Gas serra: novità sullo scambio di quote e sulle emissioni del trasporto aereo con la pubblicazione del decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147 sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2024, n. 241.
In particolare, il provvedimento attua:
- la direttiva (Ue) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/Ce per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;
- la direttiva (Ue) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/Ce, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (Ue) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
Di seguito il testo del decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147.
Decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147
Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva
2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo
all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori
dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura
mondiale basata sul mercato, nonche' della direttiva (UE) 2023/959
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante
modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e
della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema
dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto
serra. (24G00163)
(Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2024, n. 241)
Vigente al: 15-10-2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(omissis)
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al titolo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. Il titolo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e'
sostituito dal seguente:
«Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE)
2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023,
che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo
e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema
dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto
serra».
Art. 2
Modifiche al capo I decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e'
sostituito dal seguente:
«Articolo 1 (Oggetto e finalita'). - 1. Il presente decreto
legislativo reca le disposizioni per l'attuazione della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre
2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni
dei gas a effetto serra nell'Unione, come modificata dalle direttive
(UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, nonche' per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2017, e dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.».
2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 47 del 2020, le
parole: «emissioni provenienti dalle attivita' indicate all'allegato
I» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' indicate agli allegati
I e I-bis».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 47 del 2020
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera h), dopo le parole: «articolo 15» sono aggiunte
le seguenti: «e dell'articolo 42-quater»;
b) la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p) "emissioni": il rilascio di gas a effetto serra a partire
da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un
aeromobile che esercita una delle attivita' di trasporto aereo
elencate nell'allegato I o di navi che esercitano un'attivita' di
trasporto marittimo di cui all'allegato I, dei gas specificati in
riferimento all'attivita' interessata, o il rilascio di gas a effetto
serra corrispondenti all'attivita' di cui all'allegato I-bis;»;
c) la lettera v) e' abrogata;
d) alla lettera dd), il numero 3) e' soppresso;
e) alla lettera ff), al numero 2), secondo periodo, le parole:
«nei primi due anni del periodo di riferimento» sono sostituite dalle
seguenti: «nei primi due anni di ciascun periodo di cui all'articolo
13 della direttiva 2003/87/CE» e, al numero 3), le parole: «del
periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun
periodo di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE»;
f) la lettera ll) e' abrogata;
g) alla lettera oo), la parola: «piccolissimo» e' sostituita
dalle seguenti: «molto piccolo»;
h) alla lettera pp), le parole «, gestore ovvero operatore aereo»
sono soppresse;
i) la lettera aaa) e' abrogata;
l) alla lettera eee), dopo le parole: «dell'articolo 41» sono
aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 42-quaterdecies»;
m) dopo la lettera eee) sono aggiunte le seguenti:
«eee-bis) "Autorita' nazionale competente ai fini di cui al
capo V bis": il Comitato ETS 2 designato per l'attuazione delle
disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 4-bis
(di seguito Comitato ETS 2);
eee-ter) "classe ghiaccio": la classe ghiaccio quale definita
all'articolo 3, lettera o) del regolamento (UE) 2015/757;
eee-quater) "combustibile": ai fini del capo V bis, qualsiasi
prodotto energetico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della
direttiva 2003/96/CE, compresi i carburanti o combustibili elencati
nelle tabelle A e C dell'allegato I di detta direttiva, nonche'
qualsiasi altro prodotto destinato all'uso, offerto in vendita o
utilizzato come carburante per motori o combustibile per
riscaldamento, come specificato all'articolo 2, paragrafo 3, di detta
direttiva, anche per la produzione di energia elettrica;
eee-quinques) "Focal Point CORSIA": ente, organo ovvero
organismo dedicato all'implementazione delle attivita' correlate a
CORSIA, comprese le attivita' di monitoraggio, comunicazione e
verifica delle emissioni di CO2 nell'ambito dell'organizzazione
internazionale per l'aviazione civile (ICAO);
eee-sexies) "dati aggregati sulle emissioni a livello di
societa'": i dati aggregati come definiti all'articolo 3, paragrafo
1, lettera q) del regolamento (UE) 2015/757;
eee-septies) "depositario autorizzato": il soggetto come
definito all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504;
eee-octies) "deposito fiscale": l'impianto come definito
all'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504;
eee-novies) "destinatario registrato": la persona fisica o
giuridica come definita all'articolo 1, comma 2, lettera l), del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
eee-decies) "effetti del trasporto aereo non legati alle
emissioni di CO2": gli effetti sul clima del rilascio, durante la
combustione di carburanti, di ossidi di azoto (NOx), particolato
carbonioso, specie di zolfo ossidato, nonche' gli effetti del vapore
acqueo, comprese le scie di condensazione, da parte di un aeromobile
che esercita una delle attivita' di trasporto aereo elencate
nell'allegato I;
eee-undecies) "esercizio della nave": la determinazione del
carico trasportato o della rotta e della velocita' della nave;
eee-duodecies) "immissione in consumo": ai fini del capo V bis,
l'immissione in consumo come definita all'articolo 6, paragrafo 3,
della direttiva (UE) 2020/262;
eee-terdecies) «impianti per l'incenerimento di rifiuti
urbani»: gli impianti di cui all'articolo 3, punto 40) della
direttiva 2010/75/UE che bruciano rifiuti urbani, come definiti
all'articolo 3.2 ter della direttiva 2008/98/CE;
eee-quaterdecies) "nave da crociera": la nave passeggeri che
non dispone di un ponte di carico e che e' progettata esclusivamente
per il trasporto commerciale di passeggeri con pernottamento su una
tratta marittima;
eee-quindecies) "paesi e territori non europei": i paesi e i
territori non europei di cui all'articolo 198 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;
eee-sedecies) "periodo di conformita' CORSIA": il ciclo di
compliance triennale durante il quale gli operatori devono adempiere
ai loro obblighi di compensazione ai sensi del paragrafo 15 della
Risoluzione dell'Assemblea ICAO A41-22;
eee-septiesdecies) "portale ETS 2": la piattaforma informatica
che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, soggetto
regolamentato e Comitato ETS 2;
eee-octiesdecies) "porto di scalo": il porto dove la nave si
ferma per caricare o scaricare merci o imbarcare o sbarcare i
passeggeri, o il porto in cui una nave offshore si ferma per dare il
cambio all'equipaggio. Sono esclusi: le soste per il solo scopo di
rifornirsi di carburante o viveri, il cambio di equipaggio di una
nave che non sia una nave offshore, le soste in bacino di carenaggio,
le riparazioni alla nave, alle sue attrezzature o ad entrambe, le
soste in porto perche' la nave necessita assistenza o e' in
situazione di pericolo, i trasferimenti da nave a nave effettuati al
di fuori dei porti, le soste per il solo scopo di trovare un riparo
da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie da attivita'
di ricerca e salvataggio e le soste delle navi portacontainer in un
porto di trasbordo di container limitrofo elencato nell'atto di
esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 3 octies bis, paragrafo 2,
della direttiva 2003/87/CE;
eee-noviesdecies) "societa' di navigazione": l'armatore o
qualsiasi altra organizzazione o persona, come il gestore o il
noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilita'
dell'esercizio della nave dall'armatore e che, cosi' facendo, ha
accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilita' imposti
dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e
della prevenzione dell'inquinamento di cui all'allegato I del
regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
eee-vicies) «soggetto regolamentato»: ai fini del capo V bis,
qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione dei consumatori
finali di prodotti energetici, che svolge l'attivita' di cui
all'allegato I-bis e che rientra in una delle seguenti categorie:
1) se il combustibile passa attraverso un deposito fiscale, i
soggetti che ne effettuano l'immissione in consumo, debitori
dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
2) se il numero 1) non e' applicabile, la persona di cui
all'articolo 26, comma 7 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, debitrice dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo
26, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
3) se i numeri 1) e 2) non sono applicabili, la persona
registrata presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane,
debitrice dell'accisa a norma dell'articolo 21, comma 6, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche nel caso in cui vi siano
altri soggetti autorizzati a sostituirle;
4) se i precedenti numeri 1), 2) e 3) non sono applicabili,
la persona all'uopo identificata e designata dal Comitato ETS 2 ai
fini delle attivita' di cui all'allegato I-bis;
eee-viciessemel) "speditore registrato": la persona fisica o
giuridica come definita all'articolo 1, comma 2, lettera m), del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
eee-viciesbis) "tratta": la tratta come definita all'articolo
3, lettera c), del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2015.».
Art. 3
Modifiche al capo II decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Comitato ETS (di seguito «Comitato») e' l'Autorita'
nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003, e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati,
fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo
V-bis, delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 e per lo
svolgimento delle attivita' derivanti dal sistema CORSIA. Il Comitato
ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il Comitato e' un organo collegiale composto da
ventidue membri, dei quali uno con funzioni di Presidente e uno con
funzioni di Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente sono
designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e
dal medesimo nominati con apposito decreto.
1-ter. Il Comitato e' suddiviso in due sezioni, denominate
"Sezione 1" e "Sezione 2". Il Presidente e il Vicepresidente del
Comitato svolgono le relative funzioni per entrambe le sezioni, con
diritto di voto.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Sezione 1 e' competente per l'attuazione delle
disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, fatta eccezione per l'attuazione
delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per
lo svolgimento delle attivita' derivanti dal sistema CORSIA, salvo le
specifiche attribuzioni del Focal Point CORSIA per l'Italia. E'
costituita da quattordici membri nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro
delle imprese e del Made in Italy, uno dal Ministro della giustizia,
tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno
appartenente all'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito
ENAC), uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, uno dal Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Dei quattordici membri, nove hanno diritto di voto e cinque
funzioni consultive. Il membro designato dal Ministro della giustizia
ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti
all'attivita' sanzionatoria. Il membro appartenente all'ENAC
designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha
diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto
aereo. I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e
trasporti hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni
inerenti al trasporto aereo e al trasporto marittimo. I membri
designati dai Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, per la protezione civile
e le politiche del mare e dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, svolgono le funzioni consultive esclusivamente con
riferimento alle attivita' di cui al comma 10.»;
d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La Sezione 2 e' competente per l'attuazione delle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, ed e' costituita da sei membri con
diritto di voto nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, e due dal Ministro
dell'economia e delle finanze, dei quali almeno uno appartenente
all'Agenzia delle dogane e monopoli.»;
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il Presidente, tenuto conto dell'ordine del giorno e
delle materie ivi contemplate, ha facolta' di convocare il Comitato
per sezione competente, anche ai fini deliberativi.»;
f) il comma 5 e' abrogato;
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. La preliminare attivita' istruttoria, ai fini della stesura
degli atti deliberativi del Comitato, e' di competenza del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica; a tal fine e' istituita,
presso la Direzione generale competente, un'apposita Segreteria
tecnica. La segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e
giuridiche, si compone di quindici membri e di un coordinatore,
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata
esperienza nel settore ETS, e' designato dal Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica. I quindici membri sono designati:
a) uno dall'ISPRA;
b) uno dall'ENAC;
c) uno dalla societa' in house del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
d) quattro dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.
(GSE), di cui uno avente competenze in materia di Meccanismo di
adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM);
e) quattro dalla societa' in house del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui uno avente
competenze in materia di CBAM;
f) due da Unioncamere, di cui uno avente competenze in
materia di CBAM;
g) due dal Ministero dell'economia e delle finanze
nell'ambito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi
competenze in materia di CBAM.»;
h) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale
contenzioso al Comitato e alla Segreteria tecnica e' assicurato dalla
direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.»;
i) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Per il supporto allo svolgimento dell'attivita' istruttoria
di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite
convenzioni, delle proprie societa' in house, del GSE e dell'ISPRA,
nonche', per l'implementazione informatica del Portale di cui al
comma 8, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (Unioncamere). Per le questioni inerenti al
trasporto aereo e ai piccoli emettitori, l'attivita' istruttoria e'
svolta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC
mediante la stipula di appositi accordi di cooperazione e dal GSE,
mediante la stipula di apposite convenzioni.»;
l) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
«7-bis. Entro il 1° gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica sottoscrive con l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli un protocollo d'intesa, in materia di CBAM, finalizzato
a orientare le azioni strategiche su obiettivi condivisi dalle parti,
che corrispondono a interessi comuni.»;
m) al comma 9, dopo la parola: «Corsia», sono aggiunte le
seguenti: «, fatta eccezione per le attribuzioni del Focal Point
CORSIA. Per le attivita' inerenti al sistema CORSIA, il Comitato si
avvale del supporto fornito dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dall'ENAC»;
n) al comma 11, le parole: «, di concerto con il Ministro della
pubblica amministrazione,» sono soppresse;
o) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della
Segreteria tecnica.».
2. Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Autorita' nazionale competente ETS 2). - 1.
L'Autorita' nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni
di cui al capo V bis del presente decreto, della direttiva 2003/87/CE
e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati nei settori di cui
al predetto capo, e' il Comitato ETS 2. Il Comitato ha sede presso il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Il Comitato ETS 2 e' un organo collegiale composto da undici
membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il
Presidente e il Vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, due dal Ministro dell'economia e delle
finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, due dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno
dal Ministro della giustizia, due dal GSE e uno dall'ISPRA. Il membro
designato dal Ministro della giustizia ha diritto di voto
esclusivamente sulle questioni inerenti all'attivita' sanzionatoria.
3. I membri del Comitato ETS 2 sono scelti tra persone di elevata
qualifica professionale e comprovata esperienza tecnico-operativa nei
settori oggetto del capo V bis e non devono trovarsi in situazione di
conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal
fine, i membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto
dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare
tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi.
Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di
membro del Comitato ETS 2 e il soggetto che lo ha designato provvede
alla designazione del sostituto, che viene nominato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la
disciplina di inconferibilita' ed incompatibilita' di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. I membri del Comitato ETS 2 durano in carica cinque anni e il
relativo mandato puo' essere rinnovato per una sola volta.
5. La preliminare attivita' istruttoria ai fini della stesura
degli atti deliberativi e' di competenza del Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica; a tal fine, e' istituita, presso la
direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica (di
seguito «Segreteria tecnica ETS 2»), composta da cinque membri e da
un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica. Il coordinatore e due membri sono
designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Dei restanti tre membri, due sono designati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, e uno dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
6. Per il supporto allo svolgimento dell'attivita' istruttoria di
cui al comma 5, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite
convenzioni, del GSE.
7. Il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale
contenzioso al Comitato ETS 2 e alla Segreteria tecnica ETS 2 e'
assicurato dalla direzione generale competente del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
8. Il Portale ETS 2 e' lo strumento utilizzato dal Comitato ETS 2
per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza e delle
interlocuzioni con i destinatari del capo V bis. A tal fine, il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive con
Unioncamere accordi di cooperazione, con i quali sono definite le
modalita' di interconnessione con le tecnologie telematiche delle
Camere di commercio. I servizi telematici destinati alle imprese e
alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformita'
alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato
ETS 2 e della Segreteria tecnica ETS 2.
10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato ETS 2 e
dei componenti della Segreteria tecnica ETS 2.
11. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato ETS 2 presenta
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
precedente.».
Art. 4
Modifiche al capo III del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. La rubrica del capo III, del decreto legislativo 9 giugno 2020,
n. 47, e' sostituita dalla seguente: «TRASPORTO AEREO E MARITTIMO».
2. Al capo III, prima dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 47
del 2020, e' inserita la seguente partizione: «SEZIONE I - TRASPORTO
AEREO».
3. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Le disposizioni del presente capo si
applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al
rilascio di quote per le attivita' di trasporto aereo elencate
nell'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni
della presente sezione si applicano, salvo quanto previsto al comma
2, alle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I»;
b) al comma 2, le parole: «del presente capo» sono sostituite
dalle seguenti: «della presente sezione»;
c) il comma 3 e' abrogato;
d) al comma 4:
1) all'alinea, le parole: «In deroga agli articoli 12,
paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3, e 16 della direttiva 2003/87/CE»
sono sostituite dalle seguenti: «In deroga alle norme relative al
monitoraggio e comunicazione delle emissioni e restituzione delle
quote di cui agli articoli 35, 36 e 42»;
2) alla lettera a), dopo le parole: «Spazio Economico Europeo»
sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei voli verso aerodromi
situati nel Regno Unito o in Svizzera» e le parole: «fino al 31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021
al 31 dicembre 2026,»;
3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato
in una delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato
in un'altra regione dello Spazio Economico Europeo in ogni anno
civile dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il
riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE;»;
4) dopo la lettera b) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«b-bis) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 dai
voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica di uno
Stato membro e un aerodromo situato nello stesso Stato membro,
compreso un altro aerodromo situato nella stessa regione
ultraperiferica o in un'altra regione ultraperiferica dello stesso
Stato membro.»;
e) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. In deroga alle norme relative alla restituzione delle
quote di cui all'articolo 36, gli operatori aerei non sono tenuti a
restituire le quote relative alle emissioni dei voli da e verso i
paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo
quali definiti dalle Nazioni Unite, diversi da quelli elencati
nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 25-bis,
paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e dagli Stati il cui Prodotto
interno lordo (PIL) pro capite e' pari o superiore alla media
dell'Unione.».
4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e'
inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Assegnazione di quote agli operatori aerei). - 1. Le
quote vengono assegnate agli operatori aerei amministrati
dall'Italia, conformemente alle norme unionali, mediante vendita
all'asta, ai sensi dell'articolo 6, o a titolo gratuito, nei casi
regolati dall'articolo 7-bis.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le quote vengono assegnate
esclusivamente tramite asta, salvo i casi previsti dall'articolo
7-bis, comma 2.».
5. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «determinata con decisione della
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3,
lettera b), della direttiva 2003/87/CE» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 3-quinquies della direttiva
2003/87/CE» e le parole: «, ivi incluse quelle finalizzate a
consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse
necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta,» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il quantitativo di quote che l'Italia deve mettere
all'asta per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2026 e'
ridotto in modo da corrispondere alla quantita' di quote di emissioni
attribuita all'Italia per il trasporto aereo dai voli ai quali non si
applicano le deroghe di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) e
b).»;
c) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: «attivita' destinate a
finanziare le» e' inserita la seguente: «seguenti»;
2) alla lettera l), le parole: «Nono programma quadro di
ricerca («9 o PQ»)» sono sostituite dalle seguenti: «dei programmi
quadro di ricerca dell'Unione europea».
6. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e' abrogato.
7. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e'
inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Assegnazione delle quote di emissione a titolo
gratuito per gli operatori aerei amministrati dall'Italia). - 1.
Negli anni 2024 e 2025, nel rispetto della normativa unionale, le
quote a titolo gratuito sono assegnate agli operatori aerei inclusi
nella lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui
all'articolo 10, comma 1, in proporzione alle rispettive percentuali
di emissioni verificate prodotte dalle attivita' di trasporto aereo
comunicate per il 2023. Tale calcolo tiene conto delle emissioni
verificate prodotte dalle attivita' di trasporto aereo comunicate per
i voli che rientrano nell'EU ETS solo a decorrere dal 1° gennaio
2024.
2. Conformemente all'articolo 3-quater, paragrafo 6, della
direttiva 2003/87/CE e delle pertinenti norme unionali, gli operatori
aerei commerciali possono chiedere l'assegnazione di quote gratuite
per l'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri
carburanti che non derivano da combustibili fossili sui voli tra il
1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, per i quali e' previsto
l'obbligo di restituzione delle quote, esclusi i voli per i quali
tale obbligo si considera ottemperato ai sensi dell'articolo 5, comma
4, lettere a) e b).».
8. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e' abrogato.
9. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Rilascio delle quote
di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati
dall'Italia»;
b) il comma 1 e' abrogato;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Comitato rilascia, entro il 30 giugno di ogni anno, a
ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia avente diritto, il
numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma
dell'articolo 7-bis, comma 1. Il Comitato comunica il rilascio delle
quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e
all'amministratore del registro dell'Unione.»;
d) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis Il Comitato rilascia altresi', ai sensi delle pertinenti
norme unionali, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia
avente diritto, il numero di quote che gli sono state assegnate per
quell'anno a norma dell'articolo 7-bis, comma 2. Il Comitato comunica
il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato
dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.».
10. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e'
inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Modalita' di attuazione della misura mondiale
dell'ICAO basata sul mercato). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano alle emissioni prodotte dagli operatori aerei
amministrati dall'Italia che soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, terzo e
quarto periodo, sui voli da, verso e tra gli Stati elencati nell'atto
di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25-bis,
paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e i voli tra la Svizzera o il
Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di esecuzione.
2. L'ENAC, in qualita' di Focal Point nazionale CORSIA, secondo
una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12,
paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, calcola ogni anno gli
obblighi di compensazione per l'anno civile precedente e li comunica
al Comitato che, entro il 30 novembre di ogni anno, ne da' notizia
agli operatori aerei di cui al comma 1.
3. L'ENAC in qualita' di Focal Point nazionale CORSIA, secondo
una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12,
paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, calcola gli obblighi di
compensazione finali totali per un determinato periodo di conformita'
a CORSIA e li comunica al Comitato che entro il 30 novembre dell'anno
successivo all'ultimo anno del pertinente periodo di conformita' a
CORSIA ne informa gli operatori aerei di cui al comma 1.
4. Per ottemperare all'obbligo di compensazione di cui al comma
3, gli operatori aerei di cui al comma 1 cancellano le unita' di cui
all'articolo 11-bis della direttiva 2003/87/CE alle condizioni ivi
previste. La cancellazione e' effettuata entro il 31 gennaio 2025 per
le emissioni del periodo dal 2021 al 2023 ed entro il 31 gennaio 2028
per le emissioni del periodo dal 2024 al 2026.».
11. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera b. e' aggiunta la seguente:
«b-bis. entro il 31 dicembre del terzo anno dall'approvazione
del precedente piano di monitoraggio.»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli operatori aerei
devono integrare i piani di monitoraggio inserendo gli effetti del
trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, in conformita' alle
disposizioni unionali.».
12. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e'
inserita la seguente sezione:
«SEZIONE II
TRASPORTO MARITTIMO
Art. 12-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni della
presente sezione si applicano alle attivita' di trasporto marittimo
indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ed ai relativi
gas serra, svolte da una societa' di navigazione attribuita
all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1.
2. L'assegnazione di quote, a norma dell'articolo 12-octies, e
l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attivita' di
trasporto marittimo si applicano:
a) al 100 per cento delle emissioni delle navi che effettuano
tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno
Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione
di uno Stato membro;
b) al 100 per cento delle emissioni delle navi all'interno di
un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c) al 50 per cento delle emissioni delle navi che effettuano
tratte in partenza da un porto di scalo al di fuori della
giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo
sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
d) al 50 per cento delle emissioni delle navi che effettuano
tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno
Stato membro e in arrivo in un porto di scalo al di fuori della
giurisdizione di uno Stato membro.
Art. 12-ter (Introduzione graduale delle disposizioni per il
trasporto marittimo). - 1. Le societa' di navigazione sono tenute a
restituire quote secondo il seguente calendario:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2025: il 40 per cento delle
emissioni verificate comunicate per il 2024 che sarebbero soggette
agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2026: il 70 per cento delle
emissioni verificate comunicate per il 2025 che sarebbero soggette
agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2027: il 100 per cento delle
emissioni verificate comunicate per il 2026 e per ogni anno
successivo a norma degli articoli 12-bis e 36.
Art. 12-quater (Piani di monitoraggio e relativi aggiornamenti).
- 1. Entro il 1° aprile 2024 le societa' di navigazione attribuite
all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1, trasmettono al
Comitato, per ciascuna delle loro navi che rientrano nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2015, un piano di monitoraggio
conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi
atti delegati e di esecuzione.
2. In deroga al comma 1, per le navi che rientrano nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2015, per la prima volta dopo il 1°
gennaio 2024, le societa' di navigazione attribuite all'Italia ai
sensi dell'articolo 12-sexies, comma 2, trasmettono al Comitato,
senza indebito ritardo e comunque entro tre mesi dal primo scalo di
ciascuna nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
un piano di monitoraggio conformemente a quanto previsto dal citato
regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione.
3. Entro il 6 giugno 2025, il Comitato approva i piani di
monitoraggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 ottobre 2003, presentati dalle societa' di cui al comma 1,
conformemente alle norme stabilite negli atti delegati adottati dalla
Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento
(UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2015.
4. In deroga al comma 3, per le navi che rientrano nell'ambito di
applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, per la prima volta dopo il 1° gennaio
2024 il Comitato, entro quattro mesi dal primo scalo della nave in un
porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, approva il piano di
monitoraggio presentato, conformemente alle regole stabilite negli
atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2015.
5. Le societa' di navigazione modificano il Piano di monitoraggio
delle emissioni nei casi previsti dall'articolo 7 del regolamento
(UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre
2003, comunicando ai verificatori, senza indebito ritardo, le
proposte di modifica del piano di monitoraggio.
6. Le modifiche apportate al piano di monitoraggio di cui
all'articolo 7, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del regolamento
(UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2015, sono soggette alla valutazione da parte del verificatore,
conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento medesimo.
A seguito della valutazione, il verificatore comunica alla societa'
se tali modifiche sono conformi.
7. La societa' attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo
12-sexies, commi 1 e 2, presenta al Comitato il piano di monitoraggio
modificato e, se del caso, valutato conforme dal verificatore,
secondo le regole stabilite negli atti delegati adottati dalla
Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento
(UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2015.
8. Il Comitato approva le modifiche del piano di monitoraggio di
cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento
(UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2015, conformemente alle regole stabilite negli atti delegati
adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del
regolamento medesimo.
Art. 12-quinquies (Disposizioni per il trasferimento dei costi
dell'EU ETS dalla societa' di navigazione a un altro soggetto). - 1.
La societa' di navigazione e' responsabile della restituzione delle
quote, ai sensi degli articoli 12-bis, 12-ter e 36.
2. Nel caso in cui, in base ad un accordo contrattuale, un
soggetto diverso dalla societa' di navigazione assuma la
responsabilita' finale dell'acquisto del carburante o dell'esercizio
della nave, o di entrambi, e' tenuto a rimborsare alla societa' di
navigazione i costi derivanti dalla restituzione delle quote, anche
qualora il contratto non lo preveda ovvero lo escluda in tutto o in
parte. E' nullo qualsiasi patto contrario.
Art. 12-sexies (Modalita' di attribuzione delle societa' di
navigazione all'Italia e designazione dell'autorita' nazionale
competente). - 1. Sono attribuite all'Italia e poste sotto
l'autorita' del Comitato le societa' di navigazione individuate
nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3-octies septies
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 ottobre 2003, nonche' quelle individuate ai sensi del comma 2.
2. Le societa' di navigazione le cui navi entrano per la prima
volta nell'ambito di applicazione del sistema EU ETS dopo il 1°
gennaio 2024, e che non sono ricomprese nell'elenco di cui
all'articolo 3-octies septies, paragrafo 2, della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre
2003, sono attribuite all'Italia e poste sotto l'autorita' del
Comitato:
a) quando la societa' di navigazione e' registrata in Italia;
b) quando una nave, di una societa' di navigazione che non e'
registrata in uno Stato membro, ha iniziato o terminato in Italia la
sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di cui
all'articolo 3-octies bis della direttiva 2003/87/CE. Nel caso di
tratta tra l'Italia e un altro Stato membro, e' attribuita all'Italia
la societa' di navigazione che ha iniziato in Italia la sua prima
tratta che rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo
3-octies bis della direttiva (UE) 2003/87/CE, conformemente a quanto
previsto dalle pertinenti norme unionali.
3. L'attribuzione all'Italia di una societa' di navigazione
inclusa nell'elenco di cui all'articolo 3-octies septies, paragrafo
2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 ottobre 2003, resta ferma fino all'aggiornamento dell'elenco,
ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c) dell'articolo 3-octies
septies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, indipendentemente dalle eventuali
modifiche nell'attivita' della societa' di navigazione o nella sua
registrazione.
Art. 12-septies (Comunicazione della cessazione di attivita' o
fusione di una societa' di navigazione attribuita all'Italia). - 1.
La societa' di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato
la cessazione delle attivita' contemplate nell'allegato I entro
trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31
dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione dell'attivita'.
2. La societa' di navigazione attribuita all'Italia comunica al
Comitato la fusione con un'altra societa' di navigazione entro trenta
giorni dall'avvenuta fusione e, comunque, non oltre il 31 dicembre
dell'anno in cui e' avvenuta la fusione. Tale comunicazione dovra'
riportare almeno i seguenti estremi identificativi della nuova
societa' di navigazione:
a) ragione sociale;
b) indirizzo;
c) numero identificativo unico IMO;
d) paese di registrazione;
e) autorita' di riferimento.
Art. 12-octies (Assegnazione delle quote di emissioni alle
societa' di navigazione mediante vendita all'asta). - 1.
All'assegnazione delle quote di emissione alle societa' di
navigazione mediante vendita all'asta, nonche' alla ripartizione e
alla destinazione dei relativi proventi, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 23.».
Art. 5
Modifiche al capo IV del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020,
n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Le disposizioni del presente capo» sono sostituite
dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo
12-octies, le disposizioni del presente capo»;
b) dopo le parole: «trasporto aereo» sono aggiunte le seguenti:
«e marittimo».
2. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 47 del
2020, la parola: «possono» e' sostituita dalla seguente: «possano».
3. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il comma
3 e' abrogato.
4. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 47 del 2020, la
rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Domanda di autorizzazione».
5. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) l'obbligo di restituzione delle quote di emissioni entro
la scadenza di cui all'articolo 36, comma 3;»;
2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis)
l'obbligo di rendere le quote a titolo gratuito ricevute in
eccesso.»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'autorizzazione rilasciata agli impianti di
incenerimento di rifiuti urbani non contiene gli elementi di cui alle
lettere d), e) e g) del comma 3.».
6. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il
comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nel caso di accoglimento della richiesta di cui
all'articolo 26, comma 1-bis, l'autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra non e' soggetta a revoca fino al termine del periodo di
permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore.
1-ter. Entro 90 giorni dal termine del periodo di permanenza nel
campo di applicazione indicato dal gestore ai sensi dell'articolo 26,
comma 1-bis, il Comitato procede alla revoca dell'autorizzazione ad
emettere gas a effetto serra.».
7. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «, ivi incluse quelle finalizzate a
consentire alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse
necessarie per il pagamento del sorvegliante d'asta,» sono soppresse;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si
provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta
delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle
imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio
dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50 per
cento dei proventi delle aste di cui al primo periodo e' assegnato,
al netto della quota destinata ai sensi del comma 8, complessivamente
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero
delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. I suddetti proventi sono ripartiti nella misura del
70 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
del 15 per cento al Ministero delle imprese e del Made in Italy e del
15 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con il decreto di cui al comma 4 si procede anche alla
riassegnazione del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
tenuto conto dell'ammontare equivalente delle risorse nazionali gia'
destinate alle misure di cui al comma 7.»;
d) al comma 7:
1) all'alinea, le parole da: «Ministero dell'ambiente» a
«economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made
in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto
al comma 8»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) sviluppare energie rinnovabili e reti per la trasmissione
dell'energia elettrica al fine di rispettare l'impegno dell'Unione
europea in materia di energia rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione
sull'interconnettivita', nonche' sviluppare altre tecnologie che
contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni
di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno
dell'Unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai
livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la
produzione di energia elettrica da autoconsumatori di energia da
fonti rinnovabili e comunita' di energia rinnovabile;»;
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) adottare misure atte a evitare la deforestazione e a
sostenere la protezione e il ripristino di torbiere, foreste e altri
ecosistemi terrestri o marini, fra cui misure volte a contribuire
alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione dei suddetti
ecosistemi, in particolare delle zone marine protette e habitat
marini protetti, cosi' come ad accrescere l'afforestazione e la
riforestazione rispettose della biodiversita', anche nei paesi in via
di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di Parigi collegato alla
Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12
dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4
novembre 2016, n. 204;»;
4) alla lettera e), le parole: «in tali Paesi» sono sostituite
dalle seguenti: «negli Stati e territori parte dell'Accordo di Parigi
di cui alla lettera d);»;
5) alla lettera f), le parole: «(di CO2)» sono sostituite dalle
seguenti: «del carbonio nel suolo» e dopo la parola: «silvicoltura»
sono aggiunte le seguenti: «nell'Unione»;
6) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) attuare la cattura e lo stoccaggio geologico sicuri sotto
il profilo ambientale di CO2, in particolare quella emessa dalle
centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e
sottosettori industriali, anche nei paesi terzi, e metodi tecnologici
innovativi di rimozione del carbonio, come la cattura direttamente
dall'atmosfera e il suo stoccaggio;»;
7) alla lettera i), dopo le parole: «a basse emissioni» sono
inserite le seguenti: «, nonche' a forme e modalita' di trasporto,
che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del
settore, compresi lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri
e merci e i servizi e le tecnologie per autobus ambientalmente
sostenibili»;
8) alla lettera n), dopo le parole: «7 e 12» sono inserite le
seguenti: «, all'articolo 4-bis, commi 6, 7 e 10, all'articolo 24,
comma 3-bis e all'articolo 43, comma 6, nonche'»;
9) alla lettera q), la parola: «equa» e' sostituita dalla
seguente: «giusta», le parole: «a basse emissioni di carbonio» sono
sostituite dalle seguenti: «climaticamente neutra», e dopo le parole:
«parti sociali» sono inserite le seguenti: «, e investire nel
miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione
professionale dei lavoratori potenzialmente interessati dalla
transizione, compresi i lavoratori del trasporto marittimo»;
10) dopo la lettera r) sono inserite le seguenti:
«r-bis) affrontare eventuali rischi residui di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori coperti
dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sostenendo la transizione e
promuovendone la decarbonizzazione in conformita' delle norme in
materia di aiuti di Stato;
r-ter) investire in misure volte a decarbonizzare il settore
marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle
navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti,
dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili
alternativi sostenibili, come l'idrogeno, il metanolo e l'ammoniaca
prodotti a partire da fonti rinnovabili; l'applicazione sui mezzi
navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero
emissioni e di generazione delle navi; misure a sostegno della
decarbonizzazione degli aeroporti conformemente alle norme unionali
sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili
alternativi e che assicurino la parita' di condizioni per un
trasporto aereo sostenibile.»;
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente
il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata, nell'ambito delle
attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4, nella misura
massima complessiva di 600 milioni di euro annui, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa
relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione
energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota
fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di
decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore
industriale e della restante quota alle finalita' di cui al comma 2
dell'articolo 29, nonche', nella misura massima di 150 milioni di
euro annui, al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di
cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n.
234.»;
f) il comma 8-bis e' abrogato;
g) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis. Fino al 2030, il 50 per cento dei proventi di cui
all'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, della
direttiva 2003/87/CE, se attribuito all'Italia, e' destinato a
promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo
ai fini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera g),
per il settore marittimo, e lettere f) e i), della medesima
direttiva.».
8. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera d), le parole: «la cui autorizzazione e' stata
revocata successivamente all'invio alla Commissione dell'elenco di
cui all'articolo 25 e prima dell'adozione dell'assegnazione finale
delle quote di emissioni a titolo gratuito» sono sostituite dalle
seguenti: «che abbiano cessato l'attivita' e in caso di revoca
dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi
dell'articolo 19»;
2) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione
delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;
f-ter) in deroga alla lettera f-bis), fino al 2033 applica un
fattore CBAM che riduce l'assegnazione gratuita di quote per la
produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE)
2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023,
pari al 100 per cento per il periodo compreso tra l'entrata in vigore
di tale regolamento e la fine del 2025 e, fatta salva l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b) di
tale regolamento, pari al 97,5 per cento nel 2026, al 95 per cento
nel 2027, al 90 per cento nel 2028, al 77,5 per cento nel 2029, al
51,5 per cento nel 2030, al 39 per cento nel 2031, al 26,5 per cento
nel 2032 e al 14 per cento nel 2033».;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel caso di impianti soggetti all'obbligo di effettuare
un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia
certificato a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2012/27 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Comitato,
con le modalita' e le forme previste dai regolamenti unionali, riduce
del 20 per cento il quantitativo di quote da assegnare a titolo
gratuito se le raccomandazioni della relazione di audit o del sistema
di gestione dell'energia certificato non sono state attuate. Il
quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non e' tuttavia
ridotto se il gestore dimostra che il tempo di ammortamento degli
investimenti previsti dalle raccomandazioni di cui al periodo
precedente supera i tre anni o se i loro costi sono sproporzionati.
Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non e' altresi'
ridotto se il gestore dimostra di aver attuato altre misure che
determinano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra
equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit o nel
sistema di gestione dell'energia certificato per l'impianto
interessato. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
nello svolgimento della preliminare attivita' istruttoria di
competenza puo' avvalersi del supporto dell'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), tramite apposite convenzioni.
3-ter. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a
effetto serra sono superiori all'80esimo percentile dei livelli di
emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto, il
Comitato riduce del 20per cento il quantitativo di quote da assegnare
a titolo gratuito, con le modalita' e le forme previste dai
regolamenti unionali, se tali impianti, entro il 1° maggio 2024, non
hanno stabilito un piano di neutralita' climatica ovvero se il
conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi contenute nel
medesimo piano non e' stato verificato per il periodo fino alla fine
del 2025 o per il periodo dal 2026 al 2030.
3-quater. La riduzione del quantitativo di quote da assegnare a
titolo gratuito si applica in ogni caso nella misura del 20 per cento
anche se l'impianto non rispetta le prescrizioni di entrambi i commi
3-bis e 3-ter.
3-quinquies. Il piano di neutralita' climatica di cui al comma
3-ter deve essere coerente con l'obiettivo di neutralita' climatica
di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e'
redatto in conformita' agli atti di esecuzione di cui all'articolo
10-ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e contiene gli
elementi specificati di seguito:
a) misure e investimenti per raggiungere la neutralita'
climatica entro il 2050 a livello di impianto, escludendo l'uso di
crediti di compensazione;
b) traguardi e tappe intermedi per misurare, entro il 31
dicembre 2025 e, successivamente, ogni cinque anni entro il 31
dicembre, i progressi compiuti verso il raggiungimento della
neutralita' climatica ai sensi della lettera a) del presente comma;
c) una stima dell'impatto di ciascuna delle misure e degli
investimenti di cui alla lettera a) del presente comma per quanto
riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
3-sexies. Il conseguimento dei traguardi e delle tappe
intermedi di cui al comma 3-quinquies, lettera b), e' verificato per
il periodo fino al 31 dicembre 2025 e per il periodo fino al 31
dicembre di ogni quinto anno successivo, conformemente ai regolamenti
unionali in materia di verifica e accreditamento.
3-septies. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di
gas a effetto serra sono inferiori alla media del 10 per cento degli
impianti piu' efficienti di un settore o sottosettore per i
pertinenti parametri di riferimento, in un anno in cui si applica il
fattore di correzione transettoriale detti impianti sono esentati
dall'adeguamento di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 5, della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003, conformemente ai regolamenti unionali in materia di
assegnazione di quote a titolo gratuito.».
9. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «articolo 14» sono inserite le
seguenti: «, nonche' gli impianti che permangono nell'EU ETS ai sensi
dell'articolo 26, comma 1-ter»;
b) al comma 8, dopo le parole: «tutela del territorio e del mare»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero sul Portale ETS dedicato».
10. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il
comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In deroga alla lettera b) del comma 1, laddove un
impianto incluso nel campo di applicazione per la conduzione di
unita' di combustione con potenza termica nominale superiore a 20 MW,
a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le
emissioni di gas a effetto serra, non raggiunga piu' la predetta
soglia, il gestore puo' scegliere che l'impianto rimanga incluso nel
campo di applicazione del presente decreto fino alla fine del periodo
quinquennale in corso di cui all'articolo 25, comma 1, ovvero anche
nel periodo quinquennale successivo. A tal fine, il gestore richiede
al Comitato, con le modalita' e le forme da questo stabilite, entro
30 giorni dalle intervenute condizioni di cui alla lettera b) del
comma 1 e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono
verificate dette condizioni, di far permanere l'impianto nel sistema
ETS, indicando altresi' l'estensione temporale al quinquennio in
corso ovvero anche a quello successivo.
1-ter. Il Comitato valuta la richiesta di cui al comma 1-bis e
informa la Commissione europea nell'ambito della trasmissione
dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, per il successivo
periodo quinquennale.».
11. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole: «a titolo gratuito» sono
aggiunte le seguenti: «e resa delle quote rilasciate in eccesso»;
b) al comma 1, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno»;
c) al comma 2, alla lettera c), le parole: «, con esito valutato
positivo dal Comitato» sono soppresse;
d) al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) non hanno completato le procedure di resa delle quote
rilasciate in eccesso di cui ai commi 4 e 5.»;
e) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In caso di superamento dei motivi di sospensione di cui al
precedente comma 2, il Comitato rilascia le quote di emissione
gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente, secondo quanto
previsto dalla norma unionale.»
f) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Nel caso in cui l'assegnazione di quote gratuite
all'impianto e' modificata successivamente al rilascio delle quote di
cui al comma 1 per una data annualita', il Comitato provvede ad
integrare le quote gia' rilasciate, ovvero a recuperare le quote
rilasciate in eccesso;
3-ter. Nei casi in cui, a seguito della modifica
dell'assegnazione di cui al comma 3-bis, si sia verificato il
rilascio di quote in eccesso per una data annualita', il gestore e'
tenuto alla resa di dette quote entro il termine di 60 giorni dalla
richiesta del Comitato; se il gestore non provvede alla resa, il
Comitato - fatto salvo l'articolo 42, comma 22-bis - diffida il
gestore alla resa entro un termine non superiore ad ulteriori 45
giorni.».
12. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le funzioni relative al Fondo per l'Innovazione sono svolte
dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, anche
attraverso il National Contact Point nominato dalla Direzione
competente per materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
13. All'articolo 31 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera b) l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Qualora l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del
comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso
assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote
assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo
all'asta dall'Italia.»;
c) al comma 3, dopo le parole: «quote di emissione di gas ad
effetto serra» sono inserite le seguenti: «per il periodo di cinque
anni di cui all'articolo 25» e dopo le parole: «disposizioni
dell'allegato I» sono inserite le seguenti: «purche' il gestore
dimostri quanto previsto al comma 4.»;
d) al comma 4, dopo la parola: «sistema» e' inserita la seguente:
«EU» e dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Qualora tale
criterio non sia soddisfatto in ognuno degli anni di esclusione,
l'impianto rientra in EU ETS.»;
e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Agli impianti di cui al comma 1 che rispettano le
misure equivalenti di cui al comma 5, non si applicano gli obblighi
di cui all'articolo 36. Nel caso in cui le emissioni annuali
dell'impianto risultino superiori alle emissioni ad esso consentite
per quell'anno, il gestore dell'impianto e' tenuto a compensare
ciascuna tonnellata di emissioni di CO2 equivalente in eccesso
rispetto a quelle consentite, nei termini e nelle modalita' a tal
fine previsti nella proposta di misure nazionali equivalenti di cui
al comma 5. Il Comitato puo' applicare misure specifiche per la
gestione dello stato di attivita' di tali impianti in conformita' a
quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.».
14. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «dallo Stato membro in cui l'impianto e'
situato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Italia»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Comitato puo', inoltre, escludere dall'EU ETS impianti a
esclusivo funzionamento di riserva o di emergenza che nel complesso
non hanno funzionato per piu' di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre
anni precedenti la notifica di cui al comma 1, lettera a), alle
stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2.»;
c) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Agli impianti esclusi che rispettano le misure
equivalenti di cui al comma 4, non si applicano gli obblighi di cui
all'articolo 36. Il Comitato puo' applicare misure specifiche per la
gestione dello stato di attivita' di tali impianti in conformita' a
quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.».
15. All'articolo 33 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 5 sono abrogati;
b) al comma 4, dopo le parole: «enti di ricerca» sono aggiunte le
seguenti: «, nonche' dal GSE e dalle unita' specializzate dell'Arma
dei Carabinieri nell'ambito delle funzioni istituzionali alle stesse
attribuite dalla legislazione vigente».
Art. 6
Modifiche al capo V decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. Al capo V del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, la
rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Disposizioni comuni per impianti fissi, operatori aerei e
societa' di navigazione».
2. All'articolo 34 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «regolamento
unionale» sono aggiunte le seguenti: «, garantendo la riservatezza,
ove necessario»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Qualsiasi persona puo' essere titolare di un conto e
possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene
separata contabilita' delle quote di emissioni detenute su ciascun
conto. Il registro dell'Unione contiene un conto per ciascun impianto
di ogni gestore, per ciascun operatore aereo amministrato
dall'Italia, per ciascuna societa' di navigazione attribuita
all'Italia.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il gestore di un impianto, l'operatore aereo amministrato
dall'Italia e la societa' di navigazione attribuita all'Italia hanno
l'obbligo di presentare all'amministratore della sezione italiana del
registro dell'Unione, domanda di apertura del relativo conto di
deposito nelle forme e secondo le modalita' stabilite
dall'amministratore stesso sulla base del relativo regolamento
unionale.»;
d) al comma 7, dopo le parole: «L'amministratore» e' inserita la
seguente: «centrale».
3. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora gli
effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2
rilasciate durante ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio
2025, secondo quanto previsto dalle norme unionali concernenti il
quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica dei suddetti
effetti, in conformita' alle disposizioni unionali.
1-ter. La societa' di navigazione monitora le emissioni
rilasciate durante ciascun anno civile da ogni nave sotto la sua
responsabilita', conformemente al capo II del regolamento (UE)
2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015,
e delle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra nel settore del
trasporto marittimo e, comunque, conformemente al Piano di
monitoraggio approvato.»;
b) al comma 2, le parole: «il Comitato» sono sostituite dalle
seguenti: «al Comitato»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica gli
effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di cui
al comma 1-bis entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il
monitoraggio si riferisce.
2-ter. Se un operatore aereo registra una quantita' totale di
emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di CO2, o, nel caso
emissioni prodotte da voli diversi da quelli di cui all'articolo 5
comma 4, lettere a) e b), inferiore a 3.000 tonnellate di CO2, le sue
emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate
utilizzando lo strumento per emettitori di entita' ridotta approvato
ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9
luglio 2009, e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal
proprio dispositivo di supporto all'ETS.
2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2025, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello in cui il monitoraggio si riferisce, la
societa' di navigazione comunica al Comitato i dati sulle emissioni
rilasciate nel periodo di riferimento, come individuato ai sensi del
regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2015, aggregati a livello di societa' di navigazione e
verificati a norma delle pertinenti norme unionali. La societa' di
navigazione iscrive tali emissioni nel registro dell'Unione.»;
d) al comma 4, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 2 e 2-quater» e dopo le parole: «dell'operatore
aereo» sono inserite le seguenti: «o della societa' di navigazione»;
e) al comma 5, dopo le parole: «dall'Italia» sono inserite le
seguenti: «o la societa' di navigazione».
4. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dal Comitato» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'Autorita' nazionale competente» e le parole: «di cui
al comma 3 previsti per un operatore aereo o per un gestore di un
impianto fisso» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di un
gestore, un operatore aereo o una societa' di navigazione, previsti
dal comma 3.»;
b) al comma 3, la parola: «2021» e' sostituita dalla seguente:
«2024» e la parola: «aprile» e' sostituita dalla seguente:
«settembre»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi da 3-ter a
3-quinquies, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e secondo il calendario
previsto dall'articolo 12-ter, entro il 30 settembre di ogni anno,
ciascuna societa' di navigazione restituisce un numero di quote pari
alle emissioni totali rilasciate nel corso dell'anno civile
precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle
pertinenti norme unionali.
3-ter. In deroga al comma 3-bis, le societa' di navigazione
possono restituire il 5 per cento in meno di quote rispetto alle loro
emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi di
classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o
IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base
della raccomandazione HELCOM 25/7. La presente deroga non si applica
alle navi di bandiera italiana che presentino la classe IA o IA Super
o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della
raccomandazione HELCOM 25/7 non certificate secondo il Capitolo XIV
della Convenzione SOLAS '74, come emendata, e del relativo Codice
Polare.
3-quater. In deroga al comma 3-bis e all'articolo 42, comma 14
e comma 14-bis, gli obblighi precisati in tali disposizioni si
considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei
confronti delle societa' di navigazione per quanto riguarda:
a) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate
dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da
crociera e da navi ro-pax tra un porto di un'isola sotto la
giurisdizione dello Stato membro richiedente, sprovvisto di un
collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una
popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti, secondo i
migliori dati piu' recenti disponibili nel 2022, e un porto sotto la
giurisdizione dello stesso Stato membro, nonche' dalle attivita'
portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. La
Commissione pubblica un elenco delle isole e dei porti interessati e
lo tiene aggiornato;
b) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi
passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto di servizio
pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico
transnazionale, generate dalle tratte effettuate individuate ai sensi
dell'articolo 12, paragrafo 3-quater, della direttiva 2003/87/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, indicate
nella richiesta congiunta di due Stati membri, uno dei quali non ha
frontiere terrestri con un altro Stato membro e l'altro e' quello
geograficamente piu' vicino allo Stato membro senza frontiere
terrestri, che collegano i due Stati membri, nonche' dalle attivita'
portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.
3-quinquies. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote
per le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle
tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno
Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro, comprese
le tratte tra i porti all'interno di una regione ultraperiferica e le
tratte tra i porti in regioni ultraperiferiche dello stesso Stato
membro, nonche' dalle attivita' portuali di tali navi in relazione
alle suddette tratte.»;
d) al comma 4, dopo le parole: «agli operatori aerei» sono
inserite le seguenti: «, alle societa' di navigazione»;
e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per
le emissioni di gas a effetto serra che, ai sensi delle pertinenti
norme unionali, si ritiene siano state catturate e utilizzate in modo
tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto
in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso normali,
inclusa qualsiasi attivita' normale che interviene dopo la fine del
ciclo di vita del prodotto.»;
f) al comma 6:
1) al secondo periodo, le parole: «nel loro territorio, a
seguito di misure nazionali supplementari» sono sostituite dalle
seguenti: «nel territorio nazionale, a seguito di misure
supplementari»;
2) all'ultimo periodo, dopo le parole: «prevista cancellazione»
sono inserite le seguenti: «, ovvero dei motivi per cui non si
provvede alla cancellazione,».
5. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, la parola: «(ERU)» e' sostituita dalla
seguente: «(JI)»;
b) al comma 3, le parole: «con le relative linee guida, modalita'
e procedure adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204» sono sostituite dalle
seguenti: «con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il
12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4
novembre 2016, n. 204 e le relative linee guida, modalita' e
procedure adottate».
6. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a
livello di societa' di navigazione presentata da una societa' di
navigazione a norma dell'articolo 35 deve essere verificata
conformemente alle norme unionali in materia di verifica e
accreditamento.».
7. All'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «di cui all'articolo 10 e' soggetto»
sono sostituite dalle seguenti: «e nelle modalita' di cui
all'articolo 10 o presenta un piano di monitoraggio incompleto,
ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia che non
presenta entro i termini e nelle modalita' di cui all'articolo
12-quater, il Piano di monitoraggio verificato per ciascuna sua nave
soggetta al campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, ovvero
presenta un piano di monitoraggio incompleto, sono soggetti»;
b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Resta fermo che la societa' di navigazione che non
presenta il Piano di monitoraggio verificato entro i termini e nelle
forme di cui all'articolo 12-quater e' tenuta a restituire un numero
di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e
non monitorate.»;
c) al comma 9, le parole: «ai sensi dell'articolo 10» sono
soppresse e le parole «dall'accertamento» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla contestazione»;
d) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione,
l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la societa' di
navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12sexies,
commi 1 e 2 che non presenta, rispettivamente entro i termini di cui
agli articoli 10, 12quater e 20, il Piano di monitoraggio modificato,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
5.000 euro.»;
e) al comma 12 le parole: «il cui Piano di monitoraggio sia stato
approvato» e «prodotte» sono soppresse;
f) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la societa' di
navigazione che entro il 31 marzo di ogni anno non presenta la
comunicazione di cui all'articolo 35, comma 2-quater o che rende
dichiarazione falsa o incompleta e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.»;
g) al comma 13, le parole: «La sanzione di cui al comma 12 e'
ridotta alla meta' del suo importo» sono sostituite dalle seguenti:
«Le sanzioni di cui ai commi 12 e 12-bis sono ridotte alla meta' dei
rispettivi importi»;
h) al comma 14:
1) al primo periodo, le parole: «il cui Piano di monitoraggio
sia stato approvato» sono sostituite dalle seguenti: «o la societa'
di navigazione» e la parola: «aprile» e' sostituita dalla seguente:
«settembre»;
2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Tale sanzione
e' adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.»;
i) dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
«14-bis. Il pagamento della sanzione di cui al comma 14 non
dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni
pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa
non piu' tardi del 30 settembre dell'anno successivo.»;
l) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul Portale
ETS il nome del gestore, dell'operatore aereo amministrato
dall'Italia e della societa' di navigazione attribuita all'Italia che
ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui
all'articolo 36, commi 3 e 3-bis.»;
m) al comma 17, la parola: «restituzione» e' sostituita dalla
seguente: «resa»;
n) al comma 18, secondo periodo, la parola: «restituzione» e'
sostituita dalla seguente: «resa» e la parola «valore» e' sostituita
dalle seguenti: «al valore»;
o) al comma 19, dopo le parole: «il gestore» sono aggiunte le
seguenti: «l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la
societa' di navigazione attribuita all'Italia» e le parole «ai sensi
degli articoli 17, 20 e 21 e il gestore ovvero l'operatore aereo
amministrato dall'Italia che trasmette le comunicazioni di cui agli
articoli 17, 20, 21 e 35, comma 5 contenenti» sono sostituite dalle
seguenti: «dal Comitato necessarie alla conclusione delle
istruttorie, entro il termine a tal fine concesso dal Comitato, o che
in relazione alle stesse trasmette»;
p) al comma 20, le parole: «comma 19» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 9-bis»;
q) al comma 21, dopo le parole: «dell'articolo 31,» sono inserite
le seguenti: «comma 6-bis,» e le parole: «corrispondere il pagamento
o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in
eccesso» sono sostituite dalle seguenti: «compensare le emissioni in
eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 6-bis.»;
r) al comma 22:
1) alla lettera b), le parole: «dei livelli di attivita'
dell'impianto superiori al 20 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «della capacita' produttiva o dei livelli di attivita' dei
sotto impianti come previsto dalla metodologia per la determinazione
delle emissioni consentite applicata»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i
ritardi siano di lieve entita' e comunque non superiori a 15 giorni,
al gestore di cui al primo periodo si applica una sanzione pecuniaria
pari a 1.000 euro.»;
s) dopo il comma 22 e' inserito il seguente:
«22-bis. Il gestore che, entro il termine di cui all'articolo
27, comma 3-ter, prima parte, non rende le quote ricevute in eccesso
ai sensi dell'articolo 27, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore
che, ricevuta la diffida di cui all'articolo 27, comma 3-ter, seconda
parte, non effettua la resa delle quote ricevute in eccesso nel
termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna
quota, pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel
quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un
massimo di 100 euro. All'accertamento della violazione consegue, in
ogni caso, l'obbligo per il gestore di rendere le quote ricevute in
eccesso, indipendentemente dal valore che le quote avevano al momento
in cui e' sorto l'obbligo di resa.»;
t) al comma 23, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli
estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di
centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine
di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Nei casi di
dichiarazione spontanea, il Comitato in sede di rilascio
dell'autorizzazione puo' contestare gli estremi della violazione.»;
u) dopo il comma 24 e' aggiunto il seguente:
«24-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di
cui ai commi 6, 14 e 19, ove applicate alle societa' di navigazione
attribuite all'Italia, da quelle di cui ai commi 9-bis, 12-bis,
nonche' da quelle di cui al comma 22-bis, sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica per destinazioni finalizzate al
miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di
prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto
delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema
europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.».
8. Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e'
aggiunto il seguente:
«Art. 42-bis (Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego
delle spedizioni). - 1. Nel caso in cui una nave sotto la
responsabilita' di una societa' di navigazione attribuita all'Italia
che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui
all'articolo 36, comma 3-bis per due o piu' periodi di riferimento
consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate ai
sensi dell'articolo 42, si trova o arriva in un porto situato in
Italia, l'autorita' marittima territorialmente competente:
a) se la nave batte bandiera italiana, nega il rilascio delle
spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 del Codice della
navigazione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea,
all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e agli altri
Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la societa' di
navigazione non avra' adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;
b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un
provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla
Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato
di bandiera interessato.
2. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilita' di una
societa' di navigazione attribuita ad un altro Stato membro che non
ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 12
della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 ottobre 2003, per due o piu' periodi di riferimento
consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate da
tale Stato membro ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 3 della
stessa direttiva, si trova o arriva in un porto situato in Italia,
l'autorita' marittima territorialmente competente:
a) se la nave batte bandiera italiana, nega le spedizioni alla
nave a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione, e ne da'
comunicazione al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA e agli
altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la societa'
di navigazione non avra' adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;
b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un
provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla
Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato
di bandiera interessato.
3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, l'autorita'
marittima territorialmente competente utilizza le informazioni messe
a disposizione dal Comitato o direttamente dalla Commissione europea,
anche attraverso il portale Thetis EU.
4. L'autorita' marittima territorialmente competente, prima di
dare applicazione ai commi 1 e 2, consente alla societa' di
navigazione interessata di presentare le proprie osservazioni in
merito all'osservanza degli obblighi di cui ai suddetti commi.
5. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilita' di una
societa' di navigazione, che e' responsabile di una o piu' navi
destinatarie di un ordine di espulsione emesso ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 11-bis della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, da parte dell'autorita'
competente di un altro Stato membro, o di un diniego delle spedizioni
o di un provvedimento di espulsione emessi ai sensi dei commi 1 e 2,
si trova o arriva in un porto situato in Italia:
a) se la nave batte bandiera italiana, l'autorita' marittima
territorialmente competente nega il rilascio delle spedizioni a norma
dell'articolo 181 del Codice della navigazione fino a quando la
societa' di navigazione interessata non adempie ai suoi obblighi di
restituzione a norma dell'articolo 36, comma 3-bis, o dell'articolo
12 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003;
b) se la nave non batte bandiera italiana, l'autorita'
marittima territorialmente competente adotta un provvedimento di
rifiuto di accesso al porto fino a quando la suddetta societa' di
navigazione non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma
dell'articolo 36, comma 3-bis, o dell'articolo 12 della direttiva
2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre
2003.
6. L'autorita' marittima territorialmente competente, prima di
dare applicazione al comma 5, lettera a), consente alla societa' di
navigazione interessata di dimostrare l'adempimento degli obblighi di
cui alla medesima lettera.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 5, il Comitato comunica al
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera le notificazioni degli ordini di espulsione e le
comunicazioni dei dinieghi delle spedizioni emesse da un altro Stato
membro.
8. I commi precedenti non pregiudicano le norme marittime
internazionali applicabili nel caso di navi in difficolta'.
9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, sono disciplinate le procedure per l'adozione delle
misure di competenza dell'autorita' marittima, di cui al presente
articolo.».
Art. 7
Capi V-bis e V-ter nel decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il capo V sono
inseriti i seguenti:
«Capo v-bis
Sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori degli
edifici e del trasporto stradale e ulteriori settori
Art. 42-ter (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del
presente capo si applicano alle emissioni, alle autorizzazioni ad
emettere gas a effetto serra, al rilascio e alla restituzione delle
quote, al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica in
relazione all'attivita' di cui all'allegato I-bis. Il presente capo
non si applica alle emissioni di cui ai capi III e IV.
Art. 42-quater (Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra).
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, nessun soggetto regolamentato
puo' svolgere l'attivita' di cui all'allegato I-bis, a meno che non
sia munito di un'autorizzazione rilasciata dal Comitato ETS 2 di cui
all'articolo 4-bis.
Art. 42-quinquies (Domanda di autorizzazione). - 1. La domanda di
autorizzazione che il soggetto regolamentato presenta al Comitato ETS
2 contiene almeno una descrizione degli elementi seguenti:
a) il soggetto regolamentato, specificando i dati di cui
all'allegato III, Parte C, Sezione A;
b) il tipo di combustibili che immette in consumo e che sono
utilizzati per la combustione nei settori di cui all'allegato I-bis,
e le modalita' con le quali il soggetto li immette in consumo;
c) l'uso finale o gli usi finali dei combustibili immessi in
consumo per l'attivita' di cui all'allegato I-bis;
d) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies;
e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle
lettere da a) a d) del presente comma.
2. I soggetti regolamentati che iniziano le attivita' di cui
all'allegato I-bis a decorrere dal 1° gennaio 2025 hanno l'obbligo di
presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere
gas serra di cui all'articolo 42-quater almeno centoventi giorni
prima dell'inizio dell'attivita'.
3. I soggetti che svolgono le attivita' di cui all'allegato I-bis
prima del 1° gennaio 2025 e che rientrano nella definizione di
soggetto regolamentato, hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS
2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui
all'articolo 42-quater entro il 30 settembre 2024.
Art. 42-sexies (Domanda di modifica dell'autorizzazione). - 1. I
soggetti regolamentati che sono in possesso dell'autorizzazione ad
emettere gas serra a effetto serra hanno l'obbligo di presentare al
Comitato ETS 2 domanda di modifica della medesima autorizzazione nei
casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data
nella quale la modifica ha effetto.
2. I soggetti regolamentati di cui al comma 1 inviano al Comitato
ETS 2 la domanda di modifica dell'autorizzazione gia' esistente nei
seguenti casi:
a) modifica dell'identita' del soggetto regolamentato
comunicata contestualmente dal nuovo e dal precedente soggetto
regolamentato. Il precedente soggetto regolamentato mantiene gli
obblighi previsti dal sistema EU-ETS 2 fino alla data di
pubblicazione della deliberazione del Comitato ETS 2;
b) modifica degli elementi di cui alle lettere b) e c) del
comma 4 dell'articolo 42-septies e della lettera d) del medesimo
comma solo nel caso di modifica significativa ai sensi delle
pertinenti norme unionali.
Art. 42-septies (Modalita' di rilascio e contenuto
dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra). - 1. Il
Comitato ETS 2 rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra di cui all'articolo 42-quater se accerta che il soggetto
regolamentato e' in grado di monitorare e comunicare le emissioni
corrispondenti alle quantita' di combustibili immessi in consumo ai
sensi dello stesso allegato I-bis. L'autorizzazione citata e'
rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della
documentazione da parte dello stesso Comitato ETS 2.
2. Il rilascio dell'autorizzazione o del relativo aggiornamento
e' effettuato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento
dell'istanza. Il suddetto termine e' sospeso nel caso di richiesta da
parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al
ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine
di trenta giorni.
3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' dei
soggetti istanti, il Comitato ETS 2 si riserva di accogliere, in via
preliminare, le istanze di autorizzazione di cui all'articolo
42-quinquies, comma 3, entro novanta giorni a decorrere dalla data
del 30 settembre 2024, a fronte di un controllo formale sulla
presenza degli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo. Nei
successivi centoventi giorni il Comitato ETS 2, accertato che il
soggetto regolamentato e' in grado di monitorare e comunicare le
emissioni corrispondenti alle quantita' di combustibili immessi in
consumo ai sensi dell'allegato I-bis, provvedera' a rilasciare, in
seguito all'esito positivo dell'istruttoria, l'autorizzazione
definitiva.
4. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra contiene
almeno i seguenti elementi:
a) il nome e l'indirizzo del soggetto regolamentato;
b) una descrizione delle modalita' con le quali il soggetto
regolamentato immette in consumo i combustibili nei settori
contemplati dal presente capo;
c) un elenco dei combustibili che il soggetto regolamentato
immette in consumo nei settori contemplati dal presente capo;
d) un piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies;
e) le prescrizioni in materia di comunicazione stabilite dalle
pertinenti norme unionali ai sensi dell'articolo 14 della direttiva
2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre
2003;
f) l'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni,
emesse a norma del presente capo, pari alle emissioni totali di
ciascun anno civile, come verificato secondo le pertinenti norme
unionali, entro il termine di cui all'articolo 42-duodecies, comma 3,
fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies.
Art. 42-octies (Revoca dell'autorizzazione). - 1.
L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e' revocata:
a) nel caso in cui il soggetto regolamentato comunichi la
cessazione delle attivita' ai sensi dell'articolo 42-decies;
b) nel caso di revoca dei necessari titoli abilitativi ovvero
autorizzativi.
Art. 42-novies (Piano di monitoraggio e relative modifiche). - 1.
Il soggetto regolamentato autorizzato effettua il monitoraggio delle
emissioni a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto
stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi
regolamenti unionali.
2. Il Piano di monitoraggio e' inviato dal soggetto regolamentato
al Comitato ETS 2 contestualmente alla richiesta di nuova
autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa.
3. Il soggetto regolamentato notifica entro sessanta giorni e,
comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica
al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle
relative norme unionali.
4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse
sono notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non
comportano la modifica dell'autorizzazione.
5. Il Comitato ETS 2 verifica e approva il Piano di monitoraggio
ovvero le sue modifiche entro il termine di novanta giorni dalla
ricezione dell'istanza da parte del soggetto regolamentato. Detto
termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2
di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse da
presentarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni.
Art. 42-decies. (Cessazione dell'attivita'). - 1. Il soggetto
regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la cessazione dell'attivita'
di cui all'allegato I-bis entro trenta giorni dall'avvenuta
cessazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e'
avvenuta la cessazione dell'attivita' stessa.
Art. 42-undecies. (Vendita all'asta di quote per l'attivita' di
cui all'allegato I-bis). - 1. A decorrere dal 2027, fatto salvo
quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies, le quote di emissioni
di cui al presente capo sono messe all'asta a norma del relativo
regolamento unionale, a meno che non siano integrate nella riserva
stabilizzatrice del mercato istituita dalla decisione (UE) 2015/1814
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, ovvero
cancellate a norma dell'articolo 42-duodecies. Il quantitativo delle
quote da collocare all'asta e' determinato dalla Commissione europea.
2. Le quote di cui al presente capo sono messe all'asta su un
mercato distinto da quello di cui ai capi III e IV.
3. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento
delle quote di cui al presente capo e pone in essere, a questo scopo,
tutte le attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti
in conformita' con le norme unionali.
4. I proventi delle aste sono versati dal GSE sul conto corrente
dedicato "TransEuropean Automated Real-time Gross Settlement Express
Transfer System" (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste
di quote di emissione di cui al presente capo e i relativi interessi
maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato,
intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale
comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono
successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad
appositi capitoli per spese di investimento e di funzionamento degli
stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in
quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 ottobre 2003.
5. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 4 si provvede,
previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle
quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da
emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di
effettuazione delle aste. L'uso dei proventi delle aste di cui al
comma 1, al netto dei proventi definiti come "risorse proprie" ai
sensi dell'articolo 311, terzo paragrafo, del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea e ascritti al bilancio dell'Unione,
e' assegnato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attivita' che
lo stesso GSE sostiene in qualita' di responsabile del collocamento,
ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo.
7. Le risorse di cui al comma 5, assegnate al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sono destinate alle finalita' di cui
all'articolo 23, comma 7, per misure aggiuntive rispetto agli oneri
derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente
alla entrata in vigore del presente decreto, o ad una o piu' delle
seguenti finalita':
a) misure intese a contribuire alla decarbonizzazione del
riscaldamento e del raffrescamento degli edifici o alla riduzione del
fabbisogno energetico degli edifici, ivi comprese l'integrazione di
energie rinnovabili e le misure correlate a norma dell'articolo 7,
paragrafo 11, e degli articoli 12 e 20 della direttiva 2012/27/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, nonche'
misure volte a fornire sostegno finanziario alle famiglie a basso
reddito negli edifici con le prestazioni peggiori;
b) misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero e
basse emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la
realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica anche
veloce per veicoli leggeri e pesanti, nonche' pienamente
interoperabili per i veicoli a zero emissioni, e la diffusione nella
rete distributiva di carburanti alternativi di cui al regolamento
(UE) 2023/1084 o a misure volte a incoraggiare il passaggio al
trasporto pubblico, e a potenziare la multimodalita', o a fornire
sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative
agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito;
c) misure intese a finanziare il loro piano sociale per il
clima conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/955 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;
d) misure volte a concedere una compensazione finanziaria ai
consumatori finali di combustibili nei casi in cui non sia stato
possibile evitare il doppio conteggio delle emissioni o in cui siano
state restituite quote di emissioni non contemplate dal presente
capo, come previsto dall'articolo 42-noviesdecies.
8. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del
carbonio di cui al presente capo, il Comitato ETS 2 garantisce che
ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno
due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine,
fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato ETS 2 pu
richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua
funzione di responsabile per il collocamento.
Art. 42-duodecies (Trasferimento, restituzione e cancellazione di
quote di emissioni). - 1. Le quote di emissioni possono essere
trasferite:
a) tra persone all'interno della Unione europea;
b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei
Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute
conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre
2003, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente
decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, fatto salvo quanto stabilito
all'articolo 42-septiesdecies, entro il 31 maggio di ogni anno, il
soggetto regolamentato restituisce un numero di quote di emissione
disciplinate dal presente capo pari alle proprie emissioni,
corrispondente alla quantita' di combustibili immessi in consumo ai
sensi dell'allegato I-bis nel corso dell'anno civile precedente,
verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme
unionali. Il Comitato ETS 2 garantisce che tali quote siano
successivamente cancellate.
3. Il Comitato ETS 2 stabilisce con proprie deliberazioni, ove
necessario, le modalita' e i termini per garantire che le quote di
emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della
persona che le detiene.
4. Le quote di emissioni rilasciate dall'Autorita' nazionale
competente di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini
dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2 da parte di un
soggetto regolamentato.
Art. 42-terdecies (Monitoraggio e comunicazione delle emissioni).
- 1. Il soggetto regolamentato monitora, per ogni anno civile a
decorrere dal 2025, le emissioni corrispondenti alle quantita' di
combustibili immessi in consumo a norma dell'allegato I-bis, secondo
quanto previsto dall'allegato III, parte C e dalle relative norme
unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle
emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano
di monitoraggio approvato.
2. A partire dall'anno 2026, entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce, il soggetto
regolamentato comunica al Comitato ETS 2 le emissioni verificate di
cui al comma 1 e iscrive le stesse nel registro dell'Unione.
3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa
europea sono deliberate dal Comitato ETS 2 e condivise con
l'Autorita' nazionale del Registro.
4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al comma
2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato ETS 2
accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate
conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla
comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato ETS 2, previo
sollecito nei confronti del soggetto regolamentato ad effettuare una
valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo,
procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di
ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme
unionali.
5. Il soggetto regolamentato adempie all'obbligo di restituzione
di cui all'articolo 42-duodecies, sulla base della sua valutazione o
della stima conservativa operata dal Comitato ETS 2.
6. I soggetti regolamentati, titolari al 1° gennaio 2025
dell'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, comma 1,
comunicano al Comitato ETS 2 entro il 30 aprile 2025 le emissioni
storiche dei carburanti e combustibili immessi in consumo per
l'attivita' di cui all'allegato I-bis del presente provvedimento nel
corso del 2024. Con riferimento alle sole emissioni storiche del
2024, i soggetti regolamentati sono esentati dalla necessita' di
dimostrare la non fattibilita' tecnica e l'insorgenza di costi
sproporzionati in relazione all'applicazione di specifiche
metodologie di monitoraggio di cui alle norme unionali.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2028, entro il 30 aprile di ogni
anno fino al 2030, ciascun soggetto regolamentato comunica al
Comitato ETS 2 la quota media dei costi relativi alla restituzione
delle quote di cui al presente capo che ha trasferito ai consumatori
per l'anno precedente, secondo le relative norme unionali. I suddetti
costi possono essere separati contabilmente dal prezzo del prodotto
trasferito al consumatore finale.
8. Ai sensi delle pertinenti norme unionali previste all'articolo
14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 ottobre 2003, il Comitato ETS 2 puo' consentire
l'applicazione di misure semplificate di monitoraggio, comunicazione
e verifica per i soggetti regolamentati considerati a basse emissioni
ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della
Commissione, del 19 dicembre 2018.
Art. 42-quaterdecies (Verifica e accreditamento). - 1. I soggetti
regolamentati amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato ETS 2
le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto, applicando
i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore
accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato.
Tali comunicazioni tengono in considerazione il rispetto dei relativi
regolamenti unionali finalizzati ad evitare il doppio conteggio e la
restituzione delle quote non contemplate dal presente capo, di cui
all'articolo 42-noviesdecies.
2. Il soggetto regolamentato non puo' trasferire quote di
emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative
emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i
criteri definiti nell'allegato IV, parte C e le eventuali
disposizioni adottate dalla Commissione.
3. Il Comitato ETS 2 provvede affinche' il soggetto
regolamentato, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta
conforme ai criteri di cui all'allegato III, parte C o alle eventuali
disposizioni adottate dalla Commissione entro il 30 aprile di ogni
anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa
trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la
comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del
comma 4.
4. L'attivita' di controllo delle comunicazioni delle emissioni
verificate e trasmesse al Comitato ETS 2 viene effettuata dal sistema
di controllo automatico. Le modalita' ed i criteri per effettuare il
controllo automatico nonche' le modalita' e le tempistiche di
interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato
ETS 2.
5. Ai fini del presente capo, si applica l'articolo 41, comma 5.
Art. 42-quindecies (Disposizioni amministrative). - 1. Gli
articoli 34, 40, 43 e 44 si applicano alle emissioni, ai soggetti
regolamentati e alle quote disciplinate dal presente capo. A tal
fine:
a) ogni riferimento alle emissioni va inteso come riferimento
alle emissioni disciplinate dal presente capo;
b) ogni riferimento ai gestori va inteso come riferimento ai
soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo;
c) ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento alle
quote disciplinate dal presente capo;
d) ogni riferimento al Comitato va inteso come riferimento al
Comitato ETS 2.
Art. 42-sexdecies (Estensione unilaterale dell'attivita' di cui
all'allegato I-bis ad altri settori non soggetti ai capi III e IV). -
1. A partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica puo' estendere le attivita' di cui all'allegato I-bis a
settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio
di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori
tenendo conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare degli
effetti sul mercato interno, delle potenziali distorsioni della
concorrenza, dell'integrita' ambientale del sistema per lo scambio di
quote di emissioni istituito a norma del presente capo e
dell'affidabilita' del sistema di monitoraggio e comunicazione
previsto - previa approvazione della Commissione, sulla base delle
pertinenti norme unionali.
2. Le misure finanziarie adottate dallo Stato a favore di
societa' in settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa di costi
indiretti significativi sostenuti in relazione ai costi delle
emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi del
combustibile a causa dell'estensione unilaterale, si conformano alle
norme sugli aiuti di Stato e non causano indebite distorsioni della
concorrenza sul mercato interno.
3. In caso di estensione unilaterale di cui al presente articolo,
i soggetti regolamentati interessati presentano al Comitato ETS 2,
entro il 30 aprile dell'anno in questione, una relazione debitamente
motivata conformemente all'articolo 30-septies della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre
2003. Se i dati presentati sono debitamente motivati, il Comitato ETS
2 ne informa la Commissione entro il 30 giugno dell'anno in questione
affinche' sia conseguentemente adeguato il quantitativo di quote di
cui all'articolo 30-quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003.
4. Le quote supplementari rilasciate in virtu' di
un'autorizzazione a norma del presente articolo sono messe all'asta
conformemente ai requisiti di cui all'articolo 42-undecies. In deroga
al comma 7 del medesimo articolo, l'uso dei proventi della vendita
all'asta di tali quote supplementari e' determinato annualmente con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 42-septiesdecies (Rinvio dello scambio di emissioni per i
settori dell'edilizia e del trasporto su strada e per ulteriori
settori fino al 2028 in caso di prezzi eccezionalmente elevati
dell'energia). - 1. Qualora, in base all'avviso pubblicato dalla
Commissione a norma dell'articolo 30-duodecies, paragrafo 1, della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003, siano soddisfatte una o entrambe le condizioni di cui
alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) in deroga all'articolo 42-undecies, comma 1, l'inizio della
vendita all'asta delle quote di cui al presente capo e' da intendersi
a decorrere dal 2028;
b) in deroga all'articolo 42-duodecies, comma 2, il termine del
31 maggio di ogni anno per la restituzione delle quote e' da
intendersi a decorrere dal 2029.
Art. 42-octiesdecies (Sanzioni). - 1. Il soggetto regolamentato
di cui al presente capo che esercita una delle attivita' di cui
all'allegato I-bis senza l'autorizzazione di cui all'articolo
42-quater, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del
seguente importo:
a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per
ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in
mancanza di autorizzazione;
b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per
ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in
mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al
Comitato ETS 2 da parte del trasgressore, recante espressa
indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione
avrebbe dovuto essere richiesta.
2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il
Comitato ETS 2 effettua una stima conservativa delle emissioni
rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto
di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo
eventuali integrazioni al trasgressore.
3. Resta fermo che il soggetto regolamentato, che esercita una
delle attivita' di cui all'allegato I-bis in mancanza
dell'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, e' tenuto a
restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni
rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione.
4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore e' tenuto a
presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo
42-quinquies entro il termine di sessanta giorni dall'accertamento
della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal
trasgressore al Comitato ETS 2.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore
che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi
del comma 4 e' soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b), nel caso
in cui entro il termine di centoventi giorni dalla dichiarazione
spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi
del comma 3.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto
regolamentato che, entro il 30 aprile di ogni anno, non presenta la
comunicazione verificata delle emissioni o che rende dichiarazione
falsa o incompleta e' punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
7. La sanzione di cui al comma 6 e' ridotta alla meta' del suo
importo nel caso in cui la comunicazione e' effettuata dopo il 30
aprile ma, comunque, prima del 20 maggio dello stesso anno.
8. Il soggetto regolamentato che, entro il 30 maggio di ogni
anno, non restituisce una quantita' di quote pari alle emissioni
comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non
restituita. Tale sanzione e' adeguata in base all'indice europeo dei
prezzi al consumo. Il pagamento della sanzione non dispensa
dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a
quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non piu'
tardi del 30 settembre dell'anno successivo.
9. Il Comitato ETS 2 rende noto mediante pubblicazione sul
proprio sito istituzionale il nome del soggetto regolamentato che ha
violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui al
comma 8.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha
rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false e'
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50
euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emessa
in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il
Comitato ETS 2 informa l'ente nazionale di accreditamento della
sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al
fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure
sanzionatorie in considerazione della gravita' della violazione e
fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina
di settore e delle linee guida internazionali applicabili.
11. Il soggetto regolamentato che non effettua la comunicazione
di cessazione di attivita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.
12. Il soggetto regolamentato che non trasmette le comunicazioni
o informazioni richieste ai sensi degli articoli 42-septies e
42-decies e il soggetto regolamentato che trasmette le comunicazioni
di cui agli articoli 42-septies, 42-decies e 42-terdecies, comma 5,
contenenti dati falsi o errati e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.
13. Il Comitato ETS 2 e' l'autorita' competente ad effettuare il
controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo,
l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle
sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689.
14. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste
nel presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, per destinazioni finalizzate al miglioramento delle
attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio
nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai
procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di
emissione di gas a effetto serra.
Art. 42-noviesdecies (Doppio conteggio). - 1. Al fine di limitare
il rischio di doppio conteggio delle emissioni di cui al presente
capo e delle emissioni di cui ai capi III e IV, nonche' il rischio di
restituzione di quote non contemplate al presente capo e il rischio
di trasferimento dei costi a impianti che non svolgono attivita'
ricomprese nell'allegato I-bis, i soggetti regolamentati sono tenuti
a identificare e documentare, in modo affidabile e accurato, per tipo
di combustibile, le quantita' esatte di combustibile immesso in
consumo utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato
I-bis e l'uso finale dei combustibili immessi in consumo, in
conformita' a quanto previsto al riguardo dalle pertinenti norme
unionali, inclusi i regolamenti unionali espressamente volti a
minimizzare i suddetti rischi.
2. Ai sensi dell'articolo 30 septies, paragrafo 5, della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003, e in linea con lo spirito di collaborazione richiesto
dall'articolo 18 della medesima direttiva, le pertinenti informazioni
previste dall'articolo 75 tervicies del regolamento di esecuzione
2018/2066/UE della Commissione, del 19 dicembre 2018, contenute nella
comunicazione delle emissioni di cui all'articolo 36, comma 2, sono
rese disponibili ai soggetti regolamentati tramite il Portale ETS 2,
anche al fine di un corretto trasferimento dei costi ai consumatori
finali.
3. Nei casi in cui non sia comunque possibile evitare il doppio
conteggio o la restituzione di cui al comma 1, in applicazione delle
apposite disposizioni attuative del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, il Comitato ETS 2 procede a dare esecuzione ai
regolamenti unionali finalizzati a fornire una compensazione
finanziaria, calcolata in base ai principi previsti dalla direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre
2003. A tale scopo, il Ministero puo' avvalersi del GSE, tramite
apposita convenzione, con copertura dei relativi costi ai sensi
dell'articolo 42-undecies, comma 7, lettera d).
4. Gli ospedali che non rientrano nel capo IV possono ricevere
una compensazione finanziaria per i costi che sono stati loro
trasferiti a causa della restituzione delle quote di cui al presente
capo, conformemente a quanto stabilito al comma 3.
Capo V-ter - Disposizioni relative al meccanismo di adeguamento
del carbonio alle frontiere
Art. 42-vicies (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi
di comunicazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2023/956
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023). - 1. Il
dichiarante, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 1 del
regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17
agosto 2023, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10 a euro 50 per ogni tonnellata di emissioni non
comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi
disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo
transitorio, quando:
a) non ha adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo
di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e
2, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 2023, nei termini e nei modi disciplinati da
entrambi i regolamenti citati;
b) ha presentato una relazione CBAM incompleta o inesatta ai
sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773
della Commissione, del 17 agosto 2023, e non ha adottato le misure
necessarie per correggere la relazione CBAM.
2. Le sanzioni previste al comma 1 sono adeguate in base
all'indice europeo dei prezzi al consumo.
3. Nel determinare l'importo effettivo di una sanzione per le
emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti
resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo
transitorio, il Comitato considera i criteri indicati dall'articolo
16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della
Commissione, del 17 agosto 2023.
4. Se il Comitato, eventualmente anche in considerazione delle
informazioni ricevute dalla Commissione ai sensi dell'articolo 35,
paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 10 maggio 2023, avvia la procedura di correzione
di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773
della Commissione, del 17 agosto 2023, assegna al dichiarante un
termine non superiore a trenta giorni per presentare la relazione
CBAM ovvero per fornire le informazioni supplementari necessarie per
completare o correggere la relazione e, se del caso, presentare una
relazione corretta.
5. Se al termine della procedura di rettifica di cui al comma 4,
il Comitato accerta che il dichiarante non ha adottato le misure
necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM di
cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/956
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, o per
correggere la relazione CBAM incompleta o inesatta, notifica al
dichiarante la contestazione della violazione, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il Comitato ETS e' l'autorita' competente ad effettuare il
controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo,
l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle
sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689.
7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste
nel presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, per destinazioni finalizzate al miglioramento delle
attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio
nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai
procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di
emissione di gas a effetto serra.».
Art. 8
Modifiche al capo VI del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. All'articolo 43 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Comunicazione di
informazioni, tutela del segreto industriale, accesso
all'informazione e previsione dei flussi informativi fra istituzioni
ed enti ai fini del corretto funzionamento del sistema di emission
trading»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il Comitato trasmette annualmente alla Commissione i
dati aggregati relativi alle emissioni delle attivita' del trasporto
aereo di cui all'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nei
termini ivi indicati.
2-ter. L'operatore aereo puo' formulare richiesta motivata al
Comitato di non pubblicare i dati elencati nell'articolo 14,
paragrafo 6, lettera a) e lettera b) della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, a livello di
operatore aereo nei casi ivi specificati. Il Comitato puo' inoltrare
alla Commissione, sulla base di tale istanza, richiesta di pubblicare
tali dati a un livello di aggregazione piu' elevato.
2-quater. Per gli impianti di cui agli articoli 31 e 32 sono
rese pubbliche informazioni generali attinenti all'anagrafica
dell'impianto, numero conto, numero autorizzativo, classificazione
impianto, stato di attivita', emissioni consentite, emissioni
verificate, eventuali rideterminazioni e stato di adempimento
all'obbligo di conformita', nelle modalita' stabilite dal Comitato.
2-quinquies. Il Comitato ETS 2 richiede all'Agenzia delle
dogane e dei monopoli le informazioni necessarie ad assicurare
l'individuazione dei soggetti regolamentati e delle destinazioni
finali d'uso dei prodotti energetici. A tal fine, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' sottoscrivere
appositi accordi di cooperazione.».
2. Dopo l'articolo 43 del decreto legislativo n. 47 del 2020, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 43-bis (Informazione, comunicazione e visibilita' dei
finanziamenti). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
garantiscono la massima visibilita' alla fonte di finanziamento delle
azioni o dei progetti finanziati con i proventi delle aste dell'EU
ETS, di cui agli articoli 6, 23 e 42-undecies.
Art. 43-ter (Principio "non arrecare un danno significativo"). -
1. A partire dal 1° gennaio 2025, i proventi della messa all'asta
delle quote destinate al Fondo per l'innovazione ai sensi
dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, e
delle quote di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo e quarto
comma, della stessa direttiva sono utilizzati conformemente ai
criteri "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17
del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 giugno 2020, laddove tali proventi siano utilizzati per
un'attivita' economica per la quale sono stati definiti criteri di
vaglio tecnico a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di
detto regolamento per determinare se l'attivita' economica arrechi un
danno significativo a uno o piu' obiettivi ambientali pertinenti.».
3. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 47 del 2020, al comma
2, dopo le parole: «e' responsabile dell'approvazione» il segno di
interpunzione: «,» e' soppresso.
4. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I costi delle attivita' svolte a favore dei gestori, degli
operatori aerei e delle societa' di navigazione, di cui agli articoli
4, comma 8, 7-bis, 9, 9-bis, commi 2 e 3, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 12,
commi 1 e 5, 12-quater, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8, 12-septies, 18, 19,
20, commi 2 e 5, 21, commi 2 e 5, 24, ad eccezione del comma 3-bis,
26, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 e 7, 27, 31, commi 1 e 6, 32, commi 1 e
5, 33, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 35, commi 2, 2-bis, 2-quater e 4,
39, comma 2 e 41, commi 3 e 4, sono a carico degli stessi, secondo
tariffe e modalita' di versamento stabilite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I costi derivanti dalle attivita' svolte a favore dei
soggetti regolamentati ai sensi del capo V-bis, di cui agli articoli
4-bis, comma 8, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 42-septies, commi 1, 2 e 3,
42-octies, 42-novies, commi 2 e 5, 42-decies, 42-terdecies, commi 2,
4, 6 e 7, 42-quaterdecies, commi 3 e 4, 42-noviesdecies, comma 2,
sono posti a carico degli stessi soggetti regolamentati, secondo
tariffe e modalita' di versamento stabilite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
2-ter. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2,
a copertura dei costi derivanti dalle attivita' di cui al medesimo
comma 2 relative alle societa' di navigazione, ad esclusione di
quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, e' posta a
carico delle societa' di navigazione una tariffa annua, da versare
entro il 31 dicembre di ciascun anno, pari a euro 430,76 se
responsabili fino a 9 navi, pari a euro 1.196,56 se responsabili da
10 a 24 navi, pari a euro 2.393,13 se responsabili da 25 a 49 navi e
pari a euro 4.786,25 se responsabili di 50 e piu' navi. A copertura
dei costi derivanti dalle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 34,
commi 2, 4, 5, 6 e 7, e' posta a carico delle societa' di navigazione
una tariffa annua una tantum pari a euro 400. La tariffa e' versata
entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' stato aperto il conto nel
Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno
successivo a quello di apertura del conto.
2-quater. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
2-bis, a copertura dei costi derivanti dalle attivita' di cui al
medesimo comma 2-bis, ad esclusione di quelle previste dall'articolo
34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, e' posta a carico dei soggetti
regolamentati una tariffa annua una tantum pari a euro 600 a partire
dall'anno in cui chiedono l'autorizzazione. A copertura dei costi
derivanti dalle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 34, commi 2,
4, 5, 6 e 7, e' posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa
annua una tantum a pari a euro 400. La tariffa e' versata entro il 31
dicembre dell'anno in cui e' stato aperto il conto nel Registro
dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a
quello di apertura del conto.»;
c) al comma 3, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater»;
d) il comma 4 e' abrogato;
e) al comma 5, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;
f) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Le risorse economiche derivanti dal rispetto delle
misure equivalenti di cui all'articolo 31, comma 5, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, per essere destinate a
finalita' coerenti con l'articolo 23 per impianti di cui agli
articoli 31 e 32.
5-ter. Il versamento delle tariffe di cui ai commi 2, 2-bis,
2-ter e 2-quater, deve essere effettuato prima dell'inizio delle
attivita' istruttorie.».
5. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e' abrogato ad
eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo.»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
c) al comma 4, le parole: «nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attivita' di progetto
del protocollo di Kyoto» sono soppresse.
Art. 9
Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. All'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1, le parole: «nella presente direttiva» sono
sostituite dalle seguenti: «nel presente decreto»;
b) dopo il punto 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. A partire dal 1° gennaio 2026, gli impianti che
utilizzano biomassa non rientrano nel presente decreto nel caso in
cui, nel pertinente periodo quinquennale precedente, di cui
all'articolo 25, comma 1, le emissioni generate dalla combustione di
biomassa, effettuata secondo i criteri di cui alle pertinenti norme
unionali in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni,
contribuiscono in media per oltre il 95 per cento alle emissioni
totali medie di gas a effetto serra.»;
c) dopo il punto 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. A partire dal 1° gennaio 2026 anche le unita' che
utilizzano esclusivamente biomassa sono prese in considerazione ai
fini del calcolo della potenza termica nominale di un impianto ai
fini di cui al punto 3.»;
d) alla tabella, la colonna: «Attivita'» e' cosi' modificata:
1) alla prima sezione:
1.1) al primo capoverso, dopo le parole: «rifiuti pericolosi
o urbani)» e' inserito il seguente periodo: «. A decorrere dal 1°
gennaio 2024, combustione di combustibili in impianti per
l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale
totale superiore a 20 MW, ai fini degli articoli 35 e 41 del presente
decreto»;
1.2) al secondo capoverso, dopo la parola: «petrolio» sono
inserite le seguenti: «, ove siano in funzione unita' di combustione
di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW»;
2) alla seconda sezione:
2.1) al secondo capoverso, la parola: «ghisa» e' sostituita
dalla seguente: «ferro» e la parola: «relativa» e' soppressa;
2.2) al quarto capoverso, dopo le parole: «alluminio
primario» sono aggiunte le seguenti: «o di allumina»;
3) alla terza sezione, sesto capoverso, le parole: «ove siano
in funzione unita' di combustione di potenza termica nominale totale
superiore a 20 MW» sono sostituite dalle seguenti: «con una capacita'
di produzione di gesso calcinato o di gesso secondario essiccato
superiore a 20 tonnellate al giorno»;
4) alla quarta sezione:
4.1) al terzo capoverso, la parola: «compresa» e' sostituita
dalle seguenti: «che comporta» e le parole: «ove siano in funzione
unita' di combustione di potenza termica nominale totale superiore a
20 MW» sono sostituite dalle seguenti: «con una capacita' di
produzione superiore a 50 tonnellate al giorno»;
4.2) al nono capoverso, le parole: «mediante reforming o
mediante ossidazione parziale» sono soppresse;
4.3) al dodicesimo capoverso, le parole: «mediante
condutture» sono soppresse e dopo le parole: «direttiva 2009/31/CE»
sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle emissioni coperte da
un'altra attivita' ai sensi del presente decreto»;
5) alla quinta sezione, dopo le parole: «Trasporto aereo» e'
inserito il seguente capoverso:
«Voli tra aerodromi situati in due Stati che figurano
nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25
bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e voli tra la Svizzera
o il Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di
esecuzione, e, ai fini degli articoli 12, paragrafi 6 e 8, e 28
quater della direttiva 2003/87/CE, qualsiasi altro volo tra aerodromi
situati in due diversi paesi terzi effettuati da operatori aerei che
soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) sono titolari di un certificato di operatore aereo
rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro,
comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori
dello Stato membro;
b) producono emissioni annue di CO2 superiori a 10000
tonnellate generate da aeroplani con una massa massima certificata al
decollo superiore a 5700 kg che effettuano voli di cui al presente
allegato, diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato
membro, comprese le regioni ultraperiferiche dello stesso Stato
membro, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Ai fini della presente
lettera, non si tiene conto delle emissioni prodotte dai seguenti
tipi di voli:
i) voli di Stato;
ii) voli umanitari;
iii) voli per servizi medici;
iv) voli militari;
v) voli per attivita' antincendio;
vi) voli che precedono o seguono un volo umanitario, per
servizi medici o per attivita' antincendio, a condizione che tali
voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati
necessari per lo svolgimento delle attivita' umanitarie, per servizi
medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento
dell'aeromobile dopo tali attivita' in vista della sua attivita'
successiva»;
6) alla quinta sezione, alla lettera i), la parola: «30.000»
e' sostituita dalla seguente: «50.000»;
7) alla quinta sezione, dopo la lettera j) e prima delle
parole: «I voli effettuati esclusivamente» sono inserite le seguenti:
«j-bis)»;
e) dopo la quinta sezione, e' inserita la seguente:
Art. 10
Allegato I-bis al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. Dopo l'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,
e' inserito l'allegato I-bis di cui all'allegato A al presente
decreto.
Art. 11
Modifiche all'allegato III al decreto legislativo 9 giugno 2020, n.
47
1. All'allegato III al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la rubrica, le parole: «ARTE A» sono sostituite dalle
seguenti: «PARTE A»;
b) alla parte A:
1) alla sezione: «Calcolo delle emissioni», al terzo capoverso,
sesto periodo, le parole: «e' pari a zero» sono sostituite dalle
seguenti: «che soddisfa i criteri di sostenibilita' e di riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa
stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti
necessari al fine dell'applicazione a norma dell'articolo 14 della
direttiva 2003/87/CE, e' pari a zero.» e, al quinto capoverso, le
parole: «96/61/CE» sono sostituite dalle parole: «2010/75/UE»;
2) alla sezione: «Controllo delle emissioni di altri gas a
effetto serra», dopo le parole: «paragrafo 1» sono inserite le
seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»;
c) alla parte B:
1) alla sezione: «Controllo delle emissioni di biossido di
carbonio»:
1.1) al quinto capoverso, le parole: «Alla biomassa si
applica un fattore di emissione pari a zero.» sono soppresse;
1.2) dopo il quinto capoverso, sono inseriti i seguenti:
«Il fattore di emissione della biomassa che soddisfa i
criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva
UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine
dell'applicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva
2003/87/CE, e' pari a zero. Al Kerosene per aeromobili (Jet A1 o Jet
A) si applica un fattore di emissione pari a 3,16 (t CO2/t
carburante).
Le emissioni da combustibili rinnovabili di origine non
biologica che utilizzano idrogeno da fonti rinnovabili conformi
all'articolo 25 della direttiva UE/2018/2001 sono classificate a zero
emissioni per gli operatori aerei che li utilizzano fino all'adozione
dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della
direttiva 2003/87/CE.»;
1.3) al nono capoverso, dopo le parole: «articolo 14,
paragrafo 3,» sono inserite le seguenti: «della direttiva
2003/87/CE.»;
2) alla sezione: «Comunicazione delle emissioni», primo
capoverso, dopo le parole: «articolo 14, paragrafo 3,» sono inserite
le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE.»;
3) alla rubrica della sezione: «Controllo dei dati relativi
alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3-sexies e
3-septies» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «della
direttiva 2003/87/CE»;
4) alla rubrica della sezione: «Comunicazione dei dati relativi
alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3-sexies e
3-septies» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «della
direttiva 2003/87/CE»;
d) dopo la parte B, e' aggiunta la seguente:
«PARTE C - Controllo e comunicazione delle emissioni
corrispondenti all'attivita' di cui all'allegato I-bis
Controllo delle emissioni
Le emissioni sono monitorate tramite calcolo.
Calcolo
Le emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula:
Combustibile immesso in consumo × fattore di emissione
Il combustibile immesso in consumo comprende la quantita' di
combustibile immessa in consumo dal soggetto regolamentato.
Si utilizzano i fattori di emissione IPCC predefiniti, ricavati
dalle linee guida IPCC 2006 per gli inventari o dai successivi
aggiornamenti, a meno che i fattori di emissione specifici per
combustibile, identificati da laboratori indipendenti accreditati che
ricorrono a metodi di analisi riconosciuti, risultino piu' accurati.
Per ciascun soggetto regolamentato e ciascun combustibile si
procede a un calcolo separato.
Comunicazione delle emissioni
Ciascun soggetto regolamentato include nella propria
comunicazione le seguenti informazioni:
A. Dati che identificano il soggetto regolamentato, tra cui:
- nome del soggetto regolamentato;
- suo indirizzo, comprendente codice postale e paese;
- tipo di combustibili che immette in consumo e attivita'
attraverso le quali li immette in consumo, compresa la tecnologia
utilizzata;
- indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di
posta elettronica di un referente;
- nome del proprietario del soggetto regolamentato e di
altre eventuali societa' capofila.
B. Per ciascun tipo di combustibile immesso in consumo e
utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato I-bis,
per il quale sono calcolate le emissioni:
- quantita' di combustibile immesso in consumo;
- fattori di emissione;
- emissioni totali;
- uso finale o usi finali del combustibile immesso in
consumo;
- incertezza.
Anche al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per
le imprese, le presenti disposizioni in materia di comunicazione sono
opportunamente coordinate con eventuali altre disposizioni in
materia.».
Art. 12
Modifiche all'allegato IV al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. All'allegato IV al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte A:
1) al punto 2., dopo le parole: «dell'articolo 14, paragrafo 3»
sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»;
2) al punto 11., dopo le parole: «dell'articolo 14, paragrafo
3», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «della direttiva
2003/87/CE»;
3) al punto 12., la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, nonche' le
specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi
dell'articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva;»;
b) alla parte B:
1) al punto 14., lettera b), secondo periodo, dopo le parole:
«articoli 3-sexies e 3-septies» sono aggiunte le seguenti: «della
direttiva 2003/87/CE.»;
2) al punto 15., dopo le parole: «dell'articolo 14, paragrafo
3» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»;
3) al punto 16., dopo le parole: «dell'articolo 3-septies,
paragrafo 2» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»;
c) dopo la parte B, e' aggiunta la seguente:
«PARTE C - Verifica delle emissioni prodotte dalle attivita' di
cui all'allegato I-bis
Principi generali
1. Le emissioni corrispondenti alle attivita' di cui
all'allegato I-bis sono soggette a verifica.
2. La procedura di verifica tiene conto di quanto comunicato ai
sensi dell'articolo 42-sexies, comma 2, e del monitoraggio effettuato
nel corso dell'anno precedente. La verifica riguarda l'affidabilita',
la credibilita' e la precisione dei sistemi di monitoraggio e i dati
e le informazioni comunicati relativi alle emissioni, con particolare
riferimento ai seguenti elementi:
a) i combustibili immessi in consumo comunicati e i relativi
calcoli;
b) la scelta e l'utilizzo dei fattori di emissione;
c) i calcoli per determinare le emissioni complessive.
3. Le emissioni comunicate possono essere convalidate solo se
dati e informazioni affidabili e credibili consentono di determinare
le emissioni con un grado elevato di certezza. Per dimostrare un
grado elevato di certezza il soggetto regolamentato deve provare che:
a) i dati trasmessi sono coerenti tra loro;
b) il rilevamento dei dati e' stato effettuato secondo gli
standard scientifici applicabili;
c) i registri pertinenti del soggetto regolamentato sono
completi e coerenti.
4. Il verificatore ha accesso a tutti i siti e a tutte le
informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
5. Il verificatore tiene conto del fatto che il soggetto
regolamentato abbia eventualmente aderito al sistema di ecogestione e
audit dell'Unione (EMAS).
Metodologia
Analisi strategica
6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutti i
quantitativi di combustibili immessi in consumo dal soggetto
regolamentato. A tal fine, il verificatore deve avere una visione
d'insieme di tutte le attivita' nel cui ambito il soggetto
regolamentato immette in consumo i combustibili e della loro
rilevanza per le emissioni.
Analisi dei processi
7. La verifica dei dati e delle informazioni comunicati
avviene, per quanto possibile, nella sede del soggetto regolamentato.
Il verificatore effettua controlli a campione (spot check) per
determinare l'affidabilita' dei dati e delle informazioni trasmessi.
Analisi dei rischi
8. Il verificatore sottopone a valutazione tutte le modalita'
attraverso le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i
combustibili, per accertarsi dell'affidabilita' dei dati relativi
alle emissioni complessive del soggetto regolamentato.
9. Sulla base di questa analisi, il verificatore individua
esplicitamente tutti gli elementi che comportano un elevato rischio
di errore, nonche' altri aspetti della procedura di monitoraggio e di
comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione
delle emissioni complessive. Cio' riguarda in particolare i calcoli
necessari per determinare il livello delle emissioni delle singole
fonti. Particolare attenzione e' riservata agli elementi che
presentano un elevato rischio di errore e agli aspetti summenzionati
della procedura di monitoraggio.
10. Il verificatore esamina tutti i metodi di controllo dei
rischi applicati dal soggetto regolamentato per ridurre al minimo il
grado di incertezza.
Relazione
11. Il verificatore predispone una relazione sul processo di
convalida, nella quale dichiara se quanto comunicato ai sensi
dell'articolo 42-sexies, comma 2, e' conforme. La relazione deve
riportare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Se il
verificatore ritiene che non vi siano errori materiali
nell'indicazione delle emissioni complessive, rilascia una
dichiarazione attestante la correttezza di quanto comunicato ai sensi
dell'articolo 42-sexies, comma 2.
Requisiti minimi di competenza del verificatore
12. Il verificatore e' indipendente rispetto al soggetto
regolamentato, svolge i propri compiti con serieta', obiettivita' e
professionalita' e conosce:
a) le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, nonche' le
norme e gli orientamenti adottati dalla Commissione a norma
dell'articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva;
b) le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative attinenti alle attivita' sottoposte a verifica;
c) la produzione di tutte le informazioni relative a tutte le
modalita' attraverso le quali i combustibili sono immessi in consumo
dal soggetto regolamentato, in particolare per quanto riguarda la
raccolta, la misurazione, il calcolo e la comunicazione dei dati.».
Art. 13
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono abrogati gli articoli 3,
comma 1, lettera bb), e 24, comma 2, lettere b) e c), del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
2. Fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 3, comma
1, le funzioni ad esso attribuite dalla lettera c) del medesimo
comma, sono svolte dal Comitato e dalla Segreteria tecnica in carica
al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nominati
negli otto mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono membri di diritto del Comitato di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b) e svolgono le relative funzioni
per ciascuna delle due sezioni di cui il Comitato si compone.
4. I rimanenti membri del Comitato di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nominati negli otto mesi
antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, sono membri
di diritto della Sezione 1 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c).
5. Sono fatti salvi gli effetti delle deliberazioni adottate in
attuazione degli adempimenti previsti dalle direttive (UE) 2023/958 e
2023/959, nelle more della piena operativita' degli organismi di cui
all'articolo 3 del presente decreto, dal Comitato ETS i cui
componenti sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica 16 aprile 2024.
Art. 14
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
[fonte foto: https://shorturl.at/2aSBr]