Novità dal 1° gennaio 2021 in merito al monitoraggio e alla comunicazione dei dati sulle emissioni di gas serra. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 (in G.U.C.E. L del 31 dicembre 2018, n. 334) detta, infatti, le nuove istruzioni ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificando il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione.
Il nuovo regolamento è così articolato:
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Piano di monitoraggio
Capo III - Monitoraggio delle emissioni degli impianti fissi
Capo IV - Monitoraggio delle emissioni e dei dati sulle tonnellate-chilometro provenienti dalle attività di trasporto aereo
Capo V - Gestione e controllo dei dati
Capo VI - Prescrizioni in materia di comunicazione
Capo VII - Prescrizioni in materia di tecnologie dell'informazione
Capo VIII - Disposizioni finali
Allegato I - Contenuti minimi del piano di monitoraggio (articolo 12, paragrafo 1)
Allegato II - Definizione dei livelli per le metodologie fondate su calcoli applicate agli impianti (articolo12, paragrafo1)
Allegato III - Metodologie di monitoraggio per le attività di trasporto aereo (Articoli 53 e 57)
Allegato IV - Metodologie di monitoraggio specifiche per attività per gli impianti (articolo 20, paragrafo 2)
Allegato V – Requisiti di livello minimi per le metodologie fondate su calcoli applicate nel caso di impianti di categoria A e fattori di calcolo per combustibili commerciali standard usati negli impianti di categoria B e C (articolo 26, paragrafo1)
Allegato VI - Valori di riferimento per fattori di calcolo [articolo 31, paragrafo 1, lettera a)]
Allegato VII - Frequenza minima delle analisi (articolo 35)
Allegato VIII - Metodologie fondate su misure (articolo 41)
Allegato IX - Informazioni e dati minimi da conservare a norma dell'articolo 67, paragrafo 1
Allegato X - Contenuti minimi delle relazioni annuali (articolo 68, paragrafo 3)
Allegato XI - Tavola di concordanza.
Sulla stessa G.U.C.E. è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2067 della commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati sulle emissioni di gas serra e l'accreditamento dei verificatori, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (CLICCA QUI).
Gas serra in (leggero) aumento: i dati di Ispra
Nel terzo trimestre del 2018, la stima tendenziale delle emissioni dei gas serra prevede un leggero aumento rispetto all’anno precedente, pari allo 0,4% a fronte di una crescita del PIL pari a 0,8%.
Lo rende noto l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) che conferma, in generale, il disaccoppiamento tra l’andamento delle emissioni e la tendenza dell’indice economico, anche se, rispetto al trimestre precedente, per la prima volta dopo diversi anni, si riscontra che a una riduzione del PIL è associato un incremento delle emissioni di gas serra.
https://www.ambientesicurezzaweb.it/gas-serra-in-leggero-aumento-i-dati-di-ispra/
Sempre sul tema delle emissioni, sono stati pubblicati recentemente (G.U.C.E. L del 21 dicembre 2018, n. 328):
- il regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (Ce) n. 663/2009 e (Ce) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/Ce, 2009/31/Ce, 2009/73/Ce, 2010/31/Ue, 2012/27/Ue e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/Ce e (Ue) 2015/652 e che abroga il regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (CLICCA QUI);
- la direttiva (Ue) 2018/2001 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (CLICCA QUI);
- la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (CLICCA QUI);
- la decisione (Ue) 2018/2027 del consiglio del 29 novembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente - regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CLICCA QUI).
A seguire il testo degli articoli del regolamento n. 2018/2066, mentre gli allegati sono disponibili in pdf cliccando sul link alla fine degli articoli.
***
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione
(in G.U.C.E. L del 31 dicembre 2018, n. 334)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [1]GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32., in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza per tener conto della prima edizione delle
«Norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente – regime di compensazione e riduzione del carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA)» (allegato16, volume IV, della convenzione di Chicago) adottata dal Consiglio ICAO in occasione della decima riunione della sua 214a sessione del 27 giugno 2018, che sono destinate ad essere applicate a partire dal 2019.
(2) La completezza, coerenza, trasparenza e accuratezza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, in conformità alle disposizioni armonizzate istituite nel presente regolamento, sono fondamentali per il buon funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra («EU ETS») introdotto dalla direttiva 2003/87/CE.
(3) Nel terzo periodo di scambio del sistema EU ETS (2013-2020), gli operatori industriali, gli operatori aerei, i responsabili delle verifiche (in appresso «verificatori») e le autorità competenti hanno maturato esperienza in materia di monitoraggio e comunicazione a norma del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione [2]Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).. Questa esperienza ha evidenziato la necessità di migliorare, chiarire e semplificare gli obblighi di monitoraggio e di comunicazione al fine di favorire un'ulteriore armonizzazione e rendere il sistema più efficiente. Il regolamento (UE) n. 601/2012 è stato più volte modificato in modo sostanziale. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno sostituirlo.
(4) È opportuno che la definizione di «biomassa» che figura nel presente regolamento sia coerente con le definizioni di «biomassa», «bioliquidi» e «biocarburanti» di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [3]Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16)., in particolare perché il trattamento preferenziale per quanto concerne gli obblighi di restituzione delle quote nell'ambito del sistema EU ETS costituisce un «regime di sostegno», ai sensi dell'articolo 2, lettera k) e, di conseguenza, un sostegno finanziario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva.
(5) Per motivi di coerenza, è opportuno che al presente regolamento si applichino le definizioni contenute nella decisione 2009/450/CE della Commissione [4]Decisione 2009/450/CE della Commissione, dell'8 giugno 2009, recante interpretazione particolareggiata delle attività aeree elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 12.6.2009, pag. 69). e nella direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [5]Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114)..
(6) Per garantire il miglior funzionamento possibile del sistema di monitoraggio e comunicazione, è fondamentale che gli Stati membri che designano più di un'autorità competente si adoperino affinché tali autorità competenti coordinino le proprie attività in linea con i principi sanciti dal presente regolamento.
(7) È opportuno che il piano di monitoraggio, che descrive in modo dettagliato, completo e trasparente la metodologia di monitoraggio impiegata per un determinato impianto o per un determinato operatore aereo, costituisca il fulcro del sistema istituito dal presente regolamento. Occorre prevedere aggiornamenti periodici di tale piano, sia per tener conto delle conclusioni dei verificatori, sia su iniziativa propria del gestore o dell'operatore aereo. Il gestore o l'operatore aereo dovrebbe rimanere il principale responsabile dell'applicazione della metodologia di monitoraggio; le procedure previste dal presente regolamento illustrano in dettaglio alcuni aspetti di questa responsabilità.
(8) Visto che il piano di monitoraggio costituisce l'elemento principale delle regole di monitoraggio e comunicazione, è opportuno che tutte le modifiche significative siano approvate dall'autorità competente. Tuttavia, al fine di ridurre l'onere amministrativo per le autorità competenti e gli operatori, alcuni tipi di modifica non dovrebbero essere considerati significativi e pertanto non dovrebbero richiedere un'approvazione formale.
(9) È necessario definire metodologie di monitoraggio di base per ridurre al minimo gli oneri per i gestori e gli operatori aerei e per favorire il monitoraggio e la comunicazione efficaci delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Tali metodologie dovrebbero comprendere metodi di calcolo e di misurazione di base. I metodi di calcolo dovrebbero consistere in una metodologia standard e in una metodologia basata sul bilancio di massa. Dovrebbe essere possibile combinare, nel medesimo impianto, metodi di misurazione, una metodologia di calcolo standard e un metodo fondato sul bilancio di massa, purché il gestore si accerti che non si verifichino omissioni o doppi conteggi.
(10) Al fine di ridurre l'onere per i gestori e per gli operatori aerei è opportuno semplificare l'obbligo relativo alla valutazione delle incertezze, senza tuttavia diminuirne l'accuratezza. Occorre che le prescrizioni in materia di valutazione delle incertezze siano considerevolmente limitate quando si utilizzano strumenti di misurazione omologati, soprattutto se tali strumenti sono sottoposti al controllo metrologico previsto dalla legislazione nazionale.
(11) È necessario che siano definiti i fattori di calcolo, che possono essere fattori standard o fattori determinati mediante analisi. In materia di analisi, occorre continuare a privilegiare il ricorso a laboratori accreditati in conformità alla norma armonizzata «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» (EN ISO/IEC 17025) per quanto concerne i metodi di analisi pertinenti, e al tempo stesso prevedere disposizioni per dimostrare un'elevata equivalenza nel caso di ricorso a laboratori non accreditati e la conformità alla norma armonizzata «Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti» (EN ISO/IEC 9001) o ad altri sistemi certificati di gestione della qualità.
(12) Occorre definire un metodo trasparente e coerente per determinare i costi sproporzionatamente elevati.
(13) È opportuno rafforzare l'equivalenza tra i metodi fondati sul calcolo e quelli fondati sulle misure. Ciò presuppone un miglior allineamento dei requisiti di livello. Se si utilizzano sistemi di misura in continuo delle emissioni (CEMS) per determinare le frazioni di biomassa di CO2, è opportuno tenere conto degli ultimi progressi tecnologici. Occorre pertanto stabilire regole più flessibili per la determinazione della frazione di biomassa, in
particolare consentendo il ricorso a metodologie diverse da quelle basate sul calcolo.
(14) Dato che ai fini del sistema EU ETS le emissioni provenienti dalla biomassa sono di norma considerate pari a zero, è opportuno definire regole di monitoraggio semplificate per i flussi di biomassa pura. Quando i combustibili o i materiali sono miscele di biomassa e di costituenti fossili, è opportuno chiarire le prescrizioni in materia di monitoraggio. È necessaria una distinzione più adeguata tra il fattore di emissione preliminare che si riferisce al tenore di carbonio totale e il fattore di emissione che riguarda unicamente la frazione fossile di CO2.
A tal fine occorre definire livelli distinti per il fattore di emissione preliminare e la frazione fossile/proveniente dalla biomassa. Come per altri fattori di calcolo, le prescrizioni dovrebbero tenere conto delle dimensioni dell'im pianto e delle emissioni di gas a effetto serra associate al combustibile o al materiale. A tal fine, è opportuno stabilire prescrizioni minime.
(15) Occorre evitare di imporre uno sforzo di monitoraggio sproporzionato agli impianti che rilasciano quantitativi annui di emissioni ridotti e con minori impatti, garantendo al tempo stesso che sia mantenuto un grado di accuratezza accettabile. A tale proposito, occorre prevedere condizioni particolari per gli impianti considerati a basse emissioni e per gli operatori aerei ritenuti emettitori di entità ridotta.
(16) L'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE consente agli Stati membri di escludere dal sistema EU ETS gli impianti di dimensioni ridotte purché si applichino misure equivalenti e siano rispettate le condizioni previste da tale articolo. L'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE autorizza gli Stati membri ad escludere dal sistema UE ETS gli impianti le cui emissioni sono inferiori a 2 500 tonnellate, purché siano rispettate le condizioni previste da tale articolo. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi direttamente agli impianti esclusi ai sensi degli articoli 27 o 27 bis della direttiva 2003/87/CE a meno che lo Stato membro interessato non decida altrimenti.
(17) Per ovviare alle potenziali scappatoie correlate al trasferimento di CO2 intrinseco o puro, tali trasferimenti devono essere autorizzati soltanto a precise condizioni. Nella sentenza del 19 gennaio 2017 nella causa C—460/15 [6]Sentenza della Corte di Giustizia del 19 gennaio 2017, Schaefer Kalk GmbH & Co. KG contro Bundesrepublik Deutschland, C-460/15, ECLI: EU:C:2017:29., la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto che le disposizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 601/2012 e al punto 10 B, dell'allegato IV di tale regolamento sono invalide nei limiti in cui includono sistematicamente nelle emissioni dell'impianto di produzione di calce il biossido di carbonio (CO2) trasferito ad un altro impianto per la produzione di carbonato di calcio precipitato, indipenden temente dal fatto che tale CO2 sia rilasciato nell'atmosfera. Al fine di tenere conto della sentenza della Corte nella causa C—460/15, è opportuno che il CO2 che viene trasferito per la produzione di carbonato di calcio precipitato e a cui infine si ritrova chimicamente legato, non sia considerato CO2 rilasciato nell'atmosfera. Tali condizioni non dovrebbero tuttavia escludere la possibilità di future innovazioni. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 601/2012.
(18) Dal momento che è possibile che tra gli impianti non venga trasferito solo del CO2 ma anche del N2O, è opportuno stabilire regole di monitoraggio per il trasferimento del N2O simili a quelle esistenti per il trasfe rimento del CO2. È inoltre opportuno estendere la definizione di CO2 intrinseco in modo che non comprenda solo il CO2 contenuto nei combustibili ma anche il CO2 contenuto in qualsiasi flusso che deve essere oggetto di monitoraggio.
(19) Per il settore aereo occorre prevedere disposizioni specifiche per quanto riguarda i piani di monitoraggio e il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra.
(20) Occorre rendere coerente la stima dei dati mancanti, imponendo nel piano di monitoraggio l'utilizzo di procedure di stima prudenziali riconosciute o, qualora ciò non sia possibile, ottenendo dall'autorità competente l'approvazione di un'adeguata procedura e la sua inclusione nel piano di monitoraggio.
(21) I gestori dovrebbero essere tenuti a rivedere periodicamente la metodologia di monitoraggio al fine di migliorarla e a tener conto delle raccomandazioni formulate dai verificatori durante il processo di verifica. Se non utilizzano una metodologia basata sul sistema articolato in livelli o non applicano le metodologie con i livelli più elevati, i gestori dovrebbero riferire periodicamente sulle misure adottate per applicare una metodologia di monitoraggio basata sul sistema di livelli e per applicare il livello più elevato prescritto. Al fine di ridurre l'onere amministrativo legato alle comunicazioni sui miglioramenti previsti, occorre adeguare la periodicità e le motivazioni per cui vanno trasmesse queste comunicazioni, tenendo conto delle esperienze maturate dagli Stati membri nella pratica amministrativa.
(22) A norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, e 28 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, gli operatori aerei possono presentare domanda per l'assegnazione di quote a titolo gratuito, per le attività di cui all'allegato I di tale direttiva, sulla base dei dati verificati relativi alle tonnellate-chilometri.
(23) È opportuno promuovere l'impiego delle tecnologie informatiche e la fissazione di requisiti relativi ai formati per lo scambio dei dati, nonché l'utilizzo di sistemi automatizzati; occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a imporre l'uso di tali sistemi per gli operatori economici. È altresì auspicabile autorizzare gli Stati membri a mettere a punto i loro modelli elettronici e le specifiche di formato dei file, che dovrebbero tuttavia essere conformi alle norme minime pubblicate dalla Commissione.
(24) Per chiarire ulteriormente le regole di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di processo, occorre stabilire delle regole applicabili alle sostanze, diverse dalle materie che contengono carbonati, contenenti altre forme di carbonio che generano emissioni di CO2. Occorre menzionare espressamente l'eventuale utilizzo di urea nella depurazione degli effluenti gassosi ed indicare un fattore di emissione standard corrispondente.
(25) È opportuno accordare agli Stati membri tempo sufficiente per adottare le misure necessarie e istituire un adeguato quadro istituzionale nazionale per garantire l'applicazione efficace del presente regolamento. È opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi, anche dopo un'ulteriore revisione, prima della sua entrata in vigore, in modo da tenere conto di ulteriori sviluppi e di eliminare riferimenti a fonti estranee al diritto dell'Unione laddove possibile, dall'inizio del quarto periodo di scambio, ad eccezione delle modifiche al regolamento (UE) n. 601/2012 che dovrebbero entrare in vigore il più rapidamente possibile.
(26) È opportuno pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 601/2012 a decorrere dal 1o gennaio 2021. Tuttavia gli effetti delle sue disposizioni dovrebbero essere mantenuti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni e dei dati relativi alle attività (in appresso «dati di attività») durante il terzo periodo di scambio del sistema EU ETS.
(27) Il presente regolamento comprende miglioramenti al monitoraggio e alla comunicazione che tengono conto della prima edizione delle «Norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di protezione dell'ambiente
– regime di compensazione e riduzione del carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA)» (allegato 16, volume IV della convenzione di Chicago), adottata dal consiglio dell'ICAO in occasione della decima riunione nella sua 214a sessione del 27 giugno 2018. Il regolamento concernente la verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE è anch'esso modificato per tener conto della prima edizione delle Norme internazionali e delle pratiche raccomandate, e questi due strumenti sono integrati da un atto delegato ai sensi dell'articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 601/2012.
(28) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE 1
Oggetto e definizioni
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce norme per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra e dei dati di attività ai sensi della direttiva 2003/87/CE nel periodo di scambio del sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni che inizia il 1o gennaio 2021 e nei successivi periodi di scambio.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni dei gas a effetto serra legate alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE e dei dati di attività delle installazioni fisse e del trasporto aereo, nonché al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro legati alle attività di trasporto aereo.
Esso si applica alle emissioni e ai dati di attività a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1) «dati di attività», i dati relativi al quantitativo di combustibili o di materiali consumati o prodotti da un processo rilevante per la metodologia di monitoraggio basata su calcoli, espresso in terajoule, in tonnellate per la massa o, per i gas, come volume in metri cubi normali, a seconda dei casi;
(2) «periodo di scambio», un periodo ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE;
(3) «tonnellata-chilometro», una tonnellata di carico utile trasportata su una distanza di un chilometro;
(4) «flusso di fonti»:
a) un tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto il cui consumo o produzione dà origine a emissioni di gas a effetto serra a partire da una o più fonti di emissione;
b) un tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto contenente carbonio di cui si tiene conto nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra mediante la metodologia di bilancio di massa;
(5) «fonte di emissione», una parte individualmente identificabile di un impianto o un processo che si svolge in un impianto, da cui vengono emessi i gas a effetto serra in questione oppure, per le attività di trasporto aereo, un singolo aeromobile;
(6) «incertezza», un parametro, associato al risultato della determinazione di una quantità, che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili a quella particolare quantità, compresi gli effetti dei fattori sistematici e casuali, espresso in percentuale; descrive inoltre un intervallo di confidenza situato attorno al valore medio comprendente il 95 % dei valori stimati, tenuto conto di eventuali asimmetrie nella distribuzione dei valori;
(7) «fattori di calcolo», il potere calorifico netto, il fattore di emissione, il fattore di emissione preliminare, il fattore di ossidazione, il fattore di conversione, il tenore di carbonio o la frazione di biomassa;
(8) «livello», uno specifico requisito utilizzato per determinare i dati di attività, i fattori di calcolo, le emissioni annue e la media oraria annua delle emissioni, nonché il carico utile;
(9) «rischio inerente», la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione annuale delle emissioni o nella comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro presenti delle inesattezze che potrebbero essere significative, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, senza tenere conto dell'effetto di eventuali attività di controllo correlate;
(10) «rischio di controllo», la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione annuale delle emissioni o nella comunicazione delle tonnellate-chilometro comporti inesattezze che, considerate individualmente
o aggregate con altre, possono essere significative, e che non saranno evitate o rilevate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo;
(11) «emissioni di combustione», le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante la reazione esotermica di un combustibile con l'ossigeno;
(12) «periodo di comunicazione», un anno civile durante il quale devono essere monitorate e comunicate le emissioni o, per i dati relativi alle tonnellate-chilometro, l'anno di monitoraggio di cui agli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE;
(13) «fattore di emissione», il tasso di emissione medio di un gas a effetto serra riferito ai dati di attività di un flusso di fonti, nell'ipotesi di un'ossidazione completa nel caso della combustione e di una conversione completa per tutte le altre reazioni chimiche;
(14) «fattore di ossidazione», il rapporto tra il carbonio ossidato in CO2, in seguito alla combustione, e il carbonio totale contenuto nel combustibile, espresso sotto forma di frazione, considerando il monossido di carbonio (CO) emesso nell'atmosfera come il quantitativo molare equivalente di CO2;
(15) «fattore di conversione», il rapporto tra il carbonio emesso come CO2 e il carbonio totale contenuto nel flusso di fonti prima che si verifichi il processo di emissione, espresso sotto forma di frazione, considerando il monossido di carbonio (CO) emesso nell'atmosfera come il quantitativo molare equivalente di CO2;
(16) «accuratezza», il grado di concordanza tra il risultato di una misura e il valore effettivo della quantità specifica da misurare o un valore di riferimento determinato in maniera empirica avvalendosi di materiali di taratura e di metodi standard accettati a livello internazionale e tracciabili, tenuto conto dei fattori casuali e sistematici;
(17) «taratura», l'insieme delle operazioni che istituiscono, in determinate condizioni, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento o da un sistema di misura, o i valori rappresentati da una misura materiale o da un materiale di riferimento, e i corrispondenti valori di una quantità ottenuti in base a una norma di riferimento;
(18) «volo», il volo come definito al punto 1 (1) dell'allegato della decisione 2009/450/CE;
(19) «passeggeri», le persone a bordo dell'aeromobile durante un volo, ad esclusione dei membri dell'equipaggio in servizio;
(20) «prudenziale», viene definita una serie di ipotesi al fine di garantire che le emissioni annue non siano sottostimate o che le tonnellate-chilometro non siano sovrastimate;
(21) «biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acqua coltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, ivi compresi i bioliquidi e i biocarburanti;
(22) «bioliquidi», combustibili liquidi, prodotti a partire dalla biomassa, per scopi energetici diversi dal trasporto, ivi compresa la produzione di elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento;
(23) «biocarburanti», carburanti liquidi o gassosi utilizzati per il trasporto e prodotti a partire dalla biomassa;
(24) «controllo metrologico legale», il controllo per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, inteso a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato;
(25) «errore massimo ammissibile», l'errore di misurazione consentito di cui all'allegato I e negli allegati specifici relativi agli strumenti della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [7]Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149). o, se del caso, nella normativa nazionale in materia di controlli metrologici legali;
(26) «attività di gestione del flusso dei dati», le attività relative all'acquisizione, al trattamento e alla gestione dei dati che sono necessarie per redigere una comunicazione delle emissioni a partire da dati provenienti da una fonte primaria;
(27) «tonnellate di CO2(e)», le tonnellate metriche di CO2 o di CO2(e);
(28) «CO2(e)», qualsiasi gas a effetto serra diverso dal CO2, di cui all'allegato II della direttiva 2003/87/CE, che abbia un potenziale di riscaldamento del pianeta equivalente al CO2;
(29) «sistema di misura», una serie completa di strumenti di misura e altre apparecchiature, come le apparecchiature di campionamento e trattamento dei dati, impiegata per determinare variabili come i dati di attività, il tenore di carbonio, il potere calorifico o il fattore di emissione delle emissioni di gas a effetto serra;
(30) «potere calorifico netto» (net calorific value - NCV), il quantitativo specifico di energia rilasciato sotto forma di calore quando un combustibile o un materiale subisce una combustione completa con ossigeno in condizioni standard, previa sottrazione del calore di vaporizzazione dell'acqua eventualmente formatasi;
(31) «emissioni di processo», le emissioni di gas a effetto serra diverse dalle emissioni di combustione, risultanti da reazioni intenzionali e non intenzionali tra sostanze chimiche o dalla loro trasformazione, comprese la riduzione chimica o elettrolitica di minerali metallici, la decomposizione termica di sostanze e la produzione di sostanze da utilizzare come prodotti o come materie prime;
(32) «combustibile commerciale standard», i combustibili reperibili in commercio standardizzati a livello internazionale il cui intervallo di confidenza del 95 % è al massimo l'1 % del loro potere calorifico dichiarato, compresi il gasolio, l'olio combustibile leggero, la benzina, il petrolio lampante, il kerosene, l'etano, il propano, il butano, il kerosene per aeromobili (jet A1 o jet A), la benzina per aeromobili (jet B) e la benzina avio (AvGas);
(33) «lotto», una quantità di combustibile o materiale sottoposta a campionamento in modo rappresentativo e trasferita in un'unica spedizione o in continuo nell'arco di un periodo di tempo specifico;
(34) «combustibile misto», un combustibile che contiene sia biomassa sia carbonio fossile;
(35) «materiale misto», un materiale che contiene sia biomassa sia carbonio fossile;
(36) «fattore di emissione preliminare», il fattore di emissione totale presunto di un combustibile o di un materiale, calcolato in base al tenore totale di carbonio della sua frazione di biomassa e della sua frazione fossile, prima di moltiplicarlo per la frazione fossile per ottenere il fattore di emissione;
(37) «frazione fossile», la parte di carbonio fossile nel contenuto totale di carbonio di un combustibile o di un materiale, espressa sotto forma di frazione;
(38) «frazione di biomassa», la parte di carbonio proveniente dalla biomassa nel tenore totale di carbonio di un combustibile o di un materiale, espressa sotto forma di frazione;
(39) «metodo del bilancio energetico», un metodo per stimare il quantitativo di energia utilizzato come combustibile in una caldaia, calcolato come la somma del calore utilizzabile e di tutte le perdite di energia per radiazione, trasmissione e attraverso gli effluenti gassosi;
(40) «misurazione in continuo delle emissioni», una serie di operazioni finalizzate a determinare il valore di una quantità mediante misurazioni periodiche, effettuando misure a livello del camino o procedure di estrazione posizionando lo strumento di misura in prossimità del camino; non sono comprese le metodologie di misurazione basate sulla raccolta di singoli campioni dal camino;
(41) «CO2 intrinseco», il CO2 presente in un flusso di fonti;
(42) «carbonio fossile», il carbonio inorganico e organico diverso dalla biomassa;
(43) «punto di misura», la fonte di emissione per la quale sono utilizzati sistemi di misura in continuo delle emissioni (CEMS) per misurare le emissioni o la sezione trasversale di un sistema di condutture per la quale il flusso di CO2 è determinato mediante sistemi di misura in continuo;
(44) «documentazione sulla massa e il bilanciamento», la documentazione specificata negli atti internazionali o nazionali di attuazione delle norme e prassi raccomandate («Standards and Recommended Practices», SARP) di cui all'allegato 6 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, e specificata all'allegato IV, sottoparte C, sezione 3, del regolamento (UE) n. 965/2012 (1) della Commissione, o da normative internazionali equivalenti applicabili;
(45) «distanza», la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e quello di arrivo, cui va aggiunto un fattore fisso di 95 km;
(46) «aerodromo di partenza», l'aerodromo dal quale inizia un volo che costituisce un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
(47) «aerodromo di arrivo», l'aerodromo nel quale si conclude un volo che costituisce un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
(48) «carico utile», la massa totale di merci, posta, passeggeri e bagagli trasportati a bordo dell'aeromobile durante un volo;
(49) «emissioni fuggitive», emissioni irregolari o non intenzionali da fonti che non sono localizzate, o sono troppo diverse o di dimensioni troppo ridotte per essere monitorate individualmente;
(50) «aerodromo», un aerodromo, secondo la definizione di cui al punto 1 (2) dell'allegato della decisione 2009/450/CE;
(51) «coppia di aerodromi», la coppia costituita dall'aerodromo di partenza e dall'aerodromo di arrivo;
(52) «condizioni standard», una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101 325 Pa che definisce i metri cubi normali (Nm3);
(53) «sito di stoccaggio», un sito ai sensi dell'articolo 3, punto 3, della direttiva 2009/31/CE;
(54) «cattura di CO2», l'attività di cattura – dai flussi di gas – di CO2 che altrimenti sarebbe emesso, al fine del suo trasporto e stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato ai sensi della direttiva 2009/31/CE;
(55) «trasporto di CO2», il trasporto di CO2 mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato ai sensi della direttiva 2009/31/CE;
(56) «sito di stoccaggio geologico di CO2», lo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2009/31/CE;
(57) «emissioni convogliate», le emissioni rilasciate deliberatamente da un impianto in un punto appositamente designato a tale scopo;
(58) «recupero assistito di idrocarburi», il recupero di idrocarburi oltre a quelli estratti mediante iniezione di acqua o con altre modalità;
(59) «dati surrogati», i valori annui corroborati per via empirica o ottenuti da fonti accettate che un gestore utilizza per sostituire i dati di attività o i fattori di calcolo allo scopo di garantire una comunicazione completa quando non è possibile generare tutti i dati di attività necessari o tutti i fattori di calcolo richiesti nella metodologia di monitoraggio applicabile;
(60) «colonna d'acqua», una colonna d'acqua ai sensi dell'articolo 3, punto 2, della direttiva 2009/31/CE;
(61) «fuoriuscita», una fuoriuscita quale definita all'articolo 3, punto 5, della direttiva 2009/31/CE;
(62) «complesso di stoccaggio», un sito ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva 2009/31/CE;
(63) «rete di trasporto», la rete di trasporto ai sensi dell'articolo 3, punto 22, della direttiva 2009/31/CE.
(1) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
SEZIONE 2
Principi generali
Articolo 4
Obbligo generale
I gestori e gli operatori aerei ottemperano ai propri obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli da 5 a 9.
Articolo 5
Completezza
Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni sono esaustivi e riguardano tutte le emissioni di processo e di combustione provenienti da tutte le fonti e i flussi di fonti di emissione riconducibili alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE e ad altre attività pertinenti previste dall'articolo 24 della medesima direttiva, nonché le emissioni di tutti i gas serra specificati in relazione a tali attività, evitando tuttavia le doppie contabilizzazioni.
I gestori e gli operatori aerei adottano misure appropriate per evitare che si verifichino lacune nei dati nel corso del periodo di comunicazione.
Articolo 6
Coerenza, comparabilità e trasparenza
1. Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni sono coerenti e comparabili nel tempo. A tal fine, i gestori e gli operatori aerei usano le stesse metodologie di monitoraggio e gli stessi insiemi di dati, con riserva di eventuali modifiche e deroghe approvate dall'autorità competente.
2. I gestori e gli operatori aerei raccolgono, registrano, compilano, analizzano e documentano i dati relativi al monitoraggio, compresi le ipotesi, i riferimenti, i dati di attività e i fattori di calcolo, con modalità trasparenti che consentano al verificatore e all'autorità competente di riprodurre la determinazione delle emissioni.
Articolo 7
Accuratezza
I gestori e gli operatori aerei si accertano che i valori delle emissioni non siano sistematicamente e consapevolmente inaccurati.
Essi individuano e limitano il più possibile ogni eventuale fonte di imprecisioni.
Esercitano inoltre la dovuta diligenza affinché il calcolo e la misura delle emissioni siano quanto più possibile accurati.
Articolo 8
Integrità della metodologia e della comunicazione delle emissioni
I gestori e gli operatori aerei forniscono ragionevoli garanzie circa l'integrità dei dati relativi alle emissioni da comunicare. Essi provvedono alla determinazione delle emissioni utilizzando le adeguate metodologie di monitoraggio di cui al presente regolamento.
I dati sulle emissioni comunicati e i documenti connessi sono esenti da inesattezze significative ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione [8]Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei responsabili della verifica ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale)., evitano distorsioni nella scelta e nella presentazione delle informazioni e forniscono un resoconto attendibile ed equilibrato delle emissioni di un impianto o di un operatore aereo.
Nella scelta di una metodologia di monitoraggio, si raffrontano i miglioramenti derivanti da una maggiore accuratezza con i costi più elevati che ne derivano. Nel monitoraggio e nella comunicazione delle emissioni si mira a ottenere la massima accuratezza possibile, tranne se ciò risulti tecnicamente non realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati.
Articolo 9
Miglioramento continuo
I gestori e gli operatori aerei tengono conto delle raccomandazioni contenute nelle relazioni di verifica predisposte ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE nelle loro successive attività di monitoraggio e comunicazione.
Articolo 10
Coordinamento
Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente conformemente all'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE, esso coordina le attività svolte da tali autorità ai sensi del presente regolamento.
CAPO II
PIANO DI MONITORAGGIO
SEZIONE 1
Norme generali
Articolo 11
Obbligo generale
1. Ogni gestore o operatore aereo effettua il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra sulla base di un piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente in conformità all'articolo 12, in base alla natura e al funzionamento dell'impianto o dell'attività di trasporto ai quali si applica.
Il piano di monitoraggio è integrato da procedure scritte che il gestore o l'operatore aereo stabilisce, documenta, applica e aggiorna per le attività descritte nel piano di monitoraggio, se del caso.
2. Il piano di monitoraggio di cui al paragrafo 1 illustra le istruzioni per il gestore o l'operatore aereo in maniera logica e semplice, evitando la duplicazione delle operazioni e tenendo conto dei sistemi già esistenti presso l'impianto o utilizzati dal gestore o dall'operatore aereo.
Articolo 12
Contenuto e trasmissione del piano di monitoraggio
1. Ogni gestore o operatore aereo sottopone un piano di monitoraggio all'approvazione dell'autorità competente.
Il piano di monitoraggio consiste in una documentazione dettagliata, completa e trasparente relativa alla metodologia di monitoraggio impiegata da un determinato impianto o operatore aereo e contiene perlomeno gli elementi di cui all'allegato I.
Unitamente al piano di monitoraggio, il gestore o l'operatore aereo trasmette i seguenti documenti giustificativi:
(a) per gli impianti, per ciascun flusso di minore e maggiore entità, la prova del rispetto delle soglie di incertezza stabilite per i dati di attività e per i fattori di calcolo, se del caso, per i livelli applicati di cui agli allegati II e IV, e per ogni fonte di emissione la prova del rispetto delle soglie di incertezza per i livelli applicati di cui all'allegato VIII, se del caso;
(b) i risultati di una valutazione dei rischi a riprova del fatto che le attività di controllo proposte e le relative procedure sono proporzionate ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati.
2. Se nell'allegato I si fa riferimento ad una procedura, quest'ultima dev'essere stabilita, documentata, applicata e aggiornata dal gestore o dall'operatore aereo separatamente dal piano di monitoraggio.
Il gestore o l'operatore aereo riporta una sintesi delle procedure nel piano di monitoraggio, fornendo le seguenti informazioni:
(a) il titolo della procedura;
(b) un riferimento tracciabile e verificabile per l'identificazione della procedura;
(c) l'identificazione della posizione o del dipartimento responsabile dell'attuazione della procedura e dei dati generati o gestiti dalla procedura;
(d) una breve descrizione della procedura, che consenta al gestore o all'operatore aereo, all'autorità competente e al verificatore di comprendere i parametri fondamentali e le principali attività svolte;
(e) l'ubicazione dei registri e delle informazioni pertinenti;
(f) il nome del sistema informatico utilizzato, se del caso;
(g) un elenco delle norme EN o di altre norme applicate, se pertinente.
Su richiesta, il gestore o l'operatore aereo mette a disposizione dell'autorità competente tutta la documentazione scritta concernente le procedure. Il gestore o l'operatore aereo mette questa documentazione a disposizione anche a scopo di verifica ai sensi del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione.
3. Oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono imporre l'inclusione di ulteriori elementi nel piano di monitoraggio degli impianti per soddisfare le prescrizioni degli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e degli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 21, di tale direttiva.
Articolo 13
Piani di monitoraggio standardizzati e semplificati
1. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare i gestori e gli operatori aerei a utilizzare piani di monitoraggio standardizzati o semplificati.
A tal fine, gli Stati membri possono pubblicare modelli per detti piani di monitoraggio, comprensivi di una descrizione del flusso di dati e delle procedure di controllo di cui agli articoli 58 e 59, sulla base dei modelli e delle linee guida pubblicati dalla Commissione.
2. Prima di approvare un piano di monitoraggio semplificato di cui al paragrafo 1, l'autorità competente esegue una valutazione dei rischi semplificata al fine di stabilire se le attività di controllo proposte e le procedure connesse sono proporzionate ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati e giustifica il ricorso a tale piano di monitoraggio semplificato.
Se del caso, gli Stati membri possono chiedere al gestore o all'operatore aereo di svolgere personalmente la valutazione dei rischi di cui al precedente comma.
Articolo 14
Modifiche del piano di monitoraggio
1. Ogni gestore o operatore aereo verifica periodicamente se il piano di monitoraggio riflette la natura e il funzio namento dell'impianto o dell'attività di trasporto aereo, in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2003/87/CE, e se è possibile migliorare la metodologia di monitoraggio.
2. Il gestore o l'operatore aereo modifica il piano di monitoraggio, perlomeno nei casi qui di seguito specificati:
(a) quando si verificano nuove emissioni, dovute allo svolgimento di nuove attività o all'uso di nuovi combustibili o materiali non ancora previsti nel piano di monitoraggio;
(b) quando una variazione della disponibilità dei dati, dovuta all'impiego di nuovi tipi di strumenti di misurazione, metodi di campionamento o metodi di analisi o ad altre ragioni, comporta una maggiore accuratezza nella determi nazione delle emissioni;
(c) quando i dati ottenuti dalla metodologia di monitoraggio applicata in precedenza si sono rivelati errati;
(d) quando la modifica del piano di monitoraggio migliora l'accuratezza dei dati comunicati, a meno che ciò risulti tecnicamente irrealizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati;
(e) quando il piano di monitoraggio non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento e l'autorità competente invita il gestore o l'operatore aereo a modificarlo;
(f) quando è necessario dare seguito alle proposte di miglioramento del piano di monitoraggio contenute in una relazione di verifica.
Articolo 15
Approvazione delle modifiche del piano di monitoraggio
1. Il gestore o l'operatore aereo notifica tempestivamente all'autorità competente le proposte di modifica del piano di monitoraggio.
Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare il gestore o l'operatore aereo a notificare, entro il 31 dicembre dello stesso anno, le modifiche al piano di monitoraggio che non sono significative ai sensi dei paragrafi 3 e 4.
2. Le modifiche significative del piano di monitoraggio ai sensi dei paragrafi 3 e 4 sono soggette all'approvazione dell'autorità competente.
Qualora l'autorità competente consideri una modifica non significativa, essa ne dà tempestiva comunicazione al gestore o all'operatore aereo.
3. Tra le modifiche significative al piano di monitoraggio di un impianto si annoverano:
(a) le modifiche alla categoria dell'impianto qualora tali modifiche richiedano una modifica della metodologia di monitoraggio o comportino una modifica della soglia di rilevanza applicabile ai sensi dell'articolo 23 del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione;
(b) in deroga all'articolo 47, paragrafo 8, le modifiche relative alla classificazione dell'impianto come «impianto a basse emissioni»;
(c) le modifiche concernenti le fonti di emissione;
(d) il passaggio, per la determinazione delle emissioni, da un metodo fondato sul calcolo ad un metodo fondato sulla misurazione o viceversa, o da un metodo alternativo ad una metodologia basata sui livelli o viceversa;
(e) una modifica del livello applicato;
(f) l'introduzione di nuovi flussi di fonti;
(g) una modifica nella classificazione dei flussi di fonti (tra flussi di maggiore o minore entità e flussi de minimis) qualora tale modifica richieda una modifica della metodologia di monitoraggio;
(h) una modifica del valore standard per un fattore di calcolo, se il valore dev'essere indicato nel piano di monitoraggio;
(i) l'introduzione di nuovi metodi o modifiche ai metodi esistenti in materia di campionamento, analisi o taratura, se ciò ha un impatto diretto sull'accuratezza dei dati relativi alle emissioni;
(j) l'applicazione o l'adeguamento di una metodologia di quantificazione delle emissioni causate da fuoriuscite nei siti di stoccaggio.
4. Tra le modifiche significative apportate ai piani di monitoraggio di un operatore aereo si annoverano:
(a) per quanto concerne il piano di monitoraggio delle emissioni:
i) una modifica dei valori dei fattori di emissione riportati nel piano di monitoraggio;
ii) una modifica dei metodi di calcolo di cui all'allegato III o il passaggio da un metodo di calcolo ad una metodo di stima conformemente all'articolo 55, paragrafo 2 o viceversa;
iii) l'introduzione di nuovi flussi di fonti;
iv) il cambiamento di statuto di un operatore aereo considerato un emettitore di entità ridotta ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, o un cambiamento rispetto ad una delle soglie di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE;
(b) per quanto riguarda il piano di monitoraggio dei dati relativi alle tonnellate-chilometro:
i) la modifica dello statuto del servizio aereo fornito, da non commerciale a commerciale;
ii) una modifica riguardante l'oggetto del servizio di trasporto aereo, ossia passeggeri, merci o posta.
Articolo 16
Attuazione e registrazione delle modifiche
1. Prima di ottenere l'approvazione o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, il gestore o l'operatore aereo può effettuare le attività di monitoraggio e comunicazione conformemente al piano di monitoraggio modificato qualora possa ragionevolmente presumere che le modifiche proposte non siano significative o qualora il monitoraggio condotto conformemente al piano di monitoraggio originale fornirebbe dati incompleti sulle emissioni.
In caso di dubbio, il gestore o l'operatore aereo effettua tutti i monitoraggi e le comunicazioni e produce una documen tazione intermedia in parallelo, basandosi sia sul piano di monitoraggio modificato sia su quello originale.
2. Dopo aver ottenuto l'approvazione o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, il gestore o l'operatore aereo usa soltanto i dati riferiti al piano di monitoraggio modificato ed esegue tutti i monitoraggi e le comunicazioni esclusivamente sulla scorta di tale piano modificato, a partire dalla data in cui questa versione entra in vigore.
3. Il gestore o l'operatore aereo registra tutte le modifiche apportate al piano di monitoraggio. Ciascun registro deve contenere:
(a) una descrizione chiara della modifica apportata;
(b) le ragioni dell'introduzione della modifica;
(c) la data in cui la modifica è stata comunicata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1;
(d) la data in cui l'autorità competente ha confermato di aver ricevuto la notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 1, se disponibile, e la data dell'approvazione o della trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2;
(e) la data di inizio dell'applicazione del piano di monitoraggio modificato in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.
SEZIONE 2
Fattibilità tecnica e costi sproporzionatamente elevati
Articolo 17
Fattibilità tecnica
Se un gestore o un operatore aereo dichiara che l'applicazione di una determinata metodologia di monitoraggio non è tecnicamente realizzabile, l'autorità competente valuta la fattibilità tecnica tenendo conto della giustificazione addotta dal gestore o dall'operatore aereo. Tale giustificazione è fondata sulla disponibilità, da parte del gestore o dell'operatore aereo, delle risorse tecniche necessarie per rispondere alle esigenze di un sistema o di un requisito particolare; tali risorse devono poter essere mobilitate entro i limiti temporali prescritti ai fini del presente regolamento. Le risorse tecniche in questione comprendono anche le tecniche e le tecnologie necessarie.
Articolo 18
Costi sproporzionatamente elevati
1. Se un gestore o un operatore aereo dichiara che l'applicazione di una determinata metodologia di monitoraggio comporterebbe costi sproporzionalmente elevati, l'autorità competente valuta la natura sproporzionalmente elevata dei costi tenendo conto della giustificazione del gestore.
L'autorità competente considera i costi sproporzionatamente elevati se i costi stimati sono superiori ai benefici. A tal fine il beneficio si calcola moltiplicando un fattore di miglioramento per un prezzo di riferimento di 20 EUR per quota di emissione; i costi tengono conto di un periodo di ammortamento adeguato in base alla durata della vita utile delle apparecchiature.
2. Quando valuta il carattere sproporzionato dei costi per quanto riguarda la scelta da parte dell'operatore dei livelli per i dati di attività, l'autorità competente utilizza come fattore di miglioramento (di cui al paragrafo 1) la differenza tra l'incertezza constatata e la soglia di incertezza del livello che si otterrebbe grazie al miglioramento, moltiplicata per le emissioni medie annue generate dal flusso in questione nel corso degli ultimi tre anni.
Se i dati sulle emissioni medie annuali causate da quel flusso nel corso degli ultimi tre anni non sono disponibili, il gestore o l'operatore aereo fornisce una stima prudenziale delle emissioni medie annuali, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito. Per gli strumenti di misura soggetti ai controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale, l'incertezza attualmente ottenuta può essere sostituita dall'errore massimo ammissibile in servizio consentito dalla legislazione nazionale pertinente.
3. Nel valutare la natura sproporzionatamente elevata dei costi per quanto concerne le misure che migliorano la qualità delle emissioni comunicate ma non hanno un impatto diretto sull'accuratezza dei dati di attività, l'autorità competente applica un fattore di miglioramento corrispondente all'1 % delle emissioni medie annuali dei rispettivi flussi nel corso degli ultimi tre periodi di comunicazione. Tali misure possono comprendere:
(a) il ricorso ad analisi invece che a valori standard per la determinazione dei fattori di calcolo;
(b) un aumento del numero di analisi per flusso di fonti;
(c) se lo specifico compito di misurazione non rientra nel novero dei controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale, la sostituzione degli strumenti di misurazione con strumenti che soddisfano i requisiti del controllo metrologico legale dello Stato membro utilizzato in applicazioni analoghe, o con strumenti di misurazione che soddisfano la regolamentazione nazionale adottata ai sensi della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [9]Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107). o della direttiva 2014/32/UE;
(d) l'accorciamento degli intervalli di taratura e manutenzione degli strumenti di misurazione;
(e) miglioramenti delle attività riguardanti il flusso dei dati e delle attività di controllo che riducono in maniera signifi cativa il rischio inerente o il rischio di controllo.
4. Il costo delle misure correlate al miglioramento della metodologia di monitoraggio di un impianto non è considerato sproporzionatamente elevato fino a un importo accumulato di 2 000 EUR per periodo di comunicazione. Nel caso degli impianti a basse emissioni l'importo massimo è di 500 EUR per periodo di comunicazione.
CAPO III
MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DEGLI IMPIANTI FISSI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
Articolo 19
Classificazione degli impianti, dei flussi di fonti e delle fonti di emissioni
1. Ai fini del monitoraggio delle emissioni e della determinazione delle prescrizioni minime per i livelli, ogni gestore definisce la categoria del proprio impianto ai sensi del paragrafo 2 e, se del caso, la categoria di ciascun flusso di fonti ai sensi del paragrafo 3 e di ogni fonte di emissione ai sensi del paragrafo 4.
2. Il gestore classifica ciascun impianto in una delle seguenti categorie:
a) impianto di categoria A, se le emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito, sono pari o inferiori a 50 000 tonnellate di CO2(e);
b) impianto di categoria B, se le emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito, sono superiori a 50 000 tonnellate di CO2(e) e pari o inferiori a 500 000 tonnellate di CO2(e);
c) impianto di categoria C, se le emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito, sono superiori a 500 000 tonnellate di CO2(e).
In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, l'autorità competente può autorizzare il gestore a non modificare il piano di monitoraggio qualora, sulla base delle emissioni verificate, la soglia per la classificazione dell'impianto di cui al primo comma è superata, ma il gestore dimostra in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che tale soglia non è stata superata nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non sarà superata nei successivi periodi di riferimento.
3. Il gestore classifica ciascun flusso di fonti in una delle categorie seguenti, mettendolo a confronto con la somma di tutti i valori assoluti di CO2 fossile e CO2(e) corrispondenti all'insieme dei flussi considerati dalle metodologie fondate su calcoli e all'insieme delle emissioni provenienti da fonti monitorate mediante metodologie fondate su misure, al lordo del CO2 trasferito:
a) flussi di fonti di minore entità, nel caso in cui i flussi selezionati dal gestore corrispondano collettivamente a meno di 5 000 tonnellate di CO2 fossile all'anno o a meno del 10 %, fino a un contributo totale massimo di 100 000 tonnellate di CO2 fossile all'anno, a seconda di quale dato sia superiore in termini di valore assoluto;
b) flussi di fonti de minimis, nel caso in cui i flussi di fonti selezionati dal gestore corrispondano collettivamente a meno di 1 000 tonnellate di CO2 fossile all'anno o a meno del 2 %, fino a un contributo totale massimo di 20 000 tonnellate di CO2 fossile all'anno, a seconda di quale dato sia superiore in termini di valore assoluto;
c) flussi di fonti di maggiore entità, qualora i flussi di fonti non rientrino nelle categorie di cui alle lettere a) e b).
In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, l'autorità competente può autorizzare il gestore a non modificare il piano di monitoraggio qualora, sulla base delle emissioni verificate, la soglia di cui al primo paragrafo per la classificazione del flusso come flusso di entità ridotta o flusso de minimis è stata superata, ma il gestore dimostra, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che tale soglia non è stata superata nei precedenti cinque periodi di comuni cazione e non sarà superata nei successivi periodi di riferimento.
4. Il gestore classifica ogni fonte di emissione per la quale viene applicata una metodologia fondata su misure in una delle seguenti categorie:
(a) fonti di emissioni di entità ridotta, nel caso in cui la fonte di emissioni generi meno di 5 000 tonnellate di CO2(e) fossile all'anno o meno del 10 % delle emissioni fossili totali dell'impianto, fino a un contributo totale massimo di 100 000 tonnellate di CO2(e) fossile all'anno, a seconda di quale dato sia superiore in termini di valore assoluto;
(b) le fonti di emissioni di maggiore entità, laddove la fonte di emissioni non è classificata come fonte di minore entità.
In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, l'autorità competente può autorizzare il gestore a non modificare il piano di monitoraggio qualora, sulla base delle emissioni verificate, la soglia per la classificazione di una fonte di emissione come fonte di minore entità è superata, ma il gestore dimostra, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che tale soglia non è mai stata superata nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non sarà superata nei successivi periodi di riferimento.
5. Se per l'impianto le emissioni medie annuali verificate riferite al periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso non sono disponibili o non sono più rappresentative ai fini del paragrafo 2, il gestore, per stabilire la categoria dell'impianto, ricorre a una stima di tipo conservativo delle emissioni medie annuali, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito.
Articolo 20
Limiti del sistema di monitoraggio
1. Il gestore definisce i limiti del sistema di monitoraggio per ciascun impianto.
Entro tali limiti il gestore tiene conto di tutte le emissioni di gas a effetto serra pertinenti derivanti da tutte le fonti e i flussi di fonti riconducibili alle attività svolte nell'impianto di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, e alle attività e ai gas a effetto serra inclusi dallo Stato membro in cui l'impianto è situato, a norma dell'articolo 24 di tale direttiva.
Il gestore tiene conto inoltre delle emissioni derivanti sia dalle operazioni normali sia da eventi eccezionali, tra cui l'avviamento, l'arresto e situazioni di emergenza verificatesi nel corso del periodo di comunicazione, ma non delle emissioni provenienti dalle macchine mobili utilizzate a fini di trasporto.
2. Nello stabilire la procedura di monitoraggio e comunicazione, il gestore tiene conto delle prescrizioni specifiche per alcuni settori di cui all'allegato IV.
3. Qualora da un complesso di stoccaggio (ai sensi della direttiva 2009/31/CE) siano individuate fuoriuscite che comportano emissioni o rilascio di CO2 nella colonna d'acqua, dette fuoriuscite sono considerate come fonti di emissione per l'impianto in questione e sono monitorate in conformità alle disposizioni dell'allegato IV, sezione 23, del presente regolamento.
L'autorità competente può accettare l'esclusione dalla procedura di monitoraggio e comunicazione di una fonte di emissioni dovuta a delle fuoriuscite se sono state adottate, a norma dell'articolo 16 della direttiva 2009/31/CE, i provve dimenti correttivi necessari e se le emissioni o il rilascio nella colonna d'acqua non sono più rilevabili.
Articolo 21
Scelta della metodologia di monitoraggio
1. Per monitorare le emissioni di un impianto, il gestore sceglie di applicare una metodologia basata su calcoli o una metodologia fondata su misure, fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento.
La metodologia fondata su calcoli consiste nel determinare le emissioni prodotte da flussi di fonti in base ai dati di attività, ottenuti tramite sistemi di misura, e parametri aggiuntivi ricavati da analisi di laboratorio o da valori standard. La metodologia basata su calcoli può essere applicata conformemente alla metodologia standard descritta all'articolo 24 o alla metodologia del bilancio di massa di cui all'articolo 25.
La metodologia fondata su misure consiste nel determinare le emissioni prodotte dalle fonti di emissione tramite la misurazione in continuo della concentrazione dei gas a effetto serra interessati negli effluenti gassosi e nel flusso di tali effluenti, e mediante il monitoraggio dei trasferimenti di CO2 tra impianti, nel qual caso sono misurati la concentrazione di CO2 e il flusso del gas trasferito.
Nel caso in cui si applichi la metodologia basata su calcoli, nel piano di monitoraggio il gestore precisa, per ciascun flusso di fonti, se è utilizzata la metodologia standard o la metodologia del bilancio di massa, specificando i livelli pertinenti definiti nell'allegato II.
2. Il gestore, previo consenso dell'autorità competente, può associare una metodologia standard, una metodologia di bilancio di massa e una metodologia fondata su misure per fonti di emissioni e flussi di fonti diversi provenienti da uno stesso impianto, purché non si verifichino omissioni o doppi conteggi.
3. Qualora i requisiti settoriali di cui all'allegato IV richiedono l'utilizzo di una determinata metodologia di monitoraggio, l'operatore utilizza tale metodologia o una metodologia fondata su misure. Il gestore può scegliere una metodologia diversa solo se fornisce alle autorità competenti le prove che il ricorso alla metodologia prescritta non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati, o che la metodologia alternativa garantisce una maggiore accuratezza complessiva dei dati relativi alle emissioni.
Articolo 22
Metodologia di monitoraggio non basata su livelli
In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, per determinati flussi di fonti o per talune fonti di emissione il gestore può impiegare una metodologia di monitoraggio non basata su livelli (in prosieguo: «metodologia alternativa») a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) l'applicazione come minimo del livello 1, nell'ambito della metodologia basata su calcoli, per uno o più flussi di fonti di maggiore o minore entità e di una metodologia fondata su misure per almeno una fonte di emissioni correlata ai medesimi flussi non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati;
(b) ogni anno il gestore valuta e quantifica le incertezze di tutti i parametri usati per la determinazione delle emissioni annuali, in conformità alla «Guida ISO all'espressione dell'incertezza di misura» (JCGM 100:2008) o a un'altra norma equivalente riconosciuta a livello internazionale, e riporta i risultati nella comunicazione annuale delle emissioni;
(c) il gestore dimostra, in maniera giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che applicando tale metodologia di monitoraggio alternativa le soglie di incertezza generali per il livello annuo di emissioni di gas a effetto serra per l'intero impianto non superano il 7,5 % per gli impianti di categoria A, il 5,0 % per gli impianti di categoria B e il 2,5 % per gli impianti di categoria C.
Articolo 23
Modifiche temporanee alla metodologia di monitoraggio
1. Qualora, per ragioni tecniche, risulti temporaneamente impossibile applicare il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, il gestore interessato applica il livello più elevato possibile o un approccio prudenziale non fondato sui livelli se l'applicazione di un livello non è praticabile, fino a quando non siano ripristinate le condizioni per l'applicazione del livello approvato nel piano di monitoraggio.
Il gestore adotta tutte le misure necessarie per consentire il sollecito ripristino dell'applicazione del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente.
2. Il gestore interessato comunica tempestivamente all'autorità competente la modifica temporanea della metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 1, specificando:
(a) i motivi dello scostamento dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;
(b) in maniera dettagliata, la metodologia di monitoraggio temporanea che il gestore sta utilizzando per determinare le emissioni fino a quando non siano state ripristinate le condizioni per l'applicazione del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;
(c) le misure che il gestore adotta per ripristinare le condizioni per l'applicazione del livello specificato nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;
(d) il momento in cui si prevede che il livello approvato dall'autorità competente sarà nuovamente applicato.
SEZIONE 2
Metodologia basata su calcoli
Sottosezione 1
Disposizioni generali
Articolo 24
Calcolo delle emissioni in base alla metodologia standard
1. Secondo la metodologia standard, il gestore calcola le emissioni di combustione per ciascun flusso di fonti moltiplicando i dati di attività riferiti al quantitativo di combustibile combusto, espresso in terajoule in base al potere calorifico netto (NCV), con il corrispondente fattore di emissione, espresso in tonnellate di CO2 per terajoule (t CO2/TJ) in linea con l'uso dell'NCV, e con il corrispondente fattore di ossidazione.
L'autorità competente può consentire l'uso di fattori di emissione per i combustibili espressi in t CO2/t oppure t CO2/Nm3. In questi casi, per calcolare le emissioni di combustione il gestore moltiplica i dati di attività legati al quantitativo di combustibile combusto, espresso in tonnellate o in metri cubici normali, per il corrispondente fattore di emissione e il corrispondente fattore di ossidazione.
2. Il gestore calcola le emissioni di processo per flusso di fonti moltiplicando i dati di attività riferiti al consumo di materiale, alla carica di alimentazione o alla produzione in uscita, espressi in tonnellate o metri cubici normali, per il corrispondente fattore di emissione, espresso in t CO2/t oppure t CO2/Nm3, e il corrispondente fattore di conversione.
3. Nel caso in cui un fattore di emissione di livello 1 o 2 tenga già conto dell'effetto di reazioni chimiche incomplete, il fattore di ossidazione o di conversione è pari a 1.
Articolo 25
Calcolo delle emissioni in base alla metodologia del bilancio di massa
1. Nell'ambito della metodologia basata sul bilancio di massa, il gestore calcola il quantitativo di CO2 corrispondente a ciascun flusso di fonti considerato nel bilancio di massa moltiplicando i dati di attività relativi al quantitativo di combustibile o di materiale che entra o esce dai limiti del bilancio di massa, per il tenore di carbonio del combustibile o del materiale moltiplicato per 3,664 t CO2/t C, conformemente alla sezione 3 dell'allegato II.
2. In deroga all'articolo 49, le emissioni dell'insieme del processo incluse nel bilancio di massa equivalgono quindi alla somma dei quantitativi di CO2 corrispondenti a tutti i flussi considerati nel bilancio di massa. Il CO rilasciato nell'at mosfera è calcolato nel bilancio di massa come emissione del quantitativo molare equivalente di CO2.
Articolo 26
Livelli applicabili
1. Nel definire i livelli applicabili per i flussi di fonti di minore e di maggiore entità, in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, ciascun gestore, per determinare i dati di attività e ciascun fattore di calcolo, applica:
a) almeno i livelli elencati nell'allegato V, per gli impianti di categoria A o quando è richiesto un fattore di calcolo per un flusso che è un combustibile commerciale standard;
b) il livello più alto definito nell'allegato II nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).
Per i flussi di maggiore entità, il gestore può tuttavia applicare un livello immediatamente inferiore, rispetto ai livelli specificati nel primo comma, per gli impianti di categoria C e fino a due livelli più bassi per gli impianti di categoria A e B, mantenendo perlomeno il livello 1, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che il livello richiesto nel primo comma non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
L'autorità competente può, per un periodo di transizione concordato con il gestore, autorizzare quest'ultimo ad applicare per i flussi di fonti di maggiore entità livelli inferiori rispetto a quelli specificati nel secondo comma, mantenendo perlomeno il livello 1, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) il gestore dimostra, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che il livello previsto dal secondo comma non è tecnicamente realizzabile o determina costi sproporzionatamente elevati, e
(b) il gestore fornisce un piano di miglioramento in cui precisa in che modo e entro quale termine sarà raggiunto almeno il livello previsto dal secondo comma.
2. Per i flussi di fonti di minore entità, il gestore può tuttavia applicare un livello immediatamente inferiore rispetto ai livelli specificati nel primo comma del paragrafo 1, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall'au torità competente che il livello prescritto in questione non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporziona tamente elevati.
3. Per i flussi di fonti de minimis, il gestore può determinare i dati di attività e ogni fattore di calcolo utilizzando stime prudenziali al posto dei livelli, a meno che un determinato livello si possa applicare senza sforzi supplementari.
4. Per il fattore di ossidazione e il fattore di conversione il gestore applica quanto meno i livelli più bassi di cui all'allegato II.
5. Qualora l'autorità competente abbia autorizzato l'uso di fattori di emissione espressi in t CO2/t o t CO2/Nm3 per i combustibili e per i combustibili impiegati come elementi in entrata al processo o in bilanci di massa ai sensi dell'ar ticolo 25, il potere calorifico netto può essere monitorato utilizzando stime prudenziali invece di ricorrere ai livelli, a meno che un determinato livello si possa applicare senza sforzi supplementari.
Sottosezione 2
Dati di attività
Articolo 27
Determinazione dei dati di attività
1. Il gestore determina i dati di attività di un flusso in uno dei seguenti modi:
(a) mediante la misurazione continua al livello del processo all'origine delle emissioni;
(b) aggregando le misurazioni dei quantitativi forniti separatamente, tenendo conto delle variazioni delle scorte.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il quantitativo di combustibile o materiale trattato durante il periodo di comuni cazione è calcolato deducendo dal quantitativo di combustibile o materiale ricevuto in quest'arco temporale il quantitativo di combustibile o materiale portato fuori dall'impianto, e aggiungendo il quantitativo di combustibile o di materiale immagazzinato all'inizio del periodo di comunicazione, meno il quantitativo di combustibile o materiale immagazzinato alla fine di tale periodo.
Se non fosse tecnicamente realizzabile determinare i quantitativi immagazzinati tramite una misurazione diretta o se ciò comportasse costi sproporzionatamente elevati, il gestore può calcolare tali quantitativi in base:
(a) ai dati degli anni precedenti, correlati alla produzione per il periodo di riferimento;
(b) alle procedure documentate e ai dati contenuti nei rendiconti finanziari verificati relativi al periodo di comuni cazione.
Nei casi in cui la determinazione dei dati di attività dell'intero anno civile non sia tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati, il gestore può scegliere il giorno più appropriato successivo per separare un anno di comunicazione dall'anno successivo e ricostituire in questo modo l'anno civile in questione. Gli scostamenti riguardanti uno o più flussi di fonti sono registrati in modo chiaro; essi costituiscono la base di un valore rappresentativo per l'anno civile e sono considerati nello stesso modo per l'anno successivo.
Articolo 28
Sistemi di misurazione sotto il controllo del gestore
1. Per determinare i dati di attività in conformità all'articolo 27, il gestore utilizza i risultati dei conteggi basati su sistemi di misurazione posti sotto il suo controllo in seno all'impianto, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) il gestore è tenuto a svolgere una valutazione dell'incertezza e garantisce che sia rispettata la soglia di incertezza del livello pertinente;
b) il gestore deve accertarsi, perlomeno una volta all'anno e comunque dopo ogni taratura degli strumenti di misura, che i risultati della taratura moltiplicati per un fattore di adeguamento prudenziale siano confrontati con le soglie di incertezza pertinenti. Il fattore di adeguamento prudenziale si basa su una serie temporale appropriata di precedenti tarature dello strumento in questione o di strumenti di misura simili, in modo da tener conto dell'effetto di incertezza in servizio.
Qualora si osservi un superamento delle soglie dei livelli approvati ai sensi dell'articolo 12 o si rilevi che le apparec chiature non sono conformi ad altri requisiti, il gestore adotta tempestivamente dei provvedimenti correttivi e ne dà comunicazione all'autorità competente.
2. All'atto della notifica di un nuovo piano di monitoraggio o quando è necessario in ragione di una modifica apportata al piano di monitoraggio, il gestore fornisce all'autorità competente la valutazione dell'incertezza di cui al paragrafo 1, lettera a).
La valutazione comprende l'incertezza specificata degli strumenti di misura utilizzati, l'incertezza associata alla taratura e ogni ulteriore incertezza connessa alle modalità di utilizzo effettivo degli strumenti di misura. La valutazione dell'in certezza comprende l'incertezza legata alle variazioni delle scorte se gli impianti di stoccaggio possono contenere almeno il 5 % del quantitativo annuo utilizzato del combustibile o del materiale considerati. Nel corso della valutazione, il gestore tiene conto del fatto che i valori indicati usati per definire le soglie di incertezza associate ai livelli di cui all'allegato II si riferiscono all'incertezza nell'intero periodo di comunicazione.
Il gestore può semplificare la valutazione dell'incertezza considerando che gli errori massimi ammissibili per lo strumento di misura in servizio o, se inferiore, l'incertezza associata alla taratura moltiplicata per un fattore di adeguamento prudenziale per tener conto dell'effetto di incertezza in servizio, corrispondono all'incertezza per l'intero periodo di comunicazione, conformemente ai livelli definiti nell'allegato II, purché gli strumenti di misura siano installati in un ambiente adatto alle loro specifiche d'uso.
3. In deroga al paragrafo 2, l'autorità competente può autorizzare il gestore a utilizzare i risultati delle misure ottenute con sistemi di misurazione posti sotto il suo controllo presso l'impianto, se il gestore dimostra che gli strumenti di misura applicati sono sottoposti ai controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale.
A tal fine, per il compito di misurazione in questione può essere utilizzato come valore di incertezza, senza fornire altre prove, l'errore massimo ammissibile in servizio consentito dalla legislazione nazionale pertinente in materia di controlli metrologici legali.
Articolo 29
Sistemi di misurazione che esulano dal controllo del gestore
1. Se, in base a una valutazione dell'incertezza semplificata, l'uso di sistemi di misurazione che esulano dal controllo del gestore, rispetto all'uso di sistemi di misurazione posti sotto il suo controllo ai sensi dell'articolo 28, permette al gestore di applicare un livello perlomeno equivalente, fornisce risultati più affidabili e comporta meno rischi di controllo, il gestore può determinare i dati di attività mediante sistemi di misurazione che esulano dal suo controllo.
A tal fine, il gestore può ricorrere a una delle seguenti fonti di dati:
a) quantitativi riportati nelle fatture rilasciate da un partner commerciale, purché abbia luogo un'operazione commerciale tra due partner commerciali indipendenti;
b) i valori forniti direttamente dai sistemi di misurazione.
2. Il gestore garantisce la conformità al livello applicabile ai sensi dell'articolo 26.
A tal fine, l'errore massimo ammissibile in servizio ammesso dalla legislazione nazionale in materia di controlli metrologici legali per la transazione commerciale in questione può essere utilizzato come valore di incertezza senza fornire altre prove.
Qualora gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in materia di controlli metrologici legali siano meno rigorosi di quelli previsti dal livello applicabile a norma dell'articolo 26, il gestore si fa confermare l'incertezza applicabile dal partner commerciale responsabile del sistema di misurazione.
Sottosezione 3
Fattori di calcolo
Articolo 30
Determinazione dei fattori di calcolo
1. Il gestore determina i fattori di calcolo sotto forma di valori per difetto oppure in base a un'analisi, a seconda del livello applicabile.
2. Il gestore determina e comunica i fattori di calcolo sempre in riferimento allo stato del combustibile o del materiale impiegato per i dati d'attività, ossia allo stato in cui il combustibile o il materiale si trova al momento dell'ac quisto o dell'utilizzo nel processo che genera le emissioni, prima di essere essiccato o comunque trattato ai fini dell'analisi di laboratorio.
Se un approccio di questo tipo comporta costi sproporzionatamente elevati, o se è possibile ottenere una maggiore accuratezza, il gestore può sempre comunicare i dati d'attività e i fattori di calcolo in riferimento allo stato in cui sono svolte le analisi di laboratorio.
L'operatore è tenuto a determinare la frazione di biomassa solo per i combustibili o i materiali misti. Per gli altri combustibili o materiali viene utilizzato il valore per difetto pari a 0 % per la frazione di biomassa dei combustibili o materiali fossili, e il valore per difetto pari a 100 % della frazione di biomassa per i combustibili o i materiali composti esclusivamente da biomassa.
Articolo 31
Valori per difetti per i fattori di calcolo
1. Qualora determini i fattori di calcolo come valori per difetto, il gestore utilizza, conformemente ai requisiti del livello applicabile di cui agli allegati II e VI, uno dei seguenti valori:
(a) i fattori per difetto e i fattori stechiometrici elencati all'allegato VI;
(b) i fattori per difetto usati dallo Stato membro per il documento sull'inventario nazionale trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
(c) i valori riportati nella letteratura concordati con l'autorità competente, compresi i fattori per difetto pubblicati dall'autorità competente, che sono compatibili con i fattori di cui alla lettera b), ma sono rappresentativi di fonti più disaggregate per quanto concerne i flussi di combustibili;
(d) i valori indicati e garantiti dal fornitore di un combustibile o materiale se il gestore può dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che il tenore di carbonio presenta un intervallo di confidenza al 95 % non superiore all'1 %;
(e) i valori basati su analisi svolte in precedenza, se il gestore può dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dall'au torità competente, che tali valori sono rappresentativi per i futuri lotti del medesimo combustibile o materiale.
2. Il gestore indica nel piano di monitoraggio tutti i valori per difetto impiegati.
Nel caso in cui i valori standard subiscano cambiamenti da un anno all'altro, il gestore specifica nel piano di monitoraggio la fonte ufficiale applicabile del valore in questione.
3. L'autorità competente può approvare una modifica ai valori standard di un fattore di calcolo nel piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, soltanto se il gestore dimostra che il nuovo valore per difetto permette di determinare le emissioni in maniera più accurata.
4. Su richiesta del gestore, l'autorità competente può accettare che il potere calorifico netto e i fattori di emissione dei combustibili siano determinati usando i medesimi livelli richiesti per i combustibili commerciali standard, purché il gestore dimostri, perlomeno ogni tre anni, che l'intervallo pari all'1 % per il potere calorifico specificato è stato rispettato negli ultimi tre anni.
5. Su richiesta del gestore, l'autorità competente può accettare che si consideri che il tenore stechiometrico di carbonio di una sostanza chimica pura rispetti un livello che altrimenti richiederebbe le analisi di cui agli articoli da 32 a 35, purché il gestore dimostri, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che il ricorso a queste analisi compor terebbe costi sproporzionalmente elevati e che l'utilizzo del valore stechiometrico non comporterà una sottostima delle emissioni.
Articolo 32
Fattori di calcolo basati su analisi
1. Il gestore assicura che le analisi, il campionamento, le tarature e le convalide necessari per la determinazione dei fattori di calcolo sono svolti applicando metodi fondati sulle norme EN corrispondenti.
In assenza di tali norme, i metodi utilizzati si basano su norme ISO o norme nazionali adeguate. In assenza di norme pubblicate, si ricorre a progetti di norme adeguati, ad orientamenti dell'industria sulle migliori pratiche o ad altre metodologie scientificamente provate che permettono di limitare gli errori sistematici di campionamento e misura.
2. Qualora per la determinazione delle emissioni vengono utilizzati gascromatografi in linea o analizzatori di gas estrattivi o non estrattivi, il gestore deve ottenere l'approvazione dell'autorità competente per l'uso di questi apparecchi. Tali apparecchiature sono utilizzate solo per determinare i dati relativi alla composizione dei combustibili e dei materiali gassosi. Come misura minima per la garanzia della qualità, il gestore provvede affinché sia effettuata una convalida iniziale, successivamente ripetuta ogni anno, dello strumento.
3. I risultati delle analisi sono utilizzati unicamente per il periodo di consegna o per il lotto di combustibile o di materiale per il quale sono stati prelevati i campioni e di cui questi sono destinati a essere rappresentativi.
Per la determinazione di un parametro specifico il gestore si avvale dei risultati di tutte le analisi effettuate in relazione a tale parametro.
Articolo 33
Piano di campionamento
1. Se i fattori di calcolo sono determinati tramite analisi, il gestore trasmette all'autorità competente, ai fini dell'appro vazione, un piano di campionamento per ciascun combustibile o materiale, sotto forma di una procedura scritta che riporta informazioni sui metodi adottati per la preparazione dei campioni, comprese informazioni sulle responsabilità, i luoghi, le frequenze e i quantitativi, oltre che sui metodi impiegati per lo stoccaggio e il trasporto dei campioni.
Il gestore si accerta che i campioni prelevati siano rappresentativi del lotto interessato o del periodo di consegna e che siano privi di errori sistematici. Gli elementi pertinenti del piano di campionamento sono concordati con il laboratorio incaricato dell'esecuzione dell'analisi per il combustibile o il materiale interessato; la prova dell'accordo raggiunto in tal senso figura nel piano. Il gestore mette a disposizione il piano a scopo di verifica ai sensi del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione;
2. Il gestore, d'intesa con il laboratorio incaricato dello svolgimento dell'analisi per il combustibile o il materiale in questione e previa approvazione dell'autorità competente, adegua gli elementi del piano di campionamento se i risultati analitici indicano che l'eterogeneità del combustibile o del materiale differisce in maniera significativa dalle informazioni sull'eterogeneità su cui era basato il piano di campionamento originale per quel combustibile o materiale specifico.
Articolo 34
Ricorso ai laboratori
1. Il gestore si accerta che i laboratori utilizzati per l'espletamento delle analisi per la determinazione dei fattori di calcolo siano accreditati conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025, per i metodi analitici in questione.
2. Per la definizione dei fattori di calcolo, il ricorso a laboratori non accreditati conformemente alla norma EN ISO/IEC 17 025 è autorizzato solo se il gestore può dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che l'accesso ai laboratori di cui al paragrafo 1 non è tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati, e che il laboratorio non accreditato soddisfa dei requisiti equivalenti a quelli della norma EN ISO/IEC 17025.
3. L'autorità competente considera che un laboratorio soddisfi i requisiti equivalenti a quelli della norma EN ISO/IEC 17025 ai sensi del paragrafo 2 quando il gestore fornisce le prove, di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo, nella forma e con un livello di dettaglio analogo a quello previsto per le procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 2, nella misura del possibile.
Per quanto concerne la gestione della qualità, il gestore fornisce una certificazione di accreditamento del laboratorio conformemente alla norma EN ISO/IEC 9001 o ad altri sistemi di gestione della qualità certificati che riguardano il laboratorio in questione. In assenza di tali sistemi certificati di gestione della qualità, il gestore fornisce altre prove adeguate del fatto che il laboratorio è in grado di gestire in modo affidabile il suo personale, le sue procedure, i suoi documenti e le sue attività.
Per quanto concerne la competenza tecnica, il gestore fornisce le prove che il laboratorio è competente ed è in grado di produrre risultati validi sotto il profilo tecnico utilizzando le procedure analitiche del caso. Tali prove si riferiscono perlomeno ai seguenti elementi:
(a) gestione della competenza del personale per le mansioni specifiche assegnate;
(b) adeguatezza della sistemazione e delle condizioni ambientali;
(c) selezione di metodi analitici e di standard pertinenti;
(d) se del caso, gestione del campionamento e preparazione dei campioni, compreso il controllo dell'integrità dei campioni;
(e) se pertinenti, lo sviluppo e la convalida di nuovi metodi analitici o l'applicazione di metodi non disciplinati da norme internazionali o nazionali;
(f) stima dell'incertezza;
(g) gestione delle apparecchiature, comprese le procedure per la taratura, l'adeguamento, la manutenzione e la riparazione, nonché la tenuta di registri relativi a queste apparecchiature;
(h) la gestione e il controllo dei dati, dei documenti e dei software;
(i) la gestione degli elementi per la taratura e dei materiali di riferimento;
(j) l'assicurazione della qualità dei risultati della taratura e delle prove, ivi compresa la partecipazione periodica a programmi di verifica dell'idoneità nel cui ambito si applicano metodi analitici ai materiali di riferimento certificati o si effettuano confronti incrociati con un laboratorio accreditato;
(k) la gestione dei processi esternalizzati;
(l) la gestione degli incarichi e dei reclami dei clienti e la garanzia di interventi correttivi tempestivi.
Articolo 35
Frequenza delle analisi
1. Il gestore applica le frequenze minime di cui all'allegato VII per le analisi dei combustibili e dei materiali pertinenti.
2. L'autorità competente può autorizzare il gestore ad applicare una frequenza diversa da quella specificata al paragrafo 1 se non sono previste frequenze minime o se il gestore può dimostrare:
(a) che, in base ai dati storici, compresi i valori analitici relativi ai combustibili o ai materiali nel periodo di comuni cazione immediatamente precedente il periodo di comunicazione in corso, la variazione dei valori analitici per il combustibile o il materiale interessato non è superiore a un terzo del valore di incertezza che il gestore è tenuto a rispettare per la determinazione dei dati di attività dei combustibili o dei materiali in questione;
(b) che la frequenza imposta comporterebbe costi sproporzionatamente elevati.
Qualora un impianto funzioni unicamente per una parte dell'anno, o qualora i combustibili o i materiali siano consegnati in lotti che sono consumati nell'arco di un periodo superiore ad un anno civile, l'autorità competente può concordare con il gestore un calendario più adeguato per le analisi, a condizione che ciò comporti un'incertezza analoga a quella prevista al primo comma, lettera a).
Sottosezione 4
Fattori di calcolo specifici
Articolo 36
Fattori di emissione per il CO2
1. Il gestore determina, per le emissioni di CO2, i fattori di emissione specifici per le varie attività.
2. I fattori di emissione dei combustibili, anche quando tali combustibili sono impiegati come elementi in entrata, sono espressi in t CO2/TJ.
Per le emissioni di combustione, l'autorità competente può autorizzare il gestore a impiegare un fattore di emissione espresso in t CO2/t o t CO2/Nm3 per un combustibile, se l'utilizzo di un fattore di emissione espresso in t CO2/TJ comporta costi sproporzionatamente elevati o se, utilizzando il fattore di emissione modificato, le emissioni possono essere calcolate con un grado di accuratezza perlomeno equivalente.
3. Per convertire il tenore di carbonio nel valore corrispondente di un fattore di emissione relativo al CO2 o viceversa, il gestore utilizza il fattore 3,664 t CO2/t C.
Articolo 37
Fattori di ossidazione e conversione
1. Per determinare i fattori di ossidazione o conversione il gestore applica almeno il livello 1. Il gestore impiega un valore pari a 1 per il fattore di ossidazione o per il fattore di conversione se il fattore di emissione tiene conto dell'effetto di un'ossidazione o conversione incompleta.
Tuttavia, l'autorità competente può esigere che i gestori applichino sistematicamente il livello 1.
2. Se in un impianto vengono utilizzati più combustibili e se per il fattore di ossidazione specifico dev'essere applicato il livello 3, il gestore può chiedere all'autorità competente l'autorizzazione al fine di:
(a) determinare un fattore di ossidazione aggregato per l'intero processo di combustione e applicare tale fattore a tutti i combustibili;
(b) attribuire l'ossidazione incompleta a un flusso di maggiore entità e attribuire il valore 1 al fattore di ossidazione degli altri flussi di fonti.
In caso di impiego della biomassa o di combustibili misti, il gestore dimostra che l'applicazione della lettera a) o b) di cui al primo comma non comporta una sottostima delle emissioni.
Sottosezione 5
Trattamento della biomassa
Articolo 38
Flussi di fonti di biomassa
1. Il gestore può determinare i dati di attività di un flusso di biomassa senza ricorrere ai livelli e senza fornire prove analitiche per il tenore di biomassa, se tale flusso è esclusivamente costituito da biomassa e il gestore può assicurare che non è contaminato da altri materiali o combustibili.
2. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.
Il fattore di emissione di ciascun combustibile o materiale è calcolato e comunicato come il fattore di emissione preliminare (determinato conformemente all'articolo 30) moltiplicato per la frazione fossile del combustibile o del materiale.
3. La torba, lo xilitolo e le frazioni fossili dei combustibili o dei materiali misti non sono considerati biomasse.
4. Se la frazione di biomassa dei combustibili o materiali misti è pari o superiore al 97 % o se, in ragione del quantitativo di emissioni associate alla frazione fossile del combustibile o del materiale, si classifica come flusso di fonti de minimis, l'autorità competente può autorizzare il gestore ad applicare metodi che non si fondano sul sistema dei livelli, compreso il metodo del bilancio energetico, per la determinazione dei dati di attività e dei fattori di calcolo pertinenti.
Articolo 39
Determinazione della frazione della biomassa e della frazione fossile
1. Per i combustibili o i materiali misti, il gestore può considerare che la parte di biomassa sia pari a zero e applicare dunque una frazione fossile per difetto pari a 100 %, o determinare una frazione di biomassa a norma del paragrafo 2, applicando i livelli di cui all'allegato II, sezione 2.4.
2. Qualora, in funzione del livello applicato, il gestore debba effettuare analisi per la determinazione della frazione di biomassa, è tenuto a farlo sulla base di una norma pertinente e dei metodi analitici ivi prescritti, a condizione che il ricorso a detta norma e metodo di analisi sia approvato dall'autorità competente.
Qualora, in funzione del livello applicato, il gestore debba effettuare analisi per la determinazione della frazione di biomassa, ma l'applicazione del primo comma non sia tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati, egli sottopone all'approvazione dell'autorità competente un metodo diverso per la determinazione della frazione di biomassa. Nel caso di combustibili e materiali derivanti da un processo di produzione con flussi in entrata definiti e tracciabili, il gestore può basare questa stima sul bilancio di massa del carbonio di origine fossile o del carbonio derivante dalla biomassa in entrata e in uscita del processo.
La Commissione può fornire orientamenti in merito ad altri metodi di stima applicabili.
3. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 30, qualora sia stata stabilita la garanzia dell'origine in conformità all'articolo 2, lettera j), e all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE per il biogas immesso in una rete di distri buzione e successivamente rimosso, il gestore non ricorre ad analisi per la determinazione della frazione di biomassa.
SEZIONE 3
Metodologia fondata su misure
Articolo 40
Uso della metodologia di monitoraggio fondata su misure
Il gestore si avvale delle metodologie fondate su misure per tutte le emissioni di protossido di azoto (N2O) di cui all'allegato IV e per la quantificazione del CO2 trasferito ai sensi dell'articolo 49.
Il gestore può utilizzare inoltre metodologie fondate su misure per le fonti di emissione di CO2 se può dimostrare, per ciascuna fonte di emissione, che i livelli previsti a norma dell'articolo 41 sono rispettati.
Articolo 41
Livelli applicabili
1. Per ciascuna fonte di emissione di maggiore entità, il gestore applica le disposizioni seguenti:
(a) nel caso degli impianti di categoria A, almeno i livelli di cui all'allegato VIII, sezione 2;
(b) negli altri casi, il livello più elevato di cui all'allegato VIII, sezione 1.
Tuttavia, rispetto ai livelli specificati nel primo comma, il gestore può applicare un livello immediatamente inferiore agli impianti di categoria C e fino a due livelli più bassi per gli impianti di categoria A e B, mantenendo perlomeno il livello 1, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che il livello richiesto nel primo comma non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
2. Per le emissioni provenienti da fonti di minore entità, rispetto ai livelli specificati nel primo comma del paragrafo 1, il gestore può applicare un livello inferiore, mantenendo perlomeno il livello 1, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che il livello richiesto nel primo comma del paragrafo 1 non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
Articolo 42
Norme e laboratori di misura
1. Tutte le misurazioni sono effettuate applicando metodi basati su:
(a) la norma EN 14181 (Emissioni da fonti fisse – Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici);
(b) la norma EN 15259 (Qualità dell'aria – Misurazione di emissioni da fonti fisse – Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione);
(c) altre norme EN pertinenti, in particolare la norma EN ISO 16911–2 (Emissioni da fonti fisse – Determinazione automatica e manuale della velocità e della portata volumetrica nei dotti).
In assenza di tali norme, i metodi utilizzati si basano su norme ISO o nazionali adeguate o norme appropriate pubblicate dalla Commissione. In assenza di norme pubblicate, si ricorre a progetti di norme adeguati, agli orientamenti dell'industria sulle migliori pratiche o ad altre metodologie scientificamente provate, limitando gli errori sistematici di campionamento e misura.
Il gestore prende in considerazione tutti gli aspetti pertinenti del sistema di misura in continuo, ivi compresa l'ubicazione delle apparecchiature, la taratura, la misurazione, l'assicurazione della qualità e il controllo della qualità.
2. Il gestore provvede affinché i laboratori che effettuano le misurazioni, le tarature e le valutazioni delle apparec chiature pertinenti per la misura in continuo delle emissioni (CEMS) siano laboratori accreditati conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per i metodi analitici o le attività di taratura in questione.
Se il laboratorio non è accreditato, il gestore si accerta che siano rispettate le prescrizioni equivalenti di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3.
Articolo 43
Determinazione delle emissioni
1. Il gestore determina le emissioni annuali da una fonte di emissione nel periodo di comunicazione sommando, nell'arco di tale periodo, tutti i valori orari della concentrazione misurata di gas a effetto serra moltiplicati per i valori orari degli effluenti gassosi; i valori orari corrispondono in tal caso alle medie di tutti i risultati delle singole misurazioni effettuate durante l'ora di funzionamento considerata.
Nel caso delle emissioni di CO2, il gestore determina le emissioni annuali in base all'equazione 1 di cui all'allegato VIII. Il CO rilasciato nell'atmosfera è considerato il quantitativo molare equivalente di CO2.
Nel caso del protossido di azoto (N2O), il gestore determina le emissioni annuali in base all'equazione di cui all'allegato IV, sezione 16, sottosezione B.1.
2. Se in un impianto esistono varie fonti di emissione che non possono essere misurate come un'unica fonte, il gestore misura separatamente le emissioni derivanti da tali fonti e le somma per ottenere le emissioni totali del gas interessato prodotte nel periodo di comunicazione.
3. Il gestore determina la concentrazione di gas a effetto serra negli effluenti gassosi tramite la misurazione in continuo in un punto rappresentativo, avvalendosi di uno dei metodi seguenti:
(a) misurazione diretta;
(b) in caso di elevata concentrazione negli effluenti gassosi, il calcolo della concentrazione è effettuato in base a una misurazione della concentrazione indiretta, applicando l'equazione 3 di cui all'allegato VIII e tenendo conto dei valori di concentrazione misurati di tutti gli altri componenti del flusso di gas, come specificato nel piano di monitoraggio del gestore.
4. Se del caso, il gestore determina separatamente i quantitativi di CO2 provenienti dalla biomassa, sottraendo tali quantitativi dalle emissioni di CO2 totali rilevate. A tal fine il gestore può utilizzare:
(a) un metodo basato sui calcoli, in particolare metodi di analisi e campionamento basati sulla norma EN ISO 13833 (Emissioni da sorgente fissa – Determinazione del rapporto tra anidride carbonica derivante da biomassa (biogenica) e fossile – Campionamento e determinazione del radiocarbone);
(b) un altro metodo basato su una norma pertinente, come la norma ISO 18466 (Emissioni da sorgente fissa – Determi nazione della frazione biogenica di CO2 nei gas di camino ricorrendo al metodo del bilancio);
(c) un metodo di stima pubblicato dalla Commissione.
Se il metodo proposto dal gestore comporta il campionamento continuo del flusso di effluenti gassosi, si applica la norma EN 15259 (Qualità dell'aria – Misurazione di emissioni da sorgente fissa – Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione).
5. Ai fini del calcolo il gestore determina il flusso di effluenti gassosi ai sensi del paragrafo 1 applicando uno dei seguenti metodi:
(a) calcolo mediante un bilancio di massa adeguato, tenendo conto di tutti i parametri significativi in entrata, compresi
– per le emissioni di CO2 – almeno i carichi di materiale in entrata, il flusso di aria in entrata e l'efficienza del processo, e in uscita, ivi compresi quanto meno il prodotto fabbricato e la concentrazione di ossigeno (O2), di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx);
(b) determinazione tramite misurazione in continuo del flusso in un punto rappresentativo.
Articolo 44
Aggregazione dei dati
1. Il gestore calcola le medie orarie per ciascun parametro (compresi le concentrazioni e il flusso di gas effluenti) pertinente ai fini della determinazione delle emissioni mediante una metodologia fondata su misure utilizzando tutti i punti di rilevamento disponibili per quell'ora specifica.
Se è in grado di produrre dati per periodi di comunicazione più brevi senza incorrere in costi aggiuntivi, il gestore utilizza tali periodi per determinare le emissioni annuali conformemente all'articolo 43, paragrafo 1.
2. Se l'apparecchiatura impiegata per la misura in continuo di un parametro non funziona correttamente, è regolata male o è guasta per parte dell'ora o del periodo di comunicazione di cui al paragrafo 1, il gestore calcola la media oraria corrispondente in percentuale rispetto ai punti di rilevamento rimanenti per quell'ora specifica o per il periodo di comunicazione più breve, purché sia disponibile almeno l'80 % del numero massimo di punti di rilevamento per un parametro.
L'articolo 45, paragrafi da 2 a 4, si applica nel caso in cui sia disponibile meno dell'80 % del numero massimo di punti di rilevamento per un parametro.
Articolo 45
Dati mancanti
1. Se un elemento dell'apparecchiatura usata per la misurazione nell'ambito del sistema CEMS è guasto per più di cinque giorni consecutivi di un anno civile, il gestore ne dà tempestiva comunicazione all'autorità competente e propone provvedimenti adeguati per migliorare la qualità del sistema.
2. Se per uno o più parametri della metodologia fondata su misure non è possibile ottenere un'ora o un periodo di riferimento più breve di dati validi, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, perché le apparecchiature non funzionano correttamente, o sono regolate male o guaste, il gestore determina i valori di sostituzione di ciascuna ora di dati mancante.
3. Se, per un parametro misurato direttamente come concentrazione, non è possibile ottenere un'ora o un periodo di riferimento più breve di dati validi, il gestore calcola un valore di sostituzione addizionando la concentrazione media al doppio dello scostamento standard associato a questa media, utilizzando l'equazione 4 di cui all'allegato VIII.
Se, a causa di modifiche tecniche significative effettuate nell'impianto, il periodo di comunicazione non è adeguato per determinare questi valori di sostituzione, il gestore concorda con l'autorità competente un intervallo di tempo (possibilmente della durata di un anno) rappresentativo per determinare lo scostamento medio e standard.
4. Se non è possibile disporre di un'ora di dati validi per un parametro diverso dalla concentrazione, il gestore ricava i valori di sostituzione per tale parametro tramite un modello di bilancio di massa adeguato o un bilancio energetico del processo. Il gestore convalida i risultati utilizzando i restanti parametri misurati della metodologia fondata su misure e i dati rilevati in condizioni di lavoro normali, per un periodo di tempo di durata analoga a quello per cui i dati sono mancanti.
Articolo 46
Corroborazione mediante il calcolo delle emissioni
Il gestore corrobora le emissioni determinate mediante una metodologia fondata su misure (a eccezione delle emissioni di N2O derivanti dalla produzione di acido nitrico e dei gas a effetto serra trasferiti a una rete di trasporto o in un sito di stoccaggio), calcolando le emissioni annue di ciascun gas a effetto serra in questione per le stesse fonti di emissioni e per gli stessi flussi di fonti.
Non è obbligatorio applicare metodi fondati su un sistema di livelli.
SEZIONE 4
Disposizioni speciali
Articolo 47
Impianti a basse emissioni
1. L'autorità competente può autorizzare il gestore a presentare un piano di monitoraggio semplificato in conformità all'articolo 13, a condizione che questi gestisca un impianto a basse emissioni.
Il primo comma non si applica agli impianti che espletano attività per le quali l'N2O è incluso, ai sensi dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE.
2. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, un impianto è considerato a basse emissioni quando soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a) le emissioni annuali medie di quell'impianto riportate nelle comunicazioni sulle emissioni verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso non erano inferiori a 25 000 tonnellate di CO2 l'anno, al lordo del CO2 trasferito ma al netto del CO2(e) proveniente dalla biomassa;
b) le emissioni annuali medie di cui alla lettera a) non sono disponibili o non sono più utilizzabili per via di modifiche introdotte ai limiti dell'impianto o alle condizioni di esercizio dell'impianto ma, secondo una stima prudenziale, le emissioni annue dell'impianto nei prossimi cinque anni saranno inferiori a 25 000 tonnellate di CO2 all'anno, al lordo del CO2 trasferito ma al netto del CO2(e) proveniente dalla biomassa.
3. Il gestore di un impianto a basse emissioni non è tenuto a presentare i documenti giustificativi menzionati all'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, ed è esonerato dall'obbligo di trasmettere una relazione sui miglioramenti di cui all'articolo 69, paragrafo 4, in risposta alle raccomandazioni di miglioramento riportate dal verificatore nella relazione di verifica.
4. In deroga all'articolo 27, il gestore di un impianto a basse emissioni può determinare il quantitativo di combustibile o di materiale sulla base dei dati registrati relativi agli acquisti e delle stime delle variazioni delle scorte. Il gestore è esonerato inoltre dall'obbligo di fornire all'autorità competente la valutazione dell'incertezza di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
5. Il gestore di un impianto a basse emissioni è esonerato dall'obbligo di cui all'articolo 28, paragrafo 2, di includere l'incertezza legata alle variazioni delle scorte nella valutazione dell'incertezza.
6. In deroga alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 1, e dell'articolo 41, paragrafo 1, il gestore di un impianto a basse emissioni può applicare come minimo il livello 1 per determinare i dati di attività e i fattori di calcolo per ogni flusso e le emissioni, con un metodo fondato su misure, a meno che una maggiore precisione possa essere ottenuta senza ulteriori sforzi da parte sua, senza dover dimostrare che l'applicazione di livelli più elevati non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionalmente elevati.
7. Per la determinazione dei fattori di calcolo mediante analisi (ai sensi dell'articolo 32), il gestore di un impianto a basse emissioni può rivolgersi a qualsiasi laboratorio che sia tecnicamente competente e in grado di produrre risultati validi sotto il profilo tecnico ricorrendo alle procedure analitiche del caso, e fornisce le prove atte a dimostrare l'impiego delle misure di assicurazione della qualità di cui all'articolo 34, paragrafo 3.
8. Se nel corso di un anno civile un impianto a basse emissioni, oggetto di una procedura di monitoraggio semplificata, supera la soglia menzionata al paragrafo 2, il suo gestore ne dà tempestiva comunicazione all'autorità competente.
Il gestore trasmette tempestivamente all'autorità competente, a fini di approvazione, una modifica significativa del piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b).
Tuttavia, l'autorità competente autorizza il gestore a continuare a utilizzare il monitoraggio semplificato se quest'ultimo dimostra, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che la soglia di cui al paragrafo 2 non è mai stata superata nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non sarà nuovamente superata a partire dal periodo di comunicazione successivo.
Articolo 48
CO2 intrinseco
1. Il CO2 intrinseco che viene trasferito in un impianto, compreso il CO2 contenuto nel gas naturale, in un effluente gassoso (tra cui il gas di altoforno o il gas di cokeria) o negli elementi in entrata (come il gas di sintesi) è incluso nel fattore di emissione stabilito per quel flusso.
2. Se il CO2 intrinseco deriva dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE o incluse ai sensi dell'articolo 24 della medesima direttiva ed è successivamente trasferito, in quanto parte di un flusso, a un altro impianto ai fini di un'attività contemplata dalla medesima direttiva, esso non è conteggiato tra le emissioni dell'impianto cedente.
Tuttavia, se il CO2 intrinseco è rilasciato o trasferito dall'impianto verso entità non contemplate da tale direttiva, esso è conteggiato tra le emissioni dell'impianto cedente.
3. I gestori possono determinare i quantitativi di CO2 intrinseco trasferiti di fuori dall'impianto sia nell'impianto cedente sia nell'impianto destinatario. In tal caso, i quantitativi di CO2 intrinseco trasferito e ricevuto sono identici.
Se i quantitativi di CO2 intrinseco trasferiti e ricevuti non sono identici, nelle comunicazioni delle emissioni degli impianti cedente e destinatario è utilizzata la media aritmetica di entrambi i valori determinati, nel caso in cui tra i valori esista uno scostamento attribuibile all'incertezza dei sistemi di misurazione o del metodo di determinazione. In tal caso, l'adeguamento di tale valore è menzionato nella comunicazione delle emissioni.
Se lo scostamento tra i valori non è spiegabile con il margine di incertezza approvato dei sistemi di misurazione o del metodo di determinazione, i gestori degli impianti cedente e destinatario allineano i valori misurati applicando adeguamenti prudenziali approvati dall'autorità competente.
Articolo 49
CO2 trasferito
1. Il gestore sottrae dalle emissioni dell'impianto qualsiasi quantitativo di CO2 proveniente dal carbonio fossile utilizzato nell'ambito delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE che non è emesso dall'impianto ma:
a) è trasferito fuori dall'impianto verso uno dei seguenti siti:
i) un impianto per la cattura dei gas a effetto serra ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico a lungo termine in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE;
ii) una rete di trasporto ai fini dello stoccaggio geologico a lungo termine in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE;
iii) un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE ai fini dello stoccaggio geologico a lungo termine;
b) è trasportato fuori dall'impianto e utilizzato per produrre carbonato di calcio precipitato, cui il CO2 utilizzato è chimicamente legato.
2. Il gestore dell'impianto cedente, nella sua comunicazione annuale delle emissioni, riporta il codice identificativo riconosciuto dell'impianto destinatario conformemente agli atti adottati a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, se l'impianto destinatario è disciplinato da tale direttiva. In tutti gli altri casi, il gestore dell'im pianto cedente fornisce il nome, l'indirizzo e il recapito di una persona di contatto per l'impianto destinatario.
Il primo comma si applica altresì all'impianto destinatario per quanto concerne il codice identificativo dell'impianto cedente.
3. Per la determinazione del quantitativo di CO2 trasferito da un impianto a un altro, il gestore applica una metodologia fondata su misure e opera in conformità agli articoli 43, 44 e 45. La fonte di emissione corrisponde al punto di misurazione e le emissioni sono espresse come il quantitativo di CO2 trasferito.
Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il gestore applica una metodologia basata su calcoli.
4. Per la determinazione del quantitativo di CO2 trasferito da un impianto all'altro, il gestore applica il livello più elevato definito nell'allegato VIII, sezione 1.
Il gestore può tuttavia applicare il livello immediatamente inferiore, purché dimostri che l'applicazione del livello più elevato definito nella sezione 1 dell'allegato VIII non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
Per determinare la quantità di CO2 chimicamente legato nel carbonato di calcio precipitato, il gestore utilizza delle fonti di dati che consentano di ottenere la massima accuratezza possibile.
5. I gestori possono determinare i quantitativi di CO2 trasferiti fuori dall'impianto sia nell'impianto cedente sia nell'im pianto destinatario. In tal caso, si applica l'articolo 48, paragrafo 3.
Articolo 50
Utilizzo o trasferimento del N2O
1. Quando l'N2O proviene dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE per le quali l'allegato in questione indica l'N2O come pertinente e un impianto non emette N2O ma lo trasferisce verso un altro impianto che monitora e dichiara le emissioni a norma del presente regolamento, questo non viene contabilizzato nelle emissioni dell'impianto cedente.
Un impianto che riceve N2O proveniente da un impianto e da un'attività in conformità del primo comma monitora i flussi di gas in questione, utilizzando le stesse metodologie previste dal presente regolamento, come se l'N2O fosse generato nell'impianto destinatario.
Tuttavia, se è imbottigliato o utilizzato come gas nei prodotti e dunque viene emesso al di fuori dell'impianto o se è trasferito dall'impianto verso entità non contemplate dalla direttiva 2003/87/CE, l'N2O è conteggiato tra le emissioni dell'impianto cedente, tranne per le quantità di N2O per le quali il gestore dell'impianto cedente è in grado di dimostrare all'autorità competente che l'N2O viene distrutto mediante idonei dispositivi di abbattimento delle emissioni.
2. Il gestore dell'impianto cedente, nella sua comunicazione annuale delle emissioni, riporta il codice identificativo riconosciuto dell'impianto destinatario, conformemente agli atti adottati a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE se del caso.
Il primo comma si applica altresì all'impianto destinatario per quanto concerne il codice identificativo dell'impianto cedente.
3. Per la determinazione del quantitativo di N2O trasferito da un impianto a un altro, il gestore applica una metodologia fondata su misure e nel rispetto degli articoli 43, 44 e 45. La fonte di emissione corrisponde al punto di misurazione e le emissioni sono espresse come il quantitativo di N2O trasferito.
4. Per la determinazione del quantitativo di N2O trasferito da un impianto all'altro, il gestore applica il livello più elevato definito nell'allegato VIII, sezione 1, per le emissioni di N2O.
Il gestore può tuttavia applicare il livello immediatamente inferiore, purché dimostri che l'applicazione del livello più elevato definito nella sezione 1 dell'allegato VIII non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
5. Il gestore può determinare i quantitativi di CO2 trasferiti fuori dall'impianto sia a livello dell'impianto cedente sia a livello dell'impianto destinatario. In tal caso, per analogia si applica l'articolo 48, paragrafo 3.
CAPO IV
MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI DATI SULLE TONNELLATE-CHILOMETRO PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO AEREO
Articolo 51
Disposizioni generali
1. Ogni operatore aereo monitora e comunica le emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo per tutti i voli menzionati nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE che sono effettuati dall'operatore aereo nel periodo di comuni cazione e per i quali l'operatore è responsabile.
A tal fine, l'operatore aereo attribuisce tutti i voli ad un anno civile in funzione dell'ora di partenza espressa in tempo coordinato universale (UTC).
2. L'operatore aereo che intende chiedere un'assegnazione di quote gratuite in virtù degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE monitora, nell'arco dei rispettivi anni di monitoraggio, anche i dati relativi alle tonnellate- chilometro per gli stessi voli.
3. Al fine di individuare l'operatore aereo unico di cui all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2003/87/CE che è responsabile di un volo, si utilizza il nominativo di chiamata (call sign) impiegato per il controllo del traffico aereo. Il nominativo di chiamata corrisponde:
a) il codice designatore ICAO di cui al riquadro 7 del piano di volo;
b) in mancanza del codice designatore ICAO dell'operatore aereo, la marca di immatricolazione dell'aeromobile.
4. Se l'identità dell'operatore aereo è sconosciuta, l'autorità competente ritiene che l'operatore sia il proprietario dell'aeromobile, salvo che questi non dimostri l'identità dell'operatore aereo responsabile.
Articolo 52
Presentazione di piani di monitoraggio
1. Almeno quattro mesi prima di avviare un'attività di trasporto aereo, di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, un operatore aereo presenta all'autorità competente un piano di monitoraggio per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni, conformemente all'articolo 12.
In deroga al primo comma, un operatore aereo che svolge per la prima volta un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE che non poteva essere prevista con quattro mesi di anticipo trasmette all'autorità competente il piano di monitoraggio tempestivamente e comunque entro sei settimane dallo svolgimento di tale attività. L'operatore aereo fornisce all'autorità competente un'adeguata giustificazione dei motivi per cui non è stato possibile trasmettere un piano di monitoraggio quattro mesi prima dell'avvio dell'attività.
Se lo Stato membro di riferimento di cui all'articolo 18 bis della direttiva 2003/87/CE non è noto in anticipo, l'operatore aereo presenta il piano di monitoraggio tempestivamente, non appena entra in possesso delle informazioni sull'autorità competente dello Stato membro di riferimento.
2. Se intende chiedere un'assegnazione di quote gratuite, in virtù degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE, l'operatore aereo presenta anche un piano di monitoraggio per il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro. Il piano di monitoraggio deve essere trasmesso almeno quattro mesi prima dell'inizio di uno dei seguenti periodi:
(a) l'anno di monitoraggio di cui all'articolo 3 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per le richieste presentate in virtù di detto articolo;
(b) il secondo anno civile del periodo menzionato all'articolo 3 ter, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per le richieste presentate in virtù dell'articolo 3 septies della stessa direttiva.
Articolo 53
Metodologia di monitoraggio delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo
1. Ogni operatore aereo calcola le emissioni annue di CO2 prodotte dalle attività di trasporto aereo moltiplicando il consumo annuale di ciascun carburante (espresso in tonnellate) per il rispettivo fattore di emissione.
2. Ogni operatore aereo determina il consumo di carburante per ciascun volo e per ciascun carburante, tenendo conto anche del carburante consumato dall'unità di potenza ausiliaria. A tal fine l'operatore aereo si avvale di uno dei metodi di cui all'allegato III, sezione 1. L'operatore aereo sceglie il metodo che fornisce i dati più completi e aggiornati e che garantisce il minore grado di incertezza senza comportare costi sproporzionalmente elevati.
3. Ogni operatore aereo determina la quantità di carburante rifornito di cui all'allegato III, sezione 1, in base a uno dei seguenti elementi:
a) la misurazione effettuata dal fornitore del carburante, risultante dalle bolle di consegna del carburante o dalle fatture emesse per ogni volo;
b) i dati provenienti dagli strumenti di misura di bordo e riportati nella documentazione relativa alla massa e al centraggio, nel giornale di rotta dell'aeromobile oppure trasmessi per via elettronica dall'aeromobile all'operatore aereo.
4. L'operatore aereo determina il quantitativo di carburante contenuto nel serbatoio sulla scorta dei dati provenienti dagli strumenti di misura di bordo e riportati nella documentazione relativa alla massa e al bilanciamento e nel giornale di rotta dell'aeromobile o trasmessi per via elettronica dall'aeromobile all'operatore aereo.
5. Se il quantitativo di carburante rifornito o il quantitativo di carburante rimasto nei serbatoi è espresso in unità di volume (in litri), l'operatore aereo deve convertirlo da volume in massa utilizzando i valori di densità. L'operatore aereo utilizza la densità del carburante (che può essere il valore reale o il valore standard di 0,8 kg per litro) che è utilizzata per ragioni operative e di sicurezza.
La procedura di notifica dell'utilizzo della densità effettiva o standard è descritta nel piano di monitoraggio, con un riferimento alla documentazione pertinente dell'operatore aereo.
6. Per effettuare il calcolo di cui al paragrafo 1, l'operatore aereo utilizza i fattori di emissione predefiniti di cui all'allegato III, tabella 1.
Nel caso dei carburanti non elencati nella suddetta tabella, l'operatore aereo determina il fattore di emissione in conformità all'articolo 32. Per questi carburanti, il potere calorifico netto è determinato e comunicato come voce per memoria.
7. In deroga al paragrafo 6, per i carburanti scambiati a fini commerciali l'operatore aereo può ricavare, previa approvazione dell'autorità competente, il fattore di emissione – o il tenore di carbonio sul quale questo si basa – o il potere calorifico netto dai dati sugli acquisti del carburante in questione comunicati dal fornitore, a condizione che siano stati ricavati secondo norme accettate a livello internazionale e che non sia possibile applicare i fattori di emissione di cui all'allegato III, tabella 1.
Articolo 54
Disposizioni specifiche per la biomassa
L'articolo 39 si applica alla determinazione della frazione di biomassa di un carburante misto.
In deroga all'articolo 39, paragrafo 2, l'autorità competente autorizza, se del caso, l'uso di una metodologia applicabile in maniera uniforme in tutti gli Stati membri per la determinazione della frazione di biomassa.
Nell'ambito di tale metodologia, la frazione di biomassa, il potere calorifico netto e il fattore di emissione o il tenore di carbonio del carburante impiegato durante un'attività di trasporto che rientra nell'EU ETS (di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE) sono determinati sulla base dei dati relativi all'acquisto di carburante.
La metodologia si fonda sulle linee guida fornite dalla Commissione per facilitare la sua applicazione coerente in tutti gli Stati membri.
L'uso dei biocarburanti per le attività di trasporto aereo è soggetto a valutazione, in conformità all'articolo 18 della direttiva 2009/28/CE.
Articolo 55
Emettitori di entità ridotta
1. Gli operatori aerei che effettuano meno di 243 voli per periodo per tre periodi consecutivi di quattro mesi ciascuno e gli operatori aerei che effettuano voli per un totale di emissioni annue inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 l'anno sono considerati emettitori di entità ridotta.
2. In deroga all'articolo 53, gli emettitori di entità ridotta possono stimare il consumo di carburante utilizzando gli strumenti messi in atto da Eurocontrol o da altre organizzazioni pertinenti, che sono in grado di elaborare tutte le informazioni utili riguardanti il traffico aereo ed evitare in tal modo sottostime delle emissioni.
Gli strumenti applicabili, compresa l'applicazione di fattori di correzione per compensare eventuali inaccuratezze nei metodi di modellazione, possono essere utilizzati solo previa approvazione della Commissione.
3. In deroga all'articolo 12, un emettitore di entità ridotta che intende utilizzare uno qualsiasi degli strumenti menzionati al paragrafo 2 del presente articolo può limitarsi a riportare nel piano di monitoraggio delle emissioni le seguenti informazioni:
(a) le informazioni richieste ai sensi dell'allegato I, sezione 2, punto 1;
(b) i dati comprovanti il rispetto delle soglie per emettitori di piccola entità fissate nel paragrafo 1 del presente articolo;
(c) il nome o il riferimento dello strumento, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che sarà usato per calcolare il consumo di carburante.
Un emettitore di entità ridotta è esonerato dall'obbligo di fornire i documenti giustificativi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma.
4. Se impiega uno degli strumenti di cui al paragrafo 2 e, durante un anno di comunicazione, supera la soglia specificata al paragrafo 1, l'operatore aereo deve darne tempestiva notifica all'autorità competente.
L'operatore aereo comunica tempestivamente all'autorità competente, a fini di approvazione, una modifica significativa del piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), punto iv).
Tuttavia, l'autorità competente autorizza l'operatore aereo a continuare a utilizzare uno strumento di cui al paragrafo 2 se quest'ultimo dimostra, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che le soglie di cui al paragrafo 1 non sono mai state superate nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non saranno superate a partire dal periodo di comunicazione successivo.
Articolo 56
Fonti di incertezza
1. Nella scelta della metodologia di monitoraggio ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, l'operatore aereo tiene conto delle fonti di incertezza e dei livelli di incertezza associati.
2. L'operatore aereo effettua periodicamente attività di controllo adeguate, inclusi controlli incrociati tra il quantitativo di carburante rifornito risultante dalle fatture e il quantitativo di carburante rifornito mediante misurazioni con i sistemi di misura di bordo e, qualora siano rilevate discrepanze notevoli, adotta provvedimenti correttivi.
Articolo 57
Determinazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro
1. L'operatore aereo che intende chiedere un'assegnazione di quote gratuite ai sensi degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE monitora, negli anni di monitoraggio pertinenti a tali richieste, i dati sulle tonnellate- chilometro per tutti i voli di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE.
2. L'operatore aereo calcola i dati sulle tonnellate-chilometro moltiplicando la distanza, determinata secondo le disposizioni dell'allegato III, sezione 3, ed espressa in chilometri (km), con il carico utile, calcolato come somma della massa delle merci, della posta, dei passeggeri e del bagaglio imbarcato, espresso in tonnellate (t).
3. L'operatore aereo determina la massa delle merci e della posta sulla base della massa effettiva o standard riportata nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i rispettivi voli.
Gli operatori aerei che non sono tenuti a tenere la documentazione sulla massa e sul bilanciamento propongono, nel piano di monitoraggio, una metodologia adeguata per determinare la massa delle merci e della posta, escludendo la tara di tutti i pallet e container che non costituiscono carico utile, e il peso in ordine di marcia.
4. L'operatore aereo determina la massa dei passeggeri applicando uno dei seguenti livelli:
a) livello 1: si utilizza un valore predefinito di 100 kg per ogni passeggero compreso il bagaglio imbarcato;
b) livello 2: si utilizza la massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato indicata nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per ciascun volo.
Tuttavia, il livello selezionato si applica a tutti i voli effettuati negli anni di monitoraggio pertinenti per le richieste trasmesse in virtù degli articoli 3 sexies o 3 septies della direttiva 2003/87/CE.
CAPO V
GESTIONE E CONTROLLO DEI DATI
Articolo 58
Attività riguardanti il flusso di dati
1. Il gestore o l'operatore aereo stabilisce, documenta, applica e tiene aggiornate procedure scritte per le attività riguardanti il flusso di dati ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas serra e si accerta che la comunicazione annuale dei dati relativi alle emissioni ricavati dalle attività riguardanti il flusso di dati non contenga inesattezze e sia conforme al piano di monitoraggio, alle suddette procedure scritte e al presente regolamento.
Se l'operatore aereo intende chiedere un'assegnazione di quote gratuite, in virtù degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE, per il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro si applica anche il primo comma.
2. Le descrizioni delle procedure scritte per le attività riguardanti il flusso dei dati riportate nel piano di monitoraggio riguardano perlomeno i seguenti aspetti:
(a) le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
(b) l'identificazione delle fonti di dati principali;
(c) ogni tappa del flusso di dati, dai dati primari alle emissioni annuali o ai dati sulle tonnellate-chilometro, che riflette la sequenza e l'interazione tra le attività riguardanti il flusso dei dati, ivi comprese le formule e le tappe per l'aggre gazione dei dati pertinenti;
(d) le fasi di trattamento pertinenti relative a ciascuna attività specifica riguardante il flusso dei dati, comprese le formule e i dati utilizzati per determinare le emissioni o i dati sulle tonnellate-chilometro;
(e) i sistemi pertinenti di trattamento e di archiviazione dei dati elettronici utilizzati, nonché l'interazione tra tali sistemi e altre forme di immissione di dati, compreso l'inserimento manuale;
(f) le modalità con cui sono comunicate gli esiti delle attività riguardanti il flusso di dati.
Articolo 59
Sistema di controllo
1. Il gestore o l'operatore aereo definisce, documenta, applica e tiene aggiornato un sistema di controllo efficace per garantire che la comunicazione annuale delle emissioni e, se del caso, la comunicazione delle tonnellate-chilometro, stabilite sulla base delle attività riguardanti il flusso dei dati, non contengano inesattezze e siano conformi al piano di monitoraggio approvato e al presente regolamento.
2. Il sistema di controllo di cui al paragrafo 1 consta dei seguenti elementi:
(a) la valutazione dei rischi inerenti e dei rischi di controllo effettuata dal gestore o dall'operatore aereo, sulla base di una procedura scritta.
(b) procedure scritte relative alle attività di controllo che sono finalizzate a mitigare i rischi individuati.
3. Le procedure scritte correlate alle attività di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), prevedono quanto meno:
(a) l'assicurazione della qualità degli strumenti di misura;
(b) l'assicurazione della qualità del sistema informatico utilizzato per le attività riguardanti il flusso di dati, comprese le tecnologie informatiche di controllo delle procedure;
(c) la separazione delle funzioni nelle attività riguardanti il flusso di dati e nelle attività di controllo e la gestione delle competenze necessarie;
(d) gli esami interni e la convalida dei dati;
(e) le rettifiche e i provvedimenti correttivi;
(f) il controllo dei processi esternalizzati;
(g) la tenuta dei registri e della documentazione, compresa la gestione delle versioni dei documenti.
4. Il gestore o l'operatore aereo monitora l'efficacia del sistema di controllo, anche mediante esami interni e tenendo conto delle conclusioni del verificatore nel corso della verifica delle comunicazioni annuali delle emissioni e, se del caso, delle comunicazioni dei dati relativi alle tonnellate-chilometro, effettuata ai sensi del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione.
Se il sistema di controllo si rivela inefficace o non commisurato ai rischi individuati, il gestore o l'operatore aereo si adopera per migliorarlo e per aggiornare il piano di monitoraggio o le procedure scritte a esso sottese per le attività riguardanti il flusso dei dati, le valutazioni dei rischi e le attività di controllo, se del caso.
Articolo 60
Assicurazione della qualità
1. Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera a), il gestore provvede affinché tutti gli apparecchi di misura siano tarati, regolati e controllati a intervalli periodici, nonché prima dell'uso, e affinché ne sia verificata la conformità alle norme in materia di misurazione riconducibili a norme internazionali esistenti in materia, conformemente alle prescrizioni del presente regolamento e in maniera proporzionata ai rischi individuati.
Qualora taluni componenti dei sistemi di misurazione non possano essere tarati, il gestore menziona tali componenti nel piano di monitoraggio e propone attività di controllo alternative.
Qualora gli apparecchi risultino non conformi ai requisiti di prestazione, il gestore provvede ad adottare rapidamente i provvedimenti correttivi necessari.
2. Per quanto concerne i sistemi di misurazione in continuo delle emissioni, il gestore applica i principi di assicu razione della qualità in conformità alla norma «Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici» (EN 14181), ed effettua, almeno una volta all'anno, misurazioni in parallelo realizzate secondo i metodi standard di riferimento da personale competente.
Se queste attività di assicurazione della qualità prevedono dei valori limite delle emissioni (ELV) come parametri necessari per i controlli della taratura e delle prestazioni, la concentrazione oraria media annua del gas a effetto serra è utilizzata come ELV in questi casi Qualora il gestore riscontri un mancato rispetto delle prescrizioni di assicurazione della qualità, ad esempio per quanto riguarda l'obbligo di ricalibrazione, deve darne comunicazione all'autorità competente e adottare i provvedimenti correttivi senza indebiti ritardi.
Articolo 61
Assicurazione della qualità delle tecnologie dell'informazione
Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), il gestore o l'operatore aereo garantisce che il sistema informatico sia progettato, documentato, testato, messo in atto, controllato e sottoposto a manutenzione in modo da garantire un trattamento affidabile, accurato e tempestivo dei dati, tenendo conto dei rischi individuati ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, lettera a).
Il controllo del sistema informatico comprende il controllo dell'accesso, il controllo dei sistemi di back-up, il recupero dei dati, la continuità e la sicurezza.
Articolo 62
Separazione delle funzioni
Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera c), il gestore o l'operatore aereo definisce le persone responsabili per tutte le attività riguardanti il flusso dei dati e per tutte le attività di controllo, in modo da separare eventuali funzioni incompa tibili. In assenza di altre attività di controllo, il gestore o l'operatore aereo si accerta, per tutte le attività riguardanti il flusso di dati proporzionate ai rischi inerenti rilevati, che tutte le informazioni e i dati pertinenti siano confermati da almeno una persona che non ha partecipato alla determinazione e alla registrazione di tali informazioni o dati.
Il gestore o l'operatore aereo gestisce le competenze necessarie per far fronte alle varie responsabilità e provvede a un'adeguata assegnazione delle responsabilità, degli incarichi di formazione e delle valutazioni delle prestazioni.
Articolo 63
Esami interni e convalida dei dati
1. Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), e in base ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), il gestore o l'operatore aereo esamina e convalida i dati ottenuti dalle attività riguardanti il flusso dei dati di cui all'articolo 58.
L'esame e la convalida dei dati devono perlomeno comprendere:
(a) la verifica della completezza dei dati;
(b) il confronto tra i dati che il gestore o l'operatore aereo ha ottenuto, monitorato e comunicato nell'arco di svariati anni;
(c) il confronto tra i dati e i valori ricavati da sistemi diversi di rilevazione dei dati operativi, compresi, se del caso, i seguenti confronti:
i) il confronto tra i dati sugli acquisti di combustibili o di materiali con i dati sulle variazioni delle scorte e i dati sul consumo per i flussi interessati;
ii) il confronto tra i fattori di calcolo determinati mediante analisi, calcolati o comunicati dal fornitore del combustibile o del materiale e i fattori di riferimento, nazionali o internazionali, per i combustibili o i materiali paragonabili;
iii) il confronto tra le emissioni ottenute da metodologie fondate su misure e i risultati del calcolo di convalida ai sensi dell'articolo 46;
iv) il confronto tra dati aggregati e dati grezzi.
2. Il gestore o l'operatore aereo garantisce, per quanto possibile, che i criteri per respingere i dati nell'ambito dell'esame e della convalida siano noti in anticipo. A tal fine suddetti criteri sono definiti nella documentazione concernente le relative procedure scritte.
Articolo 64
Correzioni e provvedimenti correttivi
1. Se rileva che una parte delle attività riguardanti il flusso dei dati di cui all'articolo 58 o delle attività di controllo di cui all'articolo 59 non si svolge correttamente o non si svolge nel rispetto dei limiti definiti nella documentazione relativa alle procedure per tali attività, il gestore o l'operatore aereo procede alle opportune correzioni e corregge i dati respinti, evitando nel contempo sottostime delle emissioni.
2. Ai fini del paragrafo 1, il gestore o l'operatore aereo quanto meno:
(a) valuta la validità dei risultati ottenuti al termine delle varie tappe delle attività riguardanti il flusso dei dati di cui all'articolo 58 o delle attività di controllo di cui all'articolo 59;
(b) determina la causa dell'erroneo funzionamento o dell'errore;
(c) adotta i provvedimenti correttivi del caso, anche provvedendo a rettificare eventuali dati errati contenuti nella comunicazione delle emissioni o nella comunicazione delle tonnellate-chilometro, se del caso.
3. Il gestore o l'operatore aereo procede alle correzioni e attua i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo in modo da far fronte ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 59.
Articolo 65
Attività esternalizzate
Se esternalizza una o più attività riguardanti il flusso dei dati di cui all'articolo 58 o una o più attività di controllo di cui all'articolo 59, il gestore o l'operatore aereo svolge tutte le seguenti operazioni:
a) verifica la qualità delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo esternalizzate conformemente al presente regolamento;
b) definisce parametri appropriati per i risultati dei processi esternalizzati e per i metodi utilizzati in tali processi;
c) verifica la qualità dei risultati e dei metodi di cui alla lettera b) del presente articolo;
d) provvede affinché le attività esternalizzate siano svolte in maniera da far fronte ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 59.
Articolo 66
Gestione delle lacune nei dati
1. Se mancano i dati necessari per calcolare le emissioni di un impianto, il gestore si avvale di un metodo di stima adeguato per determinare dati surrogati di tipo prudenziale per il relativo periodo di tempo e per il parametro mancante.
Se il gestore non ha definito un metodo di stima in una procedura scritta, stabilisce tale procedura scritta e trasmette all'autorità competente, ai fini dell'approvazione, una richiesta di modifica adeguata del piano di monitoraggio, confor memente all'articolo 15.
2. Se mancano i dati necessari a calcolare le emissioni di un operatore aereo per uno o più voli, quest'ultimo utilizza dati surrogati per il rispettivo periodo di tempo, calcolato in base al metodo alternativo definito nel piano di monitoraggio.
Se non è possibile determinare dati surrogati ai sensi del primo comma del presente paragrafo, l'operatore aereo può calcolare le emissioni per quel volo o quei voli in base al consumo di carburante misurato tramite lo strumento menzionato all'articolo 55, paragrafo 2.
Quando il numero dei voli per i quali esistono delle lacune nei dati, di cui ai primi due commi, supera 5 % dei voli annuali dichiarati, il gestore ne informa l'autorità competente tempestivamente e adotta provvedimenti correttivi per migliorare il metodo di monitoraggio.
Articolo 67
Registri e documentazione
1. Il gestore o l'operatore aereo conserva per almeno dieci anni una traccia di tutti i dati e le informazioni pertinenti, comprese le informazioni elencate nell'allegato IX.
I dati documentati e archiviati relativi al monitoraggio devono consentire la verifica della comunicazione annuale delle emissioni o dei dati sulle tonnellate-chilometro a norma del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione. I dati comunicati dal gestore o dall'operatore aereo contenuti in un sistema elettronico di comunicazione e di gestione dei dati istituito dall'autorità competente possono essere considerati mantenuti dal gestore o dall'operatore aereo se quest'ultimo può accedere a tali dati.
2. Il gestore o l'operatore aereo garantisce che tutti i documenti utili siano disponibili quando e dove sia necessario per effettuare le attività riguardanti i flussi dei dati e le attività di controllo.
Su richiesta, il gestore o l'operatore aereo mette tali documenti a disposizione dell'autorità competente oltre che del responsabile della verifica incaricato di verificare la comunicazione delle emissioni o i dati sulle tonnellate-chilometro, in conformità al regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione;
CAPO VI
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE
Articolo 68
Tempistiche e obblighi di comunicazione
1. Entro il 31 marzo di ogni anno il gestore o l'operatore aereo presenta all'autorità competente una comunicazione delle emissioni che riguarda le emissioni annuali del periodo di comunicazione e che è sottoposta a verifica in conformità al regolamento di esecuzione regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione;
Tuttavia, le autorità competenti possono chiedere ai gestori o agli operatori aerei di trasmettere la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica prima del 31 marzo, ma non prima del 28 febbraio.
2. Se decide di richiedere l'assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE, l'operatore aereo trasmette all'autorità competente, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di monitoraggio di cui agli articoli 3 sexies o 3 septies della suddetta direttiva, una comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro che riguarda i dati sulle tonnellate-chilometro riferiti all'anno di monitoraggio e che è sottoposta a verifica conformemente al regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione;
3. Le comunicazioni annuali delle emissioni e le comunicazioni dei dati sulle tonnellate-chilometro contengono almeno le informazioni specificate nell'allegato X.
Articolo 69
Comunicazione sui miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio
1. Ogni gestore o operatore aereo verifica periodicamente se sia possibile migliorare la metodologia di monitoraggio.
Il gestore di un impianto trasmette all'autorità competente ai fini dell'approvazione una comunicazione contenente le informazioni di cui ai paragrafi 2 o 3, se del caso, entro i seguenti termini:
(a) per un impianto di categoria A, il 30 giugno, ogni quattro anni;
(b) per un impianto di categoria B, il 30 giugno, ogni due anni;
(c) per un impianto di categoria C, il 30 giugno, ogni anno.
Tuttavia, l'autorità competente può fissare una data alternativa per la trasmissione della comunicazione, purché non sia successiva al 30 settembre del medesimo anno.
In deroga al secondo e terzo comma, e fatto salvo il primo comma, l'autorità competente può approvare, insieme al piano di monitoraggio o alla comunicazione relativa ai miglioramenti, una proroga del termine applicabile ai sensi del secondo comma, se l'operatore dimostra in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, al momento della trasmissione di un piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 12, o della notifica di aggiornamenti ai sensi dell'articolo 15, o della trasmissione di una comunicazione sui miglioramenti conformemente al presente articolo, che le ragioni dei costi sproporzionalmente eccessivi o dell'irrealizzabilità tecnica dei miglioramenti resteranno validi più a lungo. La proroga tiene conto del numero di anni per i quali il gestore fornisce delle prove. L'intervallo totale? tra le relazioni sui miglioramenti non supera tre anni per un impianto di categoria C, quattro anni per un impianto di categoria B e cinque anni per un impianto di categoria A.
2. Se il gestore non applica almeno i livelli previsti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, per i flussi di maggiore e di minore entità e alle fonti di emissioni conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, questi fornisce una descrizione delle ragioni per cui l'applicazione dei livelli richiesti non sarebbe tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati.
Tuttavia, se si dovesse dimostrare che le misure necessarie per l'applicazione di tali livelli sono divenute tecnicamente realizzabili e non comportano più costi sproporzionatamente elevati, il gestore comunica all'autorità competente le modifiche adeguate da apportare al piano di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 15, e trasmette proposte per mettere in atto le relative misure, specificando le tempistiche attese.
3. Se il gestore applica la metodologia di monitoraggio alternativa di cui all'articolo 22, è tenuto a fornire: una descrizione delle ragioni per cui l'applicazione almeno del livello 1 per uno o più flussi di fonti di maggiore o minore entità non sarebbe tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati.
Tuttavia, se si dovesse dimostrare che le misure necessarie per applicare quanto meno il livello 1 per tali flussi di fonti sono divenute tecnicamente realizzabili e non comportano più costi sproporzionatamente elevati, il gestore comunica all'autorità competente le modifiche adeguate da apportare al piano di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 15, e trasmette proposte per mettere in atto le relative misure, specificando le tempistiche attese.
4. Se la relazione di verifica predisposta conformemente al regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione indica la presenza di non conformità rilevanti oppure contiene raccomandazioni tese ad apportare miglio ramenti ai sensi degli articoli 27, 29 e 30 del suddetto regolamento, entro il 30 giugno dell'anno in cui la relazione di verifica è stata redatta dal verificatore, il gestore o l'operatore aereo trasmette una relazione all'autorità competente ai fini dell'approvazione. La relazione descrive quando e come il gestore o l'operatore aereo ha rettificato o intende rettificare le non conformità rilevate dal responsabile della verifica e mettere in atto i miglioramenti raccomandati.
L'autorità competente può fissare una data alternativa per la trasmissione della relazione, purché non sia successiva al 30 settembre del medesimo anno. Se del caso, la relazione può essere accompagnata dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Se gli interventi raccomandati non comportano un miglioramento della metodologia di monitoraggio, il gestore o l'operatore aereo fornisce una spiegazione in merito. Se gli interventi raccomandati comportano costi sproporziona tamente elevati, il gestore o l'operatore aereo fornisce le prove della natura sproporzionatamente elevata dei costi.
5. Il paragrafo 4 del presente articolo non si applica se il gestore o l'operatore aereo ha già risolto tutte le non conformità e le raccomandazioni di miglioramento e ha presentato le relative modifiche al piano di monitoraggio all'autorità competente, per approvazione, in conformità all'articolo 15 del presente regolamento prima della data cui al paragrafo 4.
Articolo 70
Determinazione delle emissioni da parte dell'autorità competente
1. L'autorità competente effettua una stima prudenziale delle emissioni di un impianto o di un operatore aereo ogniqualvolta si verifichi una delle seguenti situazioni:
(a) il gestore o l'operatore aereo non ha presentato una comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica entro il termine ultimo previsto dall'articolo 68, paragrafo 1;
(b) la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica di cui all'articolo 68, paragrafo 1, non è conforme al presente regolamento;
(c) la comunicazione delle emissioni di un gestore o di un operatore aereo non è stata verificata ai sensi del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione;
2. Se, nella relazione di verifica a norma del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione, il responsabile della verifica ha individuato la presenza di inesattezze non rilevanti che non sono state rettificate dal gestore o dall'operatore aereo prima della trasmissione della relazione sulla verifica, l'autorità competente valuta tali inesattezze e, se del caso, effettua una stima prudente delle emissioni dell'impianto o dell'operatore aereo. L'autorità competente comunica al gestore o all'operatore aereo se e quali rettifiche devono essere apportate alla comunicazione delle emissioni. Il gestore o l'operatore aereo mettono tali informazioni a disposizione del verificatore.
3. Gli Stati membri stabiliscono un efficiente scambio di informazioni tra autorità competenti responsabili dell'appro vazione dei piani di monitoraggio e autorità competenti responsabili dell'accettazione delle comunicazioni annuali delle emissioni.
Articolo 71
Accesso alle informazioni
Le comunicazioni sulle emissioni in possesso dell'autorità competente sono messe a disposizione del pubblico da tale autorità nel rispetto delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [10]Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).. In relazione all'applicazione della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva, i gestori o gli operatori aereo possono indicare nella loro comunicazione quali informazioni considerino commer cialmente sensibili.
Articolo 72
Arrotondamento dei dati
1. Le emissioni annuali totali devono essere comunicate come tonnellate di CO2 o CO2(e) arrotondate. Nelle comunicazioni, le tonnellate-chilometro sono indicate in tonnellate-chilometro arrotondate.
2. Tutte le variabili impiegate per calcolare le emissioni sono arrotondate allo scopo di includere tutte le cifre signifi cative ai fini del calcolo e della comunicazione delle emissioni.
3. Tutti i dati per volo sono arrotondati al fine di includere tutte le cifre significative ai fini del calcolo della distanza e del carico utile di cui all'articolo 57 nonché ai fini della comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro.
Articolo 73
Coerenza con gli altri sistemi di comunicazione
Ciascuna attività elencata nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE che è svolta da un gestore o da un operatore aereo è identificata, se del caso, per mezzo dei codici previsti dai seguenti sistemi di comunicazione:
a) il formato comune per la trasmissione delle relazioni (Common reporting format) per i sistemi nazionali di inventario dei gas a effetto serra approvato dagli organi competenti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
b) il codice identificativo dell'impianto riportato nel registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai sensi del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [11]Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).;
c) l'attività di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 166/2006;
d) il codice designatore NACE di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [12]Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeoe del Consiglio, del 20 dicembre 2006,che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
CAPO VII
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
Articolo 74
Formati per lo scambio elettronico dei dati
1. Gli Stati membri possono imporre al gestore e all'operatore aereo di utilizzare modelli elettronici e formati di file specifici per la trasmissione dei piani di monitoraggio e delle relative modifiche, oltre che per la presentazione delle comunicazioni annuali delle emissioni, delle comunicazioni dei dati sulle tonnellate-chilometro, delle relazioni di verifica e delle comunicazioni concernenti i miglioramenti.
Tali modelli elettronici o specifiche di formato dei file definiti dagli Stati membri contengono almeno le informazioni riportate nei modelli elettronici e nelle specifiche di formato dei file pubblicati dalla Commissione.
2. Nel definire i modelli elettronici o le specifiche di formato dei file di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono ricorrere a una o a entrambe le seguenti opzioni:
a) specifiche di formato dei file fondate sull'XML, come il linguaggio dell'EU ETS, pubblicate dalla Commissione e destinate ad essere utilizzate con sistemi automatizzati avanzati;
b) modelli pubblicati in un formato utilizzabile dai software per ufficio standard, compresi i fogli elettronici e file di trattamento testi.
Articolo 75
Uso di sistemi automatizzati
1. Se uno Stato membro decide di utilizzare sistemi automatizzati per lo scambio elettronico dei dati sulla base di specifiche di formato dei file ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera a), tali sistemi, grazie all'applicazione di misure tecnologiche conformi allo stato attuale della tecnologie, garantiscono in maniera efficiente sotto il profilo dei costi:
a) l'integrità dei dati, in modo da impedire la modifica dei messaggi elettronici durante la trasmissione;
b) la riservatezza dei dati, grazie all'impiego di tecniche di sicurezza, tra cui le tecniche di criptazione, per cui i dati sono accessibili soltanto al destinatario e nessuna informazione può essere intercettata da terzi non autorizzati;
c) l'autenticità dei dati, per cui l'identità del mittente e del destinatario dei dati è nota e verificata;
d) la non disconoscibilità dei dati, per cui la parte che ha partecipato a una transazione non può negare di aver ricevuto la transazione né può l'altra parte negare di averla inviata, mediante l'applicazione di metodi quali la firma digitale o la verifica indipendente delle salvaguardie del sistema.
2. Tutti i sistemi automatizzati utilizzati dagli Stati membri basati sulle specifiche di formato dei file ai sensi dell'ar ticolo 74, paragrafo 2, lettera a), per la comunicazione tra autorità competente, gestore e operatore aereo, nonché tra verificatore e organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione soddisfano, grazie all'attuazione di misure tecnologiche conformi allo stato attuale della tecnologia, i seguenti requisiti non funzionali:
a) il controllo dell'accesso, per cui possono accedere al sistema soltanto soggetti autorizzati e nessun dato può essere letto, scritto o aggiornato da soggetti non autorizzati, grazie all'applicazione di misure tecnologiche che garantiscono quanto segue:
i) mediante barriere fisiche, la restrizione dell'accesso fisico all'hardware su cui si basano i sistemi automatizzati;
ii) la restrizione dell'accesso logico ai sistemi automatizzati grazie all'impiego di tecnologie per l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione;
b) la disponibilità, in modo che l'accessibilità ai dati sia garantita anche dopo un periodo di tempo significativo e dopo l'introduzione di eventuali nuovi software;
c) la pista di controllo, per cui si ha la certezza che le eventuali modifiche ai dati possono sempre essere individuate e analizzate in retrospettiva.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 76
Modifiche del regolamento (UE) n. 601/2012
Il regolamento (UE) n. 601/2012 è così modificato:
1) All'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, il punto a), è sostituito dal seguente:
«a) per gli impianti, per ciascun flusso di fonti di minore e maggiore entità, la prova del rispetto delle soglie di incertezza per i dati di attività e i fattori di calcolo, se del caso, per i livelli applicati di cui agli allegati II e IV e, per ogni fonte di emissione, la prova del rispetto delle soglie di incertezza stabilite per i livelli applicati di cui all'allegato VIII, se del caso»;
2) All'articolo 15, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
«a) per quanto concerne il piano di monitoraggio delle emissioni:
i) una modifica dei valori dei fattori di emissione riportati nel piano di monitoraggio;
ii) una modifica dei metodi di calcolo di cui all'allegato III o il passaggio da un metodo di calcolo ad una metodo di stima conformemente all'articolo 55, paragrafo 2 o viceversa;
iii) l'introduzione di nuovi flussi di fonti;
iv) il cambiamento di statuto di un operatore aereo considerato un emettitore di entità ridotta ai sensi dell'ar ticolo 55, paragrafo 1, o un cambiamento rispetto una delle soglie di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE;»
3) Il paragrafo 49 è sostituito dal seguente:
«Articolo 49
CO2 trasferito
1. Il gestore sottrae dalle emissioni dell'impianto qualsiasi quantitativo di CO2 proveniente dal carbonio fossile utilizzato nell'ambito delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE che non è rilasciato dall'impianto ma:
a) è trasferito fuori dall'impianto verso uno dei seguenti siti:
i) un impianto di cattura ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico a lungo termine in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE;
ii) una rete di trasporto ai fini dello stoccaggio geologico a lungo termine in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE;
iii) un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE ai fini dello stoccaggio geologico a lungo termine;
b) è trasportato fuori dall'impianto e utilizzato per produrre carbonato di calcio precipitato, cui il CO2 utilizzato è chimicamente legato.
2. Il gestore dell'impianto cedente, nella sua comunicazione annuale delle emissioni, riporta il codice identifi cativo riconosciuto dell'impianto destinatario conformemente agli atti adottati a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, se l'impianto destinatario è disciplinato da tale direttiva. In tutti gli altri casi, il gestore dell'impianto cedente fornisce il nome, l'indirizzo e il recapito di una persona di contatto per l'impianto destinatario.
Il primo comma si applica altresì all'impianto destinatario per quanto concerne il codice identificativo dell'impianto cedente.
3. Per la determinazione del quantitativo di CO2 trasferito da un impianto a un altro, il gestore applica una metodologia fondata su misure e in conformità agli articoli 43, 44 e 45. La fonte di emissione corrisponde al punto di misurazione e le emissioni sono espresse come il quantitativo di CO2 trasferito.
Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il gestore applica una metodologia basata su calcoli.
4. Per la determinazione del quantitativo di CO2 trasferito da un impianto all'altro, il gestore applica il livello più elevato definito nell'allegato VIII, sezione 1.
Il gestore può tuttavia applicare il livello immediatamente inferiore, purché dimostri che l'applicazione del livello più elevato definito nella sezione 1 dell'allegato VIII non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporziona tamente elevati.
Per determinare la quantità di CO2 chimicamente legato nel carbonato di calcio precipitato, il gestore utilizza delle fonti di dati che consentano di ottenere la massima accuratezza possibile.
5. I gestori possono determinare i quantitativi di CO2 trasferiti fuori dall'impianto sia nell'impianto cedente sia nell'impianto destinatario. In tal caso, si applica l'articolo 48, paragrafo 3.»
4) L'articolo 52 è così modificato:
a) il paragrafo 5 è soppresso;
b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se il quantitativo di carburante rifornito o il quantitativo di carburante rimasto nei serbatoi è espresso in unità di volume (in litri), l'operatore aereo deve convertirlo da volume in massa utilizzando i valori di densità. L'operatore aereo utilizza la densità del carburante (che può essere il valore reale o il valore standard di 0,8 kg per litro) che è utilizzata per ragioni operative e di sicurezza.
La procedura di notifica dell'utilizzo della densità reale o standard è descritta nel piano di monitoraggio, con un riferimento alla documentazione pertinente dell'operatore aereo.»
c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, l'operatore aereo utilizza i fattori di emissione per difetto riportati nella tabella 2 dell'allegato III. Per i carburanti che non figurano in tale tabella, l'operatore aereo stabilisce il fattore di emissione conformemente all'articolo 32. Per questi carburanti, il potere calorifico netto è determinato e comunicato come voce per memoria.»
5) All'articolo 54, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
«2. In deroga all'articolo 52, gli emettitori di entità ridotta possono stimare il consumo di carburante utilizzando gli strumenti messi in atto da Eurocontrol o da altre organizzazioni pertinenti, in grado di elaborare tutte le informazioni utili riguardanti il traffico aereo ed evitare in tal modo stime in difetto delle emissioni.»
6) L'articolo 55 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nella scelta della metodologia di monitoraggio ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, l'operatore aereo tiene conto delle fonti di incertezza e dei livelli di incertezza associati.»
b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi
7) All'articolo 59, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera a), il gestore provvede affinché tutti gli apparecchi di misura siano tarati, regolati e controllati a intervalli periodici, nonché prima dell'uso, e affinché ne sia verificata la conformità alle norme in materia di misurazione riconducibili a norme internazionali esistenti in materia, conformemente alle prescrizioni del presente regolamento e in maniera proporzionata ai rischi individuati.
Qualora taluni componenti dei sistemi di misura non possano essere tarati, il gestore menziona tali componenti nel piano di monitoraggio e propone attività di controllo alternative.
Qualora gli apparecchi risultino non conformi ai requisiti di prestazione, il gestore provvede ad adottare prontamente i provvedimenti correttivi necessari.»
8) All'articolo 65, paragrafo 2, è aggiunto il terzo comma seguente:
«Quando il numero dei voli per i quali esistono delle lacune nei dati, di cui ai primi due commi, supera 5 % dei voli annuali dichiarati, il gestore ne informa l'autorità competente tempestivamente e adotta provvedimenti correttivi per migliorare il metodo di monitoraggio.»
9) All'allegato I, la sezione 2 è cosi modificata:
a) al punto 2, lettera b) il punto ii) è sostituito dal testo seguente:
«ii) le procedure per la misura del carburante rifornito e del carburante contenuto nei serbatoi, una descrizione degli strumenti di misurazione utilizzati e le procedure di registrazione, recupero, trasmissione e archiviazione dei dati riguardanti le misure, se del caso;»
b) al punto 2, lettera b), il punto iii) è sostituito dal testo seguente:
«iii) il metodo per la determinazione della densità, se del caso;»
c) al punto 2, lettera b), il punto iv), è sostituito dal seguente:
«iv) una giustificazione del metodo di monitoraggio scelto al fine di garantire i livelli di incertezza più bassi, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo1;»
d) al punto 2, la lettera d) è soppressa.
e) al punto 2, la lettera f) è sostituita dal testo seguente:
«f) una descrizione delle procedure e dei sistemi per individuare, valutare e trattare le lacune nei dati a norma dell'articolo 65, paragrafo 2.»
10) All'allegato III, la sezione 2 è soppressa.
11) L'allegato IV è così modificato:
a) alla sezione 10, sottosezione B, il quarto paragrafo è soppresso;
b) alla sezione 14, sottosezione B, il terzo paragrafo è soppresso.
12) L'allegato IX è cosi modificato:
a) nella sezione 1, il punto 2) è sostituito dal seguente:
«I documenti che giustificano la scelta della metodologia di monitoraggio e i documenti che giustificano ogni eventuale modifica temporanea o non temporanea delle metodologie di monitoraggio e, se del caso, dei livelli approvati dall'autorità competente;»
b) nella sezione 3, il punto 5) è sostituito dal seguente:
«5) La documentazione relativa al metodo previsto nel caso di lacune nei dati, se applicabile, il numero di voli per i quali sono state rilevate lacune nei dati, i dati utilizzati per colmare le lacune rilevate e, se il numero di voli per quali le lacune nei dati ha superato 5 % dei voli comunicati, le ragioni delle lacune e la documen tazione concernente i provvedimenti correttivi adottati.»
13) All'allegato X la sezione 2 è così modificata:
a) il punto 7 è sostituito dal testo seguente:
«7) Il numero complessivo di voli per coppia di Stati oggetto della comunicazione;»
b) dopo il punto 7 è aggiunto il seguente punto:
«7bis) Massa del carburante (in tonnellate) per tipo di carburante per coppia di Stati;»
c) al punto 10, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
«a) il numero di voli espresso in percentuale di voli annuali per i quali sono state rilevate lacune nei dati; e le circostanze in cui tali lacune si sono verificate e le ragioni delle stesse;»
d) al punto 11, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
«a) il numero di voli espresso in percentuale di voli annuali (arrotondati allo 0,1 % più vicino) per i quali sono state rilevate lacune nei dati; e le circostanze in cui tali lacune si sono verificate e le ragioni delle stesse;»
Articolo 77
Abrogazione del regolamento (UE) n. 601/2012
1. Il regolamento (UE) n. 601/2012 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI.
2. Le disposizioni del regolamento (UE) n. 601/2012 continuano ad applicarsi al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica delle emissioni e, se del caso, ai dati di attività che avranno luogo anteriormente al 1° gennaio 2021.
Articolo 78
Entrata in vigore ed applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021
Tuttavia, l'articolo 76 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 o dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se posteriore.
Allegati
Note
1. | ↑ | GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. |
2. | ↑ | Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30). |
3. | ↑ | Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16). |
4. | ↑ | Decisione 2009/450/CE della Commissione, dell'8 giugno 2009, recante interpretazione particolareggiata delle attività aeree elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 12.6.2009, pag. 69). |
5. | ↑ | Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114). |
6. | ↑ | Sentenza della Corte di Giustizia del 19 gennaio 2017, Schaefer Kalk GmbH & Co. KG contro Bundesrepublik Deutschland, C-460/15, ECLI: EU:C:2017:29. |
7. | ↑ | Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149). |
8. | ↑ | Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei responsabili della verifica ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale). |
9. | ↑ | Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107). |
10. | ↑ | Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26). |
11. | ↑ | Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1). |
12. | ↑ | Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeoe del Consiglio, del 20 dicembre 2006,che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). |