Green pass: le misure per scuole e strutture sanitario-assistenziali sono l'oggetto del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 (in Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2021, n. 217).
Di fatto, modificando il D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021, il D.L. n. 122/2021 estende l'obbligo di presentare il green pass anche al personale:
- dei servizi educativi per l'infanzia;
- dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (Cpia);
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica Superiore (Ifts) e degli istituti tecnici superiori (Its).
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Parimenti, modificando il D.L. n. 44/2021, come convertito dalla legge n. 76/2021, il nuovo provvedimento ha esteso l'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Di seguito il testo del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122.
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Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito
scolastico, della formazione superiore e socio
sanitario-assistenziale. (21G00134)
(Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2021, n. 217)
Vigente al: 11-9-2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la
prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente
intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni
di pregiudizio per la collettivita';
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, in vista
dell'imminente inizio delle attivita' didattiche dell'anno scolastico
e accademico 2021/2022, di introdurre ulteriori misure in ordine alle
modalita' di accesso alle strutture scolastiche, educative e
formative, alle sedi universitarie e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica musicale e coreutica, nonche' delle altre
istituzioni di alta formazione collegate alle universita', estendendo
in tali ambiti l'obbligo di certificazione verde, al fine di
garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del
virus SARS-CoV-2;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare il
quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del
predetto virus ampliando le categorie di soggetti tenuti all'obbligo
vaccinale in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 settembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della
salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87
- Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo
9-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per
l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al
personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali
per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali
che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le
verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai
dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al
primo periodo.
- Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede
alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative
di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve
possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di
cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo
non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai
frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di
coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti
Tecnici Superiori (ITS).
- La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero
della salute.
- I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni
scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di
servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di
cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve
essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche
delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del
Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita'
di verifica.
- La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Art. 9-ter.2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per
l'accesso nelle strutture della formazione superiore). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre
2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture
appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione
artistica musicale e coreutica, nonche' alle altre istituzioni di
alta formazione collegate alle universita', deve possedere ed e'
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo
9, comma 2.
- La misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero
della salute.
- I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti
a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al predetto comma
1, secondo modalita' a campione individuate dalle medesime
Istituzioni. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da
ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al
primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di
lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
- La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74.».
- La violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9-ter del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal comma 1
dell'articolo 9-ter.1 del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, di
cui al comma 1 del presente articolo, e' sanzionata ai sensi
dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020,
- 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
- Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui
al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 2
Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture
residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie
- Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4
e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori
impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e
socio-sanitarie). - 1. Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale
previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresi' a tutti i
soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria
attivita' lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis.
- Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
- I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis e i
datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle
predette strutture attivita' lavorativa sulla base di contratti
esterni, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, per la finalita' di cui al primo periodo i
responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento
dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le
modalita' definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
- Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di
interesse sanitario nonche' ai lavoratori dipendenti delle strutture
di cui all'articolo 1-bis si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, ad eccezione del comma 8, e la sospensione della
prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione
ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene
efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in
mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 4, comma 10.
- L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis in
violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' sanzionato ai
sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La stessa sanzione
si applica alla violazione delle disposizioni di cui al comma 3,
primo periodo.».
Art. 3
Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.