Green New Deal italiano: termini, condizioni e modalità per la concessione dei tributi per il sostegno di programmi e iniziative è l'oggetto del decreto del ministero dello sviluppo economico 1° dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2022, n. 26.
Scopo del provvedimento è «contribuire al perseguimento delle finalità del Green and Innovation Deal attraverso una misura agevolativa di sostegno a iniziative che contribuiscano alla transizione ecologica e circolare aventi carattere innovativo, elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali».
In sede di prima applicazione, sono complessivamente resi disponibili 750 milioni di euro di cui 600 come finanziamento agevolato e 150 sotto forma di contributo a fondo perduto.
I soggetti ammessi sono:
- le imprese che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) (produzione beni e servizi) e 3) (trasporto), comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dello sviluppo economico 1° dicembre 2021.
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Decreto del ministero dello sviluppo economico 1° dicembre 2021
Termini, condizioni e modalita' di concessione dei contributi per il
sostegno di programmi e iniziative destinatari del Fondo per la
crescita sostenibile ammessi ai finanziamenti agevolati del FRI,
finalizzati alla transizione ecologica e circolare negli ambiti del
«Green New Deal italiano». (22A00585)
(in Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2022, n. 26)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni
e, in particolare, l'art. 1, commi da 354 a 361, relativi
all'istituzione presso la gestione separata di Cassa depositi e
prestiti S.p.a. del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle
imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni,
rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare l'art. 23,
comma 2, che stabilisce, tra l'altro, che il Fondo speciale rotativo
di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» e che il Fondo stesso e'
destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto
significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato
produttivo per il perseguimento di specifiche finalita', tra le quali
quella, individuata dalla lettera a) dello stesso comma 2, della
promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di
rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema
produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle
strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
Visto l'art. 30 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, il quale
prevede, al comma 2, che per il perseguimento delle finalita' di cui
al citato art. 23, comma 2, dello stesso decreto-legge, i programmi e
gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile
possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del citato
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, e che i finanziamenti agevolati concessi a valere sullo
stesso possono essere assistiti da idonee garanzie;
Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640
final dell'11 dicembre 2019, che illustra «Il Green Deal europeo»,
con la quale si ribadisce l'impegno ad affrontare i problemi legati
al clima e all'ambiente attraverso una strategia di crescita mirata a
trasformare l'Unione europea in una societa' giusta e prospera,
dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva, che nel 2050 non generera' emissioni nette di
gas a effetto serra e in cui la crescita economica sara' dissociata
dall'uso delle risorse, nonche' a proteggere, conservare e migliorare
il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il
benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle
relative conseguenze, attraverso una transizione giusta e inclusiva;
Visti i commi da 85 a 90 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), che recano un
complesso di misure concernenti il «Green and Innovation Deal»
italiano, destinate all'aumento della sostenibilita' ambientale,
all'efficientamento energetico e all'innovazione tecnologica in una
ottica di resilienza economica, in coerenza con il Green Deal europeo
di cui alla citata comunicazione della Commissione europea COM(2019)
640 final dell'11 dicembre 2019;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 90, lettera a), della
predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che, per le
finalita' di cui al comma 86 del medesimo articolo, possono essere
destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese
e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 30, commi 2 e 3, del
piu' volte citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, a supporto
della realizzazione di progetti economicamente sostenibili e che
abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia
circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la
riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica
con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo
sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio
derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, di programmi di
investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata
sostenibilita' ambientale e che tengano conto degli impatti sociali;
Vista altresi' la lettera b) del predetto comma 90, che prevede
che, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle
risorse di cui alla lettera a) del medesimo comma relative ai
programmi e agli interventi destinatari del Fondo per la crescita
sostenibile di cui all'art. 23 del citato decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, puo' essere concesso un contributo a fondo perduto, sino
ad una quota massima del 15 per cento dell'investimento medesimo;
Tenuto conto che l'art. 1, comma 90, lettera b), citato autorizza,
per la concessione dei contributi di cui alla medesima disposizione,
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro
per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022
e 2023, e prevede che i termini, le condizioni e le modalita' di
concessione degli stessi contributi sono stabiliti con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113
del 16 maggio 2013, recante «Individuazione delle priorita', delle
forme e delle intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del
Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 23, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83»;
Visti, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera d), del predetto
decreto, che prevede che, nell'ambito del Fondo per la crescita
sostenibile, e' attribuita priorita' di intervento a sostegno dei
progetti di ricerca e sviluppo che prevedono l'utilizzo efficiente
delle risorse energetiche, l'impiego di energia prodotta da fonti
rinnovabili, ovvero lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie e
processi produttivi in grado di minimizzare gli impatti ambientali, e
l'art. 15, comma 1, che stabilisce che gli interventi del Fondo sono
attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo
economico che individuano, oltre a quanto gia' previsto nel medesimo
decreto 8 marzo 2013, l'ammontare delle risorse disponibili, i
requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di
ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili,
la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le
modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di
valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la
concessione ed erogazione degli aiuti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio
2015, recante le modalita' di utilizzo delle risorse non utilizzate
del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di
ricerca e riparto delle predette risorse tra gli investimenti
destinatari del Fondo per la crescita sostenibile;
Vista la nota del 16 dicembre 2020 con cui Cassa depositi e
prestiti S.p.a. ha comunicato gli esiti delle attivita' di
ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, ai sensi
dell'art. 30, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, come
modificato dall'art. 26, comma 6-bis, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, disponibili per nuovi interventi agevolativi a supporto
dell'economia e destinabili agli interventi di cui all'art. 1, comma
90, lettera a), della legge n. 160 del 2019;
Visto il regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della
Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti
della Commissione europea n. 2017/1084 del 14 giugno 2017 e n.
2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato e, in particolare, gli articoli 17, 18 e 25, che
stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato
interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti rispettivamente
agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, alle stesse
imprese per servizi di consulenza, e a progetti di ricerca e
sviluppo;
Visto il regime di aiuto n. SA.58287, registrato in data 5 agosto
2020, inerente al sostegno del Fondo per la crescita sostenibile ai
progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti del Green new deal e ai
fini della riconversione dei processi produttivi e dell'economia
circolare;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 del
27 giugno 2014, inerente alla «Disciplina degli aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02
relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Limiti alla
delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti», che prevede
che, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le
imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che
abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione
di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio,
decadono dal beneficio medesimo qualora l'attivita' economica
interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati
non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati
aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data
di conclusione dell'iniziativa agevolata, e che, in caso di
decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se
priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto
previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in
misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, cosi' come
modificato dall'art. 41, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n.
120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitali»;
Considerato il rilievo strategico della transizione ecologica e
circolare per il rilancio della competitivita' del sistema
produttivo, come nelle priorita' di intervento del Fondo per la
crescita sostenibile di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), del
decreto 8 marzo 2013;
Ritenuto necessario definire i termini, le condizioni e le
modalita' di concessione dei contributi di cui all'art. 1, comma 90,
lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a sostegno degli
interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile
finanziati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca ai sensi della lettera a) del medesimo
comma;
Ritenuto opportuno, altresi', definire disposizioni per l'ulteriore
sostegno, con risorse dell'Unione europea e nazionali, ivi comprese
quelle regionali, dei programmi e interventi destinatari del Fondo
per la crescita sostenibile ammessi al finanziamento del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca
di cui al piu' volte citato art. 1, comma 90, lettera a), della legge
27 dicembre 2019, n. 160, nelle forme di cui alla lettera b) dello
stesso comma, al fine di assicurare il piu' ampio supporto alle
finalita' di cui al «Green and Innovation Deal» italiano;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Albo esperti innovazione tecnologica: l'albo dei
professionisti in materia di ricerca e sviluppo di cui si avvale il
Ministero dello sviluppo economico per la valutazione ex ante, in
itinere ed ex post dei progetti di innovazione tecnologica, istituito
con decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 aprile 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4
luglio 2006, n. 153, e successive modifiche, integrazioni e
disposizioni attuative;
b) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana;
c) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di
banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e
autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia», aderente alle convenzioni di cui all'art. 4
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
dello sviluppo economico 23 febbraio 2015;
d) «Centro di ricerca»: impresa con personalita' giuridica
autonoma che svolge attivita' di ricerca di base, di ricerca
industriale o di sviluppo sperimentale;
e) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
f) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive
modifiche e integrazioni;
g) «Convenzione»: convenzione per la regolamentazione dei
rapporti di concessione nell'ambito del Fondo per la crescita
sostenibile, stipulata ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico
23 febbraio 2015, ivi compresi gli atti aggiuntivi o integrativi alle
convenzioni esistenti riferiti alla misura agevolativa di cui al
presente decreto;
h) «Finanziamento»: l'insieme del finanziamento agevolato e del
finanziamento bancario;
i) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo
termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto
della domanda di agevolazione a valere sulle risorse del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca;
j) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo
termine concesso dalla banca finanziatrice all'impresa beneficiaria
per le spese oggetto della domanda di agevolazione;
k) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all'art.
23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
l) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, che opera nell'ambito del Fondo per la
crescita sostenibile secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 2,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
m) «Green and Innovation Deal»: il programma di interventi per
l'aumento della sostenibilita' ambientale, l'efficientamento
energetico e l'innovazione tecnologica in una ottica di resilienza
economica, in coerenza con il Green Deal europeo di cui alla
comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 final dell'11
dicembre 2019, avviato a partire dal complesso di misure previste ai
commi da 85 a 90 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022);
n) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014;
o) «Provvedimento applicativo»: decreto del Ministero dello
sviluppo economico di implementazione della misura agevolativa del
Fondo per la crescita sostenibile a sostegno delle finalita' del
Green and Innovation Deal utilizzando le risorse del FRI;
p) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal
regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 e
dal regolamento (UE) n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
q) «Ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini
critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi
esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi
complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di
laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione
verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio'
e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai
fini della convalida di tecnologie generiche;
r) «Sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo
sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la
realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi
e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e'
necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti.
Art. 2
Ambito di applicazione e risorse disponibili
1. Al fine di contribuire al perseguimento delle finalita' del
Green and Innovation Deal attraverso una misura agevolativa di
sostegno ad iniziative che contribuiscano alla transizione ecologica
e circolare aventi carattere innovativo, elevata sostenibilita' e che
tengano conto degli impatti sociali, il presente decreto disciplina i
termini, le condizioni e le modalita' d'intervento del Fondo per la
crescita sostenibile mediante la concessione di agevolazioni in forma
di contributo a supporto della realizzazione di programmi ed
iniziative ammessi ai finanziamenti agevolati a valere sulle risorse
del FRI.
2. Per l'attuazione della misura agevolativa di cui al comma 1,
sono complessivamente rese disponibili, in sede di prima
applicazione, le seguenti risorse finanziarie:
a) 600 (seicento) milioni di euro per la concessione delle
agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle
risorse del FRI di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui all'art. 30 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai sensi dell'art. 1, comma 90,
lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) 150 (centocinquanta) milioni di euro per la concessione delle
agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto, a valere
sulle disponibilita' di cui all'art. 1, comma 90, lettera b), della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, al netto degli oneri per le attivita'
di gestione di cui al comma 5.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2 in sede di prima
applicazione, i successivi interventi di attuazione della misura
agevolativa di cui al comma 1 sono definiti con decreti di
attivazione del Ministro dello sviluppo economico, con cui sono
destinate ai medesimi le ulteriori risorse disponibili di fonte
comunitaria, nazionale e regionale, previa disponibilita' di adeguate
risorse del FRI da destinare alla concessione dei finanziamenti
agevolati.
4. Le risorse disponibili sono destinate in pari misura a ciascuna
delle due procedure di concessione delle agevolazioni previste
dall'art. 9, comma 1. Nell'ambito degli interventi attivati
utilizzando la procedura a sportello di cui alla lettera a) di tale
comma, una quota pari al 60 per cento delle risorse e' riservata ai
progetti proposti da PMI e da reti di imprese. Nell'ambito della
predetta riserva, una sottoriserva pari al 25 per cento della stessa
e' destinata alle micro e piccole imprese.
5. Il Ministero dello sviluppo economico puo' gestire gli
interventi attivati ai sensi del presente decreto direttamente o puo'
avvalersi, sulla base di apposita convenzione, anche per le attivita'
di supporto alla valutazione tecnica dei progetti, di societa' in
house ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni
e integrazioni. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di
cui al presente comma si applica quanto previsto dall'art. 3, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'art. 19,
comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Per gli adempimenti
relativi alla valutazione tecnica dei progetti, il Ministero dello
sviluppo economico puo' altresi' avvalersi dei competenti soggetti
iscritti all'Albo esperti innovazione tecnologica. Gli oneri per le
attivita' di gestione nella misura massima del 3 per cento delle
agevolazioni complessive sono posti a carico delle risorse destinate
alla concessione dei contributi.
6. Le modalita' e le procedure di accesso al FRI sono stabilite nel
presente decreto ai sensi del decreto interministeriale 23 febbraio
2015 indicato in premessa.
Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Nell'ambito dei programmi ammissibili di cui all'art. 4, possono
beneficiare delle agevolazioni:
a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195
del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane
di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente
attivita' industriale;
c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie di cui al
numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese
di cui alle lettere a) e b);
d) i centri di ricerca.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare programmi anche
congiuntamente tra loro, previa indicazione del soggetto capofila e
fermo restando un importo progettuale a carico di ciascuna impresa
partecipante di valore non inferiore a euro 3.000.000,00
(tremilioni/00).
3. Possono partecipare ai programmi proposti congiuntamente da piu'
soggetti un numero massimo di imprese beneficiarie, comprendenti il
capofila ed i co-proponenti:
a) pari a tre, nel caso dei progetti presentati a valere sulla
procedura a sportello di cui all'art. 9, comma 1, lettera a);
b) pari a cinque, nel caso dei progetti presentati a valere sulla
procedura negoziale di cui all'art. 9, comma 1, lettera b).
4. I programmi congiunti devono essere realizzati mediante il
ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme
contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il
consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le
altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una
concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto
all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla
realizzazione del programma proposto. In particolare, il contratto
deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a
carico di ciascun partecipante;
b) la definizione degli aspetti relativi alla proprieta',
all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca
e sviluppo;
c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1,
del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei
partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con
atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato
collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero
dello sviluppo economico.
5. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della
domanda di cui all'art. 9, comma 4, devono possedere i seguenti
requisiti:
a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle
imprese. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono
avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di
residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per
tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori
requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata,
pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima
erogazione dell'agevolazione, la disponibilita' di almeno un'unita'
locale nel territorio nazionale ed il rispetto degli adempimenti di
cui all'art. 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
b) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi
in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria;
d) disporre di almeno due bilanci approvati ovvero, per le
imprese individuali e le societa' di persone, disporre di almeno due
dichiarazioni dei redditi presentate. Qualora l'impresa richiedente
le agevolazioni abbia redatto il bilancio consolidato, ai sensi degli
articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
e successive modifiche e integrazioni, o sia controllata da
un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, si fa
riferimento a tali bilanci ai fini della verifica della sussistenza
del requisito relativo al possesso di due bilanci approvati;
e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
f) essere in regola con la restituzione di somme dovute in
relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal
Ministero dello sviluppo economico;
g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in
difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER.
6. Nel rispetto del principio di ripartizione del rischio di
credito stabilito dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto
interministeriale 23 febbraio 2015 di cui in premessa, le imprese
beneficiarie, alla data di presentazione della domanda di
agevolazioni di cui all'art. 9, comma 4, devono aver ricevuto una
positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca
finanziatrice, attestata sulla base di quanto previsto al comma 5
dello stesso art. 9.
7. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al
presente decreto le imprese:
a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di
presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono
motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a
una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
vigente alla data di presentazione della domanda;
b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 4
Programmi ammissibili
1. Sono ammissibili al sostegno degli interventi agevolativi i
programmi di innovazione sostenibile che prevedano attivita' di
ricerca industriale, sviluppo sperimentale e/o, limitatamente alle
PMI, l'industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo,
che siano coerenti con le finalita' del Green and Innovation Deal con
particolare riguardo agli obiettivi di:
a) decarbonizzazione dell'economia;
b) economia circolare;
c) riduzione dell'uso della plastica e sostituzione della
plastica con materiali alternativi;
d) rigenerazione urbana;
e) turismo sostenibile;
f) adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti
dal cambiamento climatico.
2. Le attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti,
processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi
o servizi esistenti.
3. Le attivita' di industrializzazione:
a) devono avere elevato contenuto di innovazione e
sostenibilita', ed essere volte a diversificare la produzione di uno
stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi ovvero a trasformare
radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento
esistente. In ogni caso, l'industrializzazione non deve consistere in
meri aggiornamenti periodici, privi di dimensione innovativa;
b) devono includere investimenti in attivi materiali di cui
all'art. 5, comma 2, lettera a), che mantengono la loro funzionalita'
rispetto al progetto agevolato per almeno tre anni dalla data di
erogazione a saldo delle agevolazioni;
c) possono essere ammesse distintamente ovvero insieme ad un
progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito
di un programma integrato presentato per l'ottenimento di
agevolazioni a valere sulla presente misura, ferma restando la
separazione dei progetti, delle attivita' e delle relative spese e
costi ai sensi dell'art. 5, comma 3. Nel caso in cui il progetto sia
presentato distintamente, al di fuori di un programma integrato di
agevolazioni, l'industrializzazione puo' riguardare lo sviluppo
industriale e l'applicazione dei risultati di pregresse attivita' di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale, conseguiti internamente
all'impresa ovvero acquisiti da fonti esterne alla stessa nell'ambito
di progetti distinti e separati da quello oggetto della domanda, e
comprovati in tale sede.
4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i programmi
devono:
a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 3 nell'ambito
di una o piu' delle proprie unita' locali ubicate nel territorio
nazionale;
b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro
3.000.000,00 (tremilioni/00) e non superiori a euro 40.000.000,00
(quarantamilioni/00), secondo il limite previsto per ciascuna
procedura attuativa di cui all'art. 9, comma 1;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della
domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre tre
mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di avvio
del programma si intende la data del primo impegno giuridicamente
vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che
renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio
dell'attivita' del personale interno, a seconda di quale condizione
si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere
espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che e' tenuto a
trasmettere, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio ovvero,
qualora il progetto sia stato gia' avviato, entro trenta giorni dal
provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, comma 3, una
specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel
caso dei programmi integrati di cui al comma 3, lettera c), le
attivita' di industrializzazione devono essere in ogni caso avviate
successivamente a quelle di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale, sulla base di un piano di sviluppo che abbia coerenza
temporale e industriale. Nel caso in cui il progetto di
industrializzazione sia presentato distintamente, al di fuori di un
programma integrato di agevolazioni di cui al comma 3, lettera c), la
data di avvio deve essere in ogni caso successiva a quella di
presentazione della domanda di agevolazioni;
d) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a
trentasei mesi per le attivita' di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale, e non superiore a dodici mesi per quelle di
industrializzazione. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario,
il Ministero dello sviluppo economico puo' concedere una proroga del
termine di ultimazione del programma non superiore a dodici mesi;
e) contribuire al perseguimento di uno o piu' obiettivi di cui al
comma 1, nell'ambito delle tematiche applicative individuate con i
provvedimenti applicativi secondo quanto previsto al comma 7.
5. Non possono in ogni caso essere agevolati, ai sensi del presente
decreto, gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di
prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il
sostegno ad attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o
Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai
quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di
distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con
l'attivita' d'esportazione.
6. Ai fini dell'accesso alla riserva di cui all'art. 2, comma 4,
tutti i soggetti che propongono un programma in forma congiunta
devono appartenere alla categoria delle PMI, o devono realizzare lo
stesso mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
7. Le tematiche applicative degli interventi sono individuate con i
provvedimenti applicativi avuto particolare riguardo al quadro di
riferimento programmatico per lo sviluppo tecnologico e agli
orientamenti strategici adottati a livello nazionale ed europeo,
anche tenendo conto delle finalita' indicate da programmi comunitari
volti ad accrescere la sostenibilita', l'innovazione e la
competitivita' delle imprese ulteriori rispetto a quanto previsto
dall'art. 6, comma 1, del decreto 8 marzo 2013 citato in premessa.
8. Gli interventi finanziati ai sensi del presente decreto sono
identificati dal Codice unico di progetto (CUP), ove previsto, ai
sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art. 5
Spese e costi ammissibili
1. Nel caso delle attivita' di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale, sono ammissibili, nel rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 25 del Regolamento GBER, le spese e i costi delle
imprese beneficiarie relativi a:
a) il personale dell'impresa proponente, limitatamente a tecnici,
ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono
impiegati nelle attivita' di ricerca e di sviluppo oggetto del
progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative,
contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo
in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per
l'attivita' del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa
l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca,
dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle
normali condizioni di mercato;
d) le spese generali relative al progetto;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
2. Nel caso delle attivita' di industrializzazione, sono
ammissibili, nel rispetto delle relative disposizioni di cui agli
articoli 17 e 18 del Regolamento GBER, i costi sostenuti dalle PMI,
strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti, relativi:
a) all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali che
riguardino macchinari, impianti e attrezzature, ivi compresi i
programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti
beni materiali;
b) all'acquisizione di immobilizzazioni immateriali relative a
brevetti di nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi,
know-how o altre forme di proprieta' intellettuale, diritti di
licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non
brevettate, che devono essere ammortizzabili, utilizzate
esclusivamente nelle unita' produttive destinatarie delle
agevolazioni, acquistate a condizioni di mercato da terzi che non
hanno relazioni con l'acquirente, e devono figurare nell'attivo di
bilancio dell'impresa per almeno tre anni;
c) all'acquisizione di servizi di consulenza, prestati da
consulenti esterni, di natura non continuativa o periodica, e
comunque diversi dai costi di esercizio ordinari dell'impresa
connessi ad attivita' regolari quali la consulenza fiscale, la
consulenza legale o la pubblicita'.
3. Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di
contabilita' separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a
tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato,
con distinzione delle attivita' di ricerca e sviluppo da quelle di
industrializzazione. Inoltre, nell'ambito delle attivita' di cui al
comma 1, i costi sostenuti per sviluppo sperimentale (SS) devono
essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per ricerca
industriale (RI), mentre nell'ambito delle attivita' di cui al comma
2, devono rilevarsi separatamente i costi relativi agli investimenti
materiali e immateriali, e quelli relativi alle consulenze.
4. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore
a euro 500,00 (cinquecento/00) al netto di IVA.
5. Sono ammissibili unicamente le spese e i costi relativi al
programma effettuati nel periodo di svolgimento dello stesso.
6. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese
e ai costi ammessi deve essere conservata, ai sensi di quanto
previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno dieci anni dal
pagamento del saldo delle agevolazioni. I documenti giustificativi di
spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi
debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su
supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni
elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti
esclusivamente in versione elettronica.
7. Le spese ed i costi devono rispettare le condizioni di
ammissibilita' definite con i provvedimenti applicativi, che ne
individuano altresi' i relativi criteri di determinazione e
rendicontazione. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilita'
delle spese possono essere in aggiunta previsti qualora siano
utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel
rispetto della normativa applicabile in materia di ammissibilita'
delle spese per programmi cofinanziati.
Art. 6
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni concedibili non possono in alcun caso superare i
limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 17,
18 e 25 del Regolamento GBER, a seconda della categoria di aiuti in
cui le attivita' progettuali ricadono. Nel rispetto dei predetti
limiti, a sostegno della realizzazione dei programmi, possono essere
concesse agevolazioni nella forma:
a) del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI,
per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili non
inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 70 per cento;
b) del contributo a fondo perduto, per una percentuale massima
delle spese e dei costi ammissibili:
i) pari al 15 per cento come contributo alla spesa, a sostegno
delle attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e per
l'acquisizione delle prestazioni di consulenza relative alle
attivita' di industrializzazione;
ii) pari al 10 per cento come contributo in conto impianti, per
l'acquisizione delle immobilizzazioni oggetto delle attivita' di
industrializzazione.
2. Il finanziamento agevolato ed il contributo possono essere
concessi a ciascuna impresa beneficiaria esclusivamente in concorso
tra loro. La concessione del contributo e' subordinata alla
deliberazione del finanziamento agevolato nel rispetto delle
condizioni di accesso al FRI di cui al presente decreto; la
concessione del contributo decade in caso di mancata stipula del
contratto unico di finanziamento di cui all'art. 11, comma 4.
3. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari
alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di
attualizzazione e rivalutazione, e quelli da corrispondere al tasso
agevolato di cui all'art. 8, comma 2. In particolare, per la
quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento
agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire
dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione
relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
4. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in termini di
equivalente sovvenzione lordo, determinato ai sensi del presente
articolo, superi l'intensita' massima stabilita dagli articoli 17, 18
e 25 del Regolamento GBER, a seconda della categoria di aiuti in cui
le attivita' progettuali ricadono, l'importo del contributo e'
ridotto al fine di garantire il rispetto dell'intensita' applicabile.
5. La determinazione di concessione delle agevolazioni e'
subordinata alla notifica individuale e alla successiva
autorizzazione da parte della Commissione europea qualora:
a) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili
riconducibili all'attivita' di ricerca industriale, l'importo
dell'aiuto sia superiore a 20 milioni di euro per impresa e per
progetto. Tale condizione e' soddisfatta quando piu' della meta'
delle spese e dei costi ammissibili del progetto riguarda attivita'
che rientrano nella categoria della ricerca industriale;
b) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili
riconducibili all'attivita' di sviluppo sperimentale, l'importo
dell'aiuto sia superiore a 15 milioni di euro per impresa e per
progetto. Tale condizione e' soddisfatta quando piu' della meta'
delle spese e dei costi ammissibili del progetto riguarda attivita'
che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;
c) per i progetti di industrializzazione, l'importo dell'aiuto
sia superiore a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto nel
caso degli investimenti, e a 2 milioni di euro per impresa e per
progetto nel caso dei servizi di consulenza.
6. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e
sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con
riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che
si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai
sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle
concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre
2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di
benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle
intensita' massime previste dal Regolamento GBER.
7. Le agevolazioni di cui al presente decreto soddisfano le
condizioni del Regolamento GBER, e possono essere concesse fino al 31
dicembre 2023, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla
Commissione europea.
Art. 7
Condizioni di accesso al FRI
1. Al finanziamento agevolato deve essere associato un
finanziamento bancario, secondo i principi di adeguata ripartizione
del rischio di credito, individuati nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 8. Il finanziamento agevolato ed il finanziamento bancario
costituiscono insieme il finanziamento.
2. Possono beneficiare del finanziamento agevolato le imprese
economicamente e finanziariamente sane e che siano in possesso di un
adeguato merito di credito, secondo le valutazioni di cui al presente
articolo effettuate dalle banche finanziatrici.
3. Per l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile ai sensi
del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, l'ABI e
CDP stipulano, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
una convenzione per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla
concessione dei finanziamenti, con la quale, tra l'altro:
a) definiscono gli impegni assunti da CDP, dalla banca
finanziatrice, dal Ministero dello sviluppo economico e dal soggetto
gestore degli interventi in relazione alla procedura di concessione e
gestione del finanziamento;
b) prevedono procedure di valutazione del merito di credito per
la concessione del finanziamento coerenti con la vigente disciplina
bancaria in materia;
c) stabiliscono le procedure operative per la concessione del
finanziamento;
d) definiscono i modelli di attestazione del merito creditizio
ovvero di disponibilita' a concedere il finanziamento bancario, di
attestazione dell'avvenuta delibera del finanziamento bancario e le
linee guida per la redazione del contratto di finanziamento;
e) stabiliscono lo schema del mandato conferito da CDP alla banca
finanziatrice e dei relativi allegati;
f) fissano le modalita' di erogazione, di rimborso e di gestione
del finanziamento;
g) individuano le attivita' informative e di rendicontazione atte
a garantire il monitoraggio e la trasparenza degli interventi
previsti dal presente decreto.
4. In fase di concessione ed erogazione del finanziamento, il
Ministero dello sviluppo economico ovvero il soggetto gestore dallo
stesso incaricato ai sensi dell'art. 2, comma 5, svolge gli
adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande
di agevolazione, secondo quanto stabilito nei provvedimenti
applicativi e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
decreto.
5. La banca finanziatrice e' individuata da ciascuna impresa
richiedente le agevolazioni nell'ambito dell'apposito elenco reso
disponibile sui siti web del Ministero dello sviluppo economico, di
CDP e dell'ABI. Nel caso di progetti o programmi proposti
congiuntamente da piu' imprese, in considerazione della complessita'
dello specifico intervento, le banche finanziatrici possono
costituire un pool di finanziamento senza rilevanza esterna.
6. Le banche finanziatrici, in virtu' dell'adesione alla
convenzione:
a) assumono gli impegni relativi al mandato di cui al comma 3,
lettera e), per lo svolgimento delle attivita' relative alla
valutazione del merito creditizio anche per conto di CDP, alla
delibera del finanziamento bancario, nonche' alla stipula del
contratto di finanziamento e all'erogazione e gestione del
finanziamento, anche in nome e per conto di CDP;
b) secondo quanto previsto dai provvedimenti applicativi, si
impegnano a rilasciare, precedentemente alla delibera di
finanziamento e secondo le modalita' dei propri autonomi procedimenti
istruttori e di delibera interni, (i) l'attestazione del merito
creditizio dell'impresa richiedente; ovvero (ii) l'attestazione di
disponibilita' a concedere il finanziamento bancario, nell'ambito
complessivo del finanziamento;
c) si impegnano a stipulare, per conto di CDP e per proprio
conto, il contratto di finanziamento entro novanta giorni dalla
ricezione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, fatta
salva la facolta' di una proroga del termine indicato non superiore a
novanta giorni.
7. CDP provvede al monitoraggio delle risorse disponibili del FRI,
ai fini della relativa informativa al Ministero dello sviluppo
economico.
Art. 8
Caratteristiche del finanziamento
1. Nell'ambito del finanziamento, la quota di finanziamento
bancario e' fissata in misura non inferiore al 10 per cento. In ogni
caso, il finanziamento, unitamente al contributo, non puo' essere
superiore al 100 per cento dei costi e delle spese progettuali
ammissibili.
2. Il finanziamento agevolato puo' essere assistito da idonee
garanzie ed e' concesso a un tasso non inferiore allo 0,50 per cento
nominale annuo. Nel rispetto del predetto limite, il tasso agevolato
applicabile e' indicato nel provvedimento applicativo.
3. La durata del finanziamento puo' assumere un valore minimo di
quattro anni e massimo di quindici anni, comprensivo di un periodo di
preammortamento commisurato alla durata in anni interi del progetto o
programma e, comunque, non superiore a quattro anni decorrenti dalla
data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.
4. L'inizio del rimborso della quota capitale del finanziamento
bancario non puo' aver luogo fintantoche' non sia stato rimborsato
almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra
il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario.
5. Il rimborso del finanziamento agevolato e del finanziamento
bancario avviene secondo piani di ammortamento a rate semestrali
costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di
ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle
medesime scadenze. Per effetto di quanto previsto al comma 4, il
periodo di preammortamento del finanziamento bancario puo' differire
da quello del finanziamento agevolato.
6. L'impresa beneficiaria ha la facolta' di estinguere
anticipatamente, anche parzialmente, il finanziamento nel rispetto
dei vincoli previsti dalla convenzione e dal contratto di
finanziamento.
7. In caso di inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria
degli obblighi previsti a suo carico dai provvedimenti applicativi,
dai provvedimenti di concessione delle agevolazioni o dal contratto
di finanziamento, quest'ultimo potra' essere risolto, con le
conseguenze previste dai medesimi provvedimenti e dal citato
contratto.
Art. 9
Procedura di accesso
1. L'intervento del Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del
presente decreto avviene mediante la concessione di agevolazioni
nelle forme e nei limiti di cui all'art. 6, utilizzando:
a) per i progetti con spese e costi ammissibili non inferiori a
euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e non superiori a euro
10.000.000,00 (diecimilioni/00), la procedura a sportello di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
b) per i progetti con spese e costi ammissibili superiori a euro
10.000.000,00 (diecimilioni/00) e fino a euro 40.000.000,00
(quarantamilioni/00), la procedura negoziale di cui all'art. 6 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Le disposizioni di attuazione di ciascuna delle due procedure di
cui al comma 1, che indicano le modalita' applicative per la
presentazione delle istanze, per l'effettuazione dell'attivita' di
istruttoria e valutazione, per la concessione e per l'erogazione
delle agevolazioni, nonche' i termini di apertura degli interventi
agevolativi, sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico con
i provvedimenti applicativi.
3. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, puo'
presentare nell'ambito di ciascuna delle due procedure una sola
domanda di accesso alle agevolazioni nell'arco temporale di
trecentosessantacinque giorni.
4. La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere presentata
al Ministero dello sviluppo economico o al soggetto gestore dallo
stesso incaricato, corredata della documentazione indicata nel
provvedimento applicativo, tra cui, in particolare, quella
concernente:
a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto
proponente;
b) il piano di sviluppo del progetto;
c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto
congiuntamente da piu' soggetti.
5. La domanda di accesso alle agevolazioni e' corredata, a seconda
di quanto previsto dai provvedimenti applicativi, della delibera di
finanziamento bancario ovvero dell'attestazione del merito creditizio
dell'impresa richiedente ovvero dell'attestazione di disponibilita' a
concedere il finanziamento bancario nell'ambito complessivo del
finanziamento.
6. La domanda di agevolazioni e la documentazione di cui al comma 4
devono essere presentate secondo gli schemi resi disponibili e con le
modalita' definite con il provvedimento applicativo.
7. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
secondo le dotazioni programmate. Il Ministero dello sviluppo
economico comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore
generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet,
l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Art. 10
Istruttoria e valutazione dei programmi
1. I provvedimenti applicativi indicano le procedure per l'accesso
delle imprese alla fase istruttoria. L'istruttoria comprende la
valutazione amministrativa, finanziaria e tecnica sulla base della
documentazione presentata in sede di domanda, e' svolta dal Ministero
dello sviluppo economico o dai soggetti dallo stesso incaricati di
cui all'art. 2, comma 5, anche tramite visite in loco ed ispezioni,
ed e' articolata nelle seguenti fasi:
a) verifica della completezza della documentazione presentata e
dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilita';
b) valutazione istruttoria della domanda, anche attraverso visite
in loco presso le strutture dei soggetti proponenti.
2. La valutazione di cui al comma 1, lettera b), riguarda:
a) le caratteristiche di ammissibilita' e
tecnico-economico-finanziarie del soggetto proponente, anche tenuto
conto dell'attestazione della banca finanziatrice propedeutica alla
concessione del finanziamento;
b) la coerenza della proposta con le finalita' dichiarate, con
gli obiettivi e con le tematiche applicative degli interventi di cui
al presente decreto;
c) la fattibilita' tecnica, la qualita', l'impatto del programma,
e la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' dello stesso;
d) le caratteristiche del soggetto proponente, la qualita' della
proposta progettuale e l'impatto del progetto sulla base dei criteri
indicati al comma 4, assegnando agli stessi un punteggio sulla base
di quanto stabilito nei provvedimenti applicativi, e verificando il
superamento o meno delle soglie di ammissibilita' fissate nel
medesimo provvedimento;
e) la pertinenza e la congruita' delle spese e dei costi previsti
dal programma, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il
costo complessivo ammissibile, nonche' le agevolazioni nelle forme e
nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle
intensita' massime di aiuto indicate all'art. 6;
f) la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie.
3. Qualora, a seguito dello svolgimento dell'attivita' istruttoria,
il costo complessivo ammissibile del programma dovesse scendere al di
sotto della soglia minima applicabile prevista dall'art. 9, comma 1,
a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese e dei
costi esposti nella proposta progettuale, il progetto viene
dichiarato non ammissibile.
4. Nell'ambito delle attivita' istruttorie di cui al comma 2,
lettera d), le domande di agevolazioni sono valutate tramite
l'attribuzione di punteggi sulla base dei seguenti criteri:
a) fattibilita' tecnico-organizzativa (da 0 a 25 punti), valutata
sulla base dei seguenti elementi:
1) capacita' e competenze: capacita' di realizzazione del
programma con risorse interne, da valutare sulla base delle
competenze e delle esperienze del proponente rispetto al
settore/ambito in cui il progetto ricade;
2) qualita' delle collaborazioni: da valutare sulla base delle
collaborazioni con organismi di ricerca che prestino servizi di
consulenza nell'ambito del programma di un importo complessivo pari
ad almeno il 10 per cento dei costi ammissibili di domanda;
3) risorse tecniche e organizzative: tale elemento e' valutato
con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e
organizzative a disposizione del progetto, con particolare riguardo
alla dotazione delle risorse, alla tempistica prevista e alla
coerenza delle fasi in cui si articola il progetto;
b) qualita' del progetto (da 0 a 50 punti), valutata sulla base
dei seguenti elementi:
1) validita' tecnica: misurata in termini di contenuti
tecnico-scientifici, industriali e di avanzamento delle conoscenze
nello specifico ambito di attivita', da valutare rispetto al settore
e allo stato dell'arte nazionale e internazionale;
2) rilevanza dei risultati attesi: tale elemento e' valutato
sulla base della rilevanza, utilita' e originalita' dei risultati
attesi e sulla capacita' del progetto di generare miglioramenti
tecnologici nel processo produttivo dei beneficiari;
3) potenzialita' di sviluppo: da valutare in relazione al
settore/ambito di riferimento e alla capacita' di generare ricadute
positive anche in altri ambiti/settori nei quali la tecnologia
innovativa puo' essere utilizzata, ovvero di contribuire allo
sviluppo di nuove filiere e/o catene del valore;
c) impatto del progetto (da 0 a 25 punti), valutato sulla base
dei seguenti elementi:
1) potenzialita' economica: intesa come capacita' del nuovo
prodotto/processo/servizio di rispondere alla domanda di mercato
esistente o di aprire nuovi mercati;
2) impatto industriale: dato dall'aumento della capacita'
produttiva e dalla riduzione dei costi di produzione veicolati dalle
innovazioni oggetto del progetto;
3) impatto sociale dei programmi: tenuto conto delle ricadute
delle iniziative per la societa', in rispondenza agli obiettivi di
natura ambientale e di innovazione intercettati dal presente
intervento agevolativo, e della natura delle imprese richiedenti le
agevolazioni, nell'ottica di supporto all'imprenditoria giovanile e
femminile.
5. La verifica della condizione minima di ammissibilita'
istruttoria e' positiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:
a) il punteggio relativo:
1) al criterio di fattibilita' tecnico-organizzativa e' pari ad
almeno 15 punti;
2) al criterio di qualita' del progetto e' pari ad almeno 35
punti;
3) al criterio di impatto del progetto e' pari ad almeno 15
punti;
b) il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi
relativi ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari a 65
punti.
6. Le modalita' di determinazione dei punteggi, le soglie minime
dei criteri e i valori massimi e le soglie minime dei relativi
elementi di cui al comma 4 sono stabiliti nei provvedimenti
applicativi.
7. Il superamento delle soglie minime di cui al comma 5 e al comma
6 costituisce una condizione necessaria per la conclusione con esito
positivo dell'istruttoria ma non sufficiente, essendo l'esito finale
subordinato alla favorevole valutazione complessiva di ammissibilita'
dell'intero progetto di cui al comma 2, lettera c).
8. Nel caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria, sono
comunicati al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato
accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 11
Concessione delle agevolazioni
1. Nel caso di esito positivo delle risultanze in merito
all'ammissione, ivi compreso l'esito positivo della fase negoziale
nel caso degli interventi attuati con la procedura di cui all'art. 9,
comma 1, lettera b), il Ministero dello sviluppo economico, o il
soggetto gestore dallo stesso incaricato, provvede a comunicarne gli
esiti al soggetto proponente, invitando lo stesso a presentare,
qualora non sia stata gia' prodotta in precedenza, la documentazione
utile alla definizione del provvedimento di ammissione, che include
la delibera di finanziamento bancario. I soggetti che hanno
presentato la domanda in forma congiunta sono tenuti anche a produrre
il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ove non precedentemente allegato alla domanda di
agevolazioni.
2. In caso di esito positivo delle risultanze in merito
all'ammissione alle agevolazioni, CDP delibera il finanziamento
agevolato sulla base delle risultanze della valutazione effettuata
dalla banca finanziatrice, subordinatamente all'avvenuta delibera del
finanziamento bancario da parte della stessa.
3. Il provvedimento di ammissione alle agevolazioni e' trasmesso
dal Ministero dello sviluppo economico o dal soggetto gestore dallo
stesso incaricato all'impresa beneficiaria, alla banca finanziatrice
e a CDP. Il provvedimento di ammissione indica, fra l'altro:
a) l'ammontare dei costi e delle spese ammesse alle agevolazioni;
b) l'ammontare del finanziamento agevolato, sulla base
dell'importo deliberato da CDP, e del contributo;
c) la durata del finanziamento agevolato e del relativo periodo
di preammortamento.
4. Il finanziamento e' perfezionato con la stipula di un unico
contratto che regola in modo unitario il finanziamento agevolato e il
finanziamento bancario. Decorso il termine ultimo indicato all'art.
7, comma 6, lettera c), in caso di mancata stipula del contratto di
finanziamento, il provvedimento di ammissione alle agevolazioni e' da
ritenersi decaduto, ivi compreso per quanto riguarda la concessione
del contributo.
Art. 12
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste avanzate
periodicamente al Ministero dello sviluppo economico, anche per il
tramite del soggetto gestore dallo stesso incaricato, dai soggetti
beneficiari ovvero dal soggetto capofila in caso di progetti
congiunti, in non piu' di tre soluzioni per ciascun progetto, piu'
l'ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento dello
stesso. I modelli da utilizzare per la presentazione delle richieste
di erogazione delle agevolazioni sono riportati in allegato ai
provvedimenti applicativi, che indicano altresi' le procedure di
presentazione e valutazione delle richieste nel rispetto di quanto di
seguito indicato.
2. Gli stati di avanzamento, fatto salvo quanto previsto per la
prima richiesta di erogazione e per l'ultimo stato di avanzamento di
cui, rispettivamente, al comma 6 e al comma 7, devono essere relativi
a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di
semestre, a partire dalla data del provvedimento di concessione
ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente
all'adozione del provvedimento di concessione, a partire dalla data
di effettivo avvio delle attivita'.
3. Il semestre in relazione al quale puo' essere effettuata la
rendicontazione della singola spesa o del singolo costo e'
individuato con riferimento alla data in cui la spesa o il costo e'
sostenuto per cassa, fatto salvo quanto previsto al comma 7.
4. Il finanziamento agevolato puo' essere erogato in anticipazione,
sulla base di quanto stabilito e regolato dal contratto di
finanziamento in ragione delle valutazioni effettuate dalla banca
finanziatrice, secondo quanto previsto nella convenzione.
5. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento, il soggetto
beneficiario deve presentare idonea documentazione relativa alle
attivita' svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel
periodo temporale di cui al comma 2. I pagamenti dei titoli di spesa
e dei costi devono essere effettuati con modalita' che consentano la
loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' alla fattura o
al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si
riferiscono.
6. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve
essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi
dell'art. 15, comma 1, lettera f), entro dodici mesi dalla data del
provvedimento di concessione e puo' riguardare, indipendentemente
dalla cadenza semestrale, anche il periodo temporale che va
dall'avvio del progetto fino alla data del provvedimento di
concessione stesso. La richiesta di erogazione per anticipazione del
finanziamento agevolato di cui al comma 4 non e' considerata utile ai
fini del rispetto del predetto termine ultimo di dodici mesi dalla
data del provvedimento di concessione previsto per la presentazione
della prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento.
7. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario
trasmette, entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto, la
relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, redatta
secondo lo schema definito con ciascun provvedimento applicativo,
concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione
relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. Tale richiesta
di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento puo' riguardare un
periodo temporale diverso da un semestre e deve essere presentata
entro il predetto limite, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi
dell'art. 15, comma 1, lettera h). Il pagamento delle spese o dei
costi sostenuti nell'ultimo stato di avanzamento puo' essere
effettuato anche nei tre mesi successivi alla data di ultimazione del
progetto, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione.
8. L'ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia
agevolativa (contributo e finanziamento agevolato) non puo' superare
il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo
spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni,
da sottrarre dall'ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente,
anche da quello immediatamente precedente, e' erogato a saldo.
9. L'erogazione del finanziamento e' effettuata dalla banca
finanziatrice, nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previo
assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro
previsto nel contratto di finanziamento. Le singole erogazioni sono
proporzionalmente imputate al finanziamento agevolato e al
finanziamento bancario. La messa a disposizione alla banca
finanziatrice da parte di CDP delle risorse per l'erogazione del
finanziamento agevolato e' disciplinata dalla convenzione.
10. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la
disponibilita' di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali
richieste di integrazione della documentazione presentata, entro
novanta giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della
relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che e'
disposta entro sei mesi dalla data di ricezione della documentazione
finale di spesa, al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche
di cui all'art. 13, comma 3, e degli accertamenti sull'avvenuta
realizzazione di ciascun progetto e l'adozione del provvedimento di
concessione definitivo di cui all'art. 13, comma 5.
Art. 13
Verifica intermedia e verifica finale
1. Indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento
lavori, il Ministero dello sviluppo economico, o i soggetti dallo
stesso incaricati di cui all'art. 2, comma 5, effettua una verifica
intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del
progetto agevolato a meta' del periodo di realizzazione previsto,
calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell'art.
4, comma 4, lettera c). Tale verifica e' indirizzata a valutare,
rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di
sviluppo e approvati in sede istruttoria, lo stato di svolgimento del
progetto, le eventuali criticita' tecniche riscontrate e le modifiche
apportate rispetto alle attivita' previste, o che sarebbe utile
apportare ai fini della positiva conclusione del progetto.
2. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica intermedia
di cui al comma 1, il soggetto beneficiario trasmette, anche prima
della data prevista di svolgimento della verifica, una relazione
sullo stato di attuazione del progetto, secondo quanto specificato
nel provvedimento applicativo.
3. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'ultimo stato
di avanzamento lavori e prima dell'erogazione corrispondente, il
Ministero dello sviluppo economico, o i soggetti dallo stesso
incaricati di cui di cui all'art. 2, comma 5, effettua una verifica
finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il
raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e
congruita' dei relativi costi, ai fini della redazione di una
relazione tecnica finale. In esito a tale verifica finale, tale
relazione tecnica sulla realizzazione del progetto si conclude con un
giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.
4. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica finale di
cui al comma 3, il soggetto beneficiario deve mantenere presso la
propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle
spese rendicontate. In particolare, il soggetto beneficiario deve
rendere disponibile la documentazione integrale relativa al personale
(libro unico del lavoro, buste paga, registri - timesheet,
documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri
fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni
ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro
giornale riportanti le opportune annotazioni), nonche' le evidenze
contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il
soggetto beneficiario e' tenuto comunque a rendere disponibile
ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni
approfondimenti. Il soggetto beneficiario deve, inoltre, rendere
disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare
l'effettiva realizzazione delle attivita' ammesse a beneficiarie
delle agevolazioni.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'emanazione
del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni e
dell'erogazione del saldo delle agevolazioni spettanti, dispone
accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai
quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva
del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre
2008, n. 212.
Art. 14
Variazioni
1. Le variazioni ai progetti devono essere tempestivamente
comunicate al Ministero dello sviluppo economico o al soggetto
gestore dallo stesso incaricato con un'argomentata relazione
corredata di idonea documentazione.
2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie
dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione,
conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione
dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di
titolarita' del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti
alla rinuncia di uno o piu' dei soggetti co-proponenti di un progetto
congiunto, il soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel
caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione con
un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione.
3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2,
nonche' le proposte di variazione riguardanti gli obiettivi del
progetto, non siano state assentite, l'erogazione delle agevolazioni
e' sospesa.
Art. 15
Revoche
1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, in caso di:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per
fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei
confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo
quanto previsto al comma 6;
c) mancata realizzazione del progetto approvato;
d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto
approvato, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o
altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'art. 4,
comma 4, lettera c);
f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori
entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione;
g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 4,
comma 4, lettera d), per la realizzazione del progetto;
h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa
entro tre mesi dalla conclusione del progetto;
i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli
interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento
concesso;
j) mancata o non corretta trasmissione dei dati richiesti dal
Ministero dello sviluppo economico per il monitoraggio del progetto
agevolato, in caso di reiterata inadempienza secondo quanto previsto
dall'art. 16, comma 2;
k) mancato rispetto della condizione di cui all'art. 4, comma 3,
lettera b), relativa al mantenimento della funzionalita' degli attivi
materiali rispetto al progetto di industrializzazione agevolato per
almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
l) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento
applicativo, e dal provvedimento di concessione.
2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), j) e k), la revoca delle agevolazioni e' totale;
in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote
residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia'
erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i
presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere g)
e h), la revoca delle agevolazioni e' parziale; in tali casi e'
riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa
alle attivita' effettivamente realizzate, qualora si configuri il
raggiungimento di obiettivi parziali significativi.
4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i),
la revoca e' commisurata alla quota di finanziamento agevolato non
restituita.
5. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettera l),
la revoca e' parziale o totale a seconda della fattispecie
riscontrata.
6. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di
una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero dello
sviluppo economico, o il soggetto gestore dallo stesso incaricato,
valuta la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione
del progetto interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove
necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del
progetto non superiore a due anni. A tal fine, l'impresa beneficiaria
presenta istanza al Ministero dello sviluppo economico o al medesimo
soggetto gestore, corredata di argomentata relazione e di idonea
documentazione. Nelle more della determinazione in ordine alla revoca
delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto,
l'erogazione delle agevolazioni e' sospesa. Al fine di completare le
predette valutazioni, e' acquisita una nuova valutazione del merito
di credito effettuata dalla banca finanziatrice sul soggetto
beneficiario.
7. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva di valutare il
mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei cinque
anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato,
ovvero tre anni per le PMI, il soggetto beneficiario riduca i livelli
occupazionali e/o la capacita' produttiva, in misura tale da incidere
negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle
ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati.
8. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni per l'effettuazione
di investimenti produttivi nell'ambito dell'attivita' di
industrializzazione decadono dal beneficio medesimo qualora
l'attivita' economica interessata dallo stesso o una sua parte venga
delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad
eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro
cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In
caso di decadenza, il Ministero dello sviluppo economico accerta e
irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689,
una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di
una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto
fruito.
9. Le determinazioni relative alla revoca parziale o totale delle
agevolazioni sono tempestivamente comunicate a CDP e alla banca
finanziatrice, secondo le modalita' e i termini stabiliti dai
provvedimenti applicativi.
Art. 16
Monitoraggio, controlli e pubblicita'
1. Il Ministero dello sviluppo economico effettua il monitoraggio e
la valutazione dei risultati dei programmi agevolati e dell'efficacia
degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di
ricaduta economica, finanziaria e occupazionale.
2. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134 e dell'art. 15, comma 7, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze 8 marzo 2013, i soggetti beneficiari sono tenuti a
trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, anche per il
tramite del soggetto gestore dallo stesso incaricato, la
documentazione e tutte le informazioni utili al monitoraggio dei
programmi agevolati. In caso di mancata o non corretta alimentazione
del sistema di monitoraggio da parte dei soggetti beneficiari degli
interventi, il Ministero dello sviluppo economico, anche per il
tramite del soggetto gestore dallo stesso incaricato, sospende nei
confronti dell'impresa inadempiente l'erogazione dei benefici fino al
ripristino delle condizioni di corretta alimentazione del sistema
medesimo. Qualora l'inadempimento sia reiterato, e' disposta la
revoca del beneficio concesso secondo quanto previsto all'art. 15,
comma 1, lettera j).
3. Gli impatti attesi dell'intervento agevolativo, di cui all'art.
3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013, sono determinati
tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati con
i provvedimenti applicativi. Tali indicatori e i relativi
valori-obiettivo possono essere rideterminati in funzione di
cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche
procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalita' di
realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.
Art. 17
Disposizioni attuative
1. Gli interventi attivati nell'ambito della misura agevolativa di
cui all'art. 2, comma 1, sono implementati con provvedimenti
applicativi del Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto di
quanto previsto dal presente decreto e dalle disposizioni contenute
nei decreti di attivazione di cui all'art. 2, comma 3, ove
ricorrenti.
2. I provvedimenti applicativi individuano le disposizioni di
implementazione degli interventi agevolativi, la disciplina di
dettaglio delle procedure di concessione delle agevolazioni previste
dall'art. 9, comma 1, e l'ammontare delle risorse disponibili per gli
interventi, sulla base delle disponibilita' e delle condizioni di cui
all'art. 2. I medesimi provvedimenti riportano altresi' le
disposizioni di dettaglio relative alle tematiche applicative e alle
attivita' innovative ammesse, alle condizioni di ammissione, ai
criteri di determinazione e alle modalita' di rendicontazione delle
spese e dei costi, alle modalita' di determinazione dei punteggi,
alle soglie minime dei criteri valutativi, ai valori massimi e alle
soglie minime dei relativi elementi, agli indicatori di impatto e
valori-obiettivo degli interventi, alle disposizioni sulla tutela dei
dati personali e agli oneri informativi a carico dei soggetti
richiedenti le agevolazioni, nonche' i termini, le modalita' e la
modulistica per la presentazione delle domande e delle richieste di
erogazione.
3. La gestione delle risorse finanziarie destinate alla concessione
dei contributi e' effettuata nell'ambito della contabilita' speciale
del Fondo per la crescita sostenibile n. 1726, cui affluiscono le
relative risorse di cui al comma 2.
4. Il Ministero dello sviluppo economico garantisce l'adempimento
degli obblighi di pubblicita' e informazione di cui all'art. 9 del
Regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi
indicate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art.
52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. I regimi di aiuto relativi agli interventi di cui al presente
decreto saranno oggetto di relazioni annuali trasmesse alla
Commissione europea ai sensi dell'art. 11, lettera b), del
Regolamento GBER.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.