Idrogeno verde: le agevolazioni sul consumo di rinnovabili per la produzione

Idrogeno verde consumo rinnovabili
Pubblicato il decreto del ministero della Transizione ecologica 21 settembre 2022

Idrogeno verde: le agevolazioni sul consumo di rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione sono l'oggetto del decreto del ministero della Transizione ecologica 21 settembre 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022, n. 223).

Il provvedimento fissa:

  • i soggetti beneficiari;
  • le condizioni tecniche per l'accesso;
  • le modalità di fruizione;
  • la cumulabilità delle agevolazioni.

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Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 21 settembre 2022.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 21 settembre 2022 

 

Condizioni per l'accesso alle agevolazioni  sul  consumo  di  energia
rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di  idrogeno
verde. (22A05525)

 

(Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022, n. 223)

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

(omissis)

Decreta:

 

                               Art. 1

                 Finalita' e ambito di applicazione

1. In attuazione di quanto previsto  dall'art.  23,  comma  2,  del

decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il presente  decreto  individua  i

casi e le condizioni tecniche al ricorrere dei quali  il  consumo  di

energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per

la produzione di idrogeno  verde  accede  alle  agevolazioni  di  cui

all'art. 4.

 

                               Art. 2

                        Soggetti beneficiari

1.  Accedono  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  i

soggetti, pubblici o  privati,  in  relazione  ai  consumi  annui  di

energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per  la  produzione

di idrogeno verde, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4.

 

                               Art. 3

                  Condizioni tecniche per l'accesso

                          alle agevolazioni

1. Le agevolazioni di  cui  all'art.  4  si  applicano  all'energia

elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per alimentare impianti  di

produzione di  idrogeno  verde,  ossia  l'idrogeno  che  soddisfa  il

requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita

del 73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di  94  g

CO2e/MJ  ovvero  l'idrogeno  che  comporta  meno  di  3   tCO2eq/tH2.

L'idrogeno di cui al primo  periodo  e'  prodotto  mediante  processo

elettrolitico  a  partire  da  fonti  di  energia   rinnovabile   e/o

dall'energia elettrica di rete.

2. Gli impianti di produzione di idrogeno verde di cui al  comma  1

soddisfano i seguenti requisiti:

a)  sono  collegati  agli  impianti  di  produzione  di   energia

elettrica da fonti rinnovabili attraverso una  rete  con  obbligo  di

connessione di terzi. In tal caso, l'energia elettrica  fornita  agli

elettrolizzatori e' munita di  garanzie  di  origine  rinnovabile  ai

sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

b) utilizzano energia elettrica  prodotta  da  impianti  a  fonte

rinnovabile direttamente connessi all'elettrolizzatore.

3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui all'art.  4,  sono

altresi' rispettate le seguenti condizioni:

a) l'energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  rispetta  quanto

previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto  legislativo  8

novembre 2021, n. 199;

b) il calcolo e la verifica  del  requisito  di  riduzione  delle

emissioni di cui al comma 1 sono effettuati con riferimento a  quanto

previsto dall'art. 25, paragrafo 2 e dall'allegato V della  direttiva

2018/2011/UE o, in alternativa, secondo le norme ISO 14067:2018 o ISO

14064-1:2018, considerando la media annuale dei contributi  apportati

da:

1) l'energia elettrica prelevata  dalla  rete,  alla  quale  si

attribuisce un fattore emissivo nel ciclo  di  vita  pari  al  valore

medio annuale dei  consumi  elettrici  su  base  nazionale  dell'anno

precedente;

2) l'energia elettrica prelevata dalla  rete  con  garanzia  di

origine rinnovabile ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo  n.

199 del 2021, il cui fattore emissivo e' considerato nullo;

3) l'energia elettrica  rinnovabile  con  collegamento  diretto

all'impianto, il cui fattore emissivo e' considerato nullo.

 

                               Art. 4

                      Agevolazioni e disciplina

                    delle modalita' di fruizione

1. Conformemente a  quanto  previsto  all'art.  23,  comma  2,  del

decreto-legge  n.  36  del  2022,  l'energia  elettrica   rinnovabile

impiegata in impianti di elettrolisi per la  produzione  di  idrogeno

verde che  rispettano  le  condizioni  di  cui  all'art.  3,  non  e'

assoggettata al pagamento della quota variabile degli oneri  generali

afferenti al sistema elettrico di  cui  all'art.  3,  comma  11,  del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 e' riconosciuta a consuntivo  a

titolo di ristoro degli oneri versati, secondo le modalita'  definite

dal comma 3 e nel rispetto della disciplina in materia  di  aiuti  di

Stato.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, l'Autorita' di  regolazione  per  energia  reti  e  ambiente

determina le modalita' di fruizione dell'agevolazione di cui al comma

1, nonche' le modalita' per la  copertura  degli  oneri  generali  di

sistema ai sensi del presente decreto.

4. Successivamente all'adozione del provvedimento di cui  al  comma

3,  con  apposito  decreto  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  2,  del

decreto-legge n. 36 del 2022  sono  definite  le  condizioni  per  la

compatibilita' dell'agevolazione di cui al comma 1 con  la  normativa

sugli aiuti di Stato, da notificare alla Commissione europea ai sensi

dell'art.  108,  paragrafo  3,   del   trattato   sul   funzionamento

dell'Unione europea. Con il medesimo decreto di cui al primo  periodo

sono  altresi'  definite   le   modalita'   di   monitoraggio   delle

agevolazioni di cui al comma 1,  al  fine  di  verificarne  l'impatto

sulle tariffe per gli utenti del servizio elettrico.

 

                               Art. 5

                            Cumulabilita'

1. L'agevolazione di  cui  al  comma  4  e'  cumulabile  con  altre

agevolazioni di qualunque natura concesse in favore  di  impianti  di

produzione  di  idrogeno  verde,  in  relazione  sia  ai   costi   di

investimento che ai costi di funzionamento, nel  rispetto  di  quanto

stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 4, primo periodo e comunque nel

rispetto dei limiti e delle condizioni della normativa sugli aiuti di

Stato.

                               Art. 6

              Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

data  della  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana. Il presente decreto e' pubblicato  altresi'  sul

sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la

registrazione.

 

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