Green pass: definitive le indicazioni per l’impiego

Convertito in legge il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ad opera della legge 16 settembre 2021, n. 126

Green pass: definitive le indicazioni per l'impiego sono diventate legge con la conversione del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ad opera della legge 1settembre 2021, n. 126 (in Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2021, n. 224).

La certificazione verde è richiesta per:

  • ristoranti;
  • spettacoli;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere;
  • sagre e fiere, convegni e congressi ;
  • centri  termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • attività di  sale  gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo casinò;
  • concorsi pubblici.

Clicca qui per l'osservatorio Coronavirus

Di seguito il testo coordinato del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 , coordinato con la legge di conversione  16 settembre 2021, n. 126.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

Testo coordinato del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 

Testo del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale
23 luglio 2021, n. 175), coordinato con la legge  di  conversione  16
settembre 2021, n. 126 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.
4),   recante:   «Misure   urgenti   per   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  per  l'esercizio  in  sicurezza   di
attivita' sociali ed economiche.». (21A05593)
(in Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2021, n. 224)

 

Vigente al: 18-9-2021

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal ministero

della giustizia, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo  unico

delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione

dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dall'articolo 10, commi 2 e  3,  del  medesimo

testo unico,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle

disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate

dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel

decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e

l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

 

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

 

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2021 si procedera' alla

ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle

relative note.

 

                               Art. 1

             Dichiarazione stato di emergenza nazionale

1. In considerazione del rischio sanitario  connesso  al  protrarsi

della diffusione  degli  agenti  virali  da  COVID-19,  lo  stato  di

emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del

31 gennaio  2020,  prorogato  con  deliberazioni  del  Consiglio  dei

ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13  gennaio  2021  e  21

aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

 

                               Art. 2

           Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

              e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

 

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  le

parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino

al 31 dicembre 2021.». All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  16

maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14

luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite  dalle

seguenti: «31 dicembre 2021».

2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 le parole «e  sue  eventuali  modificazioni»  sono

sostituite dalle seguenti «da modificarsi previa intesa  in  sede  di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni  e  le

Province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) il comma 16-quinquies e' abrogato;

c) il comma 16-septies e' sostituito dal seguente:

«16-septies. Sono denominate:

a)   "Zona   bianca":   le   regioni   nei   cui    territori

alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi e'  inferiore  a  50

casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o  superiore

a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due  seguenti

condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica

per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale  o  inferiore  al  15  per

cento;

2.2) il tasso di occupazione dei  posti  letto  in  terapia

intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o  inferiore  al

10 per cento di quelli comunicati alla Cabina  di  regia  di  cui  al

decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni

dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto.   La

comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile  sulla  base

di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'  esistenti

e destinati ad altre attivita';

b)   "Zona   gialla":   le   regioni   nei   cui    territori

alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o  superiore

a 50 e  inferiore  a  150  casi  ogni  100.000  abitanti,  salvo  che

ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);

2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o  superiore  a

150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica

per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale  o  inferiore  al  30  per

cento

2.2) il tasso di occupazione dei  posti  letto  in  terapia

intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o  inferiore  al

20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro

cinque giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.

La comunicazione puo' essere aggiornata  con  cadenza  mensile  sulla

base di posti letto aggiuntivi,  che  non  incidano  su  quelli  gia'

esistenti e destinati ad altre attivita';

c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza

settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi  ogni  100.000

abitanti, salvo che ricorrano le condizioni  indicate  nelle  lettere

a), b) e d);

d) "Zona rossa": le regioni  nei  cui  territori  l'incidenza

settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi  ogni  100.000

abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1) il tasso di occupazione dei posti letto in  area  medica

per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40 per cento;

2) il tasso di  occupazione  dei  posti  letto  in  terapia

intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e'  superiore  al  30  per

cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque

giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  La

comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile  sulla  base

di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'  esistenti

e destinati ad altre attivita'.».

                               Art. 3

                Impiego certificazioni verdi COVID-19

1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo  l'articolo  9

e' inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1.  A  far

data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona  bianca  esclusivamente

ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui

all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':

a) servizi di ristorazione svolti da  qualsiasi  esercizio,  di

cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione

dei servizi di  ristorazione  all'interno  di  alberghi  e  di  altre

strutture  ricettive  riservati   esclusivamente   ai   clienti   ivi

alloggiati;

b)  spettacoli  aperti  al  pubblico,  eventi  e   competizioni

sportivi, di cui all'articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura  e  mostre,  di

cui all'articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri

benessere,  anche  all'interno  di  strutture   ricettive,   di   cui

all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;

f)  centri  termali,  salvo  che  per  gli  accessi   necessari

all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di

assistenza  e  allo  svolgimento   di   attivita'   riabilitative   o

terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

g) centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  di  cui

all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e

con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri

estivi, e le relative attivita' di ristorazione;

g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose,  di

cui all'articolo 8-bis, comma 2;

h) attivita' di  sale  gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo  e

casino', di cui all'articolo 8-ter;

i) concorsi pubblici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle  zone

gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di cui al

comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste  per  le  singole

zone.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  ai  soggetti

esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla

base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri

definiti con circolare del Ministero della salute.  Con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri, adottato  di  concerto  con  i

Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione

digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per  la

protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   specifiche

tecniche   per   trattare   in   modalita'   digitale   le   predette

certificazioni,  al  fine  di  consentirne  la   verifica   digitale,

assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in  esse

contenuti. Nelle more dell'adozione  del  predetto  decreto,  per  le

finalita' di cui al presente articolo possono  essere  utilizzate  le

certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di  cui  al

comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi  e

attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al  medesimo

comma 1.  Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  sono

effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del

Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,  comma  10.

Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi

privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il  pubblico,

con   apposita   segnaletica,   dell'obbligo   del   possesso   della

certificazione verde  COVID-19  prescritta  ai  sensi  del  comma  1,

lettera  e),  per  l'accesso  all'evento.  In  caso  di  controlli  a

campione, le sanzioni di cui all'articolo 13  si  applicano  al  solo

soggetto privo di certificazione e non anche agli  organizzatori  che

abbiano rispettato gli obblighi informativi.

5. Il Ministro della salute con  propria  ordinanza  puo'  definire

eventuali misure  necessarie  in  fase  di  attuazione  del  presente

articolo.»

2.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  il

comma 10-bis e' sostituito dal seguente: «10-bis.  Le  certificazioni

verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente  ai  fini  di

cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5 e 9-bis del

presente decreto, nonche' all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  1°

aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

maggio  2021,  n.   76. Ogni   diverso   o   nuovo   utilizzo   delle

certificazioni verdi COVID-19 e' disposto  esclusivamente  con  legge

dello Stato».

 

                               Art. 4

          Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52

 

1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi 3 e 4 sono abrogati;

b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole  «e

dei reparti di pronto soccorso» sono inserite le  seguenti:  «nonche'

dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica  e

dei  poliambulatori  specialistici.  Salvi  i   casi   di   oggettiva

impossibilita' dovuta all'urgenza, valutati dal personale  sanitario,

per  l'accesso  alle  prestazioni  di  pronto  soccorso   e'   sempre

necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare»;

c) all'articolo 5:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al

pubblico in sale teatrali, sale da concerto,  sale  cinematografiche,

locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi

anche all'aperto, sono  svolti  esclusivamente  con  posti  a  sedere

preassegnati e a condizione che  sia  assicurato  il  rispetto  della

distanza interpersonale di almeno un metro, sia  per  gli  spettatori

che non siano  abitualmente  conviventi,  sia  per  il  personale,  e

l'accesso e' consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una

delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2.

In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere  superiore  al

50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto  e  al  25  per

cento al chiuso nel caso  di  eventi  con  un  numero  di  spettatori

superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500  al  chiuso.  In

zona gialla la capienza consentita non puo' essere  superiore  al  50

per cento di quella  massima  autorizzata  e  il  numero  massimo  di

spettatori non  puo'  comunque  essere  superiore  a  2.500  per  gli

spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi  chiusi,

per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto  di

linee  guida  adottate  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  14,  del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.  Restano  sospesi  gli  spettacoli

aperti al pubblico quando non e'  possibile  assicurare  il  rispetto

delle condizioni di cui al presente articolo,  nonche'  le  attivita'

che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano

anche per la partecipazione del  pubblico  sia  agli  eventi  e  alle

competizioni  di  livello  agonistico  riconosciuti   di   preminente

interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale

italiano  (CONI)  e  del   Comitato   italiano   paralimpico   (CIP),

riguardanti gli sport individuali e  di  squadra,  organizzati  dalle

rispettive  federazioni  sportive  nazionali,   discipline   sportive

associate, enti di promozione sportiva ovvero da  organismi  sportivi

internazionali sia agli eventi e alle competizioni  sportivi  diversi

da quelli sopra richiamati. In zona bianca,  la  capienza  consentita

non  puo'  essere  superiore  al  50  per  cento  di  quella  massima

autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la

capienza consentita non puo' essere superiore  al  25  per  cento  di

quella  massima  autorizzata  e,  comunque,  il  numero  massimo   di

spettatori non  puo'  essere  superiore  a  2.500  per  gli  impianti

all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attivita'  devono

svolgersi nel rispetto delle linee guida  adottate  dalla  Presidenza

del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo  sport,  sentita  la

Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri  definiti

dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e' possibile  assicurare

il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli  eventi  e

le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;

2) al comma 3, primo periodo, dopo le  parole  «In  zona»  sono

inserite le seguenti: «bianca e» e il secondo periodo e' soppresso;

3) i commi 2-bis e 4 sono abrogati;

d) all'articolo 5-bis, comma 1, dopo le  parole  «In  zona»  sono

inserite le seguenti: «bianca e»;

d-bis) all'articolo 8-bis:

1) al comma  2,  le  parole:  «e  con  la  prescrizione  che  i

partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi  COVID-19

di cui all'articolo 9 del presente decreto» sono soppresse;

2) il comma 2-bis e' abrogato;

e) all'articolo 9:

01) al comma 1, lettera a), le  parole  da:  «ovvero»  fino  a:

«SARS-CoV-2» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero  l'effettuazione

di un test antigenico rapido  o  molecolare,  quest'ultimo  anche  su

campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con  circolare

del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2»;

02) al comma 2, lettera c), dopo la parola:  «molecolare»  sono

inserite le seguenti: «, quest'ultimo anche su  campione  salivare  e

nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero  della

salute,»;

1) al comma 3, al primo periodo, le parole: «validita' di  nove

mesi» sono sostituite dalle seguenti: «validita' di  dodici  mesi»  e

dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «La  certificazione

verde COVID-19  di  cui  al  primo  periodo  e'  rilasciata  altresi'

contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di  un

vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2  e  ha  validita'

dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.»;

2) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. Le  disposizioni  dei  commi  da  1  a  8  continuano  ad

applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954

del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»;

3)  al  comma  10,  terzo  periodo,  le  parole   «Nelle   more

dell'adozione del predetto decreto» sono soppresse;

f) all'articolo 13:

1) al comma 1,  le  parole  «e  8-ter»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «, 8-ter e 9-bis», ed  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente

periodo: «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui  al  comma  4

dell'articolo 9-bis, commesse in  giornate  diverse,  si  applica,  a

partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria

della  chiusura  dell'esercizio  o  dell'attivita'  da  uno  a  dieci

giorni.»;

2) al comma 2 le parole «di cui all'articolo 9, comma  2»  sono

sostituite dalle seguenti: «in formato digitale o analogico».

 

                            Art. 4 - bis

Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,

  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n.

44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,

e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Nel  rispetto  delle

predette misure e, in ogni caso, a condizione  che  siano  assicurate

idonee misure  di  protezione  individuale,  le  direzioni  sanitarie

garantiscono la possibilita' di visita da parte di  familiari  muniti

delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera,

consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso  in

cui la persona ospitata sia non autosufficiente».

 

                               Art. 5

Misure urgenti per la somministrazione di test  antigenici  rapidi  e

  per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento

delle   misure   di   contenimento   e    contrasto    dell'emergenza

epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa  con  il  Ministro  della

salute, un protocollo  d'intesa  con  le  farmacie  e  con  le  altre

strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 novembre 2021 la

somministrazione di test antigenici  rapidi  per  la  rilevazione  di

antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d),  del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il  protocollo

tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i

minori di eta' compresa tra i 12 e i 18 anni.

2. Al fine di  contribuire  al  contenimento  dei  costi  dei  test

antigenici rapidi di cui al comma 1,  e'  autorizzata  a  favore  del

Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di  45  milioni

di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di  cui  all'articolo

34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono,  per  il

medesimo  anno,  corrispondentemente  incrementate.  Il   Commissario

straordinario provvede al trasferimento delle predette  risorse  alle

regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla  base  dei

dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.  Al  relativo  onere,

pari a 45 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante

corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle  modifiche  di

cui al comma 3.

3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole  «2021  e  2022»  sono  sostituite

dalle parole «2021, 2022 e 2023»;

b) al secondo periodo, le parole: «, a 55  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021

e a 55 milioni  di  euro  per  l'anno  2022»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al

2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni di euro  per

l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre

2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione

del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-bis. Al fine di rafforzare la prossimita' e la tempestivita'  dei

servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di

assicurarne il coordinamento con  la  campagna  vaccinale  contro  il

SARS-CoV-2,  il  Ministero  della  salute,  sentiti  il   Commissario

straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento  delle  misure

occorrenti   per   il   contenimento   e   contrasto   dell'emergenza

epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei  farmacisti

italiani, previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e

di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto

1997,  n.  281,  definisce,  tramite  apposito  protocollo   d'intesa

stipulato    con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente

rappresentative delle farmacie, le  procedure  e  le  condizioni  nel

rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al  pubblico,

a  seguito   del   superamento   di   specifico   corso   organizzato

dall'Istituto  superiore  di  sanita',   concorrono   alla   campagna

vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti  dei

soggetti di eta' non inferiore a diciotto anni. La remunerazione  del

servizio erogato dalle  farmacie  ai  sensi  del  presente  comma  e'

definita dal citato protocollo d'intesa a valere  sulle  risorse  del

fabbisogno sanitario nazionale standard. Con il  medesimo  protocollo

d'intesa sono disciplinate altresi'  le  procedure  di  registrazione

delle   somministrazioni   eseguite   presso    le    farmacie    per

l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del

Ministro della salute 17 settembre 2018,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 257  del  5  novembre  2018,  anche  per  consentire  il

monitoraggio del servizio erogato ai fini della  remunerazione  dello

stesso. Le previsioni del predetto  protocollo  d'intesa  esauriscono

gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie.  Resta  fermo

quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge  30  dicembre

2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono  derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 6

            Proroga dei termini correlati con lo stato di

                emergenza epidemiologica da COVID-19

1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui

all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative

disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili

autorizzate a legislazione vigente.

 

                            Art. 6 - bis

Proroga delle deroghe alle norme in materia di  riconoscimento  delle

                 qualifiche professionali sanitarie

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale  sanitario

e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino  al

31 dicembre 2022 e' consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio

nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica

di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento

delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di  cui

all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

 

                               Art. 7

        Misure urgenti in materia di processo civile e penale

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8,

e 10 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nonche'  le

disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2,  4,  6,  7,  8,  primo,

secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo

e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi  1,  2,

3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,  continuano

ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo,

terzo, quarto e quinto periodo, e  8-bis,  primo,  secondo,  terzo  e

quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2,  3,  4  e  7,  del

decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per  i

quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° agosto 2021 e  il

30 settembre 2021.

 

                            Art. 7 - bis

        Misure urgenti in materia di processo amministrativo

 

1. Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni  eccezionali

non altrimenti fronteggiabili e  correlate  a  provvedimenti  assunti

dalla pubblica autorita' per contrastare la pandemia di  COVID-19,  i

presidenti  titolari  delle  sezioni  del  Consiglio  di  Stato,   il

presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per  la  Regione

siciliana e i presidenti dei  tribunali  amministrativi  regionali  e

delle relative  sezioni  staccate  possono  autorizzare  con  decreto

motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione  da  remoto  delle

cause per cui non e' possibile  la  presenza  fisica  in  udienza  di

singoli difensori o, in casi assolutamente  eccezionali,  di  singoli

magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalita' di

cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del  codice  del

processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo

2 luglio 2010, n. 104.

 

                               Art. 8

                    Modifiche all'articolo 85 del

                    decreto-legge n. 18 del 2020

 

1. All'articolo 85, comma 6, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In  caso

di deferimento alla sede collegiale  di  atti  delle  amministrazioni

centrali dello Stato, il collegio, fino al 31 dicembre 2021, delibera

in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In

relazione alle  esigenze  di  salvaguardia  dello  svolgimento  delle

attivita' istituzionali della Corte  dei  conti,  il  collegio  delle

sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31  dicembre  2021,  e'

composto dai presidenti di coordinamento e  da  quindici  magistrati,

individuati, in relazione alle materie, con  specifici  provvedimenti

del presidente della Corte dei conti, e delibera  con  almeno  dodici

magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente  anche  in  via

telematica.».

                               Art. 9

                  Proroga delle misure emergenziali

                      in materia di disabilita'

1. All'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17  marzo  2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.

27, le  parole  «fino  al  30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «fino al 31 ottobre 2021».

2. Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore

del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26,

comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  cosi'  come

modificato dal presente articolo.

3. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

e successive modificazioni e integrazioni, le parole «157 milioni  di

euro» sono sostituite dalle seguenti: «173,95 milioni di euro».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo,  pari  a

16,950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) per 8,475 milioni di euro  mediante  corrispondente  riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre

2014, n. 190;

b) per 8,475 milioni di euro  mediante  corrispondente  riduzione

dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai

fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma

«Fondi di riserva e speciali», della missione  «Fondi  da  ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero medesimo.

 

                               Art. 10

Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi

                            antipirateria

  1. In considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,

fino  al  31  marzo  2022  non  e'  richiesto   il   corso   previsto

dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12  luglio

2011, n. 107, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  agosto

2011, n.  130,  per  le  guardie  giurate  da  impiegare  in  servizi

antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica  il

regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato

decreto-legge n. 107 del 2011.

 

                               Art. 11

       Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse

 

1. Una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per  il  sostegno

delle  attivita'  economiche  chiuse  di  cui  all'articolo   2   del

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' destinata in  via  prioritaria

alle attivita' che alla data  di  entrata  del  vigore  del  presente

decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure  di  prevenzione

adottate ai sensi degli articoli 1 e 2  del  decreto-legge  25  marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio

2020,  n.  35.  Per  l'attuazione  della  presente  disposizione   si

applicano, in quanto compatibili, le misure  attuative  previste  dal

predetto articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.

 

                               Art. 12

                  Disposizioni transitorie e finali

1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto  dal  presente

decreto, quanto previsto  dal  decreto-legge  n.  19  del  2020,  dal

decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal  presente  decreto,

dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di  cui  al

decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  2  marzo  2021,

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  52

del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo  2,  comma  1,

del decreto-legge n. 19 del 2020.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il

comma 621, e' inserito il seguente:

«621-bis. La competente struttura per l'innovazione tecnologica e

la digitalizzazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri

assicura  il  servizio  di  assistenza  tecnica,  mediante   risposta

telefonica  o  di  posta  elettronica,   per   l'acquisizione   delle

certificazioni  verdi   COVID-19,   di   cui   all'articolo   9   del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.  Per  il  servizio  di  assistenza

tecnica per l'acquisizione delle  certificazioni  verdi  COVID-19  e'

autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 1 milione di euro.».

4. Alla copertura degli oneri derivanti  dal  comma  3,  pari  a  1

milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23

dicembre 2014, n. 190.

                               Art. 13

                      Disposizioni finanziarie

 

1.  Ai  fini  dell'immediata  attuazione  delle  disposizioni   del

presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio.

 

                            Art. 13 - bis

                      Clausola di salvaguardia

 

1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme

di attuazione.

 

                               Art. 14

                          Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome