Il decreto siccità ora è legge

decreto siccità
Confermate le misure su fanghi di depurazione, impianti di desalinizzazione, riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, nonché le sanzioni per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe

Il decreto siccità ora è legge. Convertito, infatti, il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche» con la legge 13 giugno 2023, n. 68  (in Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2023, n. 136).

Tra le tante, misure su:

  • la nomina di un commissario straordinario;
  • la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;
  • l'utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica;
  • la raccolta di acque piovane per uso agricolo;
  • il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo;
  • la manutenzione degli invasi;
  • la gestione dei fanghi da depurazione;
  • gli impianti di desalinizzazione;
  • gli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di  scarsità idrica;
  • le sanzioni per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.

Tra le novità:

  • disposizioni per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico;
  • misure sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica.

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Testo coordinato del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 

 

Testo del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 88 del 14 aprile 2023), coordinato con la legge
di conversione 13 giugno 2023,  n.  68  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale, alla  pag.  1),  recante:  «Disposizioni  urgenti  per  il
contrasto  della  scarsita'  idrica  e   per   il   potenziamento   e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche.». (23A03450)

 

(Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2023, n.136)

Vigente al: 13-6-2023

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

 

                               Art. 1

                 Cabina di regia per la crisi idrica

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una

Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata  «  Cabina

di regia », organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio

dei ministri ovvero, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti e composto dal Ministro delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,

dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione

e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare

e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche

del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e  dal

Ministro dell'economia e delle finanze nonche' dal  presidente  della

Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente

di regione o provincia autonoma da lui delegato.  Alle  sedute  della

Cabina di regia possono essere invitati, in  ragione  della  tematica

affrontata, i Ministri interessati. Il Sottosegretario di Stato  alla

Presidenza del Consiglio  dei  ministri  con  delega  in  materia  di

coordinamento della politica  economica  e  di  programmazione  degli

investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina  di  regia

con funzioni di segretario.

2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento

e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi  idrica

connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle  opere  e

degli interventi di urgente realizzazione per far  fronte  nel  breve

termine alla crisi idrica, individuando  quelli  che  possono  essere

realizzati  da  parte  del  Commissario   straordinario,   ai   sensi

dell'articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun  intervento,  il

fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente  finanziate

e il relativo ordine di priorita' di finanziamento.

4.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma  3,  le  amministrazioni

competenti comunicano alla Cabina di  regia  le  risorse  disponibili

destinate a legislazione vigente al finanziamento di  interventi  nel

settore idrico per i quali non siano  gia'  intervenute  obbligazioni

giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il  carattere  di

urgenza dell'intervento per la crisi  idrica.  Le  predette  risorse,

previa rimodulazione delle stesse ai sensi del comma 5, senza nuovi o

maggiori  oneri  per  la  finanza   pubblica,   sono   destinate   al

finanziamento degli interventi di cui  al  medesimo  comma  3,  fermo

restando il finanziamento  della  progettazione  per  gli  interventi

oggetto di rimodulazione.

5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma

3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e

delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e

delle finanze, si provvede, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la

finanza pubblica, alla rimodulazione delle risorse disponibili e  dei

relativi interventi, come individuati ai sensi del comma  4,  nonche'

all'approvazione del programma  degli  interventi  individuati  dalla

Cabina di regia ai sensi  del  comma  3,  nel  limite  delle  risorse

disponibili.

6. Il decreto di cui al comma  5  ripartisce  le  risorse  tra  gli

interventi identificati con codice unico di progetto,  indicando  per

ogni  intervento  il  cronoprogramma  procedurale,  l'amministrazione

responsabile  ovvero  il  soggetto  attuatore,   nonche'   il   costo

complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma  5

ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.  Il

medesimo decreto provvede altresi' a indicare la quota di risorse  da

destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati

al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e  al

recupero della capacita' di invaso, anche attraverso la realizzazione

delle operazioni di sghiaiamento e  sfangamento  delle  dighe,  sulla

base dei progetti di gestione di cui  all'articolo  114  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo schema di  decreto  di  cui  al

presente comma e' trasmesso, corredato  di  relazione  tecnica,  alle

Camere per l'espressione del parere  delle  Commissioni  parlamentari

competenti per i profili finanziari, da rendere entro il  termine  di

sette giorni dalla  data  della  trasmissione,  decorsi  i  quali  il

decreto puo' comunque essere adottato.

7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche  nel  conto  dei

residui  e,  ove  necessario,  mediante  versamento  all'entrata  del

bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti  stati

di previsione della spesa.

8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui  al  comma  2,  la

Cabina di regia:

a) svolge attivita' di impulso e  coordinamento  in  merito  alla

realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione  dei  danni

connessi al fenomeno della scarsita' idrica, nonche' al potenziamento

e all'adeguamento delle infrastrutture  idriche,  anche  al  fine  di

aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e

ridurne le dispersioni. Ai fini di  cui  alla  presente  lettera,  la

Cabina di regia individua gli interventi funzionali al  potenziamento

della capacita' idrica suscettibili di esecuzione  tramite  forme  di

partenariato pubblico privato, anche se  non  ancora  inseriti  nella

programmazione triennale prevista dall'articolo  21  del  codice  dei

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

50, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

b) ferme restando le competenze e le  procedure  di  approvazione

previste a legislazione  vigente,  monitora  la  realizzazione  delle

infrastrutture idriche gia' approvate e finanziate nell'ambito  delle

politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di

coesione, ad eccezione di quelle  finanziate  nell'ambito  del  Piano

Nazionale di Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  Nazionale

Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi

informativi  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) promuove il coordinamento tra i diversi  livelli  di  governo,

gli enti pubblici nazionali e  territoriali  e  ogni  altro  soggetto

pubblico   e   privato   competente,   anche   fornendo   misure   di

accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali

criticita';

d) nell'ambito delle attivita' di monitoraggio  svolte  ai  sensi

del presente  articolo,  promuove,  in  caso  di  dissenso,  diniego,

opposizione  o  altro  atto  equivalente  idoneo  a   precludere   la

realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera  b)  e  al

comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformita' nella  progettazione

ed esecuzione dei medesimi, nonche'  qualora  sia  messo  a  rischio,

anche in via prospettica, il rispetto  del  relativo  cronoprogramma,

l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2;

e) svolge attivita' di coordinamento  e  monitoraggio  in  ordine

alla corretta, efficace ed  efficiente  utilizzazione  delle  risorse

finanziarie disponibili per le finalita' del presente articolo, anche

presenti nelle contabilita'  speciali  e  nei  fondi  destinati  alla

realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera  b)  e  al

comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati

esistenti.

9. Per le funzioni di cui ai commi  2  e  8,  la  Cabina  di  regia

acquisisce  dagli  enti  e  dai  soggetti  attuatori  i   monitoraggi

periodici sullo stato di attuazione degli interventi di cui al  comma

3 e alla lettera b) del comma 8, predisposti anche sulla  base  delle

informazioni  ricavabili  dai  sistemi  informativi   del   Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria

generale dello Stato.

10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina  di  regia  sono

esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il  coordinamento

della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A tal fine il Dipartimento puo' avvalersi fino a un  massimo  di  tre

esperti o consulenti, di cui all'articolo 9,  comma  2,  del  decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un

importo  massimo  annuo  di  euro  50.000  al  lordo  dei  contributi

previdenziali  ed  assistenziali  e  degli  oneri  fiscali  a  carico

dell'amministrazione per singolo incarico. Il  compenso  e'  definito

con il provvedimento di nomina. A tal fine e' autorizzata la spesa di

euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000  per  l'anno  2024.  Al

relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del

fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.

Il Dipartimento puo' avvalersi altresi',  a  titolo  gratuito  e  per

quanto di  rispettiva  competenza,  dell'Istituto  superiore  per  la

protezione  e  la  ricerca  ambientale,  dei  distretti   idrografici

competenti  per  territorio,  dell'Ordine  nazionale   dei   geologi,

dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali  e

del Consiglio nazionale degli ingegneri.

11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1,  i

Commissari di cui  all'articolo  3,  comma  7,  primo  periodo,  e  i

Commissari  eventualmente   nominati   ai   sensi   dell'articolo   2

riferiscono  periodicamente  alla  Cabina  di   regia   mediante   la

trasmissione  di  una  relazione  sulle  attivita'   espletate,   con

l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi  ad  essi

affidati sulla base delle informazioni di cui  al  comma  9  e  delle

iniziative adottate e  da  intraprendere,  anche  in  funzione  delle

eventuali criticita'  riscontrate.  I  Commissari  delegati  per  gli

interventi  urgenti  per  la  gestione  della  crisi  idrica  di  cui

all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono  periodicamente

alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui

al primo periodo, per il tramite del  Dipartimento  della  protezione

civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

                               Art. 2

            Superamento del dissenso e poteri sostitutivi

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 8, lettera  d),  alla

gestione delle situazioni di inerzia,  ritardo  o  difformita'  nella

progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali  e  per

la sicurezza del settore idrico si provvede, su proposta della Cabina

di regia,  attraverso  l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  di  cui

all'articolo  12,  commi  1,  5,  5-bis  e  6,  quarto  periodo,  del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La Cabina di regia, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui

all'articolo 1,  comma  8,  lettera  d),  rilevi  casi  di  dissenso,

diniego, opposizione o  altro  atto  equivalente  proveniente  da  un

organo  di  un  ente  territoriale  interessato   che,   secondo   la

legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,

la realizzazione di uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi

3 e 8, lettera b), senza che sia previsto dalle vigenti  disposizioni

un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente  del

Consiglio dei ministri, sentito l'ente territoriale interessato,  che

si esprime entro  sette  giorni,  di  sottoporre  la  questione  alla

Conferenza unificata per concordare le iniziative  da  assumere,  che

devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data

di convocazione della Conferenza.  Decorso  il  predetto  termine  di

quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la

sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del  Consiglio

dei  ministri  propone  al  Consiglio  dei  ministri   le   opportune

iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui  agli

articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione,

ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

3. Gli eventuali oneri derivanti  dalla  nomina  di  Commissari  ai

sensi del presente articolo sono  a  carico  dei  soggetti  attuatori

inadempienti sostituiti.

 

                               Art. 3

Commissario straordinario  nazionale  per  l'adozione  di  interventi

  urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica

1. Al fine di provvedere alla mitigazione  dei  danni  connessi  al

fenomeno della scarsita' idrica e di ottimizzare l'uso della  risorsa

idrica, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da

adottarsi entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, previa delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  e'

nominato il Commissario straordinario  nazionale  per  l'adozione  di

interventi urgenti connessi al fenomeno della  scarsita'  idrica,  di

seguito «Commissario». Il Commissario resta  in  carica  fino  al  31

dicembre 2023 e puo' essere prorogato fino al 31  dicembre  2024.  Il

Commissario  esercita  le  proprie  funzioni  sull'intero  territorio

nazionale, fatte salve  le  competenze  delle  province  autonome  di

Trento  e  di  Bolzano,  sulla  base  dei  dati   degli   osservatori

distrettuali  permanenti  sugli  utilizzi  idrici  istituiti   presso

ciascuna Autorita' di  bacino  distrettuale  ai  sensi  dell'articolo

63-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  introdotto

dall'articolo 11 del presente decreto.  Al  Commissario  puo'  essere

riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto  di  nomina,

in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma  3,

del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Agli  oneri

derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro  77.409  per

l'anno 2023 e di euro 132.700  per  l'anno  2024,  comprensivi  degli

oneri   a   carico   dell'amministrazione,   si   provvede   mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le

occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Commissario provvede, in via  d'urgenza,  alla  realizzazione

degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi

dell'articolo 1, comma 3. A tali fini, il Commissario opera in deroga

ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel  rispetto

della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico

e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle  misure

di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.

159, nonche' dei  vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza

all'Unione  europea.  Al  Commissario  straordinario   e'   intestata

apposita contabilita' speciale aperta presso  la  tesoreria  statale,

nella  quale  confluiscono  le  risorse  rese  disponibili  ai  sensi

dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione  degli  interventi  di

cui al primo periodo.

3. Il Commissario, inoltre:

a) acquisisce i dati relativi allo stato di severita'  idrica  su

scala nazionale;

b) acquisisce dalle  autorita'  concedenti  il  censimento  delle

concessioni  di  derivazione  rilasciate  su  tutto   il   territorio

nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed  idroelettrici  e

delle domande di concessione  presentate  alla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto;

c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti

dagli invasi e alla riduzione temporanea dei  volumi  riservati  alla

laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5;

d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato  di  attuazione

del programma degli interventi indicati nei piani di ambito  adottati

ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.

152;

e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni,  delle

misure previste dall'articolo 146 del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare  gli  sprechi

della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei  poteri  sostitutivi

di cui al comma 4;

f) verifica e monitora lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei

progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  finalizzato  alle  operazioni  di

sghiaiamento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione  degli

interventi correttivi ovvero l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  di

cui  al  comma  4,  in  caso   di   inerzia   o   ritardo;   provvede

all'individuazione delle dighe per  le  quali  risulta  necessaria  e

urgente l'adozione di  interventi  per  la  rimozione  dei  sedimenti

accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

g)  effettua  una  ricognizione  dei  corpi  idrici   sotterranei

potenzialmente idonei a ricevere interventi  per  il  ravvenamento  o

l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle

risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute

umana, nonche' degli invasi fuori esercizio temporaneo, da finanziare

nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo  1,  comma  6,

secondo periodo,  per  favorirne  il  recupero  in  alternativa  alla

dismissione;

h) collabora con le regioni e le  supporta  nell'esercizio  delle

relative competenze in materia.

4.  In  caso  di  inerzia  o  ritardo  nella  realizzazione   degli

interventi e delle misure di cui al comma 3, il Commissario, anche su

richiesta delle  regioni  o  dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale

territorialmente competente, informa il Presidente del Consiglio  dei

ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere

non superiore a quindici giorni. In caso di  perdurante  inerzia,  il

Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   sentito   il   soggetto

inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce

al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti  o

i provvedimenti necessari ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei

progetti e degli interventi.

5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario  puo'

adottare in  via  d'urgenza  i  provvedimenti  motivati  necessari  a

fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno  della

scarsita' idrica, ad esclusione delle attivita' di protezione  civile

che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione  civile,  in

raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti  sono  immediatamente

comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle  singole

regioni su cui il provvedimento  incide  nonche'  alle  Autorita'  di

bacino distrettuali territorialmente competenti. Il Commissario  puo'

operare con i poteri di cui al comma 2, secondo periodo.

6.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario

straordinario si avvale di una struttura di supporto posta  alle  sue

dirette dipendenze, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del

decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  con  decreto   del

Presidente del Consiglio dei ministri e composta  da  un  contingente

massimo di personale pari a dodici  unita',  di  cui  due  unita'  di

personale dirigenziale di livello non generale  reclutate  in  deroga

alle percentuali  di  cui  all'articolo  19,  comma  6,  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dieci  unita'  di  personale  non

dirigenziale, dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni  centrali  e

degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso

delle competenze e dei requisiti di  professionalita'  richiesti  dal

Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie  funzioni,

con esclusione del personale  docente,  educativo  e  amministrativo,

tecnico e  ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche,  nonche'  del

personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e  dei

trasporti. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma

14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  posizione  di  comando,

distacco  o  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  previsto  dai

rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso

indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori  ruolo,  un

numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di

provenienza  equivalente  dal  punto   di   vista   finanziario.   Il

trattamento economico del personale collocato in posizione di comando

o fuori ruolo o altro analogo  istituto  e'  corrisposto  secondo  le

modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma  5-ter,   del   decreto

legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui  al  presente  comma

puo' avvalersi altresi'  fino  a  un  massimo  di  cinque  esperti  o

consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del  decreto  legislativo

n. 303 del 1999, scelti anche in relazione alla comprovata esperienza

maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della

gestione delle  risorse  idriche  e  degli  invasi,  cui  compete  un

compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo  dei

contributi previdenziali ed assistenziali e  degli  oneri  fiscali  a

carico dell'amministrazione per  singolo  incarico.  Il  compenso  e'

definito con il provvedimento di  nomina.  La  struttura  cessa  alla

scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. A tal  fine  e'

autorizzata la spesa di euro  873.591  per  l'anno  2023  e  di  euro

1.497.584 per l'anno 2024. Al relativo  onere  si  provvede  mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le

occorrenti variazioni di bilancio.

7. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti

e  le  funzioni  attribuiti  ai  Commissari  straordinari,  ai  sensi

dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito,

con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  per  la

realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai  sensi

del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari straordinari per il

dissesto  idrogeologico  e  dei  Commissari  per  l'attuazione  degli

interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153,  della  legge  30

dicembre 2018, n. 145, del Commissario straordinario  di  governo  di

cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6  dicembre  2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,

n. 214, e del Commissario unico nazionale per la depurazione  di  cui

all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e

all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,

nonche' del commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione  e

la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di  cui  al

comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

qualora gia' nominati alla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto. Restano,  altresi',  fermi  i  compiti  e  le  funzioni  dei

Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione  della

crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello  stato  di

emergenza in relazione alla situazione di deficit  idrico,  ai  sensi

degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi  1  e

3, del codice della protezione civile, di cui al decreto  legislativo

2 gennaio 2018, n. 1, nei  territori  delle  regioni  Emilia-Romagna,

Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,  Veneto,  Umbria,  Lazio,

Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.

7-bis. Il  Commissario  straordinario,  nominato  con  decreto  del

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  16  aprile  2021  per

l'intervento  relativo  alla   messa   in   sicurezza   del   sistema

acquedottistico del Peschiera, e'  autorizzato  all'apertura  di  una

contabilita'  speciale  per  le   spese   di   funzionamento   e   di

realizzazione, in conformita' con le procedure di cui all'articolo 4,

comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con

modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55.  L'eventuale

raccordo con l'ACEA ATO2 Spa e' disciplinato  da  convenzione,  senza

oneri per il Commissario.

 

                               Art. 4

Disposizioni  urgenti  per  la  realizzazione,  il  potenziamento   e

  l'adeguamento delle infrastrutture idriche

1. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi

infrastrutturali di cui all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera  b),  si

applicano, in quanto compatibili  e  secondo  il  relativo  stato  di

avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge

31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29

luglio 2021, n. 108. Ai  predetti  interventi  non  si  applicano  le

previsioni di cui all'articolo 22 del codice dei contratti  pubblici,

di cui  al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.  Laddove

previsto, sui predetti interventi il parere del  Consiglio  superiore

dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 del regolamento di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e'

reso nel termine di sessanta giorni. I termini per l'approvazione dei

progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152, e quelli previsti per la verifica dei piani di

utilizzo dall'articolo 9  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 13 giugno  2017,  n.  120,  sono  ridotti

della meta'.

2. Per le  modifiche,  le  estensioni  o  gli  adeguamenti  tecnici

finalizzati al  miglioramento  del  rendimento  e  delle  prestazioni

ambientali delle  infrastrutture  idriche  di  cui  al  comma  1,  le

procedure di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, sono svolte mediante la presentazione di apposite liste

di controllo di cui all'articolo  6,  comma  9,  del  citato  decreto

legislativo n. 152 del 2006.  L'autorita'  competente,  entro  trenta

giorni  dalla  presentazione  dell'istanza,  comunica  al  proponente

l'esito delle proprie valutazioni,  indicando  se  le  modifiche,  le

estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati  alla

procedura di VIA.  L'esito  della  valutazione  e  la  documentazione

trasmessa   dal   proponente    sono    tempestivamente    pubblicati

dall'autorita' competente sul proprio  sito  internet  istituzionale.

Qualora l'autorita' competente  non  provveda  entro  il  termine  di

trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta

della Cabina di regia, assegna all'autorita'  competente  un  termine

per provvedere non superiore a  quindici  giorni.  In  caso  di  per-

durante inerzia, il Presidente del Consiglio dei  ministri  individua

l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio  per  l'adozione  del

provvedimento di verifica di assoggettabilita'.

2-bis.  Per  gli  interventi  di  manutenzione   straordinaria   ed

incremento della sicurezza e della funzionalita' delle dighe e  delle

infrastrutture idriche  destinate  ad  uso  potabile  ed  irriguo  di

competenza  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,

finanziati a valere sul  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -

programmazione 2021-2027 con delibera del Comitato  interministeriale

per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n.

1/2022 del 15 febbraio 2022, come integrata dalla delibera del CIPESS

n. 35/ 2022 del 2 agosto 2022, sono fissati al 30  settembre  2023  i

termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per  l'indizione

della procedura di gara, ovvero per  la  trasmissione  della  lettera

d'invito, e al 31 dicembre 2023  i  termini  per  l'assunzione  delle

obbligazioni giuridicamente vincolanti.

2-ter. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione  degli

interventi di cui al comma  1  di  competenza  regionale,  anche  con

riferimento alla realizzazione, al  potenziamento  e  all'adeguamento

delle infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal comma 1

dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

il proponente puo' presentare all'autorita' competente un'istanza  ai

sensi dell'articolo 23, comma 1, del  medesimo  decreto  legislativo,

allegando la documentazione  e  gli  elaborati  progettuali  previsti

dalle normative di settore per  consentire  la  compiuta  istruttoria

tecnico-amministrativa  finalizzata   al   rilascio   di   tutte   le

autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze,  i  pareri,  i

concerti, i nulla osta e gli atti  di  assenso  comunque  denominati,

necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto  e

indicati puntualmente in apposito elenco predisposto  dal  proponente

stesso.

3. Al fine di promuovere il  potenziamento  e  l'adeguamento  delle

infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti

e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche  sotterranee  e

superficiali nonche' l'incremento delle condizioni di sicurezza e  il

recupero della  capacita'  di  invaso,  il  Commissario,  sentite  le

regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023,  sulla  base

anche  dei  progetti  di  gestione  degli  invasi  redatti  ai  sensi

dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  le

dighe per  le  quali  risulta  necessaria  e  urgente  l'adozione  di

interventi per la rimozione dei sedimenti  accumulati  nei  serbatoi.

Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono  le

dighe di cui al primo periodo individuano, in  conformita'  a  quanto

disposto dagli articoli 114 e 117 del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, le modalita' idonee di gestione dei sedimenti asportati

in  attuazione  dei  suddetti  interventi,  ivi  compreso   il   loro

riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle,

nonche' i siti idonei  per  lo  stoccaggio  definitivo.  In  caso  di

mancato rispetto da parte delle regioni del termine di cui al secondo

periodo  il  Commissario  esercita  i  poteri  sostitutivi   di   cui

all'articolo 3. Entro il 30 settembre 2023, le regioni  comunicano  i

progetti di fattibilita' e di gestione delle reti di monitoraggio dei

corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini

delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili  per

i  diversi  usi  e  per  completare  lo  scenario  degli   interventi

fondamentali per massimizzare l'efficacia  della  gestione  integrata

delle risorse e la  resilienza  dei  sistemi  idrici  ai  cambiamenti

climatici.

4. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle  risorse

individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6.

4-bis. L'articolo 9-ter del decreto-legge 1°  marzo  2022,  n.  17,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  e'

sostituito dal seguente:

«Art.  9-ter  (Semplificazioni  per  l'installazione  di   impianti

fotovoltaici flottanti). - 1. Ai fini dell'installazione di  impianti

solari fotovoltaici collocati in modalita' flottante  sullo  specchio

d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche  o  demaniali,

compresi gli invasi idrici nelle cave  dismesse  o  in  esercizio,  o

installati a copertura dei canali di irrigazione, la relativa istanza

di  concessione  e'  pubblicata  nel  sito   internet   istituzionale

dell'ente concedente ai  fini  della  presentazione  delle  eventuali

istanze concorrenti per un termine di trenta  giorni.  Qualora,  alla

scadenza del termine  di  cui  al  primo  periodo,  non  siano  state

presentate istanze concorrenti o, nel caso  di  istanze  concorrenti,

sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, e'  rilasciata  una

concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o

dell'autorizzazione alla costruzione e  all'esercizio  ai  sensi  del

comma 3.

2. Il titolare della concessione di cui al  comma  1  presenta,  ai

sensi del comma 3, istanza di procedura abilitativa  semplificata  di

cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, o  di

autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui

al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla  data

di rilascio della concessione medesima.  Per  il  periodo  di  durata

della  procedura  abilitativa   semplificata   o   del   procedimento

autorizzatorio ai sensi del comma 3, e comunque non oltre il  termine

di dodici mesi o di ventiquattro mesi  dalla  data  di  presentazione

rispettivamente dell'istanza di procedura abilitativa semplificata  o

di autorizzazione, sulle aree oggetto delle  concessioni  di  cui  al

comma 1 non e' consentita la realizzazione di  alcuna  opera  ne'  di

alcun intervento incompatibili con le attivita' di  cui  al  medesimo

comma 1, primo periodo.

3. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa

sull'energia elettrica, per l'attivita' di costruzione e di esercizio

degli impianti di cui al comma 1 di potenza fino a 10 MW, comprese le

opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica  la

procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del  decreto

legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  fatte  salve  le  disposizioni  in

materia di valutazione  di  impatto  ambientale  e  di  tutela  delle

risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.

La procedura di cui al primo periodo non si applica agli impianti  di

cui al comma 1 ubicati all'interno delle aree  previste  all'articolo

136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali  protette  di

cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della  rete  Natura

2000. Per gli impianti di cui al comma 1 di potenza superiore a 10 MW

si applica la procedura di autorizzazione unica di  cui  all'articolo

12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'ambito  del

procedimento di autorizzazione unica sono rilasciati tutti  gli  atti

di  assenso  necessari,   compresi   quelli   di   competenza   della

Soprintendenza e,  nel  caso  delle  dighe  e  degli  invasi  di  cui

all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n.  507,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti.

4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei

trasporti e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da

adottare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore

della presente disposizione, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto

1997,  n.  281,  sono  stabiliti  i  criteri  per   l'inserimento   e

l'integrazione degli impianti di cui al  comma  3  sotto  il  profilo

ambientale, anche al fine di  assicurare  un'adeguata  superficie  di

soleggiamento  dello  specchio  d'acqua  e  una  corretta   posizione

dell'impianto rispetto alle sponde e  alla  profondita'  del  bacino,

nonche' i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli  invasi

di cui all'articolo 1  del  decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584».

 

5. Al fine di  assicurare  il  completamento  dei  procedimenti  di

acquisizione al demanio dello Stato delle  opere  idrauliche  la  cui

realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e  93  del

regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della  legge

22 marzo 1952, n. 166, anche  in  ipotesi  di  mancata  adozione  dei

provvedimenti  di  espropriazione  definitiva,   le   amministrazioni

procedenti sono autorizzate a concludere i  procedimenti,  in  deroga

all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di

180 giorni dall'avvio del procedimento.

5-bis. Gli interventi e le attivita' afferenti  alla  realizzazione

delle opere di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono

considerati di  pubblica  utilita'.  I  relativi  titoli  abilitativi

comprendono la dichiarazione di pubblica utilita'.

5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2-bis,  primo  periodo,  dopo  le  parole:

«nonche' dei progetti attuativi del  Piano  nazionale  integrato  per

l'energia e il clima, individuati  nell'allegato  I-bis  al  presente

decreto,» sono inserite le seguenti: «e di quelli  comunque  connessi

alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato II  alla

parte seconda del presente decreto»;

b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Sono inoltre soggetti a procedimento  autorizzatorio  unico

accelerato regionale le  opere,  gli  impianti  e  le  infrastrutture

necessari al superamento delle procedure  di  infrazione  dell'Unione

europea sulla depurazione o comunque  connessi  alla  gestione  della

risorsa idrica, ricompresi nell'allegato III alla parte  seconda  del

presente decreto».

 

5-quater. Alle attivita' previste al comma 5-ter la Commissione  di

cui all'articolo 8, comma 2-bis, del  decreto  legislativo  3  aprile

2006,  n.  152,  provvede  con  le  risorse  umane,   strumentali   e

finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi  o  maggiori

oneri per la finanza pubblica.

5-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 16  giugno  2022,  n.

68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108,

il comma 3 e' abrogato.

5-sexies.  Al  fine  di  promuovere  una  migliore  omogeneita'   e

trasparenza  nella  realizzazione  degli  interventi   che   ricadono

nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia  interregionale  per

il fiume Po (AIPo), con  particolare  ma  non  esclusivo  riferimento

all'investimento 3.3, «Rinaturazione dell'area del Po», di  cui  alla

missione 2, componente 4, del PNRR, del quale l'Agenzia  e'  soggetto

attuatore, e' data facolta' di uso del prezzario  AIPo  e  successivi

aggiornamenti, comunque nel  limite  delle  risorse  disponibili  per

ciascuno degli interventi.

 

                             Art. 4 bis

Misure per garantire  la  continuita'  della  produzione  di  energia

  elettrica durante lo stato di emergenza  in  relazione  al  deficit

  idrico

1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento  del  sistema

elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in

misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in  deroga

ai limiti relativi alla temperatura degli  scarichi  termici  di  cui

alla nota (1) della tabella 3 dell'allegato 5 alla  parte  terza  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle prescrizioni  delle

autorizzazioni   integrate   ambientali   delle   singole    centrali

termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre  2023,  e'

autorizzato    l'esercizio    temporaneo    di    singole    centrali

termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per  un  numero

di ore di funzionamento non superiore a 500  per  ciascuna  centrale,

nel rispetto dei seguenti limiti:

a) per il mare  e  per  le  zone  di  foce  di  corsi  d'acqua  non

significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i  37°C

e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun

caso superare i 3,5°C oltre i 1.000 metri di distanza  dal  punto  di

immissione;

b)  per  i  canali  artificiali,  il  massimo  valore  medio  della

temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C;

c) per i corsi d'acqua, la variazione massima tra temperature medie

di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di

immissione non deve superare i 4°C;  su  almeno  meta'  di  qualsiasi

sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C;

d) per i laghi, la temperatura dello scarico non  deve  superare  i

30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non  deve  in

nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza  dal  punto  di

immissione.

2. La deroga  di  cui  al  comma  1  puo'  essere  attivata,  nelle

condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che  facciano

prevedere il rischio di attivazione del Piano  di  emergenza  per  la

sicurezza del sistema elettrico (PESSE),  su  richiesta  del  gestore

della rete di trasmissione  nazionale  al  Ministro  dell'ambiente  e

della sicurezza energetica, con un  anticipo  di  almeno  due  giorni

rispetto all'inizio del periodo  di  rischio  per  l'adeguatezza  del

sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria  a

far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso. Successivamente

all'attivazione della deroga da parte del  Ministro  dell'ambiente  e

della sicurezza energetica, il gestore  della  rete  di  trasmissione

nazionale  provvede  a  notificare  ai  titolari  delle   unita'   di

produzione che hanno comunicato al medesimo gestore di avere  vincoli

all'immissione in rete per  limiti  di  temperatura  allo  scarico  i

periodi temporali in cui si rende necessaria la predetta attivazione.

 

                               Art. 5

Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei  volumi  degli  invasi

                 per il contrasto alla crisi idrica

1. Al fine di garantire un efficiente  utilizzo  dei  volumi  degli

invasi a scopo potabile, irriguo, industriale  ed  idroelettrico,  il

Commissario, d'intesa con la regione  territorialmente  competente  e

sentita l'Autorita' di bacino competente, fatte salve  le  competenze

delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  provvede  alla

regolazione dei volumi e delle portate  derivati  dagli  invasi,  nei

limiti delle quote autorizzate dalle  concessioni  di  derivazione  e

dagli  atti  adottati  dalle  autorita'  di  vigilanza,  in  funzione

dell'uso della risorsa. Per le attivita' di regolazione  relative  ai

volumi  degli  invasi  di  cui  al  presente  comma,  il  Commissario

acquisisce, per  le  dighe  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del

decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 21  ottobre  1994,  n.  584,  il  parere  vincolante  del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime  sulle

condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta

di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti

non provveda  entro  il  predetto  termine,  il  Commissario  assegna

all'amministrazione un termine per provvedere non superiore  a  dieci

giorni.

2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  il  Commissario,  previo

parere  della  regione  territorialmente  competente  e  sentito   il

Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  gli  aspetti

inerenti alla  sicurezza,  puo'  altresi'  autorizzare  la  riduzione

temporanea  dei  volumi  riservati  alla  laminazione  delle   piene,

disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le

limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla  sicurezza

dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche  conto  dei  Piani  di

emergenza delle dighe  di  cui  alla  direttiva  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 8 luglio 2014,  recante  «Indirizzi  operativi

inerenti l'attivita' di protezione civile nell'ambito dei  bacini  in

cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 256 del 4 novembre 2014, e dei piani di laminazione  di  cui  alla

direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004,

recante  «Indirizzi  operativi  per  la  gestione   organizzativa   e

funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale  per  il

rischio idrogeologico ed idraulico ai  fini  di  protezione  civile»,

pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.

59 dell'11 marzo 2004.

3. Per il conseguimento delle medesime finalita' di cui al comma 1,

il Commissario puo' fissare un termine per l'effettuazione  da  parte

dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche  di  cui

al comma 1 degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte

e delle reti idriche, nonche' di interventi  di  miglioramento  della

capacita' di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati  a  rimuovere  le

cause  delle  eventuali  limitazioni  di  esercizio,  individuati  in

coerenza con gli obblighi di  legge  o  derivanti  dalla  concessione

dalle autorita' concedenti o dalle  amministrazioni  vigilanti  sulla

sicurezza dell'invaso. Qualora senza giustificato motivo non sia data

ottemperanza a quanto  disposto  ai  sensi  del  presente  comma,  il

Commissario, sentito l'ente concedente, puo' attivare il procedimento

di revoca della concessione per grave  inadempimento  degli  obblighi

previsti per il  concessionario  e  puo'  procedere  all'espletamento

delle procedure e delle attivita' finalizzate all'assegnazione  della

concessione.

3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n.  60,  dopo  il

comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle  opere

idrauliche, i soggetti concessionari di  derivazioni  idroelettriche,

nell'esercizio  delle  proprie   attivita',   possono   svolgere   in

prossimita' delle stesse attivita' periodica di pulizia del materiale

flottante, secondo modalita' appositamente individuate dall'operatore

stesso  attraverso  la  redazione  di  un  piano   di   manutenzione,

presentato all'Autorita' di bacino, che individui: a)  la  superficie

interessata  dalle  operazioni;  b)  il  periodo  ovvero  i   periodi

dell'anno  in  cui  tali  operazioni  saranno  effettuate;   c)   una

descrizione generale delle  operazioni  di  manutenzione.  Gli  oneri

derivanti dalle attivita' di cui  al  presente  comma  nonche'  dallo

smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico  del

gestore o del concessionario».

 

                               Art. 6

        Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo

1. All'articolo 6, comma 1,  del  testo  unico  delle  disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto

del Presidente della Repubblica, 6  giugno  2001,  n.  380,  dopo  la

lettera e-quinquies) e' aggiunta la seguente:

«e-sexies) le vasche di raccolta  di  acque  meteoriche  per  uso

agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per  ogni

ettaro di terreno coltivato, realizzabili  anche  mediante  un  unico

bacino».

1-bis. Limitatamente alla durata della  gestione  commissariale  di

cui all'articolo 3 del presente decreto, agli interventi e alle opere

di cui al punto A.19 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.  31,  si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1,  del  testo

unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno

2001, n. 380, a condizione  che  gli  stessi  siano  funzionali  alle

attivita' agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente  sul

suolo agricolo, a fondo  naturale,  senza  arginature  emergenti  dal

suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o  altri  materiali

di natura edilizia.

 

                               Art. 7

        Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo

1. Al fine  di  fronteggiare  la  crisi  idrica,  garantendone  una

gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a  scopi  irrigui  in

agricoltura delle acque reflue depurate prodotte  dagli  impianti  di

depurazione gia' in esercizio alla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, nel  rispetto  delle  prescrizioni  minime  di  cui

all'Allegato A  al  presente  decreto,  e'  autorizzato  fino  al  31

dicembre   2023   dalla   regione   o   dalla   provincia    autonoma

territorialmente competente ai sensi del  regolamento  (UE)  2020/741

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un

procedimento   unico,   svolto   nel   rispetto   dei   principi   di

semplificazione e secondo le modalita' di cui  alla  legge  7  agosto

1990, n.  241,  al  quale  partecipano  l'agenzia  regionale  per  la

protezione  ambientale   e   l'azienda   sanitaria   territorialmente

competenti, nonche' ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio

dell'autorizzazione unica di cui al primo  periodo  sostituisce  ogni

autorizzazione, parere,  concerto,  nulla  osta  e  atto  di  assenso

necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica e'

presentata dal gestore dell'impianto di depurazione di cui  al  comma

1, sentiti i responsabili del  trasporto  e  dello  stoccaggio  delle

acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico e'

pari a quarantacinque giorni dalla data  di  ricezione  dell'istanza.

Decorso inutilmente il termine per la  conclusione  del  procedimento

unico di cui al  quarto  periodo,  il  Commissario,  d'ufficio  o  su

richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude

il procedimento entro il termine di trenta giorni.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma  1,  il

piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui

all'articolo 5 del  regolamento  (UE)  2020/741  e'  predisposto  dal

gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1,  in  collaborazione

con i responsabili del  trasporto  e  dello  stoccaggio  delle  acque

reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato  A

al presente decreto.

4. Le amministrazioni svolgono le attivita' previste  dal  presente

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  previste  a

legislazione vigente.

 

                             Art. 7 bis

Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in  caso  di  circostanze

                   eccezionali di scarsita' idrica

1.  In  considerazione  dell'urgenza  di  fronteggiare   le   gravi

conseguenze dovute a fenomeni di siccita' prolungata e gli impatti in

termini  di  scarsita'  idrica,  le  sperimentazioni   sul   deflusso

ecologico  dei  corpi  idrici,  di  cui   all'articolo   21-bis   del

decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, possono essere  rimodulate,  senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, laddove ricorrano  le

condizioni  di  cui  al  comma  10  dell'articolo  77   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

                               Art. 8

      Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi

1. Ai fini dell'attuazione delle opere necessarie alla manutenzione

degli invasi individuati dal Commissario, all'articolo  2,  comma  1,

del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,  n.  120,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «manutenzione di opere»  sono

aggiunte le seguenti: «inclusi gli invasi»;

b) alla lettera c):

1) al primo periodo, dopo le parole: «livellamento di opere  in

terra» sono  aggiunte  le  seguenti:  «;  i  sedimenti  derivanti  da

operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento»;

2) al secondo periodo, dopo  le  parole:  «additivi  per  scavo

meccanizzato,» sono inserite le seguenti: «nonche' fitofarmaci,».

 

                               Art. 9

      Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione

1.  All'articolo  127,  comma  1,  primo   periodo,   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole:  «sono  sottoposti

alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile  e»,  sono  inserite  le

seguenti: «comunque solo».

 

                             Art. 9 bis

         Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria

1. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di ricerca  presso

siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni  vegetali  in

grado di rispondere in maniera adeguata  a  condizioni  di  scarsita'

idrica e in presenza di stress ambientali e  biotici  di  particolare

intensita', nelle more dell'adozione, da parte  dell'Unione  europea,

di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione

deliberata  nell'ambiente  di  organismi  prodotti  con  tecniche  di

editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o  di  cisgenesi  a

fini sperimentali e scientifici e'  soggetta,  fino  al  31  dicembre

2024, alle disposizioni di cui al presente articolo.

2. La  richiesta  di  autorizzazione  e'  notificata  all'autorita'

nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo  8

luglio 2003, n. 224. L'autorita' nazionale  competente,  entro  dieci

giorni  dal  ricevimento  della  notifica,  effettuata  l'istruttoria

preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del  medesimo

decreto legislativo, trasmette  copia  della  notifica  al  Ministero

della  salute,  al  Ministero  dell'agricoltura,   della   sovranita'

alimentare e delle foreste e a  ogni  regione  e  provincia  autonoma

interessata.  L'autorita'  nazionale  competente  invia  copia  della

notifica all'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca

ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa  Commissione

interministeriale di valutazione di cui  all'articolo  6  del  citato

decreto legislativo n. 224 del  2003.  L'ISPRA,  entro  i  successivi

quarantacinque giorni, effettua la  valutazione  della  richiesta  ed

esprime il proprio parere all'autorita' nazionale competente  e  alle

altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento

del parere dell'ISPRA, l'autorita'  nazionale  competente  adotta  il

provvedimento autorizzatorio.  Dell'esito  della  procedura  e'  data

comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate.

3.  Per  ogni  eventuale  successiva  richiesta  di  autorizzazione

riguardante l'emissione di un medesimo  organismo,  gia'  autorizzato

nell'ambito di  un  medesimo  progetto  di  ricerca,  e'  ammesso  il

riferimento a dati forniti in notifiche  precedenti  o  ai  risultati

relativi a emissioni precedenti.

4. All'esito di ciascuna emissione e  alle  scadenze  eventualmente

fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui  al  comma  2,  il

soggetto   notificante   trasmette   una   relazione   al   Ministero

dell'ambiente  e  della   sicurezza   energetica   e   al   Ministero

dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle  foreste,  che

adottano un parere relativo ai  risultati  della  sperimentazione  da

inoltrare al soggetto notificante e  alle  regioni  e  alle  province

autonome interessate.

5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata  nell'ambiente  di

organismi  prodotti  con  tecniche  di  editing   genomico   mediante

mutagenesi  sito-diretta  o  di  cisgenesi  a  fini  sperimentali   e

scientifici di  cui  al  presente  articolo  non  si  applica  quanto

previsto dall'articolo 8, commi 2,  lettera  c),  e  6,  del  decreto

legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si  applicano,  in

quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi  1  e  4,  34  del

decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 10

    Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione

1. All'articolo  12  della  legge  17  maggio  2022,  n.  60,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «tutti gli  impianti  di

desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di  impatto

ambientale,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «gli  impianti   di

desalinizzazione di capacita' pari o superiore  alla  soglia  di  cui

alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte  seconda

del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  sono  sottoposti  a

verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA»  e  il  secondo  periodo  e'

soppresso;

b) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;

c) il comma 3 e' abrogato;

d) al comma 4, dopo le parole:  «Ministro  della  salute,»,  sono

inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza  unificata

di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.

281,» e le parole:  «nonche'  le  soglie  di  assoggettabilita'  alla

valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1» sono soppresse;

d-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Gli impianti di desalinizzazione possono essere  realizzati

anche con il ricorso a forme di partenariato  pubblico  privato,  ivi

inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e

all'esercizio  degli  impianti  di  desalinizzazione  pubblici  e  in

partenariato  pubblico  privato,  destinati  al  soddisfacimento  dei

bisogni generali civili e produttivi,  equivale  a  dichiarazione  di

pubblica utilita' e costituisce, ove occorra, variante allo strumento

urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si  applicano  le

disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul  superamento

del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile  2023,

n. 39».

 

2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 101, comma 6, al primo periodo,  dopo  le  parole:

«con valori superiori ai valori-limite di emissione» sono inserite le

seguenti: «o nel  caso  di  utilizzo  delle  stesse  in  impianti  di

desalinizzazione»  e,  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «non

peggiori di quelle  prelevate»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  in

accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti

dagli impianti di desalinizzazione»;

0b) all'articolo 109, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica  alla  gestione

dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti

lagunari per i quali trova  applicazione  la  pianificazione  di  cui

all'articolo 121 del presente  decreto,  fatte  salve  le  specifiche

norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all'articolo

95  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»;

a) alla parte seconda:

1) all'Allegato II, il punto 17-ter e' soppresso;

2) al punto 8 dell'Allegato IV, dopo la lettera s), e' inserita

la seguente:

«s-bis) Impianti di desalinizzazione  con  capacita'  pari  o

superiore a 200 l/s;»;

b) alla parte terza, all'Allegato  5,  dopo  il  punto  1.2.3  e'

inserito il seguente:

«1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI  SCARICHI  DI  ACQUE

REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE

(1)   Con   riferimento   agli   scarichi   degli   impianti   di

desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17  maggio  2022,

n. 60, a integrazione delle prescrizioni e  dei  criteri  di  cui  ai

punti precedenti  del  presente  Allegato,  l'incremento  percentuale

massimo di salinita' del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri

dallo scarico (zona di mescolamento),  rispetto  alla  concentrazione

salina media dell'acqua marina nell'area  di  interesse,  e'  pari  a

ΔSalmax<5%. L'incremento percentuale massimo della concentrazione  di

boro del corpo recettore entro un raggio di 50  metri  dallo  scarico

(zona  di  mescolamento)  e'  pari  al  5  per  cento  rispetto  alla

concentrazione media di fondo dello stesso corpo recettore.

(2) Fatto salvo quanto previsto dai commi  2  e  6  dell'articolo

101, si applicano i valori limite di emissione di cui alla tabella 3,

a esclusione di  cloruri  e  solfati,  nonche'  i  valori  limite  di

emissione (VLE) di cui al medesimo articolo 101 per le altre sostanze

eventualmente   presenti   nello   scarico,   fermo    restando    il

raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualita'  ambientale   di   cui

all'articolo 76.

(3)  Per  le  acque  reflue   derivanti   dai   procedimenti   di

dissalazione,  in  caso  di  mancato  recupero   dei   residui   dopo

trattamento e dopo aver valutato prioritariamente forme  di  recupero

della salamoia, e' permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e

nelle acque costiere.

(3-bis) Per gli impianti di desalinizzazione con capacita'  sino  a

50 l/s e' possibile valutare in fase di rilascio  dell'autorizzazione

allo scarico una deroga al valore limite di  emissione  di  cui  alla

tabella 3 per il parametro relativo ai solidi sospesi totali»;

b-bis) alla parte terza, all'Allegato 5, al punto 4, tabella 3,  le

parole: «solidi speciali  totali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«solidi sospesi totali».

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  ai

procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale  gia'  avviati

alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto.

 

                               Art. 11

Misure per l'istituzione degli  Osservatori  distrettuali  permanenti

  sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni  di  scarsita'

  idrica

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 63, comma 3, primo periodo, dopo le  parole:  «la

conferenza operativa», sono aggiunte le seguenti:  «,  l'osservatorio

distrettuale permanente sugli utilizzi idrici»;

b) nella  parte  terza,  sezione  I,  titolo  I,  capo  II,  dopo

l'articolo 63 e' aggiunto il seguente:

«Art.  63-bis  (Osservatorio  distrettuale   permanente   sugli

utilizzi  idrici).  -  1.  Presso  ciascuna   Autorita'   di   bacino

distrettuale e' istituito  un  osservatorio  distrettuale  permanente

sugli utilizzi idrici, nel seguito anche  "osservatorio  permanente",

che costituisce un organo dell'Autorita' e  opera  sulla  base  degli

indirizzi  adottati  ai  sensi  dell'articolo  63,  commi  2   e   5.

L'osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il  governo

integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e

la diffusione dei dati relativi alla disponibilita' e  all'uso  della

risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi  il  riuso

delle  acque  reflue,  i  trasferimenti  di  risorsa   e   i   volumi

eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari

settori  d'impiego,  con  riferimento  alle  risorse  superficiali  e

sotterranee,  allo  scopo  di  elaborare  e  aggiornare   il   quadro

conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente,

coordinandolo  con  il  quadro  conoscitivo  dei  piani   di   bacino

distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorita' di bacino  di

esprimere pareri e formulare indirizzi per  la  regolamentazione  dei

prelievi e degli usi e delle  possibili  compensazioni,  in  funzione

degli   obiettivi   fissati   dagli   strumenti   di   pianificazione

distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonche' di quelli  della

Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).

2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni

regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi  di  bonifica,

le societa' di gestione del servizio  idrico  e  gli  altri  soggetti

competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto

sono tenuti a rendere disponibile con continuita' e in formato aperto

i dati e le informazioni in loro  possesso  all'Autorita'  di  bacino

distrettuale territorialmente competente.

3. L'osservatorio assicura, anche nei  confronti  del  Dipartimento

della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri,

un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione  dei

livelli della severita' idrica in atto,  della  relativa  evoluzione,

dei prelievi  in  atto,  nonche'  per  la  definizione  delle  azioni

emergenziali piu' idonee al livello di severita' idrica definito. Nei

casi di cui  al  primo  periodo,  l'osservatorio  permanente  elabora

scenari previsionali e formula proposte anche relative  a  temporanee

limitazioni all'uso delle derivazioni. Sulla  base  degli  scenari  e

delle proposte di cui al  secondo  periodo,  il  segretario  generale

dell'Autorita' di bacino puo' adottare, con proprio atto,  le  misure

di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.

4. L'osservatorio permanente e' composto dai  rappresentanti  delle

amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed

e'  presieduto  dal  segretario  generale  dell'Autorita'  di  bacino

distrettuale. Per la  partecipazione  all'osservatorio  non  spettano

emolumenti,  compensi,  gettoni  di  presenza  o  rimborsi   comunque

denominati. L'osservatorio permanente puo' essere integrato,  per  le

sole attivita'  istruttorie,  da  esperti,  senza  diritto  di  voto,

appartenenti ad enti, ivi compresi quelli  firmatari  dei  protocolli

d'intesa istitutivi degli osservatori permanenti gia' operanti presso

le Autorita' di bacino, associazioni, istituti e societa'  pubbliche,

competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui

al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono  nominati  con  decreto

del capo dipartimento competente in materia di  utilizzi  idrici  del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.  L'osservatorio  delibera  a  maggioranza  dei  tre  quinti  dei

componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalita'  di

organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate

con apposito regolamento, approvato  dalla  Conferenza  istituzionale

permanente  che  prevede,  altresi',  le  modalita'   di   cessazione

dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi  degli

osservatori permanenti sugli utilizzi idrici  presso  l'Autorita'  di

bacino distrettuale.».

5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta  fermo

quanto previsto dall'articolo 176».

 

                               Art. 12

Misure  per  il   rafforzamento   del   sistema   sanzionatorio   per

  l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti  nell'ambito

  delle attivita' di esercizio e manutenzione delle dighe

1. All'articolo 17 del testo  unico  delle  disposizioni  di  legge

sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al  regio  decreto  11

dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «da 4.000 euro a  40.000  euro»

sono sostituite dalle seguenti: «da 8.000 euro  a  50.000  euro,  con

riduzione di  un  terzo  nei  casi  in  cui  sia  in  corso  un  iter

procedurale autorizzativo o concessorio»;

2) al secondo periodo, le parole: «da 400 euro  a  2.000  euro»

sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro  a  10.000  euro,  con

riduzione di  un  terzo  nei  casi  in  cui  sia  in  corso  un  iter

procedurale autorizzativo o concessorio»;

b) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno,  le  regioni  e  le

province autonome di Trento e  di  Bolzano  comunicano  al  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in  merito

alle  violazioni  accertate  ai   sensi   del   comma   3   nell'anno

precedente.».

2. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge  8  agosto  1994,  n.

507, convertito, modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994,  n.  584,

le parole: «sanzione pecuniaria da otto  a  ottanta  milioni  »  sono

sostituite dalle seguenti:  «sanzione  amministrativa  pecuniaria  da

cinquemila a cinquantamila euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo:  «Se  il  concessionario  o  il  gestore  delle   opere   di

sbarramento e' una societa' o un ente con personalita' giuridica,  le

sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente  comma  si  applicano

esclusivamente alla persona  giuridica  in  misura  non  inferiore  a

venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro».

 

                               Art. 13

          Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  e'

approvato un piano di comunicazione, nei limiti delle risorse  a  tal

fine destinate  nel  bilancio  della  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione  del  pubblico

sulla persistente situazione di crisi idrica in atto  nel  territorio

nazionale e sulle gravi  ripercussioni  che  tale  fenomeno  potrebbe

determinare sul tessuto economico e sociale, nonche' a  garantire  ai

cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie  sul

corretto utilizzo della risorsa idrica.

2. Il piano di cui al comma 1 e' predisposto dal  Dipartimento  per

l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri, sentite le  amministrazioni  centrali  e  le  Autorita'  di

bacino coinvolte nella programmazione,  progettazione  ed  esecuzione

delle misure necessarie a fronteggiare la crisi idrica, per le  parti

di specifica competenza.

 

                             Art. 13 bis

                      Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni

a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano

compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di

attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18

ottobre 2001, n. 3.

 

                               Art. 14

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

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