I criteri ambientali minimi per l'acquisto e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada sono stati riportati nel decreto del ministero della Transizione ecologica 17 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2021, n. 157.
Le attività regolamentate dal provvedimento comprendono anche il leasing e la locazione.
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Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 17 giugno 2021; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 17 giugno 2021
Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione,
noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada. (21A03868)
(in Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2021, n.157)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche e
integrazioni, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e
norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa» e in particolare l'art. 11 di delega
per il razionalizzare l'ordinamento dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 35, che
individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, commi 1126 e 1127, che
disciplinano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, la
predisposizione di un «Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»
(PAN GPP), al fine di integrare le esigenze di sostenibilita'
ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie
merceologiche;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 18 ottobre 2007 - GAB/ DEC/185/2007, che ha
istituito il «Comitato di gestione per l'attuazione del piano
d'azione nazionale sul GPP (Green public procurement) e per lo
sviluppo della strategia nazionale di politica integrata dei
prodotti», al fine di predisporre e dare attuazione al citato PAN
GGP;
Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 2008,
che, ai sensi di citati commi 1126 e 1127 ha approvato il «Piano
d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della
pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 2 recante
disciplina dei «Criteri ambientali minimi», che prevede l'adozione di
successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti i Ministeri che devono dare il
concerto, dei citati Criteri ambientali minimi per le diverse
categorie di prodotti e servizi;
Visto il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sentiti i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze con il quale, ai sensi
dell'art. 4 del decreto interministeriale 11 aprile 2008, e' stata
approvata la revisione 2013 del «Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» in «Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare
l'art. 34 per il quale le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione
per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella
documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche
e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Visto il decreto 8 maggio 2012 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 2012, con il quale sono
stati adottati i «Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei
veicoli adibiti al trasporto su strada»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Considerato che il documento finale e' stato trasmesso formalmente
al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 29209 del 19
marzo 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot.
n. 29202 del 19 marzo 2021 e al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili con nota prot. n. 29206 del 19 marzo 2021
per il concerto tecnico;
Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato decreto 8
maggio 2012 in ragione del progresso tecnico e dell'evoluzione dei
mercati di riferimento, che consentono di migliorare i requisiti di
qualita' ambientale in relazione all'acquisizione dei veicoli adibiti
al trasporto su strada e di perseguire pertanto, con maggiore
efficacia, gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici
relativi a tali categorie di forniture ed affidamenti;
Valutato che l'attivita' istruttoria per la predisposizione dei
nuovi Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la
locazione, il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada;
l'acquisto di grassi ed oli lubrificanti per veicoli adibiti al
trasporto su strada; l'affidamento di servizi di trasporto pubblico
terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada,
servizi di trasporto non regolare di passeggeri, di trasporti postali
su strada, di trasporto colli, di consegna postale, di consegna colli
e per l'acquisizione dei veicoli e dei lubrificanti nei servizi di
raccolta di rifiuti, e' stata improntata al conseguimento di detti
obiettivi ambientali e ha previsto un costante confronto con le parti
interessate e con gli esperti, nonche' la condivisione con il
Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello
sviluppo economico, cosi' come prevede il citato Piano d'azione;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i Criteri ambientali minimi di
cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, per le
seguenti forniture e servizi:
a) acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al
trasporto su strada;
b) acquisto di grassi ed oli lubrificanti per veicoli adibiti al
trasporto su strada;
c) servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di
trasporto passeggeri su strada, servizi di trasporto non regolare di
passeggeri, servizi di trasporto postali su strada, di trasporto
colli, di consegna postale, di consegna colli e per l'acquisizione
dei veicoli e dei lubrificanti nei servizi di raccolta di rifiuti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) veicolo adibito al trasporto su strada: un veicolo di
categoria M o N, come definito all'art. 4, paragrafo 1, lettere a) e
b), del regolamento (UE) 2018/858;
b) veicolo pulito: 1) un veicolo di categoria M1, M2 o N1 con
emissioni allo scarico massime espresse in CO2 g/km ed emissioni di
inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a una percentuale
dei limiti di emissione applicabili di cui alla tabella 2
dell'allegato della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la
direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a
basso consumo energetico nel trasporto su strada; oppure 2) un
veicolo di categoria M3, N2 o N3 che utilizza combustibili
alternativi quali definiti all'art. 2, paragrafi 1 e 2, della
direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, esclusi
i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento
indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie
prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona
di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio,
conformemente all'art. 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di veicoli che
utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici,
tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili
fossili convenzionali;
c) veicolo pesante a emissioni zero: un veicolo pulito come
definito al punto 2) sopra indicato, privo di motore a combustione
interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1 g
CO2/kWh misurato a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative misure di
attuazione, o che emette meno di 1 g CO2/km misurato a norma del
regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e
delle relative misure di attuazione.
Art. 3
Abrogazioni e norme finali
1. Il decreto 2 maggio 2012 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 2012, e' abrogato dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.