Gli obblighi del medico competente.
Di fronte a fatti clinici riconducibili a malattie professionali o correlabili al lavoro, per ogni medico nasce la necessità di svolgere adempimenti, anche formali, di primaria importanza sia sul piano clinico individuale, sia su quello statistico epidemiologico e di controllo sia, infine, sotto l’aspetto giuridico e deontologico. Occorre anche opportuno ricordare il significato di due termini che spesso ricorrono in tema di salute e sicurezza del lavoro:
- certificato: attestazione di fatti clinici riscontrati sul soggetto sottoposto ad accertamenti e rilasciata dal sanitario all’interessato;
- denuncia: segnalazione all’autorità pubblica competente di fatti di interesse per la salute del singolo e della collettività, finalizzata ad azioni di tipo preventivo, di controllo o più semplicemente statistico-epidemiologico.
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Nel caso di malattie riconducibili al lavoro, gli obblighi del medico competente (o altro medico pubblico o privato) sono i seguenti.
Il certificato
L’obbligo della redazione del certificato di malattia professionale è previsto dal D.P.R. n. 1124/1965 agli artt. 53 (nell’industria) e 251 (in agricoltura) e scatta, con possibili sanzioni in caso di omissione, laddove la malattia sia inserita tra quelle assicurate dall’Inail, indicate nelle apposite “tabelle” delle malattie professionali per l’industria e l’agricoltura; questo anche se l’affezione non determina un'inabilità temporanea al lavoro. Il certificato consente al lavoratore di usufruire delle prestazioni erogate dall’Inail, siano esse di tipo economico, per inabilità temporanea e/o postumi permanenti, assistenziali o di altro genere. Pur essendo l’elenco delle malattie professionali di tipo “chiuso”, non è impedito al medico di redigere certificati anche per patologie non ricomprese nelle tabelle, salvo ricadere sul lavoratore l’onere di dimostrare il nesso di causa tra lavoro e malattia certificata. Per la certificazione di malattia professionale, esiste una apposita modulistica Inail; la trasmissione del documento all’ente deve essere avvenire obbligatoriamente per via telematica. Copia del certificato va inviata al datore di lavoro che dovrà provvedere entro tempi determinati a inviare all’inail la relativa denuncia di malattia professionale. Con questo atto il datore di lavoro fornisce all’ente assicuratore dati amministrativo-occupazionali e di contesto operativo riguardanti il lavoratore interessato; in agricoltura il certificato assume anche il valore di denuncia di malattia professionale. Al di là del loro significato assicurativo, le certificazioni di malattia professionale sono oggetto di continua elaborazione anche ai fini statistico epidemiologici da parte dell’Inail, con conseguente periodica pubblicazione dei dati.
La denuncia
L’obbligo di redazione della denuncia di malattia professionale posto in capo al medico deriva dall’art. 139 del D.P.R. 1124/1965, come rivisto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 38/2000, e scatta ogni qualvolta il sanitario si trovi di fronte a una delle affezioni riconducibili all’elenco delle malattie professionali allegato al D.M. 27 aprile 2004. La denuncia va inviata all’Ispettorato del lavoro e copia della stessa va trasmessa alla Asl e all’Inail territorialmente competenti; le finalità della denuncia sono eminentemente statistico epidemiologiche alimentando il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro Inail. In alcuni casi, tuttavia, la denuncia può attivare interventi di prevenzione e controllo da parte degli organi di vigilanza; è utile ricordare che l’omissione di denuncia è punita e le sanzioni sono particolarmente aspre nel caso in cui il sanitario sia anche medico competente aziendale.
Il referto
Tra gli obblighi di segnalazione del medico, a volte anche in sovrapposizione a quelli già descritti, c’è anche quello del referto di cui all’art. 365 del codice penale; si tratta di un obbligo che scatta per ogni medico che presti assistenza od opera in casi di lesioni alla persona riconducibili a un delitto perseguibile d’ufficio. Nel nostro caso, ed escludendo i fatti dolosi, l’interesse è rivolto a stati di malattia di presumibile origine lavorativa insorte a seguito di omissione colposa delle norme di igiene e sicurezza nel lavoro e che producano lesioni personali gravi, gravissime (art. 590 del codice penale) o morte dell’interessato (art. 589 del codice penale). Trattandosi di fatti penalmente rilevanti, destinatari del referto sono le autorità giudiziarie (procura della Repubblica, carabinieri, servizi Asl) le quali, ricevuta la segnalazione, attiveranno le indagini necessarie per verificare i fatti e perseguire eventuali responsabilità; l’omissione di referto è penalmente perseguita.
Le altre segnalazioni
Accanto a questi tre tradizionali segnalazioni obbligatorie, ne esistono altre appositamente introdotte dalla normativa in materia di salute sicurezza del lavoro e riguardanti tutti i sanitari e tutte le strutture sanitarie pubbliche e private. Si tratta degli obblighi di segnalazione all’Inail dei casi di malattie e/o decesso presumibilmente dovuti all’esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni (art. 244, D.Lgs. n. 81/2008) o biologici (art. 281, D.Lgs. n. 81/2008); obblighi la cui rilevanza in termini preventivi, statistico-epidemiologici ed anche etici è agevolmente intuibile.
Nel primo caso, riguardante gli agenti cancerogeni, si prevede che tutti i medici, privati o pubblici, segnalino ogni sospetta neoplasia di presunta origine professionale ai centri operativi regionali (Cor), i quali trasmetteranno poi le segnalazioni All’Inal. Presso l’Istituto sono infatti costituiti i registri casi di mesotelioma (ReNaM) e di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali (ReNaTuNS). Per gli altri tumori il sistema di rilevazione fa capo al progetto “Occupational cancer monitoring” (Occam) che prevede la collaborazione tra diverse istituzioni.
Nel secondo caso, riguardante gli agenti biologici, si prevede invece che i medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, trasmettano all’Inail copia della documentazione clinica relativa a malattie o decessi presumibilmente correlati all’esposizione ad agenti biologici riscontrati tra i lavoratori.
(Gli obblighi del medico competente)