Green pass: definitive le indicazioni per l'impiego sono diventate legge con la conversione del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ad opera della legge 16 settembre 2021, n. 126 (in Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2021, n. 224).
La certificazione verde è richiesta per:
- ristoranti;
- spettacoli;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere;
- sagre e fiere, convegni e congressi ;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
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Di seguito il testo coordinato del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 , coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126.
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Testo coordinato del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
Testo del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale
23 luglio 2021, n. 175), coordinato con la legge di conversione 16
settembre 2021, n. 126 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.
4), recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di
attivita' sociali ed economiche.». (21A05593)
(in Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2021, n. 224)
Vigente al: 18-9-2021
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal ministero
della giustizia, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dall'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2021 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Dichiarazione stato di emergenza nazionale
1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi
della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei
ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21
aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.
Art. 2
Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le
parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 31 dicembre 2021.». All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16 le parole «e sue eventuali modificazioni» sono
sostituite dalle seguenti «da modificarsi previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano»;
b) il comma 16-quinquies e' abrogato;
c) il comma 16-septies e' sostituito dal seguente:
«16-septies. Sono denominate:
a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori
alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50
casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore
a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti
condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica
per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 15 per
cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia
intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al
10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La
comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base
di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti
e destinati ad altre attivita';
b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori
alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore
a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che
ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);
2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a
150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica
per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per
cento
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia
intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al
20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro
cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla
base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'
esistenti e destinati ad altre attivita';
c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza
settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi ogni 100.000
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere
a), b) e d);
d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori l'incidenza
settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi ogni 100.000
abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica
per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40 per cento;
2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia
intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 30 per
cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La
comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base
di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti
e destinati ad altre attivita'.».
Art. 3
Impiego certificazioni verdi COVID-19
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9
e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1. A far
data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente
ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui
all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di
cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione
dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre
strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi
alloggiati;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni
sportivi, di cui all'articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di
cui all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri
benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui
all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari
all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza e allo svolgimento di attivita' riabilitative o
terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui
all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e
con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri
estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di
cui all'articolo 8-bis, comma 2;
h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e
casino', di cui all'articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone
gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di cui al
comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole
zone.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche
tecniche per trattare in modalita' digitale le predette
certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale,
assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse
contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le
finalita' di cui al presente articolo possono essere utilizzate le
certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e
attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo
comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi
privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico,
con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della
certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1,
lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a
campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo
soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che
abbiano rispettato gli obblighi informativi.
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo' definire
eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente
articolo.»
2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il
comma 10-bis e' sostituito dal seguente: «10-bis. Le certificazioni
verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di
cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5 e 9-bis del
presente decreto, nonche' all'articolo 1-bis del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle
certificazioni verdi COVID-19 e' disposto esclusivamente con legge
dello Stato».
Art. 4
Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, i commi 3 e 4 sono abrogati;
b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole «e
dei reparti di pronto soccorso» sono inserite le seguenti: «nonche'
dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e
dei poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva
impossibilita' dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario,
per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso e' sempre
necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare»;
c) all'articolo 5:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al
pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche,
locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi
anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere
preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori
che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e
l'accesso e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere superiore al
50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per
cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori
superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In
zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 50
per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di
spettatori non puo' comunque essere superiore a 2.500 per gli
spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi,
per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto di
linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli
aperti al pubblico quando non e' possibile assicurare il rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo, nonche' le attivita'
che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano
anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle
competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente
interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP),
riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle
rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi
internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi
da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita
non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima
autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la
capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per cento di
quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di
spettatori non puo' essere superiore a 2.500 per gli impianti
all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attivita' devono
svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la
Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti
dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare
il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e
le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «In zona» sono
inserite le seguenti: «bianca e» e il secondo periodo e' soppresso;
3) i commi 2-bis e 4 sono abrogati;
d) all'articolo 5-bis, comma 1, dopo le parole «In zona» sono
inserite le seguenti: «bianca e»;
d-bis) all'articolo 8-bis:
1) al comma 2, le parole: «e con la prescrizione che i
partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19
di cui all'articolo 9 del presente decreto» sono soppresse;
2) il comma 2-bis e' abrogato;
e) all'articolo 9:
01) al comma 1, lettera a), le parole da: «ovvero» fino a:
«SARS-CoV-2» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero l'effettuazione
di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su
campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare
del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2»;
02) al comma 2, lettera c), dopo la parola: «molecolare» sono
inserite le seguenti: «, quest'ultimo anche su campione salivare e
nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della
salute,»;
1) al comma 3, al primo periodo, le parole: «validita' di nove
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «validita' di dodici mesi» e
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La certificazione
verde COVID-19 di cui al primo periodo e' rilasciata altresi'
contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un
vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validita'
dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.»;
2) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad
applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»;
3) al comma 10, terzo periodo, le parole «Nelle more
dell'adozione del predetto decreto» sono soppresse;
f) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole «e 8-ter» sono sostituite dalle
seguenti: «, 8-ter e 9-bis», ed e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4
dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a
partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria
della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da uno a dieci
giorni.»;
2) al comma 2 le parole «di cui all'articolo 9, comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «in formato digitale o analogico».
Art. 4 - bis
Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76
1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle
predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate
idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie
garantiscono la possibilita' di visita da parte di familiari muniti
delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera,
consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in
cui la persona ospitata sia non autosufficiente».
Art. 5
Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e
per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022
1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della
salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre
strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 novembre 2021 la
somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di
antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo
tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i
minori di eta' compresa tra i 12 e i 18 anni.
2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test
antigenici rapidi di cui al comma 1, e' autorizzata a favore del
Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni
di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo
34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il
medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario
straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei
dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere,
pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di
cui al comma 3.
3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «2021 e 2022» sono sostituite
dalle parole «2021, 2022 e 2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «, a 55 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021
e a 55 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al
2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4-bis. Al fine di rafforzare la prossimita' e la tempestivita' dei
servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di
assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il
SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure
occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti
italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa
stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel
rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico,
a seguito del superamento di specifico corso organizzato
dall'Istituto superiore di sanita', concorrono alla campagna
vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei
soggetti di eta' non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del
servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma e'
definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del
fabbisogno sanitario nazionale standard. Con il medesimo protocollo
d'intesa sono disciplinate altresi' le procedure di registrazione
delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per
l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del
Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il
monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello
stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono
gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre
2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6
Proroga dei termini correlati con lo stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui
all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative
disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili
autorizzate a legislazione vigente.
Art. 6 - bis
Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle
qualifiche professionali sanitarie
1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario
e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al
31 dicembre 2022 e' consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio
nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica
di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento
delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Art. 7
Misure urgenti in materia di processo civile e penale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8,
e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo,
secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo
e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2,
3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano
ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo,
terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e
quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del
decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i
quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° agosto 2021 e il
30 settembre 2021.
Art. 7 - bis
Misure urgenti in materia di processo amministrativo
1. Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali
non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti
dalla pubblica autorita' per contrastare la pandemia di COVID-19, i
presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il
presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e
delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto
motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle
cause per cui non e' possibile la presenza fisica in udienza di
singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli
magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalita' di
cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del
processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104.
Art. 8
Modifiche all'articolo 85 del
decreto-legge n. 18 del 2020
1. All'articolo 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In caso
di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni
centrali dello Stato, il collegio, fino al 31 dicembre 2021, delibera
in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In
relazione alle esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle
attivita' istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle
sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31 dicembre 2021, e'
composto dai presidenti di coordinamento e da quindici magistrati,
individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti
del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno dodici
magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via
telematica.».
Art. 9
Proroga delle misure emergenziali
in materia di disabilita'
1. All'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 ottobre 2021».
2. Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore
del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26,
comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' come
modificato dal presente articolo.
3. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e successive modificazioni e integrazioni, le parole «157 milioni di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «173,95 milioni di euro».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a
16,950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
b) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
Art. 10
Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi
antipirateria
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
fino al 31 marzo 2022 non e' richiesto il corso previsto
dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2011, n. 130, per le guardie giurate da impiegare in servizi
antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica il
regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato
decreto-legge n. 107 del 2011.
Art. 11
Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse
1. Una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno
delle attivita' economiche chiuse di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' destinata in via prioritaria
alle attivita' che alla data di entrata del vigore del presente
decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione
adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35. Per l'attuazione della presente disposizione si
applicano, in quanto compatibili, le misure attuative previste dal
predetto articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.
Art. 12
Disposizioni transitorie e finali
1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente
decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal
decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021.
2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto,
dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52
del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge n. 19 del 2020.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il
comma 621, e' inserito il seguente:
«621-bis. La competente struttura per l'innovazione tecnologica e
la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri
assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta
telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Per il servizio di assistenza
tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 1 milione di euro.».
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1
milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del
presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 13 - bis
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.