I Cam per i servizi energetici dedicati ai sistemi edifici-impianti sono stati pubblicati in allegato al decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 12 agosto 2024.
In particolare, oggetto dei criteri ambientali minimi è l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (Epc) suddivisi tra
- servizio elettrico (Epc Se);
- servizio termico (St).
Nel primo sono riportati:
- oggetto e durata dell'appalto o concessione;
- specifiche tecniche per il servizio elettrico;
- criteri premianti per il servizio elettrico;
- clausole contrattuali per il servizio elettrico.
Il secondo, invece, è articolato in:
- oggetto e durata dell'appalto o concessione;
- specifiche tecniche per il servizio termico;
- criteri premianti per il servizio termico;
- clausole contrattuali per il servizio termico.
Per effetto è abrogato il decreto del ministro dell'Ambiente 7 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2012, n. 74.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 12 agosto 2024; l'allegato e l'appendice sono riportati in formato pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 12 agosto 2024
Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di
un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per
i sistemi edifici-impianti (CAM EPC). (24A04423)
(Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2024, n. 202)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare,
l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione
ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, e, in particolare,
l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione
ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, i commi
1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano d'azione per la
sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilita'
ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi
1126 e 1127, ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la
sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, recante il «Piano d'azione per la
sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione - revisione 2013», ai sensi dell'art. 4 del decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8
maggio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 3 agosto 2023 recante «Approvazione del piano d'azione
nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione 2023» che abroga il decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
aprile 2008.
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici» e, in particolare, il comma 2 dell'art. 57,
secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti
dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento,
nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche
tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri
ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e
concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base
al valore dell'appalto o della concessione;
Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il
conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il
regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999
«Normativa europea sul clima»;
Visto il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre
2022 relativo ad un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi
elevati dell'energia;
Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e
che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006;
Visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per
l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, «Norme per l'attuazione del
Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia,
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, «Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 551, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli
edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, «Attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, «Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita'»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, «Attuazione
della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla
prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;
Visto il decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Adeguamento del
decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»;
Visto il decreto 22 gennaio 2008, n. 37, «Regolamento concernente
l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni
in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno
degli edifici»;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, «Attuazione
della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE»;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, «Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas del 28 luglio 2011 - ARG/elt 104/11;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, «Attuazione
della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE
e 2006/32/CE»;
Visto il decreto 16 febbraio 2016 «Aggiornamento della disciplina
per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per
l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, «Attuazione
della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica»;
Visto il decreto 11 gennaio 2017 «Determinazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il
gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove
Linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei
progetti di efficienza energetica»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, recante «Individuazione di una
tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in
comunita' energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di
autoconsumo singolo a distanza e collettivo, in attuazione del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e in attuazione della
misura appartenente alla Missione 2, Componente del 2, Investimento
1.2 del PNRR»;
Visto il decreto del Ministro n. 224 del 14 luglio 2023 recante
«Attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, in materia di garanzie di origine»;
Considerato che l'attivita' istruttoria per la definizione dei
criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di un contratto
a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi
edifici-impianti e' stata condotta con il costante confronto con le
parti interessate;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri ambientali
minimi di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto,
per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica
(EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
Abrogazioni e norme finali
1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 7 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012, e' abrogato dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.