I criteri ambientali minimi per i lavori stradali

criteri ambientali minimi per i lavori stradali
Pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024

I criteri ambientali minimi per i lavori stradali sono l'oggetto del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2024, n. 197.

In particolare, i criteri si applicano alle procedure di affidamento del servizio di  progettazione ed esecuzione dei lavori di:

  • costruzione
  • manutenzione
  • adeguamento

delle infrastrutture stradali.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024; l'allegato recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali» è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.

Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024 

 

Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio
di  progettazione  ed   esecuzione   dei   lavori   di   costruzione,
manutenzione  e  adeguamento  delle  infrastrutture   stradali   (CAM
Strade). (24A04332)
(Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2024. n. 197)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni  armonizzate  per  la

commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la

direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Vista  la  direttiva  2009/33/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla  promozione  di  veicoli

puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

Vista la direttiva (UE) 2019/1161  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la  direttiva  2009/33/CE

relativa  alla  promozione  di  veicoli  puliti  e  a  basso  consumo

energetico nel trasporto su strada;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,

l'articolo 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare»  in  «Ministero  della  transizione

ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e, in  particolare,

l'articolo 4 che ha  ridenominato  il  «Ministero  della  transizione

ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i  commi

1126 e 1127 dell'articolo 1, che disciplinano il Piano  d'azione  per

la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore  della  pubblica

amministrazione volto  a  integrare  le  esigenze  di  sostenibilita'

ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi  delle

amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei  citati  commi

1126 e 1127,  ha  approvato  il  «Piano  d'azione  nazionale  per  la

sostenibilita'    ambientale    dei    consumi     della     pubblica

amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare  10  aprile  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è  stata  approvata

la revisione del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei

consumi  nel  settore  della  pubblica  amministrazione»,  ai   sensi

dell'articolo 4 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008;

Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica 3 agosto 2023 recante  «Approvazione  del  piano  d'azione

nazionale per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore

della pubblica amministrazione  2023.»  che  abroga  il  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  11

aprile 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.

120, recante «Regolamento recante la  disciplina  semplificata  della

gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo  8  del

decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164»;

Visto  il  decreto-legge  24   febbraio   2023,   n.   13   recante

«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa

e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti

complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche

di coesione e della  politica  agricola  comune»  ed  in  particolare

l'art. 48 recante «Disposizioni per la disciplina delle terre e delle

rocce da scavo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice

dei contratti pubblici» e, in particolare, il comma  2  dell'articolo

57  secondo  cui  le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti   concedenti

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi  ambientali  previsti

dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel

settore  della  pubblica  amministrazione  attraverso  l'inserimento,

nella documentazione progettuale e di gara, almeno  delle  specifiche

tecniche  e  delle  clausole  contrattuali  contenute   nei   criteri

ambientali minimi, definiti per specifiche  categorie  di  appalti  e

concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base

al valore dell'appalto o della concessione;

Ritenuto  opportuno  procedere   alla   definizione   dei   criteri

ambientali minimi  relativi  all'affidamento  della  progettazione  e

dell'esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento

delle infrastrutture stradali cosi' come previsto dal succitato Piano

d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della

pubblica amministrazione;

Considerato che l'attivita'  istruttoria  per  la  definizione  dei

criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto  ha  visto  il

costante confronto con le parti interessate e con gli esperti,  cosi'

come  previsto  dal  citato  Piano  d'azione  per  la  sostenibilita'

ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                  Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  57,  comma  2,  del

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  sono  adottati  i  criteri

ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione  ed

esecuzione dei lavori  di  costruzione,  manutenzione  e  adeguamento

delle infrastrutture stradali di cui all'allegato 1, che  costituisce

parte integrante del presente decreto.

 

                               Art. 2

                             Definizioni

1. Ai fini del presente decreto  si  applicano  le  definizioni  di

prodotto da costruzione di cui all'articolo 2  del  regolamento  (UE)

305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011  che

fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei  prodotti

da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

 

                               Art. 3

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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