Gas serra: novità sullo scambio di quote

Gas serra scambio di quote
Nel decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2024, n. 241, misure anche sul contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni

Gas serra: novità sullo scambio di quote e sulle emissioni del trasporto aereo con la pubblicazione del decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147 sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2024, n. 241.

In particolare, il provvedimento attua:

  • la direttiva (Ue) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/Ce per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;
  • la direttiva (Ue) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/Ce, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (Ue) 2015/1814, relativa all'istituzione e  al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Di seguito il testo del decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147.

Gas serra scambio di quote

 

Decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147 

 

Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10  maggio  2023,  recante  modifica  della  direttiva
2003/87/CE per quanto riguarda  il  contributo  del  trasporto  aereo
all'obiettivo  di  riduzione  delle  emissioni  in  tutti  i  settori
dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura
mondiale basata sul mercato, nonche' della  direttiva  (UE)  2023/959
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio  2023,  recante
modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione,  e
della  decisione  (UE)  2015/1814,  relativa  all'istituzione  e   al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel  sistema
dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei  gas  a  effetto
serra. (24G00163)
(Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2024, n. 241)

 

Vigente al: 15-10-2024

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

(omissis)

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

  Modifiche al titolo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. Il titolo del decreto legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  e'

sostituito dal seguente:

«Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958  e  (UE)

2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023,

che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema  per

lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione,

nonche' adeguamento della normativa nazionale alle  disposizioni  del

regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo

e  alla  decisione  (UE)  2015/1814  relativa  all'istituzione  e  al

funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel  sistema

dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei  gas  a  effetto

serra».

 

                               Art. 2

    Modifiche al capo I decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 9 giugno 2020,  n.  47,  e'

sostituito dal seguente:

«Articolo 1 (Oggetto e  finalita').  -  1.  Il  presente  decreto

legislativo reca le disposizioni  per  l'attuazione  della  direttiva

2003/87/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  ottobre

2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di  emissioni

dei gas a effetto serra nell'Unione, come modificata dalle  direttive

(UE)  2018/410,  (UE)  2023/958  e   (UE)   2023/959,   nonche'   per

l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del

regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

del 13 dicembre 2017, e dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.».

2. All'articolo 2 del  decreto  legislativo  n.  47  del  2020,  le

parole: «emissioni provenienti dalle attivita' indicate  all'allegato

I» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' indicate agli  allegati

I e I-bis».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 47 del  2020

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h), dopo le parole: «articolo 15»  sono  aggiunte

le seguenti: «e dell'articolo 42-quater»;

b) la lettera p) e' sostituita dalla seguente:

«p) "emissioni": il rilascio di gas a effetto serra  a  partire

da fonti situate in un  impianto  o  il  rilascio,  da  parte  di  un

aeromobile che  esercita  una  delle  attivita'  di  trasporto  aereo

elencate nell'allegato I o di navi  che  esercitano  un'attivita'  di

trasporto marittimo di cui all'allegato I,  dei  gas  specificati  in

riferimento all'attivita' interessata, o il rilascio di gas a effetto

serra corrispondenti all'attivita' di cui all'allegato I-bis;»;

c) la lettera v) e' abrogata;

d) alla lettera dd), il numero 3) e' soppresso;

e) alla lettera ff), al numero 2), secondo  periodo,  le  parole:

«nei primi due anni del periodo di riferimento» sono sostituite dalle

seguenti: «nei primi due anni di ciascun periodo di cui  all'articolo

13 della direttiva 2003/87/CE» e,  al  numero  3),  le  parole:  «del

periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti:  «di  ciascun

periodo di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE»;

f) la lettera ll) e' abrogata;

g) alla lettera oo),  la  parola:  «piccolissimo»  e'  sostituita

dalle seguenti: «molto piccolo»;

h) alla lettera pp), le parole «, gestore ovvero operatore aereo»

sono soppresse;

i) la lettera aaa) e' abrogata;

l) alla lettera eee), dopo le  parole:  «dell'articolo  41»  sono

aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 42-quaterdecies»;

m) dopo la lettera eee) sono aggiunte le seguenti:

«eee-bis) "Autorita' nazionale competente ai  fini  di  cui  al

capo V bis": il Comitato  ETS  2  designato  per  l'attuazione  delle

disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma  dell'articolo  4-bis

(di seguito Comitato ETS 2);

eee-ter) "classe ghiaccio": la classe ghiaccio  quale  definita

all'articolo 3, lettera o) del regolamento (UE) 2015/757;

eee-quater) "combustibile": ai fini del capo V  bis,  qualsiasi

prodotto  energetico  di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  1,  della

direttiva 2003/96/CE, compresi i carburanti o  combustibili  elencati

nelle tabelle A e C  dell'allegato  I  di  detta  direttiva,  nonche'

qualsiasi altro prodotto destinato  all'uso,  offerto  in  vendita  o

utilizzato  come   carburante   per   motori   o   combustibile   per

riscaldamento, come specificato all'articolo 2, paragrafo 3, di detta

direttiva, anche per la produzione di energia elettrica;

eee-quinques)  "Focal  Point  CORSIA":  ente,   organo   ovvero

organismo dedicato all'implementazione delle  attivita'  correlate  a

CORSIA,  comprese  le  attivita'  di  monitoraggio,  comunicazione  e

verifica  delle  emissioni  di  CO2  nell'ambito  dell'organizzazione

internazionale per l'aviazione civile (ICAO);

eee-sexies)  "dati  aggregati  sulle  emissioni  a  livello  di

societa'": i dati aggregati come definiti all'articolo  3,  paragrafo

1, lettera q) del regolamento (UE) 2015/757;

eee-septies)  "depositario  autorizzato":  il   soggetto   come

definito all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo

26 ottobre 1995, n. 504;

eee-octies)  "deposito  fiscale":  l'impianto   come   definito

all'articolo 1, comma 2,  lettera  e),  del  decreto  legislativo  26

ottobre 1995, n. 504;

eee-novies) "destinatario  registrato":  la  persona  fisica  o

giuridica come definita all'articolo 1,  comma  2,  lettera  l),  del

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

eee-decies)  "effetti  del  trasporto  aereo  non  legati  alle

emissioni di CO2": gli effetti sul clima  del  rilascio,  durante  la

combustione di carburanti, di  ossidi  di  azoto  (NOx),  particolato

carbonioso, specie di zolfo ossidato, nonche' gli effetti del  vapore

acqueo, comprese le scie di condensazione, da parte di un  aeromobile

che  esercita  una  delle  attivita'  di  trasporto  aereo   elencate

nell'allegato I;

eee-undecies) "esercizio della  nave":  la  determinazione  del

carico trasportato o della rotta e della velocita' della nave;

eee-duodecies) "immissione in consumo": ai fini del capo V bis,

l'immissione in consumo come definita all'articolo  6,  paragrafo  3,

della direttiva (UE) 2020/262;

eee-terdecies)  «impianti  per   l'incenerimento   di   rifiuti

urbani»:  gli  impianti  di  cui  all'articolo  3,  punto  40)  della

direttiva 2010/75/UE  che  bruciano  rifiuti  urbani,  come  definiti

all'articolo 3.2 ter della direttiva 2008/98/CE;

eee-quaterdecies) "nave da crociera": la  nave  passeggeri  che

non dispone di un ponte di carico e che e' progettata  esclusivamente

per il trasporto commerciale di passeggeri con pernottamento  su  una

tratta marittima;

eee-quindecies) "paesi e territori non europei": i  paesi  e  i

territori non europei  di  cui  all'articolo  198  del  Trattato  sul

funzionamento dell'Unione europea;

eee-sedecies) "periodo di  conformita'  CORSIA":  il  ciclo  di

compliance triennale durante il quale gli operatori devono  adempiere

ai loro obblighi di compensazione ai sensi  del  paragrafo  15  della

Risoluzione dell'Assemblea ICAO A41-22;

eee-septiesdecies) "portale ETS 2": la piattaforma  informatica

che  costituisce  l'interfaccia  telematica  tra   utente,   soggetto

regolamentato e Comitato ETS 2;

eee-octiesdecies) "porto di scalo": il porto dove  la  nave  si

ferma per caricare  o  scaricare  merci  o  imbarcare  o  sbarcare  i

passeggeri, o il porto in cui una nave offshore si ferma per dare  il

cambio all'equipaggio. Sono esclusi: le soste per il  solo  scopo  di

rifornirsi di carburante o viveri, il cambio  di  equipaggio  di  una

nave che non sia una nave offshore, le soste in bacino di carenaggio,

le riparazioni alla nave, alle sue attrezzature  o  ad  entrambe,  le

soste  in  porto  perche'  la  nave  necessita  assistenza  o  e'  in

situazione di pericolo, i trasferimenti da nave a nave effettuati  al

di fuori dei porti, le soste per il solo scopo di trovare  un  riparo

da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie  da  attivita'

di ricerca e salvataggio e le soste delle navi portacontainer  in  un

porto di trasbordo  di  container  limitrofo  elencato  nell'atto  di

esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 3 octies bis, paragrafo 2,

della direttiva 2003/87/CE;

eee-noviesdecies)  "societa'  di  navigazione":  l'armatore   o

qualsiasi altra organizzazione  o  persona,  come  il  gestore  o  il

noleggiatore  a  scafo  nudo,  che  ha  assunto  la   responsabilita'

dell'esercizio della nave dall'armatore  e  che,  cosi'  facendo,  ha

accettato di assumere tutti i compiti e  le  responsabilita'  imposti

dal Codice internazionale di gestione della sicurezza  delle  navi  e

della  prevenzione  dell'inquinamento  di  cui  all'allegato  I   del

regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio;

eee-vicies)  «soggetto  regolamentato»:  ai  fini  del  capo  V  bis,

qualsiasi persona fisica o giuridica, ad  eccezione  dei  consumatori

finali  di  prodotti  energetici,  che  svolge  l'attivita'  di   cui

all'allegato I-bis e che rientra in una delle seguenti categorie:

1) se il combustibile passa attraverso un deposito fiscale, i

soggetti  che  ne  effettuano  l'immissione  in   consumo,   debitori

dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 2, comma 2,  del

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

2) se il numero 1) non e'  applicabile,  la  persona  di  cui

all'articolo 26, comma 7 del decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.

504, debitrice dell'accisa divenuta esigibile a  norma  dell'articolo

26, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

3) se i numeri 1) e  2)  non  sono  applicabili,  la  persona

registrata presso il competente Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane,

debitrice dell'accisa a norma dell'articolo 21, comma 6, del  decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche nel caso in cui  vi  siano

altri soggetti autorizzati a sostituirle;

4) se i precedenti numeri 1), 2) e 3) non  sono  applicabili,

la persona all'uopo identificata e designata dal Comitato  ETS  2  ai

fini delle attivita' di cui all'allegato I-bis;

eee-viciessemel) "speditore registrato": la  persona  fisica  o

giuridica come definita all'articolo 1,  comma  2,  lettera  m),  del

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

eee-viciesbis) "tratta": la tratta come  definita  all'articolo

3, lettera c), del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 29 aprile 2015.».

                               Art. 3

    Modifiche al capo II decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato ETS  (di  seguito  «Comitato»)  e'  l'Autorita'

nazionale  competente  per  l'attuazione  delle  disposizioni   della

direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13

ottobre 2003, e dei relativi atti  di  esecuzione  e  atti  delegati,

fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  capo

V-bis, delle disposizioni del regolamento  (UE)  2023/956  e  per  lo

svolgimento delle attivita' derivanti dal sistema CORSIA. Il Comitato

ha  sede  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza

energetica.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis.  Il  Comitato  e'  un  organo  collegiale  composto  da

ventidue membri, dei quali uno con funzioni di Presidente e  uno  con

funzioni di Vicepresidente. Il Presidente e  il  Vicepresidente  sono

designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica  e

dal medesimo nominati con apposito decreto.

1-ter. Il Comitato e'  suddiviso  in  due  sezioni,  denominate

"Sezione 1" e "Sezione 2". Il  Presidente  e  il  Vicepresidente  del

Comitato svolgono le relative funzioni per entrambe le  sezioni,  con

diritto di voto.»;

c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2.  La  Sezione  1  e'  competente  per   l'attuazione   delle

disposizioni  della  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento   e   del

Consiglio, del 13 ottobre  2003,  fatta  eccezione  per  l'attuazione

delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto,  e  per

lo svolgimento delle attivita' derivanti dal sistema CORSIA, salvo le

specifiche attribuzioni del  Focal  Point  CORSIA  per  l'Italia.  E'

costituita da quattordici membri nominati con  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati  dal

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro

delle imprese e del Made in Italy, uno dal Ministro della  giustizia,

tre dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  cui  uno

appartenente all'Ente nazionale per l'aviazione  civile  (di  seguito

ENAC), uno dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  uno  dal

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e

il PNRR, uno dal Ministro degli affari esteri  e  della  cooperazione

internazionale, uno dal  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le

politiche del mare e uno dalla Conferenza permanente per  i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano. Dei quattordici membri, nove hanno diritto di voto e  cinque

funzioni consultive. Il membro designato dal Ministro della giustizia

ha  diritto  di  voto   esclusivamente   sulle   questioni   inerenti

all'attivita'  sanzionatoria.   Il   membro   appartenente   all'ENAC

designato dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha

diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al  trasporto

aereo.  I  membri  designati  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e

trasporti  hanno  diritto  di  voto  esclusivamente  sulle  questioni

inerenti al trasporto  aereo  e  al  trasporto  marittimo.  I  membri

designati dai Ministri dell'economia e delle finanze, per gli  affari

europei, il Sud, le politiche di coesione e  il  PNRR,  degli  affari

esteri e della cooperazione internazionale, per la protezione  civile

e le politiche del mare e dalla Conferenza permanente per i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano,  svolgono  le   funzioni   consultive   esclusivamente   con

riferimento alle attivita' di cui al comma 10.»;

d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. La Sezione  2  e'  competente  per  l'attuazione  delle

disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 10 maggio 2023, ed e' costituita da sei membri con

diritto di voto nominati con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e

della  sicurezza  energetica,  di  cui  tre  designati  dal  Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno  dal  Ministro  degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, e due dal Ministro

dell'economia e delle finanze,  dei  quali  almeno  uno  appartenente

all'Agenzia delle dogane e monopoli.»;

e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Il Presidente, tenuto conto dell'ordine  del  giorno  e

delle materie ivi contemplate, ha facolta' di convocare  il  Comitato

per sezione competente, anche ai fini deliberativi.»;

f) il comma 5 e' abrogato;

g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. La preliminare attivita' istruttoria, ai fini della stesura

degli atti deliberativi del Comitato, e' di competenza del  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica; a tal fine e'  istituita,

presso  la  Direzione  generale  competente,  un'apposita  Segreteria

tecnica. La segreteria tecnica, che  integra  competenze  tecniche  e

giuridiche, si compone di  quindici  membri  e  di  un  coordinatore,

nominati con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di  comprovata

esperienza nel settore ETS, e' designato dal Ministero  dell'ambiente

e della sicurezza energetica. I quindici membri sono designati:

a) uno dall'ISPRA;

b) uno dall'ENAC;

c)  uno  dalla  societa'  in  house   del   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti;

d) quattro dal Gestore dei servizi energetici  -  GSE  S.p.A.

(GSE), di cui uno avente  competenze  in  materia  di  Meccanismo  di

adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM);

e)  quattro   dalla   societa'   in   house   del   Ministero

dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  di  cui  uno  avente

competenze in materia di CBAM;

f) due da  Unioncamere,  di  cui  uno  avente  competenze  in

materia di CBAM;

g)  due  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze

nell'ambito  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli,   aventi

competenze in materia di CBAM.»;

h) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. Il supporto organizzativo, logistico e per  l'eventuale

contenzioso al Comitato e alla Segreteria tecnica e' assicurato dalla

direzione generale competente del  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica.»;

i) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Per il supporto allo svolgimento dell'attivita' istruttoria

di cui al comma 6,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica  si  avvale,  anche  attraverso  la  stipula  di  apposite

convenzioni, delle proprie societa' in house, del GSE  e  dell'ISPRA,

nonche', per l'implementazione informatica  del  Portale  di  cui  al

comma 8, dell'Unione italiana delle camere di  commercio,  industria,

artigianato e agricoltura (Unioncamere). Per le questioni inerenti al

trasporto aereo e ai piccoli emettitori, l'attivita'  istruttoria  e'

svolta dal Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,

anche attraverso  il  supporto  fornito,  rispettivamente,  dall'ENAC

mediante la stipula di appositi accordi di cooperazione  e  dal  GSE,

mediante la stipula di apposite convenzioni.»;

l) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:

«7-bis. Entro il 1° gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente  e

della sicurezza energetica sottoscrive con l'Agenzia delle  dogane  e

dei monopoli un protocollo d'intesa, in materia di CBAM,  finalizzato

a orientare le azioni strategiche su obiettivi condivisi dalle parti,

che corrispondono a interessi comuni.»;

m) al comma  9,  dopo  la  parola:  «Corsia»,  sono  aggiunte  le

seguenti: «, fatta eccezione per  le  attribuzioni  del  Focal  Point

CORSIA. Per le attivita' inerenti al sistema CORSIA, il  Comitato  si

avvale del supporto fornito dal Ministero delle infrastrutture e  dei

trasporti e dall'ENAC»;

n) al comma 11, le parole: «, di concerto con il  Ministro  della

pubblica amministrazione,» sono soppresse;

o) il comma 12 e' sostituito dal seguente:

«12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza

energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della

Segreteria tecnica.».

2. Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:

«Art.  4-bis  (Autorita'  nazionale  competente  ETS   2).   - 1.

L'Autorita' nazionale competente per l'attuazione delle  disposizioni

di cui al capo V bis del presente decreto, della direttiva 2003/87/CE

e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati nei settori di  cui

al predetto capo, e' il Comitato ETS 2. Il Comitato ha sede presso il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Il Comitato ETS 2 e' un organo collegiale composto  da  undici

membri con  diritto  di  voto,  nominati  con  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre,  compreso  il

Presidente e il Vicepresidente, designati dal Ministro  dell'ambiente

e della sicurezza energetica, due dal Ministro dell'economia e  delle

finanze, di cui uno  appartenente  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei

monopoli, due dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  uno

dal Ministro della giustizia, due dal GSE e uno dall'ISPRA. Il membro

designato  dal  Ministro  della  giustizia   ha   diritto   di   voto

esclusivamente sulle questioni inerenti all'attivita' sanzionatoria.

3. I membri del Comitato ETS 2 sono scelti tra persone di elevata

qualifica professionale e comprovata esperienza tecnico-operativa nei

settori oggetto del capo V bis e non devono trovarsi in situazione di

conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A  tal

fine, i membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto

dell'accettazione  della  nomina   e   sono   tenuti   a   comunicare

tempestivamente  al  Ministero  dell'ambiente   e   della   sicurezza

energetica ogni sopravvenuta situazione di  conflitto  di  interessi.

Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla  carica  di

membro del Comitato ETS 2 e il soggetto che lo ha designato  provvede

alla designazione del sostituto, che viene nominato con  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta  ferma  la

disciplina di inconferibilita' ed incompatibilita' di cui al  decreto

legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

4. I membri del Comitato ETS 2 durano in carica cinque anni e  il

relativo mandato puo' essere rinnovato per una sola volta.

5. La preliminare attivita' istruttoria  ai  fini  della  stesura

degli atti deliberativi e' di competenza del Ministero  dell'ambiente

e della sicurezza energetica; a tal fine,  e'  istituita,  presso  la

direzione generale competente,  un'apposita  Segreteria  tecnica  (di

seguito «Segreteria tecnica ETS 2»), composta da cinque membri  e  da

un coordinatore nominati con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e

della  sicurezza  energetica.  Il  coordinatore  e  due  membri  sono

designati dal Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica.

Dei  restanti  tre  membri,  due   sono   designati   dal   Ministero

dell'economia e delle finanze, di cui  uno  appartenente  all'Agenzia

delle Dogane e dei Monopoli, e uno dal Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti.

6. Per il supporto allo svolgimento dell'attivita' istruttoria di

cui  al  comma  5,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica  si  avvale,  anche  attraverso  la  stipula  di  apposite

convenzioni, del GSE.

7.  Il  supporto  organizzativo,  logistico  e  per   l'eventuale

contenzioso al Comitato ETS 2 e alla  Segreteria  tecnica  ETS  2  e'

assicurato  dalla  direzione  generale   competente   del   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica.

8. Il Portale ETS 2 e' lo strumento utilizzato dal Comitato ETS 2

per lo svolgimento delle attivita'  di  propria  competenza  e  delle

interlocuzioni con i destinatari del capo  V  bis.  A  tal  fine,  il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive  con

Unioncamere accordi di cooperazione, con i  quali  sono  definite  le

modalita' di interconnessione con  le  tecnologie  telematiche  delle

Camere di commercio. I servizi telematici destinati  alle  imprese  e

alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in  conformita'

alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica sono definite le modalita' di funzionamento  del  Comitato

ETS 2 e della Segreteria tecnica ETS 2.

10. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato ETS 2 e

dei componenti della Segreteria tecnica ETS 2.

11. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato ETS  2  presenta

al  Parlamento  una   relazione   sull'attivita'   svolta   nell'anno

precedente.».

 

                               Art. 4

 Modifiche al capo III del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. La rubrica del capo III, del decreto legislativo 9 giugno  2020,

n. 47, e' sostituita dalla seguente: «TRASPORTO AEREO E MARITTIMO».

2. Al capo III, prima dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 47

del 2020, e' inserita la seguente partizione: «SEZIONE I -  TRASPORTO

AEREO».

3. All'articolo 5 del decreto  legislativo  n.  47  del  2020  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Le disposizioni del presente  capo  si

applicano, salvo quanto previsto al comma 2,  all'assegnazione  e  al

rilascio di quote  per  le  attivita'  di  trasporto  aereo  elencate

nell'allegato I» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le  disposizioni

della presente sezione si applicano, salvo quanto previsto  al  comma

2, alle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I»;

b) al comma 2, le parole: «del  presente  capo»  sono  sostituite

dalle seguenti: «della presente sezione»;

c) il comma 3 e' abrogato;

d) al comma 4:

1)  all'alinea,  le  parole:  «In  deroga  agli  articoli   12,

paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3, e 16  della  direttiva  2003/87/CE»

sono sostituite dalle seguenti: «In deroga  alle  norme  relative  al

monitoraggio e comunicazione delle  emissioni  e  restituzione  delle

quote di cui agli articoli 35, 36 e 42»;

2) alla lettera a), dopo le parole: «Spazio Economico  Europeo»

sono inserite le seguenti: «ad eccezione  dei  voli  verso  aerodromi

situati nel Regno Unito o in Svizzera»  e  le  parole:  «fino  al  31

dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°  gennaio  2021

al 31 dicembre 2026,»;

3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) le emissioni prodotte dai voli tra un  aerodromo  situato

in una delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349  del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato

in un'altra regione dello  Spazio  Economico  Europeo  in  ogni  anno

civile dal 1° gennaio 2013  al  31  dicembre  2023,  fatto  salvo  il

riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE;»;

4) dopo la lettera b) e' aggiunta, in fine, la seguente:

«b-bis) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030  dai

voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica  di  uno

Stato membro e  un  aerodromo  situato  nello  stesso  Stato  membro,

compreso  un   altro   aerodromo   situato   nella   stessa   regione

ultraperiferica o in un'altra regione  ultraperiferica  dello  stesso

Stato membro.»;

e) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. In deroga alle norme relative alla  restituzione  delle

quote di cui all'articolo 36, gli operatori aerei non sono  tenuti  a

restituire le quote relative alle emissioni dei voli  da  e  verso  i

paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via  di  sviluppo

quali definiti  dalle  Nazioni  Unite,  diversi  da  quelli  elencati

nell'atto  di  esecuzione  adottato  a  norma  dell'articolo  25-bis,

paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e dagli Stati il cui Prodotto

interno lordo (PIL)  pro  capite  e'  pari  o  superiore  alla  media

dell'Unione.».

4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  e'

inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Assegnazione di quote agli operatori aerei). - 1. Le

quote   vengono   assegnate   agli   operatori   aerei   amministrati

dall'Italia, conformemente  alle  norme  unionali,  mediante  vendita

all'asta, ai sensi dell'articolo 6, o a  titolo  gratuito,  nei  casi

regolati dall'articolo 7-bis.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le  quote  vengono  assegnate

esclusivamente tramite asta,  salvo  i  casi  previsti  dall'articolo

7-bis, comma 2.».

5. All'articolo 6 del decreto  legislativo  n.  47  del  2020  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma  1,  le  parole:  «determinata  con  decisione  della

Commissione europea, ai sensi dell'articolo  3-sexies,  paragrafo  3,

lettera  b),  della  direttiva  2003/87/CE»  sono  sostituite   dalle

seguenti:  «di   cui   all'articolo   3-quinquies   della   direttiva

2003/87/CE»  e  le  parole:  «,  ivi  incluse  quelle  finalizzate  a

consentire  alla  Piattaforma  d'Asta  di   trattenere   le   risorse

necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta,» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il quantitativo di  quote  che  l'Italia  deve  mettere

all'asta per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31  dicembre  2026  e'

ridotto in modo da corrispondere alla quantita' di quote di emissioni

attribuita all'Italia per il trasporto aereo dai voli ai quali non si

applicano le deroghe di cui all'articolo 5, comma  4,  lettere  a)  e

b).»;

c) al comma 2:

1)  all'alinea,  dopo  le  parole:   «attivita'   destinate   a

finanziare le» e' inserita la seguente: «seguenti»;

2) alla lettera  l),  le  parole:  «Nono  programma  quadro  di

ricerca («9 o PQ»)» sono sostituite dalle  seguenti:  «dei  programmi

quadro di ricerca dell'Unione europea».

6. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e' abrogato.

7. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  e'

inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Assegnazione  delle  quote  di  emissione  a  titolo

gratuito per gli operatori  aerei  amministrati  dall'Italia).  -  1.

Negli anni 2024 e 2025, nel rispetto  della  normativa  unionale,  le

quote a titolo gratuito sono assegnate agli operatori  aerei  inclusi

nella lista degli operatori aerei  amministrati  dall'Italia  di  cui

all'articolo 10, comma 1, in proporzione alle rispettive  percentuali

di emissioni verificate prodotte dalle attivita' di  trasporto  aereo

comunicate per il 2023. Tale  calcolo  tiene  conto  delle  emissioni

verificate prodotte dalle attivita' di trasporto aereo comunicate per

i voli che rientrano nell'EU ETS solo  a  decorrere  dal  1°  gennaio

2024.

2.  Conformemente  all'articolo  3-quater,  paragrafo  6,   della

direttiva 2003/87/CE e delle pertinenti norme unionali, gli operatori

aerei commerciali possono chiedere l'assegnazione di  quote  gratuite

per l'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione e  di  altri

carburanti che non derivano da combustibili fossili sui voli  tra  il

1° gennaio 2024 e il 31  dicembre  2030,  per  i  quali  e'  previsto

l'obbligo di restituzione delle quote, esclusi i  voli  per  i  quali

tale obbligo si considera ottemperato ai sensi dell'articolo 5, comma

4, lettere a) e b).».

8. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e' abrogato.

9. All'articolo 9 del decreto  legislativo  n.  47  del  2020  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Rilascio delle quote

di emissioni a titolo  gratuito  agli  operatori  aerei  amministrati

dall'Italia»;

b) il comma 1 e' abrogato;

c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato rilascia, entro il 30 giugno di  ogni  anno,  a

ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia avente  diritto,  il

numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno  a  norma

dell'articolo 7-bis, comma 1. Il Comitato comunica il rilascio  delle

quote di emissione all'operatore  aereo  amministrato  dall'Italia  e

all'amministratore del registro dell'Unione.»;

d) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis Il Comitato rilascia altresi', ai sensi delle pertinenti

norme unionali, a ciascun operatore  aereo  amministrato  dall'Italia

avente diritto, il numero di quote che gli sono state  assegnate  per

quell'anno a norma dell'articolo 7-bis, comma 2. Il Comitato comunica

il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato

dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.».

10. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo n.  47  del  2020  e'

inserito il seguente:

«Art.  9-bis  (Modalita'  di  attuazione  della  misura  mondiale

dell'ICAO basata sul mercato). -  1.  Le  disposizioni  del  presente

articolo si applicano alle emissioni prodotte dagli  operatori  aerei

amministrati  dall'Italia  che  soddisfano  le  condizioni   di   cui

all'articolo 12, paragrafo 6, della  direttiva  2003/87/CE,  terzo  e

quarto periodo, sui voli da, verso e tra gli Stati elencati nell'atto

di  esecuzione  adottato  in   applicazione   dell'articolo   25-bis,

paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e i voli tra la Svizzera o il

Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di esecuzione.

2. L'ENAC, in qualita' di Focal Point nazionale  CORSIA,  secondo

una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12,

paragrafo 8,  della  direttiva  2003/87/CE,  calcola  ogni  anno  gli

obblighi di compensazione per l'anno civile precedente e li  comunica

al Comitato che, entro il 30 novembre di ogni anno,  ne  da'  notizia

agli operatori aerei di cui al comma 1.

3. L'ENAC in qualita' di Focal Point  nazionale  CORSIA,  secondo

una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12,

paragrafo 8, della direttiva  2003/87/CE,  calcola  gli  obblighi  di

compensazione finali totali per un determinato periodo di conformita'

a CORSIA e li comunica al Comitato che entro il 30 novembre dell'anno

successivo all'ultimo anno del pertinente periodo  di  conformita'  a

CORSIA ne informa gli operatori aerei di cui al comma 1.

4. Per ottemperare all'obbligo di compensazione di cui  al  comma

3, gli operatori aerei di cui al comma 1 cancellano le unita' di  cui

all'articolo 11-bis della direttiva 2003/87/CE  alle  condizioni  ivi

previste. La cancellazione e' effettuata entro il 31 gennaio 2025 per

le emissioni del periodo dal 2021 al 2023 ed entro il 31 gennaio 2028

per le emissioni del periodo dal 2024 al 2026.».

11. All'articolo 10 del decreto legislativo n.  47  del  2020  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b. e' aggiunta la seguente:

«b-bis. entro il 31 dicembre del terzo  anno  dall'approvazione

del precedente piano di monitoraggio.»;

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025,  gli  operatori  aerei

devono integrare i piani di monitoraggio inserendo  gli  effetti  del

trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, in conformita' alle

disposizioni unionali.».

12. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo n. 47  del  2020  e'

inserita la seguente sezione:

«SEZIONE II

TRASPORTO MARITTIMO

Art. 12-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni  della

presente sezione si applicano alle attivita' di  trasporto  marittimo

indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE  ed  ai  relativi

gas  serra,  svolte  da  una  societa'  di   navigazione   attribuita

all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1.

2. L'assegnazione di quote, a norma  dell'articolo  12-octies,  e

l'applicazione degli obblighi di restituzione  per  le  attivita'  di

trasporto marittimo si applicano:

a) al 100 per cento delle emissioni delle navi  che  effettuano

tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno

Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la  giurisdizione

di uno Stato membro;

b) al 100 per cento delle emissioni delle navi  all'interno  di

un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) al 50 per cento delle emissioni delle  navi  che  effettuano

tratte  in  partenza  da  un  porto  di  scalo  al  di  fuori   della

giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un  porto  di  scalo

sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

d) al 50 per cento delle emissioni delle  navi  che  effettuano

tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno

Stato membro e in arrivo in un porto  di  scalo  al  di  fuori  della

giurisdizione di uno Stato membro.

Art. 12-ter (Introduzione  graduale  delle  disposizioni  per  il

trasporto marittimo). - 1. Le societa' di navigazione sono  tenute  a

restituire quote secondo il seguente calendario:

a) a decorrere dal 1° gennaio  2025:  il  40  per  cento  delle

emissioni verificate comunicate per il 2024  che  sarebbero  soggette

agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36;

b) a decorrere dal 1° gennaio  2026:  il  70  per  cento  delle

emissioni verificate comunicate per il 2025  che  sarebbero  soggette

agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2027:  il  100  per  cento  delle

emissioni  verificate  comunicate  per  il  2026  e  per  ogni   anno

successivo a norma degli articoli 12-bis e 36.

Art. 12-quater (Piani di monitoraggio e relativi  aggiornamenti).

- 1. Entro il 1° aprile 2024 le societa'  di  navigazione  attribuite

all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1, trasmettono  al

Comitato, per ciascuna delle loro navi che rientrano  nell'ambito  di

applicazione del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo  e

del  Consiglio,  del  29  aprile  2015,  un  piano  di   monitoraggio

conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi

atti delegati e di esecuzione.

2. In deroga al comma 1, per le navi che rientrano nell'ambito di

applicazione del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo  e

del Consiglio, del 29 aprile 2015, per la  prima  volta  dopo  il  1°

gennaio 2024, le societa' di  navigazione  attribuite  all'Italia  ai

sensi dell'articolo 12-sexies,  comma  2,  trasmettono  al  Comitato,

senza indebito ritardo e comunque entro tre mesi dal primo  scalo  di

ciascuna nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro,

un piano di monitoraggio conformemente a quanto previsto  dal  citato

regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione.

3. Entro il 6  giugno  2025,  il  Comitato  approva  i  piani  di

monitoraggio delle navi che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione

della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

del 13 ottobre 2003, presentati dalle societa' di  cui  al  comma  1,

conformemente alle norme stabilite negli atti delegati adottati dalla

Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo  8,  del  regolamento

(UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  29  aprile

2015.

4. In deroga al comma 3, per le navi che rientrano nell'ambito di

applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 13 ottobre 2003, per la prima volta dopo il 1° gennaio

2024 il Comitato, entro quattro mesi dal primo scalo della nave in un

porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, approva il piano di

monitoraggio presentato, conformemente alle  regole  stabilite  negli

atti delegati adottati dalla Commissione ai  sensi  dell'articolo  6,

paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 29 aprile 2015.

5. Le societa' di navigazione modificano il Piano di monitoraggio

delle emissioni nei casi previsti  dall'articolo  7  del  regolamento

(UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre

2003,  comunicando  ai  verificatori,  senza  indebito  ritardo,   le

proposte di modifica del piano di monitoraggio.

6. Le  modifiche  apportate  al  piano  di  monitoraggio  di  cui

all'articolo 7, paragrafo 2, lettere b), c)  e  d),  del  regolamento

(UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  29  aprile

2015, sono soggette  alla  valutazione  da  parte  del  verificatore,

conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento medesimo.

A seguito della valutazione, il verificatore comunica  alla  societa'

se tali modifiche sono conformi.

7. La  societa'  attribuita  all'Italia  ai  sensi  dell'articolo

12-sexies, commi 1 e 2, presenta al Comitato il piano di monitoraggio

modificato e,  se  del  caso,  valutato  conforme  dal  verificatore,

secondo le  regole  stabilite  negli  atti  delegati  adottati  dalla

Commissione a norma dell'articolo 7,  paragrafo  5,  del  regolamento

(UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  29  aprile

2015.

8. Il Comitato approva le modifiche del piano di monitoraggio  di

cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a d)  del  regolamento

(UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  29  aprile

2015,  conformemente  alle  regole  stabilite  negli  atti   delegati

adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5,  del

regolamento medesimo.

Art. 12-quinquies (Disposizioni per il  trasferimento  dei  costi

dell'EU ETS dalla societa' di navigazione a un altro soggetto). -  1.

La societa' di navigazione e' responsabile della  restituzione  delle

quote, ai sensi degli articoli 12-bis, 12-ter e 36.

2. Nel caso in cui,  in  base  ad  un  accordo  contrattuale,  un

soggetto  diverso   dalla   societa'   di   navigazione   assuma   la

responsabilita' finale dell'acquisto del carburante o  dell'esercizio

della nave, o di entrambi, e' tenuto a rimborsare  alla  societa'  di

navigazione i costi derivanti dalla restituzione delle  quote,  anche

qualora il contratto non lo preveda ovvero lo escluda in tutto  o  in

parte. E' nullo qualsiasi patto contrario.

Art. 12-sexies  (Modalita'  di  attribuzione  delle  societa'  di

navigazione  all'Italia  e  designazione   dell'autorita'   nazionale

competente).  -  1.  Sono  attribuite  all'Italia   e   poste   sotto

l'autorita' del  Comitato  le  societa'  di  navigazione  individuate

nell'elenco di cui al  paragrafo  2  dell'articolo  3-octies  septies

della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

del 13 ottobre 2003, nonche' quelle individuate ai sensi del comma 2.

2. Le societa' di navigazione le cui navi entrano  per  la  prima

volta nell'ambito di applicazione del  sistema  EU  ETS  dopo  il  1°

gennaio  2024,  e  che  non  sono  ricomprese  nell'elenco   di   cui

all'articolo  3-octies  septies,   paragrafo   2,   della   direttiva

2003/87/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  ottobre

2003, sono  attribuite  all'Italia  e  poste  sotto  l'autorita'  del

Comitato:

a) quando la societa' di navigazione e' registrata in Italia;

b) quando una nave, di una societa' di navigazione che  non  e'

registrata in uno Stato membro, ha iniziato o terminato in Italia  la

sua prima tratta che  rientra  nell'ambito  di  applicazione  di  cui

all'articolo 3-octies bis della direttiva  2003/87/CE.  Nel  caso  di

tratta tra l'Italia e un altro Stato membro, e' attribuita all'Italia

la societa' di navigazione che ha iniziato in  Italia  la  sua  prima

tratta che rientra nell'ambito di applicazione  di  cui  all'articolo

3-octies bis della direttiva (UE) 2003/87/CE, conformemente a  quanto

previsto dalle pertinenti norme unionali.

3. L'attribuzione  all'Italia  di  una  societa'  di  navigazione

inclusa nell'elenco di cui all'articolo 3-octies  septies,  paragrafo

2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 13 ottobre 2003, resta ferma fino all'aggiornamento  dell'elenco,

ai sensi del paragrafo 2, lettere  b)  e  c)  dell'articolo  3-octies

septies della direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 13 ottobre  2003,  indipendentemente  dalle  eventuali

modifiche nell'attivita' della societa' di navigazione  o  nella  sua

registrazione.

Art. 12-septies (Comunicazione della cessazione  di  attivita'  o

fusione di una societa' di navigazione attribuita  all'Italia).  - 1.

La societa' di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato

la cessazione  delle  attivita'  contemplate  nell'allegato  I  entro

trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre  il  31

dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione dell'attivita'.

2. La societa' di navigazione attribuita all'Italia  comunica  al

Comitato la fusione con un'altra societa' di navigazione entro trenta

giorni dall'avvenuta fusione e, comunque, non oltre  il  31  dicembre

dell'anno in cui e' avvenuta la fusione.  Tale  comunicazione  dovra'

riportare  almeno  i  seguenti  estremi  identificativi  della  nuova

societa' di navigazione:

a) ragione sociale;

b) indirizzo;

c) numero identificativo unico IMO;

d) paese di registrazione;

e) autorita' di riferimento.

Art.  12-octies  (Assegnazione  delle  quote  di  emissioni  alle

societa'  di   navigazione   mediante   vendita   all'asta).   -   1.

All'assegnazione  delle  quote  di   emissione   alle   societa'   di

navigazione mediante vendita all'asta, nonche'  alla  ripartizione  e

alla destinazione dei relativi proventi, si applicano le disposizioni

di cui all'articolo 23.».

 

                               Art. 5

  Modifiche al capo IV del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020,

n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Le disposizioni del presente capo» sono sostituite

dalle  seguenti:  «Fermo  restando  quanto   previsto   dall'articolo

12-octies, le disposizioni del presente capo»;

b) dopo le parole: «trasporto aereo» sono aggiunte  le  seguenti:

«e marittimo».

2. All'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  47  del

2020, la parola: «possono» e' sostituita dalla seguente: «possano».

3. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il comma

3 e' abrogato.

4. All'articolo 16 del decreto  legislativo  n.  47  del  2020,  la

rubrica e' sostituita dalla seguente:

«Domanda di autorizzazione».

5. All'articolo 18 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) l'obbligo di restituzione delle quote di emissioni  entro

la scadenza di cui all'articolo 36, comma 3;»;

2)  dopo  la  lettera  f)  e'  inserita  la  seguente:  «f-bis)

l'obbligo  di  rendere  le  quote  a  titolo  gratuito  ricevute   in

eccesso.»;

b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis.   L'autorizzazione   rilasciata   agli   impianti    di

incenerimento di rifiuti urbani non contiene gli elementi di cui alle

lettere d), e) e g) del comma 3.».

6. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo  il

comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis.  Nel  caso  di  accoglimento  della  richiesta   di   cui

all'articolo 26, comma 1-bis, l'autorizzazione  ad  emettere  gas  ad

effetto serra non e' soggetta a revoca fino al termine del periodo di

permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore.

1-ter. Entro 90 giorni dal termine del periodo di permanenza  nel

campo di applicazione indicato dal gestore ai sensi dell'articolo 26,

comma 1-bis, il Comitato procede alla revoca  dell'autorizzazione  ad

emettere gas a effetto serra.».

7. All'articolo 23 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «, ivi  incluse  quelle  finalizzate  a

consentire  alla  piattaforma  d'asta  di   trattenere   le   risorse

necessarie per il pagamento del sorvegliante d'asta,» sono soppresse;

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Alla ripartizione delle  risorse  di  cui  al  comma  3  si

provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta

delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente

e della sicurezza  energetica,  di  concerto  con  i  Ministri  delle

imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei  trasporti  e

dell'economia e  delle  finanze,  da  emanarsi  entro  il  31  maggio

dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50  per

cento dei proventi delle aste di cui al primo periodo  e'  assegnato,

al netto della quota destinata ai sensi del comma 8, complessivamente

al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero

delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti. I suddetti proventi sono ripartiti nella misura  del

70 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,

del 15 per cento al Ministero delle imprese e del Made in Italy e del

15 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Con il decreto di cui al comma  4  si  procede  anche  alla

riassegnazione del 50 per cento delle risorse di cui al  comma  3  al

Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui  all'articolo  44

del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,

tenuto conto dell'ammontare equivalente delle risorse nazionali  gia'

destinate alle misure di cui al comma 7.»;

d) al comma 7:

1)  all'alinea,  le  parole  da:  «Ministero  dell'ambiente»  a

«economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero  dell'ambiente

e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e  del  made

in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e  sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto

al comma 8»;

2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) sviluppare energie rinnovabili e reti per la trasmissione

dell'energia elettrica al fine di  rispettare  l'impegno  dell'Unione

europea in materia di energia rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione

sull'interconnettivita',  nonche'  sviluppare  altre  tecnologie  che

contribuiscano alla transizione verso un'economia a  basse  emissioni

di carbonio sicura e sostenibile e  aiutare  a  rispettare  l'impegno

dell'Unione  europea  a  incrementare  l'efficienza  energetica,   ai

livelli  convenuti  nei  pertinenti  atti  legislativi,  compresa  la

produzione di energia elettrica  da  autoconsumatori  di  energia  da

fonti rinnovabili e comunita' di energia rinnovabile;»;

3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) adottare misure atte a  evitare  la  deforestazione  e  a

sostenere la protezione e il ripristino di torbiere, foreste e  altri

ecosistemi terrestri o marini, fra cui  misure  volte  a  contribuire

alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione dei suddetti

ecosistemi, in particolare  delle  zone  marine  protette  e  habitat

marini protetti, cosi'  come  ad  accrescere  l'afforestazione  e  la

riforestazione rispettose della biodiversita', anche nei paesi in via

di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di Parigi  collegato  alla

Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12

dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai  sensi  della  legge  4

novembre 2016, n. 204;»;

4) alla lettera e), le parole: «in tali Paesi» sono  sostituite

dalle seguenti: «negli Stati e territori parte dell'Accordo di Parigi

di cui alla lettera d);»;

5) alla lettera f), le parole: «(di CO2)» sono sostituite dalle

seguenti: «del carbonio nel suolo» e dopo la  parola:  «silvicoltura»

sono aggiunte le seguenti: «nell'Unione»;

6) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:

«h) attuare la cattura e lo stoccaggio geologico sicuri sotto

il profilo ambientale di CO2,  in  particolare  quella  emessa  dalle

centrali a combustibili fossili solidi e da una serie  di  settori  e

sottosettori industriali, anche nei paesi terzi, e metodi tecnologici

innovativi di rimozione del carbonio, come  la  cattura  direttamente

dall'atmosfera e il suo stoccaggio;»;

7) alla lettera i), dopo le parole: «a  basse  emissioni»  sono

inserite le seguenti: «, nonche' a forme e  modalita'  di  trasporto,

che contribuiscano in modo significativo alla  decarbonizzazione  del

settore, compresi lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri

e merci e i  servizi  e  le  tecnologie  per  autobus  ambientalmente

sostenibili»;

8) alla lettera n), dopo le parole: «7 e 12» sono  inserite  le

seguenti: «, all'articolo 4-bis, commi 6, 7 e  10,  all'articolo  24,

comma 3-bis e all'articolo 43, comma 6, nonche'»;

9) alla lettera q),  la  parola:  «equa»  e'  sostituita  dalla

seguente: «giusta», le parole: «a basse emissioni di  carbonio»  sono

sostituite dalle seguenti: «climaticamente neutra», e dopo le parole:

«parti sociali»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  e  investire  nel

miglioramento del livello delle competenze e  nella  riqualificazione

professionale  dei  lavoratori   potenzialmente   interessati   dalla

transizione, compresi i lavoratori del trasporto marittimo»;

10) dopo la lettera r) sono inserite le seguenti:

«r-bis)    affrontare    eventuali    rischi    residui    di

rilocalizzazione delle emissioni  di  carbonio  nei  settori  coperti

dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del 10 maggio  2023,  sostenendo  la  transizione  e

promuovendone la decarbonizzazione  in  conformita'  delle  norme  in

materia di aiuti di Stato;

r-ter) investire in misure volte a decarbonizzare il  settore

marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle

navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti,

dei porti, tecnologie  e  infrastrutture  innovative  e  combustibili

alternativi sostenibili, come l'idrogeno, il metanolo  e  l'ammoniaca

prodotti a partire da fonti  rinnovabili;  l'applicazione  sui  mezzi

navali di tecnologie innovative, tecnologie  di  propulsione  a  zero

emissioni e di  generazione  delle  navi;  misure  a  sostegno  della

decarbonizzazione degli aeroporti conformemente alle  norme  unionali

sulla  realizzazione  di   un'infrastruttura   per   i   combustibili

alternativi  e  che  assicurino  la  parita'  di  condizioni  per  un

trasporto aereo sostenibile.»;

e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente

il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,  nell'ambito  delle

attribuzioni di cui al secondo periodo  del  comma  4,  nella  misura

massima complessiva di 600 milioni di euro annui, nel rispetto  della

normativa europea in materia di aiuti  di  Stato  e  della  normativa

relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni  dei  gas  a

effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al  Fondo  per  la  transizione

energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di  una  quota

fino  a  10  milioni  di  euro  al  finanziamento  di  interventi  di

decarbonizzazione  e  di  efficientamento  energetico   del   settore

industriale e della restante quota alle finalita' di cui al  comma  2

dell'articolo 29, nonche', nella misura massima  di  150  milioni  di

euro annui, al Fondo per il sostegno alla transizione industriale  di

cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n.

234.»;

f) il comma 8-bis e' abrogato;

g) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:

«9-bis. Fino al 2030, il 50  per  cento  dei  proventi  di  cui

all'articolo  3  octies  bis,  paragrafo  3,  secondo  comma,   della

direttiva  2003/87/CE,  se  attribuito  all'Italia,  e'  destinato  a

promuovere la decarbonizzazione del settore del  trasporto  marittimo

ai fini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera g),

per  il  settore  marittimo,  e  lettere  f)  e  i),  della  medesima

direttiva.».

8. All'articolo 24 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera d), le parole: «la cui autorizzazione e'  stata

revocata successivamente all'invio alla  Commissione  dell'elenco  di

cui all'articolo 25 e prima  dell'adozione  dell'assegnazione  finale

delle quote di emissioni a titolo  gratuito»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «che abbiano  cessato  l'attivita'  e  in  caso  di  revoca

dell'autorizzazione  ad  emettere  gas  ad  effetto  serra  ai  sensi

dell'articolo 19»;

2) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione

delle merci elencate nell'allegato I del  regolamento  (UE)  2023/956

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;

f-ter) in deroga alla lettera f-bis), fino al 2033 applica un

fattore CBAM che riduce  l'assegnazione  gratuita  di  quote  per  la

produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento  (UE)

2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio  2023,

pari al 100 per cento per il periodo compreso tra l'entrata in vigore

di tale regolamento e la fine del 2025 e, fatta salva  l'applicazione

delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b) di

tale regolamento, pari al 97,5 per cento nel 2026, al  95  per  cento

nel 2027, al 90 per cento nel 2028, al 77,5 per cento  nel  2029,  al

51,5 per cento nel 2030, al 39 per cento nel 2031, al 26,5 per  cento

nel 2032 e al 14 per cento nel 2033».;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Nel caso di impianti soggetti all'obbligo di effettuare

un audit energetico o di attuare un sistema di gestione  dell'energia

certificato a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2012/27  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Comitato,

con le modalita' e le forme previste dai regolamenti unionali, riduce

del 20 per cento il quantitativo  di  quote  da  assegnare  a  titolo

gratuito se le raccomandazioni della relazione di audit o del sistema

di gestione dell'energia  certificato  non  sono  state  attuate.  Il

quantitativo di quote assegnate a titolo  gratuito  non  e'  tuttavia

ridotto se il gestore dimostra che il  tempo  di  ammortamento  degli

investimenti  previsti  dalle  raccomandazioni  di  cui  al   periodo

precedente supera i tre anni o se i loro costi  sono  sproporzionati.

Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non e'  altresi'

ridotto se il gestore dimostra  di  aver  attuato  altre  misure  che

determinano  riduzioni  delle  emissioni  di  gas  a  effetto   serra

equivalenti a quelle raccomandate nella  relazione  di  audit  o  nel

sistema  di  gestione   dell'energia   certificato   per   l'impianto

interessato. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,

nello  svolgimento  della  preliminare   attivita'   istruttoria   di

competenza puo' avvalersi del supporto dell'Agenzia nazionale per  le

nuove tecnologie,  l'energia  e  lo  sviluppo  economico  sostenibile

(ENEA), tramite apposite convenzioni.

3-ter. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a

effetto serra sono superiori all'80esimo percentile  dei  livelli  di

emissione per i pertinenti parametri di riferimento di  prodotto,  il

Comitato riduce del 20per cento il quantitativo di quote da assegnare

a  titolo  gratuito,  con  le  modalita'  e  le  forme  previste  dai

regolamenti unionali, se tali impianti, entro il 1° maggio 2024,  non

hanno stabilito un  piano  di  neutralita'  climatica  ovvero  se  il

conseguimento dei traguardi e delle  tappe  intermedi  contenute  nel

medesimo piano non e' stato verificato per il periodo fino alla  fine

del 2025 o per il periodo dal 2026 al 2030.

3-quater. La riduzione del quantitativo di quote da assegnare a

titolo gratuito si applica in ogni caso nella misura del 20 per cento

anche se l'impianto non rispetta le prescrizioni di entrambi i  commi

3-bis e 3-ter.

3-quinquies. Il piano di neutralita' climatica di cui al  comma

3-ter deve essere coerente con l'obiettivo di  neutralita'  climatica

di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  2021/1119

del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  30  giugno  2021,  e'

redatto in conformita' agli atti di esecuzione  di  cui  all'articolo

10-ter, paragrafo  4,  della  direttiva  2003/87/CE  e  contiene  gli

elementi specificati di seguito:

a) misure  e  investimenti  per  raggiungere  la  neutralita'

climatica entro il 2050 a livello di impianto,  escludendo  l'uso  di

crediti di compensazione;

b) traguardi e tappe intermedi  per  misurare,  entro  il  31

dicembre 2025 e,  successivamente,  ogni  cinque  anni  entro  il  31

dicembre,  i  progressi  compiuti  verso  il   raggiungimento   della

neutralita' climatica ai sensi della lettera a) del presente comma;

c) una stima dell'impatto di ciascuna delle  misure  e  degli

investimenti di cui alla lettera a) del  presente  comma  per  quanto

riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

3-sexies.  Il  conseguimento  dei  traguardi  e   delle   tappe

intermedi di cui al comma 3-quinquies, lettera b), e' verificato  per

il periodo fino al 31 dicembre 2025 e  per  il  periodo  fino  al  31

dicembre di ogni quinto anno successivo, conformemente ai regolamenti

unionali in materia di verifica e accreditamento.

3-septies. Nel caso di impianti i cui livelli di  emissione  di

gas a effetto serra sono inferiori alla media del 10 per cento  degli

impianti  piu'  efficienti  di  un  settore  o  sottosettore  per   i

pertinenti parametri di riferimento, in un anno in cui si applica  il

fattore di correzione transettoriale  detti  impianti  sono  esentati

dall'adeguamento di  cui  all'articolo  10-bis,  paragrafo  5,  della

direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13

ottobre 2003, conformemente ai regolamenti  unionali  in  materia  di

assegnazione di quote a titolo gratuito.».

9. All'articolo 25 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «articolo  14»  sono  inserite  le

seguenti: «, nonche' gli impianti che permangono nell'EU ETS ai sensi

dell'articolo 26, comma 1-ter»;

b) al comma 8, dopo le parole: «tutela del territorio e del mare»

sono aggiunte le seguenti: «ovvero sul Portale ETS dedicato».

10. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il

comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In deroga  alla  lettera  b)  del  comma  1,  laddove  un

impianto incluso nel campo  di  applicazione  per  la  conduzione  di

unita' di combustione con potenza termica nominale superiore a 20 MW,

a seguito di modifiche dei processi produttivi  volte  a  ridurre  le

emissioni di gas a effetto serra,  non  raggiunga  piu'  la  predetta

soglia, il gestore puo' scegliere che l'impianto rimanga incluso  nel

campo di applicazione del presente decreto fino alla fine del periodo

quinquennale in corso di cui all'articolo 25, comma 1,  ovvero  anche

nel periodo quinquennale successivo. A tal fine, il gestore  richiede

al Comitato, con le modalita' e le forme da questo  stabilite,  entro

30 giorni dalle intervenute condizioni di cui  alla  lettera  b)  del

comma 1 e comunque entro il 31 dicembre  dell'anno  in  cui  si  sono

verificate dette condizioni, di far permanere l'impianto nel  sistema

ETS, indicando altresi'  l'estensione  temporale  al  quinquennio  in

corso ovvero anche a quello successivo.

1-ter. Il Comitato valuta la richiesta di cui al  comma  1-bis  e

informa  la  Commissione  europea  nell'ambito   della   trasmissione

dell'elenco di cui  all'articolo  25,  comma  1,  per  il  successivo

periodo quinquennale.».

11. All'articolo 27 del decreto legislativo n.  47  del  2020  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica,  dopo  le  parole:  «a  titolo  gratuito»  sono

aggiunte le seguenti: «e resa delle quote rilasciate in eccesso»;

b) al comma 1, le parole: «28  febbraio»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «30 giugno»;

c) al comma 2, alla lettera c), le parole: «, con esito  valutato

positivo dal Comitato» sono soppresse;

d) al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

«d-bis) non hanno completato le procedure di resa  delle  quote

rilasciate in eccesso di cui ai commi 4 e 5.»;

e) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. In caso di superamento dei motivi di sospensione di cui  al

precedente comma 2,  il  Comitato  rilascia  le  quote  di  emissione

gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente,  secondo  quanto

previsto dalla norma unionale.»

f) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nel  caso  in  cui  l'assegnazione  di  quote  gratuite

all'impianto e' modificata successivamente al rilascio delle quote di

cui al comma 1 per una  data  annualita',  il  Comitato  provvede  ad

integrare le quote gia' rilasciate,  ovvero  a  recuperare  le  quote

rilasciate in eccesso;

3-ter.  Nei   casi   in   cui,   a   seguito   della   modifica

dell'assegnazione di  cui  al  comma  3-bis,  si  sia  verificato  il

rilascio di quote in eccesso per una data annualita', il  gestore  e'

tenuto alla resa di dette quote entro il termine di 60  giorni  dalla

richiesta del Comitato; se il gestore  non  provvede  alla  resa,  il

Comitato - fatto salvo l'articolo  42,  comma  22-bis  -  diffida  il

gestore alla resa entro un termine  non  superiore  ad  ulteriori  45

giorni.».

12. All'articolo 30 del decreto legislativo  n.  47  del  2020,  il

comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Le funzioni relative al Fondo per l'Innovazione  sono  svolte

dal Ministero  dell'Ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  anche

attraverso  il  National  Contact  Point  nominato  dalla   Direzione

competente per materia, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza

pubblica.».

13. All'articolo 31 del decreto legislativo n.  47  del  2020  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera b) l'ultimo periodo e' soppresso;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Qualora l'impianto rientra  nell'EU-ETS,  a  norma  del

comma 1,  lettera  c),  del  presente  articolo,  le  quote  ad  esso

assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro.  Le  quote

assegnate a  tale  impianto  sono  detratte  dal  quantitativo  messo

all'asta dall'Italia.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «quote  di  emissione  di  gas  ad

effetto serra» sono inserite le seguenti: «per il periodo  di  cinque

anni  di  cui  all'articolo  25»  e  dopo  le  parole:  «disposizioni

dell'allegato I» sono  inserite  le  seguenti:  «purche'  il  gestore

dimostri quanto previsto al comma 4.»;

d) al comma 4, dopo la parola: «sistema» e' inserita la seguente:

«EU» e dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente:  «Qualora  tale

criterio non sia soddisfatto in  ognuno  degli  anni  di  esclusione,

l'impianto rientra in EU ETS.»;

e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Agli impianti di cui  al  comma  1  che  rispettano  le

misure equivalenti di cui al comma 5, non si applicano  gli  obblighi

di cui  all'articolo  36.  Nel  caso  in  cui  le  emissioni  annuali

dell'impianto risultino superiori alle emissioni ad  esso  consentite

per quell'anno, il  gestore  dell'impianto  e'  tenuto  a  compensare

ciascuna tonnellata  di  emissioni  di  CO2  equivalente  in  eccesso

rispetto a quelle consentite, nei termini e  nelle  modalita'  a  tal

fine previsti nella proposta di misure nazionali equivalenti  di  cui

al comma 5. Il Comitato  puo'  applicare  misure  specifiche  per  la

gestione dello stato di attivita' di tali impianti in  conformita'  a

quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.».

14. All'articolo 32 del decreto legislativo n.  47  del  2020  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: «dallo Stato membro in cui l'impianto e'

situato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Italia»;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Il Comitato puo', inoltre, escludere dall'EU ETS impianti a

esclusivo funzionamento di riserva o di emergenza che  nel  complesso

non hanno funzionato per piu' di 300 ore l'anno in ciascuno  dei  tre

anni precedenti la notifica di cui  al  comma  1,  lettera  a),  alle

stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2.»;

c) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis.  Agli  impianti  esclusi  che  rispettano   le   misure

equivalenti di cui al comma 4, non si applicano gli obblighi  di  cui

all'articolo 36. Il Comitato puo' applicare misure specifiche per  la

gestione dello stato di attivita' di tali impianti in  conformita'  a

quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.».

15. All'articolo 33 del decreto legislativo n.  47  del  2020  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 3 e 5 sono abrogati;

b) al comma 4, dopo le parole: «enti di ricerca» sono aggiunte le

seguenti: «, nonche' dal GSE e dalle unita'  specializzate  dell'Arma

dei Carabinieri nell'ambito delle funzioni istituzionali alle  stesse

attribuite dalla legislazione vigente».

 

                               Art. 6

    Modifiche al capo V decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. Al capo V del decreto legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  la

rubrica e' sostituita dalla seguente:

«Disposizioni  comuni  per  impianti  fissi,  operatori  aerei  e

societa' di navigazione».

2. All'articolo 34 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «regolamento

unionale» sono aggiunte le seguenti: «, garantendo  la  riservatezza,

ove necessario»;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Qualsiasi persona  puo'  essere  titolare  di  un  conto  e

possedere  quote  di  emissioni.  Il  registro  dell'Unione  contiene

separata contabilita' delle quote di emissioni  detenute  su  ciascun

conto. Il registro dell'Unione contiene un conto per ciascun impianto

di  ogni  gestore,   per   ciascun   operatore   aereo   amministrato

dall'Italia,  per  ciascuna  societa'   di   navigazione   attribuita

all'Italia.»;

c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Il gestore di un impianto, l'operatore  aereo  amministrato

dall'Italia e la societa' di navigazione attribuita all'Italia  hanno

l'obbligo di presentare all'amministratore della sezione italiana del

registro dell'Unione, domanda  di  apertura  del  relativo  conto  di

deposito   nelle   forme   e   secondo   le    modalita'    stabilite

dall'amministratore  stesso  sulla  base  del  relativo   regolamento

unionale.»;

d) al comma 7, dopo le parole: «L'amministratore» e' inserita  la

seguente: «centrale».

3. All'articolo 35 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora gli

effetti  del  trasporto  aereo  non  legati  alle  emissioni  di  CO2

rilasciate durante ciascun anno civile, a decorrere  dal  1°  gennaio

2025, secondo quanto previsto dalle  norme  unionali  concernenti  il

quadro  di  monitoraggio,  comunicazione  e  verifica  dei   suddetti

effetti, in conformita' alle disposizioni unionali.

1-ter.  La  societa'  di  navigazione  monitora  le   emissioni

rilasciate durante ciascun anno civile da  ogni  nave  sotto  la  sua

responsabilita',  conformemente  al  capo  II  del  regolamento  (UE)

2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015,

e delle relative norme unionali  concernenti  il  monitoraggio  e  la

comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra nel settore del

trasporto  marittimo  e,  comunque,   conformemente   al   Piano   di

monitoraggio approvato.»;

b) al comma 2, le parole: «il  Comitato»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «al Comitato»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica gli

effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2  di  cui

al comma 1-bis entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il

monitoraggio si riferisce.

2-ter. Se un operatore aereo registra una quantita'  totale  di

emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di  CO2,  o,  nel  caso

emissioni prodotte da voli diversi da quelli di  cui  all'articolo  5

comma 4, lettere a) e b), inferiore a 3.000 tonnellate di CO2, le sue

emissioni sono considerate emissioni verificate se  sono  determinate

utilizzando lo strumento per emettitori di entita' ridotta  approvato

ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della  Commissione,  del  9

luglio 2009, e alimentato da Eurocontrol con i dati  provenienti  dal

proprio dispositivo di supporto all'ETS.

2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2025, entro  il  31  marzo

dell'anno successivo a quello in cui il monitoraggio si riferisce, la

societa' di navigazione comunica al Comitato i dati  sulle  emissioni

rilasciate nel periodo di riferimento, come individuato ai sensi  del

regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

29 aprile 2015, aggregati a livello  di  societa'  di  navigazione  e

verificati a norma delle pertinenti norme unionali.  La  societa'  di

navigazione iscrive tali emissioni nel registro dell'Unione.»;

d) al comma 4, le parole: «al  comma  2»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «ai commi 2 e 2-quater» e dopo le  parole:  «dell'operatore

aereo» sono inserite le seguenti: «o della societa' di navigazione»;

e) al comma 5, dopo le parole:  «dall'Italia»  sono  inserite  le

seguenti: «o la societa' di navigazione».

4. All'articolo 36 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «dal Comitato»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dall'Autorita' nazionale competente» e le parole: «di  cui

al comma 3 previsti per un operatore aereo o per  un  gestore  di  un

impianto fisso» sono sostituite  dalle  seguenti:  «da  parte  di  un

gestore, un operatore aereo o una societa' di  navigazione,  previsti

dal comma 3.»;

b) al comma 3, la parola: «2021» e'  sostituita  dalla  seguente:

«2024»  e  la  parola:  «aprile»  e'   sostituita   dalla   seguente:

«settembre»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Fatto  salvo  quanto  previsto  ai  commi  da  3-ter  a

3-quinquies, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e secondo il  calendario

previsto dall'articolo 12-ter, entro il 30 settembre  di  ogni  anno,

ciascuna societa' di navigazione restituisce un numero di quote  pari

alle  emissioni  totali  rilasciate  nel   corso   dell'anno   civile

precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle

pertinenti norme unionali.

3-ter. In deroga al comma 3-bis,  le  societa'  di  navigazione

possono restituire il 5 per cento in meno di quote rispetto alle loro

emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da  navi  di

classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o

IA Super o una classe  ghiaccio  equivalente,  stabilite  sulla  base

della raccomandazione HELCOM 25/7. La presente deroga non si  applica

alle navi di bandiera italiana che presentino la classe IA o IA Super

o  una  classe  ghiaccio  equivalente,  stabilite  sulla  base  della

raccomandazione HELCOM 25/7 non certificate secondo il  Capitolo  XIV

della Convenzione SOLAS '74, come emendata,  e  del  relativo  Codice

Polare.

3-quater. In deroga al comma 3-bis e all'articolo 42, comma  14

e comma 14-bis,  gli  obblighi  precisati  in  tali  disposizioni  si

considerano ottemperati e non  si  adotta  nessun  provvedimento  nei

confronti delle societa' di navigazione per quanto riguarda:

a) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030  generate

dalle tratte effettuate da navi  passeggeri  diverse  dalle  navi  da

crociera e  da  navi  ro-pax  tra  un  porto  di  un'isola  sotto  la

giurisdizione  dello  Stato  membro  richiedente,  sprovvisto  di  un

collegamento stradale o ferroviario  con  la  terraferma  e  con  una

popolazione inferiore a  200  000  residenti  permanenti,  secondo  i

migliori dati piu' recenti disponibili nel 2022, e un porto sotto  la

giurisdizione dello stesso  Stato  membro,  nonche'  dalle  attivita'

portuali  di  tali  navi  in  relazione  alle  suddette  tratte.   La

Commissione pubblica un elenco delle isole e dei porti interessati  e

lo tiene aggiornato;

b) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030  da  navi

passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto  di  servizio

pubblico  transnazionale  o  di  un  obbligo  di  servizio   pubblico

transnazionale, generate dalle tratte effettuate individuate ai sensi

dell'articolo 12, paragrafo 3-quater, della direttiva 2003/87/CE, del

Parlamento europeo e del Consiglio, del  13  ottobre  2003,  indicate

nella richiesta congiunta di due Stati membri, uno dei quali  non  ha

frontiere terrestri con un altro Stato membro  e  l'altro  e'  quello

geograficamente  piu'  vicino  allo  Stato  membro  senza   frontiere

terrestri, che collegano i due Stati membri, nonche' dalle  attivita'

portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.

3-quinquies. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote

per le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030  generate  dalle

tratte tra un porto situato in una  regione  ultraperiferica  di  uno

Stato membro e un porto situato nello stesso Stato  membro,  comprese

le tratte tra i porti all'interno di una regione ultraperiferica e le

tratte tra i porti in regioni  ultraperiferiche  dello  stesso  Stato

membro, nonche' dalle attivita' portuali di tali  navi  in  relazione

alle suddette tratte.»;

d) al comma 4,  dopo  le  parole:  «agli  operatori  aerei»  sono

inserite le seguenti: «, alle societa' di navigazione»;

e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote  per

le emissioni di gas a effetto serra che, ai  sensi  delle  pertinenti

norme unionali, si ritiene siano state catturate e utilizzate in modo

tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un  prodotto

in modo da non entrare nell'atmosfera in  condizioni  d'uso  normali,

inclusa qualsiasi attivita' normale che interviene dopo la  fine  del

ciclo di vita del prodotto.»;

f) al comma 6:

1) al secondo periodo,  le  parole:  «nel  loro  territorio,  a

seguito di misure  nazionali  supplementari»  sono  sostituite  dalle

seguenti:  «nel   territorio   nazionale,   a   seguito   di   misure

supplementari»;

2) all'ultimo periodo, dopo le parole: «prevista cancellazione»

sono inserite le seguenti: «,  ovvero  dei  motivi  per  cui  non  si

provvede alla cancellazione,».

5. All'articolo 38 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a)  nella  rubrica,  la  parola:  «(ERU)»  e'  sostituita   dalla

seguente: «(JI)»;

b) al comma 3, le parole: «con le relative linee guida, modalita'

e procedure adottate a norma dell'Accordo di  Parigi  collegato  alla

Convenzione quadro delle Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici,

adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai

sensi della legge 4 novembre 2016,  n.  204»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione  quadro

delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a  Parigi  il

12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge  4

novembre 2016,  n.  204  e  le  relative  linee  guida,  modalita'  e

procedure adottate».

6. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo  il

comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. La comunicazione dei dati  aggregati  sulle  emissioni  a

livello di societa' di navigazione  presentata  da  una  societa'  di

navigazione  a  norma  dell'articolo  35   deve   essere   verificata

conformemente  alle  norme  unionali  in  materia   di   verifica   e

accreditamento.».

7. All'articolo 42 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «di cui all'articolo  10  e'  soggetto»

sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e   nelle   modalita'   di   cui

all'articolo 10 o  presenta  un  piano  di  monitoraggio  incompleto,

ovvero la societa'  di  navigazione  attribuita  all'Italia  che  non

presenta entro i  termini  e  nelle  modalita'  di  cui  all'articolo

12-quater, il Piano di monitoraggio verificato per ciascuna sua  nave

soggetta al campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE,  ovvero

presenta un piano di monitoraggio incompleto, sono soggetti»;

b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

«8-bis. Resta fermo che la  societa'  di  navigazione  che  non

presenta il Piano di monitoraggio verificato entro i termini e  nelle

forme di cui all'articolo 12-quater e' tenuta a restituire un  numero

di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in  atmosfera  e

non monitorate.»;

c) al comma 9,  le  parole:  «ai  sensi  dell'articolo  10»  sono

soppresse e  le  parole  «dall'accertamento»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dalla contestazione»;

d) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:

«9-bis. Il gestore di un  impianto  munito  di  autorizzazione,

l'operatore aereo amministrato  dall'Italia  ovvero  la  societa'  di

navigazione attribuita all'Italia ai  sensi  dell'articolo  12sexies,

commi 1 e 2 che non presenta, rispettivamente entro i termini di  cui

agli articoli 10, 12quater e 20, il Piano di monitoraggio modificato,

e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000  euro  a

5.000 euro.»;

e) al comma 12 le parole: «il cui Piano di monitoraggio sia stato

approvato» e «prodotte» sono soppresse;

f) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:

«12-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la  societa'  di

navigazione che entro il 31  marzo  di  ogni  anno  non  presenta  la

comunicazione di cui all'articolo 35,  comma  2-quater  o  che  rende

dichiarazione  falsa  o  incompleta  e'  punita  con   una   sanzione

amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.»;

g) al comma 13, le parole: «La sanzione di cui  al  comma  12  e'

ridotta alla meta' del suo importo» sono sostituite  dalle  seguenti:

«Le sanzioni di cui ai commi 12 e 12-bis sono ridotte alla meta'  dei

rispettivi importi»;

h) al comma 14:

1) al primo periodo, le parole: «il cui Piano  di  monitoraggio

sia stato approvato» sono sostituite dalle seguenti: «o  la  societa'

di navigazione» e la parola: «aprile» e' sostituita  dalla  seguente:

«settembre»;

2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Tale  sanzione

e' adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.»;

i) dopo il comma 14 e' inserito il seguente:

«14-bis. Il pagamento della sanzione di cui  al  comma  14  non

dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote  di  emissioni

pari a quelle comunicate ovvero determinate  con  stima  conservativa

non piu' tardi del 30 settembre dell'anno successivo.»;

l) il comma 15 e' sostituito dal seguente:

«15. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul  Portale

ETS  il  nome  del   gestore,   dell'operatore   aereo   amministrato

dall'Italia e della societa' di navigazione attribuita all'Italia che

ha violato l'obbligo di restituzione di quote  di  emissioni  di  cui

all'articolo 36, commi 3 e 3-bis.»;

m) al comma 17, la parola:  «restituzione»  e'  sostituita  dalla

seguente: «resa»;

n) al comma 18, secondo periodo,  la  parola:  «restituzione»  e'

sostituita dalla seguente: «resa» e la parola «valore» e'  sostituita

dalle seguenti: «al valore»;

o) al comma 19, dopo le parole: «il  gestore»  sono  aggiunte  le

seguenti:  «l'operatore  aereo  amministrato  dall'Italia  ovvero  la

societa' di navigazione attribuita all'Italia» e le parole «ai  sensi

degli articoli 17, 20 e 21 e  il  gestore  ovvero  l'operatore  aereo

amministrato dall'Italia che trasmette le comunicazioni di  cui  agli

articoli 17, 20, 21 e 35, comma 5 contenenti» sono  sostituite  dalle

seguenti:   «dal   Comitato   necessarie   alla   conclusione   delle

istruttorie, entro il termine a tal fine concesso dal Comitato, o che

in relazione alle stesse trasmette»;

p) al comma 20, le  parole:  «comma  19»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «comma 9-bis»;

q) al comma 21, dopo le parole: «dell'articolo 31,» sono inserite

le seguenti: «comma 6-bis,» e le parole: «corrispondere il  pagamento

o la restituzione in EUA  delle  tonnellate  di  biossido  emesse  in

eccesso» sono sostituite dalle seguenti: «compensare le emissioni  in

eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 6-bis.»;

r) al comma 22:

1) alla lettera  b),  le  parole:  «dei  livelli  di  attivita'

dell'impianto superiori  al  20  per  cento»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «della capacita' produttiva o dei livelli di attivita'  dei

sotto impianti come previsto dalla metodologia per la  determinazione

delle emissioni consentite applicata»;

2) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Qualora  i

ritardi siano di lieve entita' e comunque non superiori a 15  giorni,

al gestore di cui al primo periodo si applica una sanzione pecuniaria

pari a 1.000 euro.»;

s) dopo il comma 22 e' inserito il seguente:

«22-bis. Il gestore che, entro il termine di  cui  all'articolo

27, comma 3-ter, prima parte, non rende le quote ricevute in  eccesso

ai sensi dell'articolo 27, comma 3-bis,  e'  soggetto  alla  sanzione

amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000  euro.  Al  gestore

che, ricevuta la diffida di cui all'articolo 27, comma 3-ter, seconda

parte, non effettua la resa  delle  quote  ricevute  in  eccesso  nel

termine assegnato, si  applica  l'ulteriore  sanzione,  per  ciascuna

quota, pari al valore medio della quota di biossido di  carbonio  nel

quadrimestre da gennaio ad aprile  dell'anno  in  corso  fino  ad  un

massimo di 100 euro. All'accertamento della violazione  consegue,  in

ogni caso, l'obbligo per il gestore di rendere le quote  ricevute  in

eccesso, indipendentemente dal valore che le quote avevano al momento

in cui e' sorto l'obbligo di resa.»;

t) al comma 23, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Gli

estremi della violazione debbono essere notificati  agli  interessati

residenti  nel  territorio  della  Repubblica  entro  il  termine  di

centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro  il  termine

di   trecentosessanta   giorni   dall'accertamento.   Nei   casi   di

dichiarazione  spontanea,   il   Comitato   in   sede   di   rilascio

dell'autorizzazione puo' contestare gli estremi della violazione.»;

u) dopo il comma 24 e' aggiunto il seguente:

«24-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative  di

cui ai commi 6, 14 e 19, ove applicate alle societa'  di  navigazione

attribuite all'Italia, da quelle  di  cui  ai  commi  9-bis,  12-bis,

nonche' da quelle di cui al comma 22-bis,  sono  versati  all'entrata

del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati,  con

decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  ad  apposito

capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e

della  sicurezza   energetica   per   destinazioni   finalizzate   al

miglioramento  delle  attivita'   istruttorie,   di   vigilanza,   di

prevenzione e di monitoraggio  nonche'  alla  verifica  del  rispetto

delle condizioni previste dai  procedimenti  rientranti  nel  Sistema

europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.».

8. Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo n.  47  del  2020  e'

aggiunto il seguente:

«Art. 42-bis (Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e  diniego

delle  spedizioni).  -  1.  Nel  caso  in  cui  una  nave  sotto   la

responsabilita' di una societa' di navigazione attribuita  all'Italia

che  non  ha  rispettato  gli  obblighi  di   restituzione   di   cui

all'articolo 36, comma 3-bis per due o piu'  periodi  di  riferimento

consecutivi, nemmeno a seguito delle misure  coercitive  adottate  ai

sensi dell'articolo 42, si trova o arriva  in  un  porto  situato  in

Italia, l'autorita' marittima territorialmente competente:

a) se la nave batte bandiera italiana, nega il  rilascio  delle

spedizioni alla nave a  norma  dell'articolo  181  del  Codice  della

navigazione e lo comunica  al  Comitato,  alla  Commissione  europea,

all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)  e  agli  altri

Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando  la  societa'  di

navigazione non avra' adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;

b)  se  la  nave  non  batte  bandiera  italiana,   adotta   un

provvedimento  di  espulsione  e  lo  comunica  al   Comitato,   alla

Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e  allo  Stato

di bandiera interessato.

2. Nel caso in cui una  nave  sotto  la  responsabilita'  di  una

societa' di navigazione attribuita ad un altro Stato membro  che  non

ha rispettato gli obblighi di restituzione  di  cui  all'articolo  12

della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e  del  Consiglio,

del  13  ottobre  2003,  per  due  o  piu'  periodi  di   riferimento

consecutivi, nemmeno a seguito delle misure  coercitive  adottate  da

tale Stato membro ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1  e  3  della

stessa direttiva, si trova o arriva in un porto  situato  in  Italia,

l'autorita' marittima territorialmente competente:

a) se la nave batte bandiera italiana, nega le spedizioni  alla

nave a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione, e ne da'

comunicazione al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA e  agli

altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la societa'

di navigazione non avra' adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;

b)  se  la  nave  non  batte  bandiera  italiana,   adotta   un

provvedimento  di  espulsione  e  lo  comunica  al   Comitato,   alla

Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e  allo  Stato

di bandiera interessato.

3. Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi  1  e  2,  l'autorita'

marittima territorialmente competente utilizza le informazioni  messe

a disposizione dal Comitato o direttamente dalla Commissione europea,

anche attraverso il portale Thetis EU.

4. L'autorita' marittima territorialmente  competente,  prima  di

dare  applicazione  ai  commi  1  e  2,  consente  alla  societa'  di

navigazione interessata di  presentare  le  proprie  osservazioni  in

merito all'osservanza degli obblighi di cui ai suddetti commi.

5. Nel caso in cui una  nave  sotto  la  responsabilita'  di  una

societa' di navigazione, che e'  responsabile  di  una  o  piu'  navi

destinatarie di un ordine di espulsione emesso ai sensi dell'articolo

16, paragrafo  11-bis  della  direttiva  2003/87/CE,  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, da parte dell'autorita'

competente di un altro Stato membro, o di un diniego delle spedizioni

o di un provvedimento di espulsione emessi ai sensi dei commi 1 e  2,

si trova o arriva in un porto situato in Italia:

a) se la nave batte bandiera  italiana,  l'autorita'  marittima

territorialmente competente nega il rilascio delle spedizioni a norma

dell'articolo 181 del Codice  della  navigazione  fino  a  quando  la

societa' di navigazione interessata non adempie ai suoi  obblighi  di

restituzione a norma dell'articolo 36, comma 3-bis,  o  dell'articolo

12  della  direttiva  2003/87/CE,  del  Parlamento  europeo   e   del

Consiglio, del 13 ottobre 2003;

b)  se  la  nave  non  batte  bandiera  italiana,   l'autorita'

marittima territorialmente  competente  adotta  un  provvedimento  di

rifiuto di accesso al porto fino a quando  la  suddetta  societa'  di

navigazione non adempie ai suoi  obblighi  di  restituzione  a  norma

dell'articolo 36, comma 3-bis, o  dell'articolo  12  della  direttiva

2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  ottobre

2003.

6. L'autorita' marittima territorialmente  competente,  prima  di

dare applicazione al comma 5, lettera a), consente alla  societa'  di

navigazione interessata di dimostrare l'adempimento degli obblighi di

cui alla medesima lettera.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 5, il Comitato comunica al

Comando generale del Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia

costiera  le  notificazioni  degli  ordini   di   espulsione   e   le

comunicazioni dei dinieghi delle spedizioni emesse da un altro  Stato

membro.

8.  I  commi  precedenti  non  pregiudicano  le  norme  marittime

internazionali applicabili nel caso di navi in difficolta'.

9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e   della   sicurezza

energetica, sono  disciplinate  le  procedure  per  l'adozione  delle

misure di competenza dell'autorita' marittima,  di  cui  al  presente

articolo.».

 

                               Art. 7

   Capi V-bis e V-ter nel decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il capo V sono

inseriti i seguenti:

«Capo v-bis

Sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori  degli

edifici e del trasporto stradale e ulteriori settori

Art. 42-ter (Ambito di applicazione). - 1.  Le  disposizioni  del

presente capo si applicano alle  emissioni,  alle  autorizzazioni  ad

emettere gas a effetto serra, al rilascio e alla  restituzione  delle

quote,  al  monitoraggio,  alla  comunicazione  e  alla  verifica  in

relazione all'attivita' di cui all'allegato I-bis. Il  presente  capo

non si applica alle emissioni di cui ai capi III e IV.

Art. 42-quater (Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra).

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, nessun  soggetto  regolamentato

puo' svolgere l'attivita' di cui all'allegato I-bis, a meno  che  non

sia munito di un'autorizzazione rilasciata dal Comitato ETS 2 di  cui

all'articolo 4-bis.

Art. 42-quinquies (Domanda di autorizzazione). - 1. La domanda di

autorizzazione che il soggetto regolamentato presenta al Comitato ETS

2 contiene almeno una descrizione degli elementi seguenti:

a) il  soggetto  regolamentato,  specificando  i  dati  di  cui

all'allegato III, Parte C, Sezione A;

b) il tipo di combustibili che immette in consumo  e  che  sono

utilizzati per la combustione nei settori di cui all'allegato  I-bis,

e le modalita' con le quali il soggetto li immette in consumo;

c) l'uso finale o gli usi finali dei  combustibili  immessi  in

consumo per l'attivita' di cui all'allegato I-bis;

d) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies;

e) una sintesi non  tecnica  delle  informazioni  di  cui  alle

lettere da a) a d) del presente comma.

2. I soggetti regolamentati che  iniziano  le  attivita'  di  cui

all'allegato I-bis a decorrere dal 1° gennaio 2025 hanno l'obbligo di

presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere

gas serra di cui  all'articolo  42-quater  almeno  centoventi  giorni

prima dell'inizio dell'attivita'.

3. I soggetti che svolgono le attivita' di cui all'allegato I-bis

prima del 1° gennaio  2025  e  che  rientrano  nella  definizione  di

soggetto regolamentato, hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS

2  la  domanda  di  autorizzazione  ad  emettere  gas  serra  di  cui

all'articolo 42-quater entro il 30 settembre 2024.

Art. 42-sexies (Domanda di modifica dell'autorizzazione). - 1.  I

soggetti regolamentati che sono in  possesso  dell'autorizzazione  ad

emettere gas serra a effetto serra hanno l'obbligo di  presentare  al

Comitato ETS 2 domanda di modifica della medesima autorizzazione  nei

casi elencati al comma 2, almeno sessanta  giorni  prima  della  data

nella quale la modifica ha effetto.

2. I soggetti regolamentati di cui al comma 1 inviano al Comitato

ETS 2 la domanda di modifica dell'autorizzazione gia'  esistente  nei

seguenti casi:

a)   modifica   dell'identita'   del   soggetto   regolamentato

comunicata  contestualmente  dal  nuovo  e  dal  precedente  soggetto

regolamentato. Il  precedente  soggetto  regolamentato  mantiene  gli

obblighi  previsti  dal  sistema  EU-ETS  2   fino   alla   data   di

pubblicazione della deliberazione del Comitato ETS 2;

b) modifica degli elementi di cui alle  lettere  b)  e  c)  del

comma 4 dell'articolo 42-septies e  della  lettera  d)  del  medesimo

comma  solo  nel  caso  di  modifica  significativa  ai  sensi  delle

pertinenti norme unionali.

Art.   42-septies   (Modalita'   di    rilascio    e    contenuto

dell'autorizzazione ad emettere  gas  ad  effetto  serra).  -  1.  Il

Comitato ETS 2 rilascia l'autorizzazione ad emettere gas  ad  effetto

serra di cui  all'articolo  42-quater  se  accerta  che  il  soggetto

regolamentato e' in grado di monitorare  e  comunicare  le  emissioni

corrispondenti alle quantita' di combustibili immessi in  consumo  ai

sensi  dello  stesso  allegato  I-bis.  L'autorizzazione  citata   e'

rilasciata  all'esito   positivo   dell'istruttoria   tecnica   della

documentazione da parte dello stesso Comitato ETS 2.

2. Il rilascio dell'autorizzazione o del  relativo  aggiornamento

e' effettuato entro il termine  di  novanta  giorni  dal  ricevimento

dell'istanza. Il suddetto termine e' sospeso nel caso di richiesta da

parte del  Comitato  ETS  2  di  ulteriori  integrazioni  e  fino  al

ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine

di trenta giorni.

3. Al fine  di  consentire  la  prosecuzione  dell'attivita'  dei

soggetti istanti, il Comitato ETS 2 si riserva di accogliere, in  via

preliminare,  le  istanze  di  autorizzazione  di  cui   all'articolo

42-quinquies, comma 3, entro novanta giorni a  decorrere  dalla  data

del 30 settembre  2024,  a  fronte  di  un  controllo  formale  sulla

presenza degli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo.  Nei

successivi centoventi giorni il Comitato  ETS  2,  accertato  che  il

soggetto regolamentato e' in grado  di  monitorare  e  comunicare  le

emissioni corrispondenti alle quantita' di  combustibili  immessi  in

consumo ai sensi dell'allegato I-bis, provvedera'  a  rilasciare,  in

seguito   all'esito   positivo   dell'istruttoria,   l'autorizzazione

definitiva.

4. L'autorizzazione ad emettere gas  ad  effetto  serra  contiene

almeno i seguenti elementi:

a) il nome e l'indirizzo del soggetto regolamentato;

b) una descrizione delle modalita' con  le  quali  il  soggetto

regolamentato  immette  in  consumo  i   combustibili   nei   settori

contemplati dal presente capo;

c) un elenco dei combustibili  che  il  soggetto  regolamentato

immette in consumo nei settori contemplati dal presente capo;

d) un piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies;

e) le prescrizioni in materia di comunicazione stabilite  dalle

pertinenti norme unionali ai sensi dell'articolo 14  della  direttiva

2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  ottobre

2003;

f) l'obbligo di restituire un numero  di  quote  di  emissioni,

emesse a norma del presente  capo,  pari  alle  emissioni  totali  di

ciascun anno civile, come  verificato  secondo  le  pertinenti  norme

unionali, entro il termine di cui all'articolo 42-duodecies, comma 3,

fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies.

Art.    42-octies    (Revoca    dell'autorizzazione).    -     1.

L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e' revocata:

a) nel caso in  cui  il  soggetto  regolamentato  comunichi  la

cessazione delle attivita' ai sensi dell'articolo 42-decies;

b) nel caso di revoca dei necessari titoli  abilitativi  ovvero

autorizzativi.

Art. 42-novies (Piano di monitoraggio e relative modifiche). - 1.

Il soggetto regolamentato autorizzato effettua il monitoraggio  delle

emissioni  a  cui  l'autorizzazione  si  riferisce   secondo   quanto

stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste  dai  relativi

regolamenti unionali.

2. Il Piano di monitoraggio e' inviato dal soggetto regolamentato

al  Comitato  ETS  2  contestualmente   alla   richiesta   di   nuova

autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa.

3. Il soggetto regolamentato notifica entro  sessanta  giorni  e,

comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni  modifica

al Piano  di  monitoraggio  ritenuta  significativa  ai  sensi  delle

relative norme unionali.

4. In caso di modifiche ritenute  non  significative,  le  stesse

sono notificate entro  il  31  dicembre  dell'anno  in  corso  e  non

comportano la modifica dell'autorizzazione.

5. Il Comitato ETS 2 verifica e approva il Piano di  monitoraggio

ovvero le sue modifiche entro il  termine  di  novanta  giorni  dalla

ricezione dell'istanza da parte  del  soggetto  regolamentato.  Detto

termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS  2

di ulteriori integrazioni e  fino  al  ricevimento  delle  stesse  da

presentarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni.

Art. 42-decies. (Cessazione dell'attivita').  -  1.  Il  soggetto

regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la cessazione dell'attivita'

di  cui  all'allegato  I-bis  entro   trenta   giorni   dall'avvenuta

cessazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno  in  cui  e'

avvenuta la cessazione dell'attivita' stessa.

Art. 42-undecies. (Vendita all'asta di quote per  l'attivita'  di

cui all'allegato I-bis). - 1.  A  decorrere  dal  2027,  fatto  salvo

quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies, le quote di emissioni

di cui al presente capo sono messe  all'asta  a  norma  del  relativo

regolamento unionale, a meno che non siano  integrate  nella  riserva

stabilizzatrice del mercato istituita dalla decisione (UE)  2015/1814

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6  ottobre  2015,  ovvero

cancellate a norma dell'articolo 42-duodecies. Il quantitativo  delle

quote da collocare all'asta e' determinato dalla Commissione europea.

2. Le quote di cui al presente capo sono  messe  all'asta  su  un

mercato distinto da quello di cui ai capi III e IV.

3. Il GSE svolge il ruolo di  responsabile  per  il  collocamento

delle quote di cui al presente capo e pone in essere, a questo scopo,

tutte le attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e  conseguenti

in conformita' con le norme unionali.

4. I proventi delle aste sono versati dal GSE sul conto  corrente

dedicato "TransEuropean Automated Real-time Gross Settlement  Express

Transfer System" (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle  aste

di quote di emissione di cui al presente capo e i relativi  interessi

maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato,

intestato   al   Dipartimento   del   tesoro,   dandone   contestuale

comunicazione  ai  Ministeri   interessati.   Detti   proventi   sono

successivamente versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per

essere riassegnati, fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  6,  ad

appositi capitoli per spese di investimento e di funzionamento  degli

stati di previsione  interessati,  con  vincolo  di  destinazione  in

quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi  e  per  gli  effetti

della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

del 13 ottobre 2003.

5. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 4 si provvede,

previa verifica dei proventi derivanti  dalla  messa  all'asta  delle

quote di cui al comma 1, con decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e

della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da

emanarsi  entro  il  31  maggio  dell'anno  successivo  a  quello  di

effettuazione delle aste. L'uso dei proventi delle  aste  di  cui  al

comma 1, al netto dei proventi definiti  come  "risorse  proprie"  ai

sensi  dell'articolo  311,  terzo   paragrafo,   del   Trattato   sul

Funzionamento dell'Unione Europea e ascritti al bilancio dell'Unione,

e' assegnato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica

e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attivita' che

lo stesso GSE sostiene in qualita' di responsabile del  collocamento,

ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo.

7.  Le  risorse  di  cui  al  comma  5,  assegnate  al  Ministero

dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  e  al  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti, sono destinate alle finalita' di  cui

all'articolo 23, comma 7, per misure aggiuntive rispetto  agli  oneri

derivanti a carico della finanza  pubblica  dalla  normativa  vigente

alla entrata in vigore del presente decreto, o ad una  o  piu'  delle

seguenti finalita':

a) misure  intese  a  contribuire  alla  decarbonizzazione  del

riscaldamento e del raffrescamento degli edifici o alla riduzione del

fabbisogno energetico degli edifici, ivi comprese  l'integrazione  di

energie rinnovabili e le misure correlate a  norma  dell'articolo  7,

paragrafo 11, e degli articoli 12 e 20 della direttiva 2012/27/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio,  del  25  ottobre  2012,  nonche'

misure volte a fornire sostegno finanziario  alle  famiglie  a  basso

reddito negli edifici con le prestazioni peggiori;

b) misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero e

basse  emissioni  o  a  fornire  un  sostegno  finanziario   per   la

realizzazione di infrastrutture  di  rifornimento  e  ricarica  anche

veloce  per   veicoli   leggeri   e   pesanti,   nonche'   pienamente

interoperabili per i veicoli a zero emissioni, e la diffusione  nella

rete distributiva di carburanti alternativi  di  cui  al  regolamento

(UE) 2023/1084 o a  misure  volte  a  incoraggiare  il  passaggio  al

trasporto pubblico, e a potenziare la  multimodalita',  o  a  fornire

sostegno finanziario per far fronte alle questioni  sociali  relative

agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito;

c) misure intese a finanziare il  loro  piano  sociale  per  il

clima conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/955 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;

d) misure volte a concedere una  compensazione  finanziaria  ai

consumatori finali di combustibili nei casi  in  cui  non  sia  stato

possibile evitare il doppio conteggio delle emissioni o in cui  siano

state restituite quote di  emissioni  non  contemplate  dal  presente

capo, come previsto dall'articolo 42-noviesdecies.

8.  Al  fine  di   consentire   alla   Commissione   europea   la

predisposizione della relazione sul  funzionamento  del  mercato  del

carbonio di cui al presente capo, il Comitato ETS  2  garantisce  che

ogni informazione pertinente sia trasmessa  alla  Commissione  almeno

due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione.  A  tale  fine,

fermo restando gli obblighi di riservatezza, il  Comitato  ETS  2  pu

richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente  alla  sua

funzione di responsabile per il collocamento.

Art. 42-duodecies (Trasferimento, restituzione e cancellazione di

quote di emissioni). -  1.  Le  quote  di  emissioni  possono  essere

trasferite:

a) tra persone all'interno della Unione europea;

b) tra persone all'interno della Unione europea e  persone  nei

Paesi  terzi,  quando  tali  quote  di  emissioni  sono  riconosciute

conformemente  alla  procedura  dell'articolo  25   della   direttiva

2003/87/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  ottobre

2003, nell'osservanza delle sole restrizioni  previste  dal  presente

decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, fatto salvo quanto  stabilito

all'articolo 42-septiesdecies, entro il 31 maggio di  ogni  anno,  il

soggetto regolamentato restituisce un numero di  quote  di  emissione

disciplinate  dal  presente  capo  pari   alle   proprie   emissioni,

corrispondente alla quantita' di combustibili immessi in  consumo  ai

sensi dell'allegato I-bis  nel  corso  dell'anno  civile  precedente,

verificate  conformemente  alle  disposizioni  previste  dalle  norme

unionali.  Il  Comitato  ETS  2  garantisce  che  tali  quote   siano

successivamente cancellate.

3. Il Comitato ETS 2 stabilisce con  proprie  deliberazioni,  ove

necessario, le modalita' e i termini per garantire che  le  quote  di

emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta  della

persona che le detiene.

4. Le quote  di  emissioni  rilasciate  dall'Autorita'  nazionale

competente di  un  altro  Stato  membro  sono  riconosciute  ai  fini

dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2 da parte  di  un

soggetto regolamentato.

Art. 42-terdecies (Monitoraggio e comunicazione delle emissioni).

- 1. Il soggetto regolamentato  monitora,  per  ogni  anno  civile  a

decorrere dal 2025, le emissioni  corrispondenti  alle  quantita'  di

combustibili immessi in consumo a norma dell'allegato I-bis,  secondo

quanto previsto dall'allegato III, parte C  e  dalle  relative  norme

unionali  concernenti  il  monitoraggio  e  la  comunicazione   delle

emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al  Piano

di monitoraggio approvato.

2. A  partire  dall'anno  2026,  entro  il  30  aprile  dell'anno

successivo a quello cui il monitoraggio  si  riferisce,  il  soggetto

regolamentato comunica al Comitato ETS 2 le emissioni  verificate  di

cui al comma 1 e iscrive le stesse nel registro dell'Unione.

3. Eventuali variazioni dei termini  consentite  dalla  normativa

europea  sono  deliberate  dal  Comitato  ETS  2  e   condivise   con

l'Autorita' nazionale del Registro.

4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al  comma

2, di comunicazione incompleta  ovvero  qualora  il  Comitato  ETS  2

accerti  che  le  emissioni  comunicate  non  sono  state  monitorate

conformemente   alle   disposizioni   sul   monitoraggio   e    sulla

comunicazione delle emissioni,  lo  stesso  Comitato  ETS  2,  previo

sollecito nei confronti del soggetto regolamentato ad effettuare  una

valutazione delle emissioni rilasciate, in caso  di  esito  negativo,

procede ad effettuare  una  stima  conservativa  delle  emissioni  di

ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle  norme

unionali.

5. Il soggetto regolamentato adempie all'obbligo di  restituzione

di cui all'articolo 42-duodecies, sulla base della sua valutazione  o

della stima conservativa operata dal Comitato ETS 2.

6.  I  soggetti  regolamentati,  titolari  al  1°  gennaio   2025

dell'autorizzazione  di  cui   all'articolo   42-quater,   comma   1,

comunicano al Comitato ETS 2 entro il 30  aprile  2025  le  emissioni

storiche  dei  carburanti  e  combustibili  immessi  in  consumo  per

l'attivita' di cui all'allegato I-bis del presente provvedimento  nel

corso del 2024. Con riferimento  alle  sole  emissioni  storiche  del

2024, i soggetti regolamentati  sono  esentati  dalla  necessita'  di

dimostrare la  non  fattibilita'  tecnica  e  l'insorgenza  di  costi

sproporzionati   in   relazione   all'applicazione   di    specifiche

metodologie di monitoraggio di cui alle norme unionali.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2028, entro il 30  aprile  di  ogni

anno  fino  al  2030,  ciascun  soggetto  regolamentato  comunica  al

Comitato ETS 2 la quota media dei costi  relativi  alla  restituzione

delle quote di cui al presente capo che ha trasferito ai  consumatori

per l'anno precedente, secondo le relative norme unionali. I suddetti

costi possono essere separati contabilmente dal prezzo  del  prodotto

trasferito al consumatore finale.

8. Ai sensi delle pertinenti norme unionali previste all'articolo

14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo  e

del Consiglio, del 13 ottobre 2003, il Comitato ETS 2 puo' consentire

l'applicazione di misure semplificate di monitoraggio,  comunicazione

e verifica per i soggetti regolamentati considerati a basse emissioni

ai  sensi  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)   2018/2066   della

Commissione, del 19 dicembre 2018.

Art. 42-quaterdecies (Verifica e accreditamento). - 1. I soggetti

regolamentati amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato ETS  2

le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto,  applicando

i pertinenti regolamenti unionali e  verificate  da  un  verificatore

accreditato dall'organismo  di  accreditamento  nazionale  designato.

Tali comunicazioni tengono in considerazione il rispetto dei relativi

regolamenti unionali finalizzati ad evitare il doppio conteggio e  la

restituzione delle quote non contemplate dal presente  capo,  di  cui

all'articolo 42-noviesdecies.

2.  Il  soggetto  regolamentato  non  puo'  trasferire  quote  di

emissioni fino al momento in  cui  la  comunicazione  delle  relative

emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore,  secondo  i

criteri  definiti  nell'allegato  IV,  parte   C   e   le   eventuali

disposizioni adottate dalla Commissione.

3.  Il  Comitato   ETS   2   provvede   affinche'   il   soggetto

regolamentato,  la  cui  comunicazione  non  sia  stata  riconosciuta

conforme ai criteri di cui all'allegato III, parte C o alle eventuali

disposizioni adottate dalla Commissione entro il 30  aprile  di  ogni

anno per le emissioni  rilasciate  nell'anno  precedente,  non  possa

trasferire altre quote  di  emissioni  fino  al  momento  in  cui  la

comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai  sensi  del

comma 4.

4. L'attivita' di controllo delle comunicazioni  delle  emissioni

verificate e trasmesse al Comitato ETS 2 viene effettuata dal sistema

di controllo automatico. Le modalita' ed i criteri per effettuare  il

controllo  automatico  nonche'  le  modalita'  e  le  tempistiche  di

interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti  dal  Comitato

ETS 2.

5. Ai fini del presente capo, si applica l'articolo 41, comma 5.

Art.  42-quindecies  (Disposizioni  amministrative).  -  1.   Gli

articoli 34, 40, 43 e 44 si applicano  alle  emissioni,  ai  soggetti

regolamentati e alle quote disciplinate  dal  presente  capo.  A  tal

fine:

a) ogni riferimento alle emissioni va inteso  come  riferimento

alle emissioni disciplinate dal presente capo;

b) ogni riferimento ai gestori va inteso  come  riferimento  ai

soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo;

c) ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento  alle

quote disciplinate dal presente capo;

d) ogni riferimento al Comitato va inteso come  riferimento  al

Comitato ETS 2.

Art. 42-sexdecies (Estensione unilaterale dell'attivita'  di  cui

all'allegato I-bis ad altri settori non soggetti ai capi III e IV). -

1. A partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza

energetica puo' estendere le attivita' di cui  all'allegato  I-bis  a

settori non elencati in tale allegato e applicare quindi  lo  scambio

di quote di emissioni a norma  del  presente  capo  in  tali  settori

tenendo conto di tutti i criteri  pertinenti,  in  particolare  degli

effetti sul  mercato  interno,  delle  potenziali  distorsioni  della

concorrenza, dell'integrita' ambientale del sistema per lo scambio di

quote  di  emissioni  istituito  a  norma   del   presente   capo   e

dell'affidabilita'  del  sistema  di  monitoraggio  e   comunicazione

previsto - previa approvazione della Commissione,  sulla  base  delle

pertinenti norme unionali.

2. Le  misure  finanziarie  adottate  dallo  Stato  a  favore  di

societa' in settori e sottosettori esposti a un rischio  concreto  di

rilocalizzazione delle  emissioni  di  carbonio,  a  causa  di  costi

indiretti  significativi  sostenuti  in  relazione  ai  costi   delle

emissioni  di  gas  a  effetto  serra  trasferiti  sui   prezzi   del

combustibile a causa dell'estensione unilaterale, si conformano  alle

norme sugli aiuti di Stato e non causano indebite  distorsioni  della

concorrenza sul mercato interno.

3. In caso di estensione unilaterale di cui al presente articolo,

i soggetti regolamentati interessati presentano al  Comitato  ETS  2,

entro il 30 aprile dell'anno in questione, una relazione  debitamente

motivata  conformemente  all'articolo  30-septies   della   direttiva

2003/87/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  ottobre

2003. Se i dati presentati sono debitamente motivati, il Comitato ETS

2 ne informa la Commissione entro il 30 giugno dell'anno in questione

affinche' sia conseguentemente adeguato il quantitativo di  quote  di

cui all'articolo 30-quater, paragrafo 1, della  direttiva  2003/87/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003.

4.   Le   quote   supplementari   rilasciate   in    virtu'    di

un'autorizzazione a norma del presente articolo sono  messe  all'asta

conformemente ai requisiti di cui all'articolo 42-undecies. In deroga

al comma 7 del medesimo articolo, l'uso dei  proventi  della  vendita

all'asta di tali quote supplementari e' determinato  annualmente  con

decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 42-septiesdecies (Rinvio dello scambio di  emissioni  per  i

settori dell'edilizia e del  trasporto  su  strada  e  per  ulteriori

settori fino al  2028  in  caso  di  prezzi  eccezionalmente  elevati

dell'energia). - 1. Qualora,  in  base  all'avviso  pubblicato  dalla

Commissione a norma dell'articolo 30-duodecies,  paragrafo  1,  della

direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13

ottobre 2003, siano soddisfatte una o entrambe le condizioni  di  cui

alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo, si applicano le seguenti

disposizioni:

a) in deroga all'articolo 42-undecies, comma 1, l'inizio  della

vendita all'asta delle quote di cui al presente capo e' da intendersi

a decorrere dal 2028;

b) in deroga all'articolo 42-duodecies, comma 2, il termine del

31 maggio di  ogni  anno  per  la  restituzione  delle  quote  e'  da

intendersi a decorrere dal 2029.

Art. 42-octiesdecies (Sanzioni). - 1. Il  soggetto  regolamentato

di cui al presente capo che  esercita  una  delle  attivita'  di  cui

all'allegato  I-bis  senza  l'autorizzazione  di   cui   all'articolo

42-quater, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria  del

seguente importo:

a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata  di  100  euro  per

ciascuna tonnellata di biossido di  carbonio  equivalente  emessa  in

mancanza di autorizzazione;

b) da 5.000 euro a 50.000  euro,  aumentata  di  100  euro  per

ciascuna tonnellata di biossido di  carbonio  equivalente  emessa  in

mancanza di autorizzazione in  caso  di  dichiarazione  spontanea  al

Comitato  ETS  2  da  parte  del   trasgressore,   recante   espressa

indicazione della  data  a  decorrere  dalla  quale  l'autorizzazione

avrebbe dovuto essere richiesta.

2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il

Comitato ETS  2  effettua  una  stima  conservativa  delle  emissioni

rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo  conto

di  tutti  gli  elementi  informativi  di  cui  dispone  e  chiedendo

eventuali integrazioni al trasgressore.

3. Resta fermo che il soggetto regolamentato,  che  esercita  una

delle   attivita'   di   cui   all'allegato   I-bis    in    mancanza

dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  42-quater,  e'  tenuto  a

restituire un numero  di  quote  di  emissioni  pari  alle  emissioni

rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione.

4. Nei casi di cui al  comma  1,  il  trasgressore  e'  tenuto  a

presentare  domanda  di   autorizzazione   ai   sensi   dell'articolo

42-quinquies entro il termine di  sessanta  giorni  dall'accertamento

della violazione  ovvero  dalla  dichiarazione  spontanea  fatta  dal

trasgressore al Comitato ETS 2.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b),  il  trasgressore

che presenta tempestivamente la domanda di  autorizzazione  ai  sensi

del comma 4 e' soggetto alla sola sanzione amministrativa  pecuniaria

da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b),  nel  caso

in cui entro il termine  di  centoventi  giorni  dalla  dichiarazione

spontanea proceda alla restituzione delle quote  calcolate  ai  sensi

del comma 3.

6.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   reato,   il   soggetto

regolamentato che, entro il 30 aprile di ogni anno, non  presenta  la

comunicazione verificata delle emissioni o  che  rende  dichiarazione

falsa  o  incompleta  e'  punito  con  una  sanzione   amministrativa

pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.

7. La sanzione di cui al comma 6 e' ridotta alla  meta'  del  suo

importo nel caso in cui la comunicazione e'  effettuata  dopo  il  30

aprile ma, comunque, prima del 20 maggio dello stesso anno.

8. Il soggetto regolamentato che, entro  il  30  maggio  di  ogni

anno, non restituisce una quantita'  di  quote  pari  alle  emissioni

comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, e' soggetto  alla

sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non

restituita. Tale sanzione e' adeguata in base all'indice europeo  dei

prezzi  al  consumo.  Il  pagamento  della  sanzione   non   dispensa

dall'obbligo di restituire un numero di quote  di  emissioni  pari  a

quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non  piu'

tardi del 30 settembre dell'anno successivo.

9. Il Comitato  ETS  2  rende  noto  mediante  pubblicazione  sul

proprio sito istituzionale il nome del soggetto regolamentato che  ha

violato l'obbligo di restituzione di quote di  emissioni  di  cui  al

comma 8.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che  ha

rilasciato attestati di verifica  contenenti  informazioni  false  e'

punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da  10  euro  a  50

euro per ogni tonnellata di gas effetto serra  effettivamente  emessa

in eccesso  rispetto  alle  emissioni  dichiarate  e  verificate.  Il

Comitato ETS 2  informa  l'ente  nazionale  di  accreditamento  della

sanzione amministrativa adottata nei confronti del  verificatore,  al

fine di  consentire  l'eventuale  applicazione  di  ulteriori  misure

sanzionatorie in considerazione della  gravita'  della  violazione  e

fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto  della  disciplina

di settore e delle linee guida internazionali applicabili.

11. Il soggetto regolamentato che non effettua  la  comunicazione

di cessazione di attivita' e' soggetto alla  sanzione  amministrativa

pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.

12. Il soggetto regolamentato che non trasmette le  comunicazioni

o  informazioni  richieste  ai  sensi  degli  articoli  42-septies  e

42-decies e il soggetto regolamentato che trasmette le  comunicazioni

di cui agli articoli 42-septies, 42-decies e 42-terdecies,  comma  5,

contenenti  dati  falsi  o   errati   e'   soggetto   alla   sanzione

amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.

13. Il Comitato ETS 2 e' l'autorita' competente ad effettuare  il

controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo,

l'accertamento  delle  relative   violazioni,   l'irrogazione   delle

sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.  A  tal  fine,  si

applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  della  legge  24

novembre 1981, n. 689.

14. I proventi derivanti dalle sanzioni  amministrative  previste

nel presente articolo sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello

Stato  per  essere  successivamente  riassegnati,  con  decreto   del

Ministro dell'economia e delle finanze, ad  apposito  capitolo  dello

stato di previsione del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica,  per  destinazioni  finalizzate  al  miglioramento  delle

attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio

nonche' alla verifica del  rispetto  delle  condizioni  previste  dai

procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio  di  quote  di

emissione di gas a effetto serra.

Art. 42-noviesdecies (Doppio conteggio). - 1. Al fine di limitare

il rischio di doppio conteggio delle emissioni  di  cui  al  presente

capo e delle emissioni di cui ai capi III e IV, nonche' il rischio di

restituzione di quote non contemplate al presente capo e  il  rischio

di trasferimento dei costi a  impianti  che  non  svolgono  attivita'

ricomprese nell'allegato I-bis, i soggetti regolamentati sono  tenuti

a identificare e documentare, in modo affidabile e accurato, per tipo

di combustibile, le  quantita'  esatte  di  combustibile  immesso  in

consumo utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato

I-bis  e  l'uso  finale  dei  combustibili  immessi  in  consumo,  in

conformita' a quanto previsto  al  riguardo  dalle  pertinenti  norme

unionali,  inclusi  i  regolamenti  unionali  espressamente  volti  a

minimizzare i suddetti rischi.

2.  Ai  sensi  dell'articolo  30  septies,  paragrafo  5,   della

direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13

ottobre 2003, e in linea con lo spirito di  collaborazione  richiesto

dall'articolo 18 della medesima direttiva, le pertinenti informazioni

previste dall'articolo 75 tervicies  del  regolamento  di  esecuzione

2018/2066/UE della Commissione, del 19 dicembre 2018, contenute nella

comunicazione delle emissioni di cui all'articolo 36, comma  2,  sono

rese disponibili ai soggetti regolamentati tramite il Portale ETS  2,

anche al fine di un corretto trasferimento dei costi  ai  consumatori

finali.

3. Nei casi in cui non sia comunque possibile evitare  il  doppio

conteggio o la restituzione di cui al comma 1, in applicazione  delle

apposite disposizioni attuative del Ministero dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica, il Comitato ETS 2 procede a dare esecuzione  ai

regolamenti  unionali  finalizzati  a   fornire   una   compensazione

finanziaria, calcolata in base ai principi previsti  dalla  direttiva

2003/87/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  ottobre

2003. A tale scopo, il Ministero  puo'  avvalersi  del  GSE,  tramite

apposita convenzione, con  copertura  dei  relativi  costi  ai  sensi

dell'articolo 42-undecies, comma 7, lettera d).

4. Gli ospedali che non rientrano nel capo  IV  possono  ricevere

una compensazione  finanziaria  per  i  costi  che  sono  stati  loro

trasferiti a causa della restituzione delle quote di cui al  presente

capo, conformemente a quanto stabilito al comma 3.

Capo V-ter - Disposizioni relative al meccanismo  di  adeguamento

del carbonio alle frontiere

Art. 42-vicies (Sanzioni relative alla violazione degli  obblighi

di comunicazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2023/956

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023). - 1.  Il

dichiarante, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 1 del

regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della  Commissione,  del  17

agosto 2023, e' soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa

pecuniaria da euro 10 a euro 50 per ogni tonnellata di emissioni  non

comunicate  calcolate  sulla  base  dei   valori   predefiniti   resi

disponibili  e  pubblicati   dalla   Commissione   per   il   periodo

transitorio, quando:

a) non ha adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo

di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e

2, del  regolamento  (UE)  2023/956  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 10 maggio 2023, nei termini e nei modi disciplinati da

entrambi i regolamenti citati;

b) ha presentato una relazione CBAM incompleta  o  inesatta  ai

sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione  (UE)  2023/1773

della Commissione, del 17 agosto 2023, e non ha  adottato  le  misure

necessarie per correggere la relazione CBAM.

2. Le  sanzioni  previste  al  comma  1  sono  adeguate  in  base

all'indice europeo dei prezzi al consumo.

3. Nel determinare l'importo effettivo di  una  sanzione  per  le

emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori  predefiniti

resi disponibili  e  pubblicati  dalla  Commissione  per  il  periodo

transitorio, il Comitato considera i criteri  indicati  dall'articolo

16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE)  2023/1773  della

Commissione, del 17 agosto 2023.

4. Se il Comitato, eventualmente anche  in  considerazione  delle

informazioni ricevute dalla Commissione ai  sensi  dell'articolo  35,

paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 10 maggio 2023, avvia la procedura di correzione

di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione  (UE)  2023/1773

della Commissione, del 17 agosto  2023,  assegna  al  dichiarante  un

termine non superiore a trenta giorni  per  presentare  la  relazione

CBAM ovvero per fornire le informazioni supplementari necessarie  per

completare o correggere la relazione e, se del caso,  presentare  una

relazione corretta.

5. Se al termine della procedura di rettifica di cui al comma  4,

il Comitato accerta che il dichiarante  non  ha  adottato  le  misure

necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM di

cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento  (UE)  2023/956

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10  maggio  2023,  o  per

correggere la relazione  CBAM  incompleta  o  inesatta,  notifica  al

dichiarante la contestazione della violazione, ai  sensi  e  per  gli

effetti di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Il Comitato ETS e' l'autorita'  competente  ad  effettuare  il

controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo,

l'accertamento  delle  relative   violazioni,   l'irrogazione   delle

sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.  A  tal  fine,  si

applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  della  legge  24

novembre 1981, n. 689.

7. I proventi derivanti dalle  sanzioni  amministrative  previste

nel presente articolo sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello

Stato  per  essere  successivamente  riassegnati,  con  decreto   del

Ministro dell'economia e delle finanze, ad  apposito  capitolo  dello

stato di previsione del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica,  per  destinazioni  finalizzate  al  miglioramento  delle

attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio

nonche' alla verifica del  rispetto  delle  condizioni  previste  dai

procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio  di  quote  di

emissione di gas a effetto serra.».

 

                               Art. 8

  Modifiche al capo VI del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 9 giugno  2020,  n.  47,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Comunicazione  di

informazioni,    tutela    del    segreto    industriale,     accesso

all'informazione e previsione dei flussi informativi fra  istituzioni

ed enti ai fini del corretto funzionamento del  sistema  di  emission

trading»;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il Comitato trasmette annualmente  alla  Commissione  i

dati aggregati relativi alle emissioni delle attivita' del  trasporto

aereo di cui all'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  ottobre  2003,  nei

termini ivi indicati.

2-ter. L'operatore aereo puo' formulare richiesta  motivata  al

Comitato  di  non  pubblicare  i  dati  elencati  nell'articolo   14,

paragrafo 6, lettera a) e lettera b) della direttiva  2003/87/CE  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, a livello di

operatore aereo nei casi ivi specificati. Il Comitato puo'  inoltrare

alla Commissione, sulla base di tale istanza, richiesta di pubblicare

tali dati a un livello di aggregazione piu' elevato.

2-quater. Per gli impianti di cui agli articoli 31  e  32  sono

rese  pubbliche  informazioni   generali   attinenti   all'anagrafica

dell'impianto, numero conto,  numero  autorizzativo,  classificazione

impianto,  stato  di  attivita',  emissioni   consentite,   emissioni

verificate,  eventuali  rideterminazioni  e  stato   di   adempimento

all'obbligo di conformita', nelle modalita' stabilite dal Comitato.

2-quinquies. Il  Comitato  ETS  2  richiede  all'Agenzia  delle

dogane e  dei  monopoli  le  informazioni  necessarie  ad  assicurare

l'individuazione dei  soggetti  regolamentati  e  delle  destinazioni

finali d'uso dei  prodotti  energetici.  A  tal  fine,  il  Ministero

dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica   puo'   sottoscrivere

appositi accordi di cooperazione.».

2. Dopo l'articolo 43 del decreto legislativo n. 47 del 2020,  sono

inseriti i seguenti:

«Art.  43-bis  (Informazione,  comunicazione  e  visibilita'  dei

finanziamenti). - 1. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica e  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti

garantiscono la massima visibilita' alla fonte di finanziamento delle

azioni o dei progetti finanziati con i proventi  delle  aste  dell'EU

ETS, di cui agli articoli 6, 23 e 42-undecies.

Art. 43-ter (Principio "non arrecare un danno significativo").  -

1. A partire dal 1° gennaio 2025, i  proventi  della  messa  all'asta

delle  quote  destinate  al  Fondo   per   l'innovazione   ai   sensi

dell'articolo 10 bis, paragrafo  8,  della  direttiva  2003/87/CE,  e

delle quote di cui all'articolo  10,  paragrafo  1,  terzo  e  quarto

comma,  della  stessa  direttiva  sono  utilizzati  conformemente  ai

criteri "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo  17

del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del  Consiglio

del 18 giugno  2020,  laddove  tali  proventi  siano  utilizzati  per

un'attivita' economica per la quale sono stati  definiti  criteri  di

vaglio tecnico a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b),  di

detto regolamento per determinare se l'attivita' economica arrechi un

danno significativo a uno o piu' obiettivi ambientali pertinenti.».

3. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 47 del 2020, al comma

2, dopo le parole: «e' responsabile dell'approvazione»  il  segno  di

interpunzione: «,» e' soppresso.

4. All'articolo 46 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. I costi delle attivita' svolte a favore dei gestori,  degli

operatori aerei e delle societa' di navigazione, di cui agli articoli

4, comma 8, 7-bis, 9, 9-bis, commi 2 e 3, 10, commi 1, 2, 3 e 4,  12,

commi 1 e 5, 12-quater, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8, 12-septies, 18,  19,

20, commi 2 e 5, 21, commi 2 e 5, 24, ad eccezione del  comma  3-bis,

26, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 e 7, 27, 31, commi 1 e 6, 32, commi 1  e

5, 33, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 35, commi 2, 2-bis,  2-quater  e  4,

39, comma 2 e 41, commi 3 e 4, sono a carico  degli  stessi,  secondo

tariffe e modalita' di versamento stabilite con decreto del  Ministro

dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze.»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I costi derivanti dalle attivita' svolte a  favore  dei

soggetti regolamentati ai sensi del capo V-bis, di cui agli  articoli

4-bis, comma 8, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 42-septies, commi 1, 2 e 3,

42-octies, 42-novies, commi 2 e 5, 42-decies, 42-terdecies, commi  2,

4, 6 e 7, 42-quaterdecies, commi 3 e  4,  42-noviesdecies,  comma  2,

sono posti a carico  degli  stessi  soggetti  regolamentati,  secondo

tariffe e modalita' di versamento stabilite con decreto del  Ministro

dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze.

2-ter. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma  2,

a copertura dei costi derivanti dalle attivita' di  cui  al  medesimo

comma 2 relative alle  societa'  di  navigazione,  ad  esclusione  di

quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7,  e'  posta  a

carico delle societa' di navigazione una tariffa  annua,  da  versare

entro il  31  dicembre  di  ciascun  anno,  pari  a  euro  430,76  se

responsabili fino a 9 navi, pari a euro 1.196,56 se  responsabili  da

10 a 24 navi, pari a euro 2.393,13 se responsabili da 25 a 49 navi  e

pari a euro 4.786,25 se responsabili di 50 e piu' navi.  A  copertura

dei costi derivanti dalle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 34,

commi 2, 4, 5, 6 e 7, e' posta a carico delle societa' di navigazione

una tariffa annua una tantum pari a euro 400. La tariffa  e'  versata

entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' stato aperto  il  conto  nel

Registro dell'Unione, e tra il 1° e il  31  maggio  di  ciascun  anno

successivo a quello di apertura del conto.

2-quater. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al  comma

2-bis, a copertura dei costi derivanti  dalle  attivita'  di  cui  al

medesimo comma 2-bis, ad esclusione di quelle previste  dall'articolo

34,  commi  2,  4,  5,  6  e  7,  e'  posta  a  carico  dei  soggetti

regolamentati una tariffa annua una tantum pari a euro 600 a  partire

dall'anno in cui chiedono l'autorizzazione.  A  copertura  dei  costi

derivanti dalle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 34, commi  2,

4, 5, 6 e 7, e' posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa

annua una tantum a pari a euro 400. La tariffa e' versata entro il 31

dicembre dell'anno in cui e'  stato  aperto  il  conto  nel  Registro

dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo  a

quello di apertura del conto.»;

c) al comma 3, le parole: «di cui al  comma  2»  sono  sostituite

dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater»;

d) il comma 4 e' abrogato;

e) al comma 5, le parole: «di cui al  comma  2»  sono  sostituite

dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;

f) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Le risorse  economiche  derivanti  dal  rispetto  delle

misure equivalenti di cui all'articolo  31,  comma  5,  sono  versate

all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente

riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,

ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica, per  essere  destinate  a

finalita' coerenti  con  l'articolo  23  per  impianti  di  cui  agli

articoli 31 e 32.

5-ter. Il versamento delle tariffe di cui ai  commi  2,  2-bis,

2-ter e 2-quater, deve  essere  effettuato  prima  dell'inizio  delle

attivita' istruttorie.».

5. All'articolo 47 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e' abrogato ad

eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo.»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) al comma 4,  le  parole:  «nazionale  per  la  gestione  della

direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle  attivita'  di  progetto

del protocollo di Kyoto» sono soppresse.

 

                               Art. 9

Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. All'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al  punto  1,  le  parole:  «nella  presente  direttiva»  sono

sostituite dalle seguenti: «nel presente decreto»;

b) dopo il punto 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. A  partire  dal  1°  gennaio  2026,  gli  impianti  che

utilizzano biomassa non rientrano nel presente decreto  nel  caso  in

cui,  nel  pertinente  periodo  quinquennale   precedente,   di   cui

all'articolo 25, comma 1, le emissioni generate dalla combustione  di

biomassa, effettuata secondo i criteri di cui alle  pertinenti  norme

unionali in materia di monitoraggio e comunicazione delle  emissioni,

contribuiscono in media per oltre il  95  per  cento  alle  emissioni

totali medie di gas a effetto serra.»;

c) dopo il punto 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. A partire dal 1°  gennaio  2026  anche  le  unita'  che

utilizzano esclusivamente biomassa sono prese  in  considerazione  ai

fini del calcolo della potenza termica nominale  di  un  impianto  ai

fini di cui al punto 3.»;

d) alla tabella, la colonna: «Attivita'» e' cosi' modificata:

1) alla prima sezione:

1.1) al primo capoverso, dopo le parole: «rifiuti  pericolosi

o urbani)» e' inserito il seguente periodo: «.  A  decorrere  dal  1°

gennaio  2024,  combustione   di   combustibili   in   impianti   per

l'incenerimento di rifiuti urbani con una  potenza  termica  nominale

totale superiore a 20 MW, ai fini degli articoli 35 e 41 del presente

decreto»;

1.2) al secondo capoverso, dopo la  parola:  «petrolio»  sono

inserite le seguenti: «, ove siano in funzione unita' di  combustione

di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW»;

2) alla seconda sezione:

2.1) al secondo capoverso, la parola: «ghisa»  e'  sostituita

dalla seguente: «ferro» e la parola: «relativa» e' soppressa;

2.2)  al  quarto  capoverso,  dopo  le   parole:   «alluminio

primario» sono aggiunte le seguenti: «o di allumina»;

3) alla terza sezione, sesto capoverso, le parole:  «ove  siano

in funzione unita' di combustione di potenza termica nominale  totale

superiore a 20 MW» sono sostituite dalle seguenti: «con una capacita'

di produzione di gesso calcinato  o  di  gesso  secondario  essiccato

superiore a 20 tonnellate al giorno»;

4) alla quarta sezione:

4.1) al terzo capoverso, la parola: «compresa» e'  sostituita

dalle seguenti: «che comporta» e le parole: «ove  siano  in  funzione

unita' di combustione di potenza termica nominale totale superiore  a

20  MW»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  una  capacita'  di

produzione superiore a 50 tonnellate al giorno»;

4.2) al nono capoverso,  le  parole:  «mediante  reforming  o

mediante ossidazione parziale» sono soppresse;

4.3)  al   dodicesimo   capoverso,   le   parole:   «mediante

condutture» sono soppresse e dopo le parole:  «direttiva  2009/31/CE»

sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle emissioni coperte  da

un'altra attivita' ai sensi del presente decreto»;

5) alla quinta sezione, dopo le parole:  «Trasporto  aereo»  e'

inserito il seguente capoverso:

«Voli  tra  aerodromi  situati  in  due  Stati  che  figurano

nell'atto di esecuzione adottato  in  applicazione  dell'articolo  25

bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e voli tra la  Svizzera

o  il  Regno  Unito  e  gli  Stati  elencati  nel  medesimo  atto  di

esecuzione, e, ai fini degli articoli 12,  paragrafi  6  e  8,  e  28

quater della direttiva 2003/87/CE, qualsiasi altro volo tra aerodromi

situati in due diversi paesi terzi effettuati da operatori aerei  che

soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) sono titolari  di  un  certificato  di  operatore  aereo

rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro,

comprese le regioni ultraperiferiche, le  dipendenze  e  i  territori

dello Stato membro;

b) producono emissioni  annue  di  CO2  superiori  a  10000

tonnellate generate da aeroplani con una massa massima certificata al

decollo superiore a 5700 kg che effettuano voli di  cui  al  presente

allegato, diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato

membro, comprese  le  regioni  ultraperiferiche  dello  stesso  Stato

membro, a decorrere dal 1°  gennaio  2021.  Ai  fini  della  presente

lettera, non si tiene conto delle  emissioni  prodotte  dai  seguenti

tipi di voli:

i) voli di Stato;

ii) voli umanitari;

iii) voli per servizi medici;

iv) voli militari;

v) voli per attivita' antincendio;

vi) voli che precedono o seguono un  volo  umanitario,  per

servizi medici o per attivita' antincendio,  a  condizione  che  tali

voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile  e  siano  stati

necessari per lo svolgimento delle attivita' umanitarie, per  servizi

medici  o  antincendio  corrispondenti  o  per  il   riposizionamento

dell'aeromobile dopo tali attivita'  in  vista  della  sua  attivita'

successiva»;

6) alla quinta sezione, alla lettera i), la parola:  «30.000»

e' sostituita dalla seguente: «50.000»;

7) alla quinta sezione, dopo la  lettera  j)  e  prima  delle

parole: «I voli effettuati esclusivamente» sono inserite le seguenti:

«j-bis)»;

e) dopo la quinta sezione, e' inserita la seguente:

                             Art. 10

     Allegato I-bis al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. Dopo l'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020,  n.  47,

e' inserito l'allegato  I-bis  di  cui  all'allegato  A  al  presente

decreto.

 

                               Art. 11

Modifiche all'allegato III al decreto legislativo 9 giugno  2020,  n.

                                 47

1. All'allegato III al decreto legislativo 9 giugno  2020,  n.  47,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la rubrica, le parole: «ARTE  A»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «PARTE A»;

b) alla parte A:

1) alla sezione: «Calcolo delle emissioni», al terzo capoverso,

sesto periodo, le parole: «e' pari  a  zero»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «che soddisfa i criteri di sostenibilita'  e  di  riduzione

delle emissioni di gas ad effetto  serra  per  l'uso  della  biomassa

stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti

necessari al fine dell'applicazione a norma  dell'articolo  14  della

direttiva 2003/87/CE, e' pari a zero.» e,  al  quinto  capoverso,  le

parole: «96/61/CE» sono sostituite dalle parole: «2010/75/UE»;

2) alla sezione: «Controllo delle  emissioni  di  altri  gas  a

effetto serra», dopo  le  parole:  «paragrafo  1»  sono  inserite  le

seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»;

c) alla parte B:

1) alla sezione: «Controllo  delle  emissioni  di  biossido  di

carbonio»:

1.1) al  quinto  capoverso,  le  parole:  «Alla  biomassa  si

applica un fattore di emissione pari a zero.» sono soppresse;

1.2) dopo il quinto capoverso, sono inseriti i seguenti:

«Il fattore di emissione  della  biomassa  che  soddisfa  i

criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni  di  gas  ad

effetto serra per l'uso  della  biomassa  stabiliti  dalla  direttiva

UE/2018/2001,  con  gli  eventuali  adeguamenti  necessari  al   fine

dell'applicazione  a   norma   dell'articolo   14   della   direttiva

2003/87/CE, e' pari a zero. Al Kerosene per aeromobili (Jet A1 o  Jet

A)  si  applica  un  fattore  di  emissione  pari  a  3,16  (t  CO2/t

carburante).

Le emissioni da combustibili  rinnovabili  di  origine  non

biologica che  utilizzano  idrogeno  da  fonti  rinnovabili  conformi

all'articolo 25 della direttiva UE/2018/2001 sono classificate a zero

emissioni per gli operatori aerei che li utilizzano fino all'adozione

dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 14,  paragrafo  1,  della

direttiva 2003/87/CE.»;

1.3)  al  nono  capoverso,  dopo  le  parole:  «articolo  14,

paragrafo  3,»  sono   inserite   le   seguenti:   «della   direttiva

2003/87/CE.»;

2)  alla  sezione:  «Comunicazione  delle   emissioni»,   primo

capoverso, dopo le parole: «articolo 14, paragrafo 3,» sono  inserite

le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE.»;

3) alla rubrica della sezione:  «Controllo  dei  dati  relativi

alle  tonnellate-chilometro  ai  fini  degli  articoli   3-sexies   e

3-septies»  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «della

direttiva 2003/87/CE»;

4) alla rubrica della sezione: «Comunicazione dei dati relativi

alle  tonnellate-chilometro  ai  fini  degli  articoli   3-sexies   e

3-septies»  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «della

direttiva 2003/87/CE»;

d) dopo la parte B, e' aggiunta la seguente:

«PARTE  C  -  Controllo   e   comunicazione   delle   emissioni

corrispondenti all'attivita' di cui all'allegato I-bis

Controllo delle emissioni

Le emissioni sono monitorate tramite calcolo.

Calcolo

Le emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula:

Combustibile immesso in consumo × fattore di emissione

Il combustibile immesso in consumo comprende  la  quantita'  di

combustibile immessa in consumo dal soggetto regolamentato.

Si utilizzano i fattori di emissione IPCC predefiniti, ricavati

dalle linee guida IPCC  2006  per  gli  inventari  o  dai  successivi

aggiornamenti, a meno  che  i  fattori  di  emissione  specifici  per

combustibile, identificati da laboratori indipendenti accreditati che

ricorrono a metodi di analisi riconosciuti, risultino piu' accurati.

Per ciascun soggetto regolamentato e  ciascun  combustibile  si

procede a un calcolo separato.

Comunicazione delle emissioni

Ciascun   soggetto   regolamentato   include   nella    propria

comunicazione le seguenti informazioni:

A. Dati che identificano il soggetto regolamentato, tra cui:

- nome del soggetto regolamentato;

- suo indirizzo, comprendente codice postale e paese;

- tipo di combustibili che immette in consumo  e  attivita'

attraverso le quali li immette in  consumo,  compresa  la  tecnologia

utilizzata;

- indirizzo, numero di telefono e di  fax  e  indirizzo  di

posta elettronica di un referente;

- nome del proprietario del  soggetto  regolamentato  e  di

altre eventuali societa' capofila.

B. Per ciascun tipo di  combustibile  immesso  in  consumo  e

utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato  I-bis,

per il quale sono calcolate le emissioni:

- quantita' di combustibile immesso in consumo;

- fattori di emissione;

- emissioni totali;

- uso finale o  usi  finali  del  combustibile  immesso  in

consumo;

- incertezza.

Anche al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per

le imprese, le presenti disposizioni in materia di comunicazione sono

opportunamente  coordinate  con  eventuali  altre   disposizioni   in

materia.».

 

                               Art. 12

Modifiche all'allegato IV al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. All'allegato IV al decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte A:

1) al punto 2., dopo le parole: «dell'articolo 14, paragrafo 3»

sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»;

2) al punto 11., dopo le parole: «dell'articolo  14,  paragrafo

3», ovunque ricorrano, sono aggiunte le  seguenti:  «della  direttiva

2003/87/CE»;

3) al punto 12., la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) le disposizioni della direttiva  2003/87/CE,  nonche'  le

specifiche e gli orientamenti adottati  dalla  Commissione  ai  sensi

dell'articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva;»;

b) alla parte B:

1) al punto 14., lettera b), secondo periodo, dopo  le  parole:

«articoli 3-sexies e 3-septies» sono  aggiunte  le  seguenti:  «della

direttiva 2003/87/CE.»;

2) al punto 15., dopo le parole: «dell'articolo  14,  paragrafo

3» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»;

3) al punto 16.,  dopo  le  parole:  «dell'articolo  3-septies,

paragrafo 2» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»;

c) dopo la parte B, e' aggiunta la seguente:

«PARTE C - Verifica delle emissioni prodotte dalle attivita' di

cui all'allegato I-bis

Principi generali

1.  Le  emissioni  corrispondenti   alle   attivita'   di   cui

all'allegato I-bis sono soggette a verifica.

2. La procedura di verifica tiene conto di quanto comunicato ai

sensi dell'articolo 42-sexies, comma 2, e del monitoraggio effettuato

nel corso dell'anno precedente. La verifica riguarda l'affidabilita',

la credibilita' e la precisione dei sistemi di monitoraggio e i  dati

e le informazioni comunicati relativi alle emissioni, con particolare

riferimento ai seguenti elementi:

a) i combustibili immessi in consumo comunicati e i  relativi

calcoli;

b) la scelta e l'utilizzo dei fattori di emissione;

c) i calcoli per determinare le emissioni complessive.

3. Le emissioni comunicate possono essere convalidate  solo  se

dati e informazioni affidabili e credibili consentono di  determinare

le emissioni con un grado elevato  di  certezza.  Per  dimostrare  un

grado elevato di certezza il soggetto regolamentato deve provare che:

a) i dati trasmessi sono coerenti tra loro;

b) il rilevamento dei dati e' stato  effettuato  secondo  gli

standard scientifici applicabili;

c) i registri  pertinenti  del  soggetto  regolamentato  sono

completi e coerenti.

4. Il verificatore ha accesso a tutti  i  siti  e  a  tutte  le

informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.

5. Il verificatore  tiene  conto  del  fatto  che  il  soggetto

regolamentato abbia eventualmente aderito al sistema di ecogestione e

audit dell'Unione (EMAS).

Metodologia

Analisi strategica

6. La verifica si basa su  un'analisi  strategica  di  tutti  i

quantitativi  di  combustibili  immessi  in  consumo   dal   soggetto

regolamentato. A tal fine, il verificatore  deve  avere  una  visione

d'insieme  di  tutte  le  attivita'  nel  cui  ambito   il   soggetto

regolamentato  immette  in  consumo  i  combustibili  e  della   loro

rilevanza per le emissioni.

Analisi dei processi

7.  La  verifica  dei  dati  e  delle  informazioni  comunicati

avviene, per quanto possibile, nella sede del soggetto regolamentato.

Il verificatore  effettua  controlli  a  campione  (spot  check)  per

determinare l'affidabilita' dei dati e delle informazioni trasmessi.

Analisi dei rischi

8. Il verificatore sottopone a valutazione tutte  le  modalita'

attraverso le quali il soggetto regolamentato immette  in  consumo  i

combustibili, per accertarsi  dell'affidabilita'  dei  dati  relativi

alle emissioni complessive del soggetto regolamentato.

9. Sulla base di  questa  analisi,  il  verificatore  individua

esplicitamente tutti gli elementi che comportano un  elevato  rischio

di errore, nonche' altri aspetti della procedura di monitoraggio e di

comunicazione che potrebbero  generare  errori  nella  determinazione

delle emissioni complessive. Cio' riguarda in particolare  i  calcoli

necessari per determinare il livello delle  emissioni  delle  singole

fonti.  Particolare  attenzione  e'  riservata  agli   elementi   che

presentano un elevato rischio di errore e agli aspetti  summenzionati

della procedura di monitoraggio.

10. Il verificatore esamina tutti i  metodi  di  controllo  dei

rischi applicati dal soggetto regolamentato per ridurre al minimo  il

grado di incertezza.

Relazione

11. Il verificatore predispone una relazione  sul  processo  di

convalida,  nella  quale  dichiara  se  quanto  comunicato  ai  sensi

dell'articolo 42-sexies, comma 2,  e'  conforme.  La  relazione  deve

riportare tutti  gli  aspetti  attinenti  al  lavoro  svolto.  Se  il

verificatore   ritiene   che   non   vi   siano   errori    materiali

nell'indicazione   delle   emissioni   complessive,   rilascia    una

dichiarazione attestante la correttezza di quanto comunicato ai sensi

dell'articolo 42-sexies, comma 2.

Requisiti minimi di competenza del verificatore

12.  Il  verificatore  e'  indipendente  rispetto  al  soggetto

regolamentato, svolge i propri compiti con serieta',  obiettivita'  e

professionalita' e conosce:

a) le disposizioni della  direttiva  2003/87/CE,  nonche'  le

norme  e  gli  orientamenti  adottati  dalla  Commissione   a   norma

dell'articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva;

b)   le    disposizioni    legislative,    regolamentari    e

amministrative attinenti alle attivita' sottoposte a verifica;

c) la produzione di tutte le informazioni relative a tutte le

modalita' attraverso le quali i combustibili sono immessi in  consumo

dal soggetto regolamentato, in particolare  per  quanto  riguarda  la

raccolta, la misurazione, il calcolo e la comunicazione dei dati.».

 

                               Art. 13

               Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono abrogati  gli  articoli  3,

comma 1, lettera bb), e 24, comma 2, lettere b)  e  c),  del  decreto

legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

2. Fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 3, comma

1, le funzioni ad esso  attribuite  dalla  lettera  c)  del  medesimo

comma, sono svolte dal Comitato e dalla Segreteria tecnica in  carica

al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

3.  Il  Presidente  e  il  Vicepresidente  del  Comitato   di   cui

all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nominati

negli otto mesi antecedenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  sono  membri  di  diritto  del  Comitato  di  cui

all'articolo 3, comma 1, lettera b) e svolgono le  relative  funzioni

per ciascuna delle due sezioni di cui il Comitato si compone.

4. I rimanenti membri  del  Comitato  di  cui  all'articolo  4  del

decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nominati  negli  otto  mesi

antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto,  sono  membri

di diritto della Sezione 1 di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera

c).

5. Sono fatti salvi gli effetti  delle  deliberazioni  adottate  in

attuazione degli adempimenti previsti dalle direttive (UE) 2023/958 e

2023/959, nelle more della piena operativita' degli organismi di  cui

all'articolo  3  del  presente  decreto,  dal  Comitato  ETS  i   cui

componenti sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente

e della sicurezza energetica 16 aprile 2024.

 

                               Art. 14

                 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.

                               Art. 15

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

[fonte foto: https://shorturl.at/2aSBr]

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