Green pass: le misure per lo svolgimento in sicurezza del lavoro e il rafforzamento dello screening sono al centro del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2021, n. 226.
In particolare, il provvedimento disciplina l'impiego della certificazione verde (cosiddetto green pass):
- in ambito lavorativo pubblico;
- da parte dei magistrati negli uffici giudiziari;
- in ambito lavorativo privato.
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Oltre a queste sono disposte misure:
- urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e per lo sport;
- per la durata delle certificazioni verdi;
- per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative;
- per il contact center Green pass.
Di seguito il testo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.
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Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening. (21G00139)
(Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2021, n. 226)
Vigente al: 22-9-2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito
scolastico, della formazione superiore e socio
sanitario-assistenziale»;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la
prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente
intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni
di pregiudizio per la collettivita';
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, di estendere
l'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro
pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle
misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonche' di tutelare la
salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo
altresi' misure volte ad agevolare la somministrazione di test per la
rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e ad adeguare le previsioni sul
rilascio e la durata delle certificazioni verdi COVID-19;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
ulteriori misure di sostegno per il corretto svolgimento di attivita'
sportive, nonche' di verificare l'andamento dell'epidemia da COVID-19
al fine di adeguare le misure per il contenimento della diffusione
del virus SARS-CoV-2 nello svolgimento di attivita' culturali,
sportive, sociali e ricreative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 settembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, del lavoro e
delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in
ambito lavorativo pubblico
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo
9-quater e' inserito il seguente:
«Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre
2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui
all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle
Autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione
nazionale per la societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici
economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini
dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio
nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attivita'
lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta,
la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2
del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti
i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita'
lavorativa o di formazione o di volontariato presso le
amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti
esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti
a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.
Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al
primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo,
definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per
l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione,
prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano
effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano
con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della
contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e della salute, puo' adottare linee guida per la
omogenea definizione delle modalita' organizzative di cui al primo
periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida,
ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di
non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora
risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso
al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato
fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza
ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.
7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1
in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la
sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di
mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel
termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 7, si
applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni
di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1
del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita
in euro da 600 a 1.500.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I
soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle
violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli
atti relativi alla violazione.
10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies,
collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi
2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente
articolo.
11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti
titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice,
si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.
12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria
autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui
al presente articolo.
13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle
attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 2
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da
parte dei magistrati negli uffici giudiziari
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo
9-quinquies, come introdotto dall'articolo 1, e' inserito il
seguente:
«Art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da
parte dei magistrati negli uffici giudiziari). - 1. Dal 15 ottobre
2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni
tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono
la loro attivita' lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non
esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9,
comma 2.
2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata
esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti
di cui al comma 1 e' considerata assenza ingiustificata con diritto
alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.
3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici
giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma
1 integra illecito disciplinare ed e' sanzionato per i magistrati
ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo
comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di
appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione e'
trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto
compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al
magistrato onorario.
5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si
svolge l'attivita' giudiziaria, individuato per la magistratura
ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, sono
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1,
anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni
verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' di cui al comma 5,
dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della
giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite
ulteriori modalita' di verifica.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli
uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1
e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati
ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13
dell'articolo 9-quinquies.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli
uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i
consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei
alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del
processo.».
Art. 3
Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in
ambito lavorativo privato
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo
9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, e' inserito il seguente:
«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel
settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre
2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque
svolge una attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo,
ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attivita' e'
svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione
verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto
e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti
i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita'
lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al
comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare
il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i
lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al
primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15
ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle
verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo
prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati
al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto
formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni
degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di
non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora
risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso
al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti
ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione
dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di
assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro
compenso o emolumento, comunque denominato.
7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto
giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di
lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a
quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione,
comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per
una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1
in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la
sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o
di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel
termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 8, si
applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni
di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1
del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita
in euro da 600 a 1.500.
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I
soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle
violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli
atti relativi alla violazione.».
Art. 4
Misure urgenti per la somministrazione
di test antigenici rapidi
1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «fino al 30 novembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresi' tenute ad
assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test
antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, secondo le modalita' e i prezzi previsti nel protocollo
d'intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della
disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000
e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle
esigenze di continuita' del servizio di assistenza farmaceutica, puo'
disporre la chiusura dell'attivita' per una durata non superiore a
cinque giorni.
1-ter. L'applicazione del prezzo calmierato, e' assicurata
anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle
regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la
rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al
protocollo d'intesa di cui al comma 1.».
2. All'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i
commi 9-quater e 9-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«9-quater. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel
limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che
costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test
antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1,
commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle
strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione
anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica,
rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto
decreto-legge n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con
circolare del Ministro della salute, e' autorizzata a favore del
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a valere
sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno
corrispondentemente incrementate.
9-quinquies. Il Commissario straordinario provvede al
trasferimento delle risorse di cui al comma 9-quater alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati
disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro del
prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al
comma 9-quater secondo le medesime modalita' previste dai protocolli
d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio
2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126.».
3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 115,85
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di euro
mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle
modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater, e per 105,85 milioni
di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come
incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69.
Art. 5
Durata delle certificazioni verdi COVID-19
1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «da SARS-CoV-2» sono
inserite le seguenti: «e le vaccinazioni somministrate dalle
autorita' sanitarie nazionali competenti e riconosciute come
equivalenti con circolare del Ministero della salute,»;
b) al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della
prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.»;
c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno
successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla medesima somministrazione»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi
accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno
dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonche' a seguito
del prescritto ciclo, e' rilasciata, altresi', la certificazione
verde COVID-19 di cui alla lettera c-bis), che ha validita' di dodici
mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.».
Art. 6
Misure urgenti per lo sport
1. Le somme trasferite a Sport e Salute s.p.a per il pagamento
delle indennita' per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza
COVID-19 di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal
comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021,
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50
per cento al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento
sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e per il restante 50 per cento al «Fondo per
il rilancio del Sistema sportivo nazionale» di cui all'articolo 217
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 7
Contact center Green pass
1. All'articolo 1, comma 621-bis, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) le parole «La competente struttura per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della
salute»;
2) dopo le parole «dalla legge 17 giugno 2021, n. 87», sono
aggiunte le seguenti: «, quale servizio supplementare rispetto a
quello di contact center reso in potenziamento del Servizio
1500-numero di pubblica utilita', di cui all'articolo 1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione
dei rapporti negoziali in essere»;
b) al secondo periodo, le parole «1 milione» sono sostituite
dalle seguenti: «4 milioni».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera b)
pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Art. 8
Disposizioni per lo svolgimento di attivita'
culturali, sportive, sociali e ricreative
1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista
dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto
dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di
certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna
vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e
protezione nei luoghi nei quali si svolgono attivita' culturali,
sportive, sociali e ricreative.
Art. 9
Disposizioni di coordinamento
1. All'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.
87, le parole «e 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 9-bis,
9-quinquies, 9-sexies e 9-septies».
Art. 10
Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.