I Cam per i servizi energetici dedicati ai sistemi edifici-impianti

Cam per i servizi energetici
Pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 12 agosto 2024

I Cam per i servizi energetici dedicati ai sistemi edifici-impianti sono stati pubblicati in allegato al decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 12 agosto 2024.

In particolare, oggetto dei criteri ambientali minimi è l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (Epc) suddivisi tra

  • servizio elettrico (Epc Se);
  • servizio termico (St).

Nel primo sono riportati:

  • oggetto e durata dell'appalto o concessione;
  • specifiche tecniche per il servizio elettrico;
  • criteri premianti per il servizio elettrico;
  • clausole contrattuali per il servizio elettrico.

Il secondo, invece, è articolato in:

  • oggetto e durata dell'appalto o concessione;
  • specifiche tecniche per il servizio termico;
  • criteri premianti per il servizio termico;
  • clausole contrattuali per il servizio termico.

Per effetto è abrogato il decreto  del ministro dell'Ambiente 7 marzo  2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2012, n. 74.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 12 agosto 2024; l'allegato e l'appendice sono riportati in formato pdf alla fine della pagina.

Cam per i servizi energetici

Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 12 agosto 2024 

 

Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di
un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per
i sistemi edifici-impianti (CAM EPC). (24A04423)

 

(Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2024, n. 202)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in  particolare,

l'art. 2 che ha ridenominato  il  «Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare»  in  «Ministero  della  transizione

ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, e, in particolare,

l'art.  4  che  ha  ridenominato  il  «Ministero  della   transizione

ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, i commi

1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano  d'azione  per  la

sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica

amministrazione volto  a  integrare  le  esigenze  di  sostenibilita'

ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi  delle

amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei  citati  commi

1126 e 1127,  ha  approvato  il  «Piano  d'azione  nazionale  per  la

sostenibilita'    ambientale    dei    consumi     della     pubblica

amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare  10  aprile  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, recante il «Piano d'azione per la

sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica

amministrazione - revisione 2013», ai sensi dell'art. 4  del  decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare

11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  107  dell'8

maggio 2008;

Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica 3 agosto 2023 recante  «Approvazione  del  piano  d'azione

nazionale per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore

della pubblica  amministrazione  2023»  che  abroga  il  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  11

aprile 2008.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice

dei contratti pubblici» e, in particolare, il comma 2  dell'art.  57,

secondo  cui  le  stazioni   appaltanti   e   gli   enti   concedenti

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi  ambientali  previsti

dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel

settore  della  pubblica  amministrazione  attraverso  l'inserimento,

nella documentazione progettuale e di gara, almeno  delle  specifiche

tecniche  e  delle  clausole  contrattuali  contenute   nei   criteri

ambientali minimi, definiti per specifiche  categorie  di  appalti  e

concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base

al valore dell'appalto o della concessione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del  30  giugno  2021  che  istituisce  il  quadro  per  il

conseguimento  della  neutralita'  climatica  e   che   modifica   il

regolamento  (CE)  n.  401/2009  e  il  regolamento  (UE)   2018/1999

«Normativa europea sul clima»;

Visto il regolamento (UE) 2022/1854 del  Consiglio  del  6  ottobre

2022 relativo ad un intervento di emergenza per far fronte ai  prezzi

elevati dell'energia;

Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a  effetto  serra  e

che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006;

Visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento  europeo  e  del

Consiglio  del  4  luglio  2017  che   istituisce   un   quadro   per

l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, «Norme per  l'attuazione  del

Piano energetico nazionale in materia di uso razionale  dell'energia,

di risparmio energetico e di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di

energia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.

412,   «Regolamento   recante    norme    per    la    progettazione,

l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici

degli edifici ai fini del contenimento dei  consumi  di  energia,  in

attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1999,

n. 551, «Regolamento recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione,

installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici  degli

edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199,  «Attuazione

della  direttiva  (UE)  2018/2001  del  Parlamento  europeo   e   del

Consiglio,  dell'11  dicembre   2018,   sulla   promozione   dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,  «Attuazione

della direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione  dell'energia

elettrica prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato

interno dell'elettricita'»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,  «Attuazione

della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la  direttiva  2010/31/UE

sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva  2012/27/UE

sull'efficienza  energetica,  della   direttiva   2010/31/UE,   sulla

prestazione energetica nell'edilizia, e  della  direttiva  2002/91/CE

relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Adeguamento  del

decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee

guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»;

Visto il decreto 22 gennaio 2008, n. 37,  «Regolamento  concernente

l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13,  lettera  a)  della

legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni

in materia di attivita' di installazione degli  impianti  all'interno

degli edifici»;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  115,  «Attuazione

della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli  usi  finali

dell'energia e i servizi energetici  e  abrogazione  della  direttiva

93/76/CEE»;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, «Attuazione della

direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti

rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;

Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il

gas del 28 luglio 2011 - ARG/elt 104/11;

Visto il decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,  «Attuazione

della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,  che  modifica

le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE

e 2006/32/CE»;

Visto il decreto 16 febbraio 2016 «Aggiornamento  della  disciplina

per  l'incentivazione  di  interventi  di  piccole   dimensioni   per

l'incremento  dell'efficienza  energetica  e  per  la  produzione  di

energia termica da fonti rinnovabili»;

Visto il decreto legislativo 14 luglio  2020,  n.  73,  «Attuazione

della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la  direttiva  2012/27/UE

sull'efficienza energetica»;

Visto il decreto 11 gennaio 2017  «Determinazione  degli  obiettivi

quantitativi nazionali di  risparmio  energetico  che  devono  essere

perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il

gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per  l'approvazione  delle  nuove

Linee guida per la preparazione, l'esecuzione e  la  valutazione  dei

progetti di efficienza energetica»;

Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, recante «Individuazione di una

tariffa incentivante per impianti a  fonti  rinnovabili  inseriti  in

comunita'  energetiche  rinnovabili   e   nelle   configurazioni   di

autoconsumo singolo  a  distanza  e  collettivo,  in  attuazione  del

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e  in  attuazione  della

misura appartenente alla Missione 2, Componente del  2,  Investimento

1.2 del PNRR»;

Visto il decreto del Ministro n. 224 del  14  luglio  2023  recante

«Attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.

199, in materia di garanzie di origine»;

Considerato che l'attivita'  istruttoria  per  la  definizione  dei

criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di un contratto

a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici  per  i  sistemi

edifici-impianti e' stata condotta con il costante confronto  con  le

parti interessate;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                  Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma  2,  del  decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri  ambientali

minimi di cui all'allegato 1, parte integrante del presente  decreto,

per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione  energetica

(EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti.

 

                               Art. 2

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

                               Art. 3

                     Abrogazioni e norme finali

1. Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare del 7 marzo  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012, e' abrogato dalla data di  entrata

in vigore del presente decreto.

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