Il DL Aiuti-bis è legge. In particolare, si tratta del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», convertito nella legge 21 settembre 2022, n. 142 (in Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2022, n. 221).
Confermate le novità in materia di provvedimento autorizzatorio unico regionale.
Tra le novità inserite in materia di conversione:
- misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e per l'approvvigionamento energetico delle isole minori (art. 9 bis);
- disposizioni urgenti in materia consumi energetici nel settore dello sport dilettantistico (art. 9 ter);
- anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo (art. 16 bis);
- disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 22 bis);
- proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 (art. 23 bis);
- proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato (art. 25 bis);
- disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e di attuazione degli interventi del Pnrr (art. 31 bis);
- semplificazioni in materia di cessione dei crediti (art. 33 ter);
- norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili (art. 33 quater);
- disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica (art. 34 bis);
- ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 35 bis);
- modifica all'articolo 1 del D.L. n. 105/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2019 in materia di cybersicurezza (art. 37 quater).
Di seguito il testo coordinato del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142.
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Testo coordinato del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
Testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 185 del 9 agosto 2022), coordinato con la legge
di conversione 21 settembre 2022, n. 142 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di
energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali».
(22A05442)
(Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2022, n.221)
Vigente al: 21-9-2022
Capo I
Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2022 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas
1. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative
alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la
compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla
base del valore soglia dell'ISEE di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono rideterminate dall'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera da
adottare entro il 30 settembre 2022, con l'obiettivo di contenere la
variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti
agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti
benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022
complessivamente tra elettricita' e gas.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 1.280 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi
dell'articolo 43; detto importo e' trasferito, entro il 31 dicembre
2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
b) quanto a 1.140 milioni di euro, nell'ambito delle risorse
disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e
ambientali.
Art. 2
Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del
gas naturale
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti:
«2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai
sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
b) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non
interconnesse;
d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di
emergenza a seguito di eventi calamitosi;
e) di eta' superiore ai 75 anni.
2-bis.1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli
esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a
offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis la fornitura di
gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di
approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del
servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di
qualita' del servizio, cosi' come definiti dall'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o piu'
provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresi'
le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio
di fornitura di ultima istanza.».
Art. 3
Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di
energia elettrica e gas naturale
1. Fino al 30 aprile 2023 e' sospesa l'efficacia di ogni eventuale
clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia
elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni
generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorche'
sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla
controparte.
2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i
preavvisi comunicati per le suddette finalita' prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche
contrattuali si siano gia' perfezionate.
2-bis. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.
51, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2022».
2-ter. Le attivita' di controllo conseguenti alla proroga di cui al
comma 2-bis sono poste in essere dalle amministrazioni interessate
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 4
Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per
il quarto trimestre 2022
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le
aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate
alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa
tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il quarto trimestre
2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate
alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche
connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di
illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi
accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari
a complessivi 1.100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire
alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31
dicembre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 5
Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il
quarto trimestre 2022
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato per combustione per usi civili e industriali di cui
all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5
per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5
per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi
ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche
percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in
esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16,
comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115,
contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo
dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal
comma 1 e dal presente comma, valutati in 807,37 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di
sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre
del 2022.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1.820 milioni di euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. Tale importo
e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)
entro il 31 dicembre 2022.
Art. 6
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore
delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della
cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi
per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base
della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e
degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30
per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto
conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati
dall'impresa, e' riconosciuto un contributo straordinario a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di
imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo
trimestre 2022. Il credito di imposta e' riconosciuto anche in
relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese
di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo
trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia
elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento alla
variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed
utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia
elettrica e il credito di imposta e' determinato con riguardo al
prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa
al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia
elettrica.
2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale e' riconosciuto, a
parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto
del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito
di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media,
riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del
Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati
energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, e' impresa a forte
consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui
all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21
dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e' stata data comunicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8
gennaio 2022, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno
2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non
inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato
all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi
di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte
consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
300 del 27 dicembre 2017, e' riconosciuto, a parziale compensazione
dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della
componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di
credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per
l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel
terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative
fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla
base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle
imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del
costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo
medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e'
riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un
contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al
25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas,
consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi
energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al
secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati
energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
dell'anno 2019.
5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma
di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa
destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno
2022, si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo
stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno
2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo
per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente,
su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il
calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e
l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre
dell'anno 2022. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, definisce il
contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di
mancata ottemperanza da parte del venditore.
6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre
2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono
cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma
4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono
nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese
beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il
visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle
lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I
crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto
cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilita' dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del
decreto-legge n. 34 del 2020.
8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.373,24
milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro
relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2,
995,40 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni di euro
relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 7
Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio
dell'attivita' agricola e della pesca
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal
perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della
benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano
anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati
nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 8
Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su
alcuni carburanti
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici
derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti
energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre
2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per
mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro
cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a),
numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio
commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della
Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n.
504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 agosto 2022 al 20
settembre 2022.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti
gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma
2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 7
ottobre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo
19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con
l'utilizzo dei modelli di cui al comma 6 del presente articolo, i
dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera
a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi
dei relativi depositi e impianti alla data del 20 settembre 2022. La
predetta comunicazione non e' effettuata nel caso in cui, alla
scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di
accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo,
venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come
rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).
4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,
per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma
3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La
medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di cui
al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1,
lettera a) e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1,
lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono stabiliti e approvati i modelli da utilizzare per la
comunicazione dei dati di cui al comma 3, unitamente alle istruzioni
per la loro corretta compilazione.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.042,61 milioni
di euro per l'anno 2022 e in 46,82 milioni di euro per l'anno 2024,
si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 9
Disposizioni urgenti in materia di trasporto
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di
servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su
strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di
servizio pubblico, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo, con una
dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al
riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre
2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del
carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al
trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o
ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo
risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle
risorse tra gli operatori richiedenti e' effettuata in misura
proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di
spesa.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il
riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il
servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle
imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione
governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del
servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione
governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di
contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del
limite di spesa ivi previsto, nonche' le relative modalita' di
rendicontazione.
3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di
servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli
effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero
sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento
(CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle
regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche'
dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della
legge 11 agosto 2003, n. 218, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo con una
dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al
riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in
favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un
contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo
quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione
dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a
trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL),
ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi
almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Ai fini
dell'accesso alle risorse del fondo, gli operatori economici
trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, una dichiarazione redatta ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente i
dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del
documento unico di circolazione, copia delle fatture d'acquisto del
carburante quietanzate, l'entita' del contributo richiesto e gli
estremi per l'effettuazione del versamento del contributo
riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare
delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di
spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra
gli operatori richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e
fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
4. I contributi erogati ai sensi del comma 1 e quelli erogati ai
sensi del comma 3 non concorrono alla formazione del reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i
commi 6-bis e 6-tersono abrogati.
6. Per fronteggiare le ripercussioni economiche negative per il
settore del trasporto ferroviario delle merci derivanti
dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, e' autorizzata la
spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che ne costituisce il
limite di spesa, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo
stanziamento di cui al primo periodo e' dedotto da Rete ferroviaria
italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del
pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° aprile 2022
al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di
cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 50 per cento della
quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla
prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4,
del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi
ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui
applicare la riduzione di cui al secondo periodo e' determinato sulla
base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorita' di
regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
7. Entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e
all'Autorita' di regolazione dei trasporti una rendicontazione
sull'attuazione del comma 6.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi
adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili con le risorse umane disponibili a legislazione
vigente.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede quanto ad euro 1 milione mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5
e quanto ad euro 69 milioni ai sensi dell'articolo 43.
Art. 9 bis
Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalita' e per
l'approvvigionamento energetico delle isole minori
1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia delle
disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma
10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina
transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo
decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalita', relativa alle
verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86
tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai
trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva fino
a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o
piu' assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del codice di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre
2021. Conservano altresi' efficacia, fino alla loro scadenza, le
autorizzazioni alla circolazione gia' rilasciate prima della data di
entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma
10-bis»;
b) il comma 3 e' abrogato.
2. Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico delle isole
minori, l'Autorita' marittima, in relazione ai viaggi nazionali di
durata superiore alle due ore e non superiore alle tre ore, puo'
autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134,
l'imbarco di veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari
non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre che
gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in
vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi siano
effettuati in condizioni meteomarine favorevoli. L'Autorita'
marittima, nel rilasciare l'autorizzazione di cui al primo periodo,
dispone le occorrenti prescrizioni aggiuntive finalizzate ad
assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto.
Art. 9 ter
Disposizioni urgenti in materia di sport
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione
dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei
predetti limiti l'erogazione di contributi a fondo perduto per le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche che gestiscono
impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una
quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva
del fondo di cui al presente comma, e' destinata alle societa' e
associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attivita'
natatoria. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
individuati le modalita' e i termini di presentazione delle richieste
di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalita'
di erogazione, nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche
a campione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 10
Organizzazione dell'Unita' di missione di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51
1. Nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione previsti
dalla legislazione vigente, l'Unita' di missione di livello
dirigenziale generale istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51, e' collocata presso il Segretariato generale del
Ministero dello sviluppo economico e il dirigente di prima fascia che
vi e' preposto ne coordina le attivita' e le relative funzioni, che
sono esercitate in raccordo e collaborazione con la Direzione
generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e
la normativa tecnica del medesimo Ministero. L'Unita' di missione:
a) coordina i rapporti di collaborazione del Garante per la
sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, commi 198 e seguenti,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge
n. 21 del 2022;
b) provvede ad acquisire dati e informazioni utili per agevolare
le attivita' del Garante per la sorveglianza dei prezzi anche in
coerenza con le attivita' gia' espletate e gli strumenti gia'
adottati dal Garante;
c) svolge attivita' di supporto diretto al Garante per la
sorveglianza dei prezzi e ogni altra attivita' istruttoria, di
analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in raccordo con le
strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui all'articolo
2, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, il
numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' innalzato di una unita' a valere sulle facolta'
assunzionali.».
Art. 11
Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in materia di
elettricita'
1. L'applicazione del meccanismo di compensazione previsto
dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
e' prorogata al 30 giugno 2023.
2. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo
il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo
societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice
civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a
imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si interpretano nel senso che,
ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti
stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre
persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.
7-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia elettrica immessa in rete
nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti stipulati prima
del 5 agosto 2022, ferme restando tutte le altre disposizioni del
presente articolo concernenti le modalita' di utilizzo dei prezzi
dedotti nei predetti contratti.».
3. All'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La stessa Autorita'
puo' avvalersi del Gestore di cui al primo periodo e delle societa'
da esso controllate per i compiti previsti dalla legge 14 novembre
1995, n. 481, e da norme successive, anche relativamente al settore
idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati.».
4. All'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
ultimo periodo, dopo le parole «Dall'avvalimento del Gestore dei
servizi elettrici Spa» sono inserite le seguenti: «, delle societa'
da esso controllate».
4-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove
detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o
soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del citato codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, si applicano le modalita' previste dal comma 1
dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a
condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto
articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' del progettista abilitato che attesti che gli
impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi».
Art. 12
Misure fiscali per il welfare aziendale
1. Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore
dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti
nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di
lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico
integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite
complessivo di euro 600,00.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 86,3
milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno
2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Capo II
Misure urgenti relative all'emergenza idrica
Art. 13
Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccita'
1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile,
ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione
agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle
imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di
Bolzano, che hanno subito danni dalla siccita' eccezionale
verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi
dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze
assicurative a fronte del rischio siccita', possono accedere agli
interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica
e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del
medesimo articolo 5.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche
in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di
declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma 1 entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale
data.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle
more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato
il superamento della soglia di danno di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto legislativo n. 102 del 2004, con le modalita' di cui
all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo possono chiedere
un'anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese
sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione
dell'attivita' produttiva. Il saldo dell'importo verra' ripartito tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base
dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate
dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalita' di
cui al comma 2.
4. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria
del «Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori» di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo capon. 102 del 2004 e'
incrementata di 200 milioni di euro per il 2022, di cui fino a 40
milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 43.
Art. 14
Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico
integrato
1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora
provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in
osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini
stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della
regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione
ecologica e all'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico
dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro
sessanta giorni.
3. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti di governo dell'ambito
ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni,
possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione
interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di
assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di
organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi
pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della
transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini
stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e
la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un
termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di
perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la
Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti
necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione
interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione
del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non
superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.
5. Il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di
cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti
pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo
dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente per il
periodo di propria attivita'. Gli oneri derivanti dall'affidamento di
cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e da altri
contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che
provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei
confronti della societa' affidataria del servizio idrico integrato,
mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei
predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte
di creditori diversi dalla societa' affidataria. Gli enti locali
proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito
residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo
soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario,
l'eventuale debito residuo nei confronti della societa' uscente.
6. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza
dell'ente di governo dell'ambito entro i sei mesi precedenti la
scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio
idrico integrato si intende rinnovato per una durata pari al termine
di affidamento iniziale.
7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ove sia
messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica
l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Art. 15
Stato di emergenza derivante da deficit idrico
1. All'articolo 16, comma 1, del codice della protezione civile, di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' aggiunto, infine,
il seguente periodo: «Allo scopo di assicurare maggiore efficacia
operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da
deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale di cui all'articolo 24 puo' essere adottata anche
preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati,
anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle
Autorita' di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui
all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto
possa evolvere in una condizione emergenziale.».
Capo III
Regioni ed enti territoriali
Art. 16
Misure straordinarie in favore degli enti locali
1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, gia' incrementato dall'articolo
40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementato per
l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di
euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle
citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo
tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa per
utenze di energia elettrica e gas.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. All'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse
assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono
finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti
ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli enti
beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del
Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli
enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con
comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni
dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo.
Il Ministero dell'interno formalizza le relative assegnazioni con
proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022. Gli enti
beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56
a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di
assegnazione.».
4. Per il solo anno 2022, il raggiungimento dell'obiettivo di
servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, deve essere certificato attraverso la compilazione
della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE -
Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 30 settembre 2022.
5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, dopo il settimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo
periodo, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento
del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo di
solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di
insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128
e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».
6. I comuni sede di capoluogo di citta' metropolitana di cui
all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che
sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facolta'
di rimodulazione del piano di riequilibrio di cui al medesimo
articolo 243-bis, comma 5, in deroga al termine ordinariamente
previsto possono presentare la preventiva delibera entro la data del
31 marzo 2023.
6-bis. I comuni di cui al comma 6, per il solo esercizio
finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di consentire la
predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo restando
l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 del ripiano del
disavanzo, possono destinare il contributo ricevuto in attuazione
dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei
debiti finanziari.
6-ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei
conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti
locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo
anticipazioni di liquidita' accantonato nel risultato di
amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2022
provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari
all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle
anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non
ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.
6-quater. Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al
31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-ter e' utilizzato secondo le
modalita' previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
6-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento della finanza
pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei
servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l'eventuale
maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio
precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma
6-ter, e' ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023, in quote
costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari
al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni
rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.
6-sexies. Il comma 6-quinquies si applica anche agli enti locali di
cui al comma 6-ter che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di
liquidita' in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale
conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.
6-septies. Per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad applicarsi,
con le medesime modalita' ivi previste, l'articolo 3-bis del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono
destinate all'incremento della massa attiva della gestione
liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario,
deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022.
7. All'articolo 6-quater del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole «entro sei mesi dalla
pubblicazione del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro
dodici mesi dalla pubblicazione del decreto»;
b) al comma 8-bis, le parole «fino a 5.000 abitanti» sono
sostituite dalle seguenti: «fino a 20.000 abitanti».
8. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, dopo le parole: «fino ad un massimo di 5.000
abitanti» sono inserite le seguenti: «, nonche' fino ad un massimo di
10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori».
9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2,
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnate alla
data del 31 dicembre 2021, sono rispettivamente utilizzate per le
finalita' del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del Fondo speciale di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. I
contributi in conto interessi relativi ad interventi di impiantistica
sportiva sono concessi previo parere tecnico del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) sul progetto.
9-bis. All'articolo 151 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«8-bis. Se il bilancio di previsione non e' deliberato entro il
termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della
gestione relativo a tale esercizio e' approvato indicando nelle voci
riguardanti le «Previsioni definitive di competenza" gli importi
delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel
corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma
restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali
che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di
previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui
all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,
l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di
deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto
si riferisce».
9-ter. Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e
con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui
all'allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono
specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di
approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel
corso dell'esercizio provvisorio.
9-quater. Al fine di permettere la realizzazione degli interventi
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1,
comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Non sono soggetti a revoca i contributi
riferiti all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate
entro la data del 31 dicembre 2021».
9-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater, pari a 5,2
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9-sexies. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
«2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali
all'attivita' degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi
regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni
di cui al titolo III, capo IV, ed i conseguenti oneri per permessi
retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi delle spese di viaggio
sono posti a carico delle regioni medesime».
Art. 16 bis
Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo
1. Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli
enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per
la fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la distribuzione
ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di
telecomunicazione e radiotelevisivi ed altri servizi a rete,
comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e
di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente
funzionali all'erogazione del servizio a rete, i comuni percettori
del canone di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, nonche' gli altri enti territoriali comunicano al
sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5
agosto 2022, n. 118, le informazioni relative al concessionario e
alle opere gia' realizzate, nonche' le caratteristiche strutturali
dell'occupazione e ogni altra informazione utile alla piena
conoscenza del manufatto. Per le occupazioni permanenti concluse
successivamente alla data di costituzione del sistema informativo, i
comuni e gli altri enti territoriali trasmettono le informazioni
relative al concessionario e alle caratteristiche strutturali
dell'occupazione ed ogni altra informazione relativa al manufatto
entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'opera.
Art. 17
Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici
1. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «per gli anni 2017-2022» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2024»;
c) al terzo periodo le parole: «Nel 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «Negli anni 2022 e 2023».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli enti possono comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze di non essere interessati per
l'esercizio 2023 alla sospensione di cui all'articolo 44, comma 4,
primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,2 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
4. Per il completamento della ricostruzione in relazione ai
territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della
regione Emilia-Romagna, in favore del presidente della medesima
regione, in qualita' di commissario delegato alla ricostruzione, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 20 milioni
di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro per l'anno 2024,
destinati alla ricostruzione di beni privati vincolati; 1 milione di
euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno 2024, destinati
all'incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati
entro il 31 dicembre 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023 e 8
milioni di euro per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e agli
allestimenti finali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a un milione di euro per il 2022, 29 milioni di
euro per il 2023 e 43,3 milioni di euro per il 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per
gli interventi di prevenzione del rischio sismico.
5. Per il completamento della ricostruzione pubblica in relazione
ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
della regione Lombardia, in favore del presidente della medesima
regione, in qualita' di commissario delegato alla ricostruzione, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni
di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024,
destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli
elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, gia' approvati alla
data di entrata in vigore del presente decreto dal Commissario
delegato della regione Lombardia. A tale onere pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni
di euro per l'anno 2024 si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al
capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226
del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio
sismico.
6. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica
in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 della regione Veneto, in favore del presidente della
medesima regione, in qualita' di commissario delegato alla
ricostruzione, e' autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno
2022. Al relativo onere, pari a 600.000 euro per l'anno 2022, si
provvede mediate corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per
gli interventi di prevenzione del rischio sismico.?
7. Fermo restando per la ricostruzione pubblica quanto previsto
dalla legislazione vigente, al fine di permettere la conclusione
degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Soggetto responsabile
della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del
20-29 maggio 2012 nonche' i titolari degli uffici speciali per la
ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009
sono autorizzati a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione
degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20
per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime
superiori all'8 per cento cosi' come certificati dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili nel corso delle
rilevazioni semestrali di competenza.
7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nel cratere
del sisma del 2009, possono riservare fino al 30 per cento dei posti
dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di
personale non dirigente a favore degli orfani e dei coniugi delle
vittime del sisma del 2009.
(omissis)
Art. 22 bis
Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente
decreto, la quale reca, a far data dal 1° gennaio 2022, le nuove
misure dello stipendio tabellare, delle indennita' di rischio e
mensile e dell'assegno di specificita', come incrementate per effetto
del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121,
di «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo
e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il
triennio 2019-2021» e del decreto del Presidente della Repubblica 17
giugno 2022, n. 120, di «Recepimento dell'accordo sindacale per il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, per il triennio 2019-2021», nonche', per le indennita' di
rischio e mensile del personale non direttivo e non dirigente, come
incrementate ai sensi dell'allegato B al presente decreto.
2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della
tabella C di cui al comma 1 costituiscono miglioramenti economici ai
sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217.
3. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali
svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' di
razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori,
il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' annualmente
incrementato, a decorrere dall'anno 2022, dalle risorse indicate
nell'allegato B al presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli
oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e pari a 0,207 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo
1, comma 1003, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'interno.
5. Gli effetti giuridici ed economici delle disposizioni di cui al
presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2022 e ai fini
previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con
riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla
medesima data.
(omissis)
Art. 23 bis
Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori
lavoratori con figli minori di anni 14
1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022,
n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.
52, le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge
24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto
2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato al
31 dicembre 2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a
18.660.000 euro per l'anno 2022, si provvede quanto a euro 8 milioni
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a euro
10.660.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
(omissis)
Art. 24 bis
Modifica all'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
1. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, le parole: «e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «e, per l'anno 2022, la spesa di 3.099.386
euro».
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1.576.240
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo
del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute.
(omissis)
Art. 25 bis
Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato
1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022,
n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.
52, le parole: «31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2022».
(omissis)
Art. 27
Rifinanziamento del fondo per bonus relativi ai trasporti
1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le parole: «79 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2022».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 101 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
(omissis)
Art. 31 bis
Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione
e di attuazione degli interventi del PNRR
1. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' ai
comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la
deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009,
anche non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici
classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale
n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015».
2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Le diocesi
possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in
relazione agli interventi su beni di proprieta' di altri enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti».
Art. 32
Aree di interesse strategico nazionale
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su
eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico, di altra
amministrazione centrale o della regione o della provincia autonoma
territorialmente competente e previa individuazione dell'area
geografica, possono essere istituite aree di interesse strategico
nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque
denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche
cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro
400.000.000,00 relativi ai settori di rilevanza strategica. Ai
predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori relativi alle
filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie,
del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza,
dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a bassa emissione
di CO2 , dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni, della
sanita' digitale e intelligente e dell'idrogeno, individuate dalla
Commissione Europea come catene strategiche del valore. L'istituzione
dell'area equivale a dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie ai sensi del primo
periodo, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e costituisce titolo per la costituzione volontaria o
coattiva di servitu' connesse alla costruzione e gestione delle
stesse opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennita' e
per l'apposizione di vincolo espropriativo. Il decreto indica
altresi' le variazioni degli strumenti di pianificazione e
urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o
dei programmi.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve motivare sulla rilevanza
strategica dell'investimento in uno specifico settore ed e'
preceduto:
a) da una manifestazione di interesse da parte di un soggetto
pubblico o privato per la realizzazione di piani o programmi che
prevedono un investimento pubblico o privato di importo
cumulativamente non inferiore a 400.000.000 di euro nei settori di
cui al comma 1, con la descrizione delle attivita', delle opere e
degli impianti necessari alla realizzazione dell'investimento, con
connessa loro localizzazione;
b) dalla presentazione di un piano economico-finanziario che
descriva la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza
economica e sostenibilita' finanziaria del progetto.
3. Il decreto di cui al comma 1 individua altresi' l'eventuale
supporto pubblico richiesto nel limite delle risorse previste a
legislazione vigente e delimita l'area geografica di riferimento.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su
richiesta della regione o della provincia autonoma territorialmente
competente o proponente possono essere istituiti nel limite delle
risorse previste a legislazione vigente una societa' di sviluppo o un
consorzio comunque denominato, partecipato dalla regione o provincia
autonoma, dai Comuni interessati e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, anche in rappresentanza delle amministrazioni statali
competenti per il settore coinvolto, il cui oggetto sociale consiste
nella pianificazione e nel coordinamento delle attivita' finalizzate
alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In
alternativa, con il medesimo decreto, possono essere individuati una
societa' di sviluppo o un consorzio comunque denominato, gia'
esistenti, anche di rilevanza nazionale.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa
con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente o
proponente, puo' essere nominato un Commissario unico delegato del
Governo per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti
pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche,
specificandone i poteri. Il Commissario, ove strettamente
indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del
piano, provvede nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 1 e del provvedimento autorizzatorio di
cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come introdotto dal presente decreto, mediante ordinanza
motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella
penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga
riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al
compenso del Commissario, determinato nella misura e con le modalita'
di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
e definito nel provvedimento di nomina, si provvede nel limite delle
risorse previste a legislazione vigente.
6. Il Commissario di cui al comma 5 puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione territoriale interessata, del soggetto di cui al
comma 4, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
7. In caso di ritardo o inerzia da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente locale, anche
nella fase di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27-ter
del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente
decreto, tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma, il
Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del
Commissario di cui al comma 5, puo' assegnare al soggetto interessato
un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di
perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei ministri
individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i
provvedimenti necessari, anche avvalendosi di societa' di cui
all'articolo 2 del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate. In
caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente
proveniente da un organo della regione, o della provincia autonoma di
Trento o di Bolzano o di un ente locale, il Commissario di cui al
comma 5 propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi
cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che
devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data
di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza
di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione
dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi,
propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini
dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117,
quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi
delle disposizioni vigenti in materia.
8. Il soggetto di cui al comma 4 e' competente anche ai sensi
dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per consentire la
realizzazione degli interventi inerenti all'area strategica di
interesse nazionale di cui al comma 1, ivi comprese le opere di cui
all'articolo 27-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, come introdotto dal presente decreto.
9. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1, e' possibile
richiedere l'applicazione del procedimento autorizzatorio di cui
all'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come
introdotto dal presente decreto, secondo le modalita' ivi previste.
Art. 33
Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale
1. Dopo l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 27-ter (Procedimento autorizzatorio unico accelerato
regionale per settori di rilevanza strategica). - 1. Nell'ambito
delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di
piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti
pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non
inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di
rilevanza strategica, caratterizzati da piu' elementi progettuali
corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di
assoggettabilita' a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in
parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale,
l'autorita' ambientale competente e' la regione e tutte le
autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta
nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un procedimento volto
al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato
regionale (PAUAR), come disciplinato secondo quanto previsto dai
commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
2. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e
3-bis, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al
presente articolo e' preceduto dalla verifica di assoggettabilita'
disciplinata dall'articolo 12, secondo le diverse tempistiche rese
necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi
di cui al comma 1. In ragione di cio', il parere di cui all'articolo
12, comma 2, e' inviato all'autorita' competente ed all'autorita'
procedente entro venti giorni dall'invio del rapporto preliminare di
assoggettabilita' a VAS di cui all'articolo 12, comma 1. Il
provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4, e' emesso
entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere.
3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma
1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica ai
sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica e' integrata
nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente
articolo. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2,
ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del presente articolo,
la valutazione ambientale strategica e' in ogni caso integrata nel
procedimento autorizzatorio unico accelerato.
4. Il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al
presente articolo si applica a tutte le opere necessarie per la
realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da
individuare secondo le modalita' indicate dai commi 5 e 6.
5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta
all'autorita' competente e alle altre amministrazioni interessate
un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la
documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative
di settore per consentire la compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le
autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e di tutti i
pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e
indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente
stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla
realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui si
richiede altresi' l'applicazione del procedimento autorizzatorio
unico accelerato. L'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico
di cui all'articolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione,
intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorita'
competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai
sensi dell'articolo 33 e, qualora l'istanza non sia stata inviata a
tutte le amministrazioni e gli enti potenzialmente interessati, la
trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito web
istituzionale l'avviso di cui all'articolo 24, comma 2, di cui e'
data informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. In caso di
progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un
altro Stato, la pubblicazione e' notificata al medesimo con le
modalita' di cui all'articolo 32.
7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 6,
l'autorita' competente, nonche' le amministrazioni e gli enti cui
sono pervenute l'istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di cui
al comma 6, per i profili di rispettiva competenza, verificano la
completezza della documentazione e valutano altresi' l'istanza di
estensione del presente procedimento alle opere eventualmente
indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla
realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il medesimo termine,
il pubblico interessato puo' contemporaneamente presentare le proprie
osservazioni.
8. Entro venti giorni dal termine delle attivita' di cui al comma
7, verificata la completezza della documentazione e viste le
osservazioni del pubblico, l'amministrazione competente assegna al
proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le
eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la
variante urbanistica di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel
termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua
la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilita'.
Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l'amministrazione
competente procede ad una nuova pubblicazione sul proprio sito web
istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato puo' far
pervenire ulteriori osservazioni entro un termine non superiore a
dieci giorni.
9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32
per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni
dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al
comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni
documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi
alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni
competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla
realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.
La conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona e si
svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi e' di
sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.
10. Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie
per la realizzazione dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e
solo se il piano e' stato elaborato d'intesa con lo Stato ai sensi
degli articoli 135 e 143 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
l'Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della
conferenza di servizi di cui al comma 9, invia al Ministero della
cultura una richiesta di approvazione delle predette varianti. Il
Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di
silenzio, l'approvazione e' rimessa alla decisione del Consiglio dei
ministri, che delibera entro il termine di venti giorni e comunica
immediatamente le sue deliberazioni all'Amministrazione procedente.
In caso di dissenso, si applica l'articolo 5, comma 2, lettera
c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. In presenza di
autorizzazione, l'amministrazione procedente dispone le conseguenti
varianti agli strumenti di pianificazione nell'ambito del
provvedimento di cui al comma 11.
11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di
servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato
regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, i
provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la
realizzazione e l'esercizio del progetto, nonche' l'indicazione se
uno o piu' titoli costituiscono variante agli strumenti di
pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel
caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso
nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti
per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e
l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio
unico accelerato regionale.
12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche
disposizioni o intese un concorrente interesse statale, al
procedimento disciplinato dal presente articolo partecipa con diritto
di voto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in possesso
di adeguata professionalita' ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. Si
applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241. All'esperto di cui al primo periodo non spettano
compensi, indennita', rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri
emolumenti comunque denominati.
13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi ai fini del
celere rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui
all'articolo 27-bis, commi 7-bis e 9.
14. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a
9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
(omissis)
Art. 33 ter
Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi
dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dopo le parole: «in presenza di concorso nella
violazione" sono inserite le seguenti: «con dolo o colpa grave". Le
disposizioni introdotte dal presente comma si applicano
esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel
rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformita', le
asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui
all'articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del
2020.
1-bis.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di
acquisizione dei visti di conformita', delle asseverazioni e delle
attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il
cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che
coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della
limitazione a favore del cessionario della responsabilita' in solido
di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e
colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter».
Art. 33 quater
Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate
panoramiche amovibili
1. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b)
e' inserita la seguente:
«b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate
panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA,
dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti
atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed
energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti
dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno
dell'edificio, purche' tali elementi non configurino spazi
stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di
superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano
generare nuova volumetria o comportare il mutamento della
destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a
superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale
microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di
arieggiamento a garanzia della salubrita' dei vani interni domestici
ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali
da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non
modificare le preesistenti linee architettoniche».
(omissis)
Art. 34 bis
Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per
impianti di energia elettrica
1. All'articolo 27 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi
dei materiali da costruzione nonche' dei carburanti e dei prodotti
energetici e in considerazione della necessita' di diversificare le
fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica
nazionale, anche in attuazione del Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima 2030 (PNIEC), per i contratti di appalto di
lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 e
funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione,
efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, anche strumentali alla produzione
di nuova capacita' di generazione elettrica di cui al decreto
legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi
dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un
incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali
indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o
dall'Istituto nazionale di statistica, al momento della
contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite,
rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei
relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale adeguamento e'
riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate,
a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto, alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, nonche' a quelle
eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le
clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni piu'
favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica»;
b) alla rubrica, dopo la parola: «concessioni» sono inserite le
seguenti: «e di affidamenti».
(omissis)
Art. 35 bis
Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza
1. Al fine di valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto
personale possono procedere, con decorrenza non antecedente al 1°
gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente
dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del
medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del
contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione
positiva dell'attivita' lavorativa svolta. Le assunzioni di personale
di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facolta'
assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione
vigente.
(omissis)
Art. 37
Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico
1. Al decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, dopo l'articolo
7-bis e' inserito il seguente:
«Art. 7-ter (Misure di intelligence di contrasto in ambito
cibernetico). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
acquisito il parere del Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica e sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di
intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in situazioni di
crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono aspetti di
sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili solo con azioni di
resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello
internazionale. Le disposizioni di cui al primo periodo prevedono la
cooperazione del Ministero della difesa e il ricorso alle garanzie
funzionali di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano il procedimento
di autorizzazione, le caratteristiche e i contenuti generali delle
misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per gli
interessi nazionali coinvolti, secondo criteri di necessita' e
proporzionalita'. L'autorizzazione e' disposta sulla base di una
valutazione volta ad escludere, alla luce delle piu' aggiornate
cognizioni informatiche, fatti salvi i fattori imprevisti e
imprevedibili, la lesione degli interessi di cui all'articolo 17,
comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Le misure di contrasto in ambito cibernetico autorizzate ai
sensi del comma 2 sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza
esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, ferme
restando le competenze del Ministero della difesa ai sensi
dell'articolo 88 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e le competenze del
Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155. Il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza assicura il coordinamento di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera d-bis), della legge n. 124 del 2007.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalita'
indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge n. 124 del 2007,
delle misure di intelligence di cui al presente articolo.
5. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle
attivita' di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, e, ove ne
ricorrano i presupposti, all'articolo 17, comma 7, della legge n. 124
del 2007.
6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione trasmette alle Camere una relazione
sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.».
(omissis)
Art. 37 quater
Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133
1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, i soggetti di cui
al comma 2-bis notificano gli incidenti di cui all'articolo 1, comma
1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, aventi impatto su reti,
sistemi informativi e servizi informatici di propria pertinenza
diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b), del presente
articolo, fatta eccezione per quelli aventi impatto sulle reti, sui
sistemi informativi e sui servizi informatici del Ministero della
difesa, per i quali si applicano i principi e le modalita' di cui
all'articolo 528, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I medesimi soggetti effettuano la
notifica entro il termine di settantadue ore. Si applicano, per la
decorrenza del termine e per le modalita' di notifica, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, secondo e
terzo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. Si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, del medesimo
regolamento. Con determinazioni tecniche del direttore generale,
sentito il vice direttore generale, dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, e' indicata la tassonomia degli incidenti
che debbono essere oggetto di notifica ai sensi del presente comma e
possono essere dettate specifiche modalita' di notifica».
(omissis)
Art. 44
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.