Gallerie più lunghe di 500 metri: la circolare dei Vvf per gli adempimenti

Gallerie più lunghe di 500 metri. Il dipartimento dei vigili del fuoco - con la circolare Dcprev n. 16510 del 31 ottobre 2019 - chiarisce alcuni indirizzi applicativi per gli adempimenti procedurali e tecnici da osservare al fine della prevenzione incendi.
Solo tre esempi:
  • gallerie più lunghe di 500 metri appartenenti alle rete Ten (rete stradale transeuropea) e non ancora conformi al D.Lgs. 264/2006: le valutazioni tecniche sulle eventuali carenze degli aspetti antincendio devono essere effettuate con riferimento ai requisiti minimi riportati nell'allegato II del decreto;
  • in sede di sopralluogo nelle gallerie più lunghe di 500 metri, dovrà essere verificata la sussistenza dell'atto autorizzativo della "Commissione permanente in galleria";
  • le risultanze negative dei sopralluoghi nelle gallerie più lunghe di 500 metri dovranno essere comunicate anche alla "Commissione permanente per le gallerie" (oltre agli organi competenti previsti dagli artt. 16, comma 5, o 19, comma 3 del D.Lgs. 264/2006).
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Di seguito il testo integrale della circolare circolare Dcprev n. 16510 del 31 ottobre 2019.

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Oggetto: DPR 151/11 Attività n. 80 - Gallerie stradali più lunghe di 500 metri - Adempimenti procedurali e tecnici- Indirizzi applicativi.

 

Il DPR 151/11 ha assoggettato ai procedimenti di prevenzione incendi le gallerie stradali di lunghezza superiore ai 500 metri annoverandole in categoria A.

Tali infrastrutture possono o meno essere ricomprese nella rete stradale transeuropea (rete

TEN).

Si evidenzia, in via preliminare, la differenza dei procedimenti amministrativi antincendio

applicabili per le infrastrutture stradali che appartengono alla rete TEN, per le quali, pur applicandosi la dis ciplina dall'art. 4 del DPR 151/11, risulta preminente, sia in term ini procedurali che tecnici, l'aspetto autorizzatorio nonché l'opera di controllo e vigilanza che il D.lgs. 264/06 pone in capo alle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare alla Commissione permanente per le gallerie di cui all'a rt. 4 dello stesso D.lgs 264/06.

Per le gallerie in esercizio della rete TEN e non ancora conformi ai requisiti previsti dal

D.lgs 264/06, i termini di raccordo tra gli adempimenti procedurali previsti dal  DPR  151/11  e dal  D.lgs 264/06 sono stati chiariti dalle circolari n. 1 del 29.01.2013 e n. 2 del 12.04.2016 che, in sostanza, hanno evidenziato che il termine fissato dalla legge per la presentazione della SCIA  di cui all'a rt. 4 del DPR 151/11 è sei mesi dopo  la  scadenza  temporale  prevista  per  gli  adeguamenti tecnici di cui all'allegato II del D.lgs 264/06 (la data riportata dal comma 7 de ll ' art. 10 è il 30.04.2019).

Inoltre, come già riportato nella Circolare DCPREV 14724 del 26.11.2012, ai fini degli adempimenti di cui DPR 151/2011, l ' asseve razione a firma  di tecnico  abilitato,  a corredo  della SCIA di cui all'art. 4 del medesimo dec reto, deve attestare la conformità della  galleria appartenente alla rete TEN ai requisiti di prevenzione incendi contenuti nel D.lgs 5 ottobre 2006, n. 264.

Per quanto riguarda, invece, le gallerie stradali esistenti  non  appartenenti  alla  rete  TEN,  il termine di presentazione della SCIA di  cui  all'art.  4  del  DPR  151/11  è  stato  prorogato  da  vari interventi le gis lativi che si sono succeduti nel corso del  tempo  e,  da  ultimo,  sono  stati  fissati dall'articolo 7 dalla legge n. 134/2012  che,  tra  l 'altro,  prevede  che  " ...gli adempimenti amministrativi stabiliti dal (...) regolamento sono espletali entro i sei mesi successivi  al completamento degli adeguamenti previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1 -bisdel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27'' (il termine dei sei mesi decorre dal 30 aprile 2019).

Ta le disposto normativo ha, pertanto, uniformato i te rm in i per la presentazione della SCIA ex art. 4 DPR 151/11 sia in caso di gallerie appartenenti alla rete TEN che  di  gallerie  non  appartenenti alla rete TEN.

In considerazione della scadenza di tale termine, si fornisco no i seguenti indirizzi applicativi per il personale del CNVVF che dovesse trovarsi in presenza di gallerie stradali in esercizio più lunghe di 500 metri, sia nell'ambito degli ordinari controlli di prevenzione incendi che nell'ambito dell'attività di vigilanza ispettiva.

Qualora nell'ambito dei controlli di prevenzione incendi il personale VF si trovasse in presenza di gallerie appartenenti alla rete TEN esistenti e non ancora conformi ai requisiti di cui al D.lgs 264/2006, fermo restando la necessità di attivare le procedure di polizia giudiziaria previste in caso di mancanza di SCIA, le valutazioni tecniche sulle eventuali carenze degli aspetti antincendio devono essere effettuate con riferimento ai  requisiti minimi  riportati  nell' Allegato II del  D.lgs 264 /06.

Si fa presente, comunque, che la Commissione permanente per le gallerie ex art. 4 del D.lgs 264 /06, su richiesta di taluni gestori, ha di recente lice nziato, con apposito atto deliberativo , alcuni requisiti di sicurezza tecnici e gestionali in modo da consentire l' eserc izio p rovvisor io, con limitazioni, di gallerie esistenti e non adeguate. Si fa riserva di trasmettere tale documento, non appena sarà dispo nibile.

In sede di sopralluogo dovrà, inoltre , essere verificata la suss istenza del previsto atto autorizzativo della Commissione permanente per le gallerie.

Le risultanze degli eventuali esiti negativi dei controlli devono essere comunicate , oltre che agli organi competenti secondo quanto previsto dagli artt. 16, comma 5 o 19, comma 3 del D.lgs 139/06 e s.m.i., anche alla Commissione permanente per le gallerie ai fini dell'adozione delle proprie determinazioni in merito all'esercizio di cui all'art. 4 comma 10 del D.lgs 264/06.

Con l'occasione ,si rammenta che i Comandi dei Vigili del fuoco non sono tenuti a valutare ed approvare, qualora proposti dai gestori, interventi atti a compensare il rischio del mancato adeguamento ai requisiti previsti dal D.lgs 264/06 o alle condizioni di esercizio con limitazioni fissati dalla Commissione permanente, nemmeno qualora tali misure fo ss e ro presentate dai gestori nell' ambito dei Piani di intervento predisposti ai fini di ottenere il concerto con le strutture territoriali dei Vigili del fuoco.

Qualora invece ci si trovasse in presenza di una galleria appartenente alla rete TEN già conforme ai requisiti di cui al D.lgs 264 /06 , fermo restando la necessità di attivare le procedure di polizia giudiziaria previste in caso di mancanza di SCIA, il personale VF avrà cura di verificare, in sede di sopralluogo, la suss istenza dell' atto autorizzativo all'eserc izio di cui all'allegato IV del D.lgs 264/06 da parte della Commissione permanente per le gallerie.

Per quanto attiene, invece, alle gallerie esistenti non appartenenti alla rete TEN, si comunica che, al fine di individuare le necessarie disposizioni normative, il Ministero dell'interno, competente per i soli aspetti antincendio , di concerto con il Mini stero delle infrastrutture e dei trasporti, hanno predisposto uno specifico provvedimento recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea", approvato dal C.C.T.S. nell'adunanza del 28/11/2018. Per tale provvedimento si sta completando l' iter di acquisizione del previsto concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Detto provvedimento prevede, tra l' altro , per le gallerie già in esercizio alla data della sua emanazione , un adeguamento a specifici requis iti di sicurezza antincendio in tre differenti fasi temporali con scadenza 6 mesi, 1 anno e 5 anni.

Sul punto si chiarisce che, al termine di ciascuno degli adeguamenti previsti e comunque alla scadenza dei rispettivi termini, il gestore o soggetto titolare dell' attività deve presentare la SCIA.

La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica resta a disposizione per la raccolta e l'analisi dei ritorni applicativi dei sopraccitati indirizzi, anche tenendo conto della necessità di raccordare, con costanza, gli esiti degli stessi con i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

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