Variazioni alla precedente disciplina del mercato del gas naturale di cui al decreto del ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013 e successive modifiche
Nuove regole per il mercato del gas naturale con il decreto del ministero dello Sviluppo economico 16 novembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016, n. 282.
Di seguito il testo del decreto del ministero dello Sviluppo economico 16 novembre 2016, riportato in versione in pdf unitamente al testo della disciplina del mercato e agli allegati, disponibili anche sul sito web del ministero dello Sviluppo economico.
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 16 novembre 2016 Approvazione delle modifiche urgenti alla disciplina del mercato del gas naturale, allegata al decreto 6 marzo 2013. (16A08427) in Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016, n. 282 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, (nel seguito legge n. 99/09) recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» che prevede: che la gestione economica del mercato del gas naturale (nel seguito MGAS) e' affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico (ora Gestore dei Mercati Energetici e nel seguito GME) di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che la organizza secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza; che la Disciplina del mercato del gas naturale (nel seguito Disciplina) predisposta dal GME, e' approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (nel seguito Autorita'); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2013 recante: «Approvazione della Disciplina del mercato del gas naturale»; Visto il vigente testo della Disciplina, come risultante dalle precedenti modifiche approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e, in particolare, l'art. 3, comma 3.6 che prevede che «La procedura di cui al precedente comma non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la modifica disposta dal GME diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione, sentita l'Autorita'. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME da' tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.»; Vista la deliberazione dell'Autorita' ARG/gas/45/11 del 14 aprile del 2011 che ha introdotto, a decorrere dal 2011, l'attivita' del bilanciamento nel sistema nazionale del gas naturale, volta a mantenere l'equilibrio delle immissioni e dei prelievi di gas naturale, che si basa sull'approvvigionamento, da parte di Snam Rete Gas (nel seguito SRG), delle risorse necessarie al bilanciamento di detto sistema mediante il ricorso ad un meccanismo di mercato attuato con l'istituzione della Piattaforma di Bilanciamento del gas (nel seguito PB-GAS), articolata nei due comparti G-1 e G+1, ove operano giornalmente sia gli utenti abilitati che hanno la qualifica di operatore della PB-GAS, sia SRG in qualita' di soggetto responsabile del bilanciamento del sistema; Vista la deliberazione dell'Autorita' n. 525/2012/R/GAS che ha disposto le «condizioni regolatorie funzionali atte a garantire al GME lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale» cosi' come previsto dall'art. 32, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, prevedendo, in particolare, che «la registrazione di transazioni da parte del GME presso il PSV (Punto di Scambio Virtuale, nel seguito PSV) sia consentita relativamente alla sola consegna dei saldi netti dei prodotti giornalieri, ottenuti in esito alle transazioni concluse sull'M-GAS, da effettuarsi al termine del relativo periodo di negoziazione nell'ambito dell'MGP-GAS e dell'MI-GAS»; Visto il regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (nel seguito Regolamento) che ha istituito il codice di rete a livello europeo per il bilanciamento dei sistemi del gas naturale degli Stati membri al fine di armonizzare le norme a livello europeo relative al citato bilanciamento e di fornire, agli utenti della rete del gas naturale, la certezza di poter gestire le loro posizioni di bilanciamento nelle diverse zone dell'Unione europea con modalita' non discriminatorie ed efficienti anche dal punto di vista dei costi; Vista la delibera dell'Autorita' n. 470/2015/R/ GAS che ha approvato la proposta di modifica del codice di rete trasmessa da SRG relativamente all'attivita' di bilanciamento del sistema nazionale del gas naturale e ha accolto la richiesta di SRG di posticipare l'avvio del nuovo regime di bilanciamento, nei termini previsti dal Regolamento che, in particolare, prevede che tra i prodotti di breve termine con cui si approvvigiona SRG sia possibile ricorrere ai soli prodotti «title» e «locational», essendo tali prodotti finalizzati rispettivamente al passaggio di titolarita' da un operatore all'altro del quantitativo di gas naturale oggetto di compravendita e alla modifica, in un determinato istante, dei flussi di gas naturale in uno specifico punto di ingresso o di uscita dalla rete del gas naturale; Vista la deliberazione dell'Autorita' 312/2016/R/GAS del 16 giugno 2016 e il suo allegato A recante «Testo Integrato del Bilanciamento» (nel seguito TIB) che, nel recepire le disposizioni di cui al Regolamento, ha dato avvio al nuovo regime di bilanciamento del gas naturale, definendo i principi e le disposizioni nel rispetto dei quali SRG, quale responsabile del bilanciamento della rete di trasporto del gas naturale, deve erogare il nuovo servizio di bilanciamento della medesima rete nell'ambito del nuovo regime che, a partire dal 1° ottobre 2016, ha sostituito l'attuale sistema di bilanciamento semplificato disciplinato dall'Autorita' con la citata deliberazione ARG/gas 45/11 e successive modifiche e integrazioni; Vista la deliberazione dell'Autorita' 502/2016/R/GAS del 15 settembre 2016 che, nell'ambito dell'avvio del nuovo regime di bilanciamento del gas naturale, ha definito: i principi di costituzione e funzionamento dell'apposito fondo MGAS a copertura dell'eventuale debito derivante da inadempimenti degli operatori sul mercato del gas naturale per importi eccedenti le garanzie escusse, abrogando e sostituendo le precedenti disposizioni regolatorie vigenti in materia; la procedura di registrazione delle transazioni da parte del GME presso il PSV, prevedendo che essa sia consentita per la sola consegna dei saldi netti dei prodotti giornalieri, ottenuti in esito alle transazioni concluse sul MGAS, da effettuarsi nel corso del relativo periodo di negoziazione nell'ambito del mercato del giorno prima del gas naturale (MGP-GAS) e del mercato infragiornaliero del gas naturale (MI-GAS), nonche' al termine di tali sessioni, secondo la frequenza individuata dal GME e da SRG, modificando le precedenti disposizioni vigenti in materia; Vista la lettera della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche n. 0023920 del 9 settembre 2016 indirizzata al GME la quale, con riferimento alla citata deliberazione dell'Autorita' 312/2016/R/GAS, ha disposto che: le modifiche alla Disciplina devono essere predisposte dal GME entro il primo ottobre 2016 e, in ogni caso, entro la data di avvio operativo del nuovo sistema di bilanciamento, mediante il ricorso allo strumento della modifica urgente, previsto all'art. 3, comma 3.6, della Disciplina; al fine di riconoscere ai soggetti interessati un adeguato periodo di apprendimento delle disposizioni introdotte con la nuova versione della Disciplina, e' necessario che il GME la renda nota con un congruo anticipo rispetto alla data della sua effettiva entrata in vigore; il GME renda disponibile sul proprio sito internet, a fini meramente conoscitivi, la nuova versione della Disciplina, completa delle modifiche funzionali necessarie all'avvio della fase transitoria, subito dopo l'adozione da parte dell'AEEGSI della delibera che prevede e disciplina l'avvio operativo del nuovo sistema di bilanciamento; l'entrata in vigore della citata nuova versione della Disciplina debba decorrere dalla data di avvio operativo del nuovo sistema di bilanciamento come determinata dalla deliberazione 312/2016/R/GAS; Vista la lettera del 29 settembre 2016 n. P000010298 DGP, inviata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche con la quale il GME ha trasmesso le proposte di modifica alla Disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma 3.6 della Disciplina medesima, strettamente funzionali all'avvio del sistema di bilanciamento secondo l'assetto transitorio di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione 312/2016/R/GAS prima citata che prevede che, nelle more delle modifiche alla Disciplina per la gestione dei mercati di cui agli articoli 6 e 7 del TIB, i medesimi mercati siano organizzati nell'ambito del Regolamento della PB-GAS; Vista la lettera dell'11 ottobre 2016 n. 0027641 del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la quale e' stato richiesto all'Autorita' il parere sulle modifiche alla Disciplina di cui al punto precedente; Vista la deliberazione dell'Autorita' n. 586/2016/I/Gas recante «Parere al Ministro dello sviluppo economico sulla modifica della disciplina del mercato del gas naturale, predisposte dal Gestore dei Mercati Energetici» con la quale e' stato espresso il parere favorevole alle modifiche alla Disciplina sopra citate; Considerato che e' necessario dare rapidamente attuazione al Regolamento che ha istituito il codice di rete a livello europeo per il bilanciamento dei sistemi del gas naturale degli Stati membri, sia per armonizzare la disciplina del bilanciamento a livello europeo, sia per introdurre uno strumento di maggiore efficienza e di minori costi per gli operatori e, possibilmente, anche per i consumatori di gas naturale; Considerato che le modifiche alla Disciplina strettamente funzionali all'avvio del nuovo sistema di bilanciamento di cui alla deliberazione 312/2016/R/GAS che, in particolare, prevede che SRG effettui le proprie azioni di bilanciamento presso il MGAS, assicurano il rispetto dei principi di neutralita', trasparenza, obiettivita' ai quali il GME deve uniformarsi nell'esercizio delle proprie funzioni di Gestore del mercato del gas naturale; Considerato che il GME garantisce la necessaria terzieta' nella gestione dei mercati con lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio e vigilanza di cui al regolamento UE 1227/2011 inerente l'integrita' e la trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso (c.d. REMIT) anche rispetto all'operativita' sul MGAS di SRG quale responsabile del bilanciamento; Considerato che le modifiche trasmesse dal GME devono essere approvate ai sensi dell'art. 3, comma 3.6, della Disciplina, secondo la procedura di modifica urgente; Decreta: Art. 1 Approvazione delle modifiche alla Disciplina 1. Le modifiche urgenti alla Disciplina, trasmesse dal GME al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche in data 29 settembre 2016 ed in vigore dal 30 settembre 2016, sono approvate ai sensi dell'art. 3, comma 3.6, della Disciplina medesima. Il testo delle modifiche approvate alla citata Disciplina e' allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Art. 2 Disposizioni finali, entrata in vigore 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data della citata sua pubblicazione.