Il decreto ambiente è legge

Il decreto ambiente è legge
End of waste, autorizzazioni ambientali, bonifiche dei siti orfani, responsabile tecnico dei rifiuti e discariche tra le misure confermate dalla legge n. 191/2024

Il decreto ambiente è legge. Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2024, n. 294 è stata, infatti, pubblicato il testo del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, coordinato con la legge di conversione 13 dicembre 2024, n. 191, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico».

Tra le tante misure disposte:

  • semplificazioni per le autorizzazioni ambientali per impianti a rinnovabili;
  • procedure più snelle per le bonifiche dei cosiddetti "siti orfani";
  • decadimento dell'obbligo di formazione del responsabile tecnico dei rifiuti, la cui funzione potrà essere assolta dal legale rappresentante della società con più di tre anni di esperienza;
  • la possibilità di applicare, caso per caso, i criteri dell'end of waste ai rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne;
  • il rafforzamento dell'Albo gestori ambientali;
  • la proroga del periodo di deroga al rispetto dei nuovi limiti in materia di conferimento dei rifiuti negli impianti di discarica.

 

Disposizioni, infine, anche in materia di:

  • consorzi gestione imballaggi;
  • cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato;
  • dissesto idrogeologico e gestione delle risorse idriche.

Di seguito il testo del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, coordinato con la legge di conversione 13 dicembre 2024, n. 191.

Il decreto ambiente è legge

Testo coordinato del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 

 

Testo  del  decreto-legge  17  ottobre  2024,  n.  153  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 17 ottobre 2024),  coordinato
con la legge di conversione 13  dicembre  2024,  n.  191  (in  questa
stessa Gazzetta  Ufficiale,  alla  pag.  1),  recante:  «Disposizioni
urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione  dei
procedimenti  di  valutazione   e   autorizzazione   ambientale,   la
promozione dell'economia circolare,  l'attuazione  di  interventi  in
materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto  idrogeologico.».
(24A06733)

 

(Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2024, n. 294)

 

Vigente al: 17-12-2024

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

 

                               Art. 1

Disposizioni urgenti  in  materia  di  valutazioni  e  autorizzazioni

                             ambientali

1. Alla parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 6, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6.1. Le lettere c) e d) del comma 6 si  applicano  compatibilmente

con le disposizioni attuative dell'articolo 26, comma 4, della  legge

5 agosto 2022, n.  118,  nonche'  con  quelle  di  adeguamento  delle

regioni o delle province autonome, ove adottate»;

0b) all'articolo 7, comma 5, terzo periodo,  le  parole:  «Ministro

dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «competente  direttore   generale   del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

a) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1) al  quinto  periodo,  le  parole  «danno  precedenza  ai

progetti»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «danno   precedenza,

nell'ordine,  ai  progetti  relativi  ai  programmi   dichiarati   di

preminente interesse strategico nazionale ai sensi  dell'articolo  13

del  decreto-legge  10  agosto  2023,   n.   104,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a quelli aventi le

caratteristiche di cui all'articolo 30 del  decreto-legge  17  maggio

2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2022, n. 91, ai progetti»;

1.2) al sesto periodo, le parole  da:  «hanno  in  ogni  caso

priorita',»  fino  a:  «da  fonti  rinnovabili,  ove  previsti»  sono

sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie

progettuali individuate con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e

della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura

e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto

dei seguenti criteri:

a) affidabilita' e sostenibilita' tecnica ed economica  del

progetto in rapporto alla sua realizzazione;

b)  contributo  al  raggiungimento   degli   obiettivi   di

decarbonizzazione previsti dal PNIEC;

c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

d)  valorizzazione  di  opere,  impianti  o  infrastrutture

esistenti.»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al  comma

1,  sesto  periodo,  sono  da  considerarsi  prioritari,  secondo  il

seguente ordine:

0a) i progetti di nuovi impianti  di  accumulo  idroelettrico

mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino

delle  condizioni  di  normale  esercizio  degli  invasi   esistenti,

l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili;

0b) le opere e gli impianti  di  stoccaggio  geologico,  cattura  e

trasporto  di  CO2,  nonche'  i  relativi   impianti   funzionalmente

connessi, e  gli  impianti  industriali  oggetto  di  conversione  in

bioraffinerie;

a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero

rinnovabile di cui  al  punto  6-bis)  dell'allegato  II  alla  parte

seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;

a-bis) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni  per

uso idroelettrico di potenza fino a 10MW;

b) gli  interventi  di  modifica,  anche  sostanziale,  per

rifacimento, potenziamento  o  integrale  ricostruzione  di  impianti

alimentati da fonti eoliche o solari;

c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore

di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici  on-shore

di potenza nominale pari almeno a 70 MW.

1-ter. Ai progetti da considerare  prioritari  ai  sensi  del

comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis e' riservata una quota  non

superiore ai tre quinti delle trattazioni,  nell'ambito  della  quale

l'esame e' definito in ordine cronologico,  per  ciascuna  tipologia,

tenuto conto della  data  di  effettuazione  della  comunicazione  al

proponente ai sensi dell'articolo 23, comma  4,  secondo  periodo.  I

progetti diversi da quelli  prioritari  sono  trattati  per  ciascuna

tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di

effettuazione   della   comunicazione   al   proponente   ai    sensi

dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione

uniforme e simultanea dell'ordine  di  trattazione  dei  progetti  da

esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale,  il

Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza   energetica   comunica

l'ordine di priorita' stabilito ai sensi del comma 1, sesto  periodo,

o del comma 1-bis, al Ministero della cultura, che vi si uniforma. La

disciplina di cui al presente comma non pregiudica  il  rispetto  dei

termini dei procedimenti di  valutazione  ambientale  previsti  dalla

normativa vigente per i progetti compresi  nel  PNRR  ne'  di  quelli

finanziati a valere sul fondo complementare.»;

2-bis) al  comma  2-bis,  ultimo  periodo,  la  parola:  «2024»  e'

sostituita dalla seguente: «2026»;

3)  al  comma  2-octies,  al  primo  periodo,  le  parole:  «Il

presidente della Commissione di cui al comma 1» sono sostituite dalle

seguenti:  «I  presidenti  delle  Commissioni  di  cui  al   presente

articolo» e il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Con  le

stesse modalita' individuate nei periodi precedenti,  fermi  restando

gli  specifici  compiti  attribuiti  in  materia   ambientale   dalla

normativa vigente ad altre amministrazioni  dello  Stato  nonche'  il

riparto di competenze tra le Forze di  polizia,  di  cui  al  decreto

legislativo 19 agosto  2016,  n.  177,  e  al  decreto  del  Ministro

dell'interno del 15 agosto 2017, le Commissioni di  cui  al  presente

articolo possono avvalersi di quattro unita' di personale  del  Corpo

della Guardia di finanza, ai cui oneri si provvede nell'ambito  delle

risorse di cui al comma 5»;

4) dopo il comma 2-octies e' inserito il seguente:

«2-novies. Ove sussistano motivate  esigenze  contingenti  di

carattere  funzionale  ovvero  organizzativo,  il  Presidente   della

commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e  VAS  e

il Presidente della commissione tecnica PNRR-PNIEC possono, d'intesa,

disporre  l'assegnazione  alla  Commissione   tecnica   di   verifica

dell'impatto ambientale VIA e VAS di  progetti  spettanti,  ai  sensi

della legislazione  vigente,  alla  Commissione  tecnica  PNRR-PNIEC,

ferma  restando  l'applicazione   della   disciplina   procedimentale

relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti  PNRR  e

PNIEC.»;

b) all'articolo 19:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e l'adeguatezza» sono

soppresse;

2) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:

«6. Una sola volta ed entro quindici  giorni  dalla  scadenza

del termine di cui al comma 4, l'autorita' competente puo' richiedere

al proponente chiarimenti ovvero integrazioni  finalizzati  alla  non

sottoposizione del progetto al procedimento  di  VIA,  assegnando  al

medesimo un  termine  non  superiore  a  trenta  giorni.  Qualora  il

proponente  non  presenti  i  chiarimenti  ovvero   le   integrazioni

richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si  intende  respinta

ed  e'  fatto   obbligo   all'autorita'   competente   di   procedere

all'archiviazione.

6-bis. L'autorita'  competente  adotta  il  provvedimento  di

verifica di assoggettabilita' a VIA entro sessanta giorni dalla  data

di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma

6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero

delle integrazioni richiesti.  In  casi  eccezionali,  relativi  alla

natura, alla  complessita',  all'ubicazione  o  alle  dimensioni  del

progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una sola volta e

per  un  periodo  non  superiore  a  venti  giorni,  il  termine  per

l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a  VIA.

Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorita'  competente  comunica

tempestivamente  e  per  iscritto  al  proponente  le   ragioni   che

giustificano la  proroga  e  la  data  entro  la  quale  e'  prevista

l'adozione del provvedimento. La  comunicazione  di  cui  al  periodo

precedente e', altresi', pubblicata nel sito  internet  istituzionale

dell'autorita' competente.»;

3) al comma 7:

3.1)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «richiesto  dal

proponente» sono inserite le  seguenti:  «in  sede  di  presentazione

dello studio preliminare ambientale»;

3.2) il secondo periodo e' soppresso;

4) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Il

provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA  ha  l'efficacia

temporale,  comunque  non  inferiore  a  cinque  anni,  definita  nel

provvedimento  stesso,  tenuto  conto  dei  tempi  previsti  per   la

realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari,

nonche' dell'eventuale proposta formulata dal proponente  e  inserita

nella  documentazione  a  corredo   dell'istanza   di   verifica   di

assoggettabilita'  a   VIA.   Decorsa   l'efficacia   temporale   del

provvedimento di verifica di assoggettabilita' a  VIA  senza  che  il

progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento e' reiterato,

fatta salva la concessione, su istanza del  proponente  corredata  di

una  relazione  esplicativa  aggiornata  che  contenga  i  pertinenti

riscontri in merito al contesto  ambientale  di  riferimento  e  alle

eventuali modifiche, anche  progettuali,  intervenute,  di  specifica

proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto salvo  il  caso  di

mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche,

anche progettuali, il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai

sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori

rispetto a quelle gia' previste  nel  provvedimento  di  verifica  di

assoggettabilita' a VIA originario. Se  l'istanza  di  cui  al  terzo

periodo e' presentata almeno novanta giorni prima della scadenza  del

termine di  efficacia  definito  nel  provvedimento  di  verifica  di

assoggettabilita' a VIA, il medesimo provvedimento continua a  essere

efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle

determinazioni  relative  alla  concessione  della   proroga.   Entro

quindici giorni dalla presentazione  dell'istanza  di  cui  al  terzo

periodo,  l'autorita'  competente  verifica  la   completezza   della

documentazione.  Qualora  la   documentazione   risulti   incompleta,

l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione

integrativa, assegnando per la presentazione  un  termine  perentorio

non superiore a venti giorni.  Qualora  entro  il  termine  assegnato

l'istante  non  depositi  la   documentazione   integrativa   ovvero,

all'esito  di  una  nuova   verifica,   da   effettuarsi   da   parte

dell'autorita'  competente  nel  termine  di   dieci   giorni   dalla

presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti

ancora  incompleta,  l'istanza  si  intende  ritirata  e  l'autorita'

competente procede all'archiviazione.»;

b-bis) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunta, in fine, la  seguente

lettera:

g-quater) autodichiarazione ai sensi degli articoli  46  e  47  del

testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000,  n.  445,  relativa  agli  assetti  proprietari  della

societa' proponente e della eventuale societa'  controllante  e  alla

consistenza del capitale sociale della societa' proponente;

c) all'articolo 23, comma 4, secondo  periodo,  dopo  le  parole:

«per via telematica»,  sono  inserite  le  seguenti:  «al  proponente

nonche'»;

d) all'articolo 24:

1) al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:

«Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza  che  la

Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione  di  cui

all'articolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta  stessa  si

intende accolta per il termine proposto.»;

2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Entro trenta giorni  dall'esito  della  consultazione

ovvero  dalla  presentazione  delle  controdeduzioni  da  parte   del

proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura  verifica

l'adeguatezza  della  relazione  paesaggistica   ai   fini   di   cui

all'articolo 25, comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci  giorni,

il Ministero della cultura ha, per una sola  volta,  la  facolta'  di

assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore  a  trenta

giorni,  per  la  presentazione,  in   formato   elettronico,   della

documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata  in

ragione della particolare complessita'  del  progetto,  il  Ministero

della cultura puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non

superiore a ulteriori trenta giorni,  il  termine  assegnato  per  le

integrazioni. Ricevuta la documentazione  integrativa,  il  Ministero

della cultura la trasmette tempestivamente all'autorita'  competente.

Qualora, entro il termine assegnato, il proponente  non  presenti  la

documentazione integrativa ovvero, all'esito di una  nuova  verifica,

da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine  di

quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste,  la

documentazione risulti nuovamente incompleta,  l'istanza  si  intende

respinta e  il  Ministero  della  cultura  ne  da'  comunicazione  al

proponente e  all'autorita'  competente,  cui  e'  fatto  obbligo  di

procedere all'archiviazione. Nei casi di  nuova  incompletezza  della

documentazione, la comunicazione di cui al  quinto  periodo  reca  le

motivazioni per le quali la documentazione medesima non  consente  la

valutazione paesaggistica ai  fini  di  cui  all'articolo  25,  comma

2-quinquies.»;

e) all'articolo 25:

1)  al  comma  2,  primo  periodo,  le   parole:   «l'autorita'

competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente  direttore

generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

2) al comma 2-quinquies:

2.1)  le  parole:  «ove  gli  elaborati   progettuali   siano

sviluppati a un livello che  consenta  la  compiuta  redazione  della

relazione paesaggistica» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ove  la

relazione  paesaggistica  consenta  di  esprimere   una   valutazione

positiva di compatibilita' paesaggistica del progetto»;

2.2)  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:   «Il

Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego  del

concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al

parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o

della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, puo' applicarsi

l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.

400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi  dell'articolo  5,

comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga  superato

il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo  sostituisce

a ogni effetto il provvedimento  di  VIA  favorevole,  che  comprende

l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali  proroghe  del

provvedimento di VIA favorevole ai  sensi  del  quarto  periodo  sono

concesse ai sensi del comma 5 del presente articolo»;

3) al comma 5, terzo periodo, dopo le  parole:  «ambientale  di

riferimento» sono inserite le seguenti: «ovvero di  modifiche,  anche

progettuali,»;

4) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:

«7-bis.  Nel  caso  di  progetti  sottoposti  a   valutazione

ambientale di competenza statale,  gli  eventuali  atti  adottati  ai

sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della  legge  n.  400

del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.»;

f) all'articolo 26-bis, comma  3,  secondo  periodo,  le  parole:

«studio  preliminare  ambientale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«studio di impatto ambientale»  e  le  parole  «,  del  rispetto  dei

requisiti di legge ove sia richiesta anche la  variante  urbanistica»

sono soppresse;

f-bis) all'articolo 27, comma 8, le parole: "Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro

per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" sono sostituite

dalle  seguenti:  "competente  direttore   generale   del   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa  acquisizione  del

concerto  del  competente  direttore  generale  del  Ministero  della

cultura";

g) (soppressa)

2. Per i progetti di produzione energetica da  fonte  fotovoltaica,

solare termodinamica, a biomassa o a biogas, nonche' di produzione di

biometano, il proponente del provvedimento di VIA di cui all'articolo

25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma

1, lettera e),  del  presente  articolo,  allega  una  dichiarazione,

redatta ai sensi degli  articoli  46  e  47  del  testo  unico  delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445,  attestante  la  legittima  disponibilita',  a

qualunque titolo, della  superficie  su  cui  realizzare  l'impianto,

ferme restando la pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le

opere connesse.

3. Per il supporto operativo alla Commissione tecnica  di  verifica

dell'impatto  ambientale  VIA  e  VAS  e  alla  Commissione   tecnica

PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.  152  del

2006, il Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  puo'

avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici -

GSE S.p.A. in relazione a progetti di produzione energetica da  fonti

rinnovabili, sulla base di un'apposita  convenzione,  nel  limite  di

spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si

provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo  33,  comma

1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. I costi  annuali

derivanti dall'attuazione del primo  periodo  sono  definiti  con  il

decreto di cui all'articolo 8, comma 5, del  decreto  legislativo  n.

152 del 2006.

4. All'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le  seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «A

tal fine, il Ministero della difesa puo'  definire  un  programma  di

interventi  per   la   transizione   energetica   dei   siti,   delle

infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo  in

uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale.»;

b) al comma 4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:

«Qualora il programma di cui al comma 1  ovvero,  singolarmente,  gli

interventi ivi inseriti, anche a seguito di successiva  modifica  del

programma, siano sottoposti alle procedure di cui alla parte  seconda

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  tali  procedure  sono

svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  dalla

Commissione  tecnica  PNRR-PNIEC  e   integrate   dalla   valutazione

ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione».

5. Le disposizioni di cui  al  comma  4  si  applicano,  in  quanto

compatibili, agli interventi di cui all'articolo 20 del decreto-legge

1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27

aprile 2022, n. 34.

 

                               Art. 2

Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia

dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

b) al comma 10, le parole: «Al venir meno  della  sospensione  di

cui al comma 6, i canoni» sono sostituite dalle seguenti: «I canoni»;

c) il comma 13 e' abrogato;

d) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Disposizioni  in

materia di canoni per le concessioni e  i  permessi  di  ricerca  nel

settore degli idrocarburi».

2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di  concessioni  di

coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare

non e' consentito. Il primo  periodo  non  si  applica  nel  caso  di

concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi  da  conferire  in

relazione ad attivita' di  ricerca  svolte  sulla  base  di  permessi

rilasciati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, ancorche' non concluse alla medesima data. Le  attivita'  di

coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di  concessioni

gia' conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto  o

da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la durata di

vita utile del giacimento.

3. Nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di

idrocarburi ai sensi dell'articolo 29 della legge 21 luglio 1967,  n.

613, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo  25  novembre

1996, n. 625, e dell'articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991,

n. 9, l'amministrazione competente tiene conto anche delle riserve  e

del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per

completare la produzione delle riserve medesime fino alla  durata  di

vita utile del giacimento, nonche' tiene in considerazione l'area  in

concessione effettivamente funzionale all'attivita' di  produzione  e

di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con riperimetrazione  delle

aree non piu' funzionali in tal senso.

4.  All'articolo  6,  comma  17,  secondo  periodo,   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «dodici» e'  sostituita

dalla seguente: «nove».

5.  All'articolo  16  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le  parole:  «,  3  e  4»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «e 3»;

b)  al  comma  2,  le  parole:  «esistenti  i  cui  impianti   di

coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree

considerate compatibili nell'ambito  del  Piano  per  la  transizione

energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con  decreto  del

Ministro della transizione ecologica 28  dicembre  2021,  di  cui  al

comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio

2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in  condizione  di

sospensione volontaria delle attivita' e considerando, anche ai  fini

dell'attivita' di ricerca e  di  sviluppo  con  nuove  infrastrutture

minerarie, i  soli  vincoli  classificati  come  assoluti  dal  Piano

medesimo e gia' costituiti alla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente  disposizione,  nonche'  garantendo,  per  quanto  ivi   non

previsto, il rispetto della normativa  dell'Unione  europea  e  degli

accordi  internazionali»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «di

coltivazione di gas naturale esistenti o da  conferire  nel  rispetto

dei  limiti  imposti  dalla  legislazione  vigente,  della  normativa

dell'Unione europea e degli accordi internazionali»;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo  passante  per

la foce del ramo di Goro del fiume Po  e  il  parallelo  distante  da

quest'ultimo 15  chilometri  a  sud  e  che  dista  almeno  9  miglia

marittime dalle linee di costa, e' consentito, in deroga all'articolo

6, comma 17, primo e  secondo  periodo,  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n.  152,  e  ai  soli  fini  della  partecipazione  alle

procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1

del presente articolo, il rilascio di concessioni di coltivazione  di

gas naturale sulla base di  istanze  gia'  presentate  alla  data  di

entrata in vigore della presente disposizione, per la durata di  vita

utile del giacimento e a condizione che i relativi giacimenti abbiano

un potenziale minerario di gas per un quantitativo di  riserva  certa

superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.»;

d) il comma 4 e' abrogato;

e) ai commi 5, alinea, 10, lettera a), e 13, le parole: «, 3  e

4» sono sostituite dalle seguenti: «e 3».

6. All'articolo 5-bis del decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al  comma  1,  le  parole:  «entro  il  15  ottobre  2024»  sono

sostituite dalle seguenti: «nei termini e con le modalita'  stabiliti

con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «10  dicembre  2024»  sono

sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2027».».

 

                               Art. 3

          Misure urgenti per la gestione della crisi idrica

1. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), e'  inserita  la

seguente:

«i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane  di  cui

all'articolo  3,  punto  4),  del  regolamento  (UE)   2020/741   del

Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  maggio  2020,  le  acque

reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5

alla parte terza  del  presente  decreto  e  sottoposte  a  ulteriore

trattamento in un impianto di  affinamento,  compatibilmente  con  la

normativa dell'Unione europea»;

b) all'articolo 77:

1) al comma  10,  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano  le

disposizioni  della  presente  parte  terza  qualora,  in   caso   di

deterioramento temporaneo dello  stato  del  corpo  idrico  dovuto  a

circostanze   naturali   o   di   forza   maggiore   eccezionali    e

ragionevolmente imprevedibili, come  alluvioni  violente  e  siccita'

prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente  imprevedibili,

purche' ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:»;

2) al comma 10-bis:

2.1) all'alinea, dopo le parole: «Le regioni»  sono  inserite

le seguenti: «e le province autonome di Trento e  di  Bolzano»  e  le

parole: «le disposizioni del presente decreto» sono sostituite  dalle

seguenti: «le disposizioni della presente parte terza»;

2.2) alla lettera a), dopo  le  parole:  «il  deterioramento»

sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,»;

2.3) alla lettera b), dopo  le  parole:  «il  deterioramento»

sono inserite le seguenti: «, anche  temporaneo,»  e  le  parole  da:

«purche' sussistano» a: «garantiscono soluzioni ambientali  migliori»

sono soppresse;

3) dopo il comma 10-bis, sono aggiunti i seguenti:

«10-ter. Il comma 10-bis si applica purche' ricorra  ciascuna

delle seguenti condizioni:

a) siano state avviate le  misure  possibili  per  mitigare

l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

b) siano indicate puntualmente e illustrate  nei  piani  di

cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle  modifiche  o  delle

alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni;

c) le motivazioni delle modifiche o  delle  alterazioni  di

cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di  prioritario  interesse

pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la  societa',  risultanti  dal

conseguimento degli obiettivi di cui  al  comma  1,  siano  inferiori

rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche  o  dalle  alterazioni

per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o  per

lo sviluppo sostenibile;

d)  per  motivi  di  fattibilita'  tecnica   o   di   costi

sproporzionati,  i  vantaggi  derivanti  dalle  modifiche   o   dalle

alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con  altri

mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.

10-quater. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di

Bolzano comunicano tempestivamente le misure adottate  ai  sensi  dei

commi 10 e 10-bis alle Autorita' di bacino competenti.»;

c) all'articolo 78-quater, comma 1, lettera c), le parole: «commi

6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 10, 10-bis  e

10-ter»;

d) all'articolo 104, comma 4-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: «idrici sotterranei»  sono

inserite le seguenti: «nonche' nei casi di crisi idrica»;

2) al secondo periodo, dopo le parole:  «o  sotterranea,»  sono

inserite le seguenti: «ivi incluse, compatibilmente con la  normativa

dell'Unione europea, le acque affinate di cui all'articolo 74,  comma

1, lettera i-bis),»;

e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di  depurazione»

sono inserite le seguenti: «nonche' di riuso».

2. Ferme restando le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2,  del

decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,  n.  18  e  di  cui

all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.

32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,

e limitatamente agli agglomerati compresi nell'ambito di applicazione

delle medesime disposizioni per i quali,  alla  data  di  entrata  in

vigore del presente  decreto,  sia  da  completarsi  il  processo  di

adeguamento alla normativa dell'Unione europea, il Commissario  unico

nominato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7

agosto 2023,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  210  dell'8

settembre 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del  decreto-legge

14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

12 dicembre 2019, n. 141, puo' esercitare compiti di coordinamento  e

di gestione  degli  interventi  di  riuso  delle  acque  reflue,  ove

funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche  e

a contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse, nel  rispetto

delle previsioni di cui al regolamento (UE) 2020/741  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 25  maggio  2020,  come  modificato  dal

regolamento delegato (UE) 2024/1765 della Commissione, dell'11  marzo

2024, nonche' di quelle  stabilite  ai  sensi  dell'articolo  99  del

decreto legislativo n. 152 del 2006, senza nuovi o maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica.

2-bis.  In  considerazione  della  sua  rilevanza  strategica   per

l'interesse nazionale,  almeno  uno  dei  componenti  dell'organo  di

amministrazione e almeno uno dei componenti dell'organo di  controllo

della societa' di cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  11

maggio 1999, n. 141, sono designati dalla  Presidenza  del  Consiglio

dei ministri. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore

della legge di conversione  del  presente  decreto,  si  provvede  ad

adeguare lo statuto della societa' di cui all'articolo 1 del  decreto

legislativo n. 141 del 1999 alle  disposizioni  di  cui  al  presente

comma, prevedendo che l'organo di amministrazione sia composto da  un

numero  di  membri  non  superiore  a  sette,  nonche'   al   rinnovo

dell'organo di amministrazione e dell'organo  di  controllo,  laddove

non siano gia' scaduti.

2-ter.  Fatto   salvo   quanto   previsto   dall'articolo   2   del

decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  11  maggio  2012,  n.  56,  ai  fini  di  un  eventuale

affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalita' di cui

all'articolo  149-bis,  comma  1,  secondo   periodo,   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'  ammesso  il  trasferimento  da

parte della regione Puglia di parte delle azioni  della  societa'  di

cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 141 del 1999  in

favore dei comuni  della  medesima  regione  esercenti  il  controllo

analogo sulla societa' a capitale interamente pubblico  dagli  stessi

costituita o partecipata per le finalita' di cui al predetto articolo

149-bis ovvero in favore di quest'ultima societa'.

 

                               Art. 4

       Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare

1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, il gruppo di lavoro istituito  in  attuazione  dell'articolo

14-bis,  comma  5,  del  decreto-legge  3  settembre  2019,  n.  101,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,  n.  128,

e' collocato presso la direzione generale del Ministero dell'ambiente

e della  sicurezza  energetica  competente  in  materia  di  economia

circolare.

2. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 212:

1) al comma 2, alinea, secondo periodo, la parola: «diciannove»

e' sostituita dalla seguente: «ventuno»;

2) al comma 2, lettera i),  la  parola:  «otto»  e'  sostituita

dalla seguente:  «dieci»  e  le  parole:  «due  dalle  organizzazioni

rappresentative della categoria degli autotrasportatori e  due  dalle

organizzazioni  che  rappresentano  i  gestori  dei   rifiuti»   sono

sostituite dalle seguenti: «tre dalle organizzazioni  rappresentative

della categoria degli autotrasportatori e  tre  dalle  organizzazioni

che rappresentano i gestori dei rifiuti»;

3) dopo il comma 16, e' inserito il seguente:

«16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa puo'  assumere

il ruolo il responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione

all'Albo senza necessita' di verifica  di  idoneita'  iniziale  e  di

aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione  che  abbia

ricoperto il ruolo di legale  rappresentante  presso  la  stessa  per

almeno  tre  anni  consecutivi.  La  competente   Sezione   regionale

dell'Albo verifica il requisito sulla  base  dei  dati  presenti  nel

registro delle imprese  tenuto  dalla  locale  camera  di  commercio,

industria, artigianato e agricoltura»;

a-bis) all'articolo 221, dopo il comma 10 e' inserito il seguente:

«10-bis.   I   costi   indicati   nel   comma   10,   limitatamente

all'assolvimento degli obblighi di servizio  universale  relativi  ad

attivita' di carattere  residuale  o  comunque  d'interesse  generale

gravanti sul Consorzio nazionale imballaggi e  sui  consorzi  di  cui

all'articolo 223, sono  ripartiti  tra  questi  ultimi  e  i  sistemi

autonomi di cui all'articolo  221-bis  al  netto  di  ogni  eventuale

componente positiva diversa dal contributo ambientale  CONAI  di  cui

all'articolo 224, comma 3, lettera  h),  previa  verifica  dei  costi

rilevanti  e  della  loro  entita'  netta  da  parte  di  un  esperto

indipendente  scelto  congiuntamente  dalle  parti  o,  in  mancanza,

nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.  A

tal fine le parti concludono un accordo relativo a ciascun  materiale

d'imballaggio  nel  rispetto  dei   principi   di   proporzionalita',

efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono  al  Ministero

dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  che  puo'  richiedere

modificazioni e integrazioni entro sessanta giorni. Ferma l'efficacia

degli accordi sottoscritti, qualora  un  accordo  non  sia  raggiunto

entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente disposizione, il Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica invita le  parti  a  concluderlo  entro  sessanta  giorni,

decorsi inutilmente i quali provvede direttamente, di concerto con il

Ministro delle imprese e del made in Italy. Resta fermo l'obbligo dei

sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis di organizzare  la  loro

attivita' con riferimento all'intero territorio  nazionale  ai  sensi

del comma 3, lettere a) e c), del presente articolo e si  applica  in

ogni caso quanto previsto dall'articolo 224, comma 5-ter»;

a-ter) all'articolo 224:

1) al comma 3, lettera n), dopo le parole:  "nazionali  o  esteri,"

sono inserite le  seguenti:  "o  da  operatori  economici  anche  non

consorziati," e le parole: "in entrata e  in  uscita  dal  territorio

nazionale  e  i  dati  degli  operatori  economici  coinvolti"   sono

sostituite dalle  seguenti:  "trasferiti  sul  territorio  nazionale,

compresi  quelli  di  provenienza  o  destinazione  transfrontaliere,

nonche' i dati dei relativi soggetti coinvolti";

2) al comma 5-ter, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:

"L'accordo di programma quadro di cui al comma  5  stabilisce  che  i

produttori e gli utilizzatori che aderiscono a un sistema autonomo di

cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e  c),  ovvero  a  uno  dei

consorzi di cui all'articolo 223 assicurano in ogni caso la copertura

dei costi di raccolta e di gestione dei  rifiuti  di  imballaggio  da

loro  prodotti  e  conferiti  al  servizio   pubblico   di   raccolta

differenziata; la copertura di  tali  costi  deve  essere  assicurata

anche qualora gli obiettivi di recupero  e  riciclaggio  siano  stati

conseguiti o superati attraverso la raccolta su superfici private";

b) all'allegato L-quinquies, dopo il numero 20, e' inserito  il

seguente:

«20-bis. Attivita' di cura e manutenzione del paesaggio e del

verde pubblico e privato.».

3. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di

cui  al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   sicurezza

energetica del 23 novembre 2023, e'  integrato  di  due  membri,  uno

designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria  degli

autotrasportatori    e    uno    designato    dalle    organizzazioni

rappresentative dei gestori dei rifiuti,  nominati  con  decreto  del

Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica.  I   membri

aggiuntivi ai sensi del primo periodo restano  in  carica  fino  alla

scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del  23  novembre

2023.

3-bis. All'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60, il comma 1

e' sostituito dal seguente:

«1. Al fine di promuovere obiettivi di  economia  circolare  per  i

rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente  pescati  e

volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema  marino  e

delle acque interne, i  criteri  specifici  e  le  modalita'  per  la

cessazione  della  qualifica  di  rifiuto  sono  stabiliti  ai  sensi

dell'articolo 184-ter, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152».

 

                               Art. 5

Misure urgenti per la promozione di politiche  di  sostenibilita'  ed

  economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi

  infrastrutturali

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,

dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

«1-quater. Al fine di promuovere politiche di  sostenibilita'  ed

economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e

di riutilizzo dei materiali  provenienti  dalla  realizzazione  degli

interventi di cui al presente articolo, nonche' di quelli provenienti

dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di  Marina  di

Carrara, anche al fine di ridurre il conferimento  in  discarica  dei

rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della

presente  disposizione,   il   Commissario   straordinario   di   cui

all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorita' di sistema

portuale del  Mar  Ligure  occidentale  nonche'  il  Piano  approvato

dall'Autorita'  di  sistema  portuale  del  Mar   Ligure   orientale,

acquisiti i pareri vincolanti  della  regione  Liguria,  dell'Agenzia

regionale  per  la  protezione  ambientale  (ARPA)   e   dell'azienda

sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere  entro

quindici giorni dalla  richiesta,  adotta  con  apposito  decreto  il

Programma per  la  gestione  integrata  e  circolare  dei  rifiuti  e

materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel  rispetto  della

disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di gestione dei

rifiuti. Le modalita' e i termini per il conferimento e il riutilizzo

dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio

dei porti della Spezia e di Marina di Carrara sono definiti  mediante

la sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi dell'articolo  15

della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  tra  l'Autorita'  di  sistema

portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorita' di sistema portuale

del Mar Ligure orientale.

Il Programma di cui al primo periodo, previo accertamento  mediante

apposite indagini analitiche delle caratteristiche  dei  materiali  e

dei rifiuti, prevede l'utilizzo:

a) dei materiali di escavo di fondali marini  o  salmastri  o  di

terreni litoranei  emersi,  ai  sensi  dell'articolo  109,  comma  1,

lettera a), del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nel

rispetto di quanto previsto dal regolamento di  cui  al  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  15

luglio 2016, n. 173;

b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al  solo

fine  di  utilizzo,  ove  ne  sia  dimostrata  la  compatibilita'   e

l'innocuita' ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1,  lettera

b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i  criteri  di

cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo  n.  152  del  2006,

comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei  in

termini di caratteristiche qualitative e  granulometriche,  derivanti

da  scavi  in  roccia  oppure  dall'escavo  di   substrati   naturali

appartenenti all'originale  litorale  o  al  fondale  sottostante  di

pertinenza demaniale;

d) di inerti e materiali  geologici  inorganici  che  cessano  di

essere rifiuto a seguito di un'operazione  di  recupero,  incluso  il

riciclaggio,  nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui  all'articoli

184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel

rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi  1  e

2, del medesimo decreto.

1-quinquies. Il Programma di cui al comma  1-quater,  per  ciascuno

degli  interventi  previsti  nei  Piani  di  cui  al  medesimo  comma

1-quater, contiene un cronoprogramma delle attivita'  finalizzate  al

recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti  dalla

realizzazione degli interventi, con  l'indicazione  dei  quantitativi

massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui e' previsto  il

riutilizzo,  suddivisi  per   opera,   tipologia   di   materiale   e

caratteristiche, nonche' le dichiarazioni di conformita'  di  ciascun

produttore, detentore o utilizzatore dei  materiali,  rese  ai  sensi

degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  di  cui

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,

attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater.  Le

dichiarazioni di conformita' di cui al  primo  periodo  includono  la

tipologia e la quantita' dei materiali oggetto di ogni  utilizzo,  le

attivita'  di  gestione  necessarie,  il  sito  di   origine   e   di

destinazione  e  le  modalita'  di  impiego  previste.  Il  Programma

comprende altresi' i risultati e  le  procedure  di  campionamento  e

caratterizzazione dei  materiali  e  dei  rifiuti  di  cui  al  comma

1-quater.

1-sexies.  L'adozione  del  Programma  di  cui  al  comma  1-quater

sostituisce tutte le autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze,

pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari

alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Programma,

ivi incluse le autorizzazioni di cui  all'articolo  109  del  decreto

legislativo n. 152  del  2006.  Eventuali  interventi  contenuti  nel

Programma da assoggettare a valutazioni di compatibilita'  ambientale

restano sottoposti alla disciplina di  cui  alla  parte  seconda  del

decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario  di

cui all'articolo 1, laddove  necessario,  provvede  all'aggiornamento

del  Programma  con  le  modalita'  di  cui  ai  commi   1-quater   e

1-quinquies.

1-septies. Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi

1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.».

 

                             Art. 5 bis
Valori limite di ammissibilita' dei rifiuti da collocare in discarica

1. In conformita' alla decisione n. 2003/33/CE del  Consiglio,  del

19  dicembre  2022,  all'articolo  16-ter,  comma  1,   del   decreto

legislativo 13 gennaio  2003,  n.  36,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: «30  giugno  2022»  sono  sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

b) alla lettera c-bis), le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite

dalle seguenti: «1° gennaio 2028».

2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano a  decorrere

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto. Entro i successivi centottanta giorni,  i  titolari

di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 16-ter del  decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in corso di validita'  alla  data

di cui al primo periodo, possono richiederne l'adeguamento ai  valori

limite di cui al medesimo articolo 16-ter, come modificato dal  comma

1 del presente articolo.».

 

                               Art. 6

                Misure urgenti in materia di bonifica

1.  Agli  interventi   previsti   dal   Piano   d'azione   per   la

riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto  del  Ministro

della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella  Gazzetta

Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2,

Componente 4, Investimento 3.4, del  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza, si applicano le seguenti disposizioni:

a) in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo

articolo 242, comma 3, e' concordato con l'Agenzia regionale  per  la

protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia

entro il termine di trenta giorni  dalla  richiesta  del  proponente,

eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata

pronuncia nei termini di cui al primo periodo da  parte  dell'Agenzia

regionale   per   la   protezione   dell'ambiente    territorialmente

competente,  il  piano  di  caratterizzazione   e'   concordato   con

l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale

(ISPRA), che si  pronuncia  entro  e  non  oltre  i  quindici  giorni

successivi su segnalazione del proponente;

b) i risultati delle indagini di caratterizzazione,  dell'analisi

di  rischio  sanitario  ambientale  sito-specifica,  ove  occorrente,

nonche'  il  progetto  degli  interventi  possono  essere   approvati

congiuntamente dall'autorita' competente.

2. Per lo svolgimento delle attivita' analitiche propedeutiche alla

definizione dei valori  di  fondo  di  cui  all'articolo  242,  comma

13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai

sensi dell'articolo 248, comma 2, del medesimo  decreto  legislativo,

l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente  territorialmente

competente  puo'  avvalersi  dei   laboratori   di   altri   soggetti

appartenenti  al  sistema  nazionale  a  rete   per   la   protezione

dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati

accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o  maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al titolo V della parte quarta del decreto  legislativo  n.  152

del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 242, comma 13-ter:

1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della

tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle

tabelle 1 e 2 dell'allegato»;

2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» e'  sostituita

dalla seguente: «concentrazioni»;

b) all'articolo 244:

1) al comma 2, dopo  le  parole  «responsabile  dell'evento  di

superamento» sono inserite le seguenti: «, con  oneri  a  carico  del

medesimo,»;

2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le attivita' affidate alle province ai sensi  del

presente articolo, le province medesime  si  avvalgono  del  supporto

tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.».

1.  Agli  interventi   previsti   dal   Piano   d'azione   per   la

riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto  del  Ministro

della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella  Gazzetta

Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2,

Componente 4, Investimento 3.4, del  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza, si applicano le seguenti disposizioni:

a) in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo

articolo 242, comma 3, e' concordato con l'Agenzia regionale  per  la

protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia

entro il termine di trenta giorni  dalla  richiesta  del  proponente,

eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata

pronuncia nei termini di cui al primo periodo da  parte  dell'Agenzia

regionale   per   la   protezione   dell'ambiente    territorialmente

competente,  il  piano  di  caratterizzazione   e'   concordato   con

l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale

(ISPRA), che si  pronuncia  entro  e  non  oltre  i  quindici  giorni

successivi su segnalazione del proponente;

b) i risultati delle indagini di caratterizzazione,  dell'analisi

di  rischio  sanitario  ambientale  sito-specifica,  ove  occorrente,

nonche'  il  progetto  degli  interventi  possono  essere   approvati

congiuntamente dall'autorita' competente.

2. Per lo svolgimento delle attivita' analitiche propedeutiche alla

definizione dei valori  di  fondo  di  cui  all'articolo  242,  comma

13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai

sensi dell'articolo 248, comma 2, del medesimo  decreto  legislativo,

l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente  territorialmente

competente  puo'  avvalersi  dei   laboratori   di   altri   soggetti

appartenenti  al  sistema  nazionale  a  rete   per   la   protezione

dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati

accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o  maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al titolo V della parte quarta del decreto  legislativo  n.  152

del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 242, comma 13-ter:

1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della

tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle

tabelle 1 e 2 dell'allegato»;

2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» e'  sostituita

dalla seguente: «concentrazioni»;

b) all'articolo 244:

1) al comma 2, dopo  le  parole  «responsabile  dell'evento  di

superamento» sono inserite le seguenti: «, con  oneri  a  carico  del

medesimo,»;

2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le attivita' affidate alle province ai sensi  del

presente articolo, le province medesime  si  avvalgono  del  supporto

tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.».

                               Art. 7

Istituzione della struttura di supporto al commissario  straordinario

  per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole «Con  successivo»  sono

sostituite dalle seguenti: «Per le finalita' di cui al primo periodo,

da realizzare entro il 31 dicembre 2029, con successivo»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il commissario straordinario  di  cui  al  comma  1  si

avvale  altresi'  di  una  struttura  di  supporto  composta  da   un

contingente massimo di personale pari a cinque unita' di livello  non

dirigenziale e una  unita'  di  livello  dirigenziale  non  generale,

appartenenti  ai  ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,

tecnico e ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche,  nominate  con

decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica.  Si

applica,  in  relazione  alle  modalita'  di   reperimento   e   alla

retribuzione  del  personale  non   dirigenziale,   quanto   previsto

all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.

44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e' reso

indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori  ruolo,  un

numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di

provenienza  equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.   Ferme

restando le modalita' di reperimento di cui al  secondo  periodo,  al

personale di livello dirigenziale e' riconosciuta la retribuzione  di

posizione  in  misura  equivalente  ai   valori   economici   massimi

attribuiti ai  titolari  di  incarico  dirigenziale  di  livello  non

generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   nonche'

un'indennita'   sostitutiva   della   retribuzione   di    risultato,

determinata  con  provvedimento  del  commissario  straordinario,  di

importo  non  superiore  al  50  per  cento  della  retribuzione   di

posizione. Il personale dirigenziale di  cui  al  quarto  periodo  e'

posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,  della  legge  15  maggio

1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o  altro

analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e  conserva  lo

stato   giuridico   e   il   trattamento    economico    fondamentale

dell'amministrazione  di  appartenenza,  che  resta  a  carico  della

medesima, mentre il trattamento  accessorio  e'  a  carico  esclusivo

della  struttura  commissariale.  In  aggiunta  al  personale   della

struttura di supporto, il commissario  puo'  altresi'  nominare,  con

proprio provvedimento, fino a  due  esperti  in  materie  tecniche  e

giuridiche. La struttura cessa alla scadenza del termine  di  cui  al

comma 1, secondo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a

euro 76.060 per l'anno 2024 e a euro 456.358 annui per ciascuno degli

anni dal 2025 al 2029, di cui euro 50.873 per  l'anno  2024  ed  euro

305.238 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per  le  spese

del personale, euro 5.000 per l'anno 2024 ed euro  30.000  annui  per

ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le  spese  di  funzionamento

della struttura ed euro 20.187 per l'anno 2024 ed euro 121.120  annui

per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese degli  esperti,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

2. Al commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e

promuovere  la  realizzazione  degli   interventi   di   bonifica   e

riparazione del danno ambientale nel sito  contaminato  di  interesse

nazionale di Crotone- Cassano e Cerchiara, nominato con  decreto  del

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14  settembre   2023,   e'

attribuito, a decorrere dalla data della relativa nomina e fino  alla

rideterminazione del compenso stabilito con  decreto  del  Presidente

del  Consiglio  dei  ministri  del  22  febbraio  2024,  un  compenso

aggiuntivo, a titolo di  parte  fissa,  fino  al  raggiungimento  del

compenso determinato nella misura massima di euro 50.000 annui  lordi

e,  a  titolo  di  parte   variabile,   strettamente   correlata   al

raggiungimento  degli  obiettivi  e  al   rispetto   dei   tempi   di

realizzazione degli  interventi  oggetto  dell'incarico,  fino  a  un

massimo di euro 50.000 annui  lordi.  Agli  oneri  di  cui  al  primo

periodo, pari a 28.117 euro per l'anno  2024,  si  provvede  mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica.

 

                               Art. 8

Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi  in

                     materia di difesa del suolo

1.  Al  fine  di  assicurare  la  completezza  del  quadro  tecnico

conoscitivo degli interventi  finanziati  per  mitigare  il  dissesto

idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui e'  affidata

l'attuazione  degli  interventi  di  difesa  del   suolo   alimentano

tempestivamente il  Repertorio  nazionale  degli  interventi  per  la

difesa del suolo di seguito «piattaforma ReNDiS», a prescindere dalla

fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del

rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e gia'  censiti  nella

piattaforma ReNDiS, i soggetti di cui al  primo  periodo  inseriscono

nella piattaforma stessa  le  informazioni  tecniche,  ove  mancanti,

relative a posizione geografica e  tipologia  del  dissesto  e  delle

opere nonche' agli elaborati progettuali  degli  interventi  medesimi

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  individuano  gli  eventuali

interventi  di  difesa  del  suolo,  a  prescindere  dalla  fonte  di

finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma  ReNDiS  e

ne trasmettono  l'elenco,  completo  dei  relativi  codici  unici  di

progetto (CUP), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale  (ISPRA),  ai  fini  del  tempestivo   inserimento   nella

piattaforma, e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. I commissari di  Governo,  il  Presidente  della  regione  Valle

d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano

verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca  dati

delle pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo  2  del  decreto

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei sistemi a essa collegati.

4. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.

272 del 15 novembre 2021, e' adeguato alle  disposizioni  di  cui  ai

commi 1, 2 e 3.

                               Art. 9

Programmazione  e  finanziamento   degli   interventi   affidati   ai

  Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico

1. All'articolo 7 del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i  seguenti:

«Ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi  di  mitigazione

del rischio idrogeologico e' data altresi' priorita' agli  interventi

la cui progettazione sia stata finanziata mediante il  Fondo  di  cui

all'articolo 55  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  221  e  abbia

conseguito almeno il  livello  di  progettazione  qualificabile  come

progetto di fattibilita' tecnico-economica ai sensi dell'articolo  41

del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  31

marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo

periodo, del medesimo  codice,  come  progetto  definitivo  ai  sensi

dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  L'inserimento  nel  Piano  degli

interventi di mitigazione del  rischio  idrogeologico  ai  sensi  del

sesto  periodo  e'  in  ogni  caso  condizionato  al  rinnovo   della

valutazione positiva da parte della competente  Autorita'  di  bacino

distrettuale,  da  effettuare  in  relazione  all'ultimo  livello  di

progettazione conseguito.»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per gli  interventi  la  cui  progettazione  sia  stata

finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55  della  legge  n.

221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi  dodici  mesi

dall'ammissione  al  finanziamento  e  in   assenza   di   cause   di

impossibilita'  oggettiva  sopravvenute  o  di  forza  maggiore,  gli

interventi medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9,

terzo periodo, del codice di cui al decreto  legislativo  n.  36  del

2023,non  abbiano  conseguito  almeno  il  livello  di  progettazione

qualificabile come progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica  o

come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice di  cui

al decreto legislativo n. 50 del 2016.

2-ter. Le risorse finanziarie  accreditate  sulle  contabilita'

speciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del

2014, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  116  del  2014,

intestate ai commissari di Governo  per  il  contrasto  del  dissesto

idrogeologico,  non  possono  essere  oggetto   di   pignoramento   o

sequestro.».

2. Le eventuali economie derivanti dagli accordi  di  programma  di

cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,

per la quota parte derivante da risorse  di  bilancio  del  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica,  integrano  la  dotazione

finanziaria destinata al Piano degli interventi  di  mitigazione  del

rischio  idrogeologico  di  cui  all'articolo   7,   comma   2,   del

decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con  modificazioni,  dalla

legge n. 164 del 2014, come modificato dal comma 1, lettera  a),  del

presente articolo.

3. All'articolo  10  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter:

1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Con  proprio

provvedimento,  il  commissario  di  Governo  per  il  contrasto  del

dissesto idrogeologico puo' nominare un soggetto attuatore del  Piano

degli interventi di  mitigazione  del  rischio  idrogeologico  a  cui

delegare l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 7,  comma

2, del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito  con

modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  il  quale  opera

con i medesimi poteri e le deroghe previsti  per  il  commissario  di

Governo.»;

2)  il  terzo  periodo  e'   sostituito   dal   seguente:   «Il

provvedimento di  nomina  di  cui  al  primo  periodo  stabilisce  il

compenso da corrispondere al  soggetto  attuatore  del  Piano,  nella

misura e con le modalita'  di  cui  all'articolo  15,  comma  3,  del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n.111, che  trova  copertura  finanziaria

nei quadri economici degli  interventi,  cosi'  come  risultanti  dai

sistemi informativi della Ragioneria generale  dello  Stato,  nonche'

gli obiettivi, ai fini della corresponsione della parte variabile del

compenso,  che  includono  anche  l'attivita'   di   monitoraggio   e

rendicontazione  di  cui  all'articolo  7,  comma   2,   del   citato

decreto-legge n. 133 del 2014.»;

b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

«2-quater. Ai  commissari  di  Governo  per  il  contrasto  del

dissesto  idrogeologico  sono  attribuite  anche   le   funzioni   di

responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza

ai sensi della legge 6 novembre 2012,  n.  190,  che  possono  essere

delegate dai medesimi commissari ai  soggetti  attuatori  di  cui  al

comma 2-ter.

2-quinquies.  Per  l'espletamento  delle   attivita'   di   cui

all'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 133 del 2014,  i

commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e  i

Presidenti delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  possono

assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in

deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quelle  in  materia

penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle

leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto

legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli

inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».

4. Al fine di accelerare la realizzazione  delle  opere  di  difesa

idraulica delle Grave di Ciano, il segretario generale dell'Autorita'

di bacino distrettuale  delle  Alpi  orientali  e'  individuato  come

commissario straordinario per l'espletamento delle attivita'  di  cui

all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,

come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo.

5. Il commissario di cui al comma 4 opera con i medesimi  poteri  e

le deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al

dissesto  idrogeologico  di  cui  all'articolo  10,  comma   1,   del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, senza nuovi o  maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica. Il commissario di cui al  comma  4  e'

autorizzato  ad  assumere  direttamente  le  funzioni   di   stazione

appaltante e opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa  da

quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni

del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui

al  decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  nonche'  dei   vincoli

inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea.   Al

commissario di cui al comma  4  non  spettano  compensi,  gettoni  di

presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. L'assegnazione delle risorse destinate a  interventi  finanziati

dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge  11  dicembre

2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio  dei

ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  28

del 2 febbraio 2019,  operata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri  -  Dipartimento  Casa  Italia  per  il   finanziamento   di

interventi volti alla messa in sicurezza del Paese  in  relazione  al

rischio  idrogeologico  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, e' revocata qualora i soggetti

attuatori di cui all'articolo 1, comma  9,  del  citato  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, entro sei  mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in  assenza  di

cause di impossibilita' oggettiva sopravvenute o di  forza  maggiore,

omettano  di  trasmettere  alla  banca  dati  delle   amministrazioni

pubbliche - Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), in conformita' a

quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  i

dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse  al  fine

della successiva  verifica  sull'importo  delle  spese  sostenute  in

misura pari o superiore al 15  per  cento  dell'importo  della  prima

anticipazione ottenuta  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  10,  del

medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18  giugno

2021.

7. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera  del  Consiglio

dei  ministri  del  27  novembre  2022,  pubblicata  nella   Gazzetta

Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022,  in  conseguenza  degli  eventi

meteorologici verificatisi nel  territorio  dell'isola  di  Ischia  a

partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato con  la  delibera  del

Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella  Gazzetta

Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, e' ulteriormente prorogato fino

al 31 dicembre 2024, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica.

8. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.  61,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, secondo periodo dopo le parole: «per l'anno  2023»

sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) al comma 10, alinea, le parole: «5 milioni di euro per  l'anno

2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per  l'anno

2024»;

c) al comma 10, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) quanto a 10 milioni di euro  per  l'anno  2024  a  valere

sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella  contabilita'

speciale di cui all'articolo 20-quinquies.».

8-bis. All'articolo 20-octies, comma 6, del decreto-legge 1° giugno

2023, n. 61, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  luglio

2023, n. 100, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I piani di

cui al comma 2, lettera c),  del  presente  articolo  possono  essere

predisposti e approvati anche  per  stralci,  che  possono  avere  ad

oggetto anche le sole attivita' di progettazione.  In  tali  casi,  i

piani stralcio sono predisposti e approvati, ai sensi dei commi  2  e

4, nei limiti delle risorse specificamente  finalizzate  allo  scopo.

Qualora i piani stralcio abbiano ad  oggetto  le  sole  attivita'  di

progettazione, le modalita' di adozione del  decreto  di  concessione

del contributo  e  dell'eventuale  erogazione  dell'anticipazione  ai

soggetti attuatori per l'attivita' di progettazione sono definite dal

Commissario straordinario mediante provvedimenti di cui  all'articolo

20-ter, comma 8.

9. All'articolo 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «il programma nazionale  di

intervento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «previo  parere  della

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281:

1) il programma nazionale di intervento;

2) i criteri e le modalita' per stabilire le priorita'  che  le

amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione

di risorse destinate  agli  interventi  di  mitigazione  del  rischio

idrogeologico, tenendo conto  di  quanto  previsto  dal  decreto  del

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  adottato   in   attuazione

dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

3) i criteri e le modalita' per il  monitoraggio  e  la  revoca

delle risorse statali destinate agli interventi  di  mitigazione  del

rischio idrogeologico ove, in  assenza  di  cause  di  impossibilita'

oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le  somme  assegnate  non

siano impegnate  e  pagate  dai  competenti  soggetti  attuatori  nei

termini previsti.»;

b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. In caso di revoca ai sensi del  comma  1,  lettera  b),

numero 3), le risorse  sono  comunque  riassegnate  all'autorita'  di

bacino distrettuale territorialmente competente per essere  impiegate

nell'ambito del medesimo territorio e con la  medesima  destinazione.

All'impiego delle risorse assegnate ai sensi del  periodo  precedente

provvede il segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale

interessata  con  i  medesimi  poteri  e  deroghe  previsti  per   il

commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico  di

cui all'articolo 10, comma 1,  del  citato  decreto-legge  24  giugno

2014, n. 91, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica».

9-bis.  Per  il  potenziamento  delle   attivita'   finalizzate   a

rafforzare, la tutela  del  territorio  e  la  gestione  delle  acque

nonche' alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento

climatico, con particolare riguardo alle attivita' di  pianificazione

e aggiornamento degli strumenti di pianificazione,  le  Autorita'  di

bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152,  sono  autorizzate,  nel  limite  di  una  spesa

complessiva pari a 6 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno

2026, a reclutare e ad assumere, nei limiti della  vigente  dotazione

organica, personale con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo

indeterminato,  mediante   l'indizione   di   procedure   concorsuali

pubbliche  o  lo  scorrimento  di  vigenti  graduatorie  di  concorsi

pubblici. Con decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,

di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il

Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  da  adottare

entro il 30 aprile 2025, sulla base delle  richieste  delle  predette

Autorita' di bacino coerenti con  i  rispettivi  piani  triennali  di

fabbisogno di personale, sono ripartite le risorse di  cui  al  primo

periodo.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a  6  milioni  di

euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2026,  si   provvede   mediante

corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di

politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del

decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai cicli  di

programmazione finanziaria gia'  avviati  alla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto che continuano a  essere  regolati  dalla

disciplina  specifica  delle   relative   fonti   di   finanziamento.

Conseguentemente, rimangono salve, fino alla conclusione del relativo

ciclo  di  programmazione  finanziaria,  le  specifiche  disposizioni

recanti  criteri  e  regole  per  il  monitoraggio,   la   revoca   e

l'assegnazione  delle  risorse  statali  destinate  a  interventi  di

mitigazione del rischio idrogeologico. Rimangono, altresi', fermi gli

obblighi  internazionali  e  i  vincoli  derivanti  dall'appartenenza

all'Unione  europea,  nonche'  le  disposizioni  relative  al   Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Al Fondo per lo sviluppo  e

la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31  maggio

2011, n. 88, e al Fondo di rotazione  di  cui  all'articolo  5  della

legge 16 aprile 1987, n. 183, continuano ad applicarsi le  pertinenti

disposizioni,  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle   modalita'   di

individuazione delle  priorita'  stabiliti  con  il  decreto  di  cui

all'articolo  57,  comma  1,  lettera  b),  numero  2),  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal comma 9 del presente

articolo, in quanto compatibili.

 

                               Art. 10

Disposizioni   urgenti   per   le   funzionalita'   delle   pubbliche

  amministrazioni  operanti  nei  settori   dell'ambiente   e   della

  sicurezza energetica

1. Alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini dello svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al

comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  su

proposta  del  Sistema  nazionale,  puo'  adottare  linee  guida  per

specifici settori.»;

b) all'articolo 4, comma 4, dopo  le  parole:  «con  il  concorso

delle agenzie» sono inserite le seguenti: «e sulla base  delle  linee

guida di cui all'articolo 3, comma 1-bis, ove adottate».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  45,  il

comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma  1,

del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decreto  del

Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro

dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento

economico del direttore dell'ISIN. Se  appartenente  ai  ruoli  delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  il  direttore  dell'ISIN  e'

collocato  in  posizione  di  fuori  ruolo,  aspettativa  o   analoga

posizione  per  l'intera  durata  dell'incarico,  anche   in   deroga

all'ordinamento    di    appartenenza,    mantenendo,    a     scelta

dell'interessato, il trattamento economico complessivo in  godimento.

Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del  citato

decreto-legge n. 201 del 2011. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al

primo periodo e' altresi' determinato il  trattamento  economico  dei

componenti della Consulta e del  Collegio  dei  revisori.  Gli  oneri

derivanti dall'attuazione del presente  comma  sono  coperti  con  le

risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17.».

3. Il trattamento economico stabilito  ai  sensi  dell'articolo  6,

comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014, come modificato  dal

comma  2  del  presente  articolo,  si  applica  anche  agli   organi

dell'Ispettorato  nazionale  per   la   sicurezza   nucleare   e   la

radioprotezione (ISIN) in carica alla data di entrata in  vigore  del

presente decreto, con effetti a  decorrere  dalla  relativa  data  di

nomina.

4. Allo scopo  di  rafforzare  la  capacita'  amministrativa  e  di

potenziare  le  attivita'  necessarie   per   assicurare   la   piena

realizzazione degli  obiettivi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente della  sicurezza

energetica, fino al 31 dicembre  2026,  il  Ministero  medesimo  puo'

conferire ulteriori quattro incarichi  dirigenziali  di  livello  non

generale di  natura  tecnico-specialistica  oltre  i  limiti  di  cui

all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.

165. Gli incarichi di cui al primo periodo sono  conferiti  a  valere

sulle risorse finanziarie disponibili e  nei  limiti  delle  facolta'

assunzionali previste a legislazione vigente.

4-bis. Nelle more del recepimento della  direttiva  (UE)  2024/1788

del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  13  giugno  2024,  a

decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione

del  presente  decreto,  l'impresa  maggiore  di  trasporto  del  gas

naturale di cui all'articolo 10, comma 1,  lettera  a),  del  decreto

legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  partecipa  in  qualita'   di

rappresentante nazionale per l'Italia alla Rete europea  dei  gestori

di rete per l'idrogeno (ENNOH), di cui all'articolo 57, paragrafo  1,

del  regolamento  (UE)  2024/1789  del  Parlamento  europeo   e   del

Consiglio, del 13 giugno 2024.

 

                             Art. 10 bis

Disposizioni urgenti per  il  rafforzamento  degli  investimenti  nei

  Paesi africani a tutela dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. Al fine di rafforzare gli  investimenti  del  Piano  Mattei  nei

Paesi africani con l'obiettivo di coniugare le esigenze di  sicurezza

energetica con quelle della tutela ambientale, mediante  lo  sviluppo

di infrastrutture sostenibili e la riduzione delle emissioni  di  gas

serra, all'articolo 10 del  decreto-legge  29  giugno  2024,  n.  89,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  2024,  n.  120,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «per l'anno 2024» sono  sostituite  dalle

seguenti: «entro l'anno 2025»;

b) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In  caso

di  inadempimento  delle  obbligazioni  di  pagamento  da  parte  del

debitore, la Cassa depositi e prestiti Spa  invia  una  richiesta  di

escussione al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  che,  entro

centottanta giorni dal ricevimento della stessa, procede al pagamento

della somma dovuta. A seguito del  pagamento  di  cui  al  precedente

periodo, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' gestire, su richiesta,

le attivita' di recupero, anche per conto del Ministero dell'economia

e delle finanze, e le somme da  essa  eventualmente  recuperate  sono

retrocesse in relazione alla quota garantita»;

c) al comma  10,  le  parole:  «intestato  alla  Cassa  depositi  e

prestiti» sono sostituite dalle  seguenti:  «intestato  al  Ministero

dell'economia e delle finanze»».

 

                               Art. 11

                      Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione degli articoli

7, commi 1 e 2, e 9, commi 9-bis e 9-ter, non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

interessate provvedono alle attivita' previste dal  medesimo  decreto

mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

 

                               Art. 12

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 

[Photo credits: https://tinyurl.com/5t459jse]

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