Gestione del rischio in cantiere e preposto

Il decreto legislativo n. 2081/08 prescrive di valutare i rischi e fornisce un unico esempio della procedura, riguardante la scelta di un’attrezzatura per i lavori in quota, ai commi 3 e 4 dell’art. 111.  Il principio che si ricava dal testo è, in sostanza, il seguente: Il datore di lavoro deve disporre affinché sia utilizzata (adottata) un’attrezzatura (procedura) solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature (procedure) di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che (il datore di lavoro) non può modificare. In assenza di altri esempi è consentito usare il modello presentato per la scelta di attrezzature per altre lavorazioni, ma non solo: perché non dovremmo essere autorizzati a ragionare nello stesso modo in qualsiasi altra circostanza? Questo principio, logicamente ineccepibile, è foriero di situazioni difficili da accettare. In principio era il precetto o l’eliminazione (riduzione al massimo) del rischio?    

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