto
la normativa di riferimento impone di considerare unicamente la
frazione organica di rifiuti urbani (cfr. art. 35, comma 2,
decreto-legge n. 133 del 2014).
Inoltre si e' provveduto a mettere a confronto i dati forniti
dall'ISPRA, come sopra rielaborati, con quelli provenienti dalle
Amministrazioni regionali, operando puntuali raffronti e
riallineamenti dei dati stessi
L'esito di tale ultima attivita' ha condotto all'elaborazione
delle sottonotate tabelle riferite ad ogni regione.
Nel dettaglio le tabelle riportano gli impianti di compostaggio e
di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani
raccolta in maniera differenziata, indicando:
a) impianti in esercizio (in tabella definiti «operativi»);
b) la localizzazione, la capacita' di trattamento dei rifiuti
autorizzata, la quantita' effettivamente trattata di fanghi e di
«altri» rifiuti, riferite a ciascun impianto;
c) l'offerta di' trattamento esistente per ciascuna regione;
d) l'anno di riferimento e la fonte dei dati riportati.
Parte di provvedimento in formato grafico
N O T E:
(1) Rifiuti di carta, cartone, legno, rifiuti provenienti da
compariti industriali (agro alimentare, tessile, carta, legno).
(2) Al netto dei fanghi e «altro».
(3) La quantita' autorizzata dell'impianto e' comprensiva anche
della linea di digestione anaerobica.
(4) Fase di compostaggio aerobico in sequenza alla linea di
digestione anaerobica.
(5) Il quantitativo in ingresso indicato in «Altro» proviene
dalla disidratazione del materiale in uscita dalla linea ti
digestione anaerobica.
(6) La quantita' autorizzata dell'impianto e' comprensiva anche
della linea di trattamento del rifiuto indifferenziato.
(7) Impianto dotato di doppia linea produttiva: ammendante
compostato misto e biostabilizzato.
(8) Impianto di compostaggio dedicato al trattamento del
digestato in uscita dall'impianto di Novi ligure. La quantita'
autorizzata indicata si riferisce al quantitativo massimo di verde
trattabile dall'impianto al netto del digestato.
(9) Il rifiuto in ingresso indicato in «Altro» e' costituito da
digestato e scarti provenienti dalla linea di digestione anaerobica.
(10) Capacita' autorizzata non disponibile. Dato riportato delle
quantita' trattate.
(11) E' stato riportato un valore pari alla meta' della capacita'
autorizzata in quanto l'impianto tratta anche r. ind.
Allegato II
Individuazione del fabbisogno teorico di impianti di trattamento
della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera
differenziata
La stima del fabbisogno teorico di trattamento della frazione
organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata e stata
elaborata sulla base del prodotto tra la quantita' media pro-capite
della frazione organica dei rifiuti urbani raccoglibile attraverso
una raccolta differenziata dedicata ed il numero di abitanti presenti
in ciascuna regione.
Per definire la quantita' media pro-capite della frazione
organica dei rifiuti urbani raccoglibile attraverso una raccolta
differenziata dedicata, ovvero il livello di intercettazione della
raccolta differenziata utilizzato, e' stato assunto un intervallo di
valori medio (pari a 110-130 kg/ab. anno) gia' ottenuto nei contesti
territoriali che effettuano la raccolta differenziata raggiungendo
gli obiettivi di legge (65%). La fonte dei dati utilizzati e' il
Rapporto Annuale del Consorzio italiano Compostatori anno 2014.
Per talune regioni che presentano percentuali di frazione
organica nei rifiuti molto elevata o che hanno raggiunto o si
prefiggono di raggiungere percentuali di riciclaggio superiori al 65%
e' stato utilizzato un intervallo dei valori di intercettazione
maggiore sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni.
Nel caso della Regione Valle d'Aosta l'intervallo dei valori di
intercettazione e' stato utilizzato un valore di intercettazione piu'
basso in quanto le strategie di gestione regionali, in ragione delle
caratteristiche geografiche e della densita' abitativa, sono
incentrate sulla prevenzione e sul compostaggio domestico con
conseguente bassa percentuale della frazione organica nel rifiuto
urbano prodotto.
La popolazione su base regionale e' stata assunta pari a quella
dell'anno 2014 utilizzata dall'ISPRA nel Rapporto Rifiuti urbani
2015.
E' stato poi confrontato il fabbisogno teorico stimato sulla base
del predetto intervallo con le quantita' di rifiuti organici raccolte
in maniera differenziata nell'anno 2014 ed e' stata effettuata una
valutazione del fabbisogno teorico individuato.
L'esito di tale valutazione ha messo in luce il fatto che il
fabbisogno teorico individuato risultasse basso in alcuni contesti
regionali quali. Lombardia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania. Per
tali regioni pertanto il fabbisogno teorico e' stato ricalcolato
sulla base della seguente proporzione.
RDorg: percRD = X : 65%
Dove:
RDorg = alla quantita' di rifiuti organici raccolti in maniera
differenziata nel 2014;
percRD = alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta
nell'anno 2014;
X = alla quantita' dei rifiuti intercettabili;
Pertanto X = (RDorg x 0,65)/percRD
In base ai criteri, sopra illustrati e' stata elaborata la
tabella A, nella quale e' riportata l'individuazione del fabbisogno
teorico di trattamento per ciascuna regione.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III
Individuazione del fabbisogno residuo di impianti di trattamento
della frazione organica
dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata
La stima del fabbisogno residuo di trattamento della frazione
organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata e'
stata ricavata per differenza tra la capacita' di trattamento delle
singole regioni (allegato I) e il fabbisogno teorico stimato per
ciascuna regione (allegato II).
La stima del fabbisogno residuo e' stata definita sul presupposto
che la quota minima di materiale «strutturante» in ingresso
(costituita da materiale ligneo-cellulosico, di cui gli impianti
hanno bisogno tecnicamente per effettuare il compostaggio), sia
garantita dalla raccolta differenziata della frazione organica dei
rifiuti urbani.
La tabella B individua per ciascuna regione i valori minimi e
massimi in termini di fabbisogno residuo da soddisfare di impianti di
recupero della frazione organica dei rifiuti derivanti da raccolta
differenziata espresso in tonnellate/anno.
Parte di provvedimento in formato grafico