Idrogeno verde: le agevolazioni sul consumo di rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione sono l'oggetto del decreto del ministero della Transizione ecologica 21 settembre 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022, n. 223).
Il provvedimento fissa:
- i soggetti beneficiari;
- le condizioni tecniche per l'accesso;
- le modalità di fruizione;
- la cumulabilità delle agevolazioni.
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Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 21 settembre 2022.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 21 settembre 2022
Condizioni per l'accesso alle agevolazioni sul consumo di energia
rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno
verde. (22A05525)
(Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022, n. 223)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il presente decreto individua i
casi e le condizioni tecniche al ricorrere dei quali il consumo di
energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per
la produzione di idrogeno verde accede alle agevolazioni di cui
all'art. 4.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto i
soggetti, pubblici o privati, in relazione ai consumi annui di
energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per la produzione
di idrogeno verde, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4.
Art. 3
Condizioni tecniche per l'accesso
alle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano all'energia
elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per alimentare impianti di
produzione di idrogeno verde, ossia l'idrogeno che soddisfa il
requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita
del 73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g
CO2e/MJ ovvero l'idrogeno che comporta meno di 3 tCO2eq/tH2.
L'idrogeno di cui al primo periodo e' prodotto mediante processo
elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile e/o
dall'energia elettrica di rete.
2. Gli impianti di produzione di idrogeno verde di cui al comma 1
soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono collegati agli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili attraverso una rete con obbligo di
connessione di terzi. In tal caso, l'energia elettrica fornita agli
elettrolizzatori e' munita di garanzie di origine rinnovabile ai
sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
b) utilizzano energia elettrica prodotta da impianti a fonte
rinnovabile direttamente connessi all'elettrolizzatore.
3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 4, sono
altresi' rispettate le seguenti condizioni:
a) l'energia elettrica da fonti rinnovabili rispetta quanto
previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199;
b) il calcolo e la verifica del requisito di riduzione delle
emissioni di cui al comma 1 sono effettuati con riferimento a quanto
previsto dall'art. 25, paragrafo 2 e dall'allegato V della direttiva
2018/2011/UE o, in alternativa, secondo le norme ISO 14067:2018 o ISO
14064-1:2018, considerando la media annuale dei contributi apportati
da:
1) l'energia elettrica prelevata dalla rete, alla quale si
attribuisce un fattore emissivo nel ciclo di vita pari al valore
medio annuale dei consumi elettrici su base nazionale dell'anno
precedente;
2) l'energia elettrica prelevata dalla rete con garanzia di
origine rinnovabile ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n.
199 del 2021, il cui fattore emissivo e' considerato nullo;
3) l'energia elettrica rinnovabile con collegamento diretto
all'impianto, il cui fattore emissivo e' considerato nullo.
Art. 4
Agevolazioni e disciplina
delle modalita' di fruizione
1. Conformemente a quanto previsto all'art. 23, comma 2, del
decreto-legge n. 36 del 2022, l'energia elettrica rinnovabile
impiegata in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno
verde che rispettano le condizioni di cui all'art. 3, non e'
assoggettata al pagamento della quota variabile degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 e' riconosciuta a consuntivo a
titolo di ristoro degli oneri versati, secondo le modalita' definite
dal comma 3 e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di
Stato.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente
determina le modalita' di fruizione dell'agevolazione di cui al comma
1, nonche' le modalita' per la copertura degli oneri generali di
sistema ai sensi del presente decreto.
4. Successivamente all'adozione del provvedimento di cui al comma
3, con apposito decreto ai sensi dell'art. 23, comma 2, del
decreto-legge n. 36 del 2022 sono definite le condizioni per la
compatibilita' dell'agevolazione di cui al comma 1 con la normativa
sugli aiuti di Stato, da notificare alla Commissione europea ai sensi
dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo
sono altresi' definite le modalita' di monitoraggio delle
agevolazioni di cui al comma 1, al fine di verificarne l'impatto
sulle tariffe per gli utenti del servizio elettrico.
Art. 5
Cumulabilita'
1. L'agevolazione di cui al comma 4 e' cumulabile con altre
agevolazioni di qualunque natura concesse in favore di impianti di
produzione di idrogeno verde, in relazione sia ai costi di
investimento che ai costi di funzionamento, nel rispetto di quanto
stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 4, primo periodo e comunque nel
rispetto dei limiti e delle condizioni della normativa sugli aiuti di
Stato.
Art. 6
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il presente decreto e' pubblicato altresi' sul
sito internet del Ministero della transizione ecologica.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione.