Il decreto lavoro tocca la sicurezza

Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

Il decreto lavoro tocca la sicurezza e non soltanto i temi legati all'assegno di inclusione.

Al capo II, infatti (Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di
sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi) il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, dal titolo Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 - si occupa anche di:

  • modifiche al testo unico della sicurezza (art. 14);
  • condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione
    dell'attività ispettiva (art. 15);
  • fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (art. 17);
  • estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (art. 18).

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Qui di seguito il testo del provvedimento, nella quota a parte relativa alla prevenzione e alla sicurezza del lavoro.

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Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 

Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del
lavoro. (23G00057)

(Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023)
Vigente al: 5 maggio 2023

Capo I
Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(...)

E m a n a
il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

Assegno di inclusione

(...)

 

Art. 2

Beneficiari

(...)

Art. 3

Beneficio economico

(...)

Art. 4

Modalita' di richiesta ed erogazione del beneficio

(...)

Art. 5

Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL

 

(...)

Art. 6

Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa

(...)

 

Art. 7

Controlli

1. I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal
personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di seguito
INL e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, limitatamente
all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro,
contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonche' legislazione
sociale, compresa la materia della tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell'INPS, nonche'
dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di
polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attivita' di
vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la
decadenza dal beneficio, nonche' su altri fenomeni di violazione in
materia di lavoro e legislazione sociale, il personale ispettivo
dell'INL e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le
informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata,
trattate dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo
dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalita' di cui al presente
comma, l'INPS e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INL,
l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuati le categorie di dati, le modalita' di accesso, da
effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a
tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.
4. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al lavoro
irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di inclusione,
che svolgono attivita' lavorativa in violazione delle disposizioni
legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
elabora, con proprio decreto, sentito l'INL, un piano triennale di
contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione,
contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attivita'
ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli
obiettivi annuali da conseguire, nonche' le modalita' di
collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni
territoriali.
5. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

Art. 8

Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare

(...)

Art. 9

Offerte di lavoro e compatibilità con l'Assegno di inclusione

(...)

Art. 10

Incentivi

(...)

Art. 11

Coordinamento, monitoraggio e valutazione

(...)

Art. 12

Supporto per la formazione e il lavoro

(...)

Art. 13

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

(...)

Capo II
Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di
sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonche' di
aggiornamento del sistema di controlli ispettivi

 

Art. 14

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente
decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente
decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi
di cui all'articolo 28;»;
b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo
III» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' idonee opere provvisionali
in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV»;
c) all'articolo 25, comma 1:
1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) in
occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la
cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene
conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di
idoneita';»;
2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in caso
di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al
datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di
legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in
materia di formazione, nonche' il controllo sulle attivita' formative
e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei
soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti
destinatari della stessa.»;
e) all'articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di
incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla
struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di
lavoro territorialmente competente.»;
f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per tutta
la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una
dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o
in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta
formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle
disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per
l'utilizzo.»;
g) all'articolo 73, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che
richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7,
provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico
al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e
sicuro.»;
h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le
seguenti parole: «e dell'articolo 73, comma 4-bis».

Art. 15

Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione
dell'attivita' ispettiva

1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle
imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di
evasione od omissione contributiva, nonche' di poter disporre con
immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e
definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati
condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa,
le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del
Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresi' rese
disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle
attivita' ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione
od omissione contributiva.
2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti
pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti
amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Alle attivita' previste dai commi 1 e 2, le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16

Attivita' di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano

1. Al fine di potenziare le attivita' di polizia giudiziaria in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di
lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro,
nell'ambito del personale gia' in servizio, individua un contingente
di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi
delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, e'
impiegato sul territorio della Regione siciliana nonche' delle
Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 17

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in
occasione delle attivita' formative e interventi di revisione dei
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli
studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e
grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi
di istruzione e formazione professionale e le Universita', deceduti a
seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018,
durante le attivita' formative, e' istituito, presso il Ministero del
lavoro delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione
finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di
euro annui, a decorrere dall'anno 2024.
2. I requisiti e le modalita' per l'accesso al Fondo di cui al
comma 1, nonche' la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile
con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati,
ai sensi dell'articolo 85, terzo comma , del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 784 sono aggiunti i seguenti:
«784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano
triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale,
educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio
offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalita', le
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione
individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il docente coordinatore di
progettazione.
784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito
sono individuate le modalita' per effettuare il monitoraggio
qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento.
784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per
l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi
con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di
prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da
adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali
e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei
rischi e' fornita all'istituzione scolastica ed e' allegata alla
Convenzione.».
5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: «percorsi di
alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacita' strutturali,
tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonche' all'esperienza
maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento e l'eventuale partecipazione a forme di raccordo
organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti
territoriali gia' impegnati nei predetti percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento»»;
b) dopo il comma 41, e' aggiunto il seguente:
«41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e
la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il
Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per
i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»,
assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per
la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali
e per l'orientamento.»

Art. 18

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale
del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione
terziaria professionalizzante e della formazione superiore

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela
assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per
l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di
assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche
allo svolgimento delle attivita' di insegnamento-apprendimento
nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della
formazione terziaria professionalizzante e della formazione
superiore.
2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1,
sono compresi nell'assicurazione, se non gia' previsti dall'articolo
4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124
del 1965, le seguenti categorie:
a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di
istruzione e delle scuole non paritarie, nonche' il personale del
sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi
di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di
formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attivita' di
docenza;
c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche
e alle attivita' laboratoriali;
d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonche'
ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i
ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei
cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori;
f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale
di istruzione e delle scuole non paritarie nonche' del sistema di
istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di
formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle
universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi
all'interno dei luoghi di svolgimento delle attivita' didattiche o
laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito
delle attivita' inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e
nell'ambito delle attivita' programmate dalle altre Istituzioni gia'
indicate;
g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei
cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2,
pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro
per l'anno 2024, e 5 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2025
si provvede ai sensi dell'articolo 44.
4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da
corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio,
sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva
spesa.

Capo III
Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di
lavoro

Art. 19

Fondo nuove competenze

(...)

Art. 20

Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto
pubblico

(...)

Art. 21

Fondo di rotazione di cui all'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845

(...)

Art. 22

Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale

(...)

Art. 23

Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di
omesso versamento delle ritenute previdenziali

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono
sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1°
gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati,
in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro
il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualita'
oggetto di violazione.

Art. 24

Disciplina del contratto di lavoro a termine

(...)

Art. 25

Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015

(...)

Art. 26

Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi
di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro

(...)

Art. 27

Incentivi all'occupazione giovanile

(...)

Art. 28

Incentivi per il lavoro delle persone con disabilita'

(...)

Art. 29

Estensione della clausola di salvezza

(...)

Art. 30

Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi
aziendale e riorganizzazione

(...)

Art. 31

Completamento dell'attivita' liquidatoria Alitalia

(...)

Art. 32

Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale

(...)

Art. 33

Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori
ad alta intensita' tecnologica e di interesse strategico

(...)

Art. 34

Modifiche alla disciplina dei contributi
per il settore dell'autotrasporto merci e persone

(...)

Art. 35

Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti

(...)

Art. 36

Disposizioni in materia di lavoro marittimo

(...)

Art. 37

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale

(...)

Art. 38

Disposizioni in materia di trattamento giuridico
ed economico degli ex lettori di lingua

(...)

Capo IV
Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione
fiscale

(...)

Art. 39

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori
dipendenti

(...)

Art. 40

Misure fiscali per il welfare aziendale

(...)

Art. 41

Rifinanziamento Fondo per la riduzione della pressione fiscale

(...)

Art. 42

Istituzione di un Fondo per le attivita' socio-educative a favore dei
minori

(...)

Art. 43

Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento dei
costi

(...)

Capo V
Disposizioni finali

Art. 44

Disposizioni finanziarie

(...)

Art. 45

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 maggio 2023

 

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

(...)

 

 

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