I criteri ambientali minimi per i lavori stradali sono l'oggetto del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2024, n. 197.
In particolare, i criteri si applicano alle procedure di affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di:
- costruzione
- manutenzione
- adeguamento
delle infrastrutture stradali.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024; l'allegato recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali» è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024
Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio
di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione,
manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM
Strade). (24A04332)
(Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2024. n. 197)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
Vista la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE
relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo
energetico nel trasporto su strada;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare,
l'articolo 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione
ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e, in particolare,
l'articolo 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione
ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi
1126 e 1127 dell'articolo 1, che disciplinano il Piano d'azione per
la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilita'
ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi
1126 e 1127, ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la
sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata
la revisione del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione», ai sensi
dell'articolo 4 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 3 agosto 2023 recante «Approvazione del piano d'azione
nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione 2023.» che abroga il decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
aprile 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.
120, recante «Regolamento recante la disciplina semplificata della
gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune» ed in particolare
l'art. 48 recante «Disposizioni per la disciplina delle terre e delle
rocce da scavo»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici» e, in particolare, il comma 2 dell'articolo
57 secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti
dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento,
nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche
tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri
ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e
concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base
al valore dell'appalto o della concessione;
Ritenuto opportuno procedere alla definizione dei criteri
ambientali minimi relativi all'affidamento della progettazione e
dell'esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento
delle infrastrutture stradali cosi' come previsto dal succitato Piano
d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della
pubblica amministrazione;
Considerato che l'attivita' istruttoria per la definizione dei
criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto ha visto il
costante confronto con le parti interessate e con gli esperti, cosi'
come previsto dal citato Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri
ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed
esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento
delle infrastrutture stradali di cui all'allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di
prodotto da costruzione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE)
305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti
da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.