Con scadenza al 31 marzo, il regolamento n. 517/2014, ha previsto una serie di obblighi in capo a soggetti diversi in materia di gas fluorurati a effetto serra (f-gas).
I soggetti sono:
- i produttori, gli importatori e gli esportatori di f-gas sfuso;
- i recuperatori;
- gli utilizzatori di f-gas come materia prima;
- coloro che immettono sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti f-gas.
In particolare, l'obbligo riguarda la comunicazione dei dati annuali concernenti la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso come materia prima e la distruzione di questa tipologia di gas.
Tuttavia, questo relativo alla comunicazione è solo uno dei tanti adempimenti da assolvere nell'ambito della disciplina sui gas fluorurati a effetto serra, che risulta complessa e ancora poco nota anche agli stessi operatori del settore. E le sanzioni non sono "leggere", visto che, a seconda dei reati, possono configurarsi come:
- sanzione amministrativa, da un minimo di 500 euro a un massimo di 150.000 euro;
- arresto da 3 a 9 mesi.
Francesca Rigo, di B&P Avvocati, ha passato in rassegna tutti gli adempimenti, suddividendoli per soggetti di riferimento, unitamente a un'analisi della legislazione di riferimento e dell'apparato sanzionatorio: CLICCA QUI PER L'APPROFONDIMENTO (accesso riservato agli abbonati).
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