Il DL Aiuti-bis è legge

DL Aiuti-bis legge
Confermate le novità in materia di provvedimento autorizzatorio unico regionale. Novità in materia di Pnrr, consumi energetici e cessione dei crediti in edilizia

Il DL Aiuti-bis è legge. In particolare, si tratta del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», convertito nella legge 21 settembre 2022, n. 142 (in Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2022, n. 221).

Confermate le novità in materia di provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Tra le novità inserite in materia di conversione:

  • misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e  per l'approvvigionamento energetico delle isole minori (art. 9 bis);
  • disposizioni urgenti in materia consumi energetici nel settore dello sport dilettantistico (art. 9 ter);
  • anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo (art. 16 bis);
  • disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 22 bis);
  • proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 (art. 23 bis);
  • proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato (art. 25 bis);
  • disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e di attuazione degli interventi del Pnrr (art. 31 bis);
  • semplificazioni in materia di cessione dei crediti (art. 33 ter);
  • norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili (art. 33 quater);
  • disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica (art. 34 bis);
  • ulteriori misure urgenti per  l'attuazione del Piano nazionale  di ripresa e resilienza (art. 35 bis);
  • modifica all'articolo 1 del D.L. n.  105/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2019 in materia di cybersicurezza (art. 37 quater).

 

Di seguito il testo coordinato del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

 

Testo coordinato del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 

 

Testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 185 del 9 agosto 2022), coordinato con la legge
di conversione 21 settembre 2022, n. 142 (in questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1), recante:  «Misure  urgenti  in  materia  di
energia,  emergenza  idrica,  politiche   sociali   e   industriali».
(22A05442) 

(Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2022, n.221)

 

Vigente al: 21-9-2022

 

Capo I
Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi

qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2022  si  procedera'  alla

ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle

relative note.

 

                               Art. 1 

     Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas 

 

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative

alle tariffe per la fornitura di energia  elettrica  riconosciute  ai

clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici

in gravi condizioni di salute di cui al decreto  del  Ministro  dello

sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e  la

compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3,

comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute  sulla

base  del  valore  soglia  dell'ISEE  di  cui  all'articolo   6   del

decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono rideterminate  dall'Autorita'

di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con  delibera  da

adottare entro il 30 settembre 2022, con l'obiettivo di contenere  la

variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti

agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei  titolari  dei  suddetti

benefici, nel limite  di  2.420  milioni  di  euro  per  l'anno  2022

complessivamente tra elettricita' e gas.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 1.280 milioni  di  euro  per  l'anno  2022  ai  sensi

dell'articolo 43; detto importo e' trasferito, entro il  31  dicembre

2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

b) quanto a 1.140 milioni  di  euro,  nell'ambito  delle  risorse

disponibili nel bilancio della  Cassa  per  i  servizi  energetici  e

ambientali.

                  Art. 2 

Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili  nel  settore  del

                            gas naturale 

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,

il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti:

«2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate  ai

sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) che rientrano  tra  i  soggetti  con  disabilita'  ai  sensi

dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c)  le  cui  utenze  sono  ubicate  nelle  isole   minori   non

interconnesse;

d) le  cui  utenze  sono  ubicate  in  strutture  abitative  di

emergenza a seguito di eventi calamitosi;

e) di eta' superiore ai 75 anni.

2-bis.1. A decorrere dal 1°  gennaio  2023,  i  fornitori  e  gli

esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza  sono  tenuti  a

offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis la fornitura  di

gas  naturale  a  un  prezzo  che  rifletta  il  costo  effettivo  di

approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi  efficienti  del

servizio di commercializzazione e le  condizioni  contrattuali  e  di

qualita'  del  servizio,  cosi'  come  definiti   dall'Autorita'   di

regolazione per energia, reti e  ambiente  (ARERA)  con  uno  o  piu'

provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresi'

le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio

di fornitura di ultima istanza.».

 

                            Art. 3 

Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di

                  energia elettrica e gas naturale 

1. Fino al 30 aprile 2023 e' sospesa l'efficacia di ogni  eventuale

clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di  energia

elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le  condizioni

generali di contratto relative alla definizione del prezzo  ancorche'

sia  contrattualmente  riconosciuto  il  diritto  di   recesso   alla

controparte.

2. Fino alla medesima data di cui al  comma  1  sono  inefficaci  i

preavvisi comunicati per le suddette finalita' prima  della  data  di

entrata in vigore  del  presente  decreto,  salvo  che  le  modifiche

contrattuali si siano gia' perfezionate.

2-bis. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21  marzo  2022,

n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.

51, le parole: «30 settembre 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«31 dicembre 2022».

2-ter. Le attivita' di controllo conseguenti alla proroga di cui al

comma 2-bis sono poste in essere  dalle  amministrazioni  interessate

con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a

legislazione vigente.

 

                               Art. 4 

Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per

                      il quarto trimestre 2022 

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore

elettrico, l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente

(ARERA) provvede ad annullare,  per  il  quarto  trimestre  2022,  le

aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico  applicate

alle  utenze  domestiche  e  alle  utenze  non  domestiche  in  bassa

tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

2. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore

elettrico, l'ARERA provvede ad annullare,  per  il  quarto  trimestre

2022, le aliquote relative agli oneri generali di  sistema  applicate

alle utenze con  potenza  disponibile  superiore  a  16,5  kW,  anche

connesse  in  media  e  alta/altissima  tensione   o   per   usi   di

illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici  in  luoghi

accessibili al pubblico.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari

a complessivi 1.100 milioni di euro per l'anno  2022,  da  trasferire

alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro  il  31

dicembre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

                               Art. 5 

Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per  il

                        quarto trimestre 2022 

1. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano

usato  per  combustione  per  usi  civili  e   industriali   di   cui

all'articolo  26,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e

relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture

emesse per i  consumi  stimati  o  effettivi  dei  mesi  di  ottobre,

novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota  IVA  del  5

per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo  siano

contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota  IVA  del  5

per cento si applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi

ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche

percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle

somministrazioni di  energia  termica  prodotta  con  gas  metano  in

esecuzione di un contratto servizio energia di cui  all'articolo  16,

comma  4,  del   decreto   legislativo   30   maggio   2008,   n.115,

contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al  periodo

dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.  Agli  oneri  derivanti  dal

comma 1 e dal presente comma, valutati in 807,37 milioni di euro  per

l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022  gli

effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore  del  gas  naturale,

l'Autorita' di regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  (ARERA)

mantiene inalterate le  aliquote  relative  agli  oneri  generali  di

sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre

del 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1.820 milioni  di  euro

per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. Tale  importo

e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)

entro il 31 dicembre 2022.

 

                          Art. 6 

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore

  delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale 

1. Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica  di  cui  al

decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della

cui adozione e' stata data  comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,  i  cui  costi

per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base

della media del secondo trimestre 2022 ed al netto  delle  imposte  e

degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore  al  30

per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019,  anche  tenuto

conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di  durata  stipulati

dall'impresa, e' riconosciuto un contributo straordinario a  parziale

compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di

imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente

energetica  acquistata  ed  effettivamente   utilizzata   nel   terzo

trimestre 2022. Il  credito  di  imposta  e'  riconosciuto  anche  in

relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta  dalle  imprese

di cui al primo  periodo  e  dalle  stesse  autoconsumata  nel  terzo

trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia

elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento  alla

variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili  acquistati   ed

utilizzati dall'impresa per  la  produzione  della  medesima  energia

elettrica e il credito di imposta  e'  determinato  con  riguardo  al

prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa

al terzo trimestre 2022,  del  prezzo  unico  nazionale  dell'energia

elettrica.

2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale e' riconosciuto,  a

parziale compensazione dei maggiori oneri  sostenuti  per  l'acquisto

del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito

di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto

del medesimo gas, consumato  nel  terzo  trimestre  solare  dell'anno

2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il

prezzo  di  riferimento  del  gas  naturale,  calcolato  come  media,

riferita al secondo trimestre 2022, dei  prezzi  di  riferimento  del

Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei  mercati

energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per

cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre

dell'anno 2019. Ai fini  del  presente  comma,  e'  impresa  a  forte

consumo di gas naturale quella che opera in uno dei  settori  di  cui

all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21

dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e' stata data comunicazione

nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  5  dell'8

gennaio 2022, e ha consumato, nel primo  trimestre  solare  dell'anno

2022,  un  quantitativo  di  gas  naturale  per  usi  energetici  non

inferiore al 25  per  cento  del  volume  di  gas  naturale  indicato

all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto  dei  consumi

di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza

disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte

consumo di energia elettrica di cui al  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data

comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.

300 del 27 dicembre 2017, e' riconosciuto, a  parziale  compensazione

dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  della

componente energia,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di

credito di imposta, pari al 15 per cento della  spesa  sostenuta  per

l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel

terzo trimestre  dell'anno  2022,  comprovato  mediante  le  relative

fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa,  calcolato  sulla

base della media riferita al secondo trimestre 2022, al  netto  delle

imposte e degli eventuali sussidi, abbia  subito  un  incremento  del

costo per kWh superiore al 30 per  cento  del  corrispondente  prezzo

medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale

di cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1°  marzo  2022  n.  17,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  e'

riconosciuto,   a   parziale   compensazione   dei   maggiori   oneri

effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas   naturale,   un

contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari  al

25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del  medesimo  gas,

consumato  nel  terzo  trimestre  solare  dell'anno  2022,  per   usi

energetici diversi dagli usi termoelettrici,  qualora  il  prezzo  di

riferimento del gas  naturale,  calcolato  come  media,  riferita  al

secondo  trimestre  2022,  dei  prezzi  di  riferimento  del  Mercato

Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   dei   mercati

energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per

cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre

dell'anno 2019.

5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma

di  credito  d'imposta,  di  cui  ai  commi  3  e  4,  ove  l'impresa

destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre  dell'anno

2022, si rifornisca di energia elettrica  o  di  gas  naturale  dallo

stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre  dell'anno

2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del  periodo

per il quale spetta il credito d'imposta, invia al  proprio  cliente,

su sua richiesta, una comunicazione nella  quale  sono  riportati  il

calcolo  dell'incremento  di  costo  della  componente  energetica  e

l'ammontare  della  detrazione  spettante  per  il  terzo   trimestre

dell'anno 2022.  L'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e

ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in  vigore

della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  definisce  il

contenuto della predetta comunicazione  e  le  sanzioni  in  caso  di

mancata ottemperanza da parte del venditore.

6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4  sono  utilizzabili

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre

2022. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della

legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti  d'imposta  non  concorrono

alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti  d'imposta  sono

cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non

concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile

dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al

superamento del costo sostenuto.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo

per intero, dalle imprese beneficiarie ad  altri  soggetti,  compresi

gli istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari,  senza

facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due

ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e

intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui

al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'

appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui

all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia

bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad

operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma

4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione

intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I

contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono

nulli.  In  caso  di  cessione  dei  crediti  d'imposta,  le  imprese

beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi

alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che

danno diritto ai crediti d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il

visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle

lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del  regolamento  recante

modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle

imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive

e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente

della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili

dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui

all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.  241  del  1997.  I

crediti d'imposta  sono  usufruiti  dal  cessionario  con  le  stesse

modalita' con  le  quali  sarebbero  stati  utilizzati  dal  soggetto

cedente e comunque entro la medesima data del 31  dicembre  2022.  Le

modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e  alla

tracciabilita'  dei  crediti  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via

telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal  comma  3

dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente

della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  sono   definite   con

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si  applicano

le disposizioni di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',  in  quanto

compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del

decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Agli oneri di cui al presente  articolo,  valutati  in  3.373,24

milioni di euro per l'anno 2022, di  cui  1.036,88  milioni  di  euro

relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi  al  comma  2,

995,40 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni  di  euro

relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

9.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il

monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente

articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

                               Art. 7 

Credito di imposta  per  l'acquisto  di  carburanti  per  l'esercizio

                dell'attivita' agricola e della pesca 

1.  Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal

perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della

benzina  utilizzati  come  carburante,   le   disposizioni   di   cui

all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.  21,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.  51,  si  applicano

anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante  effettuati

nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni  di

euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

                               Art. 8 

Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su

                          alcuni carburanti 

1.  In  considerazione  del  perdurare  degli   effetti   economici

derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei  prezzi   dei   prodotti

energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e  fino  al  20  settembre

2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico

delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto

indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per

mille litri;

3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti:

182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro

cubo;

b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per

autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul

gasolio usato come carburante, stabilita dal  comma  1,  lettera  a),

numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio

commerciale usato come carburante,  di  cui  al  numero  4-bis  della

Tabella A allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.

504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 agosto 2022 al  20

settembre 2022.

3. Gli esercenti i  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici

assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  testo

unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e  gli  esercenti

gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al  comma

2, lettera b), del medesimo  articolo  25  trasmettono,  entro  il  7

ottobre 2022,  all'ufficio  competente  per  territorio  dell'Agenzia

delle dogane e dei monopoli, con le  modalita'  di  cui  all'articolo

19-bis del predetto testo unico  ovvero  per  via  telematica  e  con

l'utilizzo dei modelli di cui al comma 6  del  presente  articolo,  i

dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera

a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi

dei relativi depositi e impianti alla data del 20 settembre 2022.  La

predetta comunicazione non  e'  effettuata  nel  caso  in  cui,  alla

scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle  aliquote  di

accisa stabilita dal comma 1,  lettera  a),  del  presente  articolo,

venga disposta  la  proroga  dell'applicazione  delle  aliquote  come

rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,

per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo  comma

3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma  1,

del testo unico di cui al decreto legislativo n.  504  del  1995.  La

medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di cui

al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti

dalla diminuzione delle aliquote di accisa  stabilita  dal  comma  1,

lettera a) e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al  comma  1,

lettera  b),  trovano  applicazione,  in   quanto   compatibili,   le

disposizioni  di  cui  all'articolo  1-bis,  commi   5   e   6,   del

decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei

monopoli sono stabiliti e approvati i modelli da  utilizzare  per  la

comunicazione dei dati di cui al comma 3, unitamente alle  istruzioni

per la loro corretta compilazione.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  1.042,61  milioni

di euro per l'anno 2022 e in 46,82 milioni di euro per  l'anno  2024,

si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

                              Art. 9 

            Disposizioni urgenti in materia di trasporto 

1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei

carburanti e dei prodotti energetici in relazione  all'erogazione  di

servizi di trasporto pubblico locale e  regionale  di  passeggeri  su

strada, lacuale, marittimo e ferroviario,  sottoposto  a  obbligo  di

servizio  pubblico,  e'   istituito   presso   il   Ministero   delle

infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  un  fondo,  con  una

dotazione di 40  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  destinato  al

riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo,  al  netto

dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo  quadrimestre

2022 rispetto  all'analogo  periodo  del  2021,  per  l'acquisto  del

carburante per l'alimentazione dei mezzi di  trasporto  destinati  al

trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o

ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al  fondo

risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione  delle

risorse  tra  gli  operatori  richiedenti  e'  effettuata  in  misura

proporzionale e fino a  concorrenza  del  citato  limite  massimo  di

spesa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'

sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata  in

vigore  del  presente  decreto,   di   concerto   con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede  di  Conferenza

Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto

1997, n. 281,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il

riconoscimento, da parte dell'ente  concedente  ovvero  affidante  il

servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle

imprese di trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  alla  gestione

governativa  della  ferrovia  circumetnea,  alla  concessionaria  del

servizio  ferroviario  Domodossola-confine  svizzero,  alla  gestione

governativa navigazione laghi e  agli  enti  affidanti  nel  caso  di

contratti di servizio grosscost,  anche  al  fine  del  rispetto  del

limite di spesa  ivi  previsto,  nonche'  le  relative  modalita'  di

rendicontazione.

3.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei

carburanti e dei prodotti energetici in relazione  all'erogazione  di

servizi di trasporto di persone su strada resi ai  sensi  e  per  gli

effetti del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  285,  ovvero

sulla  base  di  autorizzazioni  rilasciate   dal   Ministero   delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento

(CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  21

ottobre 2009, ovvero sulla base di  autorizzazioni  rilasciate  dalle

regioni e dagli  enti  locali  ai  sensi  delle  norme  regionali  di

attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  nonche'

dei servizi di trasporto di persone su strada  resi  ai  sensi  della

legge 11 agosto 2003, n. 218, e' istituito presso il Ministero  delle

infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  un  fondo  con  una

dotazione di 15  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  destinato  al

riconoscimento, fino a  concorrenza  delle  risorse  disponibili,  in

favore degli  operatori  economici  esercenti  detti  servizi  di  un

contributo fino al 20 per cento della  spesa  sostenuta  nel  secondo

quadrimestre  dell'anno  2022,  al  netto  dell'imposta  sul   valore

aggiunto, per l'acquisto di  carburante  destinato  all'alimentazione

dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o  M3,  a

trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale  liquefatto  (GNL),

ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e  conformi

almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE)  n.  595/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.  Ai  fini

dell'accesso  alle  risorse  del  fondo,  gli   operatori   economici

trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della

mobilita' sostenibili, secondo le  modalita'  definite  dal  medesimo

Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del

presente decreto, una  dichiarazione  redatta  ai  sensi  e  per  gli

effetti dell'articolo 47 del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  contenente  i

dati di immatricolazione di ciascun mezzo  di  trasporto,  copia  del

documento unico di circolazione, copia delle fatture  d'acquisto  del

carburante quietanzate, l'entita'  del  contributo  richiesto  e  gli

estremi   per   l'effettuazione   del   versamento   del   contributo

riconosciuto a valere sulle risorse del  Fondo.  Qualora  l'ammontare

delle richieste di accesso al fondo risulti superiore  al  limite  di

spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle  risorse  tra

gli operatori richiedenti e' effettuata  in  misura  proporzionale  e

fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

4. I contributi erogati ai sensi del comma 1 e  quelli  erogati  ai

sensi  del  comma  3  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito

imponibile ai fini delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  della

produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive

(IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e

109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5.  All'articolo  3  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  i

commi 6-bis e 6-tersono abrogati.

6. Per fronteggiare le ripercussioni  economiche  negative  per  il

settore   del   trasporto   ferroviario   delle    merci    derivanti

dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, e' autorizzata la

spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che  ne  costituisce  il

limite di spesa, a  favore  di  Rete  ferroviaria  italiana  Spa.  Lo

stanziamento di cui al primo periodo e' dedotto da  Rete  ferroviaria

italiana  Spa  dai  costi  netti  totali  afferenti  ai  servizi  del

pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1°  aprile  2022

al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo  dello  stanziamento  di

cui  al  medesimo  primo  periodo,  una  riduzione  del  canone   per

l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 50 per cento della

quota eccedente la  copertura  del  costo  direttamente  legato  alla

prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4,

del decreto legislativo  15  luglio  2015,  n.  112,  per  i  servizi

ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui

applicare la riduzione di cui al secondo periodo e' determinato sulla

base delle vigenti misure di regolazione definite  dall'Autorita'  di

regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge  6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22

dicembre 2011, n. 214.

7. Entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria italiana Spa  trasmette

al Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  e

all'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  una   rendicontazione

sull'attuazione del comma 6.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto

della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi

adempimenti  provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili con le risorse umane disponibili a legislazione

vigente.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di

euro per l'anno 2022, si provvede quanto ad euro 1  milione  mediante

utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma  5

e quanto ad euro 69 milioni ai sensi dell'articolo 43.

 

                           Art. 9 bis 

Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalita' e  per

         l'approvvigionamento energetico delle isole minori 

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.  146,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Fino al 31  dicembre  2022,  resta  sospesa  l'efficacia  delle

disposizioni contenute nel decreto  di  cui  all'articolo  10,  comma

10-bis, del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30

aprile  1992,  n.  285,  al  fine  di  semplificare   la   disciplina

transitoria disposta dalle linee  guida,  adottate  con  il  medesimo

decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalita', relativa alle

verifiche  di  sicurezza  per  il  transito  dei  mezzi  fino  a   86

tonnellate. Fino  alla  medesima  data  continua  ad  applicarsi,  ai

trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva  fino

a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli  a  otto  o

piu' assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del codice di cui  al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  vigente  al  9  novembre

2021. Conservano altresi' efficacia,  fino  alla  loro  scadenza,  le

autorizzazioni alla circolazione gia' rilasciate prima della data  di

entrata in vigore del decreto di cui al  citato  articolo  10,  comma

10-bis»;

b) il comma 3 e' abrogato.

2. Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico delle isole

minori, l'Autorita' marittima, in relazione ai  viaggi  nazionali  di

durata superiore alle due ore e non  superiore  alle  tre  ore,  puo'

autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del  regolamento  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134,

l'imbarco di veicoli cisterna stradali e  carri  cisterna  ferroviari

non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre  che

gli stessi risultino almeno  conformi  alla  normativa  nazionale  in

vigore per il trasporto su strada o ferrovia e  che  i  viaggi  siano

effettuati  in   condizioni   meteomarine   favorevoli.   L'Autorita'

marittima, nel rilasciare l'autorizzazione di cui al  primo  periodo,

dispone  le  occorrenti  prescrizioni   aggiuntive   finalizzate   ad

assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto.

 

                             Art. 9 ter 

              Disposizioni urgenti in materia di sport 

1. Per far fronte alla crisi  economica  determinatasi  in  ragione

dell'aumento  dei  costi  dell'energia  termica  ed   elettrica,   e'

istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze, per il successivo trasferimento al  bilancio  autonomo

della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito  fondo,  con

dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per  finanziare  nei

predetti limiti l'erogazione di contributi a  fondo  perduto  per  le

associazioni e  societa'  sportive  dilettantistiche  che  gestiscono

impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi  energetica.  Una

quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva

del fondo di cui al presente comma,  e'  destinata  alle  societa'  e

associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attivita'

natatoria. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di

sport, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono

individuati le modalita' e i termini di presentazione delle richieste

di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione,  le  modalita'

di erogazione, nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche

a campione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro  per

l'anno  2022,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  34,  della

legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

                               Art. 10 

Organizzazione dell'Unita' di missione  di  cui  all'articolo  7  del

decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,

                  dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 

1. Nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione  previsti

dalla  legislazione  vigente,  l'Unita'  di   missione   di   livello

dirigenziale generale istituita dall'articolo 7 del decreto-legge  21

marzo 2022, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20

maggio 2022, n. 51, e' collocata presso il Segretariato generale  del

Ministero dello sviluppo economico e il dirigente di prima fascia che

vi e' preposto ne coordina le attivita' e le relative  funzioni,  che

sono  esercitate  in  raccordo  e  collaborazione  con  la  Direzione

generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore  e

la normativa tecnica del medesimo Ministero. L'Unita' di missione:

a) coordina i rapporti  di  collaborazione  del  Garante  per  la

sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, commi 198 e seguenti,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge

n. 21 del 2022;

b) provvede ad acquisire dati e informazioni utili per  agevolare

le attivita' del Garante per la  sorveglianza  dei  prezzi  anche  in

coerenza con  le  attivita'  gia'  espletate  e  gli  strumenti  gia'

adottati dal Garante;

c) svolge  attivita'  di  supporto  diretto  al  Garante  per  la

sorveglianza dei  prezzi  e  ogni  altra  attivita'  istruttoria,  di

analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in  raccordo  con  le

strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui  all'articolo

2, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,

sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «Conseguentemente,  il

numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima  fascia  dei

ruoli del Ministero dello sviluppo  economico  conferibili  ai  sensi

dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.

165,  e'  innalzato  di  una   unita'   a   valere   sulle   facolta'

assunzionali.».

 

                               Art. 11 

Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in  materia  di

                            elettricita' 

1.  L'applicazione  del  meccanismo   di   compensazione   previsto

dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022,  n.

4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,

e' prorogata al 30 giugno 2023.

2. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo

il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis.  Nel  caso  di  produttori  appartenenti  a   un   gruppo

societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del  codice

civile e che hanno ceduto  l'energia  elettrica  immessa  in  rete  a

imprese appartenenti al medesimo gruppo societario,  le  disposizioni

di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si interpretano nel  senso  che,

ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i  contratti

stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici,  e  altre

persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

7-ter. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  di  cui  ai

commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia elettrica immessa in  rete

nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti  stipulati  prima

del 5 agosto 2022, ferme restando tutte  le  altre  disposizioni  del

presente articolo concernenti le modalita'  di  utilizzo  dei  prezzi

dedotti nei predetti contratti.».

3. All'articolo 27, comma 2, della legge 23  luglio  2009,  n.  99,

dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La  stessa  Autorita'

puo' avvalersi del Gestore di cui al primo periodo e  delle  societa'

da esso controllate per i compiti previsti dalla  legge  14  novembre

1995, n. 481, e da norme successive, anche relativamente  al  settore

idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati.».

4. All'articolo 27, comma 2, della legge 23  luglio  2009,  n.  99,

ultimo periodo, dopo le  parole  «Dall'avvalimento  del  Gestore  dei

servizi elettrici Spa» sono inserite le seguenti: «,  delle  societa'

da esso controllate».

4-bis. Al comma 2-septies  dell'articolo  6  del  decreto-legge  17

maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15

luglio 2022, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Ove

detti impianti siano ubicati in aree situate  nei  centri  storici  o

soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del citato codice di cui

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando  quanto

stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5,  del  decreto  legislativo  3

marzo 2011, n. 28, si applicano le modalita'  previste  dal  comma  1

dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  a

condizione che la dichiarazione  di  cui  al  comma  4  del  predetto

articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione  sostitutiva  di

atto di notorieta' del progettista  abilitato  che  attesti  che  gli

impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi».

 

                              Art. 12 

               Misure fiscali per il welfare aziendale 

1. Limitatamente al periodo d'imposta  2022,  in  deroga  a  quanto

previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui

redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il  valore

dei beni ceduti e  dei  servizi  prestati  ai  lavoratori  dipendenti

nonche' le somme erogate o  rimborsate  ai  medesimi  dai  datori  di

lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del  servizio  idrico

integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il  limite

complessivo di euro 600,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  86,3

milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5  milioni  di  euro  per  l'anno

2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

Capo II
Misure urgenti relative all'emergenza idrica

 

                               Art. 13 

      Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccita' 

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice  civile,

ivi comprese le cooperative che svolgono  l'attivita'  di  produzione

agricola, iscritte nel registro delle imprese o  nell'anagrafe  delle

imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di

Bolzano,  che  hanno  subito   danni   dalla   siccita'   eccezionale

verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al  verificarsi

dell'evento, non beneficiavano  della  copertura  recata  da  polizze

assicurative a fronte del rischio  siccita',  possono  accedere  agli

interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita'  economica

e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  29  marzo

2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del

medesimo articolo 5.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  anche

in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1,  del  decreto

legislativo n. 102  del  2004,  possono  deliberare  la  proposta  di

declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma  1  entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale

data.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  nelle

more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato

il superamento della soglia di danno di cui all'articolo 5, comma  1,

del decreto legislativo n. 102 del 2004,  con  le  modalita'  di  cui

all'articolo 6 del  medesimo  decreto  legislativo  possono  chiedere

un'anticipazione delle somme del  riparto  a  copertura  delle  spese

sostenute in emergenza dalle imprese agricole  per  la  continuazione

dell'attivita' produttiva. Il saldo dell'importo verra' ripartito tra

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  sulla  base

dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle  domande  presentate

dai beneficiari a fronte della declaratoria della  eccezionalita'  di

cui al comma 2.

4. Per gli interventi di cui al comma 1, la  dotazione  finanziaria

del «Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori»  di

cui all'articolo 15 del decreto legislativo capon. 102  del  2004  e'

incrementata di 200 milioni di euro per il 2022, di  cui  fino  a  40

milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari

a 200  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi

dell'articolo 43.

 

                Art. 14 

Rafforzamento della governance della  gestione  del  servizio  idrico

                              integrato 

1.  Gli  enti  di  governo  dell'ambito  che  non  abbiano   ancora

provveduto  all'affidamento  del   servizio   idrico   integrato   in

osservanza di  quanto  previsto  dall'articolo  149-bis  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli  atti  di  competenza

entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto.

2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda  nei  termini

stabiliti agli adempimenti di cui al comma  1,  il  Presidente  della

regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione

ecologica  e  all'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti   e

ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative  spese  a  carico

dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato  entro

sessanta giorni.

3.  Per  l'adozione  degli  atti  di  competenza   necessari   agli

adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti  di  governo  dell'ambito

ovvero i Presidenti delle  regioni,  mediante  apposite  convenzioni,

possono  avvalersi  di  un  soggetto  societario   a   partecipazione

interamente pubblica che abbia maturato  esperienza  in  progetti  di

assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei  processi  di

organizzazione,  pianificazione  ed   efficientamento   dei   servizi

pubblici  locali,  individuato  con  decreto   del   Ministro   della

transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto.

4. Qualora il Presidente della regione  non  provveda  nei  termini

stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei  ministri,  su

proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con  il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e

la coesione territoriale, assegna  al  Presidente  della  regione  un

termine per provvedere non superiore a  trenta  giorni.  In  caso  di

perdurante inerzia, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri o del  Ministro  della  transizione  ecologica,  sentita  la

Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti

necessari, anche incaricando il soggetto societario a  partecipazione

interamente pubblica di cui al comma 3 di  provvedere  alla  gestione

del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non

superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.

5. Il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica  di

cui al comma 3  opera  in  ossequio  alla  disciplina  dei  contratti

pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e  controllo

dell'Autorita' di regolazione per energia, reti  e  ambiente  per  il

periodo di propria attivita'. Gli oneri derivanti dall'affidamento di

cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e da  altri

contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che

provvedono  prioritariamente  al  soddisfacimento  dei  crediti   nei

confronti della societa' affidataria del servizio  idrico  integrato,

mediante risorse indisponibili fino al completo  soddisfacimento  dei

predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da  parte

di creditori diversi dalla  societa'  affidataria.  Gli  enti  locali

proprietari  delle  infrastrutture  idriche  garantiscono  il  debito

residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il  nuovo

soggetto gestore assume, senza liberazione del  debitore  originario,

l'eventuale debito residuo nei confronti della societa' uscente.

6. In caso di mancata  adozione  dei  provvedimenti  di  competenza

dell'ente di governo dell'ambito  entro  i  sei  mesi  precedenti  la

scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento  del  servizio

idrico integrato si intende rinnovato per una durata pari al  termine

di affidamento iniziale.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente  articolo,  ove  sia

messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi  e  finali

del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  si  applica

l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

 

                               Art. 15 

           Stato di emergenza derivante da deficit idrico 

1. All'articolo 16, comma 1, del codice della protezione civile, di

cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' aggiunto, infine,

il seguente periodo: «Allo scopo  di  assicurare  maggiore  efficacia

operativa e di intervento,  in  relazione  al  rischio  derivante  da

deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza  di  rilievo

nazionale  di  cui  all'articolo  24  puo'  essere   adottata   anche

preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e  dei  dati,

anche climatologici,  disponibili  e  delle  analisi  prodotte  dalle

Autorita' di bacino distrettuali e dai centri di  competenza  di  cui

all'articolo 21, sia possibile prevedere  che  lo  scenario  in  atto

possa evolvere in una condizione emergenziale.».

Capo III
Regioni ed enti territoriali

 

                               Art. 16 

          Misure straordinarie in favore degli enti locali 

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del

decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  gia'  incrementato  dall'articolo

40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementato per

l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350  milioni  di

euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro  in  favore  delle

citta' metropolitane e delle province. Alla  ripartizione  del  fondo

tra gli  enti  interessati  si  provvede  con  decreto  del  Ministro

dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa

intesa in sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da

adottare entro il 30 settembre 2022,  in  relazione  alla  spesa  per

utenze di energia elettrica e gas.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per

l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. All'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre  2019,  n.

160,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le  risorse

assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono

finalizzate  allo  scorrimento   della   graduatoria   dei   progetti

ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero  dell'interno,  nel

rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli  enti

beneficiari  del  contributo  sono  individuati  con  comunicato  del

Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli

enti locali beneficiari  confermano  l'interesse  al  contributo  con

comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni

dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al  terzo  periodo.

Il Ministero dell'interno formalizza  le  relative  assegnazioni  con

proprio decreto da  emanare  entro  il  10  ottobre  2022.  Gli  enti

beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56

a decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  citato  decreto  di

assegnazione.».

4. Per il solo  anno  2022,  il  raggiungimento  dell'obiettivo  di

servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della  legge  30  dicembre

2020, n. 178, deve  essere  certificato  attraverso  la  compilazione

della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE  -

Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 30 settembre 2022.

5. All'articolo 1, comma 449, lettera  d-sexies),  della  legge  11

dicembre 2016, n.  232,  dopo  il  settimo  periodo  e'  aggiunto  il

seguente: «Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo

periodo, risultassero non destinate ad  assicurare  il  potenziamento

del servizio asili  nido  sono  recuperate  a  valere  sul  fondo  di

solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni  o,  in  caso  di

insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi  128

e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».

6. I comuni sede  di  capoluogo  di  citta'  metropolitana  di  cui

all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  che

sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis  del

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  che  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facolta'

di rimodulazione  del  piano  di  riequilibrio  di  cui  al  medesimo

articolo 243-bis,  comma  5,  in  deroga  al  termine  ordinariamente

previsto possono presentare la preventiva delibera entro la data  del

31 marzo 2023.

6-bis.  I  comuni  di  cui  al  comma  6,  per  il  solo  esercizio

finanziario relativo all'anno  2022  ed  al  fine  di  consentire  la

predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo  restando

l'obbligo di copertura della  quota  annuale  2022  del  ripiano  del

disavanzo, possono destinare il  contributo  ricevuto  in  attuazione

dell'articolo 1, comma 565, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,

oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso  dei

debiti finanziari.

6-ter. Al fine di dare attuazione alla  delibera  della  Corte  dei

conti-Sezione delle autonomie n.  8  dell'8  luglio  2022,  gli  enti

locali in stato di dissesto finanziario ai  sensi  dell'articolo  244

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

e che  alla  data  del  30  giugno  2022  hanno  eliminato  il  fondo

anticipazioni   di   liquidita'   accantonato   nel   risultato    di

amministrazione,  in  sede  di  approvazione  del   rendiconto   2022

provvedono ad accantonare un apposito  fondo,  per  un  importo  pari

all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge

8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6

giugno  2013,  n.  64,  e   successivi   rifinanziamenti,   e   delle

anticipazioni  di  cui  al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e

successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non

ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.

6-quater. Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al

31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-ter e'  utilizzato  secondo  le

modalita' previste dall'articolo 52,  commi  1-ter  e  1-quater,  del

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

6-quinquies. Al fine di garantire il  coordinamento  della  finanza

pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione  dei

servizi pubblici essenziali da parte degli enti  locali,  l'eventuale

maggiore  disavanzo  al  31  dicembre  2022  rispetto   all'esercizio

precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al  comma

6-ter, e'  ripianato,  a  decorrere  dall'esercizio  2023,  in  quote

costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo  pari

al  predetto  maggiore  disavanzo,  al  netto   delle   anticipazioni

rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.

6-sexies. Il comma 6-quinquies si applica anche agli enti locali di

cui al comma 6-ter che hanno ricostituito il fondo  anticipazioni  di

liquidita' in sede di  rendiconto  2021,  che  ripianano  l'eventuale

conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.

6-septies. Per gli anni dal 2023 al 2025  continua  ad  applicarsi,

con  le  medesime  modalita'  ivi  previste,  l'articolo  3-bis   del

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 dicembre  2012,  n.  213.  Le  risorse  derivanti  sono

destinate  all'incremento   della   massa   attiva   della   gestione

liquidatoria degli enti locali  in  stato  di  dissesto  finanziario,

deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022.

7. All'articolo 6-quater del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.  91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole «entro sei  mesi  dalla

pubblicazione del decreto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro

dodici mesi dalla pubblicazione del decreto»;

b) al comma  8-bis,  le  parole  «fino  a  5.000  abitanti»  sono

sostituite dalle seguenti: «fino a 20.000 abitanti».

8. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  27

gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

marzo 2022, n. 25, dopo le parole:  «fino  ad  un  massimo  di  5.000

abitanti» sono inserite le seguenti: «, nonche' fino ad un massimo di

10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori».

9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1  e  2,

del  decreto-legge  8   aprile   2020,   n.   23,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non  impegnate  alla

data del 31 dicembre 2021, sono  rispettivamente  utilizzate  per  le

finalita' del Fondo di garanzia di cui  all'articolo  90,  comma  12,

della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e  del  Fondo  speciale  di  cui

all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre  1957,  n.  1295.  I

contributi in conto interessi relativi ad interventi di impiantistica

sportiva sono concessi previo parere tecnico  del  Comitato  olimpico

nazionale italiano (CONI) sul progetto.

9-bis.  All'articolo  151  del  testo  unico  di  cui  al   decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente

comma:

«8-bis. Se il bilancio di previsione non  e'  deliberato  entro  il

termine del primo esercizio cui si  riferisce,  il  rendiconto  della

gestione relativo a tale esercizio e' approvato indicando nelle  voci

riguardanti le «Previsioni  definitive  di  competenza"  gli  importi

delle previsioni definitive  del  bilancio  provvisorio  gestito  nel

corso dell'esercizio ai  sensi  dell'articolo  163,  comma  1.  Ferma

restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti  locali

che non rispettano  i  termini  per  l'approvazione  dei  bilanci  di

previsione  e  dei  rendiconti  e  fermo  restando  quanto   previsto

dall'articolo  52  del  codice  della  giustizia  contabile,  di  cui

all'allegato 1  al  decreto  legislativo  26  agosto  2016,  n.  174,

l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di

deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto

si riferisce».

9-ter. Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli

enti locali entro i termini previsti dalla  legge,  con  decreto  del

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della

Ragioneria  generale  dello  Stato,  di  concerto  con  il  Ministero

dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e  territoriali  e

con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  gli

affari regionali e le autonomie, su proposta  della  Commissione  per

l'armonizzazione degli enti territoriali di  cui  all'articolo  3-bis

del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  nel  principio

contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di  cui

all'allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono

specificati i ruoli, i compiti  e  le  tempistiche  del  processo  di

approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche  nel

corso dell'esercizio provvisorio.

9-quater. Al fine di permettere la realizzazione  degli  interventi

di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1,

comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto,  in

fine, il seguente periodo: «Non sono soggetti a revoca  i  contributi

riferiti all'anno 2019 relativi alle  opere  che  risultano  affidate

entro la data del 31 dicembre 2021».

9-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater,  pari  a  5,2

milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente

riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di

contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

9-sexies. All'articolo  15  del  testo  unico  di  cui  al  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2  e'  inserito  il

seguente:

«2-bis. Ai  fini  della  partecipazione  dei  consiglieri  comunali

all'attivita' degli organi istituiti ai sensi delle rispettive  leggi

regionali sul procedimento di fusione, si applicano  le  disposizioni

di cui al titolo III, capo IV, ed i conseguenti  oneri  per  permessi

retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi  delle  spese  di  viaggio

sono posti a carico delle regioni medesime».

 

   Art. 16 bis 

        Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo 

1. Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli

enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuate  per

la fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la  distribuzione

ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua,  calore,  servizi  di

telecomunicazione  e  radiotelevisivi  ed  altri  servizi   a   rete,

comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli  utenti  e

di tutte le occupazioni di suolo pubblico con  impianti  direttamente

funzionali all'erogazione del servizio a rete,  i  comuni  percettori

del canone di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27  dicembre

2019, n. 160, nonche'  gli  altri  enti  territoriali  comunicano  al

sistema informativo di cui all'articolo 2, comma  1,  della  legge  5

agosto 2022, n. 118, le informazioni  relative  al  concessionario  e

alle opere gia' realizzate, nonche'  le  caratteristiche  strutturali

dell'occupazione  e  ogni  altra  informazione   utile   alla   piena

conoscenza del manufatto.  Per  le  occupazioni  permanenti  concluse

successivamente alla data di costituzione del sistema informativo,  i

comuni e gli altri  enti  territoriali  trasmettono  le  informazioni

relative  al  concessionario  e  alle   caratteristiche   strutturali

dell'occupazione ed ogni altra  informazione  relativa  al  manufatto

entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'opera.

 

                               Art. 17 

          Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici 

1. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.

229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole:  «per  gli  anni  2017-2022»  sono

sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2023»;

b) al secondo periodo, le parole: «a  decorrere  dal  2023»  sono

sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2024»;

c) al terzo periodo le parole: «Nel 2022» sono  sostituite  dalle

seguenti: «Negli anni 2022 e 2023».

2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  gli  enti   possono   comunicare   al   Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  di  non  essere   interessati   per

l'esercizio 2023 alla sospensione di cui all'articolo  44,  comma  4,

primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal

comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,2 milioni di euro per

l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

4.  Per  il  completamento  della  ricostruzione  in  relazione  ai

territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012  della

regione Emilia-Romagna,  in  favore  del  presidente  della  medesima

regione, in qualita' di commissario delegato alla  ricostruzione,  e'

autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 20 milioni

di euro per l'anno 2023 e 26,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,

destinati alla ricostruzione di beni privati vincolati; 1 milione  di

euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno  2024,  destinati

all'incremento dei costi per le opere i  cui  bandi  sono  pubblicati

entro il 31 dicembre 2022; 8 milioni di euro  per  l'anno  2023  e  8

milioni di euro per l'anno 2024 destinati alle  manutenzioni  e  agli

allestimenti  finali.  Agli  oneri  derivanti   dall'attuazione   del

presente comma, pari a un milione di euro per il 2022, 29 milioni  di

euro per il 2023 e 43,3 milioni di euro  per  il  2024,  si  provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 140, della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,

relativamente alla quota affluita al capitolo  7458  dello  stato  di

previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il

decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  21  luglio  2017,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per

gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

5. Per il completamento della ricostruzione pubblica  in  relazione

ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20  e  29  maggio  2012

della regione Lombardia, in  favore  del  presidente  della  medesima

regione, in qualita' di commissario delegato alla  ricostruzione,  e'

autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni

di euro per l'anno 2023  e  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,

destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli

elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, gia' approvati alla

data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  dal  Commissario

delegato della regione Lombardia. A tale onere pari a  1  milione  di

euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni

di  euro   per   l'anno   2024   si   provvede   mediante   riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140,  della

legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita  al

capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  226

del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del  rischio

sismico.

6. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica

in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del  20  e  29

maggio 2012 della regione Veneto,  in  favore  del  presidente  della

medesima  regione,  in  qualita'   di   commissario   delegato   alla

ricostruzione, e' autorizzata la spesa di  600.000  euro  per  l'anno

2022. Al relativo onere, pari a 600.000  euro  per  l'anno  2022,  si

provvede  mediate  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di

spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,

n. 232, relativamente alla quota  affluita  al  capitolo  7458  dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  con

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio  2017,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per

gli interventi di prevenzione del rischio sismico.?

7. Fermo restando per la  ricostruzione  pubblica  quanto  previsto

dalla legislazione vigente, al  fine  di  permettere  la  conclusione

degli interventi di ricostruzione  privata  in  corso  alla  data  di

entrata in vigore del  presente  decreto,  il  Soggetto  responsabile

della ricostruzione dei territori colpiti dagli  eventi  sismici  del

20-29 maggio 2012 nonche' i titolari degli  uffici  speciali  per  la

ricostruzione dei territori colpiti dagli  eventi  sismici  del  2009

sono autorizzati a rimodulare i contributi concessi per  l'esecuzione

degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo  del  20

per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie  prime

superiori all'8 per cento cosi' come certificati dal Ministero  delle

infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  nel   corso   delle

rilevazioni semestrali di competenza.

7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nel cratere

del sisma del 2009, possono riservare fino al 30 per cento dei  posti

dei concorsi pubblici  per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  di

personale non dirigente a favore degli orfani  e  dei  coniugi  delle

vittime del sisma del 2009.

 

(omissis)

 

              Art. 22 bis 

  Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.

217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al  presente

decreto, la quale reca, a far data dal  1°  gennaio  2022,  le  nuove

misure dello stipendio  tabellare,  delle  indennita'  di  rischio  e

mensile e dell'assegno di specificita', come incrementate per effetto

del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022,  n.  121,

di «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo

e non dirigente del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  per  il

triennio 2019-2021» e del decreto del Presidente della Repubblica  17

giugno 2022, n. 120, di «Recepimento dell'accordo  sindacale  per  il

personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale  dei  vigili  del

fuoco, per il triennio 2019-2021»,  nonche',  per  le  indennita'  di

rischio e mensile del personale non direttivo e non  dirigente,  come

incrementate ai sensi dell'allegato B al presente decreto.

2.  Gli  effetti  retributivi  derivanti  dall'applicazione   della

tabella C di cui al comma 1 costituiscono miglioramenti economici  ai

sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto  legislativo  19  agosto

2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13  ottobre

2005, n. 217.

3. Al fine di  potenziare  l'efficacia  dei  servizi  istituzionali

svolti  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco   nonche'   di

razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori,

il fondo  di  amministrazione  del  personale  non  direttivo  e  non

dirigente del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e'  annualmente

incrementato, a decorrere  dall'anno  2022,  dalle  risorse  indicate

nell'allegato B al presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari

a euro 4,5 milioni a  decorrere  dall'anno  2022,  comprensivi  degli

oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma  7,  della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, e pari a  0,207  milioni  di  euro  a

decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede   mediante   corrispondente

utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo  1,  comma  133,

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo

1, comma 1003, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  iscritto  nello

stato di previsione del Ministero dell'interno.

5. Gli effetti giuridici ed economici delle disposizioni di cui  al

presente  articolo  decorrono  dal  1°  gennaio  2022   e   ai   fini

previdenziali  tali  incrementi  hanno  effetto  esclusivamente   con

riferimento  ai  periodi  contributivi  maturati  a  decorrere  dalla

medesima data.

(omissis)

 

Art. 23 bis 

Proroga del lavoro agile  per  i  lavoratori  fragili  e  i  genitori

               lavoratori con figli minori di anni 14 

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24  marzo  2022,

n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022,  n.

52, le parole:  «fino  al  30  giugno  2022»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge

24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19

maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto

2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato  al

31 dicembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a

18.660.000 euro per l'anno 2022, si provvede quanto a euro 8  milioni

mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per

occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),

del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e  quanto  a  euro

10.660.000  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di   cui

all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

(omissis)

 

         Art. 24 bis 

Modifica all'articolo 42 del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,

  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 

1. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.

77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.

108, le parole: «e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro» sono

sostituite dalle seguenti: «e, per l'anno 2022, la spesa di 3.099.386

euro».

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari  a  1.576.240

euro per l'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo

del Fondo di parte corrente di  cui  all'articolo  34-ter,  comma  5,

della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di

previsione della spesa del Ministero della salute.

 

(omissis)

Art. 25 bis 

    Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato 

1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24  marzo  2022,

n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022,  n.

52, le parole: «31 agosto 2022» sono sostituite dalle  seguenti:  «31

dicembre 2022».

(omissis)

Art. 27 

      Rifinanziamento del fondo per bonus relativi ai trasporti 

1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.

50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,

le parole: «79 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle

seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2022».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  101  milioni

di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

(omissis)

      Art. 31 bis 

       Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione 

              e di attuazione degli interventi del PNRR 

1. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,

n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  nonche'  ai

comuni interessati da eventi sismici per i quali sia  intervenuta  la

deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile  2009,

anche  non  ricompresi  nei  crateri,  limitatamente   agli   edifici

classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai  sensi

dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio  2011,

pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla  Gazzetta  Ufficiale

n. 113 del 17 maggio  2011,  e  14  gennaio  2015,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015».

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.

77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.

108, dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  «Le  diocesi

possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche  in

relazione agli  interventi  su  beni  di  proprieta'  di  altri  enti

ecclesiastici civilmente riconosciuti».

 

             Art. 32 

               Aree di interesse strategico nazionale 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche  su

eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico,  di  altra

amministrazione centrale o della regione o della  provincia  autonoma

territorialmente  competente  e   previa   individuazione   dell'area

geografica, possono essere istituite  aree  di  interesse  strategico

nazionale  per  la  realizzazione  di  piani  o  programmi   comunque

denominati  che  prevedano  investimenti  pubblici  o  privati  anche

cumulativamente  pari  a   un   importo   non   inferiore   ad   euro

400.000.000,00  relativi  ai  settori  di  rilevanza  strategica.  Ai

predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori  relativi  alle

filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle  batterie,

del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza,

dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a  bassa  emissione

di CO2 , dei veicoli connessi, autonomi e a  basse  emissioni,  della

sanita' digitale e intelligente e  dell'idrogeno,  individuate  dalla

Commissione Europea come catene strategiche del valore. L'istituzione

dell'area   equivale   a   dichiarazione   di   pubblica    utilita',

indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie ai sensi del  primo

periodo, anche ai fini dell'applicazione delle  procedure  del  testo

unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  giugno

2001, n. 327, e costituisce titolo per la costituzione  volontaria  o

coattiva di servitu'  connesse  alla  costruzione  e  gestione  delle

stesse opere, fatto salvo il pagamento della  relativa  indennita'  e

per  l'apposizione  di  vincolo  espropriativo.  Il  decreto   indica

altresi'  le  variazioni  degli   strumenti   di   pianificazione   e

urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o

dei programmi.

2. Il decreto di cui al  comma  1  deve  motivare  sulla  rilevanza

strategica  dell'investimento  in  uno  specifico   settore   ed   e'

preceduto:

a) da una manifestazione di interesse da  parte  di  un  soggetto

pubblico o privato per la realizzazione  di  piani  o  programmi  che

prevedono   un   investimento   pubblico   o   privato   di   importo

cumulativamente non inferiore a 400.000.000 di euro  nei  settori  di

cui al comma 1, con la descrizione delle  attivita',  delle  opere  e

degli impianti necessari alla  realizzazione  dell'investimento,  con

connessa loro localizzazione;

b) dalla presentazione  di  un  piano  economico-finanziario  che

descriva la contemporanea presenza delle  condizioni  di  convenienza

economica e sostenibilita' finanziaria del progetto.

3. Il decreto di cui al  comma  1  individua  altresi'  l'eventuale

supporto pubblico richiesto  nel  limite  delle  risorse  previste  a

legislazione vigente e delimita l'area geografica di riferimento.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche  su

richiesta della regione o della provincia  autonoma  territorialmente

competente o proponente possono essere  istituiti  nel  limite  delle

risorse previste a legislazione vigente una societa' di sviluppo o un

consorzio comunque denominato, partecipato dalla regione o  provincia

autonoma, dai Comuni interessati  e  dal  Ministero  dell'economia  e

delle finanze, anche in rappresentanza delle amministrazioni  statali

competenti per il settore coinvolto, il cui oggetto sociale  consiste

nella pianificazione e nel coordinamento delle attivita'  finalizzate

alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al  comma  1.  In

alternativa, con il medesimo decreto, possono essere individuati  una

societa'  di  sviluppo  o  un  consorzio  comunque  denominato,  gia'

esistenti, anche di rilevanza nazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  d'intesa

con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente  o

proponente, puo' essere nominato un Commissario  unico  delegato  del

Governo per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti

pubblici  e  privati  e  la  realizzazione  delle  opere   pubbliche,

specificandone   i   poteri.   Il   Commissario,   ove   strettamente

indispensabile per  garantire  il  rispetto  del  cronoprogramma  del

piano, provvede nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri di cui al comma 1 e del provvedimento autorizzatorio  di

cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152,  come  introdotto  dal  presente  decreto,  mediante   ordinanza

motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa  da  quella

penale,   fatto   salvo   il   rispetto   dei    principi    generali

dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia

e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto  legislativo  6

settembre 2011, n. 159, nonche' dei  vincoli  inderogabili  derivanti

dall'appartenenza all'Unione europea.  Nel  caso  in  cui  la  deroga

riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e'  adottata,  previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai  sensi

dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Al

compenso del Commissario, determinato nella misura e con le modalita'

di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

e definito nel provvedimento di nomina, si provvede nel limite  delle

risorse previste a legislazione vigente.

6. Il Commissario di cui al comma 5 puo' avvalersi, senza  nuovi  o

maggiori   oneri   per   la   finanza    pubblica,    di    strutture

dell'amministrazione territoriale interessata, del soggetto di cui al

comma   4,   nonche'   di   societa'   controllate   direttamente   o

indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di  cui

all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

7. In caso di ritardo o inerzia da  parte  delle  regioni  e  delle

province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente  locale,  anche

nella fase di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27-ter

del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente

decreto, tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma, il

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  anche  su  proposta   del

Commissario di cui al comma 5, puo' assegnare al soggetto interessato

un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In  caso  di

perdurante inerzia, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei  ministri

individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero  in

alternativa  nomina  uno  o  piu'  commissari  ad  acta,   ai   quali

attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti  o  i

provvedimenti  necessari,  anche  avvalendosi  di  societa'  di   cui

all'articolo  2  del  testo  unico   in   materia   di   societa'   a

partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto

2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate.  In

caso di dissenso,  diniego,  opposizione  o  altro  atto  equivalente

proveniente da un organo della regione, o della provincia autonoma di

Trento o di Bolzano o di un ente locale, il  Commissario  di  cui  al

comma 5 propone  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  al

Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i  successivi

cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza  permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di

Trento e di Bolzano per concordare le  iniziative  da  assumere,  che

devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data

di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine,  in  mancanza

di soluzioni condivise  che  consentano  la  sollecita  realizzazione

dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero  il

Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi,

propone al Consiglio dei ministri le  opportune  iniziative  ai  fini

dell'esercizio dei poteri  sostitutivi  di  cui  agli  articoli  117,

quinto comma, e 120, secondo  comma,  della  Costituzione,  ai  sensi

delle disposizioni vigenti in materia.

8. Il soggetto di cui al comma  4  e'  competente  anche  ai  sensi

dell'articolo 6 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente

della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,   per   consentire   la

realizzazione  degli  interventi  inerenti  all'area  strategica   di

interesse nazionale di cui al comma 1, ivi comprese le opere  di  cui

all'articolo 27-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile  2006,

n. 152, come introdotto dal presente decreto.

9. Al ricorrere dei requisiti di  cui  al  comma  1,  e'  possibile

richiedere l'applicazione  del  procedimento  autorizzatorio  di  cui

all'articolo 27-ter del decreto legislativo n.  152  del  2006,  come

introdotto dal presente decreto, secondo le modalita' ivi previste.

 

          Art. 33 

       Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale 

1. Dopo l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e' inserito il seguente:

«Art.  27-ter   (Procedimento   autorizzatorio   unico   accelerato

regionale per settori di  rilevanza  strategica).  -  1.  Nell'ambito

delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione  di

piani o programmi  comunque  denominati  che  prevedano  investimenti

pubblici o privati  anche  cumulativamente  pari  a  un  importo  non

inferiore ad euro 400.000.000,00  relativi  ai  settori  ritenuti  di

rilevanza strategica, caratterizzati  da  piu'  elementi  progettuali

corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA  o  a  verifica  di

assoggettabilita' a VIA o, laddove necessario, a VAS,  rientranti  in

parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale,

l'autorita'  ambientale  competente  e'  la  regione   e   tutte   le

autorizzazioni sono rilasciate, se  il  proponente  ne  fa  richiesta

nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un procedimento  volto

al rilascio  di  un  provvedimento  autorizzatorio  unico  accelerato

regionale (PAUAR), come  disciplinato  secondo  quanto  previsto  dai

commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

2. Per i piani e i programmi di  cui  all'articolo  6,  commi  3  e

3-bis, il procedimento autorizzatorio  unico  accelerato  di  cui  al

presente articolo e' preceduto dalla  verifica  di  assoggettabilita'

disciplinata dall'articolo 12, secondo le  diverse  tempistiche  rese

necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi

di cui al comma 1. In ragione di cio', il parere di cui  all'articolo

12, comma 2, e' inviato  all'autorita'  competente  ed  all'autorita'

procedente entro venti giorni dall'invio del rapporto preliminare  di

assoggettabilita'  a  VAS  di  cui  all'articolo  12,  comma  1.   Il

provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4, e'  emesso

entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere.

3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui  al  comma

1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica  ai

sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica e'  integrata

nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui  al  presente

articolo. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6,  comma  2,

ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del  presente  articolo,

la valutazione ambientale strategica e' in ogni  caso  integrata  nel

procedimento autorizzatorio unico accelerato.

4. Il  procedimento  autorizzatorio  unico  accelerato  di  cui  al

presente articolo si applica a  tutte  le  opere  necessarie  per  la

realizzazione dei piani e  dei  programmi  di  cui  al  comma  1,  da

individuare secondo le modalita' indicate dai commi 5 e 6.

5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma  1,  presenta

all'autorita' competente e  alle  altre  amministrazioni  interessate

un'istanza  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  1,   allegando   la

documentazione e gli elaborati progettuali previsti  dalle  normative

di    settore    per    consentire    la     compiuta     istruttoria

tecnico-amministrativa  finalizzata   al   rilascio   di   tutte   le

autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e  di  tutti  i

pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi, comunque  denominati,

necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto  e

indicati puntualmente in apposito elenco predisposto  dal  proponente

stesso. In  tale  elenco  sono  indicate  le  opere  necessarie  alla

realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui  si

richiede  altresi'  l'applicazione  del  procedimento  autorizzatorio

unico accelerato. L'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico

di cui all'articolo  24,  comma  2,  indicando  ogni  autorizzazione,

intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorita'

competente verifica l'avvenuto pagamento  del  contributo  dovuto  ai

sensi dell'articolo 33 e, qualora l'istanza non sia stata  inviata  a

tutte le amministrazioni e gli enti  potenzialmente  interessati,  la

trasmette loro per via telematica e pubblica  sul  proprio  sito  web

istituzionale l'avviso di cui all'articolo 24, comma  2,  di  cui  e'

data    informazione    nell'albo    pretorio    informatico    delle

amministrazioni comunali territorialmente  interessate.  In  caso  di

progetti che possono avere  impatti  rilevanti  sull'ambiente  di  un

altro Stato, la  pubblicazione  e'  notificata  al  medesimo  con  le

modalita' di cui all'articolo 32.

7. Entro trenta giorni dalla  pubblicazione  di  cui  al  comma  6,

l'autorita' competente, nonche' le amministrazioni  e  gli  enti  cui

sono pervenute l'istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di  cui

al comma 6, per i profili di  rispettiva  competenza,  verificano  la

completezza della documentazione e  valutano  altresi'  l'istanza  di

estensione  del  presente  procedimento  alle   opere   eventualmente

indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come  necessarie  alla

realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il  medesimo  termine,

il pubblico interessato puo' contemporaneamente presentare le proprie

osservazioni.

8. Entro venti giorni dal termine delle attivita' di cui  al  comma

7,  verificata  la  completezza  della  documentazione  e  viste   le

osservazioni del pubblico, l'amministrazione  competente  assegna  al

proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le

eventuali integrazioni. Nei  casi  in  cui  sia  richiesta  anche  la

variante urbanistica di cui all'articolo 8 del regolamento di cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel

termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua

la  verifica  del  rispetto  dei  requisiti  per  la  procedibilita'.

Ricevute le integrazioni da parte del  proponente,  l'amministrazione

competente procede ad una nuova pubblicazione sul  proprio  sito  web

istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato puo' far

pervenire ulteriori osservazioni entro un  termine  non  superiore  a

dieci giorni.

9. Fatto salvo il rispetto dei termini  previsti  dall'articolo  32

per il caso di consultazioni  transfrontaliere,  entro  dieci  giorni

dalla scadenza del termine per  richiedere  integrazioni  di  cui  al

comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni

documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi

alla quale partecipano  il  proponente  e  tutte  le  Amministrazioni

competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio  del

provvedimento  di  VIA  e  dei  titoli  abilitativi  necessari   alla

realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal  proponente.

La conferenza di servizi e' convocata  in  modalita'  sincrona  e  si

svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7  agosto  1990,  n.

241. Il termine di conclusione della  conferenza  di  servizi  e'  di

sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.

10. Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie

per la realizzazione dei piani o dei programmi di cui al  comma  1  e

solo se il piano e' stato elaborato d'intesa con lo  Stato  ai  sensi

degli articoli 135  e  143  del  codice  dei  beni  culturali  e  del

paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,

l'Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della

conferenza di servizi di cui al comma 9,  invia  al  Ministero  della

cultura una richiesta di approvazione  delle  predette  varianti.  Il

Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso  di

silenzio, l'approvazione e' rimessa alla decisione del Consiglio  dei

ministri, che delibera entro il termine di venti  giorni  e  comunica

immediatamente le sue deliberazioni  all'Amministrazione  procedente.

In caso di dissenso,  si  applica  l'articolo  5,  comma  2,  lettera

c-bis),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.  In  presenza   di

autorizzazione, l'amministrazione procedente dispone  le  conseguenti

varianti   agli   strumenti   di   pianificazione   nell'ambito   del

provvedimento di cui al comma 11.

11. La determinazione motivata di conclusione della  conferenza  di

servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico  accelerato

regionale  e  comprende,   recandone   l'indicazione   esplicita,   i

provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati  per  la

realizzazione e l'esercizio del progetto,  nonche'  l'indicazione  se

uno  o  piu'  titoli  costituiscono  variante   agli   strumenti   di

pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel

caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso

nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti

per  i  singoli  atti  di  assenso  partecipano  alla  conferenza   e

l'autorizzazione unica confluisce  nel  provvedimento  autorizzatorio

unico accelerato regionale.

12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto  da  specifiche

disposizioni  o  intese  un   concorrente   interesse   statale,   al

procedimento disciplinato dal presente articolo partecipa con diritto

di voto, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  un

esperto designato dallo Stato, nominato con  decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti  in  possesso

di  adeguata  professionalita'  ed  esperienza  nel   settore   della

valutazione dell'impatto ambientale  e  del  diritto  ambientale.  Si

applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies  della  legge  7  agosto

1990, n. 241. All'esperto  di  cui  al  primo  periodo  non  spettano

compensi, indennita', rimborsi di spese, gettoni di presenza o  altri

emolumenti comunque denominati.

13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi ai fini del

celere  rilascio  del   provvedimento,   le   disposizioni   di   cui

all'articolo 27-bis, commi 7-bis e 9.

14. Tutti i termini del procedimento si  considerano  perentori  ai

sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a

9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

(omissis)

                           Art. 33 ter 

Semplificazioni  in  materia  di  cessione  dei  crediti   ai   sensi

  dell'articolo  121  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,

  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 

1. All'articolo  14  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,

dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del  decreto-legge  19  maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio

2020,  n.  77,  dopo  le  parole:  «in  presenza  di  concorso  nella

violazione" sono inserite le seguenti: «con dolo o colpa  grave".  Le

disposizioni   introdotte   dal   presente   comma    si    applicano

esclusivamente ai crediti per  i  quali  sono  stati  acquisiti,  nel

rispetto delle previsioni  di  legge,  i  visti  di  conformita',  le

asseverazioni e le attestazioni di cui  all'articolo  119  e  di  cui

all'articolo 121, comma 1-ter, del citato  decreto-legge  n.  34  del

2020.

1-bis.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77, sorti prima dell'introduzione degli  obblighi  di

acquisizione dei visti di conformita', delle  asseverazioni  e  delle

attestazioni di cui al comma 1-ter  del  medesimo  articolo  121,  il

cedente, a condizione  che  sia  un  soggetto  diverso  da  banche  e

intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui

al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  da  societa'

appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui

all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia

bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione  autorizzate

ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private,

di cui al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  che

coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini  della

limitazione a favore del cessionario della responsabilita' in  solido

di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi  di  dolo  e

colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter».

 

               Art. 33 quater 

Norme di semplificazione  in  materia  di  installazione  di  vetrate

  panoramiche amovibili 

1. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al  decreto  del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b)

e' inserita la seguente:

«b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di  vetrate

panoramiche amovibili  e  totalmente  trasparenti,  cosiddette  VEPA,

dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti

atmosferici,   miglioramento   delle   prestazioni    acustiche    ed

energetiche,   riduzione   delle   dispersioni   termiche,   parziale

impermeabilizzazione dalle acque meteoriche  dei  balconi  aggettanti

dal  corpo  dell'edificio   o   di   logge   rientranti   all'interno

dell'edificio,  purche'   tali   elementi   non   configurino   spazi

stabilmente  chiusi  con  conseguente  variazione  di  volumi  e   di

superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo,  che  possano

generare  nuova  volumetria   o   comportare   il   mutamento   della

destinazione d'uso dell'immobile anche  da  superficie  accessoria  a

superficie  utile.  Tali  strutture  devono  favorire  una   naturale

microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso  di

arieggiamento a garanzia della salubrita' dei vani interni  domestici

ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico  tali

da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non

modificare le preesistenti linee architettoniche».

 

(omissis)

 

Art. 34 bis 

Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per

  impianti di energia elettrica 

1. All'articolo  27  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei  prezzi

dei materiali da costruzione nonche' dei carburanti  e  dei  prodotti

energetici e in considerazione della necessita' di  diversificare  le

fonti  di  approvvigionamento  ai  fini  della  sicurezza  energetica

nazionale, anche in attuazione  del  Piano  nazionale  integrato  per

l'energia e il clima 2030 (PNIEC), per  i  contratti  di  appalto  di

lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre  2021  e

funzionali  all'esecuzione   degli   interventi   di   realizzazione,

efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di

potenza  superiore  a  300  MW  termici,  autorizzati  ai  sensi  del

decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, anche strumentali  alla  produzione

di nuova  capacita'  di  generazione  elettrica  di  cui  al  decreto

legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi

dei  materiali  da  costruzione  e  di  produzione,  riconoscendo  un

incremento pari alla differenza  tra  le  risultanze  dei  principali

indici delle materie  prime  rilevati  da  organismi  di  settore,  o

dall'Istituto   nazionale   di   statistica,   al    momento    della

contabilizzazione  o  dell'annotazione  delle  lavorazioni  eseguite,

rispetto a  quelli  rilevati  al  momento  della  sottoscrizione  dei

relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale adeguamento  e'

riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate,

a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto,  alla  data

di entrata in vigore della presente disposizione,  nonche'  a  quelle

eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022.  Sono  fatti  salvi  le

clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni  piu'

favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica»;

b) alla rubrica, dopo la parola:  «concessioni»  sono  inserite  le

seguenti: «e di affidamenti».

 

(omissis)

           Art. 35 bis 

Ulteriori misure urgenti per  l'attuazione  del  Piano  nazionale  di

  ripresa e resilienza 

1.  Al  fine  di  valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal

personale  assunto  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a   tempo

determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  9

giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2021, n. 113, le  amministrazioni  assegnatarie  del  suddetto

personale possono procedere, con decorrenza  non  antecedente  al  1°

gennaio  2027,  nei  limiti  dei  posti  disponibili  della   vigente

dotazione  organica,  alla  stabilizzazione  nei  propri  ruoli   del

medesimo  personale  nella  qualifica  ricoperta  alla  scadenza  del

contratto a termine, previo colloquio e all'esito  della  valutazione

positiva dell'attivita' lavorativa svolta. Le assunzioni di personale

di cui al presente articolo sono effettuate a valere  sulle  facolta'

assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili  a  legislazione

vigente.

(omissis)

 

                               Art. 37 

Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico 

1. Al decreto-legge  30  ottobre  2015,  n.  174,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, dopo  l'articolo

7-bis e' inserito il seguente:

«Art. 7-ter  (Misure  di  intelligence  di  contrasto  in  ambito

cibernetico).  -  1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,

acquisito il parere del Comitato interministeriale per  la  sicurezza

della Repubblica e sentito il Comitato parlamentare per la  sicurezza

della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,  della

legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di

intelligence di contrasto in ambito  cibernetico,  in  situazioni  di

crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono  aspetti  di

sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili  solo  con  azioni  di

resilienza,  anche  in  attuazione  di  obblighi  assunti  a  livello

internazionale. Le disposizioni di cui al primo periodo prevedono  la

cooperazione del Ministero della difesa e il  ricorso  alle  garanzie

funzionali di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano  il  procedimento

di autorizzazione, le caratteristiche e i  contenuti  generali  delle

misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per  gli

interessi  nazionali  coinvolti,  secondo  criteri  di  necessita'  e

proporzionalita'. L'autorizzazione e'  disposta  sulla  base  di  una

valutazione volta ad  escludere,  alla  luce  delle  piu'  aggiornate

cognizioni  informatiche,  fatti  salvi  i   fattori   imprevisti   e

imprevedibili, la lesione degli interessi  di  cui  all'articolo  17,

comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Le misure di contrasto  in  ambito  cibernetico  autorizzate  ai

sensi del comma 2 sono attuate dall'Agenzia informazioni e  sicurezza

esterna  e  dall'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  interna,  ferme

restando  le  competenze  del  Ministero  della   difesa   ai   sensi

dell'articolo 88 del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al

decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  e  le  competenze  del

Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27

luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31

luglio 2005, n.  155.  Il  Dipartimento  delle  informazioni  per  la

sicurezza assicura il coordinamento di cui all'articolo 4,  comma  3,

lettera d-bis), della legge n. 124 del 2007.

4. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  informa  il  Comitato

parlamentare per la sicurezza  della  Repubblica,  con  le  modalita'

indicate nell'articolo 33, comma 4, della  legge  n.  124  del  2007,

delle misure di intelligence di cui al presente articolo.

5. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione  delle

attivita' di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n.  145,  e,  ove  ne

ricorrano i presupposti, all'articolo 17, comma 7, della legge n. 124

del 2007.

6. Il Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza  della  Repubblica

trascorsi ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della

presente   disposizione   trasmette   alle   Camere   una   relazione

sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.».

 

(omissis)

                           Art. 37 quater 

Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,

  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 

1. All'articolo 1 del decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133,

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, i soggetti  di  cui

al comma 2-bis notificano gli incidenti di cui all'articolo 1,  comma

1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, aventi impatto su reti,

sistemi informativi  e  servizi  informatici  di  propria  pertinenza

diversi da quelli di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  del  presente

articolo, fatta eccezione per quelli aventi impatto sulle  reti,  sui

sistemi informativi e sui servizi  informatici  del  Ministero  della

difesa, per i quali si applicano i principi e  le  modalita'  di  cui

all'articolo 528, comma 1, lettera d), del codice di cui  al  decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I medesimi soggetti  effettuano  la

notifica entro il termine di settantadue ore. Si  applicano,  per  la

decorrenza del termine e per le  modalita'  di  notifica,  in  quanto

compatibili, le disposizioni dell'articolo  3,  comma  4,  secondo  e

terzo periodo, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. Si applicano, altresi',

le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2  e  4,  del  medesimo

regolamento. Con  determinazioni  tecniche  del  direttore  generale,

sentito   il   vice   direttore   generale,   dell'Agenzia   per   la

cybersicurezza nazionale, e' indicata la tassonomia  degli  incidenti

che debbono essere oggetto di notifica ai sensi del presente comma  e

possono essere dettate specifiche modalita' di notifica».

 

(omissis)

   Art. 44 

                          Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome