Il decreto siccità ora è legge. Convertito, infatti, il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche» con la legge 13 giugno 2023, n. 68 (in Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2023, n. 136).
Tra le tante, misure su:
- la nomina di un commissario straordinario;
- la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;
- l'utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica;
- la raccolta di acque piovane per uso agricolo;
- il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo;
- la manutenzione degli invasi;
- la gestione dei fanghi da depurazione;
- gli impianti di desalinizzazione;
- gli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica;
- le sanzioni per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.
Tra le novità:
- disposizioni per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico;
- misure sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica.
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Testo coordinato del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39
Testo del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 88 del 14 aprile 2023), coordinato con la legge
di conversione 13 giugno 2023, n. 68 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il
contrasto della scarsita' idrica e per il potenziamento e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche.». (23A03450)
(Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2023, n.136)
Vigente al: 13-6-2023
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Cabina di regia per la crisi idrica
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una
Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata « Cabina
di regia », organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri ovvero, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione
e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche
del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal
Ministro dell'economia e delle finanze nonche' dal presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente
di regione o provincia autonoma da lui delegato. Alle sedute della
Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica
affrontata, i Ministri interessati. Il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di
coordinamento della politica economica e di programmazione degli
investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia
con funzioni di segretario.
2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento
e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica
connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e
degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve
termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere
realizzati da parte del Commissario straordinario, ai sensi
dell'articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun intervento, il
fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate
e il relativo ordine di priorita' di finanziamento.
4. Entro il termine di cui al comma 3, le amministrazioni
competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili
destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel
settore idrico per i quali non siano gia' intervenute obbligazioni
giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di
urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette risorse,
previa rimodulazione delle stesse ai sensi del comma 5, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al
finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, fermo
restando il finanziamento della progettazione per gli interventi
oggetto di rimodulazione.
5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e
delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei
relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonche'
all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla
Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse
disponibili.
6. Il decreto di cui al comma 5 ripartisce le risorse tra gli
interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per
ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione
responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonche' il costo
complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 5
ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il
medesimo decreto provvede altresi' a indicare la quota di risorse da
destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati
al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al
recupero della capacita' di invaso, anche attraverso la realizzazione
delle operazioni di sghiaiamento e sfangamento delle dighe, sulla
base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo schema di decreto di cui al
presente comma e' trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di
sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali il
decreto puo' comunque essere adottato.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei
residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata del
bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati
di previsione della spesa.
8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la
Cabina di regia:
a) svolge attivita' di impulso e coordinamento in merito alla
realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni
connessi al fenomeno della scarsita' idrica, nonche' al potenziamento
e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di
aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e
ridurne le dispersioni. Ai fini di cui alla presente lettera, la
Cabina di regia individua gli interventi funzionali al potenziamento
della capacita' idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di
partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella
programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
b) ferme restando le competenze e le procedure di approvazione
previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle
infrastrutture idriche gia' approvate e finanziate nell'ambito delle
politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di
coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale
Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi
informativi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo,
gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto
pubblico e privato competente, anche fornendo misure di
accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali
criticita';
d) nell'ambito delle attivita' di monitoraggio svolte ai sensi
del presente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego,
opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la
realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al
comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformita' nella progettazione
ed esecuzione dei medesimi, nonche' qualora sia messo a rischio,
anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma,
l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2;
e) svolge attivita' di coordinamento e monitoraggio in ordine
alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse
finanziarie disponibili per le finalita' del presente articolo, anche
presenti nelle contabilita' speciali e nei fondi destinati alla
realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al
comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati
esistenti.
9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di regia
acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi
periodici sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma
3 e alla lettera b) del comma 8, predisposti anche sulla base delle
informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono
esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A tal fine il Dipartimento puo' avvalersi fino a un massimo di tre
esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un
importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi
previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso e' definito
con il provvedimento di nomina. A tal fine e' autorizzata la spesa di
euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Dipartimento puo' avvalersi altresi', a titolo gratuito e per
quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale, dei distretti idrografici
competenti per territorio, dell'Ordine nazionale dei geologi,
dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e
del Consiglio nazionale degli ingegneri.
11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i
Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e i
Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2
riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la
trasmissione di una relazione sulle attivita' espletate, con
l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi
affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9 e delle
iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle
eventuali criticita' riscontrate. I Commissari delegati per gli
interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui
all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente
alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui
al primo periodo, per il tramite del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 2
Superamento del dissenso e poteri sostitutivi
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 8, lettera d), alla
gestione delle situazioni di inerzia, ritardo o difformita' nella
progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per
la sicurezza del settore idrico si provvede, su proposta della Cabina
di regia, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2. La Cabina di regia, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 1, comma 8, lettera d), rilevi casi di dissenso,
diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un
organo di un ente territoriale interessato che, secondo la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte,
la realizzazione di uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi
3 e 8, lettera b), senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni
un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito l'ente territoriale interessato, che
si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla
Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere, che
devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data
di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di
quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la
sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio
dei ministri propone al Consiglio dei ministri le opportune
iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli
articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione,
ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
3. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari ai
sensi del presente articolo sono a carico dei soggetti attuatori
inadempienti sostituiti.
Art. 3
Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi
urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica
1. Al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al
fenomeno della scarsita' idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa
idrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, e'
nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di
interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica, di
seguito «Commissario». Il Commissario resta in carica fino al 31
dicembre 2023 e puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il
Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio
nazionale, fatte salve le competenze delle province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base dei dati degli osservatori
distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici istituiti presso
ciascuna Autorita' di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo
63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto
dall'articolo 11 del presente decreto. Al Commissario puo' essere
riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina,
in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri
derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per
l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli
oneri a carico dell'amministrazione, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione
degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi
dell'articolo 1, comma 3. A tali fini, il Commissario opera in deroga
ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico
e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea. Al Commissario straordinario e' intestata
apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale,
nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi di
cui al primo periodo.
3. Il Commissario, inoltre:
a) acquisisce i dati relativi allo stato di severita' idrica su
scala nazionale;
b) acquisisce dalle autorita' concedenti il censimento delle
concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio
nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e
delle domande di concessione presentate alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti
dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla
laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5;
d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione
del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati
ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle
misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi
della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi
di cui al comma 4;
f) verifica e monitora lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei
progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di
sghiaiamento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli
interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi di
cui al comma 4, in caso di inerzia o ritardo; provvede
all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e
urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti
accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei
potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o
l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle
risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute
umana, nonche' degli invasi fuori esercizio temporaneo, da finanziare
nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6,
secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla
dismissione;
h) collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle
relative competenze in materia.
4. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli
interventi e delle misure di cui al comma 3, il Commissario, anche su
richiesta delle regioni o dell'Autorita' di bacino distrettuale
territorialmente competente, informa il Presidente del Consiglio dei
ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere
non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto
inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce
al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o
i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei
progetti e degli interventi.
5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario puo'
adottare in via d'urgenza i provvedimenti motivati necessari a
fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della
scarsita' idrica, ad esclusione delle attivita' di protezione civile
che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, in
raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti sono immediatamente
comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole
regioni su cui il provvedimento incide nonche' alle Autorita' di
bacino distrettuali territorialmente competenti. Il Commissario puo'
operare con i poteri di cui al comma 2, secondo periodo.
6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue
dirette dipendenze, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente
massimo di personale pari a dodici unita', di cui due unita' di
personale dirigenziale di livello non generale reclutate in deroga
alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dieci unita' di personale non
dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e
degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti dal
Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni,
con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonche' del
personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando,
distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il
trattamento economico del personale collocato in posizione di comando
o fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo le
modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui al presente comma
puo' avvalersi altresi' fino a un massimo di cinque esperti o
consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
n. 303 del 1999, scelti anche in relazione alla comprovata esperienza
maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della
gestione delle risorse idriche e degli invasi, cui compete un
compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei
contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a
carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso e'
definito con il provvedimento di nomina. La struttura cessa alla
scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro
1.497.584 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
7. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti
e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la
realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi
del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari straordinari per il
dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli
interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, del Commissario straordinario di governo di
cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e
all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
nonche' del commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e
la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al
comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
qualora gia' nominati alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Restano, altresi', fermi i compiti e le funzioni dei
Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della
crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, ai sensi
degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e
3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, nei territori delle regioni Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio,
Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.
7-bis. Il Commissario straordinario, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021 per
l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema
acquedottistico del Peschiera, e' autorizzato all'apertura di una
contabilita' speciale per le spese di funzionamento e di
realizzazione, in conformita' con le procedure di cui all'articolo 4,
comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. L'eventuale
raccordo con l'ACEA ATO2 Spa e' disciplinato da convenzione, senza
oneri per il Commissario.
Art. 4
Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche
1. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi
infrastrutturali di cui all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera b), si
applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di
avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108. Ai predetti interventi non si applicano le
previsioni di cui all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Laddove
previsto, sui predetti interventi il parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e'
reso nel termine di sessanta giorni. I termini per l'approvazione dei
progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e quelli previsti per la verifica dei piani di
utilizzo dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono ridotti
della meta'.
2. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici
finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni
ambientali delle infrastrutture idriche di cui al comma 1, le
procedure di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono svolte mediante la presentazione di apposite liste
di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006. L'autorita' competente, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica al proponente
l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le
estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla
procedura di VIA. L'esito della valutazione e la documentazione
trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati
dall'autorita' competente sul proprio sito internet istituzionale.
Qualora l'autorita' competente non provveda entro il termine di
trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
della Cabina di regia, assegna all'autorita' competente un termine
per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di per-
durante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l'adozione del
provvedimento di verifica di assoggettabilita'.
2-bis. Per gli interventi di manutenzione straordinaria ed
incremento della sicurezza e della funzionalita' delle dighe e delle
infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2021-2027 con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n.
1/2022 del 15 febbraio 2022, come integrata dalla delibera del CIPESS
n. 35/ 2022 del 2 agosto 2022, sono fissati al 30 settembre 2023 i
termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione
della procedura di gara, ovvero per la trasmissione della lettera
d'invito, e al 31 dicembre 2023 i termini per l'assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti.
2-ter. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli
interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, anche con
riferimento alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento
delle infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal comma 1
dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
il proponente puo' presentare all'autorita' competente un'istanza ai
sensi dell'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto legislativo,
allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti
dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le
autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i
concerti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e
indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente
stesso.
3. Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle
infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti
e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e
superficiali nonche' l'incremento delle condizioni di sicurezza e il
recupero della capacita' di invaso, il Commissario, sentite le
regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base
anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi
dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di
interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi.
Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono le
dighe di cui al primo periodo individuano, in conformita' a quanto
disposto dagli articoli 114 e 117 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le modalita' idonee di gestione dei sedimenti asportati
in attuazione dei suddetti interventi, ivi compreso il loro
riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle,
nonche' i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso di
mancato rispetto da parte delle regioni del termine di cui al secondo
periodo il Commissario esercita i poteri sostitutivi di cui
all'articolo 3. Entro il 30 settembre 2023, le regioni comunicano i
progetti di fattibilita' e di gestione delle reti di monitoraggio dei
corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini
delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per
i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi
fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata
delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti
climatici.
4. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6.
4-bis. L'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 9-ter (Semplificazioni per l'installazione di impianti
fotovoltaici flottanti). - 1. Ai fini dell'installazione di impianti
solari fotovoltaici collocati in modalita' flottante sullo specchio
d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali,
compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o
installati a copertura dei canali di irrigazione, la relativa istanza
di concessione e' pubblicata nel sito internet istituzionale
dell'ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali
istanze concorrenti per un termine di trenta giorni. Qualora, alla
scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state
presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti,
sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, e' rilasciata una
concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o
dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi del
comma 3.
2. Il titolare della concessione di cui al comma 1 presenta, ai
sensi del comma 3, istanza di procedura abilitativa semplificata di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, o di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui
al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data
di rilascio della concessione medesima. Per il periodo di durata
della procedura abilitativa semplificata o del procedimento
autorizzatorio ai sensi del comma 3, e comunque non oltre il termine
di dodici mesi o di ventiquattro mesi dalla data di presentazione
rispettivamente dell'istanza di procedura abilitativa semplificata o
di autorizzazione, sulle aree oggetto delle concessioni di cui al
comma 1 non e' consentita la realizzazione di alcuna opera ne' di
alcun intervento incompatibili con le attivita' di cui al medesimo
comma 1, primo periodo.
3. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa
sull'energia elettrica, per l'attivita' di costruzione e di esercizio
degli impianti di cui al comma 1 di potenza fino a 10 MW, comprese le
opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la
procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle
risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La procedura di cui al primo periodo non si applica agli impianti di
cui al comma 1 ubicati all'interno delle aree previste all'articolo
136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di
cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura
2000. Per gli impianti di cui al comma 1 di potenza superiore a 10 MW
si applica la procedura di autorizzazione unica di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'ambito del
procedimento di autorizzazione unica sono rilasciati tutti gli atti
di assenso necessari, compresi quelli di competenza della
Soprintendenza e, nel caso delle dighe e degli invasi di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e
l'integrazione degli impianti di cui al comma 3 sotto il profilo
ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di
soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione
dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondita' del bacino,
nonche' i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584».
5. Al fine di assicurare il completamento dei procedimenti di
acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui
realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge
22 marzo 1952, n. 166, anche in ipotesi di mancata adozione dei
provvedimenti di espropriazione definitiva, le amministrazioni
procedenti sono autorizzate a concludere i procedimenti, in deroga
all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di
180 giorni dall'avvio del procedimento.
5-bis. Gli interventi e le attivita' afferenti alla realizzazione
delle opere di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono
considerati di pubblica utilita'. I relativi titoli abilitativi
comprendono la dichiarazione di pubblica utilita'.
5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole:
«nonche' dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente
decreto,» sono inserite le seguenti: «e di quelli comunque connessi
alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato II alla
parte seconda del presente decreto»;
b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico
accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture
necessari al superamento delle procedure di infrazione dell'Unione
europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della
risorsa idrica, ricompresi nell'allegato III alla parte seconda del
presente decreto».
5-quater. Alle attivita' previste al comma 5-ter la Commissione di
cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2022, n.
68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108,
il comma 3 e' abrogato.
5-sexies. Al fine di promuovere una migliore omogeneita' e
trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono
nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia interregionale per
il fiume Po (AIPo), con particolare ma non esclusivo riferimento
all'investimento 3.3, «Rinaturazione dell'area del Po», di cui alla
missione 2, componente 4, del PNRR, del quale l'Agenzia e' soggetto
attuatore, e' data facolta' di uso del prezzario AIPo e successivi
aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per
ciascuno degli interventi.
Art. 4 bis
Misure per garantire la continuita' della produzione di energia
elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit
idrico
1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema
elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in
misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in deroga
ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui
alla nota (1) della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle prescrizioni delle
autorizzazioni integrate ambientali delle singole centrali
termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, e'
autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali
termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero
di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale,
nel rispetto dei seguenti limiti:
a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non
significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37°C
e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun
caso superare i 3,5°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di
immissione;
b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della
temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C;
c) per i corsi d'acqua, la variazione massima tra temperature medie
di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di
immissione non deve superare i 4°C; su almeno meta' di qualsiasi
sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C;
d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i
30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in
nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di
immissione.
2. La deroga di cui al comma 1 puo' essere attivata, nelle
condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che facciano
prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza per la
sicurezza del sistema elettrico (PESSE), su richiesta del gestore
della rete di trasmissione nazionale al Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, con un anticipo di almeno due giorni
rispetto all'inizio del periodo di rischio per l'adeguatezza del
sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria a
far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso. Successivamente
all'attivazione della deroga da parte del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, il gestore della rete di trasmissione
nazionale provvede a notificare ai titolari delle unita' di
produzione che hanno comunicato al medesimo gestore di avere vincoli
all'immissione in rete per limiti di temperatura allo scarico i
periodi temporali in cui si rende necessaria la predetta attivazione.
Art. 5
Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi
per il contrasto alla crisi idrica
1. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli
invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il
Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente e
sentita l'Autorita' di bacino competente, fatte salve le competenze
delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla
regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei
limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e
dagli atti adottati dalle autorita' di vigilanza, in funzione
dell'uso della risorsa. Per le attivita' di regolazione relative ai
volumi degli invasi di cui al presente comma, il Commissario
acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle
condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta
di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
non provveda entro il predetto termine, il Commissario assegna
all'amministrazione un termine per provvedere non superiore a dieci
giorni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario, previo
parere della regione territorialmente competente e sentito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti
inerenti alla sicurezza, puo' altresi' autorizzare la riduzione
temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene,
disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le
limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza
dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di
emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi
inerenti l'attivita' di protezione civile nell'ambito dei bacini in
cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 256 del 4 novembre 2014, e dei piani di laminazione di cui alla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004,
recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e
funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il
rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile»,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.
59 dell'11 marzo 2004.
3. Per il conseguimento delle medesime finalita' di cui al comma 1,
il Commissario puo' fissare un termine per l'effettuazione da parte
dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche di cui
al comma 1 degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte
e delle reti idriche, nonche' di interventi di miglioramento della
capacita' di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le
cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in
coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione
dalle autorita' concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla
sicurezza dell'invaso. Qualora senza giustificato motivo non sia data
ottemperanza a quanto disposto ai sensi del presente comma, il
Commissario, sentito l'ente concedente, puo' attivare il procedimento
di revoca della concessione per grave inadempimento degli obblighi
previsti per il concessionario e puo' procedere all'espletamento
delle procedure e delle attivita' finalizzate all'assegnazione della
concessione.
3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il
comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere
idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche,
nell'esercizio delle proprie attivita', possono svolgere in
prossimita' delle stesse attivita' periodica di pulizia del materiale
flottante, secondo modalita' appositamente individuate dall'operatore
stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione,
presentato all'Autorita' di bacino, che individui: a) la superficie
interessata dalle operazioni; b) il periodo ovvero i periodi
dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate; c) una
descrizione generale delle operazioni di manutenzione. Gli oneri
derivanti dalle attivita' di cui al presente comma nonche' dallo
smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del
gestore o del concessionario».
Art. 6
Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo
1. All'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la
lettera e-quinquies) e' aggiunta la seguente:
«e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso
agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni
ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico
bacino».
1-bis. Limitatamente alla durata della gestione commissariale di
cui all'articolo 3 del presente decreto, agli interventi e alle opere
di cui al punto A.19 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, a condizione che gli stessi siano funzionali alle
attivita' agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente sul
suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal
suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali
di natura edilizia.
Art. 7
Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo
1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una
gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in
agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di
depurazione gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui
all'Allegato A al presente decreto, e' autorizzato fino al 31
dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma
territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e secondo le modalita' di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, al quale partecipano l'agenzia regionale per la
protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente
competenti, nonche' ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio
dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni
autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso
necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica e'
presentata dal gestore dell'impianto di depurazione di cui al comma
1, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle
acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico e'
pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza.
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento
unico di cui al quarto periodo, il Commissario, d'ufficio o su
richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude
il procedimento entro il termine di trenta giorni.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il
piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui
all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 e' predisposto dal
gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1, in collaborazione
con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque
reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A
al presente decreto.
4. Le amministrazioni svolgono le attivita' previste dal presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.
Art. 7 bis
Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze
eccezionali di scarsita' idrica
1. In considerazione dell'urgenza di fronteggiare le gravi
conseguenze dovute a fenomeni di siccita' prolungata e gli impatti in
termini di scarsita' idrica, le sperimentazioni sul deflusso
ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 21-bis del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, possono essere rimodulate, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, laddove ricorrano le
condizioni di cui al comma 10 dell'articolo 77 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 8
Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi
1. Ai fini dell'attuazione delle opere necessarie alla manutenzione
degli invasi individuati dal Commissario, all'articolo 2, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «manutenzione di opere» sono
aggiunte le seguenti: «inclusi gli invasi»;
b) alla lettera c):
1) al primo periodo, dopo le parole: «livellamento di opere in
terra» sono aggiunte le seguenti: «; i sedimenti derivanti da
operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «additivi per scavo
meccanizzato,» sono inserite le seguenti: «nonche' fitofarmaci,».
Art. 9
Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione
1. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «sono sottoposti
alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e», sono inserite le
seguenti: «comunque solo».
Art. 9 bis
Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria
1. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso
siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in
grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsita'
idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare
intensita', nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea,
di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di
editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a
fini sperimentali e scientifici e' soggetta, fino al 31 dicembre
2024, alle disposizioni di cui al presente articolo.
2. La richiesta di autorizzazione e' notificata all'autorita'
nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 224. L'autorita' nazionale competente, entro dieci
giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l'istruttoria
preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo
decreto legislativo, trasmette copia della notifica al Ministero
della salute, al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma
interessata. L'autorita' nazionale competente invia copia della
notifica all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione
interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 224 del 2003. L'ISPRA, entro i successivi
quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed
esprime il proprio parere all'autorita' nazionale competente e alle
altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento
del parere dell'ISPRA, l'autorita' nazionale competente adotta il
provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura e' data
comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate.
3. Per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione
riguardante l'emissione di un medesimo organismo, gia' autorizzato
nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, e' ammesso il
riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati
relativi a emissioni precedenti.
4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente
fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, il
soggetto notificante trasmette una relazione al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che
adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da
inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle province
autonome interessate.
5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante
mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e
scientifici di cui al presente articolo non si applica quanto
previsto dall'articolo 8, commi 2, lettera c), e 6, del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4, 34 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10
Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione
1. All'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «tutti gli impianti di
desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto
ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «gli impianti di
desalinizzazione di capacita' pari o superiore alla soglia di cui
alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a
verifica di assoggettabilita' a VIA» e il secondo periodo e'
soppresso;
b) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
c) il comma 3 e' abrogato;
d) al comma 4, dopo le parole: «Ministro della salute,», sono
inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,» e le parole: «nonche' le soglie di assoggettabilita' alla
valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1» sono soppresse;
d-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati
anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi
inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e
all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in
partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei
bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di
pubblica utilita' e costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le
disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento
del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023,
n. 39».
2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 101, comma 6, al primo periodo, dopo le parole:
«con valori superiori ai valori-limite di emissione» sono inserite le
seguenti: «o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di
desalinizzazione» e, al secondo periodo, dopo le parole: «non
peggiori di quelle prelevate» sono inserite le seguenti: «o in
accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti
dagli impianti di desalinizzazione»;
0b) all'articolo 109, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione
dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti
lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di cui
all'articolo 121 del presente decreto, fatte salve le specifiche
norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all'articolo
95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»;
a) alla parte seconda:
1) all'Allegato II, il punto 17-ter e' soppresso;
2) al punto 8 dell'Allegato IV, dopo la lettera s), e' inserita
la seguente:
«s-bis) Impianti di desalinizzazione con capacita' pari o
superiore a 200 l/s;»;
b) alla parte terza, all'Allegato 5, dopo il punto 1.2.3 e'
inserito il seguente:
«1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE
REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE
(1) Con riferimento agli scarichi degli impianti di
desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17 maggio 2022,
n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei criteri di cui ai
punti precedenti del presente Allegato, l'incremento percentuale
massimo di salinita' del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri
dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione
salina media dell'acqua marina nell'area di interesse, e' pari a
ΔSalmax<5%. L'incremento percentuale massimo della concentrazione di
boro del corpo recettore entro un raggio di 50 metri dallo scarico
(zona di mescolamento) e' pari al 5 per cento rispetto alla
concentrazione media di fondo dello stesso corpo recettore.
(2) Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo
101, si applicano i valori limite di emissione di cui alla tabella 3,
a esclusione di cloruri e solfati, nonche' i valori limite di
emissione (VLE) di cui al medesimo articolo 101 per le altre sostanze
eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il
raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale di cui
all'articolo 76.
(3) Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di
dissalazione, in caso di mancato recupero dei residui dopo
trattamento e dopo aver valutato prioritariamente forme di recupero
della salamoia, e' permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e
nelle acque costiere.
(3-bis) Per gli impianti di desalinizzazione con capacita' sino a
50 l/s e' possibile valutare in fase di rilascio dell'autorizzazione
allo scarico una deroga al valore limite di emissione di cui alla
tabella 3 per il parametro relativo ai solidi sospesi totali»;
b-bis) alla parte terza, all'Allegato 5, al punto 4, tabella 3, le
parole: «solidi speciali totali» sono sostituite dalle seguenti:
«solidi sospesi totali».
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale gia' avviati
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Art. 11
Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti
sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsita'
idrica
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 63, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la
conferenza operativa», sono aggiunte le seguenti: «, l'osservatorio
distrettuale permanente sugli utilizzi idrici»;
b) nella parte terza, sezione I, titolo I, capo II, dopo
l'articolo 63 e' aggiunto il seguente:
«Art. 63-bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli
utilizzi idrici). - 1. Presso ciascuna Autorita' di bacino
distrettuale e' istituito un osservatorio distrettuale permanente
sugli utilizzi idrici, nel seguito anche "osservatorio permanente",
che costituisce un organo dell'Autorita' e opera sulla base degli
indirizzi adottati ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 5.
L'osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il governo
integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e
la diffusione dei dati relativi alla disponibilita' e all'uso della
risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso
delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi
eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari
settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e
sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro
conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente,
coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino
distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorita' di bacino di
esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei
prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione
degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione
distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonche' di quelli della
Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le amministrazioni
regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica,
le societa' di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti
competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto
sono tenuti a rendere disponibile con continuita' e in formato aperto
i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorita' di bacino
distrettuale territorialmente competente.
3. L'osservatorio assicura, anche nei confronti del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,
un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei
livelli della severita' idrica in atto, della relativa evoluzione,
dei prelievi in atto, nonche' per la definizione delle azioni
emergenziali piu' idonee al livello di severita' idrica definito. Nei
casi di cui al primo periodo, l'osservatorio permanente elabora
scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee
limitazioni all'uso delle derivazioni. Sulla base degli scenari e
delle proposte di cui al secondo periodo, il segretario generale
dell'Autorita' di bacino puo' adottare, con proprio atto, le misure
di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.
4. L'osservatorio permanente e' composto dai rappresentanti delle
amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed
e' presieduto dal segretario generale dell'Autorita' di bacino
distrettuale. Per la partecipazione all'osservatorio non spettano
emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque
denominati. L'osservatorio permanente puo' essere integrato, per le
sole attivita' istruttorie, da esperti, senza diritto di voto,
appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari dei protocolli
d'intesa istitutivi degli osservatori permanenti gia' operanti presso
le Autorita' di bacino, associazioni, istituti e societa' pubbliche,
competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui
al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono nominati con decreto
del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. L'osservatorio delibera a maggioranza dei tre quinti dei
componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalita' di
organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate
con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale
permanente che prevede, altresi', le modalita' di cessazione
dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli
osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorita' di
bacino distrettuale.».
5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo
quanto previsto dall'articolo 176».
Art. 12
Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per
l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito
delle attivita' di esercizio e manutenzione delle dighe
1. All'articolo 17 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «da 4.000 euro a 40.000 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da 8.000 euro a 50.000 euro, con
riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter
procedurale autorizzativo o concessorio»;
2) al secondo periodo, le parole: «da 400 euro a 2.000 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 10.000 euro, con
riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter
procedurale autorizzativo o concessorio»;
b) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito
alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nell'anno
precedente.».
2. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507, convertito, modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,
le parole: «sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni » sono
sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquemila a cinquantamila euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Se il concessionario o il gestore delle opere di
sbarramento e' una societa' o un ente con personalita' giuridica, le
sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano
esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a
venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro».
Art. 13
Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e'
approvato un piano di comunicazione, nei limiti delle risorse a tal
fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei
ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico
sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio
nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe
determinare sul tessuto economico e sociale, nonche' a garantire ai
cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul
corretto utilizzo della risorsa idrica.
2. Il piano di cui al comma 1 e' predisposto dal Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sentite le amministrazioni centrali e le Autorita' di
bacino coinvolte nella programmazione, progettazione ed esecuzione
delle misure necessarie a fronteggiare la crisi idrica, per le parti
di specifica competenza.
Art. 13 bis
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.