Idrogeno rinnovabile: via libera ai piani di investimento. Lo ha reso noto il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con un avviso pubblicato sul proprio portale recante «Avviso pubblico per la presentazione di Piani di investimento produttivo per lo sviluppo della filiera di componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile da finanziare nell’ambito del PNRR (M2C2-I5.2 “Idrogeno”, Linea C “Filiera idrogeno")».
L’avviso è rivolto alle imprese di tutte le dimensioni ed ha una dotazione complessiva pari a 100.000.000 di euro. Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14, 17, 25 e 31, regolamento (Ue) n. 651/2014.
Di seguito il testo dell'avviso; gli allegati sono disponibili alla fine della pagina in formato pdf.
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Avviso del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
Avviso pubblico per la presentazione di Piani di investimento produttivo per lo sviluppo della filiera di componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile da finanziare nell’ambito del PNRR (M2C2-I5.2 “Idrogeno”, Linea C “Filiera idrogeno")
DECRETA
(omissis)
Capo I
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale”: la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l’Italia approvata in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, applicabile;
b) “decreto 27 aprile 2022”: il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 27 aprile 2022, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 17 giugno 2022, con il quale sono state individuate le linee progettuali da realizzare ai fini dell’attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 5.2 “Idrogeno” del PNRR;
c) “delocalizzazione”: ai sensi dell’articolo 2, punto 61 bis) del Regolamento GBER, il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
d) “DGGEFIM”: la Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione del Dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
e) “DGIE”: la Direzione generale incentivi energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
f) “formazione del personale”: le azioni finalizzate a promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale dei lavoratori;
g) “grande progetto di investimento”: ai sensi dell’articolo 2, punto 52 del Regolamento GBER, investimento con costi ammissibili superiori a euro 50 (cinquanta) milioni calcolati sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l'aiuto;
h) “importo di aiuto corretto”: ai sensi dell’articolo 2, punto 20 del Regolamento GBER, l’importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento calcolato secondo la seguente formula: R × (A + 0,50 × B + 0 × C) dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A è la parte dei costi ammissibili pari a 55 (cinquantacinque) milioni di euro; B è la parte dei costi ammissibili compresa tra 55 (cinquantacinque) milioni di euro e 110 (centodieci) milioni di euro; C è la parte dei costi ammissibili superiore a 110 (centodieci) milioni di euro;
i) “imprese di grandi dimensioni”: le imprese diverse dalle PMI;
j) “imprese in difficoltà”: ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER, un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento GBER, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il
«capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
2) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento GBER, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per
«società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5 (sette virgola cinque); e
ii. il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0 (uno);
k) “Ispettorato generale per il PNRR”: ufficio centrale di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo sull’attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio per il PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all’Unione europea e ai sensi degli articoli 22 e 24 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di pubblicità;
l) “Linee guida per i Soggetti attuatori”: documento allegato al Si.Ge.Co. (v. infra) tramite il quale il Ministero fornisce ai Soggetti attuatori di progetti finanziati con fondi PNRR, nell’ambito delle misure assegnate alla sua responsabilità, indicazioni operative finalizzate al rispetto degli impegni che gli stessi sono chiamati ad adempiere in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione dei predetti progetti. Il documento descrittivo del Si.Ge.Co. e le Linee guida per i Soggetti attuatori sono pubblicate sulle dedicate pagine del sito web del Ministero;
m) “micro imprese”, “piccole imprese”, “medie imprese”: le imprese, rispettivamente, di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, nonché dall’allegato I del Regolamento GBER e successive modifiche e integrazioni;
n) “Ministero”: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
o) “modifiche sostanziali”: modifiche che comportano una variazione rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione di cui all’articolo 7, ovvero modifiche che:
1) per i progetti di cui al Capo II, non consentano di rispettare quanto previsto all’articolo 16;
2) per i progetti di cui al Capo III, non consentano di rispettare quanto previsto all’articolo 19;
3) per i progetti di cui al Capo IV, non consentano di rispettare quanto previsto all’articolo 22;
p) “OLAF”: l’Ufficio europeo per la lotta antifrode;
q) “PMI”: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, nonché dall’allegato I del Regolamento GBER e successive modifiche e integrazioni;
r) “PNRR”: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
s) “Regolamento GBER”: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;
t) “ricerca industriale”: ai sensi dell’articolo 2, punto 85 del Regolamento GBER, ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
u) “Si.Ge.Co.”: Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza e relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR. Il Si.Ge.Co. descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere dal Ministero per garantire il coordinamento e presidio gestionale dell’attuazione degli interventi PNRR di competenza al fine di assicurare il raggiungimento di milestone e target ad essi associati, nel rispetto del piano di scadenze trimestrali concordato con le istituzioni europee, nonché la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea come richiamati dal Regolamento finanziario e dal Regolamento (UE) 2021/241. Il Si.Ge.Co. è pubblicato sulle dedicate pagine del sito web del Ministero;
v) “Soggetto beneficiario/attuatore”: soggetto beneficiario degli incentivi di cui al presente Avviso e responsabile dell’avvio, dell’attuazione della funzionalità della progettualità ammessa a finanziamento. Il Soggetto Attuatore assicura, altresì, lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali riferiti alla medesima progettualità;
w) “Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, cui è affidato il supporto tecnico-operativo ai sensi del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 27 aprile 2022, n. 168;
x) “sviluppo sperimentale”: ai sensi dell’articolo 2, punto 86 del Regolamento GBER, l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano nello sviluppo sperimentale anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi, nonché la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;
y) “TFUE”: il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;
z) “unità produttiva”: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati;
aa) “zone a)”: le zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, comma 3, lettera a), del TFEU, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale;
bb) “zone c)”: le zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, comma 3, lettera c), del TFEU, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale.
Articolo 2
(Finalità)
1. Al fine di favorire la realizzazione dell’Investimento 5.2 “Idrogeno”, nell’ambito della Missione 2, Componente 2, del PNRR, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 27 aprile 2022, il presente Avviso definisce, nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato, la procedura finalizzata alla selezione di Piani di investimento come definiti all’articolo 6 del presente Avviso.
2. Il contesto normativo di riferimento è dato dal Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, dal PNRR, nonché dal decreto 27 aprile 2022.
3. Il presente Avviso è finanziato con le risorse assegnate da parte dell’Unione europea all’iniziativa Next Generation EU.
4. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso avviene in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/241, dalla scheda di dettaglio dell’Investimento M2C2 - 5.2 “Idrogeno” del PNRR, dagli articoli 14, 17, 25 e 31 del Regolamento GBER, nonché con quanto previsto dal decreto 27 aprile 2022.
5. Il presente Avviso si conforma ai seguenti principi e obblighi:
a) principio del “non arrecare danno significativo” (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici;
b) principio del contributo all’obiettivo climatico (cd. “tagging”) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici;
c) protezione e valorizzazione dei giovani;
d) principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
e) obbligo di conseguimento di “target e milestone” e degli obiettivi finanziari;
f) assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
g) obbligo di tutela degli interessi finanziari dello Stato e dell’Unione europea tramite l’adozione di misure “efficaci e proporzionate”, atte a prevenire le irregolarità e i casi di frode, corruzione e conflitto di interessi;
h) obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l’esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU;
i) superamento dei divari territoriali.
Articolo 3
(Dotazione finanziaria)
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso sono disponibili, a valere sulle risorse a disposizione del Ministero per l’attuazione dell’Investimento 5.2 “Idrogeno”, risorse complessivamente pari a euro 100.000.000,00 (cento milioni).
2. In attuazione della previsione recata dall’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, un importo pari ad almeno il 40 (quaranta) per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Articolo 4
(Soggetto gestore)
1. Per la gestione degli interventi di cui al presente Avviso, il Ministero, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 del decreto 27 aprile 2022 si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.
2. Gli oneri effettivamente sostenuti connessi alla gestione di cui al comma 1 debitamente rendicontati dal Soggetto gestore, sono posti a carico della dotazione finanziaria di cui all’articolo 3, entro il limite massimo del 2 (due) per cento delle medesime risorse.
3. I rapporti tra Ministero e Soggetto gestore connessi alle attività previste dal presente Avviso, incluse le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie, sono regolati con apposita convenzione.
Articolo 5
(Soggetti beneficiari/attuatori)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese, di tutte le dimensioni, che intendono realizzare i Piani di investimento di cui all’articolo 6 e che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 7, comma 2:
a) sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese e, fermo restando il possesso alla data di presentazione della domanda di agevolazione degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare, pena la decadenza dal beneficio, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell’agevolazione, la disponibilità dell’unità produttiva di cui all’articolo 16, comma 4, lettera a) per i progetti di cui al Capo II e dell’unità locale di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a) per i progetti di cui al Capo III;
b) sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, dispongono di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate. A tal fine l’impresa beneficiaria può fare riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle società che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al 20 (venti) per cento. In tale ultimo caso l’impresa beneficiaria è tenuta a presentare, unitamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 7, comma 2, una specifica lettera di patronage con la quale la società che detiene la predetta quota di capitale sociale assume l’impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore dell’impresa beneficiaria nel caso in cui le stesse vengano revocate per una o più delle cause previste dalla normativa;
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali;
d) non sono imprese in difficoltà come da definizione stabilita all’articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER, integralmente riportata nell’articolo 1, comma 1, lettera j) del presente Avviso;
e) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
g) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi.
2. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente Avviso i soggetti di cui al comma 1:
a) che risultino destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
c) nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Articolo 6
(Piani di investimento ammissibili)
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso, i Piani di investimento realizzati dai soggetti di cui all’articolo 5, che prevedono la realizzazione di un progetto di investimento produttivo finalizzato allo sviluppo della filiera di componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile, ivi inclusi componenti per gli elettrolizzatori nonché, qualora strettamente connesso e funzionale al predetto progetto:
a) l’eventuale realizzazione di un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, nei limiti del 25 (venticinque) per cento del complessivo costo ammissibile del progetto di investimento produttivo;
b) l’eventuale realizzazione di un progetto di formazione del personale, nei limiti del 5 (cinque) per cento del complessivo costo ammissibile del progetto di investimento produttivo.
2. I requisiti di ammissibilità dei progetti di cui al comma 1, i relativi costi ammissibili e le agevolazioni concedibili sono definiti:
a) con riferimento ai progetti di investimento produttivo, al Capo II del presente Avviso;
b) con riferimento ai progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, al Capo III del presente Avviso;
c) con riferimento ai progetti di formazione del personale, al Capo IV del presente Avviso.
Articolo 7
(Fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura negoziale con procedimento valutativo a sportello. Le domande di agevolazione sono esaminate e valutate sulla base dell’ordine di arrivo e, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i Soggetti beneficiari/attuatori hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 3 del presente Avviso. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, il Ministero provvede alla chiusura dello sportello tramite pubblicazione di apposito Avviso a firma del direttore della DGIE nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora le risorse residue non consentano l’integrale accoglimento della richiesta agevolativa prevista dall’ultima domanda presentata, le agevolazioni relative a tale domanda sono concesse in misura parziale fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie disponibili, fatta salva la facoltà per il soggetto proponente di rinunciare alla concessione parziale, con comunicazione da trasmettersi con le modalità definite nell’apposita sezione dedicata alla misura nel sito web del Soggetto gestore.
2. Le domande di agevolazione, redatte secondo lo schema che sarà reso disponibile sul sito web del Soggetto gestore con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello, complete della documentazione di cui all’Allegato n. 1 del presente Avviso e firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto proponente, devono essere presentate, pena l’invalidità e l’improcedibilità, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile dall’apposita sezione dedicata alla misura nel sito web del Soggetto gestore, con le modalità ivi indicate, a decorrere dalle ore 10.00 del giorno 29 novembre 2023 e fino alle ore 10.00 del giorno 12 gennaio 2024. Le domande presentate secondo modalità e/o tempistiche non conformi a quanto indicato non saranno prese in esame.
3. Il Soggetto gestore, ricevuta la domanda di agevolazione, procede tempestivamente e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica, ai sensi del comma 1, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli oneri connessi alla concessione delle agevolazioni richieste. Qualora le risorse residue non consentano l’integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall’ultima domanda finanziabile, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all’ammontare delle predette spese fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie, ferma restando la verifica, da parte del Soggetto gestore, della sostenibilità del correlato nuovo piano finanziario;
b) verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità di cui al presente Avviso;
c) verifica dell’affidabilità tecnica, economica e finanziaria del soggetto proponente;
d) verifica della coerenza del Piano di investimento con le finalità del presente Avviso e della sua validità tecnica;
e) per i progetti di cui al Capo II, verifica della cantierabilità del progetto di investimento produttivo, sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che i soggetti proponenti comprovino, entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla concessione delle agevolazioni, il possesso della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione del predetto progetto. Qualora allo scadere del termine dei 12 (dodici) mesi dalla data di concessione delle agevolazioni l’impresa non abbia comprovato il possesso della documentazione concernente il rispetto della normativa in materia edilizia, le agevolazioni concesse sono revocate;
f) per gli eventuali progetti di cui al Capo III e IV, verifica della fattibilità tecnica del progetto proposto e della sua tempistica realizzativa, nonché, con particolare riferimento ai progetti di cui al Capo IV, dell’adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative;
g) determinazione delle spese ammissibili, attraverso verifica della pertinenza e della congruità delle stesse, ricorrendo ad elementi di tipo parametrico. In particolare, nella fase istruttoria l’esame di congruità deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del Piano di investimento, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, essendo l’accertamento sul costo dei singoli beni demandato alla fase di rendicontazione delle spese, fatto salvo l’accertamento in fase istruttoria di elementi chiaramente incongrui;
h) verifica del rispetto del principio “non arrecare un danno significativo”, tenuto conto tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico previsti dal Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, nonché di quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 33 del 13 ottobre 2022, e dalle relative schede tecniche applicabili all’Investimento 5.2 “Idrogeno”: scheda n. 25 e, ove inerenti con il Piano di investimento, schede n. 1, n. 2, n. 5 e n. 26;
i) verifica del rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
j) verifica del rispetto della coerenza della tempistica di realizzazione del Piano di investimento con i vincoli temporali connessi all’utilizzo delle risorse dell’investimento 5.2 “Idrogeno” del PNRR.
4. Con riferimento alla valutazione dei progetti, il Soggetto gestore può avvalersi di esperti esterni, selezionati sulla base di procedure ispirate ai principi di trasparenza e rotazione degli incarichi. La procedura per la selezione e la nomina degli esperti è pubblicata sul sito internet www.invitalia.it. Gli oneri connessi all’attività prestata dagli esperti esterni o dagli enti di ricerca di cui al presente comma sono posti a carico delle risorse della convenzione di cui all’articolo 4 del presente Avviso.
5. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al comma 4 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando il termine improrogabile di 20 (venti) giorni per la loro presentazione. Nel caso in cui la documentazione, i dati o le informazioni non siano trasmesse entro il predetto termine, la domanda di agevolazione decade.
6. Il Soggetto gestore, entro il termine massimo complessivo di 70 (settanta) giorni dal ricevimento della domanda di agevolazione trasmette le risultanze dell’istruttoria alla DGIE, ivi inclusi i tempi di cui al comma 5.
7. Successivamente al ricevimento della documentazione di cui al comma 6, la DGIE valida l’attività istruttoria condotta dal Soggetto gestore e comunica l’esito al soggetto proponente. In caso di esito definito positivo, previa registrazione da parte del Soggetto gestore dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ed esito positivo dei controlli preliminari sull’assenza di doppio finanziamento e conflitto d’interessi, in coerenza con le procedure previste dalla circolare DiPNRR 62711 del 19 maggio 2022, di competenza della DGGEFIM, la DGIE, congiuntamente alla comunicazione di cui al primo periodo:
a) adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni con l’indicazione dell’importo ammesso, dell’ammontare dell’agevolazione concessa e del codice CUP e lo trasmette al soggetto proponente;
b) provvede alla sottoscrizione dell’accordo di concessione di finanziamento, redatto secondo il modello di cui all’Allegato 6 della circolare prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure”.
8. Per i Piani di investimento per i quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito negativo, ovvero per le domande dichiarate decadute ai sensi del comma 5, la DGIE, su segnalazione del Soggetto gestore, provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
9. Qualora a seguito alla chiusura dello sportello di cui al comma 2 e in esito all’attività di cui al comma 8 residuino ulteriori risorse disponibili, il Ministero può provvedere alla riapertura dello sportello con apposito decreto del direttore della DGIE, stabilendo i nuovi termini e dandone comunicazione tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 8
(Obblighi del Soggetto beneficiario/attuatore)
1. Il Soggetto beneficiario/attuatore delle agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso, in qualità di soggetto attuatore delle progettualità ammesse a finanziamento, è tenuto a:
a) avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere gli interventi nel rispetto di quanto previsto agli articoli 16, 19 e 22 del presente Avviso e, comunque, entro e non oltre l’11 maggio 2026;
b) rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa unionale e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e successive modifiche e integrazioni;
c) nel caso di ricorso a procedure di appalto, fornire al Soggetto gestore ovvero al Ministero il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
d) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Ministero ovvero al Soggetto gestore;
e) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
f) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
g) effettuare il “controllo gestionale interno”, che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
h) adottare il sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessaria per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida per i Soggetti attuatori allegate al Si.Ge.Co. pubblicato sul sito del Ministero;
i) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dal successivo articolo 9 ed in coerenza con le indicazioni e le Linee Guida per i Soggetti attuatori allegate al Si.Ge.Co. pubblicato sul sito del Ministero;
j) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;
k) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, per la quota parte di competenza, e di predisposizione della relativa documentazione giustificativa;
l) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, dell’Ispettorato generale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
m) rispettare l’obbligo di indicazione del CUP e, ove pertinente, del codice identificativo di gara (CIG) su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - ed esposte a rendicontazione inerenti alla proposta progettuale ammessa all’agevolazione di cui al presente Avviso;
n) assicurare che l’emissione delle fatture avvenga in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell’articolo 1, comma 629 della L. n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA;
o) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), il Soggetto beneficiario/attuatore è tenuto a rispettare quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 33 del 13 ottobre 2022, ed in particolare la scheda tecnica n. 25 e, ove inerenti con il Piano di investimento, schede n. 1, n. 2, n. 5 e n. 26;
p) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero, ovvero il Soggetto gestore, sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate, in linea con quanto indicato dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
q) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero, ovvero dal Soggetto gestore;
r) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli dal Ministero medesimo, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi;
s) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e unionale in tema di appalti e aiuti di Stato;
t) adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente Avviso, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modifiche integrazioni;
u) adempiere agli obblighi di cui sopra sulle base delle procedure e delle indicazioni operative contenute nelle Linee Guida per i Soggetti attuatori allegate al Si.Ge.Co. pubblicato sul sito del Ministero;
v) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l’attuazione del PNRR, per quanto di competenza;
w) con riferimento ai progetti di investimento produttivo realizzati ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, mantenere nella zona interessata le immobilizzazioni agevolate, per almeno 5 (cinque) anni ovvero 3 (tre) anni per le PMI, dopo il completamento dell’investimento. Nel caso in cui, nel suddetto periodo, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o guasti, è possibile procedere, previa comunicazione al Soggetto gestore, alla loro sostituzione. Restano fermi gli obblighi di mantenimento dell’attività individuati dall’articolo 14, comma 1, lettera m) come causa di revoca.
Articolo 9
(Erogazione delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 7 e sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo. Le agevolazioni sono erogate in relazione a ciascun progetto che compone il complessivo Piano di investimento.
2. Le richieste di erogazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del Soggetto beneficiario/attuatore, redatte utilizzando gli schemi che saranno resi disponibili nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore, devono essere trasmesse, al Soggetto gestore medesimo secondo le modalità che saranno indicate nella predetta sezione del sito web. Il mancato utilizzo di tali schemi, nonché l’invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta. Le agevolazioni sono erogate, su richiesta del Soggetto beneficiario/attuatore, in non più di cinque stati di avanzamento lavori di importo non inferiore al 15 (quindici) per cento delle spese ammesse, salvo lo stato avanzamento lavori a saldo di importo pari al 10 (dieci) per cento delle spese ammesse. Le indicazioni operative inerenti alla presentazione delle richieste di erogazione ed alla relativa documentazione a corredo sono contenute nelle Linee guida per i Soggetti attuatori allegate al Si.Ge.Co., pubblicato sul sito del Ministero.
3. Oltre alla documentazione prevista dalle Linee guida per i Soggetti attuatori, per tutti gli stati di avanzamento lavori, il Soggetto beneficiario/attuatore trasmette altresì la dichiarazione del legale rappresentante, di aderenza al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), secondo quanto previsto dalle pertinenti schede tecniche allegate alla circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, relativamente alle condizioni ex-ante, secondo appositi format che saranno resi disponibili sul sito web del Soggetto Gestore. Con riferimento al saldo finale, il Soggetto beneficiario/attuatore trasmette la dichiarazione del legale rappresentante, predisposta secondo appositi format che saranno resi disponibili sul sito web del Soggetto gestore, accompagnata dal rapporto di verifica di conformità del Piano di investimento realizzato, svolta da parte terza indipendente, circa il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), relativamente alle condizioni ex-post previste dalle pertinenti schede della citata circolare. È fatta salva la possibilità per il Soggetto beneficiario/attuatore di richiedere al Soggetto gestore, a seguito della registrazione dell’accordo di concessione di finanziamento di cui all’articolo 7, comma 7, lettera b) da parte della Corte dei Conti, l’erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 10 (dieci) per cento dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, mediante apposito format incluso nelle Linee guida per i soggetti attuatori, allegate al Si.Ge.Co. pubblicato sul sito del Ministero e reso disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore. L’eventuale richiesta di erogazione a titolo di anticipazione deve essere accompagnata da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari all’anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile sul sito internet del Soggetto gestore e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. L’anticipazione erogata è recuperata dal Soggetto gestore prima dell’erogazione del saldo finale; la fideiussione o polizza fideiussoria è comunque svincolata a seguito del completo recupero dell’anticipazione erogata. La quota di agevolazione a titolo di anticipo deve riferirsi, per il suo intero importo, a spese che dovranno essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, presentati in sede di rendicontazione.
4. Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi al Piano di investimento agevolato e consistenti in fatture emesse in forma elettronica riportano rispettivamente nell’oggetto o nella causale la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), del D.M. 27 aprile 2022 - PNRR-M2C2 I5.2 - ID ………….. CUP....................... ».
5. In ciascuna delle richieste di erogazione il Soggetto beneficiario/attuatore è tenuto a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell’acquisizione della informazione antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dai Soggetti beneficiari/attuatori relativamente ai destinatari delle verifiche antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, gli stessi devono allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione redatti secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore, www.invitalia.it.
6. Il Soggetto gestore, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, verificate la pertinenza e la congruità dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all’erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 7 e quanto previsto in relazione al saldo finale.
7. Qualora nel corso dello svolgimento delle attività di cui al comma 6 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 15 (quindici) giorni.
8. Con riferimento al saldo finale, che deve essere richiesto dal Soggetto beneficiario/attuatore, entro massimo il 12 maggio 2026, il Soggetto gestore verifica la completezza e la pertinenza al progetto agevolato, la documentazione e le dichiarazioni trasmesse ed effettua una verifica in loco, al fine di accertare l’effettiva realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. In esito alla verifica di cui al primo periodo il Soggetto gestore predispone una relazione sull’avvenuta realizzazione del progetto che deve, tra l’altro, contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare e riportare un giudizio sulla complessiva attuazione del Piano di investimento agevolato. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al presente comma, il Soggetto gestore procede, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione, fatti salvi i maggiori termini di cui al comma 7, all’erogazione delle agevolazioni spettanti. A seguito dell’intervenuto pagamento dell’ultima quota di agevolazione spettante, il Soggetto gestore provvede a trasmettere apposita comunicazione al Ministero, allegando alla stessa la relazione di cui al presente comma.
Articolo 10
(Modifiche dell’avviso)
1. Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso, disposte dalla DGIE, sono tempestivamente pubblicate nel sito web del Ministero e, tramite apposito link, sul sito del Soggetto gestore. In tali casi è fatto obbligo ai soggetti proponenti, nonché ai Soggetti beneficiari/attuatori, di attenersi alle disposizioni contenute negli avvisi di modifica e/o integrazione.
2. Nel caso in cui le modifiche e/o le integrazioni all’Avviso comportino la necessità di acquisire ulteriori documenti e/o informazioni rispetto a quelli indicati nell’Allegato n. 1 al presente Avviso, con la pubblicazione di cui al comma 1 del presente articolo sono rese note le tempistiche per l’invio degli stessi da parte dei soggetti proponenti ed i tempi del procedimento istruttorio di cui all’articolo 7.
Articolo 11
(Modifiche e variazioni)
1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate dai Soggetti beneficiari/attuatori al Soggetto gestore secondo le modalità indicate nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore stesso. Quest’ultimo verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del Piano di investimento e dei singoli progetti che lo compongono e ne dà comunicazione al Soggetto beneficiario/attuatore. La comunicazione deve essere accompagnata da un’argomentata relazione illustrativa, accompagnata da idonea documentazione a supporto.
2. Non sono ammesse variazioni che:
a) comportino modifiche sostanziali alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni;
b) prevedano la sostituzione dei Soggetti beneficiari/attuatori ammessi alle agevolazioni, fermo restando quanto previsto al successivo comma 3;
c) comportino un aumento dell’agevolazione concessa.
3. Eventuali variazioni soggettive che comportino la variazione di titolarità dell’agevolazione sono ammissibili in conseguenza di operazioni straordinarie dell’assetto aziendale quali fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda, purché sia espressamente previsto nell’accordo tra il Soggetto beneficiario/attuatore ed il subentrante, che quest’ultimo assuma tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Avviso e subentri in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del Soggetto beneficiario/attuatore.
4. Il Soggetto gestore trasmette al Ministero la proposta di approvazione o il rigetto della domanda di modifica entro 70 (settanta) giorni dalla ricezione della domanda medesima. Il Ministero provvede alla comunicazione dell’esito definitivo al Soggetto beneficiario/attuatore. Nel caso di rigetto della domanda di modifica, la DGIE dispone la revoca delle agevolazioni.
5. Eventuali variazioni che riguardano esclusivamente l’importo delle singole voci di costo ammissibili rispetto a quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 7, comma 2, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera c), non devono essere preventivamente comunicate ai sensi del comma 1 e sono valutate nell’ambito dell’attività istruttoria propedeutica all’erogazione dell’agevolazione.
Articolo 12
(Cumulo delle agevolazioni)
1. Fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso:
a) non possono essere cumulate, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
b) possono essere cumulate con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intero costo ammissibile alle agevolazioni.
Articolo 13
(Monitoraggio, controlli e ispezioni)
1. In ogni fase del procedimento, il Soggetto gestore, anche su indicazione del Ministero, può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal Soggetto beneficiario/attuatore nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il Soggetto beneficiario/attuatore consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.
Articolo 14
(Revoche e rinuncia)
1. La DGIE, d’ufficio o su proposta del Soggetto gestore, dispone la revoca delle agevolazioni concesse, in misura totale o parziale in relazione alla natura e all’entità dell’inadempimento da parte del Soggetto beneficiario/attuatore, tenuto conto delle disposizioni applicabili ai singoli progetti costituenti il Piano di investimento, qualora:
a) sia verificata l’assenza o il venir meno di uno o più requisiti del Soggetto beneficiario/attuatore di cui all’articolo 5, ovvero la documentazione prodotta risulti anche all’esito di una verifica successiva, incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso Soggetto beneficiario/attuatore e non sanabili;
b) il Soggetto beneficiario/attuatore violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento unionale;
c) il Soggetto beneficiario/attuatore non porti a conclusione l’iniziativa ammessa alle agevolazioni entro i termini previsti dal presente Avviso;
d) si verifichi il fallimento del Soggetto beneficiario/attuatore ovvero l’apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione del progetto e fatta salva la possibilità per il Soggetto gestore di valutare, nel caso di apertura nei confronti del Soggetto beneficiario/attuatore di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto agevolato;
e) il Soggetto beneficiario/attuatore non consenta i controlli del Soggetto gestore di cui all’articolo 9, comma 8 e all’articolo 13;
f) si verifichino variazioni ai sensi dell’articolo 11, che il Soggetto gestore valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
g) il Soggetto beneficiario/attuatore non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) il Soggetto beneficiario/attuatore non rispetti, con riferimento all’unità produttiva oggetto del progetto di investimento produttivo, le norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
i) venga accertato il mancato rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” – DNSH;
j) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all’articolo 12, ovvero la violazione del divieto di doppio finanziamento;
k) il Soggetto beneficiario/attuatore ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione delle agevolazioni;
l) siano state effettuate modifiche sostanziali, compreso il mancato rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 8, comma 1, lettera w) e la destinazione ad usi diversi da quelli previsti per le immobilizzazioni oggetto dell’agevolazione, prima che siano decorsi 5 (cinque) anni, ovvero 3 (tre) anni per le PMI, dalla data del completamento dell’investimento;
m) il Soggetto beneficiario/attuatore trasferisca, entro 5 (cinque) anni, ovvero 10 (dieci) anni in caso di impresa di grandi dimensioni, dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato, l’attività economica specificamente incentivata o una sua parte, in violazione delle previsioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca si considera il trasferimento dell’attività economica effettuata da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto ovvero da altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile;
n) sia riscontrata, nell’ambito delle verifiche di cui all’articolo 9, comma 8, ed all’articolo 13, la mancata realizzazione, anche parziale, delle iniziative agevolate ai sensi del presente Avviso. Nel caso la parte realizzata non risulti organica e funzionale, è disposta la revoca totale;
o) il Soggetto beneficiario/attuatore non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all’articolo 7, comma 3, lettera e).
2. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il Soggetto beneficiario/attuatore non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. In caso di revoca parziale, la DGIE, per il tramite del Soggetto gestore, procede alla rideterminazione dell’importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il Soggetto beneficiario/attuatore abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.
3. Ciascun Soggetto beneficiario/attuatore può rinunciare alle agevolazioni assegnate a valere sul presente Avviso dandone comunicazione al seguente indirizzo PEC, IE@pec.mase.gov.it, indicando nell’oggetto “M2C2, Investimento 5.2, linea c) – idrogeno: rinuncia agevolazione”. La rinuncia determina la decadenza dall’assegnazione dell’agevolazione a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Articolo 15
(Trattamento dei dati personali)
1. I dati personali trasmessi dai soggetti proponenti nonché dai Soggetti beneficiari/attuatori nel corso del procedimento sono trattati dalla DGIE e dal Soggetto gestore ai sensi della disciplina di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation
- GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., e delle disposizioni contenute nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
Capo II
PROGETTI DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO
Articolo 16
(Progetti ammissibili)
1. Sono ammissibili i progetti di investimento produttivo finalizzati allo sviluppo della filiera produttiva dell’idrogeno, ossia:
a) impianti di compressione dell’idrogeno;
b) impianti di stoccaggio dell’idrogeno;
c) impianti di purificazione dell’idrogeno;
d) elettronica di potenza e sistemi di interfaccia tra elettrolizzatore e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
e) componenti degli elettrolizzatori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elettrodi, diaframmi, membrane, piastre e altri componenti dello stack e/o delle celle.
2. I progetti di investimento di cui al comma 1 possono riguardare:
a) la creazione di una nuova unità produttiva;
b) l’ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente;
c) la riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
d) la ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o l’apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del progetto di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
3. Nelle zone a) è ammessa la realizzazione, da parte delle imprese di qualsiasi dimensione, di tutte le tipologie di investimento di cui al comma 2. Nelle zone c) è ammessa la realizzazione, da parte delle PMI, di tutte le tipologie di investimento di cui al comma 2 e, da parte delle imprese di grandi dimensioni, delle sole tipologie di investimento di cui al comma 2, lettere a) e c). Nelle restanti aree del territorio nazionale è ammessa la realizzazione, da parte delle sole PMI, di tutte le tipologie di investimenti di cui al comma 2.
4. Ai fini dell’ammissibilità i progetti di cui al comma 1 devono:
a) essere realizzati dai soggetti di cui all’articolo 5 presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per i progetti di investimento diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva, nonché per i progetti di investimento realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano, per i quali l’impresa interessata deve dimostrare, pena la decadenza dal beneficio, la predetta disponibilità alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni. La disponibilità è attestata attraverso una specifica DSAN, allegando una visura catastale aggiornata. In tale documento dovrà essere descritta l’ubicazione, il dettaglio delle coordinate catastali identificative degli immobili, la tipologia e gli estremi del titolo di disponibilità (Atto di proprietà, Contratto di locazione ecc..) e, in caso di documenti diversi da titoli di proprietà, dovrà essere data indicazione della durata delle pattuizioni formalizzate che deve essere conforme alle normative vigenti, oltre che compatibile con la tempistica di attuazione del progetto di investimento produttivo;
b) prevedere un ammontare di spese ammissibili, come definite all’articolo 17 del presente Avviso, non inferiore a 5 (cinque) milioni di euro;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 7. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori;
d) essere ultimati entro l’11 maggio 2026. Per data di ultimazione si intende la data del certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori dell’intervento ammesso alle agevolazioni;
e) rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
f) nel rispetto di quanto previsto dal richiamato Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (principio “non arrecare un danno significativo” – DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS- MEF n. 33 del 13 ottobre 2022, e alle relative schede tecniche applicabili all’Investimento 5.2 “Idrogeno”: scheda n. 25 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n. 1, n. 2 e n.
5. In sede di presentazione dell’istanza di accesso, i soggetti proponenti assumono l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (C/2023/111).
5. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso, i progetti di cui al comma 1, qualora attuati nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 14 del Regolamento GBER:
a) non devono riguardare il settore siderurgico, della lignite e del carbone;
b) devono essere proposti da un beneficiario che non ha effettuato nei 2 (due) anni precedenti la domanda di aiuto una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto e che si impegna a non farlo nei 2 (due) anni successivi al completamento dell'investimento medesimo;
c) devono prevedere, qualora relativi alla tipologia di investimento di cui all’articolo 16, comma 2, lettera c), costi ammissibili che devono superare almeno del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori;
d) devono prevedere, qualora realizzati da imprese di grandi dimensioni con riferimento alla tipologia di investimento di cui all’articolo 16, comma 2, lettera d), costi ammissibili che devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i 3 (tre) esercizi finanziari precedenti;
e) devono prevedere l’apporto da parte del beneficiario di un contributo finanziario pari almeno al 25 (venticinque) per cento dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
Articolo 17
(Spese ammissibili)
1. I costi ammissibili devono riferirsi all’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni. Detti costi riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10 (dieci) per cento del complessivo progetto di investimento ammissibile;
b) fabbricati e altre opere murarie e assimilate, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del complessivo progetto di investimento ammissibile;
c) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Per le imprese di grandi dimensioni tali spese sono ammissibili non oltre il 50 (cinquanta) per cento del complessivo progetto di investimento ammissibile.
2. Ai fini dell’ammissibilità, i costi di cui al comma 1 devono:
a) essere relativi a beni acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente, utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del progetto di investimento;
b) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale del Soggetto beneficiario/attuatore e mantengono la loro funzionalità rispetto al progetto ammesso alle agevolazioni per almeno 5 (cinque) anni, ovvero 3 (tre) anni in caso di PMI, dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni. È, comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo;
c) qualora relativi all’acquisto di fabbricati, non riguardare immobili che hanno già beneficiato, nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 7, comma 2, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti;
d) qualora riferiti a mezzi mobili, riguardare unicamente mezzi non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e, pertanto, dimensionati in base all’effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto del progetto di investimento.
e) essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
f) essere sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 7, comma 2;
g) essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR;
h) essere pagati esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni e l’immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti. A tal fine, il Soggetto beneficiario/attuatore può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del progetto, adottando una codificazione contabile adeguata.
3. Non sono in nessun caso ammesse le spese:
a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
b) connesse a commesse interne;
c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
d) imputabili a imposte e tasse;
e) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 (cinquecento) euro al netto di IVA;
f) relative all’affitto di terreni e fabbricati;
g) non conformi al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), secondo quanto previsto all’articolo 16, comma 4, lettera f);
h) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, materiali di consumo di qualsiasi genere; per consulenze e prestazioni d’opera professionale, incluse le spese notarili.
4. I progetti di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessità e integrazione tecnico produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto “chiavi in mano”. Fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale, i contratti “chiavi in mano” sono ammissibili solo a condizione che nell’ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura. Ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente valutati solo laddove ricorrano le seguenti condizioni:
a) il contratto di fornitura “chiavi in mano” dovrà contenere l’esplicito riferimento alla domanda di agevolazione; quindi, esso dovrà contenere una dichiarazione con la quale il Soggetto beneficiario/attuatore specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del progetto di investimento produttivo di cui alla domanda di agevolazione;
b) al contratto di fornitura “chiavi in mano” dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
c) il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite del Soggetto beneficiario/attuatore, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l’automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
d) per i contratti “chiavi in mano” il Soggetto beneficiario/attuatore dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica. Il Soggetto beneficiario/attuatore che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuto a darne comunicazione nella documentazione allegata alla domanda di agevolazione o, avendo maturato la decisione in corso d’opera, a darne tempestiva comunicazione al Soggetto gestore, illustrandone le ragioni. Il Soggetto gestore, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti al Soggetto beneficiario/attuatore, formula il proprio motivato parere circa l’ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell’intero progetto di investimento produttivo ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati. Il Soggetto gestore valuta altresì la comprovata complessità e specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l’impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto “chiavi in mano”, con particolare riferimento all’avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso.
Articolo 18
(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)
1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER, nella forma del contributo in conto impianti.
2. Per i progetti realizzati nelle zone a) e nelle zone c), le agevolazioni sono concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale.
3. Per i progetti realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle di cui al comma 2, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti delle intensità previste dall’articolo 17 del Regolamento GBER. Per le PMI è fatta in ogni caso salva la possibilità di richiedere l’applicazione delle disposizioni previste dal predetto articolo 17 del Regolamento GBER anche a fronte della realizzazione degli investimenti nelle zone di cui al comma 2.
4. Con riferimento ai progetti realizzati ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER:
a) l’aiuto massimo concedibile non può in ogni caso superare la soglia di notifica prevista all’articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento GBER. In caso di grande progetto di investimento, l’aiuto massimo concedibile non può superare l'importo di aiuto corretto;
b) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 13 del Regolamento GBER.
5. Con riferimento ai progetti realizzati ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento GBER, l’aiuto massimo concedibile non può in ogni caso superare 8,25 (otto virgola venticinque) milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.
Capo III
PROGETTI DI RICERCA
Articolo 19
(Progetti ammissibili)
1. Sono ammissibili i progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale strettamente connessi e funzionali ai progetti di investimento produttivo di cui al Capo II.
2. Ai fini dell’ammissibilità i progetti di cui al comma 1 devono:
a) essere realizzati dai soggetti di cui all’articolo 5 nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;
b) prevedere un ammontare di spese ammissibili, come definite all’articolo 20 del presente Avviso, non superiore al 25 (venticinque) per cento del complessivo costo ammissibile del progetto di investimento produttivo di cui al Capo II;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 7. Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
d) essere ultimati entro l’11 maggio 2026. Per data di ultimazione si intende la data di emissione dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
e) rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
f) nel rispetto di quanto previsto dal richiamato Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (principio “non arrecare un danno significativo” – DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS- MEF n. 33 del 13 ottobre 2022, e alla relativa scheda tecnica n. 26 applicabile all’Investimento
5.2 “Idrogeno”. In sede di presentazione dell’istanza di accesso, i soggetti proponenti assumono l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (C/2023/111).
Articolo 20
(Spese ammissibili)
1. Sono ammissibili, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni, le spese e i costi, da rilevare separatamente per le attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, riguardanti:
a) personale dell’impresa proponente. Tali spese comprendono il costo relativo al personale del Soggetto beneficiario/attuatore regolarmente iscritto nel Libro Unico del Lavoro e quello del personale in rapporto di collaborazione con il Soggetto beneficiario/attuatore, con contratto di collaborazione o di somministrazione lavoro, impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente e a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del Soggetto beneficiario/attuatore. Le spese sono ammesse limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca e sviluppo, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento;
c) ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto;
d) spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25 (venticinque) per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o somme forfettarie comprendenti costi indiretti, per come stabilito dall’articolo 35 del Regolamento (UE) 2021/695;
e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. Le spese per i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto - acquistati o prelevati dal magazzino - comprendono quelle per materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell’attività di ricerca, ivi comprese materie prime, semilavorati e altri materiali commerciali che, utilizzati nel corso del progetto, subiscono una trasformazione chimica, fisica o meccanica, i materiali di consumo specifico, le strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota.
2. Ai fini dell’ammissibilità, i costi di cui al comma 1 devono:
a) essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
b) essere sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 7, comma 2;
c) essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR;
d) essere pagati esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni e l’immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti. A tal fine, il Soggetto beneficiario/attuatore può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del progetto, adottando una codificazione contabile adeguata.
3. Non sono in nessun caso ammesse le spese:
a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
b) relative a strumenti e attrezzature usati;
c) imputabili a imposte e tasse;
d) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 (cinquecento) euro al netto di IVA;
e) relative all’affitto di terreni e fabbricati;
f) non conformi al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), secondo quanto previsto all’articolo 19, comma 2, lettera f).
4. Il prototipo o il prodotto pilota eventualmente realizzato nell’ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all’ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all’utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.
Articolo 21
(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)
1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti delle intensità previste dall’articolo 25 del Regolamento GBER, nella forma del contributo alla spesa per un importo massimo pari:
a) al 50 (cinquanta) per cento delle spese e dei costi ammissibili di cui all’articolo 20 per la
ricerca industriale;
b) al 25 (venticinque) per cento delle spese e dei costi ammissibili di cui all’articolo 20 per lo sviluppo sperimentale.
2. Le intensità di cui al comma 1 possono essere aumentate, fino a un’intensità massima complessiva dell’80 (ottanta) per cento, come di seguito indicato:
a) di 10 (dieci) punti percentuali per le medie imprese e di 20 (venti) punti percentuali per le piccole imprese, ivi comprese le micro imprese;
b) di 15 (quindici) punti percentuali se il progetto è realizzato nelle zone a) oppure di 5 (cinque) punti percentuali se il progetto è realizzato nelle zone c).
In caso di progetto realizzato in parte in zona a) ed in parte in zona c), le predette maggiorazioni non sono tra di loro cumulabili.
3. Per i progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale l’aiuto massimo concedibile non può in ogni caso superare:
a) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale, 35 (trentacinque) milioni di euro per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà delle spese e dei costi ammissibili del progetto riguardano attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale;
b) se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale, 25 (venticinque) milioni di euro per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà delle spese e dei costi ammissibili del progetto riguardano attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale.
Capo IV
PROGETTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
Articolo 22
(Progetti ammissibili)
1. Sono ammissibili i progetti di formazione del personale strettamente connessi e funzionali al progetto di investimento produttivo di cui al Capo II.
2. Ai fini dell’ammissibilità i progetti di cui al comma 1 devono:
a) essere realizzati dai soggetti di cui all’articolo 5;
b) prevedere un ammontare di spese ammissibili, come definite all’articolo 23 del presente Avviso, non superiore al 5 (cinque) per cento del complessivo costo ammissibile del progetto di investimento produttivo di cui al Capo II;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 7. Per data di avvio si intende la data del primo impegno che renda irreversibile l’investimento;
d) essere ultimati entro l’11 maggio 2026. Per data di ultimazione si intende la data di emissione dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
e) rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
f) non essere relativi a formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
Articolo 23
(Spese ammissibili)
1. Sono ammissibili, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni, i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione del personale.
2. Ai fini dell’ammissibilità, i costi di cui al comma 1 devono:
a) essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
b) essere sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 7, comma 2;
c) essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR;
d) essere pagati esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni e l’immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti. A tal fine, il Soggetto beneficiario/attuatore può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del progetto, adottando una codificazione contabile adeguata.
3. Non sono in nessun caso ammesse le spese:
a) connesse a commesse interne;
b) imputabili a imposte e tasse;
c) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 (cinquecento) euro al netto di IVA.
Articolo 24
(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)
1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti delle intensità previste dall’articolo 31 del Regolamento GBER, nella forma del contributo alla spesa per un importo massimo pari al 50 (cinquanta) per cento delle spese e dei costi ammissibili di cui all’articolo 23.
2. L’intensità di cui al comma 1, può essere aumentata di 10 (dieci) punti percentuali per le medie imprese e di 20 (venti) punti percentuali per le piccole imprese, ivi comprese le micro imprese.
3. L’aiuto massimo concedibile non può in ogni caso superare 3 (tre) milioni di euro per progetto di formazione.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
(Risoluzione di controversie)
1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Roma.
2. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.
Articolo 26
(Disposizioni finali)
1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità tramite comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso potrà essere effettuata fino al 31 dicembre 2025.
3. Il Ministero, anche per il tramite del Soggetto gestore, garantisce, altresì, l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, informazione e relazione derivanti dall’applicazione del Regolamento GBER.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
5. Qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso possono essere richiesti unicamente mediante le modalità definite nell’apposita sezione dedicata alla misura nel sito web del Soggetto Gestore entro la data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione stabilita all’articolo 7, comma 2. Alle richieste pervenute sarà data risposta mediante la pubblicazione di FAQ nell’apposita sezione dedicata alla misura nel sito web del Soggetto Gestore.
6. Il responsabile del presente Avviso è il Dirigente della Divisione IV della DGIE del Ministero. Eventuali comunicazioni diverse da quelle di cui al comma 7 possono essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail IE@pec.mase.gov.it, indicando nell’oggetto “M2C2, Investimento 5.2, linea c) - Idrogeno”.
7. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’Allegato n. 2, è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente provvedimento.
8. Gli Allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente Avviso.