Nel settore degli idrocarburi, nuovi criteri più rigorosi sui profili di sicurezza e tutela ambientale da osservare nell'ambito delle operazioni in mare. E' l'effetto dell'attuazione della direttiva 2013/30/UE, ad opera del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2015, n. 215, e in vigore dal 17 settembre.
Punti fondamentali del decreto sono:
- prevenzione dei grandi incidenti legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
- preparazione ed effettuazione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
- politica di prevenzione;
- trasparenza e condivisione delle informazioni;
- cooperazione tra stati membri;
- preparazione e risposta alle emergenze;
- effetti transfrontalieri.
Completano il quadro nove Allegati:
Allegato I - Informazioni da inserire nei documenti presentati per la sicurezza delle operazioni a mare
Allegato II - Relazioni periodiche sulle operazioni di pozzo da presentare
Allegato III - Disposizioni riguardanti la designazione e il funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare
Allegato IV - Disposizioni per gli operatori e i proprietari per la prevenzione degli incidenti gravi
Allegato V - Selezione del verificatore indipendente e del progetto di sistemi di messa a punto indipendente
Allegato VI - Informazioni riguardanti le priorita' in materia di cooperazione tra operatori e proprietari e il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare
Allegato VII - Informazioni da fornire nei piani esterni di risposta alle emergenze
Allegato VIII - Dettagli da includere nella preparazione dei piani esterni di risposta alle emergenze
Allegato IX - Condivisione di informazioni e trasparenza.
Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, consultabile anche in pdf in fondo alla pagina
Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145
Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la
direttiva 2004/35/CE. (15G00159)
in Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2015, n. 215
Vigente al: 17-9-2015
Capo I
FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in
un contesto transfrontaliero fatta a Espoo il 25 febbraio 1991,
ratificata dalla legge 3 novembre 1994, n. 640;
Vista la Convenzione internazionale sulla preparazione, la lotta e
la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi (OPRC 1990)
fatta a Londra il 30 novembre 1990, ratificata dalla legge 15
dicembre 1998, n. 464;
Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, recepita con
la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni;
Vista la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del
pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia
ambientale, recepita con la parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, recepita
con la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni;
Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Vista la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in
mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva
2004/35/CE;
Vista la decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di
protezione civile;
Vista la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo;
Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni,
recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi
e gassosi;
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni,
recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi
e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e
modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per
la difesa del mare e, in particolare, gli articoli 11 e 12;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni,
recante norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,
legge quadro sulle aree protette;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, recante l'istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di
attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la
disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione
della direttiva 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale;
Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, in materia di istituzione di
zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare
territoriale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare,
gli articoli 4, 6 e da 298-bis a 318;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, di attuazione
della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle
navi e conseguenti sanzioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e sue modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, di attuazione
della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle
industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, gli articoli 92,
115 e 135;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive
modificazioni, recante disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo, e in particolare l'articolo 57;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure
urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'articolo 35;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive e, in particolare, l'articolo 38;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante la delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 -
secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' le
successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a
quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1979, n. 886;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.
886, recante l'integrazione e l'adeguamento delle norme contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al
fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di
coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, recante il regolamento per la sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei
permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di
idrocarburi in terraferma e in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011,
n. 209, recante il regolamento per l'istituzione di zone di
protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar
Ligure e del Mar Tirreno;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6
aprile 2006 in materia di soccorso e assistenza alla popolazione in
occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
novembre 2010 recante il Piano di pronto intervento nazionale per la
difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive
causati da incidenti marini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
271 del 19 novembre 2010;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio
2014, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo
2015 recante il disciplinare tipo per il rilascio dei titoli
concessori unici, dei permessi di prospezione, di ricerca e delle
concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella
terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2015;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 maggio 2015;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 30 luglio 2015;
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 agosto 2015;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della
giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'interno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della
difesa, il Ministro della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2013/30/UE e
nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154,
dispone i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le
conseguenze di tali incidenti.
2. Rimangono ferme le disposizioni in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
aprile 1959, n. 128, al decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1979 n. 886, al decreto del Presidente della Repubblica 8
novembre 1991, n. 435, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
624, ed al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Salvo che non sia diversamente previsto, rimangono ferme le
disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti
definizioni:
a) accettabile: in relazione a un rischio, un livello di rischio
la cui ulteriore riduzione richiederebbe tempi, costi o sforzi
assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di tale riduzione.
Nel valutare se i tempi, i costi o gli sforzi sono assolutamente
sproporzionati rispetto ai vantaggi di un'ulteriore riduzione del
rischio, si tiene conto dei livelli di rischio delle migliori
pratiche compatibili con l'attivita';
b) accettazione: in riferimento alla relazione sui grandi rischi,
il provvedimento del Comitato di cui all'articolo 8, destinato
all'operatore. Tale provvedimento attesta che la relazione, se
attuata come ivi stabilito, risponde ai requisiti del presente
decreto. L'accettazione non comporta il trasferimento al Comitato
della responsabilita' relativa ai grandi rischi;
c) adeguato: idoneo o pienamente appropriato, in relazione allo
stato dell'arte, tenendo anche conto di uno sforzo e di un costo
proporzionati, a fronte di un requisito o di una situazione
determinati, basato su elementi obiettivi e dimostrato da un'analisi,
da un confronto con standard appropriati o con altre soluzioni
utilizzate in situazioni analoghe da altre autorita' od operatori del
settore;
d) area autorizzata: l'area geografica oggetto della licenza;
e) autorita' preposta al rilascio delle licenze: l'autorita'
pubblica che e' competente a rilasciare licenze ai sensi del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo 38, comma 6,
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
f) autorita' competente: il Comitato per la sicurezza delle
operazioni a mare istituito a norma del presente decreto e
responsabile dei compiti assegnati dal decreto medesimo;
g) avvio delle operazioni: la fase in cui l'impianto o le
infrastrutture connesse sono impiegati per la prima volta nelle
operazioni per le quali sono stati progettati;
h) consultazione tripartita: un accordo formale che consente il
dialogo e la cooperazione tra l'autorita' competente, gli operatori e
rappresentanti dei lavoratori;
i) contraente incaricato: qualsiasi entita' alla quale
l'operatore affida l'incarico di svolgere compiti specifici per
proprio conto;
l) efficacia della risposta in caso di fuoriuscita di idrocarburi
liquidi: l'efficacia dei sistemi di intervento, anche in testa pozzo
sottomarina, in risposta a una fuoriuscita di idrocarburi liquidi,
sulla base di un'analisi della frequenza, della durata e dei tempi
delle condizioni ambientali che potrebbero impedire un intervento. La
valutazione dell'efficacia della risposta deve essere espressa come
stima della percentuale del tempo in cui non sono presenti le
suddette condizioni ambientali sfavorevoli e deve comprendere una
descrizione delle limitazioni operative poste sugli impianti
interessati in conseguenza di tale valutazione;
m) elementi critici per la sicurezza e l'ambiente: le parti di un
impianto, compresi i programmi informatici, il cui scopo e' impedire
o limitare le conseguenze di un incidente grave, o il cui guasto
potrebbe causare un incidente grave o contribuirvi sostanzialmente;
n) esplorazione: perforazione nell'ambito di una prospezione e
tutte le operazioni in mare relative al settore degli idrocarburi che
devono essere effettuate prima delle operazioni connesse alla
produzione;
o) il pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche',
ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le
organizzazioni o i gruppi di tali persone;
p) impianto: una struttura in stazionamento, fissa o mobile, o
una combinazione di strutture permanentemente interconnesse tramite
ponti o altre strutture, utilizzata per attivita' in mare nel settore
degli idrocarburi o connesse a tali operazioni. Gli impianti
comprendono le piattaforme di perforazione mobili solo quando le
stesse sono stazionate in mare per attivita' di perforazione,
produzione o altre attivita' connesse alle operazioni in mare nel
settore degli idrocarburi;
q) impianto di produzione: un impianto utilizzato per la
produzione di idrocarburi;
r) impianto non destinato alla produzione: un impianto diverso da
un impianto utilizzato per la produzione di idrocarburi;
s) incidente ambientale grave: un incidente che provoca, o
rischia verosimilmente di provocare un significativo danno ambientale
cosi' come definito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
compreso il deterioramento provocato alle acque marine, quali
definite dal decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190;
t) incidente grave: in relazione a un impianto o a infrastrutture
connesse:
1) un incidente che comporta un'esplosione, un incendio, la
perdita di controllo di un pozzo o la fuoriuscita di idrocarburi o di
sostanze pericolose che comportano, o hanno un forte potenziale per
provocare, decessi o lesioni personali gravi;
2) un incidente che reca all'impianto o alle infrastrutture
connesse un danno grave che comporta, o ha un forte potenziale per
provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi;
3) qualsiasi altro incidente che provoca un decesso o lesioni
gravi a cinque o piu' persone che si trovano sull'impianto in mare in
cui ha origine il pericolo o sono impegnate in un'operazione
sull'impianto in mare nel settore degli idrocarburi o sulle
infrastrutture connesse o in collegamento con tale impianto e tali
infrastrutture;
4) qualsiasi incidente ambientale grave risultante dagli
incidenti di cui ai numeri 1), 2) e 3);
u) infrastruttura connessa: nell'ambito della zona di sicurezza o
di una zona circostante piu' distante dall'impianto:
1) tutti i pozzi e le strutture, le unita' supplementari e i
dispositivi associati collegati all'impianto;
2) tutte le apparecchiature o le opere presenti sulla struttura
principale dell'impianto o a essa fissate;
3) tutte le condutture o le opere collegate;
v) in mare: situato nel mare territoriale, nella zona economica
esclusiva, nella zona di protezione ecologica o sulla piattaforma
continentale come indicate dallo Stato italiano, conformemente alla
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ratificata
dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689;
z) licenza: permesso di ricerca o concessione di coltivazione o
titolo unico rilasciato a norma del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, e successive modificazioni, e dell'articolo 38, comma
5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
aa) licenziatario: titolare o contitolare di una licenza;
bb) modifica sostanziale:
1) nel caso di una relazione sui grandi rischi, la modifica di
un elemento in base al quale e' stata accettata la relazione
originaria, compresi, tra l'altro, le modifiche fisiche, la
disponibilita' di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti
relativi alla gestione operativa;
2) nel caso di comunicazione di operazioni di pozzo o
combinate, la modifica di un elemento in base al quale e' stata
presentata la comunicazione originaria, compresi, tra l'altro, le
modifiche fisiche, la sostituzione di un impianto con un altro, la
disponibilita' di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti
relativi alla gestione operativa;
cc) operatore: il licenziatario autorizzato dall'autorita'
preposta al rilascio delle licenze a condurre operazioni in mare e di
pozzo nel settore degli idrocarburi, in qualita' di rappresentante
unico;
dd) operatori del settore: le entita' direttamente coinvolte in
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi contemplate dal
presente decreto o le cui attivita' sono strettamente correlate a
tali operazioni;
ee) operazione combinata: un'operazione effettuata da un impianto
in combinazione con uno o piu' altri impianti per finalita' relative
all'altro o agli altri impianti, che incide sui rischi per la
sicurezza delle persone o la tutela dell'ambiente per uno o per tutti
gli impianti;
ff) operazione di pozzo: qualsiasi operazione riguardante un
pozzo che potrebbe causare un rilascio accidentale di materiali tale
da provocare un incidente grave. Le operazioni comprendono: la
perforazione di un pozzo, la riparazione o la modifica di un pozzo,
la sospensione delle operazioni e l'abbandono definitivo di un pozzo;
gg) operazioni in mare nel settore degli idrocarburi: tutte le
attivita' collegate all'impianto o alle infrastrutture connesse,
compresi il progetto, la pianificazione, la costruzione, l'esercizio,
nonche' la manutenzione e la dismissione, relative all'esplorazione e
alla produzione di idrocarburi, ad esclusione del trasporto di
idrocarburi da una costa all'altra;
hh) grande rischio: una situazione che puo' sfociare in un
incidente grave;
ii) piano esterno di risposta alle emergenze: la strategia
locale, nazionale o sovranazionale per prevenire l'aggravamento o
limitare le conseguenze di un incidente grave legato a operazioni in
mare nel settore degli idrocarburi utilizzando tutte le risorse
disponibili dell'operatore, come descritte nel pertinente piano
interno di risposta alle emergenze, e qualunque risorsa supplementare
messa a disposizione nell'ambito dei piani operativi di pronto
intervento previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dagli
accordi internazionali nel contesto mediterraneo;
ll) piano interno di risposta alle emergenze: un piano elaborato
dall'operatore conformemente alle prescrizioni del presente decreto,
relativo alle misure per prevenire l'aggravarsi o limitare le
conseguenze di incidenti gravi legati a operazioni in mare nel
settore degli idrocarburi;
mm) produzione: estrazione di idrocarburi dal sottosuolo marino,
mediante pozzi produttivi ubicati nell'area autorizzata, inclusa la
raccolta e il primo trattamento in mare di idrocarburi nonche' il
loro trasporto, fino a terra, attraverso infrastrutture connesse;
nn) proprietario: titolare dell'impianto non destinato alla
produzione legittimato in qualita' di contraente incaricato ad
eseguire le operazioni di pozzo;
oo) rischio: la combinazione della probabilita' di un evento e
delle conseguenze di tale evento;
pp) entita': qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero
qualsiasi forma di associazione di tali persone;
qq) Sezione UNMIG: uffici dirigenziali della Direzione Generale
per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo
economico competenti in materia di gestione tecnico-amministrativa
delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi
e stoccaggio di gas naturale nonche' autorita' di vigilanza per
l'applicazione delle norme di polizia mineraria, in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei
lavoratori addetti alle attivita' minerarie di prospezione, ricerca e
coltivazione degli idrocarburi, ai sensi degli articoli 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886,
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 624, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
rr) UNMIG: Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le
Georisorse della Direzione Generale per le risorse minerarie ed
energetiche del Ministero dello sviluppo economico;
ss) verifica indipendente: la valutazione e conferma della
validita' di particolari dichiarazioni scritte a opera di un
verificatore indipendente che non e' sotto il controllo o l'influenza
dell'entita' o della parte organizzativa che usa tali dichiarazioni;
tt) zona di sicurezza: l'area situata entro cinquecento metri da
qualsiasi parte dell'impianto.
2. Al fine di stabilire se un incidente costituisce un incidente
grave a norma della lettera t), numeri 1), 2) e 4), un impianto che
e' di norma non presidiato e' considerato come se fosse presidiato.
Capo II
PREVENZIONE DEI GRANDI INCIDENTI LEGATI ALLE OPERAZIONI IN MARE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI
Art. 3
Principi generali di gestione del rischio nelle operazioni in mare
nel settore degli idrocarburi
1. Gli operatori mettono in atto tutte le misure adeguate a
prevenire incidenti gravi in operazioni in mare nel settore degli
idrocarburi.
2. Gli operatori non sono sollevati dai loro obblighi di cui al
presente decreto a motivo del fatto che le azioni o le omissioni che
hanno causato incidenti gravi o vi hanno contribuito sono state
effettuate da contraenti incaricati.
3. In caso di incidente grave, gli operatori mettono in atto tutte
le misure adeguate per limitarne le conseguenze per la salute umana e
l'ambiente.
4. Gli operatori effettuano le operazioni in mare nel settore degli
idrocarburi sulla base di una gestione del rischio sistematica, tale
che i rischi residui di incidenti gravi per le persone, l'ambiente e
gli impianti in mare siano accettabili.
Art. 4
Requisiti di sicurezza e ambiente in materia di licenze
1. I permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi in mare e i titoli concessori unici
sono accordati, ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, e 21
luglio 1967, n. 613, e del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
nonche' nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 17,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai soggetti di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e
dell'articolo 38, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 133 del
2014, che dimostrano di disporre di requisiti di ordine generale,
capacita' tecniche, economiche ed organizzative ed offrono garanzie
adeguate ai programmi presentati secondo quanto disposto dal
disciplinare tipo adottato ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del
decreto-legge n. 133 del 2014, e dell'articolo 14 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
2. Nel valutare la capacita' tecnica, finanziaria ed economica di
un soggetto che richiede un titolo minerario in mare, secondo quanto
disposto al comma 1, si tiene debitamente conto di quanto segue:
a) i rischi, i pericoli e ogni altra informazione pertinente
relativa all'area in questione, compreso il costo dell'eventuale
degrado dell'ambiente marino di cui all'articolo 8, comma 3, lettera
c), del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190;
b) la particolare fase delle operazioni in mare nel settore degli
idrocarburi;
c) le capacita' finanziarie del richiedente, comprese le garanzie
finanziarie per coprire le responsabilita' potenzialmente derivanti
dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in questione,
inclusa la responsabilita' per danni economici potenziali, che devono
essere fornite e verificate al momento della presentazione
dell'istanza di autorizzazione all'esecuzione dell'opera, unitamente
al progetto di esecuzione;
d) le informazioni disponibili riguardanti le prestazioni del
richiedente in materia di sicurezza e ambiente, anche riguardo a
incidenti gravi, per le operazioni per le quali e' stata richiesta la
licenza.
3. Ai fini del rilascio o del trasferimento di una licenza per
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, l'autorita'
preposta al rilascio delle licenze, oltre ai pareri, nulla osta,
autorizzazioni previste dalla normativa vigente puo' richiedere il
parere del Comitato di cui all'articolo 8.
4. I richiedenti, all'atto della presentazione della istanza per il
rilascio della licenza, presentano idonea documentazione, secondo
quanto disposto dai provvedimenti normativi di cui al comma 1, che
dimostra che hanno adottato misure adeguate per coprire le
responsabilita' potenziali derivanti dalle operazioni in mare nel
settore degli idrocarburi, nonche' ogni altra informazione pertinente
relativa alle operazioni da svolgere e all'area richiesta.
5. L'autorita' preposta al rilascio delle licenze valuta, sentito
il parere del Comitato di cui all'articolo 8, l'adeguatezza della
documentazione per stabilire se il richiedente ha risorse
finanziarie, economiche e tecniche sufficienti per l'avvio immediato
e il proseguimento ininterrotto di tutte le misure necessarie per una
risposta efficace alle emergenze e la successiva riparazione. I
richiedenti un titolo minerario per operazioni in mare possono
utilizzare strumenti finanziari sostenibili e altre soluzioni per
dimostrare la loro capacita' finanziaria a norma del primo comma. Ai
fini di una gestione rapida ed efficace delle domande di
risarcimento, l'autorita' preposta al rilascio delle licenze promuove
presso gli operatori dell'industria e gli enti assicurativi e di
garanzia l'adozione di accordi per una pronta copertura delle
responsabilita' per danni da operazioni in mare, anche a carattere
transfrontaliero, nel settore idrocarburi. Il richiedente deve
garantire il mantenimento della capacita' economica e finanziaria
necessaria per soddisfare i suoi obblighi finanziari derivanti da
responsabilita' per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
6. L'autorita' preposta al rilascio delle licenze designa
l'operatore nel decreto di conferimento del titolo minerario.
7. Le procedure per il rilascio delle licenze, ai sensi delle leggi
11 gennaio 1957, n. 6, e 21 luglio 1967, n. 613, e del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, nonche' nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono quelle previste dal decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 484, e del decreto-legge n. 133 del 2014. Nel valutare le
capacita' tecniche, finanziarie ed economiche di un richiedente una
licenza, si accorda particolare attenzione a tutti gli ambienti
marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale, soprattutto
agli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione
del cambiamento climatico e nell'adattamento a quest'ultimo, quali le
zone marine protette, le zone speciali di conservazione di cui alla
direttiva 92/43/CEE, le zone di protezione speciale di cui alla
direttiva 2009/147/CE.
Art. 5
Partecipazione del pubblico riguardo agli effetti sull'ambiente delle
operazioni esplorative in mare programmate nel settore degli
idrocarburi
1. La perforazione di un pozzo di esplorazione da un impianto non
destinato alla produzione puo' essere iniziata solo a seguito di una
partecipazione pubblica relativa ai possibili effetti sull'ambiente
delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Tale
partecipazione e' garantita nell'ambito della procedura di
valutazione di impatto ambientale, in conformita' alle disposizioni
di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
ovvero nell'ambito della procedura di valutazione ambientale
strategica, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 14
del medesimo decreto legislativo.
2. Il presente articolo non si applica con riguardo alle aree
autorizzate entro il 18 luglio 2013.
Art. 6
Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all'interno delle
aree autorizzate
1. Gli impianti di produzione e le infrastrutture connesse sono
eserciti da operatori designati dall'autorita' competente per il
rilascio delle licenze nel relativo decreto di conferimento.
2. Se il Comitato di cui all'articolo 8 riscontra che l'operatore
non e' piu' in grado di soddisfare i pertinenti requisiti a norma del
presente decreto, ne informa l'autorita' preposta al rilascio delle
licenze. Quest'ultima valuta l'opportunita' di revocare la licenza
all'operatore ai sensi della normativa vigente e comunque adotta
tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni.
In caso di danni alla salute e all'ambiente, il Comitato di cui
all'articolo 8 informa l'autorita' preposta al rilascio delle licenze
al fine di valutare l'adozione dei provvedimenti di propria
competenza.
3. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio 1979, n. 886, e dai
decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81,
le operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non
destinati alla produzione possono iniziare o proseguire, nel caso di
modifica sostanziale, solo dopo che la relazione sui grandi rischi e'
stata accettata da parte del Comitato, a norma del presente decreto.
4. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio1979, n. 886, e dai
decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81,
le operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non
destinati alla produzione, le operazioni di pozzo o le operazioni
combinate non possono iniziare o proseguire, nel caso di modifica
sostanziale, fino a quando non e' stata accettata la relazione sui
grandi rischi per gli impianti interessati. Inoltre, tali operazioni
non sono avviate o proseguite qualora una comunicazione di operazioni
di pozzo o una comunicazione di operazioni combinate non e'
presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, rispettivamente lettere
h) o i), al Comitato o qualora l'UNMIG solleva obiezioni sul
contenuto di una comunicazione o in difformita' alle misure disposte
a seguito dell'esame di una comunicazione.
5. Ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e' istituita una zona di sicurezza
circostante l'impianto il cui raggio e' individuato con ordinanza
della Capitaneria di Porto con le modalita' indicate alla definizione
di cui all'articolo 2, lettera tt).
6. E' vietato alle navi entrare o stazionare nella zona di cui al
comma 5. Tale divieto non si applica alle navi che entrano o
stazionano nella zona di sicurezza:
a) nell'ambito della posa, dell'ispezione, della prova, della
riparazione, della manutenzione, della modifica, del rinnovo o della
rimozione di cavi, oleodotti o gasdotti nella zona di sicurezza o
nelle adiacenze;
b) per fornire servizi o per trasportare persone o merci verso o
da un impianto situato in tale zona di sicurezza;
c) sotto l'autorita' nazionale, per ispezionare un impianto o
un'infrastruttura connessa situati in tale zona di sicurezza da parte
degli enti preposti;
d) in collegamento con il salvataggio o il tentativo di
salvataggio di vite umane o di beni e per la prevenzione e lotta
all'inquinamento del mare ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
31 dicembre 1982, n. 979;
e) a causa di intemperie;
f) in situazioni di emergenza;
g) con l'assenso dell'operatore e della competente capitaneria di
porto;
h) per operazioni di pattugliamento e sorveglianza delle unita'
navali delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello Stato.
7. La consultazione tripartita, ai fini dell'effettiva
partecipazione alla formulazione di standard e strategie in materia
di prevenzione degli incidenti gravi, tra il Comitato di cui
all'articolo 8, operatori e rappresentanti dei lavoratori, avra'
luogo con modalita' e cadenza individuata dal Comitato o a seguito di
richieste formulate dagli operatori o dai rappresentanti dei
lavoratori.
Art. 7
Responsabilita' per danno ambientale
1. Fatto salvo l'ambito di responsabilita' esistente riguardo alla
prevenzione e alla riparazione del danno ambientale a norma del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il licenziatario e'
finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del
danno ambientale causato da operazioni in mare nel settore degli
idrocarburi svolte dallo stesso o per suo conto.
Art. 8
Designazione dell'autorita' competente
1. E' istituito il Comitato per la sicurezza delle operazioni a
mare, di seguito "il Comitato", che svolge le funzioni di autorita'
competente responsabile dei compiti assegnati dal presente decreto.
Il Comitato e' composto da un esperto che ne assume la presidenza,
nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
delle Commissioni parlamentari competenti, per una durata di 3 anni,
dal Direttore dell'UNMIG, dal Direttore della Direzione generale
Protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la Prevenzione
e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal
Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia
Costiera, dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare.
L'esperto e' scelto nell'ambito di professionalita' provenienti dal
settore privato o pubblico, compresi universita', istituti
scientifici e di ricerca, con comprovata esperienza in materia di
sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi,
attestata in base a specifici titoli ed esperienze professionali, e
in posizione di indipendenza dalle funzioni relative allo sviluppo
economico delle risorse naturali in mare. Il Comitato ha sede presso
il Ministero dello sviluppo economico. Le articolazioni sul
territorio del Comitato sono costituite da:
a) il Direttore della Sezione UNMIG competente per territorio che
assicura il supporto ai lavori;
b) il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco o un suo
rappresentante;
c) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nominato dal Ministero, che si avvale del
Direttore del Servizio Emergenze Ambientali in mare (SEAM)
dell'ISPRA;
d) il Comandante della Capitaneria di Porto competente per
territorio o un Ufficiale superiore suo rappresentante;
e) un Ufficiale Ammiraglio/Superiore designato dallo Stato
Maggiore della Marina Militare.
2. Alle riunioni delle articolazioni sul territorio del Comitato
partecipa un tecnico competente in materia ambientale o mineraria, in
rappresentanza della Regione interessata e dalla stessa designato.
3. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio 1979, n. 886, e dai
decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81,
e ferme restanti le competenze delle Sezioni UNMIG in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro minerari e di tutela della salute
delle maestranze addette, il Comitato e' responsabile per le seguenti
funzioni di regolamentazione:
a) valutare e accettare le relazioni sui grandi rischi, valutare
le comunicazioni di nuovo progetto e le operazioni di pozzo o
combinate e altri documenti di questo tipo ad esso sottoposti,
attraverso la verifica dell'attivita' svolta dall'UNMIG ai sensi
degli articoli 6, comma 4, 11 commi 3 e 5, 15 commi 2 e 4, e 16,
commi 2 e 3, del presente decreto;
b) vigilare sul rispetto da parte degli operatori del presente
decreto, anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione;
c) fornire consulenza ad altre autorita' o organismi, compresa
l'autorita' preposta al rilascio delle licenze;
d) elaborare piani annuali a norma dell'articolo 21, comma 3;
e) elaborare relazioni;
f) cooperare con le autorita' competenti o con i punti di
contatto degli Stati membri conformemente all'articolo 27.
4. Delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 3, lettere a)
e b), sono responsabili le articolazioni sul territorio del Comitato.
5. Il Comitato opera, nello svolgimento delle sue funzioni di
regolamentazione, in particolare rispetto al comma 3, lettere a), b)
e c), con obiettivita' ed indipendenza dalle funzioni di
regolamentazione in materia di sviluppo economico delle risorse
naturali in mare, dalle funzioni di rilascio di licenze per le
operazioni in mare, nel settore degli idrocarburi e di riscossione e
gestione degli introiti derivanti da tali operazioni. Entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero
dello sviluppo economico adotta i provvedimenti di competenza per
apportare le necessarie modifiche organizzative alla struttura della
Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche, al fine
di garantire l'effettiva separazione delle funzioni di
regolamentazione in materia di sicurezza dalle funzioni di
regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse
naturali in mare, compresi il rilascio delle licenze e la gestione
dei ricavi.
6. Dell'istituzione del Comitato, della sua organizzazione, del
motivo per cui e' stato istituito e del modo in cui e' garantito lo
svolgimento delle funzioni di regolamentazione previste al comma 1 e
il rispetto degli obblighi previsti al comma 3 e' data informazione
attraverso apposita pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e
della Geotermia e nonche' in forma permanente sul sito internet del
Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Le modalita' di funzionamento
del Comitato sono definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
7. Il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane
delle amministrazioni che lo compongono, a legislazione vigente. Ai
componenti del Comitato non e' dovuto alcun tipo di compenso, gettone
di presenza o rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni ad
essi attribuite.
8. Il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, puo' concludere accordi formali
con pertinenti agenzie dell'Unione o altri organismi, al fine di
acquisire le competenze specialistiche necessarie allo svolgimento
delle sue funzioni di regolamentazione. Ai fini del presente comma,
un organismo non si ritiene adeguato se la sua obiettivita' puo'
essere compromessa da conflitti di interesse.
9. Le spese sostenute dal Comitato nello svolgimento dei propri
compiti, a norma del presente decreto, sono poste a carico degli
operatori, che sono tenuti al versamento di un contributo pari all'1
per mille del valore delle opere da realizzare. I proventi sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento delle spese
relative alle attivita' del predetto Comitato. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Gli organismi componenti del Comitato esercitano le proprie
funzioni in modo indipendente secondo le modalita' stabilite dalla
legge, organizzando le stesse funzioni in modo da evitarne
duplicazioni. Il Comitato, relaziona annualmente al Parlamento ed
alla Commissione europea in merito all'attivita' di regolamentazione
e di vigilanza svolta.
11. All'attuazione del presente articolo, le amministrazioni
interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 9
Funzionamento del Comitato
1. Il Comitato:
a) agisce indipendentemente da politiche, decisioni di natura
regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti a
norma del presente decreto;
b) definisce l'estensione delle proprie responsabilita' e le
responsabilita' dell'operatore per il controllo dei grandi incidenti,
a norma del presente decreto;
c) istituisce processi e procedure per la valutazione
approfondita delle relazioni sui grandi rischi e delle comunicazioni
presentate a norma dell'articolo 11, nonche' per far rispettare il
presente decreto incluse ispezioni, indagini e azioni di esecuzione;
d) mette a disposizione degli operatori i processi e le procedure
di cui alla lettera c) e mette a disposizione del pubblico una
sintesi degli stessi attraverso il sito internet del Comitato e del
Ministero dello sviluppo economico;
e) elabora e attua procedure coordinate o congiunte con le
autorita' competenti degli altri Stati membri per svolgere i compiti
a norma del presente decreto;
f) fonda la propria organizzazione e le proprie procedure
operative sui principi definiti nell'allegato III.
2. Il Comitato informa tempestivamente delle proprie motivate
decisioni l'operatore e le autorita' che sono state interessate dal
rilascio dell'autorizzazione o della concessione delle operazioni in
mare in questione.
Art. 10
Collaborazione dell'Agenzia europea
per la sicurezza marittima
1. Il Comitato puo' avvalersi dell'EMSA (Agenzia europea per la
sicurezza marittima) che fornisce assistenza tecnica e scientifica
conformemente al proprio mandato a norma del regolamento (CE) n.
1406/2002.
Capo III
PREPARAZIONE E EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN MARE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI
Art. 11
Documenti da presentare per lo svolgimento
di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
1. L'operatore, prima di svolgere operazioni in mare nel settore
degli idrocarburi, presenta i seguenti documenti:
a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi o
una sua descrizione adeguata a norma dell'articolo 19, commi 1 e 6;
b) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente
applicabile agli impianti o una sua descrizione adeguata
conformemente all'articolo 19, commi 3 e 6;
c) nel caso di un impianto di produzione pianificato, previsto
nel programma lavori approvato ai sensi del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, la comunicazione del progetto in conformita'
con i requisiti di cui all'allegato I, parte I;
d) una descrizione del sistema di verifica indipendente
conformemente all'articolo 17;
e) una relazione sui grandi rischi conformemente agli articoli 12
o 13, a seconda che si tratti, rispettivamente, di un impianto di
produzione o di un impianto non destinato alla produzione;
f) nel caso di una modifica sostanziale o di uno smantellamento
di un impianto, una relazione sui grandi rischi modificata, a norma
degli articoli 12 e 13;
g) il piano interno di risposta alle emergenze o una sua
descrizione adeguata, a norma degli articoli 14 e 28;
h) nel caso di un'operazione di pozzo, una comunicazione di
operazione di pozzo e relative informazioni a norma dell'articolo 15;
i) nel caso di un'operazione combinata, una comunicazione delle
operazioni combinate a norma dell'articolo 16;
l) nel caso in cui un impianto di produzione esistente debba
essere trasferito in un nuovo sito di produzione dove sara' messo in
produzione, una comunicazione di trasferimento conformemente
all'allegato I, parte 1;
m) qualsiasi altro documento pertinente richiesto dal Comitato.
2. I documenti che devono essere presentati a norma del comma 1,
lettere a), b), d) e g), sono inclusi nella relazione sui grandi
rischi di cui al comma 1, lettera e). La politica aziendale di
prevenzione degli incidenti gravi di un operatore e' altresi' inclusa
nella comunicazione di operazioni di pozzo, laddove non gia'
presentata, a norma del comma 1, lettera h).
3. La comunicazione del progetto richiesta a norma del comma 1,
lettera c) e' presentata al Comitato entro i termini da esso
stabiliti e comunque prima della presentazione prevista della
relazione sui grandi rischi per l'operazione pianificata. L'UNMIG
entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto formula le proprie
osservazioni che devono essere prese in considerazione nella
relazione sui grandi rischi.
4. Se un impianto di produzione esistente entra nelle acque marine
italiane o ne esce, l'operatore inoltra comunicazione al Comitato per
iscritto almeno 5 giorni prima della data in cui e' previsto
l'ingresso o l'uscita dell'impianto di produzione dalle acque marine
italiane.
5. La comunicazione di trasferimento richiesta a norma del comma 1,
lettera l), e' trasmessa al Comitato almeno 90 giorni prima
dell'avvio delle operazioni programmate, al fine di permettere
all'operatore di tener conto, nell'elaborazione della relazione sui
grandi rischi, delle eventuali questioni sollevate dall'UNMIG entro
30 giorni dalla comunicazione di trasferimento.
6. In caso di modifica sostanziale che incide sulla comunicazione
di progettazione o di trasferimento prima della presentazione della
relazione sui grandi rischi, al Comitato e' data tempestiva
comunicazione di tale modifica e comunque entro il termine previsto
al comma 3 del presente articolo.
7. La relazione sui grandi rischi richiesta a norma del comma 1,
lettera e), e' presentata al Comitato entro il termine da esso
stabilito e comunque prima del previsto avvio delle operazioni. Il
Comitato si esprime entro i successivi 30 giorni.
Art. 12
Relazione sui grandi rischi
per un impianto di produzione
1. L'operatore redige una relazione sui grandi rischi per un
impianto di produzione che deve essere presentata a norma
dell'articolo 11, comma 7. Tale relazione contiene le informazioni di
cui all'allegato I, paragrafi 2 e 5, ed e' aggiornata in caso di
modifiche rilevanti e comunque, secondo le modalita' di cui al comma
7.
2. I rappresentanti dei lavoratori sono consultati nelle fasi
pertinenti dell'elaborazione della relazione sui grandi rischi per un
impianto di produzione; la modalita' di tale consultazione deve
essere descritta all'interno della relazione, conformemente a quanto
disposto all'allegato I, paragrafo 2, punto 3.
3. Previo accordo del Comitato la relazione sui grandi rischi per
un impianto di produzione puo' essere redatta per un gruppo di
impianti.
4. Su richiesta del Comitato prima dell'accettazione della
relazione sui grandi rischi, l'operatore fornisce tutte le ulteriori
informazioni e apporta tutte le modifiche necessarie alla relazione
presentata.
5. Qualora l'impianto di produzione debba essere oggetto di
modifiche che comportano un cambiamento sostanziale o si intenda
smantellare un impianto di produzione fisso, l'operatore redige una
relazione sui grandi rischi modificata, conformemente all'allegato I,
paragrafo 6, che deve essere presentata al Comitato a norma
dell'articolo 11, comma l, lettera f), almeno 90 giorni prima
dell'inizio dei lavori.
6. I lavori di cui al comma 5 non possono iniziare prima
dell'accettazione da parte del Comitato della versione modificata
della relazione sui grandi rischi per l'impianto di produzione.
7. La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione e'
soggetta a riesame periodico approfondito da parte dell'operatore
almeno ogni cinque anni o prima quando cio' sia richiesto dal
Comitato. I risultati del riesame sono comunicati al Comitato.
Art. 13
Relazione sui grandi rischi
per un impianto non destinato alla produzione
1. L'operatore, avvalendosi del contributo del contraente
incaricato, redige una relazione grandi rischi per un impianto non
destinato alla produzione, da presentare a norma dell'articolo 11,
comma 7. Tale relazione contiene le informazioni di cui all'allegato
I, paragrafi 3 e 5, ed e' aggiornata secondo le modalita' di cui al
comma 7.
2. I rappresentanti dei lavoratori sono consultati nelle fasi
pertinenti dell'elaborazione della relazione sui grandi rischi per un
impianto non destinato alla produzione; la modalita' di tale
consultazione deve essere descritta all'interno della relazione,
conformemente al disposto dell'allegato I, paragrafo 3, punto 2.
3. Su richiesta del Comitato, prima dell'accettazione della
relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla
produzione, l'operatore fornisce tutte le ulteriori informazioni e
apporta tutte le modifiche necessarie alla relazione presentata.
4. Qualora l'impianto non destinato alla produzione debba essere
oggetto di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale o si
intenda smantellare un impianto fisso non destinato alla produzione,
il contraente incaricato redige una relazione sui grandi rischi
modificata che deve essere presentata a norma dell'articolo 11, comma
1, lettera f), almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori,
conformemente all'allegato I, paragrafo 6, punti 1, 2 e 3.
5. Per un impianto fisso non destinato alla produzione, i lavori di
cui al comma 4 non possono iniziare prima dell'accettazione da parte
del Comitato della versione modificata della relazione sui grandi
rischi.
6. Per un impianto mobile non destinato alla produzione, i lavori
di cui al comma 4 non possono iniziare prima dell'accettazione da
parte del Comitato della versione modificata della relazione sui
grandi rischi.
7. La relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato
alla produzione e' soggetta a un riesame periodico approfondito da
parte dell'operatore almeno ogni cinque anni o prima quando cio' sia
richiesto dal Comitato. I risultati del riesame sono comunicati al
Comitato.
Art. 14
Piani interni di risposta alle emergenze
1. L'operatore e' tenuto a predisporre un piano interno di risposta
alle emergenze, che deve essere presentato al Comitato a norma
dell'articolo 11, comma 1, lettera g). Il piano e' predisposto
conformemente all'articolo 28, tenendo conto della valutazione del
rischio di incidenti gravi effettuata durante l'elaborazione della
piu' recente relazione sui grandi rischi. Il piano include un'analisi
dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi
liquidi.
2. Se un impianto non destinato alla produzione deve essere usato
per operazioni di pozzo, il piano interno di risposta alle emergenze
per l'impianto tiene conto della valutazione del rischio effettuata
nella redazione della comunicazione delle operazioni di pozzo che
deve essere presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera h).
Se il piano interno di risposta alle emergenze deve essere modificato
a causa della particolare natura o ubicazione del pozzo, l'operatore
presenta al Comitato il piano interno di risposta alle emergenze
modificato, a corredo della comunicazione di operazioni di pozzo.
3. Se un impianto non destinato alla produzione deve essere usato
per effettuare operazioni combinate, il piano interno di risposta
alle emergenze e' modificato per farvi rientrare le operazioni
combinate e presentato al Comitato, a corredo della pertinente
comunicazione di operazioni combinate.
Art. 15
Comunicazione di operazioni
di pozzo e relative informazioni
1. L'operatore che deve effettuare operazioni di pozzo predispone
la comunicazione che deve essere presentata, a norma dell'articolo
11, comma 1, lettera h), al Comitato nel termine da esso stabilito e
comunque prima dell'avvio dell'operazione di pozzo. Tale
comunicazione di operazioni di pozzo, contiene informazioni
dettagliate sul progetto del pozzo e le operazioni di pozzo proposte
a norma dell'allegato I, paragrafo 4. Cio' include un'analisi
dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi
liquidi.
2. L'UNMIG esamina la comunicazione entro 30 giorni e, se lo
ritiene necessario, prima dell'inizio delle operazioni di pozzo
prende le misure adeguate, che possono includere il divieto di
avviare l'operazione.
3. Le modifiche sostanziali della comunicazione di operazioni di
pozzo adeguata alle nuove condizioni previste dall'articolo 17, comma
4, lettera b), e' preparata e pianificata dall'operatore con la
collaborazione del verificatore indipendente.
4. L'operatore informa immediatamente il Comitato di qualsiasi
modifica sostanziale della comunicazione presentata in merito a
operazioni di pozzo. L'UNMIG esamina le modifiche e, se lo ritiene
necessario, prende le misure appropriate.
5. L'operatore presenta le relazioni periodiche inerenti le
operazioni di pozzo al Comitato conformemente a quanto previsto
dall'allegato II. Le relazioni sono presentate a intervalli di una
settimana a partire dal giorno di inizio delle operazioni di pozzo.
Art. 16
Comunicazione di operazioni combinate
1. L'operatore che deve effettuare un'operazione combinata presenta
la comunicazione a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera i), al
Comitato nel termine da esso stabilito e comunque prima dell'avvio
dell'operazione combinata. Tale comunicazione di operazione combinata
contiene le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 7.
2. L'UNMIG esamina la comunicazione e, se lo ritiene necessario,
prima dell'inizio delle operazioni combinate, adotta misure adeguate
che possono includere il divieto di avviare l'operazione. L'UNMIG
risponde alla comunicazione di operazioni combinate entro 30 giorni e
le sue osservazioni sono prese in considerazione nella relazione sui
grandi rischi.
3. L'operatore che ha presentato la comunicazione informa
tempestivamente il Comitato di qualsiasi modifica sostanziale della
comunicazione presentata. L'UNMIG esamina le modifiche e, se lo
ritiene necessario, adotta le misure appropriate.
Art. 17
Verifica indipendente
1. L'operatore istituisce un sistema di verifica indipendente e
redige, avvalendosi eventualmente del contributo del proprietario,
una descrizione di tale sistema, da presentare al Comitato a norma
dell'articolo 11, comma 1, lettera d). Tale descrizione e' inclusa
nel documento che definisce il sistema di gestione della sicurezza e
dell'ambiente presentato al Comitato a norma dell'articolo 11, comma
1, lettera b). La descrizione contiene le informazioni specificate
nell'allegato I, paragrafo 5.
2. I risultati della verifica indipendente lasciano impregiudicata
la responsabilita' dell'operatore per il funzionamento corretto e
sicuro delle attrezzature e dei sistemi sottoposti a verifica.
3. La scelta del verificatore indipendente e la progettazione di
sistemi di verifica indipendente soddisfano i criteri di cui
all'allegato V.
4. I sistemi di verifica indipendente sono istituiti:
a) per quanto concerne gli impianti, per offrire una garanzia
indipendente che gli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente
identificati nella valutazione del rischio, come descritti nella
relazione sui grandi rischi, sono adeguati e che il programma di
esami e collaudi degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente
e' adeguato, aggiornato e in esercizio come previsto;
b) per quanto concerne le comunicazioni di operazioni di pozzo,
per offrire una garanzia indipendente che la progettazione dei pozzi
e le relative misure di controllo sono adeguate in ogni momento alle
condizioni previste per i pozzi.
5. Gli operatori rispondono alle raccomandazioni del verificatore
indipendente e prendono provvedimenti adeguati in base a tali
raccomandazioni.
6. Gli operatori mettono a disposizione del Comitato le
raccomandazioni ricevute dal verificatore indipendente a norma del
comma 4, lettera a), nonche' i provvedimenti adottati sulla base di
tali raccomandazioni. Le raccomandazioni ricevute ed i provvedimenti
adottati sono conservati dall'operatore per un periodo di sei mesi
dal completamento delle operazioni in mare nel settore degli
idrocarburi cui i suddetti documenti fanno riferimento.
7. Il Comitato verifica che gli operatori di pozzi includano i
risultati e le osservazioni del verificatore indipendente di cui al
comma 4, lettera b), del presente articolo e i loro provvedimenti in
risposta a tali risultati e osservazioni, nella comunicazione di
operazioni di pozzo preparata a norma dell'articolo 15.
8. Nel caso di un impianto di produzione, il sistema di verifica e'
posto in essere prima del completamento della progettazione. Per un
impianto non destinato alla produzione, il sistema e' istituito prima
dell'avvio delle operazioni.
Art. 18
Poteri del Comitato in relazione
alle operazioni sugli impianti
1. Il Comitato:
a) vieta l'utilizzo o l'avvio di operazioni di qualsiasi impianto
o infrastruttura connessa nei casi in cui le misure proposte nella
relazione sui grandi rischi per la prevenzione o la limitazione delle
conseguenze degli incidenti gravi o le comunicazioni di operazioni di
pozzo o di operazioni combinate presentate a norma dell'articolo 11,
comma 1, rispettivamente lettere h) o i), sono considerate
insufficienti per soddisfare le prescrizioni previste dal presente
decreto;
b) in situazioni eccezionali e quando ritiene che non sono
compromessi la sicurezza e la protezione ambientale, abbrevia l'arco
temporale richiesto tra la presentazione della relazione sui grandi
rischi o di altri documenti da presentare a norma dell'articolo 11 e
l'avvio delle operazioni;
c) impone all'operatore di adottare le misure proporzionate che
essa ritiene necessarie ai fini di garantire la conformita'
all'articolo 3, comma 1;
d) qualora riscontri che l'operatore non e' piu' in grado di
soddisfare i requisiti previsti dal presente decreto si applica
quanto previsto all'articolo 6, comma 2;
e) chiede miglioramenti e, se necessario, vieta la prosecuzione
dell'esercizio di qualsiasi impianto o parte di esso o di qualsiasi
infrastruttura connessa qualora l'esito di un'ispezione, un riesame
periodico della relazione sui grandi rischi presentata a norma
dell'articolo 11, comma 1, lettera e), o modifiche alle comunicazioni
presentate a norma dell'articolo 11, evidenzino la mancata
conformita' con le prescrizioni del presente decreto o l'esistenza di
ragionevoli dubbi riguardo alla sicurezza delle operazioni in mare
nel settore degli idrocarburi o in merito a quella degli impianti.
Capo IV
Politica Di Prevenzione
Art. 19
Prevenzione degli incidenti gravi
da parte degli operatori
1. L'operatore redige un documento che definisce la propria
politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi in tutte le
proprie attivita' in mare nel settore degli idrocarburi che deve
essere presentato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a),
esplicitando il sistema adottato per il monitoraggio sull'efficacia
di tale politica e garantendone l'attuazione. Il documento contiene
le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 8.
2. La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi tiene
conto della responsabilita' primaria dell'operatore, anche per il
controllo dei rischi di un incidente grave che risultano dalle sue
operazioni e per il miglioramento continuo del controllo di tali
rischi in modo da assicurare un livello elevato di protezione in
qualsiasi momento.
3. Gli operatori presentano, a norma dell'articolo 11, comma 1,
lettera b), un documento contenente il loro sistema di gestione della
sicurezza e dell'ambiente. Tale documento include una descrizione:
a) delle modalita' organizzative per il controllo dei grandi
rischi;
b) delle modalita' di preparazione e presentazione delle
relazioni sui grandi rischi e, a seconda dei casi, altri documenti a
norma del presente decreto;
c) dei sistemi di verifica indipendente istituiti a norma
dell'articolo 17.
4. Per gli impianti esistenti al 19 luglio 2015 e' presentato
documento analogo a quello di cui al comma 3 entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico e'
istituito un meccanismo per dare agli operatori la possibilita' di
contribuire all'effettiva consultazione tripartita di cui
all'articolo 6, comma 7. L'impegno dell'operatore a favore di questi
meccanismi puo' figurare nella politica aziendale di prevenzione
degli incidenti gravi.
6. La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e i
sistemi di gestione della sicurezza e dell'ambiente sono preparati in
conformita' dell'allegato I, paragrafi 8 e 9, e all'allegato IV. Si
applicano le seguenti condizioni:
a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e'
redatta per iscritto e stabilisce gli obiettivi generali e gli
accordi per controllare il rischio di un incidente grave, nonche' le
modalita' per conseguire tali obiettivi e attuare tali accordi a
livello aziendale;
b) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente e'
integrato nel sistema di gestione generale dell'operatore e comprende
una struttura organizzativa, responsabilita', pratiche, procedure,
procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della
politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi.
7. Gli operatori predispongono e conservano un inventario completo
delle attrezzature per gli interventi di emergenza pertinenti alle
loro attivita' in mare nel settore degli idrocarburi.
8. Gli operatori, in consultazione con il Comitato e utilizzando
gli scambi di conoscenze, informazioni ed esperienze di cui
all'articolo 27, comma 1, elaborano e rivedono le norme e le linee
guida sulle migliori pratiche in relazione al controllo dei grandi
rischi per tutto il ciclo di progettazione, esercizio ed esecuzione
delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che seguono,
come minimo, gli orientamenti contenuti nell'allegato VI.
9. Il documento di politica aziendale di prevenzione degli
incidenti gravi di cui al comma 1 comprende anche gli impianti
dell'operatore destinati e non destinati alla produzione al di fuori
dell'Unione.
10. Qualora l'attivita' svolta rappresenti un pericolo immediato
per la salute umana o accresca significativamente il rischio di un
incidente grave, l'operatore adotta misure adeguate, che possono
includere, se ritenuto necessario, la sospensione dell'attivita'
finche' il pericolo o il rischio sia adeguatamente sotto controllo.
L'operatore comunica al Comitato, tempestivamente e comunque entro
ventiquattro ore dall'adozione le misure adottate, accompagnate da
una relazione.
11. L'operatore predispone procedure e/o mezzi tecnici adeguati al
fine di garantire un affidabile raccolta e registrazione dei dati
pertinenti alla perforazione e alla sicurezza delle operazioni e
dell'impianto, e ad impedirne manipolazioni. L'operatore, inoltre,
predispone un sistema di registrazione informatica che garantisce
l'integrita', la disponibilita' e il non ripudio dei dati, nel
rispetto dei principi di riservatezza e responsabilita' del dato, in
ogni condizione, dei dati relativi ai parametri tecnici di
perforazione e di controllo del fango del pozzo, e di altri parametri
come disposto dal Comitato, con misure almeno analoghe da quanto
previsto dall'articolo 50-bis, comma 3, lettera a), del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni. I dati comunque raccolti e
registrati sono resi disponibili per le verifiche del Comitato e
della sezione UNMIG competente per il territorio, anche ai fini della
tutela dell'ambiente marino.
Art. 20
Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
svolte al di fuori dell'Unione
1. Le societa' registrate in Italia che svolgono, direttamente o
attraverso filiali, operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
al di fuori dell'Unione come detentori di licenze o operatori,
comunicano, su richiesta del Comitato, le circostanze di ogni
incidente grave in cui sono state coinvolte.
2. Nella richiesta di relazione di cui al comma 1, il Comitato
specifica i dettagli delle informazioni richieste. Tali relazioni
sono scambiate con gli altri Stati membri conformemente all'articolo
27, comma 1.
Art. 21
Garanzia di conformita' con il quadro normativo
per la prevenzione degli incidenti gravi
1. Il Comitato verifica attraverso l'acquisizione delle
comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 4, e tramite ispezioni
l'osservanza delle misure indicate nella relazione sui grandi rischi
e nei programmi di cui alla comunicazione di operazioni di pozzo e
alla comunicazione di operazioni combinate, presentati a norma
dell'articolo 11, comma 1, rispettivamente lettere e), h) e i).
2. Gli operatori assicurano al Comitato e a tutte le persone che
agiscono sotto la direzione del Comitato, il trasporto da e verso
impianti o navi connessi alle operazioni nel settore degli
idrocarburi, incluso il trasporto delle attrezzature, nonche' vitto,
alloggio e altre prestazioni connesse alle visite agli impianti al
fine di facilitare il controllo da parte del Comitato, anche per
effettuare ispezioni e indagini e per far rispettare il presente
decreto.
3. Il Comitato elabora piani annuali mirati a un controllo
efficace, anche per mezzo di ispezioni, dei grandi rischi basandosi
sulla gestione del rischio ed esaminando con particolare attenzione
la conformita' alle relazioni sui grandi rischi e ad altri documenti
presentati a norma dell'articolo 11. L'efficacia dei piani e' rivista
ogni 3 anni e il Comitato adotta tutte le eventuali misure necessarie
a migliorarli.
Art. 22
Segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza
1. Il Comitato istituisce meccanismi:
a) per la segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza e
ambientali relativi alle operazioni in mare nel settore degli
idrocarburi da qualsiasi fonte;
b) per l'approfondimento di tali segnalazioni, mantenendo al
contempo l'anonimato dei soggetti interessati.
2. Gli operatori comunicano informazioni dettagliate sulle
disposizioni nazionali per il meccanismo di cui al comma 1, lettera
b), ai propri dipendenti, e a contraenti incaricati che partecipano
alle operazioni e ai relativi dipendenti. Nelle comunicazioni e nelle
formazioni pertinenti l'operatore fa riferimento anche alle
segnalazioni confidenziali.
Capo V
TRASPARENZA E CONDIVISIONE
DELLE INFORMAZIONI
Art. 23
Condivisione delle informazioni
1. Gli operatori forniscono al Comitato almeno le informazioni di
cui all'allegato IX.
2. Ai fini del comma 1, il Comitato utilizza il formato comune per
la comunicazione dei dati e i dettagli delle informazioni da
condividere, stabilito dalla Commissione europea secondo le proprie
procedure e nell'ambito dei propri poteri di cui al regolamento di
esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014.
Art. 24
Trasparenza
1. Il Comitato mette a disposizione del pubblico le informazioni di
cui all'allegato IX.
2. Il Comitato utilizza il formato comune di pubblicazione
stabilito dalla Commissione europea secondo le proprie procedure e
nell'ambito dei propri poteri di cui al regolamento di esecuzione
(UE) n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014.
Art. 25
Relazioni sulla sicurezza
1. Il Comitato presenta alla Commissione una relazione annuale
contenente le informazioni di cui all'allegato IX, punto 3.
2. Il Comitato e' responsabile per lo scambio di informazioni a
norma dell'articolo 23 e per la pubblicazione delle stesse a norma
dell'articolo 24.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, trasmette annualmente alle
Commissioni parlamentari competenti un rapporto sugli effetti per
l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun.
Art. 26
Indagini a seguito di un incidente grave
1. In caso di incidente grave, gli organi preposti ai sensi della
normativa nazionale vigente, avviano una inchiesta svolgendo indagini
approfondite.
2. Alla conclusione dell'inchiesta, gli organi preposti di cui al
comma 1 inoltrano gli atti al Comitato che ne mette a disposizione
una sintesi alla Commissione. Il Comitato rende pubblica una versione
non riservata dei risultati.
3. A seguito delle inchieste a norma del comma 1, il Comitato attua
tutte le raccomandazioni, frutto delle indagini, che rientrano
nell'ambito dei suoi poteri.
Capo VI
COOPERAZIONE
Art. 27 Cooperazione tra Stati membri
1. Il Comitato procede allo scambio periodico di conoscenze,
informazioni ed esperienze con le autorita' competenti degli altri
Stati membri, tra l'altro attraverso il gruppo di autorita'
dell'Unione europea per le attivita' in mare nel settore degli
idrocarburi (EUOAG), e svolge consultazioni sull'applicazione del
pertinente diritto nazionale e dell'Unione con operatori del settore,
altre parti interessate e la Commissione europea.
2. Conoscenze, informazioni ed esperienze scambiate a norma del
comma 1 riguardano, in particolare, il funzionamento delle misure per
la gestione del rischio, la prevenzione degli incidenti gravi, la
verifica di conformita' e la risposta alle emergenze in relazione
alle attivita' in mare nel settore degli idrocarburi all'interno
dell'Unione, nonche', se del caso, all'esterno dell'Unione.
3. In ambito europeo, il Comitato partecipa alla definizione di
priorita' per l'elaborazione e l'aggiornamento delle norme e delle
linee guida al fine di identificare e agevolare l'attuazione e la
coerente applicazione delle migliori pratiche nelle operazioni in
mare nel settore degli idrocarburi.
4. Entro il 19 luglio 2016 il Ministero dello sviluppo economico
notifica alla Commissione le misure nazionali poste in essere
riguardo all'accesso alle conoscenze, alle attrezzature e alle
risorse in termini di esperti, anche in virtu' dell'articolo 8, comma
8, del presente decreto.
Capo VII
PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE
Art. 28
Prescrizioni relative ai piani interni
di risposta alle emergenze
1. I piani interni di risposta alle emergenze predisposti
dall'operatore in conformita' dell'articolo 14 e presentati a norma
dell'articolo 11, comma 1, lettera g), sono:
a) posti in essere tempestivamente per rispondere a qualsiasi
incidente grave o situazione che presenta un rischio immediato di
incidente grave;
b) in linea con il piano esterno di risposta alle emergenze di
cui all'articolo 29.
2. L'operatore rende disponibile in ogni momento l'accesso alle
attrezzature e alle competenze necessarie per il piano interno di
risposta alle emergenze, mettendoli a disposizione delle autorita'
responsabili dell'esecuzione del piano esterno di risposta alle
emergenze.
3. Il piano interno di risposta alle emergenze e' redatto a norma
dell'allegato I, paragrafo 10, e aggiornato a seguito di eventuali
modifiche sostanziali della relazione sui grandi rischi o delle
comunicazioni presentate a norma dell'articolo 11. Tale piano e i
relativi aggiornamenti sono presentati al Comitato a norma
dell'articolo 11, comma 1, lettera g), e comunicati al Capo di
compartimento Marittimo competente per la preparazione dei piani
operativi di pronto intervento locali di cui all'articolo 11 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979.
4. Il piano interno di risposta alle emergenze e' integrato da
altre misure relative alla protezione e al salvataggio del personale
dell'impianto colpito in modo da assicurare buone prospettive di
sicurezza e di sopravvivenza delle persone.
Art. 29
Piani esterni di risposta alle emergenze
e preparazione alle emergenze
1. I piani esterni di risposta alla emergenza di cui alla legge 31
dicembre 1982, n. 979, coprono tutti gli impianti in mare nel settore
degli idrocarburi o le infrastrutture connesse e tutte le zone
potenzialmente interessate da incidenti gravi, fatto salvo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1994, n. 662, e fermo restando le attribuzioni di ogni altra
amministrazione nell'esecuzione dei propri compiti di istituto. Tali
piani comprendono l'indicazione del ruolo e degli obblighi finanziari
degli operatori.
2. I piani operativi di pronto intervento locali di cui
all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, tengono conto
della versione piu' aggiornata dei piani interni di risposta alle
emergenze degli impianti esistenti o pianificati o delle
infrastrutture connesse esistenti o pianificate nell'area coperta dal
piano esterno di risposta alle emergenze.
3. I piani operativi locali, di cui al comma 2, sono integrati, ove
necessario, in base alle disposizioni dell'allegato VII, e sono resi
disponibili alla Commissione, agli altri Stati Membri eventualmente
interessati e al pubblico. Le informazioni divulgate non devono
mettere a rischio la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare
nel settore degli idrocarburi e non devono ledere gli interessi
economici dello Stato o la sicurezza personale e il benessere di
funzionari dello Stato. I piani esterni di risposta alle emergenze
sono redatti in conformita' dell'allegato VII e sono resi disponibili
alla Commissione, ad altri Stati membri eventualmente interessati e
al pubblico. Le informazioni divulgate non devono mettere a rischio
la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare nel settore degli
idrocarburi e non devono ledere gli interessi economici dello Stato o
la sicurezza personale e il benessere di funzionari dello Stato.
4. Sono adottate misure adeguate per raggiungere un elevato livello
di compatibilita' e interoperabilita' delle attrezzature e delle
competenze d'intervento di tutti gli Stati membri in una regione
geografica, e se necessario, al di la' di essa. Sono adottate misure
che incoraggiano l'industria a sviluppare attrezzature di risposta e
servizi a contratto, compatibili e interoperabili in tutta la regione
geografica.
5. L'ente preposto secondo la normativa vigente tiene un registro
delle attrezzature e dei servizi di risposta alle emergenze
conformemente all'allegato VIII, punto 1. Tale registro e' a
disposizione degli altri Stati membri potenzialmente interessati e
della Commissione e, su una base di reciprocita', dei paesi terzi
limitrofi.
6. Gli operatori verificano periodicamente la propria preparazione
a rispondere efficacemente a incidenti gravi in stretta cooperazione
con l'ente preposto secondo la normativa vigente.
7. L'ente preposto secondo la normativa vigente elabora scenari per
la cooperazione nelle emergenze con le autorita' competenti e i punti
di contatto degli altri Stati membri. Tali scenari sono valutati e
aggiornati periodicamente.
Art. 30
Risposta alle emergenze
1. L'operatore comunica tempestivamente alla Capitaneria di Porto e
alla Sezione UNMIG competente per il territorio un incidente grave o
una situazione in cui vi e' un rischio immediato di incidente grave.
Tale comunicazione descrive le circostanze, inclusi, se possibile,
l'origine, i possibili effetti sull'ambiente e le potenziali
conseguenze gravi indicando le misure adottate per contenerlo e
comunicando ogni altro dato tecnico necessario per l'attuazione della
strategia di risposta all'emergenza.
2. In caso di incidente grave l'operatore adotta tutte le misure
adeguate per prevenirne l'aggravarsi e limitarne le conseguenze. La
Capitaneria di Porto puo' assistere l'operatore, anche con la
disponibilita' di ulteriori risorse. La Capitaneria di Porto diffida
l'operatore ai sensi dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979.
Capo VIII
EFFETTI TRANSFRONTALIERI
Art. 31
Preparazione e risposta alle emergenze a livello transfrontaliero di
Stati membri nell'ambito della cui giurisdizione si svolgono
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
1. Se il Comitato ritiene probabile che un grande rischio connesso
a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi che si volgono
nell'ambito della giurisdizione italiana puo' avere gravi
ripercussioni sull'ambiente in uno o piu' Stati membri, trasmette
agli Stati membri, ovvero per il tramite del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale in caso di coinvolgimento
di Stati terzi potenzialmente interessati, a questi ultimi, le
informazioni pertinenti prima dell'inizio delle operazioni e si
adopera, congiuntamente con gli Stati interessati, per adottare
misure idonee a prevenire eventuali conseguenze.
2. Su richiesta di uno o piu' Stati membri, che non sono
destinatari delle informazioni di cui al comma 1 e che ritengono di
essere potenzialmente interessati, il Comitato, trasmette le
informazioni pertinenti.
3. I grandi rischi individuati a norma del comma 1 sono presi in
considerazione nei piani interni ed esterni di risposta alle
emergenze per facilitare un'efficace risposta congiunta a un
incidente grave.
4. Qualora vi sia un rischio di effetti transfrontalieri
prevedibili di incidenti gravi che interessano paesi terzi, il
Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, rende disponibili le informazioni ai
paesi terzi, a condizione di reciprocita'.
5. Il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale concorda con le autorita'
competenti degli altri Stati membri le misure coordinate relative
alle zone al di fuori della giurisdizione dell'Unione al fine di
prevenire potenziali effetti negativi delle attivita' in mare nel
settore degli idrocarburi.
6. Le amministrazioni statali competenti, al fine di testare
regolarmente la propria preparazione a rispondere efficacemente ad
incidenti gravi in collaborazione con gli Stati membri interessati,
le agenzie dell'Unione e, su una base di reciprocita', i paesi terzi
potenzialmente interessati effettua delle esercitazioni coordinate di
emergenza transfrontaliere dedicate alla prova dei meccanismi di
emergenza a cui la Commissione puo' contribuire.
7. In caso di incidente grave o di minaccia imminente di incidente
grave, che provochi o possa avere effetti transfrontalieri, il
Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, informa immediatamente la Commissione e
gli Stati membri o Paesi terzi potenzialmente interessati da tale
situazione e fornisce continuamente informazioni pertinenti per
un'efficace risposta all'emergenza.
Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32
Sanzioni
1. Chiunque esercisce impianti di produzione o infrastrutture
connesse senza essere designato come operatore dall'autorita'
competente per il rilascio delle licenze e' punito con l'arresto da
uno a tre anni e con l'ammenda da euro 50.000 a euro 150.000.
2. L'operatore che inizia o, nel caso di modifica sostanziale,
prosegue le operazioni in mare in violazione dell'articolo 6, commi 3
e 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 a euro 150.000 e allo stesso si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione delle operazioni
riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla
produzione, nonche' le operazioni di pozzo o le operazioni combinate
per un periodo da uno a sei mesi.
3. L'operatore che non inoltra la comunicazione all'autorita'
competente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, o vi provvede in
violazione della stessa disposizione e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.
4. L'operatore che, nel caso di modifiche che comportano un
cambiamento sostanziale o nel caso di smantellamento di un impianto
di produzione fisso, inizia i lavori in violazione dell'articolo 12,
commi 5 e 6, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 20.000 a euro 100.000 e allo stesso si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione delle operazioni
riguardanti l'impianto di produzione per un periodo da quindici
giorni a tre mesi.
5. L'operatore che non sottopone a riesame periodico la relazione
sui grandi rischi per un impianto di produzione in violazione
dell'articolo 12, comma 7, e' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000.
6. L'operatore che non sottopone a riesame periodico la relazione
sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione in
violazione dell'articolo 13, comma 7, e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000.
7. L'operatore che, nel caso di modifiche che comportano un
cambiamento sostanziale dell'impianto non destinato alla produzione o
nel caso di smantellamento di un impianto fisso non destinato alla
produzione, inizia i lavori in violazione dell'articolo 13, commi 4 e
5, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
20.000 a euro 100.000 e allo stesso si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dell'impianto per un
periodo da quindici giorni a tre mesi. La stessa sanzione pecuniaria
ed accessoria si applica all'operatore che inizia i lavori in
violazione dell'articolo 13, comma 6.
8. L'operatore che non predispone o non conserva un inventario
completo delle attrezzature per gli interventi di emergenza in
violazione dell'articolo 19, comma 7, e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000.
9. L'operatore che non effettua la comunicazione di cui
all'articolo 19, comma 10, secondo periodo, all'autorita', o vi
provvede in violazione della stessa disposizione, e' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000.
10. L'operatore che non predispone le misure di prevenzione di cui
all'articolo 19, comma 11, e' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000 ad euro 120.000.
11. L'operatore che non fornisce all'autorita' competente le
informazioni come previsto dall'articolo 23, comma 1, e' soggetto ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro
120.000.
12. L'operatore che non effettua la comunicazione di cui
all'articolo 30, comma 1, all'autorita', o vi provvede in violazione
della stessa disposizione, e' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000 ad euro 120.000.
13. Competenti ad emettere le ingiunzioni di pagamento delle
sanzioni amministrative e ad applicare le sanzioni amministrative
accessorie previste dal presente articolo sono le sezioni UNMIG
competenti per territorio. Al procedimento di irrogazione delle
sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 33
Modifica decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 300, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo
significativamente negativo su:
1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale
ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva
2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica
l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure;
2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale
definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti
particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano gia'
affrontati nella direttiva 2000/60/CE;».
Art. 34
Disposizioni transitorie e finali
1. In relazione ai proprietari, agli operatori di impianti di
produzione pianificati e agli operatori che pianificano o realizzano
operazioni di pozzo, l'applicazione delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative da adottare conformemente al presente
decreto, avviene entro il 19 luglio 2016.
2. In relazione agli impianti esistenti, l'applicazione delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da adottare
conformemente al presente decreto, avviene entro il 19 luglio 2018.
Art. 35
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 36
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato I
Informazioni da inserire nei documenti presentati per la sicurezza
delle operazioni a mare a norma dell'art. 11
1. INFORMAZIONI DA PRESENTARE RELATIVAMENTE AL PROGETTO O AL
TRASFERIMENTO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE
La comunicazione del progetto e del trasferimento di un impianto
di produzione che deve essere presentata a norma dell'art. 11, comma
1, rispettivamente lettere c) e l), contiene almeno le seguenti
informazioni:
1) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto;
2) descrizione delle fasi progettuali relative alle operazioni
e ai sistemi di produzione, dal progetto preliminare al progetto
esecutivo o alla scelta di un impianto esistente, le norme utilizzate
e le soluzioni progettuali di base;
3) descrizione della soluzione progettuale selezionata in
relazione agli scenari di grandi rischi per il particolare impianto e
la sua ubicazione, nonche' le caratteristiche primarie di controllo
del rischio;
4) dimostrazione del fatto che le soluzioni progettuali di base
contribuiscono a ridurre i grandi rischi a un livello accettabile;
5) descrizione dell'impianto e delle condizioni dell'area
nell'ubicazione prevista;
6) descrizione delle eventuali limitazioni ambientali,
meteorologiche e dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione
sicura delle operazioni, le modalita' di individuazione dei rischi
relativi a pericoli collegati ai fondali e all'ambiente marino come
la presenza di condutture e ormeggi di impianti adiacenti;
7) descrizione della tipologia delle operazioni da effettuarsi
soggette a grandi rischi;
8) descrizione generale del sistema di gestione della sicurezza
e dell'ambiente secondo il quale devono essere aggiornate e mantenute
idonee le misure previste per il controllo dei grandi rischi di
incidente;
9) descrizione dei sistemi di verifica indipendente e elenco
preliminare degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente e
relative performance richieste;
10) nel caso in cui un impianto di produzione esistente debba
essere trasferito in una nuova ubicazione ai fini dell'utilizzo in un
diverso processo produttivo, la prova della sua idoneita' a tale
processo produttivo;
11) nel caso in cui un impianto non destinato alla produzione
debba essere convertito ai fini dell'utilizzo come impianto di
produzione, una relazione comprovante la sua idoneita' a tale
conversione.
2. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI PER
LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE
La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione che
deve essere predisposta a norma dell'art. 12 e presentata a norma
dell'art. 11, comma 7, contiene almeno le seguenti informazioni:
1) una descrizione del modo in cui si e' tenuto conto del
responso e delle osservazioni dell'UNMIG alla comunicazione di nuovo
progetto;
2) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto;
3) nota di sintesi relativa a qualsiasi coinvolgimento dei
lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi;
4) descrizione dell'impianto e di eventuali connessioni con
altri impianti o infrastrutture connesse, compresi i pozzi;
5) dimostrazione che tutti i grandi rischi sono stati
individuati, che sono state valutate le conseguenze e la probabilita'
che si verificano, incluse le limitazioni di ordine ambientale,
meteorologico o legate alle caratteristiche dei fondali marini per
quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, e che le
relative misure di controllo, compresi gli elementi critici per la
sicurezza e l'ambiente associati, siano adeguate al fine di ridurre a
un livello accettabile il rischio di un incidente grave; la
dimostrazione include una valutazione dell'efficacia di intervento in
caso di fuoriuscita di petrolio;
6) descrizione dei tipi di operazioni che presentano un
potenziale di grande rischio e sul numero massimo di persone che
possono trovarsi sull'impianto in un dato momento;
7) descrizione delle attrezzature e delle misure atte a
garantire il controllo dei pozzi, la sicurezza dei processi, il
contenimento di sostanze pericolose, la prevenzione di incendi ed
esplosioni, la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e
la protezione dell'ambiente da un incidente grave in fase iniziale;
8) descrizione delle misure per proteggere le persone
nell'impianto da grandi rischi e per assicurare la loro evacuazione e
il loro salvataggio in sicurezza, nonche' sulle misure di
manutenzione dei sistemi di controllo intesi a evitare di danneggiare
l'impianto e l'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale;
9) codici, norme e linee guida pertinenti utilizzati per la
costruzione e la messa in servizio dell'impianto;
10) informazioni riguardanti il sistema di gestione della
sicurezza e dell'ambiente dell'operatore, inerenti all'impianto di
produzione di cui al punto 9;
11) piano interno di risposta alle emergenze o una sua adeguata
descrizione;
12) descrizione del sistema di verifica indipendente;
13) ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due o piu'
impianti operano in combinazione in modo da condizionare il
potenziale di grandi rischi di altri o di tutti gli impianti;
14) informazioni pertinenti alla presente direttiva, ottenute
in applicazione dei requisiti per la prevenzione di incidenti gravi
di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
15) riguardo alle operazioni che saranno effettuate
dall'impianto, qualsiasi informazione relativa alla prevenzione di
incidenti gravi che si traducono in danni significativi o gravi
all'ambiente, come richiesto dal decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e in accordo ai requisiti della presente direttiva;
16) valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente
identificati derivanti dalla perdita di contenimento delle sostanze
inquinanti dovuta a un incidente grave, e una descrizione delle
misure tecniche e non tecniche prese in considerazione al fine di
prevenirli, ridurli o compensarli, ivi compresi i monitoraggi.
3. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI PER
UN IMPIANTO NON DESTINATO ALLA PRODUZIONE
La relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla
produzione che deve essere predisposta a norma dell'art. 13 e
presentata a norma dell'art. 11, comma 7, contiene almeno le seguenti
informazioni:
1) nome e indirizzo dell'operatore e del proprietario;
2) sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella
preparazione della relazione sui grandi rischi;
3) descrizione dell'impianto e, in caso di impianto mobile, una
descrizione dei mezzi utilizzati per il trasferimento tra luoghi
diversi e del suo sistema di stazionamento;
4) descrizione della tipologia di operazioni con un potenziale
di grande rischio che l'impianto e' in grado di eseguire e del numero
massimo di persone che possono trovarsi sull'impianto in un dato
momento;
5) dimostrazione che tutti i grandi rischi sono stati
individuati, che sono state valutate le conseguenze e la probabilita'
che si verificano, incluse le limitazioni di ordine ambientale,
meteorologico o legate alle caratteristiche dei fondali marini per
quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, e che le
relative misure di controllo, compresi gli elementi critici per la
sicurezza e l'ambiente associati, sono adeguate al fine di ridurre a
un livello accettabile il rischio di un incidente grave; la
dimostrazione include una valutazione dell'efficacia di intervento in
caso di fuoriuscita di petrolio;
6) descrizione dell'impianto e delle misure atte a garantire il
controllo dei pozzi, la sicurezza dei processi, il contenimento di
sostanze pericolose, la prevenzione di incendi ed esplosioni, la
protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e la protezione
dell'ambiente da un incidente grave;
7) descrizione delle misure per proteggere le persone
sull'impianto da grandi rischi e per assicurare la loro evacuazione e
il loro salvataggio in sicurezza, nonche' delle misure di
manutenzione dei sistemi di controllo per evitare danni all'impianto
e all'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale;
8) codici, norme e linee guida pertinenti utilizzati per la
costruzione e la messa in servizio dell'impianto;
9) dimostrazione che tutti i grandi rischi sono stati
individuati per tutte le operazioni che l'impianto e' in grado di
eseguire, e che il rischio di un incidente grave e' stato ridotto a
un livello accettabile;
10) descrizione delle limitazioni ambientali, meteorologiche e
in materia di fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura
delle operazioni, le modalita' di individuazione dei rischi relativi
a pericoli collegati ai fondali e all'ambiente marino come la
presenza di condutture e ormeggi di impianti adiacenti;
11) informazioni riguardanti il sistema di gestione della
sicurezza e dell'ambiente che sono pertinenti all'impianto non
destinato alla produzione;
12) piano interno di risposta alle emergenze o una sua adeguata
descrizione;
13) descrizione del sistema di verifica indipendente;
14) ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due o piu'
impianti operano in combinazione in modo da condizionare il
potenziale di grandi rischi di altri o di tutti gli impianti;
15) riguardo alle operazioni che saranno effettuate
dall'impianto, qualsiasi informazione relativa alla prevenzione di
incidenti gravi che si traducono in danni significativi o gravi
all'ambiente, come richiesto dal decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e in accordo ai requisiti della presente direttiva;
16) una valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente
identificati derivanti dalla perdita di contenimento delle sostanze
inquinanti dovuta a un incidente grave, e una descrizione delle
misure tecniche e non tecniche prese in considerazione al fine di
prevenirli, ridurli o compensarli, ivi compreso il monitoraggio.
4. INFORMAZIONI DA PRESENTARE Nella COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI DI
POZZO
Le comunicazioni di operazioni di pozzo, come definite all'art.
2, comma 1, lettera ff), devono essere predisposte a norma dell'art.
15, presentate a norma dell'art. 11, comma 1, lettera h), e contenere
almeno le seguenti informazioni:
1) nome e indirizzo dell'operatore del pozzo;
2) nome dell'impianto che sara' utilizzato e il nome e
l'indirizzo del proprietario;
3) informazioni dettagliate che identificano il pozzo ed
eventuali collegamenti con impianti e infrastrutture a esso
collegati;
4) informazioni sul programma di lavoro delle operazioni di
pozzo, compresi il periodo delle operazioni, informazioni dettagliate
e verifica riguardo alle barriere per evitare la perdita di controllo
del pozzo (attrezzature, fluidi di perforazione, cemento ecc.),
controllo direzionale del percorso del pozzo e limitazioni delle
operazioni sicure in linea con la gestione del rischio;
5) in caso di operazioni su pozzo gia' esistente, informazioni
relative alla sua storia e alle sue condizioni;
6) eventuali dettagli concernenti le attrezzature di sicurezza
da impiegare non descritte nella relazione sui grandi rischi relativa
all'impianto;
7) valutazione del rischio che contiene una descrizione:
a) dei rischi particolari associati all'operazione di pozzo,
incluse le limitazioni di ordine ambientale, meteorologico o in
materia di fondali marini per quanto riguarda la sicurezza delle
operazioni;
b) dei pericoli che si originano nel sottosuolo;
c) di tutte le operazioni di superficie o sottomarine che
introducono potenziali grandi rischi simultanei;
d) di misure di controllo adeguate;
8) descrizione della configurazione del pozzo al termine delle
operazioni, vale a dire se sara' abbandonato permanentemente o
temporaneamente e se sono state introdotte nel pozzo attrezzature di
produzione per l'uso futuro;
9) in caso di modifica di una comunicazione di operazioni di
pozzo presentata in precedenza, dettagli sufficienti per aggiornare
completamente la comunicazione stessa;
10) nei casi in cui si debba costruire o modificare un pozzo o
procedere alla sua manutenzione per mezzo di un impianto non
destinato alla produzione, le seguenti informazioni aggiuntive:
a) descrizione delle limitazioni ambientali, meteorologiche e
in materia di fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura
delle operazioni e modalita' di individuazione dei rischi relativi a
pericoli collegati ai fondali e all'ambiente marino, come la presenza
di condutture e ormeggi di impianti adiacenti;
b) descrizione delle condizioni ambientali prese in
considerazione nell'ambito del piano interno di risposta alle
emergenze dell'impianto;
c) descrizione dei sistemi di risposta in caso di emergenza,
compresi i sistemi di risposta in caso di incidente ambientale non
descritti nella relazione sui grandi rischi;
d) descrizione del modo in cui devono essere coordinati i
sistemi di gestione dell'operatore del pozzo e del proprietario al
fine di garantire in qualsiasi momento il controllo efficace dei
grandi rischi;
11) relazione contenente i risultati del controllo indipendente
di cui all'art. 17, corredato di una dichiarazione dell'operatore
secondo cui, dopo aver esaminato la relazione e i risultati del
controllo effettuato dal verificatore indipendente, la gestione del
rischio in relazione alla progettazione del pozzo e alle relative
barriere in caso di perdita del controllo e' adeguata per tutte le
condizioni e circostanze previste;
12) informazioni pertinenti alla presente direttiva, ottenute
in applicazione dei requisiti per la prevenzione di incidenti gravi
di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
13) riguardo alle operazioni di pozzo che saranno effettuate,
qualsiasi informazione relativa alla prevenzioni di incidenti gravi
che si traducono in danni significativi o gravi all'ambiente, come
richiesto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in accordo
ai requisiti della presente direttiva.
5. INFORMAZIONI DA PRESENTARE PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI
VERIFICA INDIPENDENTE
Le descrizioni che devono essere presentate a norma dell'art. 11,
comma 1, lettera d), in relazione ai sistemi di verifica indipendente
che devono essere istituiti a norma dell'art. 17, comma 1,
comprendono:
1) dichiarazione dell'operatore, eventualmente redatta con il
contributo del proprietario, rilasciata dopo aver esaminato la
relazione del verificatore indipendente, secondo cui l'elenco degli
elementi critici per la sicurezza e il programma di manutenzione
degli stessi quali riportati nella relazione sui grandi rischi sono o
saranno adeguati;
2) descrizione del sistema di verifica che comprende la
selezione dei verificatori indipendenti e i mezzi per verificare che
gli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente e qualsiasi
impianto incluso nel sistema rimangano in buono stato e in buone
condizioni di manutenzione;
3) descrizione dei mezzi di verifica di cui alla lettera b),
comprendente informazioni dettagliate relative ai principi che
saranno applicati per lo svolgimento delle mansioni nel quadro del
sistema di verifica e per il riesame periodico di tale sistema
durante l'intero ciclo di vita dell'impianto, ivi compresi:
a) descrizione degli esami e delle prove degli elementi
critici per la sicurezza e l'ambiente da parte di verificatori
indipendenti e competenti;
b) modalita' di verifica della progettazione, degli standard,
delle certificazioni o di altri sistemai di attestazione della
conformita' degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente;
c) modalita' di esame delle attivita' in corso;
d) modalita' di comunicazione di eventuali casi di non
conformita';
e) modalita' di attuazione delle azioni correttive da parte
dell'operatore o del proprietario.
6. INFORMAZIONI DA FORNIRE IN CASO DI MODIFICA SOSTANZIALE DI UN
IMPIANTO, COMPRESA LA RIMOZIONE DI UN IMPIANTO FISSO
Nel caso in cui siano apportate modifiche sostanziali
all'impianto di cui all'art. 12, comma 5, e all'art. 13, comma 4, la
relazione sui gradi rischi modificata contenente le modifiche
sostanziali che deve essere presentata a norma dell'art. 11, comma 1,
lettera f), contiene almeno le seguenti informazioni:
1) nome e indirizzo dell'operatore e del proprietario;
2) sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella
preparazione della relazione sui grandi rischi riveduta;
3) dettagli sufficienti per aggiornare completamente la
precedente relazione sui grandi rischi e il relativo piano interno di
risposta alle emergenze per l'impianto e per dimostrare che la
probabilita' di grandi rischi e' ridotta a un livello accettabile;
4) in caso di dismissione di un impianto di produzione fisso:
a) i mezzi per isolare tutte le sostanze pericolose e, nel
caso di pozzi collegati all'impianto, la chiusura dei pozzi e
l'isolamento permanente dall'impianto e dall'ambiente;
b) una descrizione dei grandi rischi per i lavoratori e
l'ambiente connessi alla dismissione dell'impianto con l'indicazione
della popolazione totale esposta e delle misure di controllo del
rischio;
c) i sistemi di risposta in caso di emergenza per garantire
l'evacuazione e il salvataggio in sicurezza del personale nonche' la
manutenzione dei sistemi di controllo intesi a evitare un grave
incidente ambientale.
7. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI
COMBINATE
Le comunicazioni di operazioni combinate da predisporre a norma
dell'art. 16 e presentare a norma dell'art. 11, comma 1, lettera i),
contengono almeno le seguenti informazioni:
1) nome e indirizzo dell'operatore che presenta la
comunicazione;
2) nel caso in cui altri operatori o proprietari siano
coinvolti nelle operazioni combinate, i loro nomi e indirizzi,
nonche' la conferma che essi concordano con il contenuto della
comunicazione;
3) descrizione, sotto forma di documento riepilogativo
autorizzato da tutte le parti in questione, delle modalita' di
coordinamento dei sistemi di gestione degli impianti coinvolti
nell'operazione combinata, al fine di ridurre a un livello
accettabile il rischio di incidente grave;
4) descrizione degli impianti o attrezzature da utilizzare per
le operazioni combinate, non descritti nella relazione sui grandi
rischi per qualsiasi impianto coinvolto nelle operazioni combinate;
5) sintesi della valutazione del rischio effettuata da tutti
gli operatori e proprietari coinvolti nelle operazioni combinate, che
comprende:
a) una descrizione di eventuali operazioni effettuate durante
l'operazione combinata che hanno il potenziale di causare un
incidente grave nell'impianto o in relazione allo stesso;
b) una descrizione di eventuali misure di controllo del
rischio introdotte a seguito della valutazione del rischio;
6) una descrizione dell'operazione combinata e un programma di
lavoro.
8. INFORMAZIONI DA PRESENTARE PER QUANTO RIGUARDA LA POLITICA
AZIENDALE DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI GRAVI
La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi da
predisporre a norma dell'art. 19, comma 1, e presentare a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera a), comprende, a mero titolo
esemplificativo:
1) la responsabilita' a livello di consiglio di amministrazione
di assicurare, su base continuativa, che la politica aziendale di
prevenzione degli incidenti gravi e' adeguata, attuata e operativa
nel modo previsto;
2) misure per costruire e mantenere una solida cultura della
sicurezza che prevede un'elevata probabilita' di operazioni sicure in
modo continuativo;
3) il perimetro, la frequenza e il livello di dettaglio dei
controlli sui processi;
4) misure per premiare e riconoscere comportamenti desiderati;
5) la valutazione dei risorse e degli obiettivi dell'impresa;
6) misure intese al mantenimento di standard di sicurezza e
protezione dell'ambiente come valore aziendale fondamentale;
7) sistemi formali di comando e controllo che includono i
membri del consiglio di amministrazione e l'alta dirigenza
dell'impresa;
8) l'approccio in materia di competenza a tutti i livelli
dell'azienda;
9) la misura in cui i punti da 1) a 8) sono applicati nelle
operazioni in mare dell'azienda nel settore degli idrocarburi
condotte al di fuori dell'Unione europea.
9. INFORMAZIONI DA FORNIRE PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE
Il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente da
predisporre a norma dell'art. 19, commi 3 e 6, e presentare a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera b), contiene, a mero titolo
esemplificativo:
1) la struttura organizzativa e ruoli e responsabilita' del
personale;
2) descrizione delle procedure per l'individuazione e la
valutazione dei grandi rischi, nonche' la loro probabilita' e le
potenziali conseguenze;
3) descrizione delle procedure di integrazione dell'impatto
ambientale nelle valutazioni dei rischi di incidenti gravi contenute
nella relazione sui grandi rischi;
4) i controlli dei grandi rischi durante le operazioni normali;
5) la gestione dei cambiamenti;
6) preparazione e risposte alle emergenze;
7) la mitigazione dei danni ambientali;
8) il monitoraggio delle prestazioni;
9) le modalita' di audit e riesame;
10) le misure per la partecipazione a consultazioni tripartite
e modalita' per l'attuazione degli interventi che ne scaturiscono.
10. INFORMAZIONI DA FORNIRE NEL PIANO INTERNO DI RISPOSTA ALLE
EMERGENZE
I piani interni di risposta alle emergenze da predisporre a norma
dell'art. 14, e presentare a norma dell'art. 11, comma 1, lettera g),
comprendono, a mero titolo esemplificativo:
1) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le
procedure di risposta alle emergenze e della persona che dirige la
risposta all'emergenza interna;
2) nome o funzione della persona incaricata del collegamento
con la o le autorita' responsabili del piano esterno di risposta alle
emergenze;
3) descrizione di tutte le condizioni o tutti gli eventi
prevedibili che possono causare un incidente grave, come illustrato
nella relazione sui grandi rischi alla quale e' allegato il piano;
4) descrizione delle azioni che saranno intraprese per
controllare le condizioni o gli eventi che potrebbero causare un
incidente grave e per limitarne le conseguenze;
5) una descrizione delle attrezzature e risorse disponibili,
comprese le attrezzature atte a contenere le potenziali fuoriuscite;
6) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti
sull'impianto e per l'ambiente, compresi le modalita' di allarme e i
comportamenti che le persone devono osservare al momento
dell'allarme;
7) in caso di operazioni combinate, le misure per coordinare
l'abbandono, l'evacuazione e il soccorso tra gli impianti
interessati, per garantire buone prospettive di sopravvivenza per le
persone che si trovano sugli impianti durante un incidente grave;
8) una stima dell'efficacia dell'intervento in caso di
fuoriuscita di petrolio. Tra le condizioni ambientali da considerare
nell'analisi dell'intervento figurano:
a) fattori meteorologici, tra cui vento, visibilita',
precipitazioni e temperatura;
b) situazione del mare, maree e correnti marine;
c) presenza di ghiaccio e detriti;
d) ore di luce solare;
e) altre condizioni ambientali note suscettibili di influire
sull'efficienza delle attrezzature di intervento o sull'efficacia
generale di un intervento di risposta all'emergenza;
9) le disposizioni per avvisare tempestivamente dell'incidente
grave l'autorita' o le autorita' incaricate di attivare il piano
esterno di risposta alle emergenze, il tipo di informazioni da
fornire immediatamente e le misure per la comunicazione di
informazioni piu' dettagliate non appena esse divengono disponibili;
10) le misure adottate per formare il personale alle mansioni
che sara' chiamato a svolgere e, se del caso, il coordinamento con i
soccorritori esterni;
11) le misure per coordinare la risposta di emergenza interna
con la risposta di emergenza esterna;
12) le valutazioni preventive sulle sostanze chimiche
utilizzabili come disperdenti, autorizzate ai sensi della normativa
vigente.
Allegato II
Relazioni periodiche sulle operazioni di pozzo
da presentare a norma dell'art. 15, comma 5
Le relazioni da presentare al Comitato a norma dell'art. 15,
comma 5, contengono almeno i seguenti dati:
1) nome e indirizzo dell'operatore del pozzo;
2) la denominazione dell'impianto e il nome e l'indirizzo
dell'operatore e del proprietario;
3) dettagli che identificano il pozzo ed eventuali collegamenti
con impianti o infrastrutture a esso collegati;
4) una sintesi delle attivita' svolte a partire dall'inizio
delle operazioni o dalla relazione precedente;
5) il diametro, le profondita' verticali e la lunghezza
effettiva:
a) dei pozzi perforati;
b) delle tubazioni di rivestimento installate;
6) la densita' del fluido di perforazione al momento della
stesura della relazione;
7) nel caso di operazioni relative a un pozzo esistente, il suo
stato operativo attuale.
Allegato III
Disposizioni riguardanti la designazione e il funzionamento del
Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare conformemente
agli articoli 8 e 9
1. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL COMITATO
1) Il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare,
istituito ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, ai fini
dell'espletamento dei compiti di cui allo stesso articolo, come
minimo, definisce quanto segue:
a) le modalita' organizzative che consentono di assolvere in
modo efficace a tutti i compiti assegnati al Comitato, incluse le
modalita' per disciplinare in modo corretto ed efficiente la
sicurezza e la protezione ambientale;
b) nell'ambito di una dichiarazione strategica, gli obiettivi
di supervisione e di attuazione della normativa e gli obblighi
imposti al Comitato affinche' consegua la trasparenza, la coerenza,
la proporzionalita' e l'obiettivita' nella sua regolamentazione delle
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
2) Le modalita' di cui al punto 1 sono attuate con misure quali:
a) sufficienti competenze specialistiche disponibili,
internamente o tramite accordi formali con terzi ovvero in entrambi i
modi, che consentono al Comitato di procedere a controlli e indagini
sulle operazioni, provvedere al rispetto delle norme e gestire le
relazioni sui grandi rischi e le comunicazioni;
b) attivita' essenziali di formazione, comunicazione, accesso
alle tecnologie nonche' spese di viaggio e diarie del personale del
Comitato per l'esercizio dei suoi compiti e per facilitare la
collaborazione tra le autorita' competenti a norma dell'art. 27;
c) la copertura dei costi per lo svolgimento dei compiti del
Comitato, da parte degli operatori, come stabilito dall'art. 8, comma
9;
d) la promozione di ricerche conformi ai compiti del Comitato a
norma della presente direttiva.
2. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
1) Al fine di esercitare efficacemente i suoi compiti a norma
dell'art. 9, il Comitato di cui all'art. 8 predispone:
a) una strategia scritta che descrive i suoi compiti, le sue
priorita' di azione, per esempio nella progettazione e nell'utilizzo
degli impianti, nella gestione dell'integrita' e nella preparazione e
risposta alle emergenze, comprese le modalita' organizzative;
b) le procedure operative che descrivono il modo in cui essa
effettua i controlli e provvede ad assolvere ai compiti previsti
nella presente direttiva per gli operatori e i proprietari, comprese
le modalita' di gestione, valutazione e accettazione delle relazioni
sui grandi rischi, le modalita' per il trattamento delle
comunicazioni di operazioni di pozzo e per la determinazione degli
intervalli tra le ispezioni sulle misure di controllo dei grandi
rischi, compresi quelli ambientali, per un determinato impianto o una
determinata attivita';
c) procedure per lo svolgimento dei suoi compiti, fatte salve
le altre responsabilita', per esempio le operazioni nel settore degli
idrocarburi sulla terraferma e gli accordi a norma della direttiva
92/91/CEE;
d) l'accordo formale che stabilisce i meccanismi necessari per
il funzionamento congiunto del Comitato, compresi la supervisione, il
monitoraggio delle sue articolazioni sul territorio, le
programmazioni e ispezioni congiunte, la ripartizione delle
responsabilita' per la gestione delle relazioni sui grandi rischi, le
indagini congiunte, le comunicazioni interne e le relazioni da
pubblicare congiuntamente all'esterno.
2) Le procedure dettagliate per la valutazione delle relazioni
sui grandi rischi impongono all'operatore di fornire tutti gli
elementi di fatto e altri particolari richiesti ai sensi del presente
decreto. Il Comitato provvede affinche' le prescrizioni relative agli
elementi seguenti siano chiaramente indicate nelle linee guida
destinate agli operatori o ai proprietari:
a) tutti i rischi prevedibili in grado di causare un incidente
grave, anche per l'ambiente, sono stati individuati e valutati cosi'
come sono state individuate le misure atte a controllarli, compresi
gli interventi di emergenza;
b) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente e'
descritto in modo adeguato per provare il rispetto della presente
direttiva;
c) provvedimenti adeguati sono stati delineati ai fini di una
verifica indipendente e di un audit da parte dell'operatore o del
proprietario.
3) Nel procedere alla valutazione approfondita delle relazioni
sui grandi rischi, il Comitato assicura che:
a) sono forniti tutti gli elementi di fatto;
b) l'operatore o il proprietario ha identificato tutti i rischi
di incidenti gravi ragionevolmente prevedibili che riguardano
l'impianto e le sue funzioni, unitamente ai potenziali eventi
scatenanti, e che la metodologia e i criteri di valutazione adottati
per la gestione del rischio di incidenti gravi sono chiaramente
spiegati, compresi i fattori di incertezza nell'analisi;
c) la gestione del rischio abbia tenuto conto di tutte le fasi
pertinenti del ciclo di vita dell'impianto e abbia anticipato tutte
le situazioni prevedibili tra cui:
1. il modo in cui la soluzione progettuale selezionata
descritta nella comunicazione del progetto o del trasferimento di un
impianto di produzione di cui all'Allegato I, abbia tenuto conto
della gestione del rischio in modo da garantire l'integrazione dei
principi di sicurezza e ambientali intrinseci;
2. il modo in cui le operazioni di pozzo sono condotte
dall'impianto durante la fase operativa;
3. il modo in cui le operazioni di pozzo sono effettuate e
sospese temporaneamente prima che la produzione sia avviata da un
impianto di produzione;
4. il modo in cui si intendono realizzare operazioni
combinate con altri impianti;
5. il modo in cui sara' effettuata la dismissione
dell'impianto;
d) sia esplicitato il modo in cui si intendono attuare, se
necessario, le misure di riduzione del rischio individuate
nell'ambito della gestione del rischio, al fine ridurre i rischi a un
livello accettabile;
e) nel determinare le misure necessarie per raggiungere livelli
di rischio accettabili, l'operatore e il proprietario abbia
chiaramente dimostrato di avere tenuto conto delle buone pratiche in
materia e del giudizio fondato su solidi principi di ingegneria,
sulle migliori pratiche di gestione e su principi di gestione
organizzativa e delle risorse umane;
f) le misure e le modalita' per individuare e rispondere in
modo rapido ed efficace a una situazione di emergenza siano
chiaramente identificate e giustificate;
g) le modalita' di evacuazione e di salvataggio e le misure per
limitare l'aggravarsi dell'emergenza e ridurne l'impatto
sull'ambiente siano integrate in modo logico e sistematico, tenendo
conto delle probabili condizioni di emergenza in cui saranno gestite;
h) gli obblighi siano integrati nei piani interni di risposta
alle emergenze e che una copia o un'adeguata descrizione del piano di
risposta interno sono state trasmesse al Comitato;
i) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente
descritto nella relazione sui grandi rischi sia sufficiente a
garantire il controllo dei grandi rischi in tutte le fasi pertinenti
del ciclo di vita dell'impianto, garantisca il rispetto di tutte le
pertinenti norme di legge e preveda un audit e l'attuazione delle
raccomandazioni che ne risultano;
l) il sistema di verifica indipendente sia spiegato con
chiarezza.
Allegato IV
Disposizioni per gli operatori e i proprietari
per la prevenzione degli incidenti gravi di cui all'art. 19
1) Il Comitato provvede affinche' gli operatori e i proprietari:
a) prestino particolare attenzione alla valutazione dei
requisiti di affidabilita' e integrita' di tutti i sistemi critici di
sicurezza e di sicurezza ambientale e impostino i propri sistemi di
ispezione e manutenzione con l'obiettivo di raggiungere il livello
richiesto di sicurezza e di integrita' dell'ambiente;
b) adottino misure atte a garantire, entro i limiti di quanto
ragionevolmente possibile, che non vi sono fughe di sostanze
pericolose dalle condutture, dalle navi e dai sistemi destinati al
loro confinamento sicuro. Gli operatori e i proprietari garantiscono
inoltre che eventuali guasti alle barriere di contenimento non
possono dar luogo a un incidente grave;
c) preparino un inventario delle attrezzature disponibili, che
comprende i dati sulla proprieta', l'ubicazione, il trasporto verso
l'impianto e l'utilizzo presso lo stesso, nonche' i dati su tutte le
entita' competenti per quanto riguarda l'attuazione del piano di
emergenza interno. L'inventario individua le misure atte a garantire
che le attrezzature e le procedure siano mantenute in condizioni di
operabilita';
d) si assicurino di disporre di un sistema adeguato per il
monitoraggio della conformita' con tutte le pertinenti disposizioni
di legge, integrando, nelle proprie procedure operative standard, i
propri obblighi legali relativi al controllo dei grandi rischi e alla
protezione ambientale;
e) prestino particolare attenzione a costruire e mantenere una
solida cultura della sicurezza che prevede un'elevata probabilita' di
operazioni sicure in modo continuativo, anche riguardo alla garanzia
della cooperazione dei lavoratori attraverso, tra l'altro:
1. un impegno manifesto in consultazioni tripartite tra
Comitato, operatori e rappresentanti dei lavoratori e nelle azioni
che ne derivano;
2. l'incoraggiamento e l'incentivazione della comunicazione
di incidenti e quasi incidenti;
3. una cooperazione efficace con i rappresentanti eletti per
la sicurezza;
4. il mantenimento della riservatezza e dell'anonimato per
chi effettua segnalazioni.
2) Gli operatori del settore collaborano con le autorita'
competenti per stabilire e attuare un piano di priorita' per lo
sviluppo di normative, linee guida e regolamenti che conducono alle
migliori pratiche nella prevenzione degli incidenti gravi e nella
limitazione delle conseguenze di questi ultimi nel caso in cui si
verifichino comunque.
Allegato V
Selezione del verificatore indipendente e del progetto di sistemi di
messa a punto indipendente di cui all'art. 17, comma 3
1) Il Comitato provvede affinche' l'operatore, con l'eventuale
contributo del proprietario, assicuri il pieno soddisfacimento dei
seguenti requisiti per quanto riguarda l'indipendenza del
verificatore dall'operatore e dal proprietario:
a) le mansioni non comportino al verificatore indipendente di
considerare uno qualsiasi degli aspetti di un elemento critico per la
sicurezza e l'ambiente di un impianto o di un pozzo o di un progetto
di pozzo nel quale la sua obiettivita' potrebbe essere compromessa o
nei casi in cui lo stesso verificatore sia stato coinvolto prima
dell'attivita' di verifica;
b) il verificatore sia sufficientemente indipendente da un
sistema di gestione nel quale ha o ha avuto una qualsivoglia
responsabilita' su un qualsiasi aspetto di un componente oggetto del
sistema indipendente o di esame del pozzo in modo tale da garantire
l'obiettivita' nello svolgimento delle sue funzioni all'interno del
sistema di verifica indipendente.
2) Il Comitato provvede affinche' l'operatore, con l'eventuale
contributo del proprietario, garantisca che il verificatore
indipendente e' in grado di assicurare che, nei riguardi del sistema
di verifica indipendente, relativa a un impianto o a un pozzo, sono
pienamente soddisfatti i seguenti requisiti:
a) il verificatore indipendente abbia adeguata competenza
tecnica, ivi inclusa, ove necessario, personale consistenza adeguata
e qualificata esperienza ed in numero adeguato;
b) le mansioni, all'interno del sistema di verifica
indipendente, siano opportunamente assegnate da parte del
verificatore indipendente a personale qualificato per la loro
esecuzione;
c) siano poste in essere disposizioni adeguate in merito al
flusso di informazioni fra l'operatore, il proprietario e il
verificatore indipendente;
d) il verificatore indipendente sia dotato di sufficiente
autorita' affinche' possa svolgere le proprie funzioni in modo
efficace.
3) Le modifiche sostanziali sono comunicate al verificatore
indipendente per verifiche aggiuntive in ossequio a quanto previsto
dal sistema di verifica indipendente, e i risultati di tali verifiche
aggiuntive sono comunicati, su richiesta, al Comitato.
Allegato VI
Informazioni riguardanti le priorita' in materia di cooperazione tra
operatori e proprietari e il Comitato per la sicurezza delle
operazioni a mare a norma dell'art. 19, comma 7
Gli aspetti da prendere in considerazione nella definizione delle
priorita' per lo sviluppo di norme e linee guida riguardano la
concreta attuazione della prevenzione degli incidenti gravi e la
limitazione delle loro conseguenze. Tali aspetti comprendono:
1) il miglioramento dell'integrita' dei pozzi, delle
apparecchiature di controllo e delle barriere degli stessi nonche' il
monitoraggio della loro efficacia;
2) il miglioramento del contenimento primario;
3) il miglioramento del contenimento secondario che limita
l'aggravarsi di un incidente grave in fase iniziale, compreso il
blow-out di pozzi petroliferi;
4) processi decisionali affidabili;
5) la gestione e supervisione delle operazioni soggette a
grandi rischi;
6) la competenza di coloro che occupano posti chiave;
7) la gestione efficace del rischio;
8) la valutazione di affidabilita' dei sistemi critici per la
sicurezza e l'ambiente;
9) gli indicatori chiave di prestazione;
10) l'integrazione efficace dei sistemi di gestione della
sicurezza e ambientale tra diversi operatori e i proprietari e altre
entita' coinvolte in operazioni nel settore degli idrocarburi.
Allegato VII
Informazioni da fornire nei piani esterni
di risposta alle emergenze di cui all'art. 29
I piani esterni di risposta alle emergenze predisposti a norma
dell'art. 29 comprendono, a mero titolo esemplificativo:
1) nomi e funzioni delle persone autorizzate ad attivare le
procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere la
risposta esterna all'emergenza;
2) disposizioni adottate per l'informazione tempestiva di
incidenti gravi e relative procedure di allarme ed emergenza;
3) misure di coordinamento delle risorse necessarie per attuare
il piano esterno di risposta alle emergenze;
4) disposizioni per fornire assistenza alla risposta interna
all'emergenza;
5) una descrizione dettagliata delle misure di risposta esterna
all'emergenza;
6) disposizioni per fornire a persone e organizzazioni
potenzialmente coinvolte nell'incidente grave informazioni adeguate e
consigli sullo stesso;
7) disposizioni intese a garantire che sono informati i servizi
di emergenza di altri Stati membri e la Commissione Europea in caso
di un incidente grave suscettibile di avere conseguenze
transfrontaliere;
8) disposizioni per la mitigazione degli impatti negativi sulla
fauna sia sulla terraferma sia in mare aperto comprese le situazioni
in cui gli animali ricoperti di petrolio raggiungano la riva prima
della fuoriuscita vera e propria.
Allegato VIII
Dettagli da includere nella preparazione dei piani
esterni di risposta alle emergenze
di cui all'art. 29
1) Le autorita' responsabili del coordinamento della risposta
alle emergenze mettono a disposizione i seguenti elementi:
a) un inventario delle attrezzature disponibili, con dati sulla
proprieta', l'ubicazione e i mezzi di trasporto verso il sito
dell'incidente grave e la modalita' di utilizzo presso lo stesso;
b) una descrizione delle misure atte a garantire che le
attrezzature e le procedure sono mantenute in condizioni di
operabilita';
c) un inventario delle attrezzature di proprieta' degli
operatori del settore che possono essere rese disponibili in caso di
emergenza;
d) una descrizione delle misure di carattere generale di
risposta agli incidenti gravi, comprese le competenze e le
responsabilita' di tutte le parti coinvolte nonche' gli organismi
responsabili per il mantenimento di tali accordi;
e) misure volte a garantire che le attrezzature, il personale e
le procedure sono disponibili e aggiornati e che vi e' sufficiente
disponibilita' di membri del personale qualificati in ogni momento;
f) informazioni relative a valutazioni ambientali e sanitarie
preventive su qualsiasi sostanza chimica da utilizzare come
disperdente.
2) I piani esterni di risposta alle emergenze spiegano
chiaramente il ruolo delle autorita', dei soccorritori, dei
coordinatori e degli altri soggetti attivi nella risposta alle
emergenze, in modo che la cooperazione e' assicurata nella risposta
agli incidenti gravi.
3) Possono essere siglati accordi con gli altri Stati membri che
prevedono disposizioni da adottare per rispondere a un incidente
grave che supera potenzialmente le capacita' di risposta dello Stato
membro od oltrepassi i suoi confini, tramite:
a) la condivisione di piani esterni di risposta alle emergenze
con gli Stati membri limitrofi e la Commissione;
b) la compilazione di inventari a livello transfrontaliero dei
mezzi disponibili per la risposta, sia di proprieta' degli operatori
del settore sia di proprieta' pubblica nonche' di tutti gli
adattamenti necessari per rendere le apparecchiature e le procedure
compatibili tra paesi limitrofi e Stati membri;
c) procedure per attivare il meccanismo di protezione civile
dell'Unione;
d) l'organizzazione di esercitazioni transfrontaliere relative
alla risposta esterna alle emergenze.
Allegato IX
Condivisione di informazioni e trasparenza
1) Il formato comune per la comunicazione delle informazioni
relative agli indicatori dei grandi rischi deve consentire di
confrontare le informazioni provenienti dalle autorita' competenti e
di confrontare quelle provenienti dai singoli operatori, ove il caso
con il contributo dei proprietari.
2) Le informazioni che il Comitato, gli operatori e i proprietari
devono condividere riguardano tra l'altro:
a) l'emissione accidentale di petrolio, gas o altre sostanze
pericolose, infiammate o non infiammate;
b) la perdita di controllo dei pozzi che richiede l'attivazione
di apparecchiature di controllo degli stessi, o il guasto della
barriera di un pozzo che richiede la sua sostituzione o riparazione;
c) il guasto di un elemento critico per la sicurezza e
l'ambiente;
d) la significativa perdita di integrita' strutturale, o
perdita di protezione contro gli effetti di un incendio o
un'esplosione, o perdita della stazionarieta' in relazione a un
impianto mobile;
e) imbarcazioni in rotta di collisione e collisioni effettive
di navi con un impianto in mare;
f) incidenti che coinvolgono elicotteri, sull'impianto in mare
o nelle sue vicinanze;
g) tutti gli incidenti fatali;
h) tutte le lesioni gravi a cinque o piu' persone nello stesso
incidente;
i) le evacuazioni di personale;
l) un incidente ambientale grave.
3) Le relazioni annuali che devono essere presentate a norma
dell'art. 25 contengono almeno le informazioni seguenti:
a) numero, eta' e ubicazione degli impianti;
b) numero e tipo di controlli e indagini effettuati, eventuali
interventi di applicazione delle norme o condanne;
c) dati relativi agli incidenti conformemente al sistema comune
di notifica di cui all'art. 23;
d) eventuali modifiche significative nel quadro normativo sulle
attivita' in mare;
e) le prestazioni delle operazioni in mare nel settore degli
idrocarburi in relazione alla prevenzione di incidenti gravi e
limitazione delle conseguenza di incidenti gravi che si verificano.
4) Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono costituite da
elementi di fatto e dati analitici riguardanti le operazioni nel
settore degli idrocarburi e non sono ambigue. Le informazioni e i
dati forniti sono tali da permettere, in Italia il confronto delle
prestazioni di singoli operatori e proprietari e, con gli altri Stati
membri, delle prestazioni del settore nel suo complesso.
5) Le informazioni raccolte e compilate di cui al paragrafo 2
consentono al Comitato di lanciare allarmi tempestivi in caso di
potenziale deterioramento della sicurezza e delle barriere ambientali
critiche e di adottare azioni preventive. Le informazioni dimostrano
inoltre l'efficacia complessiva delle misure e dei controlli
effettuati dai singoli operatori e proprietari e dal settore nel suo
complesso, in particolare per evitare incidenti gravi e per ridurre
al minimo i rischi per l'ambiente.
6) Al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all'art. 24, si
predispone un formato semplificato che facilita la pubblicazione dei
dati pertinenti a norma del paragrafo 2 del presente allegato e la
preparazione delle relazioni a norma dell'art. 25 in un modo
facilmente accessibile al pubblico e che semplifica il confronto
transfrontaliero dei dati.