Gestione rifiuti e Covid-19: le misure del Friuli-Venezia Giulia nell'ordinanza 31 marzo 2020, n. 1/2020/AMB.
Tra le numerose misure disposte dall'ordinanza:
- l'incremento delle capacità di determinate tipologie di impianti;
- l'inserimento nell'elenco dei rifiuti conferibili presso le discariche per rifiuti non pericolosi;
- l'incremento dei limiti temporali e quantitativi previsti per il deposito temporaneo.
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Di seguito il testo dell'ordinanza della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2020, n. 1/2020/AMB.
Ordinanza della Regione Friuli - Venezia Giulia 31 marzo 2020 | n. 1/2020/AMB
Misure urgenti in materia di gestione dei riuti nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 DLgs. 152/2006.
(in S.O. n. 16 al Bollettino Ufficiale del 1° aprile 2020, n. 14)
IL PRESIDENTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche" 8 aprile 2008;
Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
Visto il decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate";
Visto il decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005";
Visto il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";
Vista la legge regionale 34/2017 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare";
Visto altresì l'articolo 177, comma 2 del decreto legislativo 152/2006 che stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;
Considerato che tale previsione si riferisce a tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali, e a tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti;
Rilevato che, ai sensi all'articolo 183, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 152/2006, la gestione dei rifiuti comprende "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario";
Considerato altresì che le autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 208, comma 6 del decreto legislativo 152/2006, comportano "la dichiarazione di pubblica utilità";
Visto il Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 3/2020 con il quale è stata disposta una serie di raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti urbani sia delle persone positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia dei soggetti non positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria;
Rilevato che il suddetto Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità suggerisce di non differenziare i rifiuti delle persone positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, privilegiandone l'incenerimento;
Considerato che, sulla base del Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, in collaborazione con la Protezione Civile e la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sentiti ARPA FVG e i gestori dei rifiuti urbani, ha predisposto il Vademecum per la gestione dei rifiuti urbani nel periodo interessato dal contagio da Covid-19;
Considerato che il Vademecum per la gestione dei rifiuti urbani nel periodo interessato dal contagio da Covid-19 prevede modalità di gestione dei rifiuti urbani prodotti sia dai nuclei familiari interessati dal contagio da Covid-19 che dai nuclei familiari non interessati dal contagio da Covid-19;
Preso atto che non è possibile tenere separati i flussi dei rifiuti prodotti dai nuclei familiari interessati dal contagio da Covid-19 in quanto i nominativi degli stessi sono protetti dalla normativa sulla tutela dei dati personali;
Ritenuto pertanto che le modalità di raccolta dei rifiuti urbani devono rimanere invariate, non potendo organizzare servizi di raccolta specifici dei rifiuti prodotti dai nuclei familiari interessati dal contagio da Covid-19;
Ritenuto necessario che i gestori valutino la possibilità di aumentare la frequenza di raccolta dei rifiuti indifferenziati e forniscano alle utenze attrezzature adatte ad evitare la diffusione del contagio, quali contenitori, bidoncini, mastelle o sacchi telati, o di attrezzature maggiormente capienti;
Considerato che i rifiuti urbani indifferenziati del Friuli Venezia Giulia vengono in parte inceneriti ed in parte avviati a trattamento meccanico in impianti del territorio regionale;
Considerato tuttavia che i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani presso gli impianti del territorio regionale vengono avviati a trattamento prioritariamente in impianti siti in altre regioni italiane o all'estero;
Vista la nota prot. n. PRES/AC/031/20 di data 19 marzo 2020 con la quale il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica - Corepla - comunica che a seguito dell'emergenza sanitaria in atto è necessario individuare al più presto rilevanti spazi a termovalorizzazione o a smaltimento in assenza dei quali il Consorzio sarà costretto a breve a sospendere il ritiro dei rifiuti della raccolta differenziata, nonché chiede che si reperiscano e autorizzino volumetrie e capacità aggiuntive per lo stoccaggio, il riciclo, il recupero energetico e lo smaltimento, per poter così scongiurare il blocco dell'intera filiera con ripercussioni su tutto il servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
Vista la nota prot. n. PRES/AC/033/20 di data 19 marzo 2020 con la quale il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica - Corepla - evidenzia che l'emergenza sanitaria in atto sta determinando serie problematiche a tutta la filiera della gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in plastica, ed in particolare la gestione degli scarti non riciclabili prodotti dagli impianti di selezione in quanto sono venuti meno rilevanti sbocchi sia in Italia che all'estero, con conseguente raggiungimento delle capacità massime di stoccaggio autorizzate;
Visto il rapporto del Sistema nazionale per la protezione dell'Ambiente "Prime indicazioni per la gestione dei rifiuti - Emergenza Covid- 19", approvato dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020;
Vista la nota prot. U20/000095 di data 24 marzo 2020, con la quale la società SNUA srl, che gestisce l'impianto di trattamento de rifiuti urbani sito ad Aviano, comunica che è in difficoltà con l'esportazione del combustibile solido secondario (CSS) prodotto dal trattamento dei rifiuti urbani e nel reperire impianti di termovalorizzazione in Italia che ricevano rifiuti o combustibile solido secondario;
Vista la nota prot. n. SW5/2020 GQ-wf di data 24 marzo 2020 con la quale il Consorzio nazionale imballaggi - Conai chiede l'aumento delle potenzialità di stoccaggio degli impianti di trattamento degli imballaggi, nonché di prevedere l'avvio a incenerimento o a smaltimento in discarica delle frazioni non riciclabili e degli scarti di selezione;
Vista la nota prot. n. SW/6/2020/GQ-AALLGG di data 29 marzo 2020 con la quale il Consorzio nazionale imballaggi - Conai annuncia il pericolo di completa saturazione delle piattaforme di conferimento e degli impianti di trattamento e conseguente potenziale interruzione delle operazioni di ritiro dei rifiuti urbani, comunica la chiusura di molti canali di destinazione delle frazioni non riciclabili, il
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rallentamento e, in taluni settori, anche l'interruzione delle attività produttive che utilizzano i prodotti del riciclo e chiede con urgenza di incrementare le capacità di stoccaggio degli impianti, di individuare spazi a termovalorizzazione e volumetrie e capacità aggiuntive per lo smaltimento;
Vista la nota prot. 55/2020 di data 24 marzo 2020, con la quale la società Eco Sinergie srl, che gestisce l'impianto di trattamento de rifiuti urbani sito a San Vito al Tagliamento, comunica la progressiva chiusura degli impianti esteri alla ricezione del CSS, nonché difficoltà di conferimento di materiale cartaceo, chiedendo altresì che gli impianti finali ubicati in Friuli Venezia Giulia (termovalorizzatori, discariche, cementifici) offrano il massimo della disponibilità a ricevere i rifiuti CSS prodotti da impianti della regione;
Vista la nota prot n. 1367/2020 di data 24 marzo 2020, con la quale la società Net spa, che gestisce l'impianto di trattamento dei rifiuti urbani sito a San Giorgio di Nogaro, conferma quanto comunicato da Eco Sinergie;
Vista la nota prot n. SDM/sa-65 di data 24 marzo 2020, con la quale la società Sea Service srl, che gestisce l'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi prodotti dalle navi, comunica difficoltà operative degli impianti di destino in quanto gli stessi sono costretti a fronteggiare una riduzione della capacità operativa e della mancanza dei presidi sanitari per i lavoratori;
Vista la nota prot n. 1173 LA/gc di data 30 marzo 2020 con la quale A&T 2000 spa, gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in 51 alcuni comuni della regione, evidenzia che l'eventuale modalità di richiesta di deroga alle consuete modalità operative tramite SCIA creerebbe tempi di latenza, dovuti alla presentazione della SCIA stessa, non compatibili con la situazione di emergenza in atto;
Preso atto della difficoltà riscontrata a conferire i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani presso gli impianti ubicati sul territorio nazionale e all'estero;
Ritenuto pertanto che è necessario individuare impianti ubicati sul territorio regionale per il conferimento dei rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani;
Ritenuto a tal fine che gli impianti di trattamento rifiuti ubicati sul territorio regionale devono destinare la propria capacità trattamento prioritariamente al recupero e allo smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio regionale, con particolare riguardo a quelli provenienti dalla raccolta e dal trattamento dei rifiuti urbani;
Preso atto che la maggior parte dei Comuni della regione, a seguito dell'emergenza sanitaria ha disposto la chiusura temporanea dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008;
Rilevato altresì che criticità nella gestione dei rifiuti sono emerse anche per quanto concerne il conferimento agli impianti di trattamento dei rifiuti raccolti presso i centri di raccolta, a causa della riduzione dei servizi prestati dalle aziende di trasporto;
Considerato inoltre che le medesime difficoltà riscontrate per l'avvio a trattamento dei rifiuti urbani raccolti presso i centri di raccolta si riscontrano anche da parte dei produttori di rifiuti speciali che raccolgono i rifiuti prodotti dalle proprie attività con le modalità del deposito temporaneo, di cui all'articolo 183 comma 1) lettera aa) del decreto legislativo 152/2006, presso il luogo di produzione;
Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 22276 di data 30 marzo 2020 con la quale si prefigurano alcuni regimi straordinari per affrontare le criticità del sistema fino alla conclusione dell'emergenza;
Ritenuto che, per far fronte alle criticità che le attività di gestione dei rifiuti stanno affrontando a seguito dell'emergenza sanitaria in corso, occorra intervenire:
1. incrementando la capacità di stoccaggio, di cui all'articolo 183 comma 1) lettera aa) del decreto legislativo 152/2006 degli impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti;
2. ottimizzando la gestione degli spazi di stoccaggio degli impianti di trattamento dei rifiuti;
3. incrementando la capacità degli impianti di recupero e smaltimento di determinate tipologie di rifiuti per le quali si sono riscontrate particolari criticità di trattamento;
4. consentendo alle discariche per rifiuti non pericolosi e agli inceneritori esistenti di trattare determinate tipologie di rifiuti qualora non presenti nell'atto autorizzativo;
5. consentendo il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati senza alcun trattamento preliminare, presso le discariche per rifiuti non pericolosi;
6. incrementando la durata del deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008;
7. consentendo al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani di depositare le frazioni differenziate raccolte sul territorio di competenza presso i centri di raccolta comunali;
8. incrementando i limiti temporali e quantitativi previsti per il deposito temporaneo di cui all'articolo 183 comma 1) lettera aa) del decreto legislativo 152/2006, presso il luogo di produzione;
Ritenuto che tutti i soggetti che intendono avvalersi di una o più delle possibilità sopra riportate sono a tenuti a comunicarlo a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;
Considerato che tale comunicazione deve essere inoltre inviata ad ARPA FVG, alla Prefettura, al Comune, all'Azienda sanitaria e ai Vigili del fuoco per le eventuali verifiche di competenza; ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 2 aprile 2020 so16 5
Ritenuto che la struttura regionale competente in materia di gestione rifiuti deve prendere atto delle richieste di deroga pervenute, specificando le disposizioni da rispettare nel periodo emergenziale e per il rientro a regime al termine dell'emergenza;
Considerata pertanto la necessità di aumentare la capacità di stoccaggio annua ed istantanea degli impianti autorizzati alla messa in riserva (R13) o per il deposito preliminare (D15), al massimo del 40% rispetto ai quantitativi autorizzati, con le seguenti prescrizioni:
a. garantire il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto legge 113/2018;
b. garantire spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito al fine di scongiurare anche pericoli di incendi;
c. garantire, oltre al rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti stoccati;
d. prevedere sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene, laddove necessario nel caso di stoccaggio di rifiuti organici;
e. idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a separare i quantitativi di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario;
Considerata pertanto la necessità di ottimizzare la gestione degli spazi dedicati agli stoccaggi dei rifiuti e dei materiali in ingresso ed in uscita dagli impianti, permettendo di utilizzare gli spazi in funzione delle necessità di deposito, indipendentemente da quanto previsto dall'autorizzazione, nel rispetto dei limiti quantitativi di cui al punto precedente, eventualmente utilizzando anche aree non coperte;
Ritenuto che i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti che intendono ottenere la deroga all'aumento della capacità di stoccaggio o alla gestione degli spazi dedicati agli stoccaggi, all'atto della comunicazione, devono:
- dimostrare, mediante autocertificazione, di disporre delle condizioni previste dalle prescrizioni sopra riportate; - indicare i codici EER e i quantitativi di rifiuti oggetto di deroga;
- evidenziare, ove vengano modificate rispetto all'autorizzazione vigente, le aree interessate dall'ottimizzazione degli stoccaggi o dall'aumento dei quantitativi dei rifiuti stoccati;
Considerata pertanto la necessità di incrementare al massimo del 20% rispetto ai quantitativi autorizzati, compatibilmente con la potenzialità nominale dell'impianto, le capacità di trattamento autorizzate degli impianti di recupero e smaltimento che trattano i rifiuti di cui ai codici EER:
150101 imballaggi in carta e cartone
150102 imballaggi in plastica
150103 imballaggi in legno
150104 imballaggi metallici
150106 imballaggi in materiali misti
150107 imballaggi in vetro
200101 carta e cartone
200102 vetro
200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20013
200139 plastica
200140 metallo
200301 rifiuti urbani non differenziati
200307 rifiuti ingombranti
190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
191201 carta e cartone
191202 metalli ferrosi
191203 metalli non ferrosi
191204 plastica e gomma
191205 vetro
191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191210 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211;
Considerata altresì la necessità di incrementare le capacità autorizzate degli impianti di incenerimento consentendo agli stessi di operare a saturazione del carico termico, indipendentemente dalle quantità di rifiuti autorizzate;
Valutato che potrebbe esserci un incremento degli impatti sulla qualità dell'aria, rispetto a quelli valutati in sede autorizzativa, dovuto ad un aumento dei rifiuti inceneriti;
Ritenuto necessario inviare prioritariamente a incenerimento i rifiuti prodotti sul territorio regionale ed in particolare i rifiuti indifferenziati e i rifiuti derivanti dal trattamento della raccolta differenziata;
Considerata pertanto la necessità di autorizzare le discariche per rifiuti non pericolosi, anche in deroga ai criteri di ammissibilità di cui al decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010, a trattare le seguenti tipologie di rifiuti anche qualora non previste nell'atto autorizzativo:
190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
191201 carta e cartone
191202 metalli ferrosi
191203 metalli non ferrosi
191204 plastica e gomma
191205 vetro
191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191210 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211;
Considerata altresì la necessità di autorizzare gli inceneritori a trattare le seguenti tipologie di rifiuti anche qualora non previste nell'atto autorizzativo:
190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 191201 carta e cartone
191204 plastica e gomma
191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191210 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211;
Ritenuto che i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti, che intendono ottenere la deroga all'aumento della capacità di trattamento autorizzata, all'atto della comunicazione devono indicare i codici EER e i quantitativi di rifiuti oggetto di deroga;
Considerata altresì la necessità di consentire alle discariche per rifiuti non pericolosi e agli inceneritori di trattare le seguenti tipologie di rifiuti, solamente qualora gli impianti di selezione fossero impossibilitati a trattarli:
150101 imballaggi in carta e cartone
150102 imballaggi in plastica
200101 carta e cartone
200139 plastica
200301 rifiuti urbani non differenziati;
Considerata pertanto la possibilità di consentire alle discariche per rifiuti non pericolosi di ricevere i rifiuti indifferenziati di cui al codice EER 200301, senza alcun trattamento preliminare, limitando il più possibile, nella fase di coltivazione della discarica, la movimentazione dei rifiuti che andranno possibilmente confinati in zone definite della discarica, garantendo la copertura giornaliera dei rifiuti con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione;
Ritenuto che i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti che intendono operare in deroga alle autorizzazioni devono:
- indicare i codici EER e i quantitativi di rifiuti oggetto di deroga
- garantire il rispetto dei limiti di legge alle emissioni imposti dall'autorizzazione
- effettuare almeno un autocontrollo alle emissioni durante il periodo di deroga per le analisi in autocontrollo disposte dall'autorizzazione vigente e conservare i relativi rapporti di prova per eventuali controlli
- effettuare e registrare le verifiche suppletive utili a garantire l'efficienza dei presidi ambientali
- registrare le manutenzioni suppletive, a seguito delle verifiche di cui sopra, effettuate per garantire l'efficacia dei presidi ambientali
- garantire il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto legge 113/2018;
Ritenuto altresì che i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti che intendono operare in deroga alle autorizzazioni vigenti devono comunicare mensilmente per il tramite dell'applicativo O.R.So. - sezione impianti, di cui all'articolo 8 della legge regionale 34/2017, i quantitativi e le tipologie dei rifiuti trattati al fine di poter monitorare i flussi di rifiuti durante la fase emergenziale;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 che stabilisce che la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta deve essere pari a tre mesi;
Considerata la necessità di prolungare di ulteriori tre mesi la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita ai centri di raccolta, nonché l'aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e dei criteri di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008;
Considerata la necessità di garantire maggiori spazi di deposito delle frazioni differenziate di plastica, carta, vetro, legno e metalli, anche raccolte congiuntamente, consentendo al gestore della raccolta dei rifiuti urbani di depositare le frazioni differenziate raccolte sul territorio di competenza presso i centri di raccolta comunali, nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008;
Ritenuto che i Comuni, ovvero i gestori dei centri di raccolta, che intendono prolungare la durata del deposito delle frazioni merceologiche conferite ai centri di raccolta e depositare le frazioni differenziate, raccolte sul territorio di competenza, presso le medesime strutture, all'atto della comunicazione, devono indicare i centri di raccolta e i codici EER per i quali è richiesto il prolungamento del deposito o il conferimento presso gli stessi;
Visto l'articolo 183 comma 1), lettera bb) del decreto legislativo 152/2006, che definisce il deposito temporaneo dei rifiuti, effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nonché le condizioni cui lo stesso deve soggiacere, che prevedono che i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, a scelta del produttore dei rifiuti, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
Considerata la necessità di incrementare i suddetti limiti del deposito temporaneo, prevedendo la possibilità di avviare alle operazioni di recupero o di smaltimento i rifiuti prodotti con cadenza al massimo annuale, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 60 metri cubi, di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, garantendo spazi adeguati di stoccaggio al fine di scongiurare anche pericoli di incendi, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali eluati prodotti dai rifiuti stoccati, idonei sistemi di copertura, anche mobili, al fine di limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene in caso di stoccaggio di rifiuti organici, il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi;
Ritenuto che i produttori di rifiuti che intendono avvalersi della deroga ai limiti del deposito temporaneo, all'atto della comunicazione, devono:
- dimostrare, mediante autocertificazione, di poter rispettare le prescrizioni sopra riportate
- indicare i codici EER e i quantitativi di rifiuti oggetto di deroga
- indicare le aree destinate al deposito temporaneo interessate da cambiamenti rispetto alla gestione ordinaria;
Ritenuto necessario che la struttura regionale competente in materia di gestione rifiuti monitori costantemente i quantitativi e le tipologie di rifiuti gestiti dagli impianti che operano ai sensi della presente ordinanza;
Visto l'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006, che dispone che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 23 marzo 2020 che, nel promuovere il ricorso alle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006, prospetta una serie di interventi per affrontare la situazione emergenziale nella gestione dei rifiuti dovuta al Covid-19;
Acquisito il parere di ARPA FVG prot. n. 9103 /P/GEN/PRA_AUT di data 26 marzo 2020 sui contenuti di valenza ambientale;
ORDINA
1. che, in deroga alle ordinarie modalità di raccolta, i rifiuti urbani prodotti dai cittadini siano gestiti con le modalità di cui al Vademecum per la gestione dei rifiuti urbani nel periodo interessato dal contagio da Covid-19, allegato e parte integrante della presente ordinanza;
2. che i gestori valutino la possibilità di aumentare la frequenza di raccolta dei rifiuti indifferenziate e forniscano alle utenze attrezzature adatte ad evitare la diffusione del contagio, quali contenitori, bidoncini, mastelle o sacchi telati, o di attrezzature maggiormente capienti;
3. che gli impianti di trattamento rifiuti ubicati sul territorio regionale destinino la propria capacità di trattamento prioritariamente al recupero e allo smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio regionale, con particolare riguardo a quelli provenienti dalla raccolta e dal trattamento dei rifiuti urbani;
4. che sia concessa la deroga alle disposizioni vigenti ai soggetti che chiedono, a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile:
a) l'incremento della capacità di stoccaggio capacità annua ed istantanea degli impianti autorizzati alla messa in riserva (R13) o per il deposito preliminare (D15), al massimo del 40% rispetto ai quantitativi autorizzati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- garantire il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto legge 113/2018;
- garantire spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito al fine di scongiurare anche pericoli di incendi;
- garantire, oltre al rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti stoccati;
- prevedere sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene, laddove necessario nel caso di stoccaggio di rifiuti organici;
- idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a separare i quantitativi di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario;
b) l'ottimizzazione della gestione degli spazi dedicati agli stoccaggi dei rifiuti e dei materiali in ingresso ed in uscita dagli impianti, utilizzando gli spazi in funzione delle necessità di deposito, indipendentemente da quanto previsto dall'autorizzazione, nel rispetto dei limiti quantitativi di cui al punto precedente, eventualmente utilizzando anche aree non coperte;
c) l'incremento delle capacità autorizzate, al massimo del 20% rispetto ai quantitativi autorizzati, compatibilmente con la potenzialità nominale dell'impianto, degli impianti di recupero e smaltimento che trattano i rifiuti di cui ai codici EER:
150101 imballaggi in carta e cartone
150102 imballaggi in plastica
150103 imballaggi in legno
150104 imballaggi metallici
150106 imballaggi in materiali misti
150107 imballaggi in vetro
200101 carta e cartone
200102 vetro
200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139 plastica
200140 metallo
200301 rifiuti urbani non differenziati
200307 rifiuti ingombranti
190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
191201 carta e cartone
191202 metalli ferrosi
191203 metalli non ferrosi
191204 plastica e gomma
191205 vetro
191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191210 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211;
d) l'incremento delle capacità autorizzate degli impianti di incenerimento operando a saturazione del carico termico, indipendentemente dalle quantità di rifiuti autorizzate, inviando prioritariamente a incenerimento i rifiuti prodotti sul territorio regionale ed in particolare i rifiuti indifferenziati e i rifiuti derivanti dal trattamento della raccolta differenziata;
e) l'inserimento nell'elenco dei rifiuti conferibili presso le discariche per rifiuti non pericolosi, anche in deroga ai criteri di ammissibilità di cui al decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010, dei rifiuti di cui ai codici EER:
190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
191201 carta e cartone
191202 metalli ferrosi
191203 metalli non ferrosi
191204 plastica e gomma
191205 vetro
191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191210 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 nonché l'inserimento nell'elenco dei rifiuti conferibili presso gli inceneritori dei rifiuti di cui ai codici EER:
190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
191201 carta e cartone
191204 plastica e gomma
191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191210 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211;
f) l'inserimento nell'elenco dei rifiuti conferibili presso le discariche per rifiuti non pericolosi e gli inceneritori, solamente qualora gli impianti di selezione fossero impossibilitati a trattarli, dei rifiuti di cui ai codici EER:
150101 imballaggi in carta e cartone
150102 imballaggi in plastica
200101 carta e cartone
200139 plastica
200301 rifiuti urbani non differenziati;
g) l'incremento della durata del deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 di ulteriori tre mesi per ciascuna frazione merceologica conferita ai centri di raccolta, nonché l'aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e dei criteri di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008;
h) il deposito delle frazioni differenziate di plastica, carta, vetro, legno e metalli, anche raccolte congiuntamente, presso i centri di raccolta comunali nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008;
i) l'incremento dei limiti temporali e quantitativi previsti per il deposito temporaneo di cui all'articolo 183 comma 1) lettera aa) del decreto legislativo 152/2006 presso il luogo di produzione, prevedendo la possibilità di avviare alle operazioni di recupero o di smaltimento i rifiuti prodotti con cadenza al massimo annuale, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 60 metri cubi, di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, garantendo spazi adeguati di stoccaggio al fine di scongiurare anche pericoli di incendi, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali eluati prodotti dai rifiuti stoccati, idonei sistemi di copertura, anche mobili, al fine di limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene in caso di stoccaggio di rifiuti organici, il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi;
5. che i soggetti che presentano richiesta di deroga alle disposizioni vigenti di cui al punto 4 lettere a) e b), all'atto della comunicazione, devono:
- dimostrare, mediante autocertificazione, di disporre delle condizioni previste dalle prescrizioni sopra riportate - indicare i codici EER e i quantitativi di rifiuti oggetto di deroga
- evidenziare, ove vengano modificate rispetto all'autorizzazione vigente, le aree interessate dall'ottimizzazione degli stoccaggi o dall'aumento dei quantitativi dei rifiuti stoccati;
6. che i soggetti che presentano richiesta di deroga alle disposizioni vigenti di cui al punto 4 lettera c) d) e) f), all'atto della comunicazione, devono:
- indicare i codici EER e i quantitativi di rifiuti oggetto di deroga
- garantire il rispetto dei limiti di legge alle emissioni imposti dall'autorizzazione
- effettuare almeno un autocontrollo alle emissioni durante il periodo di deroga per le analisi in autocontrollo disposte dall'autorizzazione vigente e conservare i relativi rapporti di prova per eventuali controlli
- effettuare e registrare le verifiche suppletive utili a garantire l'efficienza dei presidi ambientali
- registrare le manutenzioni suppletive, a seguito delle verifiche di cui sopra, effettuate per garantire l'efficacia dei presidi ambientali
- garantire il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto legge 113/2018;
7. che i gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi che presentano richiesta di deroga alle disposizioni vigenti di cui al punto 4 lettera f) per ricevere i rifiuti indifferenziati di cui al codice EER 200301, senza alcun trattamento preliminare, devono
- limitare il più possibile la movimentazione dei rifiuti nella fase di coltivazione della discarica
- devono confinare tali rifiuti in zone definite della discarica
- garantire la copertura giornaliera dei rifiuti con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione;
8. che i comuni, ovvero i gestori dei centri di raccolta, che presentano richiesta di deroga alle disposizioni di cui al punto 4 lettere g) e h), all'atto della comunicazione, devono:
- indicare i centri di raccolta per i quali è richiesto il prolungamento del deposito - indicare i codici EER dei rifiuti da conferire presso i centri di raccolta;
9. i produttori di rifiuti che presentano richiesta di deroga ai limiti del deposito temporaneo di cui al punto 4 lettera i), all'atto della comunicazione, devono:
- dimostrare, mediante autocertificazione, di poter rispettare le prescrizioni sopra riportate
- indicare i codici EER e i quantitativi di rifiuti oggetto di deroga
- indicare le aree destinate al deposito temporaneo interessate da cambiamenti rispetto alla gestione ordinaria;
10. che la richiesta di deroga alle disposizioni sia comunicata a ARPA FVG, alla Prefettura, al Comune, all'Azienda sanitaria e ai Vigili del fuoco per le eventuali verifiche di competenza;
11. che i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti che operano in deroga alle autorizzazioni vigenti comunichino mensilmente per il tramite dell'applicativo O.R.So. - sezione impianti, di cui all'articolo 8 della legge regionale 34/2017, i quantitativi e le tipologie dei rifiuti trattati al fine di poter monitorare i flussi di rifiuti durante la fase emergenziale;
12. che la struttura regionale competente in materia di gestione rifiuti prenda atto delle richieste di deroga, specificando le disposizioni da rispettare nel periodo emergenziale e per il rientro a regime al termine dell'emergenza;
13. che la struttura regionale competente in materia di gestione rifiuti monitori costantemente i quantitativi e le tipologie di rifiuti gestiti dagli impianti che operano ai sensi della presente ordinanza.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia e della Protezione Civile.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità fino al 31 luglio 2020.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Allegato 1
Vademecum per la gestione dei riuti urbani nel periodo interessato dal contagio da Covid-19
La Regione Friuli Venezia Giulia ha predisposto un vademecum con le indicazioni per la gestione dei rifiuti urbani nel periodo interessato dal contagio da Covid-19, destinato sia ai nuclei familiari interessati dal contagio da Covid-19 o in quarantena obbligatoria che ai nuclei familiari non interessati dal contagio da Covid-19 e non in quarantena obbligatoria.
Il documento è stato redatto in collaborazione con i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani che operano sul territorio regionale, Arpa FVG e la Protezione Civile Regionale ed è basato sulle linee di indirizzo predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità che dettano modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani improntate al principio di cautela su tutto il territorio nazionale, come previsto dal DPCM 9 marzo 2020.
Gestione dei rifiuti urbani prodotti dai nuclei familiari interessati dal contagio da Covid-19
Le indicazioni di seguito riportate sono destinate ai nuclei familiari ove siano presenti una o più persone risultate positive al tampone Covid-19 oppure sottoposte a quarantena obbligatoria.
Si raccomanda di seguire in modo puntuale e rigoroso le indicazioni di seguito riportate al fine di contenere la diffusione del virus e di tutelare la salute degli operatori del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani.
In caso di contagio o quarantena obbligatoria:
1. I rifiuti urbani prodotti presso la propria abitazione non devono più essere differenziati.
2. Per la raccolta è necessario utilizzare 2 o più sacchetti, posizionati uno dentro l'altro all'interno del contenitore utilizzato normalmente per i rifiuti indifferenziati. Possibilmente utilizzare contenitori con apertura a pedale.
3. Tutti i rifiuti prodotti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) devono essere raccolti nello stesso contenitore utilizzato per i rifiuti indifferenziati (rifiuto secco residuo).
4. I fazzoletti, la carta assorbente da cucina, le mascherine, i guanti e i teli monouso devono essere raccolti nel contenitore utilizzato per i rifiuti indifferenziati (rifiuto secco residuo).
5. I sacchetti devono essere chiusi con cura, indossando guanti monouso, utilizzando i lacci di chiusura o nastro adesivo ed evitando di schiacciarli.
6. I guanti utilizzati per la chiusura dei sacchetti devono essere raccolti nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata. Al termine di tale operazione è necessario lavarsi le mani con cura.
7. I rifiuti indifferenziati, confezionati come indicato in precedenza, devono essere conferiti quotidianamente ai cassonetti stradali o ai cassonetti condominiali. Nel caso di servizio porta a porta si dovrà conferire quotidianamente i sacchetti nel mastello fornito dal gestore, che dovrà essere posto al di fuori dell'abitazione, e procedere quindi all'esposizione dello stesso secondo con le modalità e le tempistiche in vigore nel comune di residenza.
8. Gli animali da compagnia non devono entrare in contatto con i rifiuti indifferenziati. In caso di raccolta porta a porta è possibile richiedere al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, esclusivamente da parte dei nuclei familiari interessati dal contagio da Covid-19 o in quarantena obbligatoria, una maggiore frequenza di asporto e un contenitore di capienza maggiore per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.
Qualora il nucleo familiare fosse impossibilitato a conferire i rifiuti autonomamente al servizio di raccolta, potrà richiedere alle autorità competenti l'assistenza per tale mansione, nell'ambito dei servizi assistenziali già messi a disposizione nel periodo emergenziale.
Le modalità di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai nuclei familiari interessati dal contagio da Covid-19, riportate nel presente documento, devono essere mantenute per i 14 giorni successivi:
- alla dichiarata guarigione dei soggetti risultati positivi al tampone
- alla scadenza del periodo di quarantena obbligatoria.
Per eventuali informazioni è possibile contattare il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che svolge il servizio nel proprio comune di residenza.
Gestione dei rifiuti urbani prodotti dai nuclei familiari NON interessati dal contagio da Covid-19 e NON in quarantena obbligatoria
Le presenti indicazioni sono destinate ai nuclei familiari ove NON siano presenti una o più persone risultate positive al tampone Covid-19 oppure sottoposte a quarantena obbligatoria.
Le indicazioni sono basate sulle linee di indirizzo predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità che dettano modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani improntate al principio di cautela su tutto il territorio
nazionale, come previsto dal DPCM 9 marzo 2020. Si raccomanda i cittadini di seguire in modo puntuale e rigoroso le indicazioni di seguito riportate al fine di contenere la diffusione del virus e di tutelare la salute degli operatori del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani.
I nuclei familiari NON interessati dal contagio da Covid-19 e NON in quarantena obbligatoria sono invitati a:
1. Continuare ad effettuare la raccolta differenziata con le consuete modalità, impegnandosi a separare con cura le diverse frazioni (carta e cartoni, plastica, vetro, organico, metalli) in modo da ridurre i rifiuti indifferenziati (rifiuto secco residuo) prodotti.
2. Gettare nei rifiuti indifferenziati i fazzoletti di carta usati in caso di raffreddamento.
3. Gettare nei rifiuti indifferenziati mascherine e guanti utilizzati per prevenire il contagio.
4. Utilizzare 2 o più sacchetti, posizionati uno dentro l'altro, all'interno del contenitore usato abitualmente per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, qualora contengano fazzoletti, mascherine o guanti.
5. Chiudere con cura il sacchetto dei rifiuti indifferenziati.
6. Conferire i rifiuti indifferenziati al servizio di raccolta con le modalità e le tempistiche in vigore nel comune di residenza.
Per eventuali informazioni è possibile contattare il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che svolge il servizio nel proprio comune di residenza