Il decreto ambiente è legge. Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2024, n. 294 è stata, infatti, pubblicato il testo del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, coordinato con la legge di conversione 13 dicembre 2024, n. 191, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico».
Tra le tante misure disposte:
- semplificazioni per le autorizzazioni ambientali per impianti a rinnovabili;
- procedure più snelle per le bonifiche dei cosiddetti "siti orfani";
- decadimento dell'obbligo di formazione del responsabile tecnico dei rifiuti, la cui funzione potrà essere assolta dal legale rappresentante della società con più di tre anni di esperienza;
- la possibilità di applicare, caso per caso, i criteri dell'end of waste ai rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne;
- il rafforzamento dell'Albo gestori ambientali;
- la proroga del periodo di deroga al rispetto dei nuovi limiti in materia di conferimento dei rifiuti negli impianti di discarica.
Disposizioni, infine, anche in materia di:
- consorzi gestione imballaggi;
- cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato;
- dissesto idrogeologico e gestione delle risorse idriche.
Di seguito il testo del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, coordinato con la legge di conversione 13 dicembre 2024, n. 191.
Testo coordinato del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153
Testo del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 17 ottobre 2024), coordinato
con la legge di conversione 13 dicembre 2024, n. 191 (in questa
stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni
urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei
procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la
promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in
materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.».
(24A06733)
(Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2024, n. 294)
Vigente al: 17-12-2024
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni
ambientali
1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 6, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6.1. Le lettere c) e d) del comma 6 si applicano compatibilmente
con le disposizioni attuative dell'articolo 26, comma 4, della legge
5 agosto 2022, n. 118, nonche' con quelle di adeguamento delle
regioni o delle province autonome, ove adottate»;
0b) all'articolo 7, comma 5, terzo periodo, le parole: «Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono
sostituite dalle seguenti: «competente direttore generale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
a) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1) al quinto periodo, le parole «danno precedenza ai
progetti» sono sostituite dalle seguenti: «danno precedenza,
nell'ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di
preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13
del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a quelli aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, ai progetti»;
1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso
priorita',» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti» sono
sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie
progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto
dei seguenti criteri:
a) affidabilita' e sostenibilita' tecnica ed economica del
progetto in rapporto alla sua realizzazione;
b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture
esistenti.»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il
seguente ordine:
0a) i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico
mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino
delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti,
l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili;
0b) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e
trasporto di CO2, nonche' i relativi impianti funzionalmente
connessi, e gli impianti industriali oggetto di conversione in
bioraffinerie;
a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero
rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte
seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
a-bis) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per
uso idroelettrico di potenza fino a 10MW;
b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per
rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti
alimentati da fonti eoliche o solari;
c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore
di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore
di potenza nominale pari almeno a 70 MW.
1-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del
comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis e' riservata una quota non
superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale
l'esame e' definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia,
tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al
proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I
progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna
tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di
effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi
dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione
uniforme e simultanea dell'ordine di trattazione dei progetti da
esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica
l'ordine di priorita' stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo,
o del comma 1-bis, al Ministero della cultura, che vi si uniforma. La
disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei
termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla
normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR ne' di quelli
finanziati a valere sul fondo complementare.»;
2-bis) al comma 2-bis, ultimo periodo, la parola: «2024» e'
sostituita dalla seguente: «2026»;
3) al comma 2-octies, al primo periodo, le parole: «Il
presidente della Commissione di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «I presidenti delle Commissioni di cui al presente
articolo» e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Con le
stesse modalita' individuate nei periodi precedenti, fermi restando
gli specifici compiti attribuiti in materia ambientale dalla
normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato nonche' il
riparto di competenze tra le Forze di polizia, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e al decreto del Ministro
dell'interno del 15 agosto 2017, le Commissioni di cui al presente
articolo possono avvalersi di quattro unita' di personale del Corpo
della Guardia di finanza, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle
risorse di cui al comma 5»;
4) dopo il comma 2-octies e' inserito il seguente:
«2-novies. Ove sussistano motivate esigenze contingenti di
carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della
commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e
il Presidente della commissione tecnica PNRR-PNIEC possono, d'intesa,
disporre l'assegnazione alla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS di progetti spettanti, ai sensi
della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC,
ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale
relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e
PNIEC.»;
b) all'articolo 19:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e l'adeguatezza» sono
soppresse;
2) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
«6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 4, l'autorita' competente puo' richiedere
al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non
sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al
medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il
proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni
richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta
ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere
all'archiviazione.
6-bis. L'autorita' competente adotta il provvedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA entro sessanta giorni dalla data
di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma
6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero
delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla
natura, alla complessita', all'ubicazione o alle dimensioni del
progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una sola volta e
per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per
l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA.
Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorita' competente comunica
tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che
giustificano la proroga e la data entro la quale e' prevista
l'adozione del provvedimento. La comunicazione di cui al periodo
precedente e', altresi', pubblicata nel sito internet istituzionale
dell'autorita' competente.»;
3) al comma 7:
3.1) al primo periodo, dopo le parole: «richiesto dal
proponente» sono inserite le seguenti: «in sede di presentazione
dello studio preliminare ambientale»;
3.2) il secondo periodo e' soppresso;
4) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA ha l'efficacia
temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel
provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la
realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari,
nonche' dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita
nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di
assoggettabilita' a VIA. Decorsa l'efficacia temporale del
provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA senza che il
progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento e' reiterato,
fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di
una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti
riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle
eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica
proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto salvo il caso di
mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche,
anche progettuali, il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai
sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori
rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA originario. Se l'istanza di cui al terzo
periodo e' presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del
termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere
efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle
determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro
quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al terzo
periodo, l'autorita' competente verifica la completezza della
documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta,
l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione
integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio
non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato
l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero,
all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte
dell'autorita' competente nel termine di dieci giorni dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti
ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorita'
competente procede all'archiviazione.»;
b-bis) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
g-quater) autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, relativa agli assetti proprietari della
societa' proponente e della eventuale societa' controllante e alla
consistenza del capitale sociale della societa' proponente;
c) all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, dopo le parole:
«per via telematica», sono inserite le seguenti: «al proponente
nonche'»;
d) all'articolo 24:
1) al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza che la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione di cui
all'articolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si
intende accolta per il termine proposto.»;
2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Entro trenta giorni dall'esito della consultazione
ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del
proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica
l'adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui
all'articolo 25, comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci giorni,
il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facolta' di
assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta
giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della
documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in
ragione della particolare complessita' del progetto, il Ministero
della cultura puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non
superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le
integrazioni. Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero
della cultura la trasmette tempestivamente all'autorita' competente.
Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la
documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica,
da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di
quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la
documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende
respinta e il Ministero della cultura ne da' comunicazione al
proponente e all'autorita' competente, cui e' fatto obbligo di
procedere all'archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della
documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le
motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la
valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma
2-quinquies.»;
e) all'articolo 25:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «l'autorita'
competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente direttore
generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
2) al comma 2-quinquies:
2.1) le parole: «ove gli elaborati progettuali siano
sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della
relazione paesaggistica» sono sostituite dalle seguenti: «ove la
relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione
positiva di compatibilita' paesaggistica del progetto»;
2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego del
concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al
parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o
della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, puo' applicarsi
l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga superato
il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo sostituisce
a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende
l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del
provvedimento di VIA favorevole ai sensi del quarto periodo sono
concesse ai sensi del comma 5 del presente articolo»;
3) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «ambientale di
riferimento» sono inserite le seguenti: «ovvero di modifiche, anche
progettuali,»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione
ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400
del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.»;
f) all'articolo 26-bis, comma 3, secondo periodo, le parole:
«studio preliminare ambientale» sono sostituite dalle seguenti:
«studio di impatto ambientale» e le parole «, del rispetto dei
requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica»
sono soppresse;
f-bis) all'articolo 27, comma 8, le parole: "Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" sono sostituite
dalle seguenti: "competente direttore generale del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa acquisizione del
concerto del competente direttore generale del Ministero della
cultura";
g) (soppressa)
2. Per i progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica,
solare termodinamica, a biomassa o a biogas, nonche' di produzione di
biometano, il proponente del provvedimento di VIA di cui all'articolo
25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma
1, lettera e), del presente articolo, allega una dichiarazione,
redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante la legittima disponibilita', a
qualunque titolo, della superficie su cui realizzare l'impianto,
ferme restando la pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le
opere connesse.
3. Per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica
PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del
2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo'
avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici -
GSE S.p.A. in relazione a progetti di produzione energetica da fonti
rinnovabili, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di
spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si
provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma
1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. I costi annuali
derivanti dall'attuazione del primo periodo sono definiti con il
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n.
152 del 2006.
4. All'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
tal fine, il Ministero della difesa puo' definire un programma di
interventi per la transizione energetica dei siti, delle
infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in
uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale.»;
b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora il programma di cui al comma 1 ovvero, singolarmente, gli
interventi ivi inseriti, anche a seguito di successiva modifica del
programma, siano sottoposti alle procedure di cui alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali procedure sono
svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalla
Commissione tecnica PNRR-PNIEC e integrate dalla valutazione
ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione».
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, in quanto
compatibili, agli interventi di cui all'articolo 20 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34.
Art. 2
Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia
dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti
1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;
b) al comma 10, le parole: «Al venir meno della sospensione di
cui al comma 6, i canoni» sono sostituite dalle seguenti: «I canoni»;
c) il comma 13 e' abrogato;
d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in
materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel
settore degli idrocarburi».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di
coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare
non e' consentito. Il primo periodo non si applica nel caso di
concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in
relazione ad attivita' di ricerca svolte sulla base di permessi
rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, ancorche' non concluse alla medesima data. Le attivita' di
coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni
gia' conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto o
da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la durata di
vita utile del giacimento.
3. Nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi ai sensi dell'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n.
613, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, e dell'articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991,
n. 9, l'amministrazione competente tiene conto anche delle riserve e
del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per
completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di
vita utile del giacimento, nonche' tiene in considerazione l'area in
concessione effettivamente funzionale all'attivita' di produzione e
di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con riperimetrazione delle
aree non piu' funzionali in tal senso.
4. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «dodici» e' sostituita
dalla seguente: «nove».
5. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, 3 e 4» sono sostituite dalle
seguenti: «e 3»;
b) al comma 2, le parole: «esistenti i cui impianti di
coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree
considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione
energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del
Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio
2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di
sospensione volontaria delle attivita' e considerando, anche ai fini
dell'attivita' di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture
minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano
medesimo e gia' costituiti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, nonche' garantendo, per quanto ivi non
previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli
accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «di
coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto
dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa
dell'Unione europea e degli accordi internazionali»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per
la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da
quest'ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia
marittime dalle linee di costa, e' consentito, in deroga all'articolo
6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e ai soli fini della partecipazione alle
procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1
del presente articolo, il rilascio di concessioni di coltivazione di
gas naturale sulla base di istanze gia' presentate alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, per la durata di vita
utile del giacimento e a condizione che i relativi giacimenti abbiano
un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa
superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.»;
d) il comma 4 e' abrogato;
e) ai commi 5, alinea, 10, lettera a), e 13, le parole: «, 3 e
4» sono sostituite dalle seguenti: «e 3».
6. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro il 15 ottobre 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «nei termini e con le modalita' stabiliti
con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «10 dicembre 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2027».».
Art. 3
Misure urgenti per la gestione della crisi idrica
1. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), e' inserita la
seguente:
«i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui
all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque
reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5
alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore
trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la
normativa dell'Unione europea»;
b) all'articolo 77:
1) al comma 10, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le
disposizioni della presente parte terza qualora, in caso di
deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a
circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e
ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccita'
prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili,
purche' ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:»;
2) al comma 10-bis:
2.1) all'alinea, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite
le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» e le
parole: «le disposizioni del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «le disposizioni della presente parte terza»;
2.2) alla lettera a), dopo le parole: «il deterioramento»
sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,»;
2.3) alla lettera b), dopo le parole: «il deterioramento»
sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,» e le parole da:
«purche' sussistano» a: «garantiscono soluzioni ambientali migliori»
sono soppresse;
3) dopo il comma 10-bis, sono aggiunti i seguenti:
«10-ter. Il comma 10-bis si applica purche' ricorra ciascuna
delle seguenti condizioni:
a) siano state avviate le misure possibili per mitigare
l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di
cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle
alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni;
c) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di
cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di prioritario interesse
pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la societa', risultanti dal
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori
rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni
per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per
lo sviluppo sostenibile;
d) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi
sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle
alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri
mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.
10-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano comunicano tempestivamente le misure adottate ai sensi dei
commi 10 e 10-bis alle Autorita' di bacino competenti.»;
c) all'articolo 78-quater, comma 1, lettera c), le parole: «commi
6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 10, 10-bis e
10-ter»;
d) all'articolo 104, comma 4-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «idrici sotterranei» sono
inserite le seguenti: «nonche' nei casi di crisi idrica»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «o sotterranea,» sono
inserite le seguenti: «ivi incluse, compatibilmente con la normativa
dell'Unione europea, le acque affinate di cui all'articolo 74, comma
1, lettera i-bis),»;
e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di depurazione»
sono inserite le seguenti: «nonche' di riuso».
2. Ferme restando le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e di cui
all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
e limitatamente agli agglomerati compresi nell'ambito di applicazione
delle medesime disposizioni per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sia da completarsi il processo di
adeguamento alla normativa dell'Unione europea, il Commissario unico
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8
settembre 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge
14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 dicembre 2019, n. 141, puo' esercitare compiti di coordinamento e
di gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove
funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e
a contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse, nel rispetto
delle previsioni di cui al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2024/1765 della Commissione, dell'11 marzo
2024, nonche' di quelle stabilite ai sensi dell'articolo 99 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
2-bis. In considerazione della sua rilevanza strategica per
l'interesse nazionale, almeno uno dei componenti dell'organo di
amministrazione e almeno uno dei componenti dell'organo di controllo
della societa' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 141, sono designati dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad
adeguare lo statuto della societa' di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo n. 141 del 1999 alle disposizioni di cui al presente
comma, prevedendo che l'organo di amministrazione sia composto da un
numero di membri non superiore a sette, nonche' al rinnovo
dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, laddove
non siano gia' scaduti.
2-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai fini di un eventuale
affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalita' di cui
all'articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' ammesso il trasferimento da
parte della regione Puglia di parte delle azioni della societa' di
cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 141 del 1999 in
favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo
analogo sulla societa' a capitale interamente pubblico dagli stessi
costituita o partecipata per le finalita' di cui al predetto articolo
149-bis ovvero in favore di quest'ultima societa'.
Art. 4
Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo
14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128,
e' collocato presso la direzione generale del Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica competente in materia di economia
circolare.
2. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 212:
1) al comma 2, alinea, secondo periodo, la parola: «diciannove»
e' sostituita dalla seguente: «ventuno»;
2) al comma 2, lettera i), la parola: «otto» e' sostituita
dalla seguente: «dieci» e le parole: «due dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle
organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti» sono
sostituite dalle seguenti: «tre dalle organizzazioni rappresentative
della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni
che rappresentano i gestori dei rifiuti»;
3) dopo il comma 16, e' inserito il seguente:
«16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa puo' assumere
il ruolo il responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione
all'Albo senza necessita' di verifica di idoneita' iniziale e di
aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia
ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per
almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale
dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel
registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura»;
a-bis) all'articolo 221, dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. I costi indicati nel comma 10, limitatamente
all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad
attivita' di carattere residuale o comunque d'interesse generale
gravanti sul Consorzio nazionale imballaggi e sui consorzi di cui
all'articolo 223, sono ripartiti tra questi ultimi e i sistemi
autonomi di cui all'articolo 221-bis al netto di ogni eventuale
componente positiva diversa dal contributo ambientale CONAI di cui
all'articolo 224, comma 3, lettera h), previa verifica dei costi
rilevanti e della loro entita' netta da parte di un esperto
indipendente scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza,
nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A
tal fine le parti concludono un accordo relativo a ciascun materiale
d'imballaggio nel rispetto dei principi di proporzionalita',
efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, che puo' richiedere
modificazioni e integrazioni entro sessanta giorni. Ferma l'efficacia
degli accordi sottoscritti, qualora un accordo non sia raggiunto
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica invita le parti a concluderlo entro sessanta giorni,
decorsi inutilmente i quali provvede direttamente, di concerto con il
Ministro delle imprese e del made in Italy. Resta fermo l'obbligo dei
sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis di organizzare la loro
attivita' con riferimento all'intero territorio nazionale ai sensi
del comma 3, lettere a) e c), del presente articolo e si applica in
ogni caso quanto previsto dall'articolo 224, comma 5-ter»;
a-ter) all'articolo 224:
1) al comma 3, lettera n), dopo le parole: "nazionali o esteri,"
sono inserite le seguenti: "o da operatori economici anche non
consorziati," e le parole: "in entrata e in uscita dal territorio
nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti" sono
sostituite dalle seguenti: "trasferiti sul territorio nazionale,
compresi quelli di provenienza o destinazione transfrontaliere,
nonche' i dati dei relativi soggetti coinvolti";
2) al comma 5-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce che i
produttori e gli utilizzatori che aderiscono a un sistema autonomo di
cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero a uno dei
consorzi di cui all'articolo 223 assicurano in ogni caso la copertura
dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da
loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta
differenziata; la copertura di tali costi deve essere assicurata
anche qualora gli obiettivi di recupero e riciclaggio siano stati
conseguiti o superati attraverso la raccolta su superfici private";
b) all'allegato L-quinquies, dopo il numero 20, e' inserito il
seguente:
«20-bis. Attivita' di cura e manutenzione del paesaggio e del
verde pubblico e privato.».
3. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica del 23 novembre 2023, e' integrato di due membri, uno
designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli
autotrasportatori e uno designato dalle organizzazioni
rappresentative dei gestori dei rifiuti, nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I membri
aggiuntivi ai sensi del primo periodo restano in carica fino alla
scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 novembre
2023.
3-bis. All'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60, il comma 1
e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per i
rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e
volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e
delle acque interne, i criteri specifici e le modalita' per la
cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi
dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152».
Art. 5
Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilita' ed
economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi
infrastrutturali
1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilita' ed
economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e
di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo, nonche' di quelli provenienti
dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di
Carrara, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei
rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Commissario straordinario di cui
all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorita' di sistema
portuale del Mar Ligure occidentale nonche' il Piano approvato
dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure orientale,
acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dell'azienda
sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere entro
quindici giorni dalla richiesta, adotta con apposito decreto il
Programma per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e
materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di gestione dei
rifiuti. Le modalita' e i termini per il conferimento e il riutilizzo
dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio
dei porti della Spezia e di Marina di Carrara sono definiti mediante
la sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Autorita' di sistema
portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorita' di sistema portuale
del Mar Ligure orientale.
Il Programma di cui al primo periodo, previo accertamento mediante
apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e
dei rifiuti, prevede l'utilizzo:
a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di
terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel
rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15
luglio 2016, n. 173;
b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo
fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilita' e
l'innocuita' ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di
cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,
comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in
termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti
da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali
appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di
pertinenza demaniale;
d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di
essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articoli
184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel
rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi 1 e
2, del medesimo decreto.
1-quinquies. Il Programma di cui al comma 1-quater, per ciascuno
degli interventi previsti nei Piani di cui al medesimo comma
1-quater, contiene un cronoprogramma delle attivita' finalizzate al
recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla
realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi
massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui e' previsto il
riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e
caratteristiche, nonche' le dichiarazioni di conformita' di ciascun
produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi
degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater. Le
dichiarazioni di conformita' di cui al primo periodo includono la
tipologia e la quantita' dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le
attivita' di gestione necessarie, il sito di origine e di
destinazione e le modalita' di impiego previste. Il Programma
comprende altresi' i risultati e le procedure di campionamento e
caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma
1-quater.
1-sexies. L'adozione del Programma di cui al comma 1-quater
sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari
alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Programma,
ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel
Programma da assoggettare a valutazioni di compatibilita' ambientale
restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del
decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di
cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento
del Programma con le modalita' di cui ai commi 1-quater e
1-quinquies.
1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 5 bis
Valori limite di ammissibilita' dei rifiuti da collocare in discarica
1. In conformita' alla decisione n. 2003/33/CE del Consiglio, del
19 dicembre 2022, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
b) alla lettera c-bis), le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2028».
2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Entro i successivi centottanta giorni, i titolari
di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in corso di validita' alla data
di cui al primo periodo, possono richiederne l'adeguamento ai valori
limite di cui al medesimo articolo 16-ter, come modificato dal comma
1 del presente articolo.».
Art. 6
Misure urgenti in materia di bonifica
1. Agli interventi previsti dal Piano d'azione per la
riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro
della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2,
Componente 4, Investimento 3.4, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, si applicano le seguenti disposizioni:
a) in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo
articolo 242, comma 3, e' concordato con l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata
pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente
competente, il piano di caratterizzazione e' concordato con
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni
successivi su segnalazione del proponente;
b) i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi
di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente,
nonche' il progetto degli interventi possono essere approvati
congiuntamente dall'autorita' competente.
2. Per lo svolgimento delle attivita' analitiche propedeutiche alla
definizione dei valori di fondo di cui all'articolo 242, comma
13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai
sensi dell'articolo 248, comma 2, del medesimo decreto legislativo,
l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente
competente puo' avvalersi dei laboratori di altri soggetti
appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati
accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152
del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 242, comma 13-ter:
1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della
tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle
tabelle 1 e 2 dell'allegato»;
2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» e' sostituita
dalla seguente: «concentrazioni»;
b) all'articolo 244:
1) al comma 2, dopo le parole «responsabile dell'evento di
superamento» sono inserite le seguenti: «, con oneri a carico del
medesimo,»;
2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le attivita' affidate alle province ai sensi del
presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto
tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
1. Agli interventi previsti dal Piano d'azione per la
riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro
della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2,
Componente 4, Investimento 3.4, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, si applicano le seguenti disposizioni:
a) in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo
articolo 242, comma 3, e' concordato con l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata
pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente
competente, il piano di caratterizzazione e' concordato con
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni
successivi su segnalazione del proponente;
b) i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi
di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente,
nonche' il progetto degli interventi possono essere approvati
congiuntamente dall'autorita' competente.
2. Per lo svolgimento delle attivita' analitiche propedeutiche alla
definizione dei valori di fondo di cui all'articolo 242, comma
13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai
sensi dell'articolo 248, comma 2, del medesimo decreto legislativo,
l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente
competente puo' avvalersi dei laboratori di altri soggetti
appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati
accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152
del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 242, comma 13-ter:
1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della
tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle
tabelle 1 e 2 dell'allegato»;
2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» e' sostituita
dalla seguente: «concentrazioni»;
b) all'articolo 244:
1) al comma 2, dopo le parole «responsabile dell'evento di
superamento» sono inserite le seguenti: «, con oneri a carico del
medesimo,»;
2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le attivita' affidate alle province ai sensi del
presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto
tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 7
Istituzione della struttura di supporto al commissario straordinario
per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara
1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole «Con successivo» sono
sostituite dalle seguenti: «Per le finalita' di cui al primo periodo,
da realizzare entro il 31 dicembre 2029, con successivo»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il commissario straordinario di cui al comma 1 si
avvale altresi' di una struttura di supporto composta da un
contingente massimo di personale pari a cinque unita' di livello non
dirigenziale e una unita' di livello dirigenziale non generale,
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nominate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si
applica, in relazione alle modalita' di reperimento e alla
retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto
all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e' reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme
restando le modalita' di reperimento di cui al secondo periodo, al
personale di livello dirigenziale e' riconosciuta la retribuzione di
posizione in misura equivalente ai valori economici massimi
attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del commissario straordinario, di
importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di
posizione. Il personale dirigenziale di cui al quarto periodo e'
posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo
stato giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della
medesima, mentre il trattamento accessorio e' a carico esclusivo
della struttura commissariale. In aggiunta al personale della
struttura di supporto, il commissario puo' altresi' nominare, con
proprio provvedimento, fino a due esperti in materie tecniche e
giuridiche. La struttura cessa alla scadenza del termine di cui al
comma 1, secondo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a
euro 76.060 per l'anno 2024 e a euro 456.358 annui per ciascuno degli
anni dal 2025 al 2029, di cui euro 50.873 per l'anno 2024 ed euro
305.238 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese
del personale, euro 5.000 per l'anno 2024 ed euro 30.000 annui per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese di funzionamento
della struttura ed euro 20.187 per l'anno 2024 ed euro 121.120 annui
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese degli esperti,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
2. Al commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e
promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e
riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse
nazionale di Crotone- Cassano e Cerchiara, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2023, e'
attribuito, a decorrere dalla data della relativa nomina e fino alla
rideterminazione del compenso stabilito con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024, un compenso
aggiuntivo, a titolo di parte fissa, fino al raggiungimento del
compenso determinato nella misura massima di euro 50.000 annui lordi
e, a titolo di parte variabile, strettamente correlata al
raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di
realizzazione degli interventi oggetto dell'incarico, fino a un
massimo di euro 50.000 annui lordi. Agli oneri di cui al primo
periodo, pari a 28.117 euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 8
Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in
materia di difesa del suolo
1. Al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico
conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto
idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui e' affidata
l'attuazione degli interventi di difesa del suolo alimentano
tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la
difesa del suolo di seguito «piattaforma ReNDiS», a prescindere dalla
fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e gia' censiti nella
piattaforma ReNDiS, i soggetti di cui al primo periodo inseriscono
nella piattaforma stessa le informazioni tecniche, ove mancanti,
relative a posizione geografica e tipologia del dissesto e delle
opere nonche' agli elaborati progettuali degli interventi medesimi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli eventuali
interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di
finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e
ne trasmettono l'elenco, completo dei relativi codici unici di
progetto (CUP), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), ai fini del tempestivo inserimento nella
piattaforma, e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I commissari di Governo, il Presidente della regione Valle
d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano
verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei sistemi a essa collegati.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
272 del 15 novembre 2021, e' adeguato alle disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3.
Art. 9
Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai
Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico
1. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti:
«Ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico e' data altresi' priorita' agli interventi
la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui
all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e abbia
conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come
progetto di fattibilita' tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo
periodo, del medesimo codice, come progetto definitivo ai sensi
dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel Piano degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi del
sesto periodo e' in ogni caso condizionato al rinnovo della
valutazione positiva da parte della competente Autorita' di bacino
distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di
progettazione conseguito.»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per gli interventi la cui progettazione sia stata
finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge n.
221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi dodici mesi
dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di
impossibilita' oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, gli
interventi medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9,
terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del
2023,non abbiano conseguito almeno il livello di progettazione
qualificabile come progetto di fattibilita' tecnica ed economica o
come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice di cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016.
2-ter. Le risorse finanziarie accreditate sulle contabilita'
speciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014,
intestate ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico, non possono essere oggetto di pignoramento o
sequestro.».
2. Le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma di
cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, integrano la dotazione
finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 164 del 2014, come modificato dal comma 1, lettera a), del
presente articolo.
3. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Con proprio
provvedimento, il commissario di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico puo' nominare un soggetto attuatore del Piano
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a cui
delegare l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 7, comma
2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale opera
con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di
Governo.»;
2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
provvedimento di nomina di cui al primo periodo stabilisce il
compenso da corrispondere al soggetto attuatore del Piano, nella
misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.111, che trova copertura finanziaria
nei quadri economici degli interventi, cosi' come risultanti dai
sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, nonche'
gli obiettivi, ai fini della corresponsione della parte variabile del
compenso, che includono anche l'attivita' di monitoraggio e
rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 2, del citato
decreto-legge n. 133 del 2014.»;
b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Ai commissari di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico sono attribuite anche le funzioni di
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, che possono essere
delegate dai medesimi commissari ai soggetti attuatori di cui al
comma 2-ter.
2-quinquies. Per l'espletamento delle attivita' di cui
all'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, i
commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i
Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano possono
assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in
deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».
4. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di difesa
idraulica delle Grave di Ciano, il segretario generale dell'Autorita'
di bacino distrettuale delle Alpi orientali e' individuato come
commissario straordinario per l'espletamento delle attivita' di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo.
5. Il commissario di cui al comma 4 opera con i medesimi poteri e
le deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al
dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Il commissario di cui al comma 4 e'
autorizzato ad assumere direttamente le funzioni di stazione
appaltante e opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da
quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui
al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al
commissario di cui al comma 4 non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. L'assegnazione delle risorse destinate a interventi finanziati
dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28
del 2 febbraio 2019, operata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento Casa Italia per il finanziamento di
interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al
rischio idrogeologico ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, e' revocata qualora i soggetti
attuatori di cui all'articolo 1, comma 9, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza di
cause di impossibilita' oggettiva sopravvenute o di forza maggiore,
omettano di trasmettere alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche - Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), in conformita' a
quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, i
dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse al fine
della successiva verifica sull'importo delle spese sostenute in
misura pari o superiore al 15 per cento dell'importo della prima
anticipazione ottenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno
2021.
7. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio
dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, in conseguenza degli eventi
meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a
partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato con la delibera del
Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, e' ulteriormente prorogato fino
al 31 dicembre 2024, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
8. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, secondo periodo dopo le parole: «per l'anno 2023»
sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2024»;
b) al comma 10, alinea, le parole: «5 milioni di euro per l'anno
2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l'anno
2024»;
c) al comma 10, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 a valere
sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-quinquies.».
8-bis. All'articolo 20-octies, comma 6, del decreto-legge 1° giugno
2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2023, n. 100, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I piani di
cui al comma 2, lettera c), del presente articolo possono essere
predisposti e approvati anche per stralci, che possono avere ad
oggetto anche le sole attivita' di progettazione. In tali casi, i
piani stralcio sono predisposti e approvati, ai sensi dei commi 2 e
4, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo.
Qualora i piani stralcio abbiano ad oggetto le sole attivita' di
progettazione, le modalita' di adozione del decreto di concessione
del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione ai
soggetti attuatori per l'attivita' di progettazione sono definite dal
Commissario straordinario mediante provvedimenti di cui all'articolo
20-ter, comma 8.
9. All'articolo 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «il programma nazionale di
intervento» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281:
1) il programma nazionale di intervento;
2) i criteri e le modalita' per stabilire le priorita' che le
amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione
di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione
dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
3) i criteri e le modalita' per il monitoraggio e la revoca
delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilita'
oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non
siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei
termini previsti.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera b),
numero 3), le risorse sono comunque riassegnate all'autorita' di
bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate
nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione.
All'impiego delle risorse assegnate ai sensi del periodo precedente
provvede il segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale
interessata con i medesimi poteri e deroghe previsti per il
commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di
cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
9-bis. Per il potenziamento delle attivita' finalizzate a
rafforzare, la tutela del territorio e la gestione delle acque
nonche' alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento
climatico, con particolare riguardo alle attivita' di pianificazione
e aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorita' di
bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono autorizzate, nel limite di una spesa
complessiva pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2026, a reclutare e ad assumere, nei limiti della vigente dotazione
organica, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali
pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi
pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare
entro il 30 aprile 2025, sulla base delle richieste delle predette
Autorita' di bacino coerenti con i rispettivi piani triennali di
fabbisogno di personale, sono ripartite le risorse di cui al primo
periodo.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 6 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai cicli di
programmazione finanziaria gia' avviati alla data di entrata in
vigore del presente decreto che continuano a essere regolati dalla
disciplina specifica delle relative fonti di finanziamento.
Conseguentemente, rimangono salve, fino alla conclusione del relativo
ciclo di programmazione finanziaria, le specifiche disposizioni
recanti criteri e regole per il monitoraggio, la revoca e
l'assegnazione delle risorse statali destinate a interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico. Rimangono, altresi', fermi gli
obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, nonche' le disposizioni relative al Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Al Fondo per lo sviluppo e
la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, e al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, continuano ad applicarsi le pertinenti
disposizioni, nel rispetto dei criteri e delle modalita' di
individuazione delle priorita' stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 57, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto
legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal comma 9 del presente
articolo, in quanto compatibili.
Art. 10
Disposizioni urgenti per le funzionalita' delle pubbliche
amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della
sicurezza energetica
1. Alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al
comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su
proposta del Sistema nazionale, puo' adottare linee guida per
specifici settori.»;
b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «con il concorso
delle agenzie» sono inserite le seguenti: «e sulla base delle linee
guida di cui all'articolo 3, comma 1-bis, ove adottate».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 1,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento
economico del direttore dell'ISIN. Se appartenente ai ruoli delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN e'
collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga
posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga
all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, a scelta
dell'interessato, il trattamento economico complessivo in godimento.
Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del citato
decreto-legge n. 201 del 2011. Con il medesimo decreto di cui al
primo periodo e' altresi' determinato il trattamento economico dei
componenti della Consulta e del Collegio dei revisori. Gli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le
risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17.».
3. Il trattamento economico stabilito ai sensi dell'articolo 6,
comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014, come modificato dal
comma 2 del presente articolo, si applica anche agli organi
dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione (ISIN) in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, con effetti a decorrere dalla relativa data di
nomina.
4. Allo scopo di rafforzare la capacita' amministrativa e di
potenziare le attivita' necessarie per assicurare la piena
realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente della sicurezza
energetica, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero medesimo puo'
conferire ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non
generale di natura tecnico-specialistica oltre i limiti di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Gli incarichi di cui al primo periodo sono conferiti a valere
sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente.
4-bis. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2024/1788
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, l'impresa maggiore di trasporto del gas
naturale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, partecipa in qualita' di
rappresentante nazionale per l'Italia alla Rete europea dei gestori
di rete per l'idrogeno (ENNOH), di cui all'articolo 57, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024.
Art. 10 bis
Disposizioni urgenti per il rafforzamento degli investimenti nei
Paesi africani a tutela dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. Al fine di rafforzare gli investimenti del Piano Mattei nei
Paesi africani con l'obiettivo di coniugare le esigenze di sicurezza
energetica con quelle della tutela ambientale, mediante lo sviluppo
di infrastrutture sostenibili e la riduzione delle emissioni di gas
serra, all'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «entro l'anno 2025»;
b) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso
di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del
debitore, la Cassa depositi e prestiti Spa invia una richiesta di
escussione al Ministero dell'economia e delle finanze che, entro
centottanta giorni dal ricevimento della stessa, procede al pagamento
della somma dovuta. A seguito del pagamento di cui al precedente
periodo, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' gestire, su richiesta,
le attivita' di recupero, anche per conto del Ministero dell'economia
e delle finanze, e le somme da essa eventualmente recuperate sono
retrocesse in relazione alla quota garantita»;
c) al comma 10, le parole: «intestato alla Cassa depositi e
prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «intestato al Ministero
dell'economia e delle finanze»».
Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione degli articoli
7, commi 1 e 2, e 9, commi 9-bis e 9-ter, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' previste dal medesimo decreto
mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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