I criteri ambientali minimi per l’acquisto e il noleggio di veicoli

Criteri ambientali minimi veicoli
I Cam nel decreto del ministero della Transizione ecologica 17 giugno 2021

I criteri ambientali minimi per l'acquisto e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada sono stati riportati nel decreto del ministero della Transizione ecologica 17 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2021, n. 157.

Le attività regolamentate dal provvedimento comprendono anche il leasing e la locazione.

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Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 17 giugno 2021; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 17 giugno 2021

 

Criteri  ambientali  minimi  per  l'acquisto,   leasing,   locazione,
noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada. (21A03868)
(in Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2021, n.157)

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349  e  successive  modifiche  e

integrazioni, recante  «Istituzione  del  Ministero  dell'ambiente  e

norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,

per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la

semplificazione amministrativa» e in particolare l'art. 11 di  delega

per il razionalizzare l'ordinamento dei Ministeri;

Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante

«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della

legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  ed  in  particolare  l'art.  35,  che

individua  le  funzioni  e  i   compiti   attribuiti   al   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante

«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15

marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, commi 1126 e 1127, che

disciplinano, con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  dell'economia

e  delle  finanze,  e  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,   la

predisposizione  di  un  «Piano  d'azione   per   la   sostenibilita'

ambientale dei consumi nel settore  della  pubblica  amministrazione»

(PAN GPP),  al  fine  di  integrare  le  esigenze  di  sostenibilita'

ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi  delle

amministrazioni competenti sulla base  di  criteri  e  per  categorie

merceologiche;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare del 18 ottobre 2007 - GAB/ DEC/185/2007, che ha

istituito  il  «Comitato  di  gestione  per  l'attuazione  del  piano

d'azione nazionale sul  GPP  (Green  public  procurement)  e  per  lo

sviluppo  della  strategia  nazionale  di  politica   integrata   dei

prodotti», al fine di predisporre e dare  attuazione  al  citato  PAN

GGP;

Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e  della

tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri

dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107  del  2008,

che, ai sensi di citati commi 1126 e  1127  ha  approvato  il  «Piano

d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della

pubblica  amministrazione»  e,  in  particolare,  l'art.  2   recante

disciplina dei «Criteri ambientali minimi», che prevede l'adozione di

successivi decreti del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del  mare,  sentiti  i  Ministeri  che  devono  dare  il

concerto,  dei  citati  Criteri  ambientali  minimi  per  le  diverse

categorie di prodotti e servizi;

Visto il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare sentiti i  Ministri  dello  sviluppo

economico e dell'economia e delle finanze  con  il  quale,  ai  sensi

dell'art. 4 del decreto interministeriale 11 aprile  2008,  e'  stata

approvata la revisione 2013 del «Piano d'azione per la sostenibilita'

ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice

dei contratti pubblici» in «Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,

2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e

dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente

in materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e

forniture» e successive modifiche e integrazioni  e,  in  particolare

l'art. 34 per il  quale  le  stazioni  appaltanti  contribuiscono  al

conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano  d'azione

per la  sostenibilita'  ambientale  dei  consumi  nel  settore  della

pubblica    amministrazione    attraverso     l'inserimento     nella

documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche

e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri ambientali minimi

adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare;

Visto il decreto 8 maggio 2012 del Ministro dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 2012, con il quale sono

stati adottati i «Criteri ambientali minimi  per  l'acquisizione  dei

veicoli adibiti al trasporto su strada»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni

urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Considerato che il documento finale e' stato trasmesso  formalmente

al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 29209 del  19

marzo 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot.

n. 29202 del 19 marzo 2021 e  al  Ministero  delle  infrastrutture  e

della mobilita' sostenibili con nota prot. n. 29206 del 19 marzo 2021

per il concerto tecnico;

Ritenuto opportuno procedere alla revisione del  citato  decreto  8

maggio 2012 in ragione del progresso tecnico  e  dell'evoluzione  dei

mercati di riferimento, che consentono di migliorare i  requisiti  di

qualita' ambientale in relazione all'acquisizione dei veicoli adibiti

al trasporto  su  strada  e  di  perseguire  pertanto,  con  maggiore

efficacia, gli obiettivi ambientali connessi  ai  contratti  pubblici

relativi a tali categorie di forniture ed affidamenti;

Valutato che l'attivita' istruttoria  per  la  predisposizione  dei

nuovi Criteri  ambientali  minimi  per  l'acquisto,  il  leasing,  la

locazione, il noleggio di veicoli adibiti  al  trasporto  su  strada;

l'acquisto di grassi ed  oli  lubrificanti  per  veicoli  adibiti  al

trasporto su strada; l'affidamento di servizi di  trasporto  pubblico

terrestre,  servizi  speciali  di  trasporto  passeggeri  su  strada,

servizi di trasporto non regolare di passeggeri, di trasporti postali

su strada, di trasporto colli, di consegna postale, di consegna colli

e per l'acquisizione dei veicoli e dei lubrificanti  nei  servizi  di

raccolta di rifiuti, e' stata improntata al  conseguimento  di  detti

obiettivi ambientali e ha previsto un costante confronto con le parti

interessate e  con  gli  esperti,  nonche'  la  condivisione  con  il

Ministero dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministero  dello

sviluppo economico, cosi' come prevede il citato Piano d'azione;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                  Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto  legislativo

18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i Criteri ambientali  minimi  di

cui all'allegato 1, parte integrante del  presente  decreto,  per  le

seguenti forniture e servizi:

a) acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli  adibiti  al

trasporto su strada;

b) acquisto di grassi ed oli lubrificanti per veicoli adibiti  al

trasporto su strada;

c) servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi  speciali  di

trasporto passeggeri su strada, servizi di trasporto non regolare  di

passeggeri, servizi di trasporto  postali  su  strada,  di  trasporto

colli, di consegna postale, di consegna colli  e  per  l'acquisizione

dei veicoli e dei lubrificanti nei servizi di raccolta di rifiuti.

 

                               Art. 2

                             Definizioni

1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti

definizioni:

a)  veicolo  adibito  al  trasporto  su  strada:  un  veicolo  di

categoria M o N, come definito all'art. 4, paragrafo 1, lettere a)  e

b), del regolamento (UE) 2018/858;

b) veicolo pulito: 1) un veicolo di categoria M1,  M2  o  N1  con

emissioni allo scarico massime espresse in CO2 g/km ed  emissioni  di

inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a  una  percentuale

dei  limiti  di  emissione  applicabili  di  cui   alla   tabella   2

dell'allegato  della  direttiva  (UE)  2019/1161  che   modifica   la

direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti  e  a

basso consumo energetico  nel  trasporto  su  strada;  oppure  2)  un

veicolo  di  categoria  M3,  N2  o  N3  che   utilizza   combustibili

alternativi quali  definiti  all'art.  2,  paragrafi  1  e  2,  della

direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  esclusi

i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di  cambiamento

indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti  da  materie

prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona

di produzione in terreni che presentano elevate scorte  di  carbonio,

conformemente  all'art.  26  della  direttiva  (UE)   2018/2001   del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio.  Nel  caso  di  veicoli   che

utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici,

tali carburanti  non  devono  essere  miscelati  con  i  combustibili

fossili convenzionali;

c) veicolo pesante a  emissioni  zero:  un  veicolo  pulito  come

definito al punto 2) sopra indicato, privo di  motore  a  combustione

interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1  g

CO2/kWh misurato  a  norma  del  regolamento  (CE)  n.  595/2009  del

Parlamento europeo  e  del  Consiglio  e  delle  relative  misure  di

attuazione, o che emette meno di 1 g  CO2/km  misurato  a  norma  del

regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e

delle relative misure di attuazione.

 

                            Art. 3

                     Abrogazioni e norme finali

1. Il decreto 2 maggio 2012  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 2012, e' abrogato dalla

data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dopo  centoventi  giorni  dalla

relativa pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

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